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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/08/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1699/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 1699/2024 promosso da:
, nata in data [...] in [...], Parte_1 rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. MORENA RIPA giusta procura alle liti in atti;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato, difeso e Controparte_1 domiciliato da/presso avv. MARIO BARBERINI giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO – Sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO – ; Controparte_2
CONCLUSIONI, come da note scritte depositate in data 24/06/2025, in cui le parti e dichiarano di essersi riconciliate in data 24/12/2024 e di Controparte_1 Parte_1 rinunciare, pertanto, alla domanda di (separazione e) divorzio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e , che si Parte_1 Controparte_1 sono sposati a Bagnaria il 18/03/2014, hanno chiesto la pronuncia della separazione dei coniugi, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
2. Con sentenza n. 196/2024, emessa in data 17/07/2024, questo Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti, omologando l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
pagina 1 di 2 3. Con le note scritte autorizzate e depositate in atti in data 24/06/2025, le parti hanno dichiarato di essersi riconciliate, con rinuncia alla domanda di (separazione e) divorzio.
4. Tanto premesso, il Collegio prende atto che i coniugi si sono riconciliati.
Ne consegue l'improcedibilità della domanda di divorzio (proposta con “Ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c.”) in considerazione della ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi.
5. Nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Ancona, pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA l'improcedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 9/VII/2025
IL GIUDICE REL. Il PRESIDENTE
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 1699/2024 promosso da:
, nata in data [...] in [...], Parte_1 rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. MORENA RIPA giusta procura alle liti in atti;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato, difeso e Controparte_1 domiciliato da/presso avv. MARIO BARBERINI giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO – Sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO – ; Controparte_2
CONCLUSIONI, come da note scritte depositate in data 24/06/2025, in cui le parti e dichiarano di essersi riconciliate in data 24/12/2024 e di Controparte_1 Parte_1 rinunciare, pertanto, alla domanda di (separazione e) divorzio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e , che si Parte_1 Controparte_1 sono sposati a Bagnaria il 18/03/2014, hanno chiesto la pronuncia della separazione dei coniugi, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
2. Con sentenza n. 196/2024, emessa in data 17/07/2024, questo Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti, omologando l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
pagina 1 di 2 3. Con le note scritte autorizzate e depositate in atti in data 24/06/2025, le parti hanno dichiarato di essersi riconciliate, con rinuncia alla domanda di (separazione e) divorzio.
4. Tanto premesso, il Collegio prende atto che i coniugi si sono riconciliati.
Ne consegue l'improcedibilità della domanda di divorzio (proposta con “Ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c.”) in considerazione della ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi.
5. Nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Ancona, pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA l'improcedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 9/VII/2025
IL GIUDICE REL. Il PRESIDENTE
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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