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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 16/09/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1490/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA Il Tribunale di Cuneo in composizione collegiale nelle persone di: Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Dott. Ruggiero Berardi Giudice Relatore Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice Perito Adriano Paoletti Esperto Perito Sergio Brero Esperto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1490 / 2024, avente ad oggetto: azione di risoluzione del contratto e condanna al rilascio del fondo, condanna pagamento di indennità occupazione sine titulo e domanda riconvenzionale di prelazione agraria; promossa da:
Parte_1
( , in persona del Presidente nonché del Direttore P.IVA_1 Parte_2 [...] con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Piacenza, come da procura in atti;
Parte_3
RICORRENTE contro
) in proprio e quale titolare della CP_1 C.F._1 omonima azienda agricola individuale
[...]
, con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Luca Martino, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento di
( , in persona del Presidente della Giunta Controparte_3 P.IVA_3
Regionale pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. Massimo Scisciot, come da procura in atti;
TERZA INTERVENUTA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 04 aprile 2025 PARTE RICORRENTE Voglia l'Ill.ma Sezione Specializzata Agraria come da conclusioni di cui alla memoria 19/12/2024 di parte ricorrente:
1 = eccepita l'inammissibilità della memoria in data 30/12/2024 di controparte;
respingere le istanze istruttorie tutte formulate dal resistente in quanto CP_1 irrilevanti e, comunque, inammissibili;
relativamente alla domanda riconvenzionale del resistente di accertare e CP_1 dichiarare il diritto del medesimo al rinnovo del contratto a trattativa diretta ex art. 22 L. n. 11/1971, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo o, in subordine e salvo gravame, l'improponibilità della domanda, o comunque
– in ulteriore gradato subordine e sempre salvo gravame – respingerla in quanto infondata in fatto ed in diritto;
respingere tutte le altre domande riconvenzionali e tutte le eccezioni e difese formulate dal resistente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
CP_1
accogliere in toto le conclusioni del ricorso introdutti vo dell'Ente conchiudente, e così:
= respinta ogni avversaria domanda, eccezione, deduzione ed istanza;
= previe tutte le declaratorie del caso;
= dato atto e dichiarata l'intervenuta cessazione alla data di scadenza dell'11/11/2023 del contratto di affittanza agraria stipulato tra le parti in data 29/06/2012, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole ex art. 45 della legge 203 del 03/05/1982 e successiva integrazione con scrittura privata 18/02/2015 (doc. 24), con il quale l
[...]
, ora Parte_4 [...]
, ha concesso in affitto a e Parte_1 Controparte_4
ai quali è poi subentrato nel rapporto d'affitto a seguito atto Controparte_5 di donazione di ramo d'azienda il figlio titolare dell'azienda agricola San CP_1
Defendente di SO TT ditta individuale, qui convenuto in giudizio, i terreni agricoli della complessiva estensione di ettari 28.51.61 siti in territorio del Comune di Revello (prov. Cuneo), Loc. Staffarda, così censiti al locale Catasto Terreni:
= dichiarare tenuto e condannare il convenuto titolare dell'azienda agricola CP_1 ditta individuale, nonché in proprio, all'immediato rilascio a Controparte_2 favore del ricorrente Ente di Gestione del dei suddetti terreni Parte_1 Pt_1 agricoli, liberi e sgomberi da persone, animali e cose e nella piena disponibilità dell'Ente ricorrente medesimo;
= ex art. 1591 C.C. e art. 24 del Reg. 23/11/2015 n. 7 e s.m.i., dichiarare Controparte_3 altresì tenuto e condannare il convenuto titolare dell'azienda agricola San CP_1
Defendente di SO TT ditta individuale, nonché in proprio, al pagamento a favore del ricorrente dell'indennità d'occupazione per i Parte_1 predetti terreni, nonché al risarcimento del maggior danno, in importo complessivo pari
2 quantomeno alla base d'asta della procedura comparativa ad evidenza pubblica, mediante gara al massimo rialzo, per il nuovo affittamento del fondo e, quindi, nell'importo di €. 18.712,50 per ciascuna annata agraria, sino all'effettivo rilascio, con gli interessi e la rivalutazione monetaria e sotto deduzione delle somme già incassate dall'Ente ricorrente al suddetto titolo di occupazione del fondo;
= dichiarare altresì tenuta e condannare parte convenuta al rimborso al conchiudente delle spese legali per l'assistenza nel tentativo di conciliazione ex art. 11 D. Lgs. n. 150/2011 nell'importo di €. 583,65 (competenze imponibili €. 460,00, oltre C.P.A 4% ed IVA 22%) e dell'imposta registro sull'indennità occupazione;
= con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
Con ogni conseguenziale pronuncia. Salvis iuribus. Con vittoria di spese di giudizio, ivi comprese quelle per assistenza legale nel tentativo di conciliazione. Dandosi atto che parte convenuta ha provveduto a versare l'indennità d'occupazione per l'annata agraria 2023/2024 nell'importo pari al canone a base d'asta ed una prima rata (pari al 50%) dell'indennità d'occupazione per l'annata agraria 2024/2025. PARTE RESISTENTE Voglia il Tribunale di Cuneo, Sezione Specializzata Agraria, respinta ogni diversa domanda, richiesta, istanza o deduzione, e segnatamente la domanda di rilascio del fondo oggetto di causa, previa l'istruttoria dedotta e deducenda, previa autorizzazione del resistente alla chiamata di terzo ex art. 106 e 420 c.p.c. in persona di titolare della omonima azienda Controparte_6 agricola, corrente in Revello, via Saccabonello n. 4, quale giovane imprenditore aggiudicatario defi nitivo del nuovo aff itto ex art. 6 comma 4bis D.Lgs. 228/01 in esito al sorteggio eff ettuato in data 4.4.2024, cui è comune la causa in relazione alle di seguito svolte domande riconvenzionali di accertamento del diritto di prelazione e delle connesse e consequenziali domande, in via riconvenzionale:
1. accertare e dichiarare - previa disapplicazione ex art. 4 e 5 Legge 20.3.1895 n. 2248 All. E) degli atti della procedura ad evidenza pubblica avviata con Determina Dirigenziale n. 52/23 e degli atti esecutivi - il diritto del resistente nella sua qualità di CP_1 aff ittuario del podere 3B in forza del contratto 29.6.12, scaduto in data 11/11/2023, e di lavoratore manuale della terra e coltivatore diretto, al rinnovo del contratto di aff itto a trattativa privata ai sensi dell'articolo 22 Legge 11/1971 al canone a base di asta, come da richiesta in data 2.3.2023, con ogni conseguente pronuncia e statuizione;
2. accertare e dichiarare - previa disapplicazione della nota 8.6.24 prot. 2372 - che il resistente nella sua qualità di aff ittuario CP_1
3 del podere 3B n forza del contratto 29.6.12 scaduto in data 11/11/2023, è in ogni caso titolare del diritto di prelazione di cui all'art. 4bis Legge 203/1982 al canone a base di asta in forza dell'art. 6 comma 4bis D.Lgs. 228/2001, così come modifi cato dall'art. 20 comma 2bis D.L. 50/2022 conv. L. 91/2022;
3. per l'eff etto, accertare e dichiarare che il resistente ha CP_1 legittimamente esercitato il diritto di prelazione per il nuovo aff itto del con nota in data 14.6.2023 off rendosi di pagare il Parte_5 canone a base di asta di € 18.712,50;
4. per l'eff etto dichiarare tenuto e condannare l'Ente ricorrente alla stipula del contratto di aff itto avente ad oggetto il podere 3B al canone a base d'asta di € 18.712,50, secondo lo schema contrattuale approvato con Determina Dirigenziale n. 117/24 del 10.7.2024 per la durata di anni 10; In subordine e/o alternativa,
5. dato atto che l'Ente ricorrente, nonostante l'avvenuto esercizio del diritto di prelazione al canone a base di asta di cui alla nota 14.6.2023, in violazione dell'art. 4bis Legge 203/1982, con Determina Dirigenziale n. 117/24 del 10.7.2024 ha disposto l'aggiudicazione defi nitiva del in favore di Parte_5 CP_6
, giovane imprenditore agricolo manifestante l'interesse
[...] all'aff itto ai sensi dell'art. 6 comma 4bis D.Lgs. 228/2001, al canone a base d'asta, vale a dire a condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle proposte al resistente con nota 8.6.2023;
6. accertare e dichiarare che la Determina di aggiudicazione n. 117/24 costituisce ex art. 1326 c.c. accettazione della proposta contrattuale formulata dall'aggiudicatario con le proprie Controparte_6 manifestazioni di interesse all'aff itto ex art. 6 D.Lgs. 228/01 secondo lo schema contrattuale di cui all'allegato C) dell'avviso di gara;
7. accertare e dichiarare che il resistente ha esercitato il CP_1 diritto di prelazione di cui all'art. 4bis comma 4 L. 203/1982 con nota in data 28.8.24, trasmessa in data 12.9.24, debitamente comunicata a e all'Ente per conoscenza, off rendosi di pagare il Controparte_6 canone a base di asta, alle medesime condizioni di cui alla Determina di aggiudicazione defi nitiva n. 117/24;
8. per l'eff etto accertare e dichiarare il subentro ex lege del resistente
nella posizione giuridica del terzo CP_1 aggiudicatario/aff ittuario con eff etto immediato ed Controparte_6 eff icacia ex tunc a far data dal 10.7.2024; 9. conseguentemente, accertare e dichiarare che il resistente CP_1 ha legittimamente proseguito nella conduzione del fondo di
[...] Pa cui al Podere per l'annata agraria 2023/24, versando anche il
4 canone a base di asta e che ha titolo a proseguire nella conduzione del medesimo fondo sino alla scadenza del rapporto contrattuale cui è subentrato o che verrà stipulato per eff etto della esercitata prelazione;
10. per l'eff etto respingere la domanda di rilascio dei terreni ed ogni altra domanda attorea, vuoi per indennizzo da occupazione, prima d'ora pagato, che per maggiori danni, insussistenti;
11. con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese e dei compensi giudiziali, nonchè dei compensi per l'assistenza in sede di tentativo di conciliazione che si quantifi cano in € 460,00 oltre accessori di Legge. PARTE INTERVENUTA Insiste nella legittimità dell'intervento della richiamando integralmente Controparte_3 tutte le argomentazioni giuridiche svolte da in particolare quanto alla irrilevanza della CP_7 giurisprudenza amministrativa richiamata da parte resistente. Insiste in particolare nell'aderenza della alla normativa vigente, al fine di garantire alla il corretto affidamento Controparte_3 CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L' (di seguito, , in Parte_1 CP_7 qualità di gestore, per conto della (in forza di D.G.R. del 22.3.2010), Controparte_3 dei terreni agricoli di proprietà di quest'ultima posti in Comune di Revello, a contorno dell'Abbazia di Staffarda, ha convenuto in giudizio , in proprio e in qualità CP_1 di titolare della propria azienda agricola , chiedendo la Controparte_2 condanna di quest'ultimo all'immediato rilascio dei terreni agricoli in Revello, Loc. Staffarda (Podere 3B), di estensione pari a circa 74,85 giornate piemontesi, per “finita affittanza”. Al contempo, il ricorrente Ente ha chiesto la condanna del resistente al pagamento dell'indennità d'occupazione dei predetti terreni, oltre risarcimento del maggior danno, per l'importo di almeno euro 18.712,50 per ciascuna annata agraria, dedotte le somme già incassate dalla ricorrente e trattenute a titolo di indennità di occupazione, oltre compensi e spese del tentativo di conciliazione, vanamente esperito prima del giudizio.
1.1. Nel dettaglio, deduce l'Ente ricorrente che l'originario contratto di affitto a coltivatore diretto, in deroga ex art. 45 l. 203/1982, stipulato il 28 giugno 2012, era venuto a naturale scadenza alla data dell'11 novembre 2023, senza necessità di disdetta e che, tuttavia, il conduttore non aveva provveduto al rilascio, nonostante la diffida inviata dal locatore in data 17 novembre 2023. In previsione della scadenza del contratto, l'assegnazione in affitto dei terreni di cui trattasi erano stati oggetto di procedura comparativa ad evidenza pubblica, mediante gara al massimo rialzo, con aggiudicazione mediante apertura delle offerte segrete. All'esito della procedura, la migliore offerta, pari ad euro 50.100,00, era stata comunicata all'affittuario, con comunicazione del 8 giugno 2023, Prot. N. 2372, ai fini dell'esercizio della prelazione agraria, in conformità all'art. 4 bis della l. 203/1982. Il resistente non aveva tuttavia esercitato la prelazione agraria in
5 conformità alla denuntiatio, ritenendo di aver diritto a contrarre a canone di affitto a base d'asta; la procedura si era conclusa con l'individuazione del nuovo affittuario, CP_6
, con il quale tuttavia non era stato possibile concludere il contratto in ragione
[...] della persistente occupazione dei fondi da parte del che, nondimeno, aveva CP_1 corrisposto il canone corrispondente alla base d'asta, incassato dall'Ente a titolo di acconto sull'indennità di occupazione. 2. Il resistente si è costituito, non contestando l'intervenuta scadenza del contratto di affitto agrario per cui è causa, ritenendo tuttavia di occupare legittimamente i fondi individuati come , in ragione dell'esercizio del diritto di prelazione, ai sensi Parte_5 dell'art. 4-bis della L. 203/1982, espressamente richiamato dall'art. 6, comma 4-bis, del D. Lgs. 228/2001, da ultimo modificato dall'art. 20, comma 2-bis, D.L. 50/2022 conv. in L. 91/2022, come da comunicazione del 14 giugno 2023 e nota del successivo 28 agosto 2024, non già alle condizioni comunicate da al convenuto, con indicazione del CP_7 canone corrispondente alla migliore offerta, pari ad euro 50.110,00, ma secondo canone a base d'asta, per il minor importo di euro 18.712,50, tenuto altresì conto delle offerte di nuovo affitto pervenute entro l'11 novembre 2023 da parte di giovani imprenditori agricoli ex art. 6 D. Lgs. 228/2001 e non comunicate, invocando altresì la qualifica di giovane imprenditore infraquarantenne rivestita anche dallo stesso resistente.
2.1. Il ha pertanto chiesto autorizzazione alla chiamata in causa del terzo CP_1
, giovane imprenditore aggiudicatario definitivo del nuovo affitto, il Controparte_6 rigetto della domanda di rilascio proposta dalla parte ricorrente e, in via riconvenzionale, l'accertamento del proprio diritto al rinnovo del contratto di affitto, al canone a base d'asta, previa disapplicazione degli atti della procedura ad evidenza pubblica indetta dall'Ente e dei relativi atti esecutivi. Il resistente ha correlativamente chiesto l'accertamento del proprio diritto di prelazione ex art. 4 bis L. 203/1982 al canone a base d'asta in forza dell'art. 6 co. 4bis D.Lgs. 228/2001, così come modificato dall'art. 20 comma 2bis D.L. 50/2022 conv. L. 91/2022, legittimamente esercitato con nota del 14 giugno 2023, con conseguente condanna della ricorrente alla conclusione del nuovo contratto di affitto dei terreni del , per la durata di dieci anni e canone a base Parte_5
d'asta, previa disapplicazione della nota prot. 2372. In subordine, ha chiesto accertarsi che la Determina di aggiudicazione n. 112/24 costituisce ex art. 1326 c.c. accettazione della proposta contrattuale formulata dall'aggiudicatario con la propria Controparte_6 manifestazione di interesse all'affitto e, per l'effetto, in ragione dell'esercizio del diritto di prelazione con nota trasmessa il 12 settembre 2024, comunicata al predetto aggiudicatario, accertare e dichiarare il subentro ex lege, da parte del resistente, nella posizione giuridica del terzo aggiudicatario, con effetto immediato ed efficacia ex tunc a far data dal 10 luglio 2024. 3. Si è altresì costituita in giudizio, in qualità di interveniente volontaria ad adiuvandum ex art. 105 c.p.c., la al fine di far valere l'interesse della Controparte_3
strettamente connesso alla posizione fatta valere da e CP_3 CP_8 consistente nel diritto del proprietario dei fondi di escludere dal godimento colui che, come l'odierno resistente, non vanti alcun diritto sulla res litigiosa e in quanto tale da
6 considerarsi occupante sine titulo. La ha pertanto chiesto Controparte_3
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da CP_7
4. La proposizione della domanda riconvenzionale, formulata dal resistente, l'intervento della hanno comportato il differimento dell'udienza di discussione CP_3 originariamente fissata, ai sensi degli artt. 416-418 c.p.c. nonché dell'art. 419 c.p.c., con contestuale assegnazione di termine alle parti per il deposito delle rispettive memorie. All'udienza fissata per la discussione, parte ricorrente ha eccepito l'inammissibilità della memoria depositata da parte convenuta il 30 dicembre 2024, in quanto contenente repliche alla propria memoria, avente ad oggetto le difese rispetto alla formulata domanda riconvenzionale e con cui ha eccepito il difetto di giurisdizione in CP_7 favore del giudice amministrativo o, in subordine, l'improponibilità per mancato previo svolgimento del tentativo di conciliazione ex art. art. 11 D. Lgs. n. 150/2011 o comunque, in ulteriore subordine, l'infondatezza nel merito. Rigettate le istanze istruttorie, il Tribunale ha fissato udienza di discussione, ritenendo la causa matura per la decisione. All'udienza del 4 aprile 2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e discusso sinteticamente la causa;
la causa è stata quindi rinviata per repliche e lettura del dispositivo all'udienza del 6 giugno 2025. All'esito della discussione, il Tribunale ha dato lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
5. Preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità della memoria depositata da parte resistente in data 30 dicembre 2024, contenente repliche alle difese svolte da nella memoria del 19 dicembre 2024. Diversamente da quest'ultima, CP_7 giustificata dall'esigenza della ricorrente di potersi difendere anche in ordine alla formulata domanda riconvenzionale, la prima deve ritenersi autorizzata unicamente per replicare alla costituzione dell'interveniente volontario, secondo il disposto dell'art. 419 c.p.c.. Ciò in quanto, rispetto alla domanda riconvenzionale, il ricorrente originario assume la veste di resistente, divenendo titolare degli stessi poteri, oneri e preclusioni che l'art. 416 c.p.c. prevede per il resistente;
conseguentemente, lo stesso ricorrente ha l'onere di costituirsi con memoria difensiva, da depositare almeno dieci giorni prima della nuova udienza fissata ex art. 418 c.p.c., di contenuto identico a quello stabilito dall'art. 416 c.p.c.. In ogni caso l'eccezione non appare dirimente ai fini della decisione della controversia.
6. Nel merito, la domanda di rilascio è fondata. Anzitutto, è indubbia la sussistenza del rapporto agrario tra le parti, avendo la ricorrente prodotto copia del contratto stipulato in data 29 giugno 2012, con e , Controparte_4 Controparte_5 cui è subentrato l'odierno resistente, a seguito di cessione di ramo di azienda, a far data dal 12 aprile 2023 (docc. 4 e 24 parte ricorrente), con scadenza alla data del 10 novembre 2021, prorogabile per altri due anni, e canone stabilito in euro 13.801,00. Parimenti incontroversa è l'intervenuta scadenza naturale del predetto contratto alla data dell'11 novembre 2023, in ragione della predetta proroga biennale. Ciò posto, si deve osservare come la difesa di parte resistente sia incentrata sostanzialmente su un unico articolato motivo di opposizione, fondato sull'esistenza e sulla pretesa correttezza del diritto di
7 prelazione, esercitato al “canone a base d'asta”. Ritiene il Tribunale che la ricostruzione di parte resistente non sia fondata.
6.1. Occorre preliminarmente chiarire i presupposti normativi sottesi alla fattispecie. Com'è noto, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, della L. n. 203 del 1982, “il locatore che, alla scadenza prevista dall'articolo 1, ovvero a quella prevista dal primo comma dell'articolo 22 o alla diversa scadenza pattuita tra le parti, intende concedere in affitto il fondo a terzi, deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima della scadenza. Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di affitto definite dal locatore e dai terzi ai sensi del terzo comma dell'articolo 23 della L. 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della presente legge”. Il comma 3 della medesima disposizione chiarisce che “il conduttore ha diritto di prelazione se, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e nelle forme ivi previste, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore”. L'applicabilità del diritto di prelazione rispetto ai terreni pubblici trova espressa conferma nell'art. 6 del D.Lgs. n. 228 del 2001, rubricato “Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili”, dove è disciplinata la modalità di concessione di tale patrimonio agricolo pubblico. Il testo ora vigente della norma da ultimo citata, così come inciso dall'art. 20, comma 2-bis, del D.L. n. 50 del 2022, fa salva la preminenza del diritto di prelazione del concessionario uscente rispetto al diritto di precedenza spettante a favore dei “giovani imprenditori agricoli”.
6.2. L'art. 6, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 228 del 2001 prevede infatti che, alla scadenza della concessione amministrativa, gli enti affidatari della gestione dei terreni demaniali debbano operare con criteri di evidenza pubblica, seguendo tuttavia un preciso ordine di preferenza nell'assegnazione. In particolare, la norma prescrive che “Fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della L. 3 maggio 1982, n. 203, qualora alla scadenza di cui al comma 4 del presente articolo abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra diciotto e quaranta anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi”.
6.3. La novella del 2022 è espressiva del chiaro intento legislativo di superare l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che si era cristallizzato nel vigore dell'originario testo dell'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 228 del 2001, introdotto dall'art. 1, comma 35, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che, proprio in ragione dell'assenza di una esplicita clausola di riserva in favore del diritto di prelazione, riteneva prevalente, nelle procedure di assegnazione dei terreni demaniali, il diritto di preferenza per i “giovani imprenditori agricoli” rispetto al diritto di prelazione agraria (Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6029; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 6 maggio 2021, n. 5298; T.A.R. Veneto, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 1291). Ne deriva che, in base al regime allo stato vigente, il diritto di prelazione dell'affittuario uscente deve ritenersi sempre prevalente sul diritto di preferenza accordato ai giovani imprenditori agricoli, potendo quest'ultimo operare solo nel caso in cui il precedente affittuario o il concessionario uscente non eserciti il diritto di prelazione sancito dall'art. 4-bis della L. n. 203 del 1982.
8 Tale conclusione s'impone alla luce dell'inequivocabile significato della clausola di riserva (“Fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della L. 3 maggio 1982, n. 203”), inserita dal legislatore del 2022 “allo scopo evidente di dettare un criterio di preferenza verso l'ultimo titolare della concessione, a prescindere dalla qualifica dello stesso e dalla presenza di manifestazioni di interesse da parte di giovani imprenditori agricoli” (in tal senso, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 27 maggio 2024, n. 1955, confermata da C.G.A.R.S., Sez. Giur., 9 settembre 2024, n. 689). 7. Nel caso di specie, è circostanza pacifica, risultando peraltro dalla documentazione in atti, che abbia messo l'affittuario uscente nelle condizioni di CP_7 esercitare il diritto di prelazione al prezzo di cui alla migliore offerta economica pervenuta, risultante all'esito della gara, pari ad euro 50.110,00, entro il termine di 45 giorni dalla denuntiatio (doc. 10 fascicolo parte ricorrente) e conformemente a quanto disposto, in sede di indizione della procedura per l'assegnazione in affitto dei terreni per cui è causa (doc. 8 fascicolo parte ricorrente); nondimeno, il resistente aveva riscontrato detta comunicazione con missiva del 14 giugno 2023 (doc. 8 fascicolo parte resistente), pretendendo di esercitare il diritto di prelazione al canone a base d'asta, pari ad euro 18.712,25, anche in ragione della sua incontestata qualifica di giovane imprenditore infraquarantenne.
7.1. Parte resistente assume la violazione, da parte di del combinato disposto CP_7 di cui all'art. 6 D. Lgs. 228/01 e art. 4 bis L. 203/82 e ciò in quanto l'Ente non avrebbe comunicato le offerte, ricevute “extra-gara” da parte dei giovani imprenditori interessati all'affitto del , che alla data dell'8 giugno 2023 erano ben ventuno, ritenendo Parte_5 non correttamente esercitato il diritto di prelazione e, conseguentemente, dando corso alla procedura ad evidenza pubblica, conclusasi, peraltro, con l'aggiudicazione del fondo al giovane imprenditore agricolo, sorteggiato tra quelli che avevano manifestato interesse, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 228/2001, entro la scadenza contrattuale dell'11 novembre 2023, tra cui anche lo stesso , al canone a base d'asta e non al miglior CP_1 offerente, all'esito della gara al rialzo.
7.2. In altri termini, l'assegnazione è avvenuta in violazione del combinato disposto di cui all'art. 6 D. Lgs. 228/01 e art. 4 bis L. 203/82, in quanto, in presenza di manifestazioni di interesse da parte di giovani imprenditori agricoli, la procedura di aggiudicazione si sarebbe in ogni caso dovuta concludere con l'assegnazione dei terreni agricoli per cui è causa al canone a base d'asta; conseguentemente, l'affittuario uscente avrebbe avuto diritto di esercitare la prelazione alla suddetta condizione economica, maggiormente vantaggiosa. Alla luce di tale ricostruzione, il petitum sotteso alla domanda riconvenzionale di parte resistente, avente ad oggetto la validità dell'esercizio del diritto di prelazione, rientra senz'altro nella giurisdizione ordinaria (C. Civ. Sez. Un. n. 21450/2018; C. Civ. Sez. Un. n. 11592/2019, che richiama, a sua volta C. Civ. Sez. Un. n. 3163/1981) ed essendo invece avulse, dalla competenza di questo Tribunale, le diverse questioni, prospettate dal resistente, circa la non correttezza dell'iter amministrativo scelto da CP_7
9 8. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la ricostruzione di parte resistente, in ordine al diritto di prelazione, non possa essere condivisa, in quanto frutto di un'indebita commistione tra i due istituti della prelazione agraria e della preferenza per i giovani imprenditori agricoli, caratterizzati da una diversità ontologica e regolati ciascuno da norme specifiche. In primo luogo, non si può trascurare come la ratio dei due istituti sia evidentemente antitetica: la prelazione agraria ex art. 4 bis L. 203/1982, introdotto dall'art. 5 D. Lgs. n. 228/2001, legata alla mera qualifica soggettiva di “affittuario uscente”, comporta il mantenimento dello status quo ante e mira a garantire la continuità dell'impresa agricola;
diversamente, la preferenza accordata “giovani imprenditori agricoli” dall'art. 6 D. Lgs. 228/2001, come introdotto nel 2013, connessa alla qualifica soggettiva di imprenditore agricolo con età compresa tra i 18 ed i 40 anni, è volta a favorire il ricambio generazionale nello sfruttamento delle risorse demaniali, assicurando la concorrenzialità anche nella gestione dei beni pubblici e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, obiettivi, imposti dal diritto unionale, che impongono un trattamento economico di favore per chi ricopra detta qualifica soggettiva, in deroga al principio di economicità dell'agere amministrativo.
8.1. Né si può trascurare l'inconciliabilità della tesi del resistente con la normativa che regolamenta l'esercizio dei due diritti, che stabilisce presupposti e tempistiche nettamente differenti. Nel dettaglio, l'art. 4 bis L. 203/1982 impone che il concedente comunichi al conduttore, a mezzo raccomandata, le offerte ricevute almeno “novanta giorni prima della scadenza del contratto” – nel caso di specie, entro la data del 13 agosto 2023, stante la scadenza contrattuale all'11 novembre 2023 – e il conduttore ha diritto di prelazione se,
“entro quarantacinque giorni dal ricevimento” della predetta comunicazione, “offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore”. Diversamente, il combinato disposto dei commi 4 e 4 bis dell'art. 6 D. Lgs. 228/2001, impone all'Ente che riceva “manifestazioni di interesse” da parte di “giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra diciotto e quaranta anni” entro la
“scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto” e in difetto di esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 4 bis L. 203/1982, di assegnare a questi ultimi i terreni al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara, precisando che “in caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi”.
8.2. Ne deriva che, hic rebus stantibus, i due istituti non appaiono tra loro integrabili, essendo la fase dell'esercizio di prelazione logicamente e strutturalmente successiva (in caso di affitto di terreni demaniali) all'indizione di una procedura di gara e precedente rispetto quella, solo eventuale, che si apre in favore dei giovani imprenditori in presenza di relative “manifestazioni di interesse” (non equiparate terminologicamente né equiparabili ad “offerte” di aggiudicazione, soggette a specifici termini e requisiti), per i quali soltanto è prevista la possibilità di ottenere l'aggiudicazione, previo “sorteggio” in caso di pluralità di interessati, con canone “a base d'asta”.
8.3. Infatti, in difetto di precisa diversa indicazione da parte del Legislatore che, nel formulare l'evidenziata clausola di riserva in favore del “diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203”, ha considerato l'esigenza di bilanciare il diritto di
10 prelazione agraria con il diritto di preferenza da accordarsi ai giovani imprenditori, non può attribuirsi al dettato normativo il senso preteso dall'odierno convenuto. Secondo la ricostruzione proposta dal resistente, l'Ente, una volta ricevuta, il 14 marzo 2023, la manifestazione di interesse di e di altri 20 giovani imprenditori, avrebbe CP_1 dovuto soprassedere alla gara fino alla scadenza del contratto, attendendo ulteriori manifestazioni di interesse fino a tale data e quindi comunicare tutte le ventisette offerte ricevute all'affittuario uscente, indicando l'offerta di affitto al canone a base d'asta come quella su cui esercitare la prelazione per il nuovo affitto, assegnando al destinatario 45 giorni di legge per offrire condizioni uguali. Al contempo, l'Ente avrebbe dovuto sospendere la gara al rialzo e anche il sorteggio tra i più giovani imprenditori che avessero manifestato interesse e soltanto in caso di rinuncia alla prelazione procedere al sorteggio tra questi ultimi.
8.4. Tale ricostruzione, in altri termini, cumula i benefici connessi alla qualità di affittuario uscente titolare del diritto di prelazione con le prerogative riconosciute, in via eccezionale, ai giovani imprenditori agricoli. In definitiva, alla luce di quanto sinora esposto, non può ritenersi sussistente un diritto di prelazione al canone “a base d'asta” né può ritenersi che l'odierno resistente, offrendosi di stipulare il nuovo contratto a condizioni economiche difformi rispetto a quelle dell'offerta comunicata dal locatore, abbia correttamente esercitato il diritto di prelazione spettantegli ex lege agraria. La stessa circostanza che il avesse comunicato una manifestazione di interesse in qualità di CP_1 giovane imprenditore, partecipando all'estrazione a sorte, induce a ritenere che il medesimo avesse piena consapevolezza della diversità degli istituti e dei relativi presupposti applicativi, non potendo quindi dolersi, nella presente sede, di non aver potuto usufruire di un prezzo più vantaggioso;
con l'omesso esercizio del diritto di prelazione alle condizioni economiche oggetto della tempestiva denuntiatio, il ha CP_1 volontariamente assunto il rischio di non risultare, all'esito della procedura, aggiudicatario dell'affitto dei terreni per cui è causa, stante l'alea connessa alla modalità di selezione tra i giovani imprenditori imposta dal Legislatore, consistente nell'estrazione a sorte.
8.5. A ciò consegue, altresì, l'irrilevanza e l'infondatezza delle ulteriori difese svolte dal resistente, sub specie di domande riconvenzionali subordinate e/o alternative, ivi inclusa la pretesa di subentrare nel “contratto concluso”, allo stato, ancora inesistente, in virtù del rimedio descritto dal quarto comma dell'art. 4/bis L. 203/1982 e in forza della nota del 28 agosto 2024, essendo stato garantito a monte il rispetto del diritto di prelazione mediante rituale e tempestiva denuntiatio operata dall'Ente, diritto non esercitato dal resistente. In definitiva, alla luce dei motivi espositi, accertata l'intervenuta scadenza del contratto di affitto agrario alla data dall'11 novembre 2023 ed il mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dell'affittuario uscente, odierno resistente, dev'essere accolta la domanda di rilascio degli stessi, non avendo più il alcun titolo CP_1 legittimante l'occupazione dei fondi oggetto della presente controversia, con assorbimento di ogni ulteriore questione prospettata e con correlativo rigetto delle domande riconvenzionali formulate da parte resistente che, pertanto deve essere
11 condannato al rilascio dei fondi oggetto di causa liberi da persone, animali e/o cose. Tenuto conto del disposto dell'art. 11 co. 11 D. Lgs. 150/2011, il rilascio dovrà avvenire non già immediatamente, come richiesto da ma entro e non oltre la data dell'11 CP_7 novembre 2025. 9. Alla luce di quanto finora esposto ed essendo incontroversa la perdurante detenzione dei fondi del da parte dell'odierno convenuto, a far data dal 12 Parte_5 novembre 2023, merita sicuramente accoglimento la richiesta di indennità da illegittima occupazione dell'immobile, da qualificarsi più propriamente come domanda risarcitoria per il cd. danno da occupazione abusiva del bene immobile. Quanto alla sua liquidazione, il danno in parola va determinato applicando il criterio previsto dall'art. 1591 c.c. in materia di locazione, a mente del quale il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna. E tanto in conformità al costante orientamento, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo “in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno del proprietario usurpato è “in re ipsa”, raccordandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del “dominus” ed all'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento ben può essere determinata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo, e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite usurpato” (C. Civ. n. 7692/01; C. Civ. n. 13630/01).
9.1. In assenza di contestazioni in merito alla richiesta formulata sul punto da CP_7 che commisura il danno all'importo pari al canone annuo a base d'asta, stante peraltro l'intervenuto spontaneo parziale pagamento da parte del resistente, detto danno può essere quantificato in importo annuale pari al canone a base d'asta della procedura comparativa ad evidenza pubblica, pari ad euro 18.712,50. Per l'effetto, considerato che ha dato atto, nelle proprie conclusioni, del versamento, da parte del convenuto, CP_7 dell'indennità di occupazione per l'annata agraria 2023-2024, per l'importo del canone a base d'asta ed una prima rata pari al 50% dell'indennità di occupazione per l'annata agraria 2024-2025, deve essere condannato al pagamento unicamente di CP_1 ulteriori Euro 9.356,25, a titolo di indennità per occupazione senza titolo degli immobili per cui è causa, dovuta fino alla data fissata per il rilascio all'11 novembre 2025. 9.2. Non occorre procedere a rivalutazione monetaria del predetto importo, già liquidato all'attualità, tenuto conto dell'erosione del danno da ritardo a fronte dell'anticipata spontanea corresponsione dell'importo dovuto per l'occupazione e della condanna, immediatamente esecutiva, disposta con la presente pronuncia per i restanti mesi di illegittima occupazione. Nulla può essere ulteriormente riconosciuto a parte ricorrente a titolo di risarcimento del maggior danno, stante la genericità della richiesta e la tardività delle allegazioni svolte sul punto da parte ricorrente solo in sede di repliche e su richiesta del Collegio, come risultante dal verbale di udienza del 6 giugno 2025. Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'assoluta novità della questione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sussistono i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra
12 tutte le parti in causa, ivi incluse quelle relative all'assistenza legale prestata in sede di tentativo di conciliazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando tra le parti nella causa nrg 1490/2024, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide: dichiara cessato per finita locazione alla data dell'11 novembre 2023 il contratto di affitto agrario stipulato il 29 giugno 2012 e avente ad oggetto i terreni agricoli di proprietà della siti nel Comune di Revello e così identificati al Catasto Controparte_3
Terreni:
condanna parte resistente, titolare dell'azienda agricola Controparte_2
impresa individuale, al rilascio degli immobili innanzi individuati, liberi da
[...] persone, animali e/o cose entro la data dell'11 novembre 2025; condanna parte resistente al pagamento della somma di euro 9.356,25 a titolo di indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. dovuta fino alla data stabilita per il rilascio;
rigetta la domanda di condanna al risarcimento del maggior danno formulata da parte ricorrente;
rigetta le domande riconvenzionali formulate da parte resistente;
compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti. Indica in giorni 90 per il deposito della motivazione. Cuneo, 06/06/2025.
Il Giudice Estensore Dott. Ruggiero Berardi Il Presidente Dott.ssa Roberta Bonaudi
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA Il Tribunale di Cuneo in composizione collegiale nelle persone di: Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Dott. Ruggiero Berardi Giudice Relatore Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice Perito Adriano Paoletti Esperto Perito Sergio Brero Esperto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1490 / 2024, avente ad oggetto: azione di risoluzione del contratto e condanna al rilascio del fondo, condanna pagamento di indennità occupazione sine titulo e domanda riconvenzionale di prelazione agraria; promossa da:
Parte_1
( , in persona del Presidente nonché del Direttore P.IVA_1 Parte_2 [...] con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Piacenza, come da procura in atti;
Parte_3
RICORRENTE contro
) in proprio e quale titolare della CP_1 C.F._1 omonima azienda agricola individuale
[...]
, con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Luca Martino, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento di
( , in persona del Presidente della Giunta Controparte_3 P.IVA_3
Regionale pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. Massimo Scisciot, come da procura in atti;
TERZA INTERVENUTA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 04 aprile 2025 PARTE RICORRENTE Voglia l'Ill.ma Sezione Specializzata Agraria come da conclusioni di cui alla memoria 19/12/2024 di parte ricorrente:
1 = eccepita l'inammissibilità della memoria in data 30/12/2024 di controparte;
respingere le istanze istruttorie tutte formulate dal resistente in quanto CP_1 irrilevanti e, comunque, inammissibili;
relativamente alla domanda riconvenzionale del resistente di accertare e CP_1 dichiarare il diritto del medesimo al rinnovo del contratto a trattativa diretta ex art. 22 L. n. 11/1971, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo o, in subordine e salvo gravame, l'improponibilità della domanda, o comunque
– in ulteriore gradato subordine e sempre salvo gravame – respingerla in quanto infondata in fatto ed in diritto;
respingere tutte le altre domande riconvenzionali e tutte le eccezioni e difese formulate dal resistente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
CP_1
accogliere in toto le conclusioni del ricorso introdutti vo dell'Ente conchiudente, e così:
= respinta ogni avversaria domanda, eccezione, deduzione ed istanza;
= previe tutte le declaratorie del caso;
= dato atto e dichiarata l'intervenuta cessazione alla data di scadenza dell'11/11/2023 del contratto di affittanza agraria stipulato tra le parti in data 29/06/2012, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole ex art. 45 della legge 203 del 03/05/1982 e successiva integrazione con scrittura privata 18/02/2015 (doc. 24), con il quale l
[...]
, ora Parte_4 [...]
, ha concesso in affitto a e Parte_1 Controparte_4
ai quali è poi subentrato nel rapporto d'affitto a seguito atto Controparte_5 di donazione di ramo d'azienda il figlio titolare dell'azienda agricola San CP_1
Defendente di SO TT ditta individuale, qui convenuto in giudizio, i terreni agricoli della complessiva estensione di ettari 28.51.61 siti in territorio del Comune di Revello (prov. Cuneo), Loc. Staffarda, così censiti al locale Catasto Terreni:
= dichiarare tenuto e condannare il convenuto titolare dell'azienda agricola CP_1 ditta individuale, nonché in proprio, all'immediato rilascio a Controparte_2 favore del ricorrente Ente di Gestione del dei suddetti terreni Parte_1 Pt_1 agricoli, liberi e sgomberi da persone, animali e cose e nella piena disponibilità dell'Ente ricorrente medesimo;
= ex art. 1591 C.C. e art. 24 del Reg. 23/11/2015 n. 7 e s.m.i., dichiarare Controparte_3 altresì tenuto e condannare il convenuto titolare dell'azienda agricola San CP_1
Defendente di SO TT ditta individuale, nonché in proprio, al pagamento a favore del ricorrente dell'indennità d'occupazione per i Parte_1 predetti terreni, nonché al risarcimento del maggior danno, in importo complessivo pari
2 quantomeno alla base d'asta della procedura comparativa ad evidenza pubblica, mediante gara al massimo rialzo, per il nuovo affittamento del fondo e, quindi, nell'importo di €. 18.712,50 per ciascuna annata agraria, sino all'effettivo rilascio, con gli interessi e la rivalutazione monetaria e sotto deduzione delle somme già incassate dall'Ente ricorrente al suddetto titolo di occupazione del fondo;
= dichiarare altresì tenuta e condannare parte convenuta al rimborso al conchiudente delle spese legali per l'assistenza nel tentativo di conciliazione ex art. 11 D. Lgs. n. 150/2011 nell'importo di €. 583,65 (competenze imponibili €. 460,00, oltre C.P.A 4% ed IVA 22%) e dell'imposta registro sull'indennità occupazione;
= con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
Con ogni conseguenziale pronuncia. Salvis iuribus. Con vittoria di spese di giudizio, ivi comprese quelle per assistenza legale nel tentativo di conciliazione. Dandosi atto che parte convenuta ha provveduto a versare l'indennità d'occupazione per l'annata agraria 2023/2024 nell'importo pari al canone a base d'asta ed una prima rata (pari al 50%) dell'indennità d'occupazione per l'annata agraria 2024/2025. PARTE RESISTENTE Voglia il Tribunale di Cuneo, Sezione Specializzata Agraria, respinta ogni diversa domanda, richiesta, istanza o deduzione, e segnatamente la domanda di rilascio del fondo oggetto di causa, previa l'istruttoria dedotta e deducenda, previa autorizzazione del resistente alla chiamata di terzo ex art. 106 e 420 c.p.c. in persona di titolare della omonima azienda Controparte_6 agricola, corrente in Revello, via Saccabonello n. 4, quale giovane imprenditore aggiudicatario defi nitivo del nuovo aff itto ex art. 6 comma 4bis D.Lgs. 228/01 in esito al sorteggio eff ettuato in data 4.4.2024, cui è comune la causa in relazione alle di seguito svolte domande riconvenzionali di accertamento del diritto di prelazione e delle connesse e consequenziali domande, in via riconvenzionale:
1. accertare e dichiarare - previa disapplicazione ex art. 4 e 5 Legge 20.3.1895 n. 2248 All. E) degli atti della procedura ad evidenza pubblica avviata con Determina Dirigenziale n. 52/23 e degli atti esecutivi - il diritto del resistente nella sua qualità di CP_1 aff ittuario del podere 3B in forza del contratto 29.6.12, scaduto in data 11/11/2023, e di lavoratore manuale della terra e coltivatore diretto, al rinnovo del contratto di aff itto a trattativa privata ai sensi dell'articolo 22 Legge 11/1971 al canone a base di asta, come da richiesta in data 2.3.2023, con ogni conseguente pronuncia e statuizione;
2. accertare e dichiarare - previa disapplicazione della nota 8.6.24 prot. 2372 - che il resistente nella sua qualità di aff ittuario CP_1
3 del podere 3B n forza del contratto 29.6.12 scaduto in data 11/11/2023, è in ogni caso titolare del diritto di prelazione di cui all'art. 4bis Legge 203/1982 al canone a base di asta in forza dell'art. 6 comma 4bis D.Lgs. 228/2001, così come modifi cato dall'art. 20 comma 2bis D.L. 50/2022 conv. L. 91/2022;
3. per l'eff etto, accertare e dichiarare che il resistente ha CP_1 legittimamente esercitato il diritto di prelazione per il nuovo aff itto del con nota in data 14.6.2023 off rendosi di pagare il Parte_5 canone a base di asta di € 18.712,50;
4. per l'eff etto dichiarare tenuto e condannare l'Ente ricorrente alla stipula del contratto di aff itto avente ad oggetto il podere 3B al canone a base d'asta di € 18.712,50, secondo lo schema contrattuale approvato con Determina Dirigenziale n. 117/24 del 10.7.2024 per la durata di anni 10; In subordine e/o alternativa,
5. dato atto che l'Ente ricorrente, nonostante l'avvenuto esercizio del diritto di prelazione al canone a base di asta di cui alla nota 14.6.2023, in violazione dell'art. 4bis Legge 203/1982, con Determina Dirigenziale n. 117/24 del 10.7.2024 ha disposto l'aggiudicazione defi nitiva del in favore di Parte_5 CP_6
, giovane imprenditore agricolo manifestante l'interesse
[...] all'aff itto ai sensi dell'art. 6 comma 4bis D.Lgs. 228/2001, al canone a base d'asta, vale a dire a condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle proposte al resistente con nota 8.6.2023;
6. accertare e dichiarare che la Determina di aggiudicazione n. 117/24 costituisce ex art. 1326 c.c. accettazione della proposta contrattuale formulata dall'aggiudicatario con le proprie Controparte_6 manifestazioni di interesse all'aff itto ex art. 6 D.Lgs. 228/01 secondo lo schema contrattuale di cui all'allegato C) dell'avviso di gara;
7. accertare e dichiarare che il resistente ha esercitato il CP_1 diritto di prelazione di cui all'art. 4bis comma 4 L. 203/1982 con nota in data 28.8.24, trasmessa in data 12.9.24, debitamente comunicata a e all'Ente per conoscenza, off rendosi di pagare il Controparte_6 canone a base di asta, alle medesime condizioni di cui alla Determina di aggiudicazione defi nitiva n. 117/24;
8. per l'eff etto accertare e dichiarare il subentro ex lege del resistente
nella posizione giuridica del terzo CP_1 aggiudicatario/aff ittuario con eff etto immediato ed Controparte_6 eff icacia ex tunc a far data dal 10.7.2024; 9. conseguentemente, accertare e dichiarare che il resistente CP_1 ha legittimamente proseguito nella conduzione del fondo di
[...] Pa cui al Podere per l'annata agraria 2023/24, versando anche il
4 canone a base di asta e che ha titolo a proseguire nella conduzione del medesimo fondo sino alla scadenza del rapporto contrattuale cui è subentrato o che verrà stipulato per eff etto della esercitata prelazione;
10. per l'eff etto respingere la domanda di rilascio dei terreni ed ogni altra domanda attorea, vuoi per indennizzo da occupazione, prima d'ora pagato, che per maggiori danni, insussistenti;
11. con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese e dei compensi giudiziali, nonchè dei compensi per l'assistenza in sede di tentativo di conciliazione che si quantifi cano in € 460,00 oltre accessori di Legge. PARTE INTERVENUTA Insiste nella legittimità dell'intervento della richiamando integralmente Controparte_3 tutte le argomentazioni giuridiche svolte da in particolare quanto alla irrilevanza della CP_7 giurisprudenza amministrativa richiamata da parte resistente. Insiste in particolare nell'aderenza della alla normativa vigente, al fine di garantire alla il corretto affidamento Controparte_3 CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L' (di seguito, , in Parte_1 CP_7 qualità di gestore, per conto della (in forza di D.G.R. del 22.3.2010), Controparte_3 dei terreni agricoli di proprietà di quest'ultima posti in Comune di Revello, a contorno dell'Abbazia di Staffarda, ha convenuto in giudizio , in proprio e in qualità CP_1 di titolare della propria azienda agricola , chiedendo la Controparte_2 condanna di quest'ultimo all'immediato rilascio dei terreni agricoli in Revello, Loc. Staffarda (Podere 3B), di estensione pari a circa 74,85 giornate piemontesi, per “finita affittanza”. Al contempo, il ricorrente Ente ha chiesto la condanna del resistente al pagamento dell'indennità d'occupazione dei predetti terreni, oltre risarcimento del maggior danno, per l'importo di almeno euro 18.712,50 per ciascuna annata agraria, dedotte le somme già incassate dalla ricorrente e trattenute a titolo di indennità di occupazione, oltre compensi e spese del tentativo di conciliazione, vanamente esperito prima del giudizio.
1.1. Nel dettaglio, deduce l'Ente ricorrente che l'originario contratto di affitto a coltivatore diretto, in deroga ex art. 45 l. 203/1982, stipulato il 28 giugno 2012, era venuto a naturale scadenza alla data dell'11 novembre 2023, senza necessità di disdetta e che, tuttavia, il conduttore non aveva provveduto al rilascio, nonostante la diffida inviata dal locatore in data 17 novembre 2023. In previsione della scadenza del contratto, l'assegnazione in affitto dei terreni di cui trattasi erano stati oggetto di procedura comparativa ad evidenza pubblica, mediante gara al massimo rialzo, con aggiudicazione mediante apertura delle offerte segrete. All'esito della procedura, la migliore offerta, pari ad euro 50.100,00, era stata comunicata all'affittuario, con comunicazione del 8 giugno 2023, Prot. N. 2372, ai fini dell'esercizio della prelazione agraria, in conformità all'art. 4 bis della l. 203/1982. Il resistente non aveva tuttavia esercitato la prelazione agraria in
5 conformità alla denuntiatio, ritenendo di aver diritto a contrarre a canone di affitto a base d'asta; la procedura si era conclusa con l'individuazione del nuovo affittuario, CP_6
, con il quale tuttavia non era stato possibile concludere il contratto in ragione
[...] della persistente occupazione dei fondi da parte del che, nondimeno, aveva CP_1 corrisposto il canone corrispondente alla base d'asta, incassato dall'Ente a titolo di acconto sull'indennità di occupazione. 2. Il resistente si è costituito, non contestando l'intervenuta scadenza del contratto di affitto agrario per cui è causa, ritenendo tuttavia di occupare legittimamente i fondi individuati come , in ragione dell'esercizio del diritto di prelazione, ai sensi Parte_5 dell'art. 4-bis della L. 203/1982, espressamente richiamato dall'art. 6, comma 4-bis, del D. Lgs. 228/2001, da ultimo modificato dall'art. 20, comma 2-bis, D.L. 50/2022 conv. in L. 91/2022, come da comunicazione del 14 giugno 2023 e nota del successivo 28 agosto 2024, non già alle condizioni comunicate da al convenuto, con indicazione del CP_7 canone corrispondente alla migliore offerta, pari ad euro 50.110,00, ma secondo canone a base d'asta, per il minor importo di euro 18.712,50, tenuto altresì conto delle offerte di nuovo affitto pervenute entro l'11 novembre 2023 da parte di giovani imprenditori agricoli ex art. 6 D. Lgs. 228/2001 e non comunicate, invocando altresì la qualifica di giovane imprenditore infraquarantenne rivestita anche dallo stesso resistente.
2.1. Il ha pertanto chiesto autorizzazione alla chiamata in causa del terzo CP_1
, giovane imprenditore aggiudicatario definitivo del nuovo affitto, il Controparte_6 rigetto della domanda di rilascio proposta dalla parte ricorrente e, in via riconvenzionale, l'accertamento del proprio diritto al rinnovo del contratto di affitto, al canone a base d'asta, previa disapplicazione degli atti della procedura ad evidenza pubblica indetta dall'Ente e dei relativi atti esecutivi. Il resistente ha correlativamente chiesto l'accertamento del proprio diritto di prelazione ex art. 4 bis L. 203/1982 al canone a base d'asta in forza dell'art. 6 co. 4bis D.Lgs. 228/2001, così come modificato dall'art. 20 comma 2bis D.L. 50/2022 conv. L. 91/2022, legittimamente esercitato con nota del 14 giugno 2023, con conseguente condanna della ricorrente alla conclusione del nuovo contratto di affitto dei terreni del , per la durata di dieci anni e canone a base Parte_5
d'asta, previa disapplicazione della nota prot. 2372. In subordine, ha chiesto accertarsi che la Determina di aggiudicazione n. 112/24 costituisce ex art. 1326 c.c. accettazione della proposta contrattuale formulata dall'aggiudicatario con la propria Controparte_6 manifestazione di interesse all'affitto e, per l'effetto, in ragione dell'esercizio del diritto di prelazione con nota trasmessa il 12 settembre 2024, comunicata al predetto aggiudicatario, accertare e dichiarare il subentro ex lege, da parte del resistente, nella posizione giuridica del terzo aggiudicatario, con effetto immediato ed efficacia ex tunc a far data dal 10 luglio 2024. 3. Si è altresì costituita in giudizio, in qualità di interveniente volontaria ad adiuvandum ex art. 105 c.p.c., la al fine di far valere l'interesse della Controparte_3
strettamente connesso alla posizione fatta valere da e CP_3 CP_8 consistente nel diritto del proprietario dei fondi di escludere dal godimento colui che, come l'odierno resistente, non vanti alcun diritto sulla res litigiosa e in quanto tale da
6 considerarsi occupante sine titulo. La ha pertanto chiesto Controparte_3
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da CP_7
4. La proposizione della domanda riconvenzionale, formulata dal resistente, l'intervento della hanno comportato il differimento dell'udienza di discussione CP_3 originariamente fissata, ai sensi degli artt. 416-418 c.p.c. nonché dell'art. 419 c.p.c., con contestuale assegnazione di termine alle parti per il deposito delle rispettive memorie. All'udienza fissata per la discussione, parte ricorrente ha eccepito l'inammissibilità della memoria depositata da parte convenuta il 30 dicembre 2024, in quanto contenente repliche alla propria memoria, avente ad oggetto le difese rispetto alla formulata domanda riconvenzionale e con cui ha eccepito il difetto di giurisdizione in CP_7 favore del giudice amministrativo o, in subordine, l'improponibilità per mancato previo svolgimento del tentativo di conciliazione ex art. art. 11 D. Lgs. n. 150/2011 o comunque, in ulteriore subordine, l'infondatezza nel merito. Rigettate le istanze istruttorie, il Tribunale ha fissato udienza di discussione, ritenendo la causa matura per la decisione. All'udienza del 4 aprile 2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e discusso sinteticamente la causa;
la causa è stata quindi rinviata per repliche e lettura del dispositivo all'udienza del 6 giugno 2025. All'esito della discussione, il Tribunale ha dato lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
5. Preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità della memoria depositata da parte resistente in data 30 dicembre 2024, contenente repliche alle difese svolte da nella memoria del 19 dicembre 2024. Diversamente da quest'ultima, CP_7 giustificata dall'esigenza della ricorrente di potersi difendere anche in ordine alla formulata domanda riconvenzionale, la prima deve ritenersi autorizzata unicamente per replicare alla costituzione dell'interveniente volontario, secondo il disposto dell'art. 419 c.p.c.. Ciò in quanto, rispetto alla domanda riconvenzionale, il ricorrente originario assume la veste di resistente, divenendo titolare degli stessi poteri, oneri e preclusioni che l'art. 416 c.p.c. prevede per il resistente;
conseguentemente, lo stesso ricorrente ha l'onere di costituirsi con memoria difensiva, da depositare almeno dieci giorni prima della nuova udienza fissata ex art. 418 c.p.c., di contenuto identico a quello stabilito dall'art. 416 c.p.c.. In ogni caso l'eccezione non appare dirimente ai fini della decisione della controversia.
6. Nel merito, la domanda di rilascio è fondata. Anzitutto, è indubbia la sussistenza del rapporto agrario tra le parti, avendo la ricorrente prodotto copia del contratto stipulato in data 29 giugno 2012, con e , Controparte_4 Controparte_5 cui è subentrato l'odierno resistente, a seguito di cessione di ramo di azienda, a far data dal 12 aprile 2023 (docc. 4 e 24 parte ricorrente), con scadenza alla data del 10 novembre 2021, prorogabile per altri due anni, e canone stabilito in euro 13.801,00. Parimenti incontroversa è l'intervenuta scadenza naturale del predetto contratto alla data dell'11 novembre 2023, in ragione della predetta proroga biennale. Ciò posto, si deve osservare come la difesa di parte resistente sia incentrata sostanzialmente su un unico articolato motivo di opposizione, fondato sull'esistenza e sulla pretesa correttezza del diritto di
7 prelazione, esercitato al “canone a base d'asta”. Ritiene il Tribunale che la ricostruzione di parte resistente non sia fondata.
6.1. Occorre preliminarmente chiarire i presupposti normativi sottesi alla fattispecie. Com'è noto, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, della L. n. 203 del 1982, “il locatore che, alla scadenza prevista dall'articolo 1, ovvero a quella prevista dal primo comma dell'articolo 22 o alla diversa scadenza pattuita tra le parti, intende concedere in affitto il fondo a terzi, deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima della scadenza. Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di affitto definite dal locatore e dai terzi ai sensi del terzo comma dell'articolo 23 della L. 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della presente legge”. Il comma 3 della medesima disposizione chiarisce che “il conduttore ha diritto di prelazione se, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e nelle forme ivi previste, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore”. L'applicabilità del diritto di prelazione rispetto ai terreni pubblici trova espressa conferma nell'art. 6 del D.Lgs. n. 228 del 2001, rubricato “Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili”, dove è disciplinata la modalità di concessione di tale patrimonio agricolo pubblico. Il testo ora vigente della norma da ultimo citata, così come inciso dall'art. 20, comma 2-bis, del D.L. n. 50 del 2022, fa salva la preminenza del diritto di prelazione del concessionario uscente rispetto al diritto di precedenza spettante a favore dei “giovani imprenditori agricoli”.
6.2. L'art. 6, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 228 del 2001 prevede infatti che, alla scadenza della concessione amministrativa, gli enti affidatari della gestione dei terreni demaniali debbano operare con criteri di evidenza pubblica, seguendo tuttavia un preciso ordine di preferenza nell'assegnazione. In particolare, la norma prescrive che “Fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della L. 3 maggio 1982, n. 203, qualora alla scadenza di cui al comma 4 del presente articolo abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra diciotto e quaranta anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi”.
6.3. La novella del 2022 è espressiva del chiaro intento legislativo di superare l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che si era cristallizzato nel vigore dell'originario testo dell'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 228 del 2001, introdotto dall'art. 1, comma 35, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che, proprio in ragione dell'assenza di una esplicita clausola di riserva in favore del diritto di prelazione, riteneva prevalente, nelle procedure di assegnazione dei terreni demaniali, il diritto di preferenza per i “giovani imprenditori agricoli” rispetto al diritto di prelazione agraria (Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6029; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 6 maggio 2021, n. 5298; T.A.R. Veneto, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 1291). Ne deriva che, in base al regime allo stato vigente, il diritto di prelazione dell'affittuario uscente deve ritenersi sempre prevalente sul diritto di preferenza accordato ai giovani imprenditori agricoli, potendo quest'ultimo operare solo nel caso in cui il precedente affittuario o il concessionario uscente non eserciti il diritto di prelazione sancito dall'art. 4-bis della L. n. 203 del 1982.
8 Tale conclusione s'impone alla luce dell'inequivocabile significato della clausola di riserva (“Fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della L. 3 maggio 1982, n. 203”), inserita dal legislatore del 2022 “allo scopo evidente di dettare un criterio di preferenza verso l'ultimo titolare della concessione, a prescindere dalla qualifica dello stesso e dalla presenza di manifestazioni di interesse da parte di giovani imprenditori agricoli” (in tal senso, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 27 maggio 2024, n. 1955, confermata da C.G.A.R.S., Sez. Giur., 9 settembre 2024, n. 689). 7. Nel caso di specie, è circostanza pacifica, risultando peraltro dalla documentazione in atti, che abbia messo l'affittuario uscente nelle condizioni di CP_7 esercitare il diritto di prelazione al prezzo di cui alla migliore offerta economica pervenuta, risultante all'esito della gara, pari ad euro 50.110,00, entro il termine di 45 giorni dalla denuntiatio (doc. 10 fascicolo parte ricorrente) e conformemente a quanto disposto, in sede di indizione della procedura per l'assegnazione in affitto dei terreni per cui è causa (doc. 8 fascicolo parte ricorrente); nondimeno, il resistente aveva riscontrato detta comunicazione con missiva del 14 giugno 2023 (doc. 8 fascicolo parte resistente), pretendendo di esercitare il diritto di prelazione al canone a base d'asta, pari ad euro 18.712,25, anche in ragione della sua incontestata qualifica di giovane imprenditore infraquarantenne.
7.1. Parte resistente assume la violazione, da parte di del combinato disposto CP_7 di cui all'art. 6 D. Lgs. 228/01 e art. 4 bis L. 203/82 e ciò in quanto l'Ente non avrebbe comunicato le offerte, ricevute “extra-gara” da parte dei giovani imprenditori interessati all'affitto del , che alla data dell'8 giugno 2023 erano ben ventuno, ritenendo Parte_5 non correttamente esercitato il diritto di prelazione e, conseguentemente, dando corso alla procedura ad evidenza pubblica, conclusasi, peraltro, con l'aggiudicazione del fondo al giovane imprenditore agricolo, sorteggiato tra quelli che avevano manifestato interesse, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 228/2001, entro la scadenza contrattuale dell'11 novembre 2023, tra cui anche lo stesso , al canone a base d'asta e non al miglior CP_1 offerente, all'esito della gara al rialzo.
7.2. In altri termini, l'assegnazione è avvenuta in violazione del combinato disposto di cui all'art. 6 D. Lgs. 228/01 e art. 4 bis L. 203/82, in quanto, in presenza di manifestazioni di interesse da parte di giovani imprenditori agricoli, la procedura di aggiudicazione si sarebbe in ogni caso dovuta concludere con l'assegnazione dei terreni agricoli per cui è causa al canone a base d'asta; conseguentemente, l'affittuario uscente avrebbe avuto diritto di esercitare la prelazione alla suddetta condizione economica, maggiormente vantaggiosa. Alla luce di tale ricostruzione, il petitum sotteso alla domanda riconvenzionale di parte resistente, avente ad oggetto la validità dell'esercizio del diritto di prelazione, rientra senz'altro nella giurisdizione ordinaria (C. Civ. Sez. Un. n. 21450/2018; C. Civ. Sez. Un. n. 11592/2019, che richiama, a sua volta C. Civ. Sez. Un. n. 3163/1981) ed essendo invece avulse, dalla competenza di questo Tribunale, le diverse questioni, prospettate dal resistente, circa la non correttezza dell'iter amministrativo scelto da CP_7
9 8. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la ricostruzione di parte resistente, in ordine al diritto di prelazione, non possa essere condivisa, in quanto frutto di un'indebita commistione tra i due istituti della prelazione agraria e della preferenza per i giovani imprenditori agricoli, caratterizzati da una diversità ontologica e regolati ciascuno da norme specifiche. In primo luogo, non si può trascurare come la ratio dei due istituti sia evidentemente antitetica: la prelazione agraria ex art. 4 bis L. 203/1982, introdotto dall'art. 5 D. Lgs. n. 228/2001, legata alla mera qualifica soggettiva di “affittuario uscente”, comporta il mantenimento dello status quo ante e mira a garantire la continuità dell'impresa agricola;
diversamente, la preferenza accordata “giovani imprenditori agricoli” dall'art. 6 D. Lgs. 228/2001, come introdotto nel 2013, connessa alla qualifica soggettiva di imprenditore agricolo con età compresa tra i 18 ed i 40 anni, è volta a favorire il ricambio generazionale nello sfruttamento delle risorse demaniali, assicurando la concorrenzialità anche nella gestione dei beni pubblici e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, obiettivi, imposti dal diritto unionale, che impongono un trattamento economico di favore per chi ricopra detta qualifica soggettiva, in deroga al principio di economicità dell'agere amministrativo.
8.1. Né si può trascurare l'inconciliabilità della tesi del resistente con la normativa che regolamenta l'esercizio dei due diritti, che stabilisce presupposti e tempistiche nettamente differenti. Nel dettaglio, l'art. 4 bis L. 203/1982 impone che il concedente comunichi al conduttore, a mezzo raccomandata, le offerte ricevute almeno “novanta giorni prima della scadenza del contratto” – nel caso di specie, entro la data del 13 agosto 2023, stante la scadenza contrattuale all'11 novembre 2023 – e il conduttore ha diritto di prelazione se,
“entro quarantacinque giorni dal ricevimento” della predetta comunicazione, “offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore”. Diversamente, il combinato disposto dei commi 4 e 4 bis dell'art. 6 D. Lgs. 228/2001, impone all'Ente che riceva “manifestazioni di interesse” da parte di “giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra diciotto e quaranta anni” entro la
“scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto” e in difetto di esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 4 bis L. 203/1982, di assegnare a questi ultimi i terreni al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara, precisando che “in caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi”.
8.2. Ne deriva che, hic rebus stantibus, i due istituti non appaiono tra loro integrabili, essendo la fase dell'esercizio di prelazione logicamente e strutturalmente successiva (in caso di affitto di terreni demaniali) all'indizione di una procedura di gara e precedente rispetto quella, solo eventuale, che si apre in favore dei giovani imprenditori in presenza di relative “manifestazioni di interesse” (non equiparate terminologicamente né equiparabili ad “offerte” di aggiudicazione, soggette a specifici termini e requisiti), per i quali soltanto è prevista la possibilità di ottenere l'aggiudicazione, previo “sorteggio” in caso di pluralità di interessati, con canone “a base d'asta”.
8.3. Infatti, in difetto di precisa diversa indicazione da parte del Legislatore che, nel formulare l'evidenziata clausola di riserva in favore del “diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203”, ha considerato l'esigenza di bilanciare il diritto di
10 prelazione agraria con il diritto di preferenza da accordarsi ai giovani imprenditori, non può attribuirsi al dettato normativo il senso preteso dall'odierno convenuto. Secondo la ricostruzione proposta dal resistente, l'Ente, una volta ricevuta, il 14 marzo 2023, la manifestazione di interesse di e di altri 20 giovani imprenditori, avrebbe CP_1 dovuto soprassedere alla gara fino alla scadenza del contratto, attendendo ulteriori manifestazioni di interesse fino a tale data e quindi comunicare tutte le ventisette offerte ricevute all'affittuario uscente, indicando l'offerta di affitto al canone a base d'asta come quella su cui esercitare la prelazione per il nuovo affitto, assegnando al destinatario 45 giorni di legge per offrire condizioni uguali. Al contempo, l'Ente avrebbe dovuto sospendere la gara al rialzo e anche il sorteggio tra i più giovani imprenditori che avessero manifestato interesse e soltanto in caso di rinuncia alla prelazione procedere al sorteggio tra questi ultimi.
8.4. Tale ricostruzione, in altri termini, cumula i benefici connessi alla qualità di affittuario uscente titolare del diritto di prelazione con le prerogative riconosciute, in via eccezionale, ai giovani imprenditori agricoli. In definitiva, alla luce di quanto sinora esposto, non può ritenersi sussistente un diritto di prelazione al canone “a base d'asta” né può ritenersi che l'odierno resistente, offrendosi di stipulare il nuovo contratto a condizioni economiche difformi rispetto a quelle dell'offerta comunicata dal locatore, abbia correttamente esercitato il diritto di prelazione spettantegli ex lege agraria. La stessa circostanza che il avesse comunicato una manifestazione di interesse in qualità di CP_1 giovane imprenditore, partecipando all'estrazione a sorte, induce a ritenere che il medesimo avesse piena consapevolezza della diversità degli istituti e dei relativi presupposti applicativi, non potendo quindi dolersi, nella presente sede, di non aver potuto usufruire di un prezzo più vantaggioso;
con l'omesso esercizio del diritto di prelazione alle condizioni economiche oggetto della tempestiva denuntiatio, il ha CP_1 volontariamente assunto il rischio di non risultare, all'esito della procedura, aggiudicatario dell'affitto dei terreni per cui è causa, stante l'alea connessa alla modalità di selezione tra i giovani imprenditori imposta dal Legislatore, consistente nell'estrazione a sorte.
8.5. A ciò consegue, altresì, l'irrilevanza e l'infondatezza delle ulteriori difese svolte dal resistente, sub specie di domande riconvenzionali subordinate e/o alternative, ivi inclusa la pretesa di subentrare nel “contratto concluso”, allo stato, ancora inesistente, in virtù del rimedio descritto dal quarto comma dell'art. 4/bis L. 203/1982 e in forza della nota del 28 agosto 2024, essendo stato garantito a monte il rispetto del diritto di prelazione mediante rituale e tempestiva denuntiatio operata dall'Ente, diritto non esercitato dal resistente. In definitiva, alla luce dei motivi espositi, accertata l'intervenuta scadenza del contratto di affitto agrario alla data dall'11 novembre 2023 ed il mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dell'affittuario uscente, odierno resistente, dev'essere accolta la domanda di rilascio degli stessi, non avendo più il alcun titolo CP_1 legittimante l'occupazione dei fondi oggetto della presente controversia, con assorbimento di ogni ulteriore questione prospettata e con correlativo rigetto delle domande riconvenzionali formulate da parte resistente che, pertanto deve essere
11 condannato al rilascio dei fondi oggetto di causa liberi da persone, animali e/o cose. Tenuto conto del disposto dell'art. 11 co. 11 D. Lgs. 150/2011, il rilascio dovrà avvenire non già immediatamente, come richiesto da ma entro e non oltre la data dell'11 CP_7 novembre 2025. 9. Alla luce di quanto finora esposto ed essendo incontroversa la perdurante detenzione dei fondi del da parte dell'odierno convenuto, a far data dal 12 Parte_5 novembre 2023, merita sicuramente accoglimento la richiesta di indennità da illegittima occupazione dell'immobile, da qualificarsi più propriamente come domanda risarcitoria per il cd. danno da occupazione abusiva del bene immobile. Quanto alla sua liquidazione, il danno in parola va determinato applicando il criterio previsto dall'art. 1591 c.c. in materia di locazione, a mente del quale il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna. E tanto in conformità al costante orientamento, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo “in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno del proprietario usurpato è “in re ipsa”, raccordandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del “dominus” ed all'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento ben può essere determinata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo, e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite usurpato” (C. Civ. n. 7692/01; C. Civ. n. 13630/01).
9.1. In assenza di contestazioni in merito alla richiesta formulata sul punto da CP_7 che commisura il danno all'importo pari al canone annuo a base d'asta, stante peraltro l'intervenuto spontaneo parziale pagamento da parte del resistente, detto danno può essere quantificato in importo annuale pari al canone a base d'asta della procedura comparativa ad evidenza pubblica, pari ad euro 18.712,50. Per l'effetto, considerato che ha dato atto, nelle proprie conclusioni, del versamento, da parte del convenuto, CP_7 dell'indennità di occupazione per l'annata agraria 2023-2024, per l'importo del canone a base d'asta ed una prima rata pari al 50% dell'indennità di occupazione per l'annata agraria 2024-2025, deve essere condannato al pagamento unicamente di CP_1 ulteriori Euro 9.356,25, a titolo di indennità per occupazione senza titolo degli immobili per cui è causa, dovuta fino alla data fissata per il rilascio all'11 novembre 2025. 9.2. Non occorre procedere a rivalutazione monetaria del predetto importo, già liquidato all'attualità, tenuto conto dell'erosione del danno da ritardo a fronte dell'anticipata spontanea corresponsione dell'importo dovuto per l'occupazione e della condanna, immediatamente esecutiva, disposta con la presente pronuncia per i restanti mesi di illegittima occupazione. Nulla può essere ulteriormente riconosciuto a parte ricorrente a titolo di risarcimento del maggior danno, stante la genericità della richiesta e la tardività delle allegazioni svolte sul punto da parte ricorrente solo in sede di repliche e su richiesta del Collegio, come risultante dal verbale di udienza del 6 giugno 2025. Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'assoluta novità della questione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sussistono i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra
12 tutte le parti in causa, ivi incluse quelle relative all'assistenza legale prestata in sede di tentativo di conciliazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando tra le parti nella causa nrg 1490/2024, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide: dichiara cessato per finita locazione alla data dell'11 novembre 2023 il contratto di affitto agrario stipulato il 29 giugno 2012 e avente ad oggetto i terreni agricoli di proprietà della siti nel Comune di Revello e così identificati al Catasto Controparte_3
Terreni:
condanna parte resistente, titolare dell'azienda agricola Controparte_2
impresa individuale, al rilascio degli immobili innanzi individuati, liberi da
[...] persone, animali e/o cose entro la data dell'11 novembre 2025; condanna parte resistente al pagamento della somma di euro 9.356,25 a titolo di indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. dovuta fino alla data stabilita per il rilascio;
rigetta la domanda di condanna al risarcimento del maggior danno formulata da parte ricorrente;
rigetta le domande riconvenzionali formulate da parte resistente;
compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti. Indica in giorni 90 per il deposito della motivazione. Cuneo, 06/06/2025.
Il Giudice Estensore Dott. Ruggiero Berardi Il Presidente Dott.ssa Roberta Bonaudi
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