TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6772/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.06.2024 da
1) Parte_1 nato/a Milano il 19/9/1957 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Eva Pellegrin presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a AT NZ (MB) il 26/11/1960 cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Eva Pellegrin presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cernobbio (CO) in data 12.07.1993
(anno 1993 Numero 17 Parte II Serie A)
In separazione dei beni.
separati con sentenza n. 3/2025 pubblicata il 02/01/2025 del Tribunale di Milano
(passata in giudicato, v. documenti in atti) FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/6/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“-Pronunciare sentenza di divorzio e pertanto dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
-ordinare al Comune di Cernobbio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cernobbio Anno 1993 Numero 17
Parte II Serie A, Ufficio 1 (doc.2);
1) Confermare l'assegnazione della ex casa coniugale sita in Milano via Visconti di Modrone 19 di proprietà del marito , unitamente ai mobili, arredi, pertinenze ed Parte_1
elettrodomestici in essa contenuti a favore dello stesso;
Parte_1
2) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
3) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 18.09.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cernobbio (CO) il
12/7/1993 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernobbio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di AT NZ ed al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 02.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.06.2024 da
1) Parte_1 nato/a Milano il 19/9/1957 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Eva Pellegrin presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a AT NZ (MB) il 26/11/1960 cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Eva Pellegrin presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cernobbio (CO) in data 12.07.1993
(anno 1993 Numero 17 Parte II Serie A)
In separazione dei beni.
separati con sentenza n. 3/2025 pubblicata il 02/01/2025 del Tribunale di Milano
(passata in giudicato, v. documenti in atti) FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/6/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“-Pronunciare sentenza di divorzio e pertanto dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
-ordinare al Comune di Cernobbio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cernobbio Anno 1993 Numero 17
Parte II Serie A, Ufficio 1 (doc.2);
1) Confermare l'assegnazione della ex casa coniugale sita in Milano via Visconti di Modrone 19 di proprietà del marito , unitamente ai mobili, arredi, pertinenze ed Parte_1
elettrodomestici in essa contenuti a favore dello stesso;
Parte_1
2) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
3) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 18.09.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cernobbio (CO) il
12/7/1993 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernobbio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di AT NZ ed al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 02.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG