Ordinanza cautelare 2 maggio 2022
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 05/06/2025, n. 11019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11019 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 11019/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01549/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1549 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca De Nora e Matteo Salvi, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;
contro
il Ministero della salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
del provvedimento prot. DGSAN - MDS – P – di diniego della concessione del permesso di commercio parallelo di un prodotto fitosanitario, ai sensi dell’articolo 52 del Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1107/2009.
quanto ai motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 29 marzo 2022:
del rapporto n. 0006523 – 28/02/2022 – DGISAN-MDS-P
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. del 14 marzo 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 27 ottobre 2020, la società ricorrente ha presentato al Ministero intimato, istanza di autorizzazione al commercio parallelo del prodotto EN 465 SC, a norma dell’articolo 52 del Regolamento (CE), n. 1107/2009, che dovrebbe assumere (a norma della lettera f) quarto paragrafo dell’articolo 52 del Regolamento) la denominazione AGENDO, avente, ovviamente, la medesima composizione.
Con il provvedimento impugnato il Ministero per la Salute ha negato l’autorizzazione al commercio parallelo, asserendo che il prodotto di riferimento non potrebbe essere considerato come “riadeguato” al Regolamento (CE) 1107/2009 con la conseguente “l’impossibilità di poter addivenire in questa fase alla concessione del permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario in oggetto, dal momento che le condizioni in etichetta del prodotto di riferimento potrebbero essere modificate in seguito all’adeguamento o il prodotto di riferimento potrebbe non essere rinnovato”.
Avverso tale provvedimento, la società ricorrente ha interposto il presente gravame articolando il seguente motivo: Violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria (articoli 29, 43 e 52 del regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1107/2009). Eccesso di potere per illogicità, assurdità manifesta, travisamento, difetto assoluto dei presupposti, erroneità e pretestuosità della motivazione.
In sintesi evidenzia la ricorrente come la procedura di rinnovo di EN XT (approvata dal Regolamento (CE) n. 717/2019, per la sostanza attiva Isoxaflutole, entrato in vigore il 1° agosto 2019) è stata regolarmente presentata, ma non si è conclusa nei dodici mesi – scaduti nell’agosto 2020 – previsti dall’articolo 43 del Regolamento (CE) 1107 /2009, dovendo pertanto operare 43 del Regolamento, l’autorizzazione del prodotto di riferimento è stata prorogata ex lege , ai sensi del medesimo articolo e non revocata (ove fossero sussistiti i presupposti) a norma del successivo articolo 44.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato che con successiva memoria ha depositato una nota prodotta dal Ministero della salute alla quale integralmente si riporta.
Tale nota è stata impugnata con motivi aggiunti dalla società ricorrente evidenziandone l’inammissibilità in quanto costituente un’illegittima integrazione della motivazione del provvedimento impugnato.
In ogni caso, parte ricorrente ha contestato tale nota nella parte in cui reputa che mentre “ la proroga chiaramente disposta ex lege per i prodotti fitosanitari autorizzati ” “ il regolamento non dispone la medesima gestione di favore anche per i prodotti in permesso di commercio parallelo ” .
Con ordinanza n. 2816 del 2022, il T.a.r. ha respinto l’istanza cautelare rilevando l’assenza di periculum .
Con nota depositata il 10 febbraio 2025, il Ministero intimato ha dato atto della pendenza del procedimento di riconoscimento richiesto dalla parte ricorrente chiedendo in rinvio della trattazione.
Con memoria depositata il 12 febbraio 2025 ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza ex art. 87, comma 4- bis , c.p.a., indicata in epigrafe, il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso, integrato con motivi aggiunti è fondato e va accolto nei sensi infraevidenziati.
Il ricorso introduttivo – affidato ad un unico motivo – è fondato.
Sotto il profilo della ricostruzione della cornice normativa occorre evidenziare quanto segue.
a) l’art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009 prevede che “ Un prodotto fitosanitario autorizzato in uno Stato membro (Stato membro di provenienza) può, previa concessione di un permesso di commercio parallelo, essere introdotto, immesso sul mercato o utilizzato in un altro Stato membro (Stato membro d’introduzione), se tale Stato membro stabilisce che la composizione del prodotto fitosanitario è identica a quella di un prodotto fitosanitario già autorizzato nel suo territorio (prodotto di riferimento) ”
l’art. 43 del su-citato regolamento, rubricato “rinnovo dell’autorizzazione” (costituente l’esordio della sottosezione 4 rubricata “Rinnovo, revoca e modica”) prevede con riferimento:
i ) al rinnovo che “ 1. Un’autorizzazione è rinnovata, su richiesta del suo titolare, purché continuino ad essere rispettati i requisiti di cui all’articolo 29 ”;
ii ) alla proroga che “ 5. Gli Stati membri decidono in merito al rinnovo dell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario al più tardi dodici mesi dopo il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva, dell’antidoto agronomico o del sinergizzante in esso contenuti. 6. Qualora, per motivi che sfuggono al controllo del titolare dell’autorizzazione, non sia presa alcuna decisione in merito al rinnovo dell’autorizzazione prima della sua scadenza, lo Stato membro interessato proroga l’autorizzazione per il periodo necessario a completare l’esame e adottare una decisione sul rinnovo. ”
Alla luce di tali disposizioni non emerge alcuna differenza tra il rinnovo e la proroga dell’autorizzazione ai fini del permesso di commercio parallelo tenuto altresì conto di quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in cui ricollega il permesso di commercio parallelo alla validità dell’autorizzazione del prodotto di riferimento (non distinguendo tra rinnovo e proroga) (cfr. Corte di giustizia UE, sez. I, 14 novembre 2019, C-445/18).
Il riadeguamento del prodotto come elemento differenziale tra l’autorizzazione rinnovata e prorogata prospettata dall’amministrazione nel provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo costituisce un tertium genus non contemplato dalla normativa comunitaria.
D’altronde, la stessa normativa comunitaria ancora il permesso di commercio parallelo alla durata dell’autorizzazione del prodotto di riferimento, prevedendo, anzi, una rottura di tale simmetria solo nel caso di revoca dell’autorizzazione del prodotto di riferimento non inficiante però la validità del permesso di commercio parallelo (cfr. art. 52, comma 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009)
Sotto tale profilo, pertanto, a prescindere dalla natura meramente della nota ministeriale gravata con motivi aggiunti, meramente chiarificatrice o integrativa della motivazione del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, la stessa deve ritenersi illegittima nella parte in cui ribadisce la necessità della sospensione del procedimento di rilascio del permesso di commercio parallelo in attesa della procedura di rinnovo.
In conclusione, il ricorso, integrato con motivi aggiunti, deve essere accolto.
La novità della questione giuridica affrontata legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza- quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Grauso, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO