Sentenza 16 marzo 2023
Massime • 1
In tema di autoriciclaggio, integra la condotta punita dall'art. 648-ter.1 cod. pen. il reinvestimento nel gioco d'azzardo e nelle scommesse dei proventi illeciti, così da mascherarne la provenienza delittuosa, poiché l'alea tipica di quei giochi è assimilabile a quella propria delle "attività speculative" contemplate dalla norma incriminatrice, implicando l'accettazione di un rischio correlato all'impiego delle risorse.
Commentario • 1
- 1. Autoriciclaggio: il gioco d'azzardo rientra tra le attività speculative contemplate dalla normaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima Tra le attività speculative contemplate dalla norma di cui all'art. 648-ter.1 c.p., si rientra anche il gioco d'azzardo e le scommesse e ciò in quanto i i proventi illeciti vengono reinvestiti, così da mascherarne la provenienza delittuosa. Fonte: Studio Legale del Giudice Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale Cassazione penale sez. II, 27/06/2023, (ud. 27/06/2023, dep. 14/07/2023), n.30642 RITENUTO IN FATTO 1. F.A., a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 ottobre 2022 con la quale la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 18 marzo 2021, dal Giudice per le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 11325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11325 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO che chiedeva il rigetto del ricorso l'Avv. Giorgio Amato insiste per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 2 Num. 11325 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 18/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Roma, sezione per il riesame delle misure cautelari reali, respingeva la richiesta di riesame presentata nell'interesse di AN OT verso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Roma ritenendo che l'impiego di denaro nelle scommesse sportive integrasse una condotta di autoriciclaggio. Il Tribunale riteneva, cioè, che per attività speculativa deve intendersi investimento ad alto rischio e che tale sintagma poteva intendersi riferita anche ad attività dì impiego del denaro in gioco o scommesse. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 648-ter.1 cod. pen.): l'impiego del denaro in attività di gioco non avrebbe potuto essere inteso quale "attività speculativa"; il sintagma in questione avrebbe dovuto essere riferito solamente alle attività idonee a produrre lucro attraverso l'ordinario rischio imprenditoriale;
2.2. violazione di legge (art. 648-ter.1 cod. pen.): mancherebbe l'idoneità dissimulatoria della condotta, in quanto l'intestazione in capo al ricorrente delle carte postepay e la titolarità dei conti di gioco aperti sulle piattaforme onlíne rendevano tracciabili le operazioni contestate;
2.3. violazione di legge (art. 648-ter.1 cod. pen.): l'impiego del denaro nelle attività di scommessa e gioco onlíne integrerebbe una forma di "godimento diretto", essendo un'attività tesa a soddisfare un impulso ludico personale, non dissimile dall'impiego di denaro per ristoranti e viaggi;
2.4. violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen): mancherebbe la motivazione in ordine al pericolo cautelare: non sarebbero state identificate le ragioni che dovrebbero supportare la prognosi di pericolosità correlata alla libera disponibilità dei beni vincolati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato. Il collegio intende dare continuità all'orientamento secondo cui, in tema di autoriciclaggio, rientrano nel novero delle attività speculative contemplate dall'art. 648- ter.1, comma primo, cod. pen. anche il gioco d'azzardo e le scommesse, in quanto attività idonee a rendere non tracciabili i proventi del delitto presupposto e, dunque, tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La Corte ha specificato che la 2 portata del sintagma "attività speculativa", da intendersi quale investimento ad alto rischio, può essere estesa anche alle predette attività, considerato che il concetto di alea, caratteristico del gioco o della scommessa, non risulta ontologicamente diverso o inconciliabile con quello di rischio calcolabile (Sez. 2, n. 13795 del 07/03/2019, Sanna, Rv. 275528 - 01) Si condivide quanto già affermato nella sentenza pronunciata nel caso "Sanna", ovvero che «l'idea di fondo che giustifica l'incriminazione dell'autoriciclaggio, riposa [...] sulla considerazione di congelare il profitto in mano al soggetto che ha commesso il reato presupposto, in modo da impedirne la sua utilizzazione maggiormente offensiva (e cioè la reimmissione nel mercato), quella che espone a pericolo o addirittura lede l'ordine economico, valorizzando, così, la grave ed autonoma lesività delle ulteriori condotte dell'agente, rispetto a quella insita nel reato presupposto. Alla luce delle suddette intenzioni punitive, non può logicamente negarsi che, mediante l'impiego di denaro nel gioco d'azzardo o nelle scommesse, si raggiunga proprio il risultato che la norma incriminatrice vuole sanzionare: l'autore dell'illecito presupposto, anziché tenere per sé il denaro o destinarlo al mero utilizzo o godimento personale, lo impiega, con l'intento di ricavarne un profitto (che talvolta può anche essere molto ingente) accettando, per contro, pure il rischio di una perdita. Ne consegue che, in caso di vincita, il denaro di provenienza illecita (generalmente in contanti e privo di tracciabilità) è pronto per essere immesso nel circuito economico con la "nuova veste" di una legittima provenienza;
e, in caso di perdita (parziale o totale), comunque si è avuta una reimmissione di denaro di provenienza delittuosa nel mercato economico. Del resto, il nostro ordinamento riconosce nel gioco e nelle scommesse una fonte lecita di arricchimento (si veda art. 1933 e ss. cod. civ.), sebbene non meritevole di tutela mediante apposite azioni giudiziarie» (Sez. 2, n. 13795 del 07/03/2019, Sanna, Rv. 275528 - 01). La idoneità del reimpiego del denaro illecito nel gioco d'azzardo ad integrare le fattispecie del riciclaggio e dell'autoriciclaggio trova, peraltro, conferma sia nel primo esercizio nazionale di analisi dei rischi (condotto nel 2014 sotto l'egida del Comitato di Sicurezza Finanziaria -CSF- presso il Ministero dell'economia), che ha evidenziato la rilevante esposizione del settore del gioco al rischio di riciclaggio (tanto che il decreto antiriciclaggio dedica un intero Titolo - il IV, artt. 52-54 - a tale comparto), sia nella segnalazione del GAFI (Gruppo d'azione finanziaria presso il Dipartimento del Tesoro) che, sin dal 2009 ha identificato nei casinò e, poi nel 2012, nelle sale gioco a distanza dei canali preferenziali di riciclaggio. Si ritiene, pertanto, di confermare l'indirizzo interpretativo che include nelr "attività speculativa" che integra la condotta prevista dall'art. 648-ter.1, comma primo, cod. pen. anche il gioco di azzardo, tenuto conto, da un lato, che il reinvestimento del denaro dì provenienza illecita in tale attività implica una reimmissione nel mercato di proventi illeciti, 3 idonea a mascherarne la provenienza, e, dall'altro, che il rischio correlato al gioco e assimilabile a quello di tutte le attività speculative (tra le quali gli investimenti in borsa) nella misura in cui implica l'accettazione di un rischio correlato all'impiego di risorse. Non si condivide, invece, il diverso approdo ermeneutico secondo cui non integra il delitto di autoriciclaggio, di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen., l'impiego del denaro provento di delitto in puntate al gioco del lotto, non potendosi ricondurre detta condotta alle attività "speculative" incriminate dalla norma, che si caratterizzano per la gestione del rischio secondo criteri razionali ed economici, orientati a minimizzare le occasioni di perdita e a massimizzare quelle di profitto (Sez. 2„ n. 9751 del 13/12/2018, dep. 2019, Bresciani, Rv. 276499 - 01). Il percorso argonnentativo tracciato da tale sentenza si fonda sulla "imprevedibilità" dei profitti, sull'alea ingestibile correlata al gioco d'azzardo, sulla irrilevanza dell'abilità dell'investitore e sulla valorizzazione del trattamento tributario speciale riservato ai proventi del gioco: si tratta di argomenti che sono stati condivisibilmente - ed analiticamente - confutati dalla sentenza pronunciata dalla seconda sezione penale della Cassazione nel caso "Sanna" e che cedono di fronte alla preliminare - ed assorbente - inclusione nella "attività speculativa" anche dell'impiego di somme nel gioco d'azzardo. 1.2. E' infondato anche il secondo morivo che contesta la idoneità dissimulatoria della condotta, tenuto conto della tracciabilità delle operazioni. Invero la tracciabilità, da un lato, non osta all'immissione nel mercato di somme di provenienza illecita, sicché l'inquinamento del sistema economico con l'immissione di capitali illeciti risulta sicuramente integrata;
e, dall'altro non impedisce la dissimulazione dell'illiceità delle somme impiegate nel gioco, tenuto conto che il denaro provento delle vincite può vantare una matrice lecita, sicuramente idonea a dissimulare quella illecita delle poste giocate. 1.3. Il terzo motivo, teso di inquadrare le condotte contestate in una forma di godimento diretto dei proventi illeciti, è infondato. Sul punto si richiama quanto condivisibilmente affermato dalla Cassazione secondo cui in tema di autoriciclaggio, l'ipotesi di non punibilità di cui all'art. 648-ter.1, comma quarto, cod. pen. è integrata soltanto nel caso in cui l'agente utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 13795 del 07/03/2019, Sanna, Rv. 275528 - 02; Sez. 2, n. 30399 del 2018, Barbieri, non mass.). Si riafferma cioè che «la clausola di non punibilità prevista nel comma quarto dell'art. 648 ter.1 cod. pen. a norma della quale "fuori dei casi di cui ai commi precedenti [....]" va 4 L'estensore Il Presiden intesa ed interpretata nel senso fatto palese dal significato proprio delle suddette parole, e cioè che la fattispecie ivi prevista non si applica alle condotte descritte nei commi precedenti. Di conseguenza, l'agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa» (Sez. 2, n. 30399 del 2018, Barbieri, non mass.). Può esser dunque affermato che la operatività della clausola di non punibilità correlata al godimento diretto dei proventi illeciti implica che l'impiego degli stessi non avvenga attraverso nessuna delle condotte descritte dall'art. 648 ter.1., comma 1 cod. pen. ovvero l'impiego la sostituzione o il trasferimento un'attività economiche e finanziarie imprenditoriali o speculative di denaro, beni, o altre utilità provenienti dalla commissione di delitti in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza. 1.4. L'ultimo motivo, che denuncia l'assenza di motivazione in ordine al pericolo cautelare è manifestamente infondato in quanto - contrariamente a quanto dedotto - sul punto il Tribunale ha offerto una motivazione ineccepibile ritenendo che il decreto di sequestro evidenziasse circostanze sintomatiche di una notevole attitudine del ricorrente a porre in essere condotte fraudolente e dissimulatore;
e come il giudice per le indagini preliminari avesse rilevato che, nell'arco temporale 2017-2021, l'indagato avesse compiuto una serie di atti di disposizione che restavano privi di giustificazione in ordine alla provenienza delle provviste impiegate. E' stata così evidenziata non solo la sproporzione delle risorse disponibili rispetto alle entrate lecite, ma anche la propensione del ricorrente a porre in essere condotte dissimulatorie: il che implica la rilevazione della sussistenza del periculum in mora. 2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 18 gennaio 2023