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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/05/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 486/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di IL, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 486/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.CASTROVILLARI CARLO
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] [...] con il patrocinio dell'avv. CASTROVILLARI Controparte_1
CARLO 1
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione
di avere contratto matrimonio in data 2/4/2005, che dalla unione erano nati i figli , Per_1
e e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente Per_2 Persona_3
indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“ Affidare la figlia minore, nata a [...] il [...], Persona_4
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente la madre CP_1
in Corigliano Rossano, a.u. Corigliano, da Mandria del Forno nr 50;
[...]
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre, sig. , potrà vedere, Parte_1
compatibilmente con gli orari del proprio lavoro, la propria figliola ogni giorno dalle ore 16:00
alle ore 21:00 nonché vederla e tenerla con sé nei week-end alterni quindi a fine settimana,
dall'uscita da scuola del Venerdì sino alla Domenica sera ore 21:00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore
21:00; durante le vacanze natalizie il padre, sig. , terrà con sé la figlia Parte_1 [...]
ad anni alterni dal 23 al 29 Dicembre oppure dal 30 Dicembre al 6 Gennaio;
Persona_4
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua
e con il padre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con il padre 45 giorni anche non consecutivi da stabilirsi concordemente entro e non oltre il 30 Maggio di ogni anno con la di Lei moglie;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento devoluto a loro favore dall'altro o viceversa essendo entrambi autosufficienti sotto tale aspetto;
Porre a carico del sig. e della sig.ra il pagamento del 50% Parte_1 Controparte_1
ciascuno delle spese straordinarie sostenute per la propria figliola purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre e dal padre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal
SSN, gita scolastica, vestiti, scarpe, e quant'altro si dovesse ritenere necessario nell'interesse della propria figliola;
Il Sig. provvederà a svuotare la casa coniugale entro 14 (quattordici) giorni Parte_1
dall'udienza presidenziale di separazione portando via con sé solo i propri effetti personali;
Quanto alla regolamentazione inerente la casa coniugale sita in Corigliano Rossano a.u.
Corigliano i coniugi nulla chiedono di disporsi in merito tenuto presente che la stessa non risulta essere di loro proprietà bensì del loro figlio . Precisano, comunque, Controparte_2
che eventuali pagamenti inerenti bollette della luce, gas, alla su citata casa coniugale e di cui al periodo intercorrente tra il mese di Settembre 2024 a tutt'oggi non saranno addebitate ai siggri e;
Parte_1 Controparte_1
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Omologa la separazione dei coniugi nato a [...]_1
il 27/07/1982 e nata a [...] [...] alle condizioni riportate in parte Controparte_1
motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
IL , 11 maggio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento