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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11609 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 2537/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice –
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2537 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, promossa
DA
(nato ad [...] il [...], C.F.: Parte_1
,) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. C.F._1
RO AS presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ischia (NA) alla Via
Iasolino 78;
RICORRENTE
CONTRO
(nata ad [...] il [...], C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Mattera, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Barano d'Ischia, via Regina Elena n. 134;
RESISTENTE con l'intervento del p.m. presso il Tribunale di Napoli;
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso chiedendo: “pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con sig.ra ; confermi la riduzione ad €. 500,00 CP_1 dell'assegno di mantenimento a carico del ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento solo delle figlie, stante l'attività lavorativa del figlio chiedendo, sul punto la conferma Per_1 della ordinanza resa da Codesto Ill.mo Giudice resa in data 23.03.2023”.
1 La resistente ha concluso chiedendo: “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e …; 2) … porre a carico del ricorrente, a CP_1 Parte_1 decorrere dalla domanda, un assegno mensile di mantenimento dei figli non autosufficienti
e , nella misura di euro 1.000,00, e comunque in ogni altra misura Per_1 Per_2 Per_3 maggiore e/o minore che l'adìto Tribunale riterrà dovuto, oltre rivalutazione Istat, da corrispondere alla Madre entro e non oltre il 5 di ogni mese;
3) gradatamente, ove per avventura l'adìto Tribunale dovesse confermare la misura dell'assegno in euro 700,00, disporre la rivalutazione all'attualità del detto assegno di mantenimento in favore dei figli
e secondo gli indici Istat, con ogni pronuncia conseguenziale;
4) Per_1 Per_2 Per_3 porre a carico di entrambi i Genitori il 50% di tutte le spese straordinarie, mediche, odontoiatrie e quelle relative all'istruzione dei figli e le attività complementari, nonché le attività sportive che i figli decideranno di svolgere”.
Il PM ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.02.2022 premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Casamicciola Terme (NA) il 27.10.2007 e CP_1 che dalla loro relazione erano nati tre figli: LE (7.4.1998), (5.12.2002), Per_2 Per_3
(18.7.2005), rappresentava di essersi separato dalla moglie consensualmente in forza di decreto di omologa reso dall'intestato Tribunale in data 10.11.2009 e che, da quando le parti furono autorizzate dal Presidente del Tribunale di Napoli a vivere separatamente (22.9.2009), la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita.
Il ricorrente evidenziava che in sede di separazione, con riferimento agli aspetti di natura strettamente economica, avevano pattuito un importo mensile a suo carico di Euro 500,00 da versare a titolo di mantenimento dei tre figli oltre il 50% delle spese straordinarie e che con provvedimento del 20.2.2019, su ricorso ex art. 710 c.p.c. della odierna resistente, il Tribunale aveva rideterminato in € 700,00 l'importo dal medesimo dovuto a titolo di contributo nel mantenimento dei tre figli, oltre al riconoscimento degli assegni familiari in favore della
CP_1
Tanto premesso, il ricorrente esponeva che il figlio primogenito era divenuto ormai maggiorenne ed autosufficiente svolgendo attività lavorativa di marittimo;
che le due figlie erano studentesse;
che egli svolgeva attività lavorativa in Germania e la resistente era infermiera dipendente dell' Chiedeva pertanto la pronuncia di scioglimento del Parte_2 matrimonio, l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre della figlia
, la revoca del contributo al mantenimento del figlio primogenito e la rideterminazione Per_3
2 del contributo a suo carico nel mantenimento delle due figlie non autosufficienti in € 500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la resistente, la quale aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio e alla pronuncia di affidamento condiviso della figlia minore , ma si opponeva alla Per_3 revoca del contributo al mantenimento del figlio esponendo che quest'ultimo non Per_1 aveva un'attività lavorativa stabile, avendo svolto solo per pochi mesi l'attività di allievo ufficiale di macchina ed essendo allo stato disoccupato, e alla rideterminazione del contributo al mantenimento delle figlie, ritenuto insufficiente ed inadeguato rispetto alla esigenze di studio delle stesse, anche in considerazione della circostanza che, a seguito del terremoto di
Casamicciola Terme del 2017, il nucleo familiare era stato costretto ad abbandonare la casa di proprietà e a prendere un'abitazione in affitto;
chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale l'aumento del contributo nella misura di € 1.000,00 per i tre figli, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 3.6.2022, fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rimessa al G.I. per l'espletamento dell'istruttoria.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI co, c.p.c., all'udienza del 23.3.2023, tenutasi in modalità cartolare, il G.I. rideterminava il contributo nel mantenimento delle figlie in € 500,00
(tenuto conto che la resistente non negava di percepire €600,00 mensili per assegni da
Familiankasse), disponendo la revoca del contributo nel mantenimento del primogenito Per_1 in quanto, alla luce delle deduzioni di parte resistente rese nelle memorie ex art. 183 c.p.c., era risultato incontestato che lo stesso non vivesse più con la madre dal 2023, e, rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Scardinato il procedimento dal ruolo dell'originario assegnatario, esonerato dall'esercizio dell'attività giurisdizionale, all'udienza del 12.6.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, previo parere al P.M. e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio
2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'udienza presidenziale nel procedimento di separazione consensuale ove erano stati concordati anche i relativi patti ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Venendo alle statuizioni relative ai figli, va premesso che, rispetto all'epoca in cui fu introdotto il giudizio, è divenuta maggiorenne anche l'ultima dei tre figli della coppia, motivo
3 per cui non occorre pronunciare provvedimenti relativi ad affidamento, collocazione, termini di permanenza presso il genitore non collocatario, ma solo sulle questioni di carattere economico.
In proposito va in primo luogo rilevato che nelle memorie di replica parte resistente ha formulato richiesta del contributo al mantenimento solo per le figlie e , di fatto Per_2 Per_3 rinunciando a quello per il primogenito (sulla possibilità di rinunciare ad una domanda Per_1 anche negli scritti conclusivi cfr. Cass. N.8737/2014), motivo per cui l'unico aspetto controverso resta la quantificazione del contributo per il mantenimento delle figlie (22 anni) e Per_2
(20 anni), pacificamente non autosufficienti. Per_3
Orbene, il contributo nel mantenimento dei tre figli a carico del ricorrente ammontava, prima del provvedimento di modifica adottato nel presente giudizio con ordinanza del 23/03/2023, ad
€ 700,00 (senza specificazione di quote e dunque da ritenere suddiviso in parti uguali per i tre figli), oltre l'importo degli assegni familiari tedeschi “Familienkasse” ove riconosciuti, in virtù del decreto emesso da questo Tribunale il 20.2.2019 nel procedimento ex art. 710 c.p.c.. Con la suddetta ordinanza del 23/03/2023 il G.I., ritenuto incontestato lo svolgimento di attività lavorativa da parte del figlio , revocava il contributo al mantenimento del medesimo Per_1 posto a carico del ricorrente, rideterminando all'attualità il contribuito al mantenimento delle figlie a carico del padre in € 500,00 mensili (tenuto conto che la resistente non negava percepire
€ 600,00 mensili per assegni da Familiankasse).
Negli scritti conclusionali il ricorrente ha chiesto confermare l'importo di € 500,00, la resistente ha chiesto quantificare il contributo nel mantenimento per le figlie e Per_2 Per_3 in €700,00.
