Sentenza 17 gennaio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 17/01/2020, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/01/2020
N. 00032/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00418/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 418 del 2019, proposto da
IO De IS, rappresentato e difeso dall'avvocato Cosimo Ruppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Salandra 19;
contro
Comune di Salve in persona del Sindaco L.R.Pt, Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta Regionale e Lrpt non costituiti in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto, Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- delle nota prot. n. 449 del 17 gennaio 2019, spedita e ricevuta via pec lo stesso giorno con cui il dirigente dell'UTC di Salve dott. Arch. Francesco Martella ha comunicato al ricorrente l'impossibilità e l'improcedibilità da parte dell'ufficio alla definizione delle pratiche di cui all'oggetto (prat. n. 6/2018
Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dei comparti n. 6 e 7 del p.p. località “pescoluse” Marina di Salve - prat. n. 15/2018 Realizzazione di un centro sportivo nel comparto n. 6 del p.p. località “pescoluse” Marina di Salve - prat. n. 42/2018 Realizzazione di un piccolo edificio ad uso commerciale nel comparto n. 7 del p.p. località “pescoluse” Marina di Salve)
- delle note prot. (di arrivo del Comune di Salve) n. 783 dell'11.01.2019, n. 812 dell'11.01.2019 e n. 779 dell'11.01.2019, pervenute al Comune di Salve in data 15 gennaio 2019 con protocollo di partenza delle Soprintendenza n. 385, 386 e 387, conosciute dal ricorrente perché allegate alla nota n. prot. 449 del 17.1.2019, con cui la Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto (d'ora innanzi “la Soprintendenza”) ha ritenuto che il P.P. comparti 6 e 7 sia decaduto e non operante e pertanto si comunica la improcedibilità della pratica – e, dunque, per tutte e tre le pratiche edilizie innanzi indicate – affermando Per quanto sopra non dovranno essere realizzate modifiche del territorio soggetto alle disposizioni di tutela paesaggistica ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 42/04 e si invitano codesti Enti a rimuovere
ogni atto illegittimo contrario anche non conosciuto della scrivente, eventualmente posto in essere da codesto Comune;
- di ogni altro atto a esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto e Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2019 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Sono impugnati gli atti epigrafati atti con cui il dirigente dell’UTC di Salve dott. Arch. Francesco Martella ha comunicato al ricorrente l’impossibilità e l’improcedibilità da parte dell’ufficio alla definizione delle pratiche e la Soprintendenza sul presupposto che il P.P. comparti 6 e 7 sia decaduto e non operante, prescrivendo il divieto di realizzare modifiche del territorio soggetto alle disposizioni di tutela paesaggistica ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 42/04.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito sintetizzate:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 146, d.lgs. n. 42/’04. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21-septies l. n. 241/’90. Eccesso di potere (erronea presupposizione, carenza istruttoria, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa). Incompetenza. Nullità.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21-septies l. n. 241/’90. Eccesso di potere (erronea presupposizione, carenza istruttoria, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa). Incompetenza. Nullità.
Nella pubblica udienza del 20 novembre 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In punto di fatto giova precisare le seguenti circostanze:
- Con nota prot. n. 1648 del 14.2.2018 il Comune di Salve (il cui dirigente dell’UTC aveva espresso parere favorevole sotto l’aspetto tecnico urbanistico) trasmetteva gli atti relativi alla richiesta di autorizzazione paesaggistica alla Unione dei Comuni Terra di Leuca.
- La commissione locale del paesaggio esprimeva parere favorevole nella seduta del 22 marzo 2018 con verbale n. 7 – parere n. 67 con una prescrizione (superficie a parcheggio da realizzarsi con grigliati in cemento al fine di permettere la crescita del prato): la documentazione veniva, quindi, trasmessa al MiBACT con nota di prot. 543 del 28 marzo 2018 e ricevuta in data 3.4.2018.
- Nei 60 giorni successivi da tale data la Soprintendenza rimaneva silente.
-In data 13 giugno 2018 l’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, considerato il decorso di giorni 60 dal ricevimento della documentazione senza che la Soprintendenza si fosse espressa, accertato che l’intervento proposto fosse in linea con gli obiettivi generali e specifici del PPTR, ritenuto che l’intervento non costituisse pregiudizio alla conservazione dei valori paesistici del sito interessato, rilasciava la autorizzazione paesaggistica n. 181 del 13 giugno 2018.
-Solo con nota di prot. 20915 del 2.11.2018, la Soprintendenza inviava alla Regione Puglia, all’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” la nota impugnata.
- A seguito di ciò il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Salve “ viste le note dell’11.1.2019 da parte della Soprintendenza” comunicava l’impossibilità e l’improcedibilità delle istanze proposte dal ricorrente.
Appare quindi evidente come, nonostante il decorso del termine per l’espressione del parere vincolante conforme della Soprintendenza, il Comune lo abbia applicato in assenza di alcuna propria valutazione, ritenendone implicitamente la vincolatività.
Osserva il Collegio che, secondo giurisprudenza consolidata, l’Organo statale può sì rendere il proprio parere tardivamente, ma tuttavia lo stesso perderà il valore vincolante e dovrà essere autonomamente valutato dall’amministrazione preposta al rilascio del titolo.
Il parere reso tardivamente dalla Soprintendenza, quindi, sarà liberamente valutabile dal Comune che dovrà valutare criticamente e motivatamente il parere comunque acquisito, non potendosi limitare a fondare la propria decisione sul richiamo dello stesso.
Nell’ipotesi in cui, viceversa, il Comune si limiti al mero recepimento del parere tardivo dell’autorità statale, senza esprimere una propria valutazione o addirittura (come nel caso di specie) in cui la stessa commissione comunale per il paesaggio si era pronunciata in senso favorevole, il provvedimento adottato incorre nel vizio di difetto di motivazione e va quindi annullato per illegittimità (in senso conforme ex multis: C.d.S., sez. VI, 28.10.2015 n. 4927; C.d.S., sez. VI, 27.4.2015 n. 2136; C.d.S., sez. VI, 15.3.2013 n. 1561; TAR Lecce, sez. I, 23.10.2015 n. 3034).
Sotto il profilo suindicato il ricorso deve quindi essere accolto e conseguentemente annullati gli atti impugnati.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui ragioni di carattere equitativo) per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO