TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/03/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6374/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 6374/2023 promosso da:
nata il [...] ad [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. LEPRI BERLUTI MICHELE;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. LEPRI BERLUTI MICHELE.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con effetti civili celebrato a Ostra Vetere (AN) in data 11/6/2000, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Anno 2000 Numero 6 Parte 2 Serie A Ufficio 1, alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto e con facoltà per ognuno di fissare la propria residenza ove ritenuto più opportuno;
il cambiamento di residenza o
- 1 - domicilio dovrà essere tempestivamente reso noto all'altro coniuge, in conformità all'art. 6 della L. 898/1970 e successive modifiche, per ogni comunicazione inerente il figlio.
2) La casa familiare, sita in LI (AN) in Via San Rocco n. 12 – Loc. Ripe, di proprietà della famiglia di origine del IG. verrà assegnata a quest'ultimo e resterà Parte_2
nella sua esclusiva disponibilità.
3) La IG.ra trasferirà la propria residenza in altra abitazione, impegnandosi a Pt_1
fare il cambio di residenza.
4) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento nei confronti dell'altro, nonché di provvedere autonomamente al pagamento di imposte, tasse o altri oneri personali.
5) Il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, vivrà nella Per_1
casa familiare con il padre e deciderà autonomamente quando fare visita alla madre e quando pernottare presso l'abitazione della IG.ra così come deciderà liberamente con Pt_1
quale dei genitori trascorrere le festività (Natale; Pasqua;
ecc.).
6) I coniugi provvederanno al mantenimento ordinario del figlio in via diretta nei periodi di rispettiva convivenza;
a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, la IG.ra Pt_1
verserà direttamente al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 100,00 tramite versamento di detto importo nella carta prepagata n. 08491850770 del BANCO MARCHIGIANO intestata al figlio . Per_1
7) Le spese straordinarie non voluttuarie del figlio saranno interamente a carico del IG.
le spese straordinarie voluttuarie resteranno interamente a carico del Parte_2
genitore che deciderà di effettuarle.
8) I ricorrenti dichiarano che l'automobile ALFA ROMEO MITO, tg. DV363JG, di proprietà del IG. è stata concordemente concessa in uso al figlio e Parte_2 Per_1
stabiliscono che tutti i costi di gestione e manutenzione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pagamento imposta di bollo, premio assicurazione per RC auto, eventuali spese di manutenzione e/o meccaniche, ecc.) della predetta automobile saranno a carico del IG.
Parte_2
9) I ricorrenti dichiarano che le condizioni ivi pattuite acquisteranno efficacia sino dalla data di sottoscrizione del ricorso nonché di aver già risolto tra di loro ogni altra questione riguardante i loro rapporti economici pregressi non prevista nel presente accordo e che non
- 2 - avranno null'altro a che pretendere l'uno dall'altro per il periodo pregresso alla sottoscrizione del presente ricorso”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ostra Vetere il 11/06/2000.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti, le quali hanno confermato che in seguito alla separazione non è intervenuta alcuna riconciliazione.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c..
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L.
n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 362/2024 del 22.2.2024, diventata irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ostra
Vetere l'11/06/2000 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ostra Vetere al n. 6, parte 2, serie A dell'anno 2000.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 3 - dichiara la cessazione degli effetti civili contratto da Parte_1 Pt_2
ad Ostra Vetere l'11/06/2000 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del
[...]
Comune di Ostra Vetere al n. 6, parte 2, serie A dell'anno 2000; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ostra Vetere di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 6374/2023 promosso da:
nata il [...] ad [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. LEPRI BERLUTI MICHELE;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. LEPRI BERLUTI MICHELE.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con effetti civili celebrato a Ostra Vetere (AN) in data 11/6/2000, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Anno 2000 Numero 6 Parte 2 Serie A Ufficio 1, alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto e con facoltà per ognuno di fissare la propria residenza ove ritenuto più opportuno;
il cambiamento di residenza o
- 1 - domicilio dovrà essere tempestivamente reso noto all'altro coniuge, in conformità all'art. 6 della L. 898/1970 e successive modifiche, per ogni comunicazione inerente il figlio.
2) La casa familiare, sita in LI (AN) in Via San Rocco n. 12 – Loc. Ripe, di proprietà della famiglia di origine del IG. verrà assegnata a quest'ultimo e resterà Parte_2
nella sua esclusiva disponibilità.
3) La IG.ra trasferirà la propria residenza in altra abitazione, impegnandosi a Pt_1
fare il cambio di residenza.
4) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento nei confronti dell'altro, nonché di provvedere autonomamente al pagamento di imposte, tasse o altri oneri personali.
5) Il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, vivrà nella Per_1
casa familiare con il padre e deciderà autonomamente quando fare visita alla madre e quando pernottare presso l'abitazione della IG.ra così come deciderà liberamente con Pt_1
quale dei genitori trascorrere le festività (Natale; Pasqua;
ecc.).
6) I coniugi provvederanno al mantenimento ordinario del figlio in via diretta nei periodi di rispettiva convivenza;
a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, la IG.ra Pt_1
verserà direttamente al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 100,00 tramite versamento di detto importo nella carta prepagata n. 08491850770 del BANCO MARCHIGIANO intestata al figlio . Per_1
7) Le spese straordinarie non voluttuarie del figlio saranno interamente a carico del IG.
le spese straordinarie voluttuarie resteranno interamente a carico del Parte_2
genitore che deciderà di effettuarle.
8) I ricorrenti dichiarano che l'automobile ALFA ROMEO MITO, tg. DV363JG, di proprietà del IG. è stata concordemente concessa in uso al figlio e Parte_2 Per_1
stabiliscono che tutti i costi di gestione e manutenzione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pagamento imposta di bollo, premio assicurazione per RC auto, eventuali spese di manutenzione e/o meccaniche, ecc.) della predetta automobile saranno a carico del IG.
Parte_2
9) I ricorrenti dichiarano che le condizioni ivi pattuite acquisteranno efficacia sino dalla data di sottoscrizione del ricorso nonché di aver già risolto tra di loro ogni altra questione riguardante i loro rapporti economici pregressi non prevista nel presente accordo e che non
- 2 - avranno null'altro a che pretendere l'uno dall'altro per il periodo pregresso alla sottoscrizione del presente ricorso”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ostra Vetere il 11/06/2000.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti, le quali hanno confermato che in seguito alla separazione non è intervenuta alcuna riconciliazione.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c..
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L.
n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 362/2024 del 22.2.2024, diventata irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ostra
Vetere l'11/06/2000 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ostra Vetere al n. 6, parte 2, serie A dell'anno 2000.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 3 - dichiara la cessazione degli effetti civili contratto da Parte_1 Pt_2
ad Ostra Vetere l'11/06/2000 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del
[...]
Comune di Ostra Vetere al n. 6, parte 2, serie A dell'anno 2000; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ostra Vetere di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -