Sentenza 20 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2003, n. 4094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4094 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO0 4 0 94/03 UPREMA DI CASSAZIONE. LA C Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G. N. 16661/0 Consigliere Cron. 3381 Dott. Antonio LAMORGESE Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CËLLERINO Rel. Consigliere Ud.09/12/02 Consigliere - Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: LA ME SPA (già CO. TRA.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI ROGAZIONISTI 16, presso lo studio dell'avvocato MARINA DI LUCCIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SA IT;
intimata -: avverso la sentenza n. 15644/99 del Tribunale di ROMA, 2002 depositata il 26/08/99 R.G.N. 21023/96; 5299 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 09/12/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato VETRI per delega DI LUCCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. : -2- R.G. n. 16661/00 Svolgimento del processo La spa ME, già Consorzio Trasporti Pubblici del Lazio - CO.TRA.L., pro- spettando violazioni di legge e vizi di motivazione, ricorre per cassazione per oltenere l'annullamento della sentenza, descritta in epigrafe, del Tribunale di Roma che, in ri- forma di quella di primo grado, ha accolto la domanda della sig.ra RI TI diretta ad ottenere il riconoscimento della qualifica superiore e del relativo trattamento ceo- nomico attribuitole dal 1° luglio 1990 in conformità all'accordo aziendale intercorso fra le OO.SS. e l'allora soc. ACOTRAL, dante causa dell'odierna parte ricorrente, del 21 maggio 1990, il quale, ncil'estate '91, era stato oggetto di autoannullamento delibe- rato dalla Azienda per supposto contrasto con la previsione dell'art. 1, secondo comma della 1. 12 luglio 1988, n. 270. La sentenza impugnata ha argomentato essere senza fondamento la tesi sostenuta dal Cotral, costituito in appello, secondo cui l'accordo aziendale sarebbe illegittimo per contrasto con l'art. 1 della legge 270 (che, avendo abrogato la legge 1 febbraio '78, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ha attribuito alla contrattazione collettiva nazionale la potestà regolamen- tare in tema di qualifiche di personale prima riservata alla legge, disponendo altresì che i regolamenti d'azienda non possono derogare alla contrattazione collettiva) perché la disposizione fa esclusivo riferimento alla potestà autoritativa unilaterale del datore di lavoro, ma non anche ad accordi di livello aziendale, da ritenere, pertanto pienamente legittimi, non interferendo con alcuna disposizione inderogabile di legge. Contro la sentenza del Tribunale di Roma la soc, ME denuncia sei motivi di ricorso per cassazione. L'intimata non si è costituita. Motivi della decisione Con la prima censura la soc. ME illustra la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, 2 comma, della legge 12 luglio '88, n. 270, con riferimento all'art. 15 del reg. all. A in rapporto all'art. 1 del r.d. 8 gennaio 131, n. 148, nonché omessa, e/o insuf- ficiente motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360, mm. 3 e 5, cod. proc. civ.), osservando che la 1. n. 210 ha sancito la "delegificazione" della discipli- na del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, consentendo alla contrattazione col- lettiva nazionale di derogare alle previsioni dell'all. A, c vietando ai regolamenti azien- dali di derogare ai contratti collettivi. In questo quadro evidenzia, sulla scorta dei lavori preparatori della legge, che il Tribu- nale ha errato nel riconoscere valenza modificativa anche agli accordi aziendali sul presupposto della natura convenzionale (e quindi, in tesi, ammissibile) della deroga, a fronte di quella unilaterale (e pertanto vietata) del Regolamento aziendale. Si duole altresì, con il secondo mezzo, della violazione e falsa applicazione dell'art. 1. 2° comma, della legge 12 luglio '88, n. 270, con riferimento all'art. 15 del reg. all. A. in relazione agli artt. 2 e 3 del ccnl 23 luglio 1976 ed all'art. 3 dell'accordo nazionale 12 luglio 1985, nonché di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5. cod. proc. civ.). contestando l'affermazione del Tribunale in ordine alla derogabilità, da parte degli accordi aziendali, dei contratti nazionali, in quanto essa non tiene conto dei "principi stabiliti in tema di competenza dei vari livelli di contrat- tazione collettiva per quanto concerne il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri...". Denuncia, con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione dei principi di erme- neutica contrattuale con riguardo all'art. 9 dell'accordo nazionale 13 maggio 1987-All. B (art. 1322, 1362, 1363, 1366, 1368 e ss., cod.civ.) e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, mm. 3 e 5, cod.proc.civ.), giacché la pro- gressione in camera del personale in base ad accordi anteriori (accordi nazionali 27 febbraio '87 e 13 maggio '87), il cui esame è stato del tutto trascurato dalla sentenza. non poteva essere fondata sulla contrattazione aziendale, come invece erroneamente previsto dal verbale d'intesa del 21 maggio 1990 tra l'ACOTRAL e le organizzazioni C sindacali CGIL, CISL e UIL. Espone, con il quarto profilo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 437, 2° com- ma, cod.proc.civ., dell'art. 5 fer della 1. 8 gennaio 1979, n. 3 e dell'art. 1418, cod.civ., in relazione all'art. 1, 2° comma, della l. n. 12 luglio 1988, n. 270; all'art. 9 dell'accordo nazionale 27 febbraio 1987 ed all'accordo nazionale 13 maggio 1987, All. B, nonché J'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 c 5. cod. proc. civ.), segnalando che il Tribunale, pur costituendo la questione dell'an- nullamento del verbale d'intesa 21.5.1990 ex art. 5 ter un punto centrale della
contro
- versia, non ha preso in considerazione, sia pure ex officio, i principi di diritto ripetuta- mente affermati dalla giurisprudenza in tema di contraddittoria e di novità delle que- stioni proposte con l'appello, tenuto conto, ai sensi dell'art. 5 fer del d.l. 10 novembre 1978 n. 702 (aggiunto dalla legge di conversione 8 gennaio 1979, n. 3) del divieto. рег le aziende municipalizzate degli enti territoriali, di approvare o stipulare accordi inte- grativi aziendali, relativi al trattamento del personale dipendente, che prevedono cro- gazioni aggiuntive a quelle dei contratti nazionali di categoria, o che trattino materie o istituti a tali accordi non espressamente demandati dai citati contratti nazionali, opera a partire dall' marzo 1979 e comporta, portanto, la nullità di disposizioni collettive a- ziendali posteriori a tale data ed in contrasto con il divieto predetto." (SS.UU. n. 1897/89; Cass. n. 5297/94; 7843/94, ecc.). Denuncia, con ulteriore motivo d'impugnazione, la violazione e falsa applicazione del- l'art 40 del Regolamento speciale dell'Acotral e dell'art. 72, 1 comma, del Regolamento per le Aziende Speciali degli Enti locali, approvato con d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902. Omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.), per non avere la sentenza considerato che la sua qualità di Ente pubblico gli imponeva, in seguito alla mancata approvazione della deli- bcra, che recepiva l'accordo aziendale, per violazione dell'art. 1 della legge n. 270/88 e 5 ter della legge n. 3/79, di annullare gli effetti. Espone infine, come ultima ragione di gravame, la violazione e falsa applicazione del- l'art. 38 All. A) al R.D. 148/31 e dell'art. 1 della 1. 3 novembre 1952, n. 1982, che ne ha modificato le disposizioni, lamentando altresì difetti di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.), facendo soprattutto leva sulla natura pubblicistica del Consorzio. Il problema ermeneutico posto dalla presente causa è stato già affrontato e risolto in maniera unitaria da questa Corte, la quale ha ritenuto che, per effetto del disposto del secondo comma dell'art. 1 della 1. 12 luglio 1988, n. 270, con cui è stata delegificata la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti di aziende autoferrotranviarie, solo la contrattazione collettiva nazionale e non anche quella di livello territoriale inferiore, può derogare alle disposizioni contenute nel regolamento allegato A al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 e alle successive leggi modificative, sostitutive e aggiuntive dello stesso, precisando che devono ritenersi invalidi, cx art. 1418, cod. civ., eventuali provvedi- menti di promozione disposti in applicazione di accordi aziendali in deroga al contratto nazionale, a nulla rilevando che tale deroga provenga da accordi sindacali e non da re- golamenti aziendali, trattandosi in entrambi i casi di atti di autonomia negoziale diversi dai contratti nazionali, cui la legge ha voluto riservare in via esclusiva la disciplina del- la materia (Cass. 20 maggio 2000, n. 6612; 26 novembre 1999, n. 13212; 5 giugno 1998, n. 1998; 5 gennaio 2001 n. 106). L'accoglimento per tale motivo del ricorso assorbe i restanti motivi, Sussistono i presupposti di legge previsti dall'art. 384 cod.proc.civ., come modificato dall'art. 66 Legge 26 novembre 1990, n. 353 (accoglimento del ricorso per violazione di legge e non necessità di ulteriori accertamenti di fatto), perché questa Corte decida la controversia nel merito, respingendo la domanda della parte intimata in questo giu- dizio di cassazione. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali del grado d'ap- pello e di questo giudizio di cassazione. Per contro va confermata la statuizione sulle spese della sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda dell'odiemo inti- mato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza im- pugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda dell'intimato. Compensa le spese processuali del grado d'appello e del giudizio di cassazione confermando quelle di primo grado. Così deciso in Roma il 9 dicembre 2002 Il Consigliere est PresidIl Presidente ем CANCELLIERE D L E A L E L 1 1 G 8 E 7 G - - N . 3 3 5 3 A E G N A R T S 2 R S P I , S O O , I A D S G O D T I I T E P S N D L A E R L . I E ' A S T I \ 1 Depositato in Cangalleria C B D A S O P A O T M I L E S I T L I E N D 2018 2083 IL CANCELLERE