Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00160/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01568/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1568 del 2025, proposto da
Banca Sistema Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ezio Pugliese, con domicilio eletto presso il suo studio in Crotone, via Firenze, 52;
contro
Comune di Santa Croce Camerina, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sul D.I. n. 272/2024 del 22.03.2024 del Tribunale di Ragusa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa AT EL CA; nessuno è comparso per le parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 14 luglio 2025 e depositato il successivo 17 luglio, Banca Sistema s.p.a. ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 272/2024 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 22 marzo 2024, con cui il Comune di Santa Croce Camerina è stato condannato a corrispondere alla ricorrente, nella qualità di cessionaria del credito di Enel Energia s.p.a., la somma d € 156.218,45, oltre interessi come determinati in domanda e spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 2.242,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
2. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
3. All’udienza in camera di consiglio del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
4.1. Occorre premettere che il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894; sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301; sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840; nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza.
Condizione essenziale perché il ricorso possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713).
4.2. Nel caso di specie, il titolo sul quale si fonda l’azione, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto di esecutorietà n. 12738 del 20 giugno 2024, è stato notificato presso la sede dell’Ente il 2 luglio 2024.
Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo del Comune intimato di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle somme dovute alla parte ricorrente entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
4.3. Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Ragusa con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso il medesimo Ente, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico dell’intimato Comune.
Il commissario o il funzionario da questi delegato, ove insediatosi, dovrà dare tempestiva comunicazione alla Segreteria della Prima Sezione di questo Tribunale.
È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952), specificando che tale termine decorre dal momento della conclusione dell’incarico e non già dall’eventuale successivo deposito della relazione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Comune di Santa Croce Camerina, in persona del legale rappresentante pro tempore, di eseguire il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa, n. 272 del 22 marzo 2024;
- nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Ragusa, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso il medesimo Ente;
- condanna il Comune di Santa Croce Camerina al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nella somma complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, al Comune di Santa Croce Camerina e al Commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE ND ID, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario
AT EL CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT EL CA | SE ND ID |
IL SEGRETARIO