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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 67/2025 RGA avverso la sentenza n. 931/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 917/2023, pubblicata in data 27.12.2024, notificata in data 07.01.2025; avente ad oggetto: illegittimità appalto – riconoscimento contratto di lavoro subordinato – illegittimità licenziamento – differenze retributive;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 29.5.2025; promossa da:
(C.F. , ai fini del presente Parte_1 C.F._1
procedimento elettivamente domiciliato a Bologna, in via C. Battisti n. 33, presso e nello studio degli avv.ti Marina Prosperi e Marco Pellegrino, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
- Appellante;
contro
(cod. fisc. e p.IVA: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con sede legale in Casinalbo di Formigine (MO) Via
1 Copernico n.1/A, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Federico Ferrari Amorotti e Giuseppe Cantergiani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito Modena Viale Reiter n.22, come da procura in atti;
- Appellata;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto, ha agito innanzi al Tribunale di Modena, in Parte_1
funzione di Giudice del lavoro, per ottenere:
- in via principale, l'accertamento e la dichiarazione che, tra lui e la società
si era costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1
pieno ed indeterminato, a far data dall'assunzione con contratto di apprendistato risalente al 12.02.2018, con conseguente declaratoria di inefficacia e/o inesistenza e/o nullità e/o illegittimità del licenziamento orale comminatogli da detta società; chiedeva, quindi, la condanna di quest'ultima a ricostituire il rapporto di lavoro ed a reintegrarlo nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte fino al 31.12.2022 o in mansioni equivalenti, con inquadramento nel livello 3 del Ccnl Piccola Industria Metalmeccanica, ed a pagargli le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, parametrate sull'ultima retribuzione utile per il calcolo del Tfr - pari ad Euro 1879,54, ovvero nella diversa somma risultante in causa;
- in via subordinata, l'accertamento e la dichiarazione che, anche successivamente al 12.02.2020, aveva diritto ad essere inquadrato nel livello 3 del Ccnl Piccola Industria Metalmeccanica;
per l'effetto, instava per
2 l'accertamento che era creditore, nei confronti di a titolo di Controparte_1
differenze retributive, della somma di Euro 15764,50 ovvero del differente importo ritenuto in corso di causa, con conseguente condanna della detta società a pagare al ricorrente la somma predetta.
A fondamento di tali domande il ricorrente deduceva che:
a) dal 02.05.2017 al 09.02.2018 aveva svolto uno stage presso la ditta evocata in causa, per lo svolgimento di mansioni di verniciatore;
b) il 12.02.2018 era stato assunto dalla società predetta con contratto di apprendistato professionalizzante, della durata di 24 mesi, finalizzato al raggiungimento della qualifica di operaio verniciatore, corrispondente al terzo livello del Ccnl Piccola Industria Metalmeccanica;
c) di essere stato formalmente assunto, alla data di cessazione del contratto di apprendistato, dalla società - di seguito per brevità Controparte_2
- con contratto di lavoro a termine ed inquadramento al livello 1 CP_2
CCNL Multiservizi, all'interno degli spazi della in cui Controparte_1
aveva svolto – senza soluzione di continuità – le stesse attività di verniciatore svolte durante l'apprendistato per la società (così CP_1
indicata, anche di seguito, per brevità);
d) al contratto di appalto - concluso tra e – doveva attribuirsi CP_1 CP_2
natura fittizia per avere sempre lavorato presso la prima, alle sue dirette dipendenze gerarchiche, utilizzando materiali della stessa, per l'assenza di qualsiasi dipendente con compiti direttivi e di coordinamento delle CP_2
maestranze della cooperativa stessa;
e) in data 31.12.2022, dopo che il suo contratto a termine era stato più volte prorogato, era stato “estromesso” dal posto di lavoro in quanto non CP_2
gli aveva più rinnovato il detto contratto.
In estrema sintesi, dedotta l'illegittimità del contratto di appalto intercorso tra la
(committente) e la (appaltatrice/formale datrice di lavoro), CP_1 CP_2 Pt_1
insisteva nell'accoglimento delle domande sopra esposte, finalizzate alla
[...]
3 ricostituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dirette dipendenze di CP_1
a decorrere da quando era stato assunto quale apprendista ed alla condanna di quest'ultima alla corresponsione delle maturate differenze retributive, chiedendo l'applicazione del livello 3 del Ccnl Piccola Industria Metalmeccanica.
2. Il Giudice, nella resistenza della società , istruita la causa anche CP_1
in via orale oltre che documentale - rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 32, co. 4, lett. d, L. 183/2010 svolta dalla resistente ed esclusa dalla materia del contendere il rapporto di apprendistato (periodo 12.2.2018-11.2.2020) a fronte della carenza, in sede di atto introduttivo (con conseguente tardività di quanto dedotto in sede di note finali) di qualsivoglia censura ovvero deduzione, anche istruttoria, volta a far accertare l'invalidità dell'apprendistato e ad ottenerne la trasformazione in rapporto subordinato a tempo pieno – rigettava le domande di cui al libello introduttivo e condannava parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
3. La parte soccombente proponeva tempestivo e rituale appello articolando
2 motivi di gravame, tra loro strettamente correlati, con cui si censura la sentenza per errata applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. - a fronte di genericità tale della contestazione, svolta da parte della società resistente, da non potere essere rilevante a tali fini - nonché per l'erronea valutazione delle prove orali e documentali, che avrebbe condotto il Giudice di prime cure ad una decisione difforme rispetto alle risultanze istruttorie.
4. La società committente appellata, nel costituirsi ritualmente, ha puntualmente contestato i motivi di gravame e le argomentazioni ivi sviluppate, chiedendo il rigetto dell'appello con il pieno favore delle spese di lite.
5. L'appello è destituito di fondamento per le ragioni appresso indicate.
L'infondatezza del primo motivo di impugnazione deriva dal rilievo secondo cui correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto di non dare applicazione al principio di non contestazione con riguardo alle circostanze di fatto contenute nel ricorso introduttivo – in particolare afferenti alle modalità effettive di svolgimento delle lavorazioni affidate in appalto ed alla diversità delle attività svolte dalla
4 committente rispetto a quelle svolte dall'appaltatrice - in ragione del contenuto della memoria di costituzione di quest'ultima, che si palesa del tutto incompatibile con le deduzioni di cui al libello introduttivo, in particolare alla luce delle allegazioni di natura documentale ivi richiamate (contratto d'appalto e relativi allegati - A ed E –; visura camerale e fatture di cfr. doc. 8, 9, 13-13 quater, 12 e 14 di parte CP_2
resistente).
Si ritiene, pertanto, che il giudice di prime cure, laddove valorizza le allegazioni di natura documentale al fine di ritenere inapplicabile il principio di non contestazione con riguardo ai fatti dedotti da parte ricorrente a fondamento delle proprie domande, abbia dato continuità al principio evincibile dal precedente dal medesimo giudicante richiamato in sentenza di cui a Cass., sent. n. 143/2023, secondo cui: “Il principio di non contestazione non può operare in presenza di deduzioni del convenuto che si pongano in contrasto logico con le allegazioni che l'attore continui a porre fondamento della propria domanda, giacché, in tali ipotesi, la contestazione è insita nel mantenimento di quell'assetto difensivo: assetto che esclude, in sé, la natura pacifica delle richiamate deduzioni», deduzioni difensive che ben possono ritenersi declinate attraverso il richiamo, in sede di comparsa di costituzione, alle produzioni documentali allegate all'atto stesso, del tutto incompatibili con le difese attoree.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame.
Invero, attraverso un'attenta valutazione del compendio probatorio documentale ed orale, esaminato nella sua complessità con riguardo a tutti i profili fattuali di rilievo, il giudice di prime cure è giunto – del tutto condivisibilmente, con motivazione cristallina ed aderente ai principi di diritto in materia, ampiamente richiamati - ad escludere la dedotta illiceità dell'appalto.
In primo luogo, si rileva come, del tutto coerentemente con il contenuto degli atti introduttivi, il giudice di prime cure abbia ritenuto di escludere dalla materia controversa il periodo di apprendistato – intercorso dal 12.2.2018 sino all'11.2.2020 – in quanto “da un'integrale lettura dell'atto introduttivo della controversia emerge
5 come parte ricorrente non abbia svolto alcuna specifica censura circa la genuinità del contratto di apprendistato”.
Peraltro, al fine di dare maggior forza motivazionale a tale conclusione, il giudice a quo ha puntualmente evidenziato la mancata formulazione di istanze istruttorie al fine di “dimostrare l'invalidità di tale contratto oppure – sempre nell'ottica di conseguire la trasformazione del rapporto in uno subordinato, a tempo pieno – l'insussistenza dell'elemento causale formativo posto a fondamento del contratto” e la conseguente tardività delle deduzioni svolte sul punto in sede di note finali.
Precisato, quindi - come efficacemente sintetizzato dal giudice di prime - che
“l'utilità richiesta in ricorso potrebbe essere riconosciuta con decorrenza dal
12.2.2020: primo giorno di lavoro del ricorrente negli spazi della resistente non più quale diretto dipendente della stessa ma come dipendente della cooperativa/appaltatrice – si ritiene che le valutazioni svolte dal medesimo CP_2
giudicante circa la genuinità del contratto di appalto - di rilievo in tale secondo
“segmento temporale” in quanto “espressamente contestata da parte ricorrente nel corso dell'intero grado di giudizio – siano saldamente ancorate al compendio probatorio.
Ed infatti, parte datoriale – su cui, per costante giurisprudenza di legittimità incombe la prova della genuinità dell'appalto1 – ha fornito, come adeguatamente posto in evidenza nella gravata sentenza, documentazione di rilievo probatorio quanto alla circostanza dirimente che la cooperativa abbia fornito, in favore della , CP_1
prestazioni del tutto distinte dalle lavorazioni svolte da quest'ultima; segnatamente:
- contratto di appalto in forza del quale risultano essere stati affidati, dalla società , alla cooperativa in qualità di appaltatrice, i servizi di CP_1 CP_2
“movimentazione e riordino materiali vari, pulizia pezzi ferro, verniciatura materiale ferroso, imballo prodotti finiti, pulizia postazioni lavoro” (cfr. doc. 8 memoria difensiva, art. 4 del contratto), oggetto contrattuale che ha consentito di qualificare l'appalto in esame come “leggero”2, anche in ragione dell'attività di cui si occupa la società , segnatamente di: “verniciatura industriale a CP_1
polvere e spruzzo;
installazione/manutenzione/riparazione di impianti industriali;
attività di zincatura;
applicazione di macchine su impianti;
lavorazione di carpenteria (…)” (v. doc. 9 memoria difensiva, nella parte in cui si descrive l'oggetto sociale della resistente), come coerentemente posto in rilievo dal giudice di prime cure;
alla qualifica dell'appalto come “leggero” è peraltro - del pari coerentemente - seguita la considerazione secondo cui deve
“reputarsi irrilevante la circostanza di fatto per cui il personale dell'appaltatrice abbia utilizzato mezzi di proprietà della committente
(circostanza avvenuta nel caso di specie, in ogni caso, in virtù di un contratto di comodato, v. doc. 8 memoria difensiva, articolo 10)”;
- quanto, poi, al compenso delle prestazioni appaltate da parte di ad CP_1
, è stato posto in rilievo il documento di cui all'allegato A al contratto CP_2
d'appalto sopra richiamato, da cui emerge – come evidenziato in modo inconfutabile dal giudice di prime cure – “non solo il prezzo convenuto per ciascun servizio appaltato ma come, tra questi ultimi, rientri esclusivamente
l'attività di verniciatura di tipo liquido e non già l'attività di verniciatura a polvere/spruzzo (v. doc. 12 ricorso)”; attività quest'ultima rientrante nell'oggetto sociale di e solo da quest'ultima svolta, diversamente da CP_1
impegnata nell'attività di verniciatura di tipo liquido;
di rilievo, CP_2
inoltre, con riguardo all'aspetto specifico del pagamento di tale compenso, sono – come posto in rilievo in sede di sentenza gravata – “le fatture pagate alla cooperativa dal cui esame emerge un'apprezzabile varietà degli importi erogati a titolo di corrispettivo per i servizi svolti dalla società (v. docc. CP_2
da 13 a 13 quater).
Peraltro, con le riferimento alle attività di verniciatura – che, come si evince nella sentenza appellata ha costituito, nel caso di specie, l' “unica ipotesi di potenziale commistione e sovrapposizione di lavorazioni tra resistente/committente e cooperativa/appaltatrice” – hanno assunto rilievo le deposizioni testimoniali rese nel corso del giudizio, in particolare dai testimoni e Testimone_1 Tes_2
dipendenti della , rispetto alla cui attendibilità non sono stati
[...] CP_1
sollevati, né sono rilevabili, dubbi di sorta – che hanno riferito di essersi occupati solo ed esclusivamente di verniciatura “a polvere/spruzzo”, attività - come già rilevato - di esclusivo svolgimento della odierna appellata.
