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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/03/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Giuseppina Guttadauro nel procedimento iscritto al n. 11987/2023 R.G. promosso da
, nata a [...], Stato di IN RA (Brasile), il 02 agosto 1971, in Parte_1 proprio e per conto del figlio minore , nato il [...] a [...] Persona_1
Lima, MG, (Brasile), : 149.045.936-77, con il consenso dell'altro genitore C.F._1 Persona_2
, nato il [...], a [...], Stato di San Paolo (Brasile), tutti residenti in [...]
[...]
Lauro Ferreira n. 101, Condominio Residencial Vila Rica, Edificio Tres Marias, Bloco B, Apto 1401, Belo Horizonte, Stato di IN RA (Brasile), rappresentata e difesa, dall'Avv. dall'Avv. BEATRICE BIANCHI del foro di Milano, ( C.F._2
ATTORI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte attrice come da note depositate il 17/01/2025: “Accertare e dichiarare lo stato di cittadini italiani iure sanguinis dei sigg. , nata a [...], Stato di IN RA Parte_1
(Brasile), il 02 agosto 1971, in proprio e per conto del figlio minore , nato il giorno 27 Persona_1 marzo 2015, a Nova Lima, Stato di IN RA (Brasile), entrambi residenti in [...]n. 101, Condominio Residencial Vila Rica, Edificio Tres Marias, Bloco B, Apto 1401, Belo Horizonte, Stato di IN RA (Brasile). Conseguentemente, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21/10/2023 l'attrice, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis per sé e per il figlio minorenne in quanto discendenti di Persona_3 cittadino italiano nato a [...], in data [...] da genitori italiani ed in seguito
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emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano fino alla sua morte avvenuta nel 1925, (docc.02-04-14).
Con decreto del 27/03/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 24/01/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
In atti è presente prova della notifica a parte convenuta del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza effettuata il 18/10/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il non si è costituito in giudizio deve esserne dichiarata la Controparte_1 contumacia.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo Controparte_1 fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che parte attrice ha dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dal capostipite italiano per il tramite della figlia Persona_3
nata in [...] ed ivi sposatasi con cittadino straniero nel 1925, alla di lei figlia Persona_5 [...]
nata anch'essa prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale repubblicana, a sua Persona_6 volta madre della ricorrente.
Dal momento che nella fattispecie ci si trova di fronte ad una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, parte attrice ha pieno interesse ad agire dal momento che si vede a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento
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dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, secondo il quale: ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
2- NEL MERITO al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
In ordine al primo dei suddetti elementi appare opportuno evidenziare che, in base alla documentazione prodotta, regolarmente munita di apostille e tradotta, l'avo contraeva matrimonio in data Persona_3
19.08.1916, nella città di Belo Horizonte, MG, con (docc.03-04). Dalla loro unione Persona_7 nasceva in data 23.01.1925, a Belo Horizonte, MG, (Brasile), (doc. 05) la quale, in data Persona_5
06.07.1944, in Belo Horizonte, contraeva matrimonio con passando da quel momento ad Per_8 adottare il nome di per poi divorziare giudizialmente nell'anno 1979, (doc. 06). Persona_9
Al riguardo si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti di per i quali si è verificato un Persona_3 passaggio per via femminile nella linea di discendenza in epoca precostituzionale. Ciò anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e
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sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che figlia del capostipite italiano, non solo ha conservato la cittadinanza Persona_5 italiana nonostante il matrimonio con un cittadino straniero, ma è stata in grado di trasmetterla alla figlia che, in mancanza di emergenze di segno contrario, ha potuto trasmetterla ai suoi Persona_6 discendenti che hanno agito nel presente giudizio.
Quanto alla continuità della linea di trasmissione risulta che dal matrimonio di con Persona_5
, (doc.6), nasceva, in data 01.05.1945 in Belo Horizonte, MG, (Brasile), Per_8 Persona_6
(doc.8) che, a sua volta, in data 02.02.1965, nella città di Belo Horizonte, MG, (Brasile), contraeva matrimonio con passando da quel momento a chiamarsi (docc. Persona_10 Persona_11
09-10). Dall'unione dei predetti è nata in data [...], a [...], Stato di IN RA (Brasile), la ricorrente la quale, a seguito del matrimonio contratto in data 29.02.2008 a Parte_1
Belo Horizonte, Stato di IN RA (Brasile), con ha adottato il nome Persona_2 di , (docc.11-12). Da questa unione coniugale è nato in data [...] nella Parte_1 città di Nova Lima, MG, (Brasile), il minore , rappresentato nel Persona_1 presente giudizio dalla madre con il consenso paterno espresso nella procura al difensore, (doc.13).
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Risulta peraltro provato che non si naturalizzò mai brasiliano come da certificazione Persona_3 negativa in atti, (doc.14).
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In ogni caso la sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata ha precisato che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3- LE SPESE DI LITE le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_1 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non CP_2 supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad
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adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che , nata il [...] Parte_1
a Belo Horizonte, Stato di IN RA (Brasile), e nato il 27 Persona_1 marzo 2015 a Nova Lima, Stato di IN RA, (Brasile), sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite che si liquidano in Controparte_1
€.1.452,00 per compensi, €.545,00 per esborsi oltre spese generali 15% ed accessori di legge;
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Firenze, 2.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
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Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Giuseppina Guttadauro nel procedimento iscritto al n. 11987/2023 R.G. promosso da
, nata a [...], Stato di IN RA (Brasile), il 02 agosto 1971, in Parte_1 proprio e per conto del figlio minore , nato il [...] a [...] Persona_1
Lima, MG, (Brasile), : 149.045.936-77, con il consenso dell'altro genitore C.F._1 Persona_2
, nato il [...], a [...], Stato di San Paolo (Brasile), tutti residenti in [...]
[...]
Lauro Ferreira n. 101, Condominio Residencial Vila Rica, Edificio Tres Marias, Bloco B, Apto 1401, Belo Horizonte, Stato di IN RA (Brasile), rappresentata e difesa, dall'Avv. dall'Avv. BEATRICE BIANCHI del foro di Milano, ( C.F._2
ATTORI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte attrice come da note depositate il 17/01/2025: “Accertare e dichiarare lo stato di cittadini italiani iure sanguinis dei sigg. , nata a [...], Stato di IN RA Parte_1
(Brasile), il 02 agosto 1971, in proprio e per conto del figlio minore , nato il giorno 27 Persona_1 marzo 2015, a Nova Lima, Stato di IN RA (Brasile), entrambi residenti in [...]n. 101, Condominio Residencial Vila Rica, Edificio Tres Marias, Bloco B, Apto 1401, Belo Horizonte, Stato di IN RA (Brasile). Conseguentemente, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21/10/2023 l'attrice, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis per sé e per il figlio minorenne in quanto discendenti di Persona_3 cittadino italiano nato a [...], in data [...] da genitori italiani ed in seguito
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emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano fino alla sua morte avvenuta nel 1925, (docc.02-04-14).
Con decreto del 27/03/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 24/01/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
In atti è presente prova della notifica a parte convenuta del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza effettuata il 18/10/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il non si è costituito in giudizio deve esserne dichiarata la Controparte_1 contumacia.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo Controparte_1 fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che parte attrice ha dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dal capostipite italiano per il tramite della figlia Persona_3
nata in [...] ed ivi sposatasi con cittadino straniero nel 1925, alla di lei figlia Persona_5 [...]
nata anch'essa prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale repubblicana, a sua Persona_6 volta madre della ricorrente.
Dal momento che nella fattispecie ci si trova di fronte ad una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, parte attrice ha pieno interesse ad agire dal momento che si vede a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento
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dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, secondo il quale: ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
2- NEL MERITO al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
In ordine al primo dei suddetti elementi appare opportuno evidenziare che, in base alla documentazione prodotta, regolarmente munita di apostille e tradotta, l'avo contraeva matrimonio in data Persona_3
19.08.1916, nella città di Belo Horizonte, MG, con (docc.03-04). Dalla loro unione Persona_7 nasceva in data 23.01.1925, a Belo Horizonte, MG, (Brasile), (doc. 05) la quale, in data Persona_5
06.07.1944, in Belo Horizonte, contraeva matrimonio con passando da quel momento ad Per_8 adottare il nome di per poi divorziare giudizialmente nell'anno 1979, (doc. 06). Persona_9
Al riguardo si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti di per i quali si è verificato un Persona_3 passaggio per via femminile nella linea di discendenza in epoca precostituzionale. Ciò anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e
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sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che figlia del capostipite italiano, non solo ha conservato la cittadinanza Persona_5 italiana nonostante il matrimonio con un cittadino straniero, ma è stata in grado di trasmetterla alla figlia che, in mancanza di emergenze di segno contrario, ha potuto trasmetterla ai suoi Persona_6 discendenti che hanno agito nel presente giudizio.
Quanto alla continuità della linea di trasmissione risulta che dal matrimonio di con Persona_5
, (doc.6), nasceva, in data 01.05.1945 in Belo Horizonte, MG, (Brasile), Per_8 Persona_6
(doc.8) che, a sua volta, in data 02.02.1965, nella città di Belo Horizonte, MG, (Brasile), contraeva matrimonio con passando da quel momento a chiamarsi (docc. Persona_10 Persona_11
09-10). Dall'unione dei predetti è nata in data [...], a [...], Stato di IN RA (Brasile), la ricorrente la quale, a seguito del matrimonio contratto in data 29.02.2008 a Parte_1
Belo Horizonte, Stato di IN RA (Brasile), con ha adottato il nome Persona_2 di , (docc.11-12). Da questa unione coniugale è nato in data [...] nella Parte_1 città di Nova Lima, MG, (Brasile), il minore , rappresentato nel Persona_1 presente giudizio dalla madre con il consenso paterno espresso nella procura al difensore, (doc.13).
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Risulta peraltro provato che non si naturalizzò mai brasiliano come da certificazione Persona_3 negativa in atti, (doc.14).
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In ogni caso la sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata ha precisato che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3- LE SPESE DI LITE le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_1 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non CP_2 supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad
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adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che , nata il [...] Parte_1
a Belo Horizonte, Stato di IN RA (Brasile), e nato il 27 Persona_1 marzo 2015 a Nova Lima, Stato di IN RA, (Brasile), sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite che si liquidano in Controparte_1
€.1.452,00 per compensi, €.545,00 per esborsi oltre spese generali 15% ed accessori di legge;
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Firenze, 2.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
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