Decreto cautelare 21 agosto 2019
Ordinanza cautelare 25 settembre 2019
Ordinanza collegiale 12 maggio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/12/2025, n. 23884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23884 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23884/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10812/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10812 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del DM del Ministero dell’Interno del 14.6.2019 di diniego della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), legge 91/92 (-OMISSIS-)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Reggio Emilia;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa RI TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame la parte ricorrente impugna il DM del 14.6.2019 con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed in data 29/09/25 ha depositato il DPR con cui è stata accolta l’istanza di concessione della cittadinanza in data 06/08/2025.
All’udienza pubblica odierna la causa è passata in decisione.
Al Collegio non resta, data l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente, che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, tenuto conto, da un lato, della genericità del ricorso, affidato a doglianze con cui si lamenta l’omessa considerazione delle osservazioni asseritamente presentate a riscontro del preavviso di rigetto comunicato ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 241/1990 (favorevole conclusione del procedimento penale a suo carico; possesso dei requisiti reddituali per il 2018) - senza produrre la relativa documentazione - prospettando l’inconsistenza di motivi attinenti alla sicurezza; dall’altro lato, della mancanza di difese da parte della resistente che, dal canto suo, non ha prodotto in giudizio il fascicolo del procedimento, come prescritto dall’art. 46 CPA, limitandosi a depositare il DPR concessorio della cittadinanza italiana, emanato sulla base di non meglio specificate circostanze nuove.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI TO, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.