V'è peraltro da porre in rilievo come il Giudice di prime cure - nell'ottica di una approfondita disamina del quadro probatorio posto a fondamento della decisione qui gravata – sia giunto a ritenere assolto l'onere probatorio gravante in capo al datore di lavoro quanto alla genuinità dell'appalto, anche valorizzando gli esiti delle prove orali;
le testimonianze di seguito richiamate hanno, infatti, consentito di provare come la società cooperativa appaltatrice non sia stata una mera fornitrice di manodopera, quanto piuttosto – come efficacemente evidenziato dal giudice a quo - “un effettivo soggetto giuridico (e), titolare di un apprezzabile rischio di impresa a proprio carico”.
Ed invero, alla luce delle prove orali di rilievo quanto alla carenza di indici rilevatori di un appalto non genuino, si pone in evidenza che: - le deposizioni degli attendibili testi sopra richiamati5 nonché la testimonianza resa da convergono (anche) laddove, nel descrivere l'attività Testimone_3
dell'odierno appellante, escludono come egli abbia svolto attività di verniciatore, affermando piuttosto come si sia limitato al lavoro di pulizia dei pezzi di ferro e di sistemazione degli stessi, attività che – senza tema di smentita – risultano riconducibili all'oggetto dell'appalto, non rinvenendosi momenti di sovrapposizione rispetto alle attività lavorative svolte dalla appellata;
- ed ancora, le prove orali risultano convergenti anche con riguardo al potere gerarchico e direttivo esercitato quanto alla posizione lavorativa dell'odierno appellante che, contrariamente alle deduzioni di parte appellante, risulta essere stato svolto esclusivamente dal Sig. dipendente della Parte_2 5 Cfr. verb. 19/06/2024, teste il quale, interrogato sui capitoli di prova di cui al ricorso, risponde (vd. enfasi Tes_1 per parti di rilievo):
“1) No, non è vero. Il Sig. non ha mai svolto mansioni di verniciatore. Pt_1 Mi sembra verosimile ma non sono sicuro che il ricorrente sia arrivato in azienda nel 2017.
Non so dire di preciso quando sia andato via il ricorrente da CP_1 Il ricorrente si è occupato soprattutto di pulire i pezzi di ferro Poi lui puliva, come noi, gli ambienti di lavoro.
Ribadisco che per tutto il periodo in cui è stato presso si è sempre e solo occupato di pulizia dei pezzi.
Pt_1 CP_1 Posso dire ciò perché ho visto con i miei occhi il Sig. svolgere tale mansione”.
Pt_1 Quanto alla testimonianza di (con enfasi nella parte di rilievo): “h) è arrivato dopo in Io Tes_2 Pt_1 CP_1 c'ero già. Mi pare, ma forse è meno, non sono sicuro, siano passati due anni dal mio ingresso in azienda rispetto a quando è arrivato
Pt_1 si occupava di pulizia del ferro.
Pt_1 si è occupato solo della pulizia del ferro. Non ha mai svolto altri compiti.
Pt_1 Posso dire ciò perché ho visto con i miei occhi pulire il ferro”.
Pt_1 6Cfr. verbale d'udienza istruttoria del 28/02/2024 (con enfasi nelle parti di rilievo) laddove viene sentito il teste CP_
dipendente della cooperativa già all'epoca dei fatti, il quale sul punto specifico afferma: “[…] Testimone_4 Il Sig. doveva pulire i pezzi che riceveva dal reparto Pt_1 CP_1 Puliva, come detto, i pezzi e poi li appendeva.
Il pezzo appeso era poi preso dagli addetti al reparto verniciatura. Una volta verniciato, il pezzo era poi spedito.
Il Sig. si assicurava di pulire il pezzo prima della verniciatura. Pt_1 Preciso di avere visto con i miei occhi il ricorrente svolgere pulizia dei pezzi. Fu la cosa che gli dissi di fare anche al momento dell'assunzione. Con i miei occhi non ho mai visto il ricorrente svolgere attività diverse da quelle di pulizia.
Escludo quindi di avere visto con i miei occhi il ricorrente procedere alla verniciatura di pezzi già puliti”. , come confermato direttamente da quest'ultimo nonché da Parte_3
altri testi assunti nel corso del giudizio8.
CP_ Poi c'è stato un contratto di appalto tra e . Ciò non dal 2017 ma a partire o dal 2019 o dal 2020. CP_1 Non riesco a essere più preciso sulla data. ADR: Preciso che, con riferimento sia all'appalto Ecos-Samtek che all'appalto Samtek Service-Ecos, io mi recavo presso gli ambienti di lavoro di CP_1 Nel dettaglio, ci andavo 3-4 volte a settimana. Per ciascun giorno mi trattenevo circa un paio di ore. Il mio compito consisteva nel: supervisionare i reparti;
dare un'occhiata e assicurarmi che tutto fosse in ordine;
CP_ assicurarmi che i dipendenti svolgessero le attività commissionate;
controllare l'attività di lavoro dei dipendenti CP_
Poi mi interfacciavo con la proprietà CP_1 Con la proprietà, parlavamo delle commesse già in essere, dell'andamento lavori e di eventuali commesse da svolgersi in futuro. Nella sostanza, parlavo con la proprietà di questioni di lavoro. CP_1 CP_ Io controllavo in generale le attività di lavoro dei dipendenti in CP_1 Poi, se occorreva, davo loro degli input, una volta che avevo parlato con la proprietà.
ADR: io non mi occupavo in alcun modo e in nessuna forma di questioni di lavoro dei dipendenti Li salutavo e CP_1 basta. Mi concentravo solo sui dipendenti CP_2
[…] l) Circa la mia presenza in ho già detto. CP_1 CP_ Confermo che ero io a dare istruzioni al personale in circa il da farsi. CP_1 Circa il potere disciplinare, confermo di avere rimproverato io a voce il ricorrente. E tanto in ragione di una cattiva pulizia dei pezzi. Preciso che si trattò di un singolo episodio.
Sempre a proposito di potere disciplinare, confermo di avere irrogato sanzioni disciplinari in forma scritta a carico di CP_ CP_ altri dipendenti E tanto per dipendenti presenti in CP_1 Confermo le ulteriori circostanze di fatto di cui al capitolo di prova. G estivo io il personale e approvavo ad esempio le ferie.
Le ferie erano richieste oralmente dai dipendenti in e rispondevo io sempre in forma orale. CP_2 CP_1 Io parlavo solo con la proprietà, come già detto. CP_ p) Per quel che ho visto, nessuno della samtek ha mai dato ordini e istruzioni ai dipendenti su come svolgere il lavoro. Preciso che l'attività di pulizia pezzi (oggetto di appalto) si compendiava in un'attività molto semplice. Serviva solo uno straccio e del diluente per pulire i pezzi.
Una volta istruito il lavoratore, non era più necessario ricordargli come svolgere il lavoro. E tanto in quanto era molto semplice. CP_ Come detto, escludo che qualcuno di abbia impartito ordini e direttive ai dipendenti circa i l modo di CP_1 svolgere i compiti loro affidati…”. Tirando le fila di quanto sopra esposto, deve ritenersi che la conclusione cui è giunto il Giudice a quo - circa la “riscontrata genuinità dell'appalto, la riferibilità del rapporto di lavoro del ricorrente in capo alla cooperativa/appaltatrice; la legittima cessazione delle attività del ricorrente presso gli ambienti di lavoro della resistente alla data di cessazione di efficacia dell'appalto” – sia il frutto della compiuta, approfondita e prudente valutazione del compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado, in ossequio ai principi giuridici di riferimento nella materia trattata puntualmente richiamati, convincimento espresso motivatamente nella sentenza gravata da ritenersi pertanto immune da qualsivoglia vizio di natura logico-giuridica.
Per le ragioni esposte - assorbita ogni altra questione dedotta in causa in quanto ultronea - l'appello proposto da va respinto, con conseguente Parte_1
integrale conferma della pronuncia gravata.
Cionondimeno – precisato che non è possibile incidere sulla regolamentazione delle spese del I grado di giudizio in assenza di specifico motivo di doglianza –si ritiene di giustizia poter procedere alla compensazione delle spese del presente grado, in applicazione del disposto di cui all'art. 92 c.p.c. - nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 – apparendo ragionevole che il contesto fattuale possa avere disorientato il lavoratore.
Segue il provvedimento ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, nei termini precisati in parte dispositiva.
ADR: parlo ora della richiesta di ferie. Per noi c'è un foglio da compilare, poi lo si passa alla segretaria di e la segretaria lo porta a CP_1 CP_1 Per_1 Per i ragazzi della cooperativa funziona invece così. Bisogna compilare un foglio dello stesso formato della ma va consegnato a .”. CP_1 Tes_3 11
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. respinge l'appello;
2. compensa le spese di lite del presente grado di giudizio;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'impugnazione ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 29.05.2025
Il Cons. est.
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass., 18.11.2019, n. 29889: “Il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate. E' onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)”.
6 2 Corretto, sul pinto, è il richiamo in sentenza a Cass., 3.6.2024, n. 15405 laddove si legge: “La corretta qualificazione dell'appalto come "leggero" o "pesante" si basa sull'importanza dell'apporto organizzativo dell'appaltatore. Nell'appalto leggero, non è determinante che il personale dell'appaltatore utilizzi mezzi del committente, a condizione che vi sia comunque un contributo organizzativo dell'appaltatore che trasformi la combinazione dei beni in un complesso finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo dell'appalto. Ciò che rileva è che l'appaltatore fornisca un valore aggiunto attraverso la propria organizzazione, indipendentemente dall'utilizzo dei mezzi del committente”.
7 3Cfr. verbale d'udienza istruttoria del 19/06/2024, nella parte di interesse (con enfasi): “Io svolgo mansioni di verniciatore. Lavoro per samtekr. Ci lavoro da circa 6 anni. Sono entrato in azienda prima di Pt_1 Dentro la samtek ho sempre fatto in prevalenza mansioni di verniciatore.
Non mi occupo solo di verniciatura ma svolgo anche altri compiti. Ad esempio mi occupo di scarico carico merci, pulizia oggetti. Preciso però che per la maggior parte del tempo mi occupo di verniciatura. Dentro la mi sono sempre occupato di verniciatura a polvere”. CP_1 4 Cfr. verbale d'udienza istruttoria del 19/06/2024, nella parte di interesse (con enfasi): “Io sono verniciatore presso
. CP_1 Ci lavoro dal 2016.
Io ho sempre fatto lì dentro il verniciatore. Io sono un verniciatore a polvere per il ferro. Ho sempre verniciato a polvere presso CP_1 8 7Cfr. verbale istruttorio del 28/02/2024 (con enfasi nelle parti di interesse) "Sono Testimone_5 Il Giudice procede, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre.
Interrogato sui capitoli di prova di cui alla memoria difensiva, il testimone quindi risponde: CP_
“h) Ricordo che inizialmente c'era un contratto tra e Non ricordo l'anno di decorrenza di tale CP_1 contratto di appalto.
9 8 Nel verbale cit. del 19/06/2024 (vd. enfasi nelle parti di interesse): “[…] Per il ricorrente invece la Parte_4 situazione è diversa. Lui riceve ordini e direttive da farsi da parte del sig. . Tes_3 Intendo il Sig. , della cooperativa. Chi era assunto da riceveva ordini da chi era assunto dalla Tes_3 CP_1 Per_1 cooperativa riceveva ordini da . Tes_3
[…]
passava spesso, quasi con cadenza quotidiana, presso la Tes_3 CP_1 ADR: io sono molto concentrato sul mio lavoro ma ogni tanto ho visto e sentito dire a cosa c'era da Tes_3 Pt_1 fare. Escludo di avere dato ordini e direttive al Sig. sul da farsi. Ognuno aveva il proprio lavoro. Io ho visto solo Pt_1
dare istruzioni e ordini al sul da farsi. Tes_3 Pt_1 6) non ho mai visto dare ordini e direttive ai dipendenti della cooperativa. Persona_2 Per la cooperativa c'era solo a dare ordini e istruzioni sul da farsi...”. Tes_3
nel citato verbale, riferiva sul punto (con enfasi nelle parti di interesse): “[…] Persona_3 Il Sig. riceveva ordini e direttive sul da farsi da parte del Sig. Pt_1 Testimone_4 Non tutti i giorni ma quasi il Sig. era presente in Tes_3 CP_1 In genere viene la mattina presto a inizio lavori. Se proprio non riesce, passa prima di pranzo. Tes_3 Tes_3 Io ho visto con i miei occhi il Sig. dare ordini e direttive al ricorrente. Tes_4 Per i ragazzi della cooperativa, il capo era .… Tes_3 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 67/2025 RGA avverso la sentenza n. 931/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 917/2023, pubblicata in data 27.12.2024, notificata in data 07.01.2025; avente ad oggetto: illegittimità appalto – riconoscimento contratto di lavoro subordinato – illegittimità licenziamento – differenze retributive;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 29.5.2025; promossa da:
(C.F. , ai fini del presente Parte_1 C.F._1
procedimento elettivamente domiciliato a Bologna, in via C. Battisti n. 33, presso e nello studio degli avv.ti Marina Prosperi e Marco Pellegrino, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
- Appellante;
contro
(cod. fisc. e p.IVA: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con sede legale in Casinalbo di Formigine (MO) Via
1 Copernico n.1/A, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Federico Ferrari Amorotti e Giuseppe Cantergiani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito Modena Viale Reiter n.22, come da procura in atti;
- Appellata;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto, ha agito innanzi al Tribunale di Modena, in Parte_1
funzione di Giudice del lavoro, per ottenere:
- in via principale, l'accertamento e la dichiarazione che, tra lui e la società
si era costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1
pieno ed indeterminato, a far data dall'assunzione con contratto di apprendistato risalente al 12.02.2018, con conseguente declaratoria di inefficacia e/o inesistenza e/o nullità e/o illegittimità del licenziamento orale comminatogli da detta società; chiedeva, quindi, la condanna di quest'ultima a ricostituire il rapporto di lavoro ed a reintegrarlo nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte fino al 31.12.2022 o in mansioni equivalenti, con inquadramento nel livello 3 del Ccnl Piccola Industria Metalmeccanica, ed a pagargli le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, parametrate sull'ultima retribuzione utile per il calcolo del Tfr - pari ad Euro 1879,54, ovvero nella diversa somma risultante in causa;
- in via subordinata, l'accertamento e la dichiarazione che, anche successivamente al 12.02.2020, aveva diritto ad essere inquadrato nel livello 3 del Ccnl Piccola Industria Metalmeccanica;
per l'effetto, instava per
2 l'accertamento che era creditore, nei confronti di a titolo di Controparte_1
differenze retributive, della somma di Euro 15764,50 ovvero del differente importo ritenuto in corso di causa, con conseguente condanna della detta società a pagare al ricorrente la somma predetta.
A fondamento di tali domande il ricorrente deduceva che:
a) dal 02.05.2017 al 09.02.2018 aveva svolto uno stage presso la ditta evocata in causa, per lo svolgimento di mansioni di verniciatore;
b) il 12.02.2018 era stato assunto dalla società predetta con contratto di apprendistato professionalizzante, della durata di 24 mesi, finalizzato al raggiungimento della qualifica di operaio verniciatore, corrispondente al terzo livello del Ccnl Piccola Industria Metalmeccanica;
c) di essere stato formalmente assunto, alla data di cessazione del contratto di apprendistato, dalla società - di seguito per brevità Controparte_2
- con contratto di lavoro a termine ed inquadramento al livello 1 CP_2
CCNL Multiservizi, all'interno degli spazi della in cui Controparte_1
aveva svolto – senza soluzione di continuità – le stesse attività di verniciatore svolte durante l'apprendistato per la società (così CP_1
indicata, anche di seguito, per brevità);
d) al contratto di appalto - concluso tra e – doveva attribuirsi CP_1 CP_2
natura fittizia per avere sempre lavorato presso la prima, alle sue dirette dipendenze gerarchiche, utilizzando materiali della stessa, per l'assenza di qualsiasi dipendente con compiti direttivi e di coordinamento delle CP_2
maestranze della cooperativa stessa;
e) in data 31.12.2022, dopo che il suo contratto a termine era stato più volte prorogato, era stato “estromesso” dal posto di lavoro in quanto non CP_2
gli aveva più rinnovato il detto contratto.
In estrema sintesi, dedotta l'illegittimità del contratto di appalto intercorso tra la
(committente) e la (appaltatrice/formale datrice di lavoro), CP_1 CP_2 Pt_1
insisteva nell'accoglimento delle domande sopra esposte, finalizzate alla
[...]
3 ricostituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dirette dipendenze di CP_1
a decorrere da quando era stato assunto quale apprendista ed alla condanna di quest'ultima alla corresponsione delle maturate differenze retributive, chiedendo l'applicazione del livello 3 del Ccnl Piccola Industria Metalmeccanica.
2. Il Giudice, nella resistenza della società , istruita la causa anche CP_1
in via orale oltre che documentale - rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 32, co. 4, lett. d, L. 183/2010 svolta dalla resistente ed esclusa dalla materia del contendere il rapporto di apprendistato (periodo 12.2.2018-11.2.2020) a fronte della carenza, in sede di atto introduttivo (con conseguente tardività di quanto dedotto in sede di note finali) di qualsivoglia censura ovvero deduzione, anche istruttoria, volta a far accertare l'invalidità dell'apprendistato e ad ottenerne la trasformazione in rapporto subordinato a tempo pieno – rigettava le domande di cui al libello introduttivo e condannava parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
3. La parte soccombente proponeva tempestivo e rituale appello articolando
2 motivi di gravame, tra loro strettamente correlati, con cui si censura la sentenza per errata applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. - a fronte di genericità tale della contestazione, svolta da parte della società resistente, da non potere essere rilevante a tali fini - nonché per l'erronea valutazione delle prove orali e documentali, che avrebbe condotto il Giudice di prime cure ad una decisione difforme rispetto alle risultanze istruttorie.
4. La società committente appellata, nel costituirsi ritualmente, ha puntualmente contestato i motivi di gravame e le argomentazioni ivi sviluppate, chiedendo il rigetto dell'appello con il pieno favore delle spese di lite.
5. L'appello è destituito di fondamento per le ragioni appresso indicate.
L'infondatezza del primo motivo di impugnazione deriva dal rilievo secondo cui correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto di non dare applicazione al principio di non contestazione con riguardo alle circostanze di fatto contenute nel ricorso introduttivo – in particolare afferenti alle modalità effettive di svolgimento delle lavorazioni affidate in appalto ed alla diversità delle attività svolte dalla
4 committente rispetto a quelle svolte dall'appaltatrice - in ragione del contenuto della memoria di costituzione di quest'ultima, che si palesa del tutto incompatibile con le deduzioni di cui al libello introduttivo, in particolare alla luce delle allegazioni di natura documentale ivi richiamate (contratto d'appalto e relativi allegati - A ed E –; visura camerale e fatture di cfr. doc. 8, 9, 13-13 quater, 12 e 14 di parte CP_2
resistente).
Si ritiene, pertanto, che il giudice di prime cure, laddove valorizza le allegazioni di natura documentale al fine di ritenere inapplicabile il principio di non contestazione con riguardo ai fatti dedotti da parte ricorrente a fondamento delle proprie domande, abbia dato continuità al principio evincibile dal precedente dal medesimo giudicante richiamato in sentenza di cui a Cass., sent. n. 143/2023, secondo cui: “Il principio di non contestazione non può operare in presenza di deduzioni del convenuto che si pongano in contrasto logico con le allegazioni che l'attore continui a porre fondamento della propria domanda, giacché, in tali ipotesi, la contestazione è insita nel mantenimento di quell'assetto difensivo: assetto che esclude, in sé, la natura pacifica delle richiamate deduzioni», deduzioni difensive che ben possono ritenersi declinate attraverso il richiamo, in sede di comparsa di costituzione, alle produzioni documentali allegate all'atto stesso, del tutto incompatibili con le difese attoree.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame.
Invero, attraverso un'attenta valutazione del compendio probatorio documentale ed orale, esaminato nella sua complessità con riguardo a tutti i profili fattuali di rilievo, il giudice di prime cure è giunto – del tutto condivisibilmente, con motivazione cristallina ed aderente ai principi di diritto in materia, ampiamente richiamati - ad escludere la dedotta illiceità dell'appalto.
In primo luogo, si rileva come, del tutto coerentemente con il contenuto degli atti introduttivi, il giudice di prime cure abbia ritenuto di escludere dalla materia controversa il periodo di apprendistato – intercorso dal 12.2.2018 sino all'11.2.2020 – in quanto “da un'integrale lettura dell'atto introduttivo della controversia emerge
5 come parte ricorrente non abbia svolto alcuna specifica censura circa la genuinità del contratto di apprendistato”.
Peraltro, al fine di dare maggior forza motivazionale a tale conclusione, il giudice a quo ha puntualmente evidenziato la mancata formulazione di istanze istruttorie al fine di “dimostrare l'invalidità di tale contratto oppure – sempre nell'ottica di conseguire la trasformazione del rapporto in uno subordinato, a tempo pieno – l'insussistenza dell'elemento causale formativo posto a fondamento del contratto” e la conseguente tardività delle deduzioni svolte sul punto in sede di note finali.
Precisato, quindi - come efficacemente sintetizzato dal giudice di prime - che
“l'utilità richiesta in ricorso potrebbe essere riconosciuta con decorrenza dal
12.2.2020: primo giorno di lavoro del ricorrente negli spazi della resistente non più quale diretto dipendente della stessa ma come dipendente della cooperativa/appaltatrice – si ritiene che le valutazioni svolte dal medesimo CP_2
giudicante circa la genuinità del contratto di appalto - di rilievo in tale secondo
“segmento temporale” in quanto “espressamente contestata da parte ricorrente nel corso dell'intero grado di giudizio – siano saldamente ancorate al compendio probatorio.
Ed infatti, parte datoriale – su cui, per costante giurisprudenza di legittimità incombe la prova della genuinità dell'appalto1 – ha fornito, come adeguatamente posto in evidenza nella gravata sentenza, documentazione di rilievo probatorio quanto alla circostanza dirimente che la cooperativa abbia fornito, in favore della , CP_1
prestazioni del tutto distinte dalle lavorazioni svolte da quest'ultima; segnatamente:
- contratto di appalto in forza del quale risultano essere stati affidati, dalla società , alla cooperativa in qualità di appaltatrice, i servizi di CP_1 CP_2
“movimentazione e riordino materiali vari, pulizia pezzi ferro, verniciatura materiale ferroso, imballo prodotti finiti, pulizia postazioni lavoro” (cfr. doc. 8 memoria difensiva, art. 4 del contratto), oggetto contrattuale che ha consentito di qualificare l'appalto in esame come “leggero”2, anche in ragione dell'attività di cui si occupa la società , segnatamente di: “verniciatura industriale a CP_1
polvere e spruzzo;
installazione/manutenzione/riparazione di impianti industriali;
attività di zincatura;
applicazione di macchine su impianti;
lavorazione di carpenteria (…)” (v. doc. 9 memoria difensiva, nella parte in cui si descrive l'oggetto sociale della resistente), come coerentemente posto in rilievo dal giudice di prime cure;
alla qualifica dell'appalto come “leggero” è peraltro - del pari coerentemente - seguita la considerazione secondo cui deve
“reputarsi irrilevante la circostanza di fatto per cui il personale dell'appaltatrice abbia utilizzato mezzi di proprietà della committente
(circostanza avvenuta nel caso di specie, in ogni caso, in virtù di un contratto di comodato, v. doc. 8 memoria difensiva, articolo 10)”;
- quanto, poi, al compenso delle prestazioni appaltate da parte di ad CP_1
, è stato posto in rilievo il documento di cui all'allegato A al contratto CP_2
d'appalto sopra richiamato, da cui emerge – come evidenziato in modo inconfutabile dal giudice di prime cure – “non solo il prezzo convenuto per ciascun servizio appaltato ma come, tra questi ultimi, rientri esclusivamente
l'attività di verniciatura di tipo liquido e non già l'attività di verniciatura a polvere/spruzzo (v. doc. 12 ricorso)”; attività quest'ultima rientrante nell'oggetto sociale di e solo da quest'ultima svolta, diversamente da CP_1
impegnata nell'attività di verniciatura di tipo liquido;
di rilievo, CP_2
inoltre, con riguardo all'aspetto specifico del pagamento di tale compenso, sono – come posto in rilievo in sede di sentenza gravata – “le fatture pagate alla cooperativa dal cui esame emerge un'apprezzabile varietà degli importi erogati a titolo di corrispettivo per i servizi svolti dalla società (v. docc. CP_2
da 13 a 13 quater).
Peraltro, con le riferimento alle attività di verniciatura – che, come si evince nella sentenza appellata ha costituito, nel caso di specie, l' “unica ipotesi di potenziale commistione e sovrapposizione di lavorazioni tra resistente/committente e cooperativa/appaltatrice” – hanno assunto rilievo le deposizioni testimoniali rese nel corso del giudizio, in particolare dai testimoni e Testimone_1 Tes_2
dipendenti della , rispetto alla cui attendibilità non sono stati
[...] CP_1
sollevati, né sono rilevabili, dubbi di sorta – che hanno riferito di essersi occupati solo ed esclusivamente di verniciatura “a polvere/spruzzo”, attività - come già rilevato - di esclusivo svolgimento della odierna appellata.
V'è peraltro da porre in rilievo come il Giudice di prime cure - nell'ottica di una approfondita disamina del quadro probatorio posto a fondamento della decisione qui gravata – sia giunto a ritenere assolto l'onere probatorio gravante in capo al datore di lavoro quanto alla genuinità dell'appalto, anche valorizzando gli esiti delle prove orali;
le testimonianze di seguito richiamate hanno, infatti, consentito di provare come la società cooperativa appaltatrice non sia stata una mera fornitrice di manodopera, quanto piuttosto – come efficacemente evidenziato dal giudice a quo - “un effettivo soggetto giuridico (e), titolare di un apprezzabile rischio di impresa a proprio carico”.
Ed invero, alla luce delle prove orali di rilievo quanto alla carenza di indici rilevatori di un appalto non genuino, si pone in evidenza che: - le deposizioni degli attendibili testi sopra richiamati5 nonché la testimonianza resa da convergono (anche) laddove, nel descrivere l'attività Testimone_3
dell'odierno appellante, escludono come egli abbia svolto attività di verniciatore, affermando piuttosto come si sia limitato al lavoro di pulizia dei pezzi di ferro e di sistemazione degli stessi, attività che – senza tema di smentita – risultano riconducibili all'oggetto dell'appalto, non rinvenendosi momenti di sovrapposizione rispetto alle attività lavorative svolte dalla appellata;
- ed ancora, le prove orali risultano convergenti anche con riguardo al potere gerarchico e direttivo esercitato quanto alla posizione lavorativa dell'odierno appellante che, contrariamente alle deduzioni di parte appellante, risulta essere stato svolto esclusivamente dal Sig. dipendente della Parte_2 5 Cfr. verb. 19/06/2024, teste il quale, interrogato sui capitoli di prova di cui al ricorso, risponde (vd. enfasi Tes_1 per parti di rilievo):
“1) No, non è vero. Il Sig. non ha mai svolto mansioni di verniciatore. Pt_1 Mi sembra verosimile ma non sono sicuro che il ricorrente sia arrivato in azienda nel 2017.
Non so dire di preciso quando sia andato via il ricorrente da CP_1 Il ricorrente si è occupato soprattutto di pulire i pezzi di ferro Poi lui puliva, come noi, gli ambienti di lavoro.
Ribadisco che per tutto il periodo in cui è stato presso si è sempre e solo occupato di pulizia dei pezzi.
Pt_1 CP_1 Posso dire ciò perché ho visto con i miei occhi il Sig. svolgere tale mansione”.
Pt_1 Quanto alla testimonianza di (con enfasi nella parte di rilievo): “h) è arrivato dopo in Io Tes_2 Pt_1 CP_1 c'ero già. Mi pare, ma forse è meno, non sono sicuro, siano passati due anni dal mio ingresso in azienda rispetto a quando è arrivato
Pt_1 si occupava di pulizia del ferro.
Pt_1 si è occupato solo della pulizia del ferro. Non ha mai svolto altri compiti.
Pt_1 Posso dire ciò perché ho visto con i miei occhi pulire il ferro”.
Pt_1 6Cfr. verbale d'udienza istruttoria del 28/02/2024 (con enfasi nelle parti di rilievo) laddove viene sentito il teste CP_
dipendente della cooperativa già all'epoca dei fatti, il quale sul punto specifico afferma: “[…] Testimone_4 Il Sig. doveva pulire i pezzi che riceveva dal reparto Pt_1 CP_1 Puliva, come detto, i pezzi e poi li appendeva.
Il pezzo appeso era poi preso dagli addetti al reparto verniciatura. Una volta verniciato, il pezzo era poi spedito.
Il Sig. si assicurava di pulire il pezzo prima della verniciatura. Pt_1 Preciso di avere visto con i miei occhi il ricorrente svolgere pulizia dei pezzi. Fu la cosa che gli dissi di fare anche al momento dell'assunzione. Con i miei occhi non ho mai visto il ricorrente svolgere attività diverse da quelle di pulizia.
Escludo quindi di avere visto con i miei occhi il ricorrente procedere alla verniciatura di pezzi già puliti”. , come confermato direttamente da quest'ultimo nonché da Parte_3
altri testi assunti nel corso del giudizio8.
CP_ Poi c'è stato un contratto di appalto tra e . Ciò non dal 2017 ma a partire o dal 2019 o dal 2020. CP_1 Non riesco a essere più preciso sulla data. ADR: Preciso che, con riferimento sia all'appalto Ecos-Samtek che all'appalto Samtek Service-Ecos, io mi recavo presso gli ambienti di lavoro di CP_1 Nel dettaglio, ci andavo 3-4 volte a settimana. Per ciascun giorno mi trattenevo circa un paio di ore. Il mio compito consisteva nel: supervisionare i reparti;
dare un'occhiata e assicurarmi che tutto fosse in ordine;
CP_ assicurarmi che i dipendenti svolgessero le attività commissionate;
controllare l'attività di lavoro dei dipendenti CP_
Poi mi interfacciavo con la proprietà CP_1 Con la proprietà, parlavamo delle commesse già in essere, dell'andamento lavori e di eventuali commesse da svolgersi in futuro. Nella sostanza, parlavo con la proprietà di questioni di lavoro. CP_1 CP_ Io controllavo in generale le attività di lavoro dei dipendenti in CP_1 Poi, se occorreva, davo loro degli input, una volta che avevo parlato con la proprietà.
ADR: io non mi occupavo in alcun modo e in nessuna forma di questioni di lavoro dei dipendenti Li salutavo e CP_1 basta. Mi concentravo solo sui dipendenti CP_2
[…] l) Circa la mia presenza in ho già detto. CP_1 CP_ Confermo che ero io a dare istruzioni al personale in circa il da farsi. CP_1 Circa il potere disciplinare, confermo di avere rimproverato io a voce il ricorrente. E tanto in ragione di una cattiva pulizia dei pezzi. Preciso che si trattò di un singolo episodio.
Sempre a proposito di potere disciplinare, confermo di avere irrogato sanzioni disciplinari in forma scritta a carico di CP_ CP_ altri dipendenti E tanto per dipendenti presenti in CP_1 Confermo le ulteriori circostanze di fatto di cui al capitolo di prova. G estivo io il personale e approvavo ad esempio le ferie.
Le ferie erano richieste oralmente dai dipendenti in e rispondevo io sempre in forma orale. CP_2 CP_1 Io parlavo solo con la proprietà, come già detto. CP_ p) Per quel che ho visto, nessuno della samtek ha mai dato ordini e istruzioni ai dipendenti su come svolgere il lavoro. Preciso che l'attività di pulizia pezzi (oggetto di appalto) si compendiava in un'attività molto semplice. Serviva solo uno straccio e del diluente per pulire i pezzi.
Una volta istruito il lavoratore, non era più necessario ricordargli come svolgere il lavoro. E tanto in quanto era molto semplice. CP_ Come detto, escludo che qualcuno di abbia impartito ordini e direttive ai dipendenti circa i l modo di CP_1 svolgere i compiti loro affidati…”. Tirando le fila di quanto sopra esposto, deve ritenersi che la conclusione cui è giunto il Giudice a quo - circa la “riscontrata genuinità dell'appalto, la riferibilità del rapporto di lavoro del ricorrente in capo alla cooperativa/appaltatrice; la legittima cessazione delle attività del ricorrente presso gli ambienti di lavoro della resistente alla data di cessazione di efficacia dell'appalto” – sia il frutto della compiuta, approfondita e prudente valutazione del compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado, in ossequio ai principi giuridici di riferimento nella materia trattata puntualmente richiamati, convincimento espresso motivatamente nella sentenza gravata da ritenersi pertanto immune da qualsivoglia vizio di natura logico-giuridica.
Per le ragioni esposte - assorbita ogni altra questione dedotta in causa in quanto ultronea - l'appello proposto da va respinto, con conseguente Parte_1
integrale conferma della pronuncia gravata.
Cionondimeno – precisato che non è possibile incidere sulla regolamentazione delle spese del I grado di giudizio in assenza di specifico motivo di doglianza –si ritiene di giustizia poter procedere alla compensazione delle spese del presente grado, in applicazione del disposto di cui all'art. 92 c.p.c. - nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 – apparendo ragionevole che il contesto fattuale possa avere disorientato il lavoratore.
Segue il provvedimento ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, nei termini precisati in parte dispositiva.
ADR: parlo ora della richiesta di ferie. Per noi c'è un foglio da compilare, poi lo si passa alla segretaria di e la segretaria lo porta a CP_1 CP_1 Per_1 Per i ragazzi della cooperativa funziona invece così. Bisogna compilare un foglio dello stesso formato della ma va consegnato a .”. CP_1 Tes_3 11
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. respinge l'appello;
2. compensa le spese di lite del presente grado di giudizio;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'impugnazione ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 29.05.2025
Il Cons. est.
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass., 18.11.2019, n. 29889: “Il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate. E' onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)”.
6 2 Corretto, sul pinto, è il richiamo in sentenza a Cass., 3.6.2024, n. 15405 laddove si legge: “La corretta qualificazione dell'appalto come "leggero" o "pesante" si basa sull'importanza dell'apporto organizzativo dell'appaltatore. Nell'appalto leggero, non è determinante che il personale dell'appaltatore utilizzi mezzi del committente, a condizione che vi sia comunque un contributo organizzativo dell'appaltatore che trasformi la combinazione dei beni in un complesso finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo dell'appalto. Ciò che rileva è che l'appaltatore fornisca un valore aggiunto attraverso la propria organizzazione, indipendentemente dall'utilizzo dei mezzi del committente”.
7 3Cfr. verbale d'udienza istruttoria del 19/06/2024, nella parte di interesse (con enfasi): “Io svolgo mansioni di verniciatore. Lavoro per samtekr. Ci lavoro da circa 6 anni. Sono entrato in azienda prima di Pt_1 Dentro la samtek ho sempre fatto in prevalenza mansioni di verniciatore.
Non mi occupo solo di verniciatura ma svolgo anche altri compiti. Ad esempio mi occupo di scarico carico merci, pulizia oggetti. Preciso però che per la maggior parte del tempo mi occupo di verniciatura. Dentro la mi sono sempre occupato di verniciatura a polvere”. CP_1 4 Cfr. verbale d'udienza istruttoria del 19/06/2024, nella parte di interesse (con enfasi): “Io sono verniciatore presso
. CP_1 Ci lavoro dal 2016.
Io ho sempre fatto lì dentro il verniciatore. Io sono un verniciatore a polvere per il ferro. Ho sempre verniciato a polvere presso CP_1 8 7Cfr. verbale istruttorio del 28/02/2024 (con enfasi nelle parti di interesse) "Sono Testimone_5 Il Giudice procede, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre.
Interrogato sui capitoli di prova di cui alla memoria difensiva, il testimone quindi risponde: CP_
“h) Ricordo che inizialmente c'era un contratto tra e Non ricordo l'anno di decorrenza di tale CP_1 contratto di appalto.
9 8 Nel verbale cit. del 19/06/2024 (vd. enfasi nelle parti di interesse): “[…] Per il ricorrente invece la Parte_4 situazione è diversa. Lui riceve ordini e direttive da farsi da parte del sig. . Tes_3 Intendo il Sig. , della cooperativa. Chi era assunto da riceveva ordini da chi era assunto dalla Tes_3 CP_1 Per_1 cooperativa riceveva ordini da . Tes_3
[…]
passava spesso, quasi con cadenza quotidiana, presso la Tes_3 CP_1 ADR: io sono molto concentrato sul mio lavoro ma ogni tanto ho visto e sentito dire a cosa c'era da Tes_3 Pt_1 fare. Escludo di avere dato ordini e direttive al Sig. sul da farsi. Ognuno aveva il proprio lavoro. Io ho visto solo Pt_1
dare istruzioni e ordini al sul da farsi. Tes_3 Pt_1 6) non ho mai visto dare ordini e direttive ai dipendenti della cooperativa. Persona_2 Per la cooperativa c'era solo a dare ordini e istruzioni sul da farsi...”. Tes_3
nel citato verbale, riferiva sul punto (con enfasi nelle parti di interesse): “[…] Persona_3 Il Sig. riceveva ordini e direttive sul da farsi da parte del Sig. Pt_1 Testimone_4 Non tutti i giorni ma quasi il Sig. era presente in Tes_3 CP_1 In genere viene la mattina presto a inizio lavori. Se proprio non riesce, passa prima di pranzo. Tes_3 Tes_3 Io ho visto con i miei occhi il Sig. dare ordini e direttive al ricorrente. Tes_4 Per i ragazzi della cooperativa, il capo era .… Tes_3 10