Ciò premesso, occorre in questa sede considerare che dalla documentazione prodotta in atti emerge che il reddito del ricorrente, che lavora in Germania, è pari a circa € 27.000 annui (cfr. certificazione tedesca per l'anno 2022, ultimo periodo utile, depositata con note del 26.11.2024), mentre il reddito netto della resistente è di circa € 31.000,00 annui (cfr., certificazione unica per gli anni 2020 e 2021 depositata con note del 10.6.2025). La stessa risulta gravata da un canone mensile di locazione di € 400,00, come da distinte di bonifico prodotte in atti, per avere dovuto dapprima abbandonare la casa coniugale a seguito dell'evento sismico del 2017 e, dopo aver ricevuto un alloggio temporaneo dalla Protezione civile sino alla cessazione dello stato di emergenza, per avere dovuto ricercare una nuova abitazione a partire dal 1.1.2020 (circostanza questa sopravvenuta rispetto al decreto del Tribunale di Napoli del febbraio 2019). Ella inoltre ha dedotto di aver perso il diritto alla percezione dell'assegno di sostegno al nucleo familiare tedesco (“Familienkasse”), documentando la richiesta di restituzione degli importi indebitamente percepiti a partire dal maggio 2023 (cfr. allegati alla nota del 10.6.2025).
4 Tenuto conto delle suddette circostanze, ma anche delle inevitabilmente aumentate esigenze di vita delle ragazze in ragione dell'età, si reputa congruo determinare in € 600,00 mensili l'assegno a carico del padre a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie e;
Per_2 Per_3 importo da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a partire da Novembre 2026; a carico del padre va inoltre posto il 50% delle spese straordinarie come da protocollo di intesa del
Tribunale di Napoli del 7/03/2018.
Venendo infine alle spese di lite, attesa la natura del giudizio e il suo esito complessivo, sussistono giusti motivi per dichiararle integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia promossa da Pt_1 ontro , così provvede:
[...] CP_1
- pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a Casamicciola Terme (NA) il 27.10.2007 (atto n. 8, parte I, Serie /, reg. Atti Matrimonio
[...] anno 2007);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casamicciola Terme (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- pone a carico di l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese la Parte_1 somma di € 600,00 in favore di a titolo di contributo nel mantenimento delle CP_1 figlie e , oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa del Per_2 Per_3
7.3.2018; tale somma è da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da
Novembre 2026;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10.10.2025;
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice –
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2537 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, promossa
DA
(nato ad [...] il [...], C.F.: Parte_1
,) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. C.F._1
RO AS presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ischia (NA) alla Via
Iasolino 78;
RICORRENTE
CONTRO
(nata ad [...] il [...], C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Mattera, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Barano d'Ischia, via Regina Elena n. 134;
RESISTENTE con l'intervento del p.m. presso il Tribunale di Napoli;
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso chiedendo: “pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con sig.ra ; confermi la riduzione ad €. 500,00 CP_1 dell'assegno di mantenimento a carico del ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento solo delle figlie, stante l'attività lavorativa del figlio chiedendo, sul punto la conferma Per_1 della ordinanza resa da Codesto Ill.mo Giudice resa in data 23.03.2023”.
1 La resistente ha concluso chiedendo: “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e …; 2) … porre a carico del ricorrente, a CP_1 Parte_1 decorrere dalla domanda, un assegno mensile di mantenimento dei figli non autosufficienti
e , nella misura di euro 1.000,00, e comunque in ogni altra misura Per_1 Per_2 Per_3 maggiore e/o minore che l'adìto Tribunale riterrà dovuto, oltre rivalutazione Istat, da corrispondere alla Madre entro e non oltre il 5 di ogni mese;
3) gradatamente, ove per avventura l'adìto Tribunale dovesse confermare la misura dell'assegno in euro 700,00, disporre la rivalutazione all'attualità del detto assegno di mantenimento in favore dei figli
e secondo gli indici Istat, con ogni pronuncia conseguenziale;
4) Per_1 Per_2 Per_3 porre a carico di entrambi i Genitori il 50% di tutte le spese straordinarie, mediche, odontoiatrie e quelle relative all'istruzione dei figli e le attività complementari, nonché le attività sportive che i figli decideranno di svolgere”.
Il PM ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.02.2022 premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Casamicciola Terme (NA) il 27.10.2007 e CP_1 che dalla loro relazione erano nati tre figli: LE (7.4.1998), (5.12.2002), Per_2 Per_3
(18.7.2005), rappresentava di essersi separato dalla moglie consensualmente in forza di decreto di omologa reso dall'intestato Tribunale in data 10.11.2009 e che, da quando le parti furono autorizzate dal Presidente del Tribunale di Napoli a vivere separatamente (22.9.2009), la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita.
Il ricorrente evidenziava che in sede di separazione, con riferimento agli aspetti di natura strettamente economica, avevano pattuito un importo mensile a suo carico di Euro 500,00 da versare a titolo di mantenimento dei tre figli oltre il 50% delle spese straordinarie e che con provvedimento del 20.2.2019, su ricorso ex art. 710 c.p.c. della odierna resistente, il Tribunale aveva rideterminato in € 700,00 l'importo dal medesimo dovuto a titolo di contributo nel mantenimento dei tre figli, oltre al riconoscimento degli assegni familiari in favore della
CP_1
Tanto premesso, il ricorrente esponeva che il figlio primogenito era divenuto ormai maggiorenne ed autosufficiente svolgendo attività lavorativa di marittimo;
che le due figlie erano studentesse;
che egli svolgeva attività lavorativa in Germania e la resistente era infermiera dipendente dell' Chiedeva pertanto la pronuncia di scioglimento del Parte_2 matrimonio, l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre della figlia
, la revoca del contributo al mantenimento del figlio primogenito e la rideterminazione Per_3
2 del contributo a suo carico nel mantenimento delle due figlie non autosufficienti in € 500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la resistente, la quale aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio e alla pronuncia di affidamento condiviso della figlia minore , ma si opponeva alla Per_3 revoca del contributo al mantenimento del figlio esponendo che quest'ultimo non Per_1 aveva un'attività lavorativa stabile, avendo svolto solo per pochi mesi l'attività di allievo ufficiale di macchina ed essendo allo stato disoccupato, e alla rideterminazione del contributo al mantenimento delle figlie, ritenuto insufficiente ed inadeguato rispetto alla esigenze di studio delle stesse, anche in considerazione della circostanza che, a seguito del terremoto di
Casamicciola Terme del 2017, il nucleo familiare era stato costretto ad abbandonare la casa di proprietà e a prendere un'abitazione in affitto;
chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale l'aumento del contributo nella misura di € 1.000,00 per i tre figli, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 3.6.2022, fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rimessa al G.I. per l'espletamento dell'istruttoria.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI co, c.p.c., all'udienza del 23.3.2023, tenutasi in modalità cartolare, il G.I. rideterminava il contributo nel mantenimento delle figlie in € 500,00
(tenuto conto che la resistente non negava di percepire €600,00 mensili per assegni da
Familiankasse), disponendo la revoca del contributo nel mantenimento del primogenito Per_1 in quanto, alla luce delle deduzioni di parte resistente rese nelle memorie ex art. 183 c.p.c., era risultato incontestato che lo stesso non vivesse più con la madre dal 2023, e, rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Scardinato il procedimento dal ruolo dell'originario assegnatario, esonerato dall'esercizio dell'attività giurisdizionale, all'udienza del 12.6.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, previo parere al P.M. e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio
2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'udienza presidenziale nel procedimento di separazione consensuale ove erano stati concordati anche i relativi patti ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Venendo alle statuizioni relative ai figli, va premesso che, rispetto all'epoca in cui fu introdotto il giudizio, è divenuta maggiorenne anche l'ultima dei tre figli della coppia, motivo
3 per cui non occorre pronunciare provvedimenti relativi ad affidamento, collocazione, termini di permanenza presso il genitore non collocatario, ma solo sulle questioni di carattere economico.
In proposito va in primo luogo rilevato che nelle memorie di replica parte resistente ha formulato richiesta del contributo al mantenimento solo per le figlie e , di fatto Per_2 Per_3 rinunciando a quello per il primogenito (sulla possibilità di rinunciare ad una domanda Per_1 anche negli scritti conclusivi cfr. Cass. N.8737/2014), motivo per cui l'unico aspetto controverso resta la quantificazione del contributo per il mantenimento delle figlie (22 anni) e Per_2
(20 anni), pacificamente non autosufficienti. Per_3
Orbene, il contributo nel mantenimento dei tre figli a carico del ricorrente ammontava, prima del provvedimento di modifica adottato nel presente giudizio con ordinanza del 23/03/2023, ad
€ 700,00 (senza specificazione di quote e dunque da ritenere suddiviso in parti uguali per i tre figli), oltre l'importo degli assegni familiari tedeschi “Familienkasse” ove riconosciuti, in virtù del decreto emesso da questo Tribunale il 20.2.2019 nel procedimento ex art. 710 c.p.c.. Con la suddetta ordinanza del 23/03/2023 il G.I., ritenuto incontestato lo svolgimento di attività lavorativa da parte del figlio , revocava il contributo al mantenimento del medesimo Per_1 posto a carico del ricorrente, rideterminando all'attualità il contribuito al mantenimento delle figlie a carico del padre in € 500,00 mensili (tenuto conto che la resistente non negava percepire
€ 600,00 mensili per assegni da Familiankasse).
Negli scritti conclusionali il ricorrente ha chiesto confermare l'importo di € 500,00, la resistente ha chiesto quantificare il contributo nel mantenimento per le figlie e Per_2 Per_3 in €700,00.
Ciò premesso, occorre in questa sede considerare che dalla documentazione prodotta in atti emerge che il reddito del ricorrente, che lavora in Germania, è pari a circa € 27.000 annui (cfr. certificazione tedesca per l'anno 2022, ultimo periodo utile, depositata con note del 26.11.2024), mentre il reddito netto della resistente è di circa € 31.000,00 annui (cfr., certificazione unica per gli anni 2020 e 2021 depositata con note del 10.6.2025). La stessa risulta gravata da un canone mensile di locazione di € 400,00, come da distinte di bonifico prodotte in atti, per avere dovuto dapprima abbandonare la casa coniugale a seguito dell'evento sismico del 2017 e, dopo aver ricevuto un alloggio temporaneo dalla Protezione civile sino alla cessazione dello stato di emergenza, per avere dovuto ricercare una nuova abitazione a partire dal 1.1.2020 (circostanza questa sopravvenuta rispetto al decreto del Tribunale di Napoli del febbraio 2019). Ella inoltre ha dedotto di aver perso il diritto alla percezione dell'assegno di sostegno al nucleo familiare tedesco (“Familienkasse”), documentando la richiesta di restituzione degli importi indebitamente percepiti a partire dal maggio 2023 (cfr. allegati alla nota del 10.6.2025).
4 Tenuto conto delle suddette circostanze, ma anche delle inevitabilmente aumentate esigenze di vita delle ragazze in ragione dell'età, si reputa congruo determinare in € 600,00 mensili l'assegno a carico del padre a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie e;
Per_2 Per_3 importo da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a partire da Novembre 2026; a carico del padre va inoltre posto il 50% delle spese straordinarie come da protocollo di intesa del
Tribunale di Napoli del 7/03/2018.
Venendo infine alle spese di lite, attesa la natura del giudizio e il suo esito complessivo, sussistono giusti motivi per dichiararle integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia promossa da Pt_1 ontro , così provvede:
[...] CP_1
- pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a Casamicciola Terme (NA) il 27.10.2007 (atto n. 8, parte I, Serie /, reg. Atti Matrimonio
[...] anno 2007);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casamicciola Terme (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- pone a carico di l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese la Parte_1 somma di € 600,00 in favore di a titolo di contributo nel mantenimento delle CP_1 figlie e , oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa del Per_2 Per_3
7.3.2018; tale somma è da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da
Novembre 2026;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10.10.2025;
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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