Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 16/06/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1815/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco Bonci Giudice
dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1815/2024 promossa da:
nata RT T'EL (CA) 12/03/1976 difesa da avv. Parte_1 C.F._1
MARGARINO CINZIA presso il cui studio ha eletto domicilio ricorrente contro nato il [...] a [...]. FERRUA CP_1 C.F._2
ANDREA presso il cui studio in VIA PIO CORSI, 44 14049 IZ FE ha eletto domicilio resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria;
pagina 1 di 7
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportato:
Voglia il Tribunale di Alessandria Ill.mo: pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ORi e in NI RR (AT) in data 17/02/2009 e trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di celebrazione dell'Anno 2009, Parte I, n. 1, alle condizioni sotto riportate, mandando all'Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza a margine del precitato atto di matrimonio e di procedere a tutti gli incombenti necessari:
- affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 Persona_2
Per_ prevalente presso la madre: il padre terrà con sé e dalle ore 20 del mercoledì sera fino al Per_2
mattino seguente quando li accompagnerà a scuola. Nel caso di impegni lavorativi il OR , Pt_1
previo avviso alla SI , come fatto finora, terrà con sé i figli o il martedì o il giovedì con le CP_1
stesse modalità; Per_
- durante il fine settimana il OR terrà con sé e l'intera giornata del sabato dalle Pt_1 Per_2
ore 9 alle ore 20 e, quando possibile, anche la domenica mattina. Qualora la domenica preveda altresì un gita dell'intera giornata potrà, previo avviso alla madre, come già stabilito, tenere con sé i figli fino alle ore 22.
- per almeno un fine settimana al mese il OR terrà con sé i figli dal sabato sera prima di cena, Pt_1
con ritiro comunque entro le ore 19,00, alla domenica sera, con relativo pernottamento del sabato presso la propria abitazione, e li riconsegnerà alla SI la domenica tra le ore 19,00 e le CP_1
ore 22,00. Per_
- facoltà per il padre di vedere e tenere con sé e , anche separatamente, un ulteriore Per_2
giorno alla settimana, dall'uscita da scuola o da quando il padre avrà terminato la propria giornata lavorativa fino al mattino seguente quando li accompagnerà a scuola, previo preavviso di due giorni alla SI;
CP_1
Per_
- durante le vacanze estive e trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche Per_2
non consecutive, da concordarsi tra gli stessi con congruo anticipo come fatto sino ad ora;
- le giornate di Natale e Santo Stefano, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, nonché tutti gli altri giorni festivi Per_ saranno trascorsi da e alternativamente con ciascun genitore, invertendosi ogni anno Per_2
rispetto al precedente, salvo imprevisti lavorativi dei genitori;
- possibilità per il padre, previo avviso alla madre, di prelevare, di incontrare e tenere con sé, anche
Per_ singolarmente, e quando questi si trovano presso i nonni paterni. Per_2
pagina 2 di 7 Il tutto compatibilmente con le esigenze di istruzione, educazione e ludiche dei ragazzi.
Per quanto riguarda, invece, le condizioni economiche, il OR verserà mensilmente alla Pt_1
SI , a titolo di mantenimento per i figli, ed entro il 15 di ogni mese, la somma di € CP_1
400,00 ciascuno;
detta somma verrà adeguata annualmente, automaticamente, secondo gli Indici
ISTAT con decorrenza dal giorno del primo versamento del nuovo assegno di mantenimento.
L'Assegno Unico per i figli, attualmente pari a complessivi €. 470,80 mensili, verrà percepito integralmente dalla SI . La misura di detto assegno non influirà sull'assegno di CP_1
mantenimento a carico dello . Pertanto, in caso di aumento, riduzione o revoca di detto assegno Pt_1
unico il OR continuerà a versare unicamente la somma sopra indicata di € 400,00 mensili, Pt_1
oltre adeguamento ISTAT, per ciascun figlio sino a che questi ultimi non saranno indipendenti economicamente, fatta salva la facoltà delle parti di chiederne la modifica qualora le rispettive condizioni economiche subiscano variazioni e/o aumenti e/o riduzioni di reddito.
Le spese straordinarie relative ai figli verranno gestite secondo le indicazioni contenute nel Protocollo di questo Tribunale in materia, e verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Quanto alle spese mediche e/o sanitarie: le parti concordano che tutte le spese mediche o sanitarie, anche in senso lato, dovranno essere svolte tramite il SSN, salvo diverso accordo.
Qualora si tratti di spesa che non possa essere sostenuta tramite il servizio sanitario, quest'ultima dovrà essere concordata quanto alla struttura o al professionista presso il quale dovranno essere eseguite, nonché quanto al costo.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato il sig. esponeva quanto segue: in data 17/02/2009 Parte_1
aveva contratto matrimonio in NI RR con rito civile con la sig.ra CP_1
contraevano in NI trascritto nel registro degli atti di matrimonio Anno 2009, Parte I, n. 1, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni (doc. 1).
Dall'unione coniugale erano nati ad Alessandria il 22/11/2009, e;
Persona_2 Persona_1
essendo venuta meno l'unione materiale e spirituale tra i coniugi, che già dal mese di aprile 2018 vivevano di fatto separati, gli stessi si erano determinati a separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso datato 09/10/2019, che depositavano in data 18/10/2019.
La causa veniva iscritta a ruolo al numero 3319/2019 R.G. Tribunale di Alessandria, che con decreto n. cronol. 12214/2019 del 03/12/2019 omologava la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza del 02/12/2019 (doc. 3).
pagina 3 di 7 Esponeva altresì parte ricorrente che dal giorno dell'udienza Presidenziale, celebrata il 02/12/2019
(doc. 3), i coniugi avevano sempre vissuto separati. Non vi è pertanto, allo stato, alcuna possibilità o volontà di riconciliazione.
Tutto ciò premesso, il OR rassegnava la seguenti conclusioni: Adversis Reiectis, Parte_1
Voglia il Tribunale Ill.mo: In via istruttoria: - ammettere i capitoli di prova per interrogatorio formale sopra dedotti;
- ordinare alla SI l'esibizione degli estratti conto e delle dichiarazioni dei CP_1
redditi relative agli ultimi tre anni e delle scritture contabili dell'anno in corso, nonché dei documenti necessari per la richiesta dell'assegno unico, per l'evenienza in cui quest'ultimo non sia già stato richiesto dalla stessa Nel merito: pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ORi
e in NI RR (AT) in data 17/02/2009 e trascritto nel registro Parte_1 CP_1
degli atti di matrimonio del Comune di celebrazione dell'Anno 2009, Parte I, n. 1, alle condizioni sopra riportate, mandando all'Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza a margine del precitato atto di matrimonio e di procedere a tutti gli incombenti necessari. Quanto alle produzioni documentali prescritte dall' art. 473 bis.12 c. 3 e 4 c.p.c. il ricorrente produce a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni da cui risulta che i redditi sono stati pari ad € 25.659,00 lordi nel 2022 e ad
€ 85.679,00 lordi nel 2021 (doc. 8) . Si riserva di integrare la documentazione con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023, non ancora presentata b) quanto alla documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, si produce visura catastale negativa (doc. 12 4), visura camerale da cui risulta che è titolare di ditta individuale (doc. 5) e che ha quota pari a 1% nella società (doc. 7) c) per gli estratti Controparte_2
conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni si producono gli estratti conto degli anni 2023-2022 e 2021 del conto corrente n. IT87 N060 8547 5900 0000 0028146 acceso presso la
Banca Cassa di Risparmio di Asti SpA da cui risulta al 31.12.2023 un saldo a debito di € 1.022,47 nonché gli estratti conto degli anni 2023-2022 e 2021 del conto corrente n. [...] 000
103021925 acceso presso la Unicredit Banca SpA da cui risulta al 31.12.2023 un saldo a debito di €
26.358,08 (doc. 16). Da tali estratti conto risultano inoltre i pagamenti effettuati dal ricorrente per le attività extrascolastiche dei figli. Si allega inoltre il piano genitoriale (doc. 17) con indicazione degli impegni e delle attività quotidiane dei figli minori relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute dagli stessi. Con riserva di dedurre ulteriori capitoli di prova, indicare testi e produrre nuovi documenti all'esito della costituzione in giudizio di controparte”.
pagina 4 di 7 Si costituiva parte resistente rassegnando le seguenti conclusioni: “Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ORi e in NI RR in data Parte_1 CP_1
17/02/2009 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di celebrazione dell'anno
2009, parte I, n.1, alle condizioni sopra riportate, mandando all'ufficiale giudiziario di Stato civile di trascrivere le emananda sentenza a margine del precitato atto di matrimonio e di procedere a tutti gli incombenti necessari. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
All'esito della prima udienza di comparizione a seguito dell'attività conciliativa del Giudice designato, le parti depositavano nel corso dell'udienza del 10 giugno 2025 conclusioni congiunte, e chiedevano che la causa fosse riservata per la decisione collegiale.
Il Giudice designato riservava la causa per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
La domanda di scioglimento del matrimonio deve trovare accoglimento per le seguenti ragioni: nel caso di specie non è dato ravvisare possibilità alcuna di riconciliazione, stante la volontà di addivenire allo scioglimento del matrimonio, come ribadito nelle conclusioni congiunte;
sono inoltre trascorsi di termini di legge dall'omologa della separazione pronunciata dal Tribunale di Alessandria con decreto cronologico 12214/2019 del 03/12/2019 ed i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Va inoltre rilevato che le condizioni patrimoniali indicate nella conclusioni congiunte proposte non sono in contrasto con norme imperative nè con l'interesse prevalente dei figli minori;
in particolare le somme previste per il mantenimento dei minori poste a carico del genitore non collocatario prevalente sono coerenti con la posizione reddituale e patrimoniale dei genitori stessi;
le modalità di frequentazione del genitore non collocatario sono rispettose degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e del diritto/dovere alla bigenitorialità; la natura e l'andamento del presente giudizio, nonché la proposizione di conclusioni congiunte giustificano la compensazione delle spese tra le parti. ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 3, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970 viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dichiara pagina 5 di 7 lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ORi e in NI Parte_1 CP_1
RR (AT) in data 17/02/2009 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di celebrazione dell'Anno 2009, Parte I, n. 1, manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del comune di NI RR per gli adempienti di competenza;
dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2
Per_ collocazione prevalente presso la madre: il padre terrà con sé e dalle ore 20 del mercoledì Per_2
sera fino al mattino seguente quando li accompagnerà a scuola. Nel caso di impegni lavorativi il OR
, previo avviso alla SI , come fatto finora, terrà con sé i figli o il martedì o il Pt_1 CP_1
giovedì con le stesse modalità; Per_
- durante il fine settimana il OR terrà con sé e l'intera giornata del sabato dalle Pt_1 Per_2
ore 9 alle ore 20 e, quando possibile, anche la domenica mattina. Qualora la domenica preveda altresì un gita dell'intera giornata potrà, previo avviso alla madre, come già stabilito, tenere con sé i figli fino alle ore 22.
- per almeno un fine settimana al mese il OR terrà con sé i figli dal sabato sera prima di cena, Pt_1
con ritiro comunque entro le ore 19,00, alla domenica sera, con relativo pernottamento del sabato presso la propria abitazione, e li riconsegnerà alla SI la domenica tra le ore 19,00 e le CP_1
ore 22,00. dispone Per_ la facoltà per il padre di vedere e tenere con sé e , anche separatamente, un ulteriore Per_2
giorno alla settimana, dall'uscita da scuola o da quando il padre avrà terminato la propria giornata lavorativa fino al mattino seguente quando li accompagnerà a scuola, previo preavviso di due giorni alla SI;
CP_1
Per_
- durante le vacanze estive e trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche Per_2
non consecutive, da concordarsi tra gli stessi con congruo anticipo come fatto sino ad ora;
- le giornate di Natale e Santo Stefano, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, nonché tutti gli altri giorni festivi Per_ saranno trascorsi da e alternativamente con ciascun genitore, invertendosi ogni anno Per_2
rispetto al precedente, salvo imprevisti lavorativi dei genitori;
dispone pagina 6 di 7 la possibilità per il padre, previo avviso alla madre, di prelevare, di incontrare e tenere con sé, anche Per_ singolarmente, e quando questi si trovano presso i nonni paterni. Per_2
Il tutto compatibilmente con le esigenze di istruzione, educazione e ludiche dei ragazzi.
Dispone che il OR versi mensilmente alla SI , a titolo di mantenimento per i figli, ed entro Pt_1 CP_1
il 15 di ogni mese, la somma di € 400,00 ciascuno;
detta somma verrà adeguata annualmente, automaticamente, secondo gli Indici ISTAT con decorrenza dal giorno del primo versamento del nuovo assegno di mantenimento. L'Assegno Unico per i figli, attualmente pari a complessivi €. 470,80 mensili, verrà percepito integralmente dalla SI . La misura di detto assegno non influirà CP_1
sull'assegno di mantenimento a carico dello . Pertanto, in caso di aumento, riduzione o revoca di Pt_1
detto assegno unico il OR continuerà a versare unicamente la somma sopra indicata di € Pt_1
400,00 mensili, oltre adeguamento ISTAT, per ciascun figlio sino a che questi ultimi non saranno indipendenti economicamente, fatta salva la facoltà delle parti di chiederne la modifica qualora le rispettive condizioni economiche subiscano variazioni e/o aumenti e/o riduzioni di reddito.
Le spese straordinarie relative ai figli verranno gestite secondo le indicazioni contenute nel Protocollo di questo Tribunale in materia, e verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Quanto alle spese mediche e/o sanitarie: le parti concordano che tutte le spese mediche o sanitarie, anche in senso lato, dovranno essere svolte tramite il SSN, salvo diverso accordo.
Qualora si tratti di spesa che non possa essere sostenuta tramite il servizio sanitario, quest'ultima dovrà essere concordata quanto alla struttura o al professionista presso il quale dovranno essere eseguite, nonché quanto al costo.
Spese compensate fra le parti.
Così deciso in Alessandria, camera di consiglio del 10 giugno 2025
Il Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani
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