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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14225 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Fausto Basile,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 ottobre 2025, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 38655 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Lorenzo Respighi n.13, presso lo studio degli Avv.ti Giulio
LO e AS ZA, che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrente
e
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in CP_1
Siracusa, viale Scala Greca n. 199/c, presso lo studio dell'Avv. Davide Zito, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 02.08.2023 e notificato a mezzo pec alla
[...] il 14.09.2023, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, CP_1 la ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare l'intervenuta risoluzione del Parte_1 contratto di locazione finanziaria n. 200D39/3342 stipulato tra le parti il 21.09.2021, per inadempimento della e di condannare quest'ultima al pagamento della complessiva CP_1 somma di euro € 15.067,74, oltre interessi convenzionali di mora dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo, nonché di condannare la stessa alla restituzione alla del Parte_1 seguente bene locato: DISTRIBUTORE TO TABACCHI MOD. AURA 56 SEL.
COMPLETO.
A sostegno delle domande, la ricorrente ha esposto quanto segue:
a) che, in virtù del contratto di locazione finanziaria di cose mobili n. 200D39/3342 (rif. Int.
222186) sottoscritto inter partes in data 21.09.2021, veniva pattuita la fornitura, per la durata di 36 mesi a partire dalla data di decorrenza del contratto, di n. N.1 DISTRIBUTORE TO
TABACCHI MOD. AURA 56 SEL. , a fronte di un corrispettivo fissato in € Pt_2
20.252,16, oltre IVA, suddiviso in n. 36 canoni mensili pari ad € 562,56, oltre IVA, ciascuno da versarsi mediante presso il conto corrente, tenuto presso la sede centrale Controparte_2 dell'ICCREA Banca S.p.A., in Roma;
b) che l'art. 12 delle Condizioni generali del contratto n. 200D39/3342 (rif. Int. 222186), rubricato
“clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione”, prevedeva che il mancato pagamento da parte dell'utilizzatore di quattro canoni mensili - anche non consecutivi o di un importo equivalente – avrebbe dato luogo alla risoluzione di diritto della locazione finanziaria ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
c) che l'art. 12 delle Condizioni generali del contratto prevedeva, altresì, che, a seguito della intervenuta risoluzione del contratto, l'utilizzatore era tenuto a restituire il bene oggetto di locazione e a pagare immediatamente i corrispettivi periodici insoluti, maturati fino alla data della risoluzione e maggiorati dei relativi interessi di mora, gli eventuali interessi di mora maturati su canoni tardivamente pagati, nonché ogni spesa, onere o tributo che il Concedente abbia sopportato in ragione di detta risoluzione o che sia a questi dovuto in forza del presente contratto;
d) che, inoltre, il predetto articolo prevedeva una clausola penale di risoluzione pari al 5% dell'ammontare in linea capitale dei canoni a scadere e del valore residuo indicato nelle condizioni particolari;
e) che la nonostante l'avvenuta consegna del bene sopra descritto e l'esito positivo CP_1 del relativo collaudo (s.v. verbale consegna datato 29.09.2021, all. n. 4 al ricorso introduttivo), si rendeva inadempiente in ordine al pagamento dei canoni di locazione finanziaria a decorrere dalla scadenza dell'01.09.2022, sicché la con pec del 16.01.2023 ( doc. n. 6 fasc. Parte_1 ricorrente), comunicava all'utilizzatrice formale risoluzione ai sensi dell'art. 12 delle Condizioni generali di contratto;
f) che la non ha ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto né alla restituzione CP_1 del bene oggetto di locazione finanziaria;
g) che, dunque, la risulta morosa, nei confronti della in relazione CP_1 Parte_1 alla restituzione del bene di cui sopra e in relazione al pagamento dell'importo di € 15.067,74, IVA inclusa, oltre gli ulteriori interessi fino all'effettivo soddisfo, secondo la seguente distinta: €
4.139,88 per canoni di locazione scaduti ed insoluti;
€ 10.609,58 per debito residuo;
€ 318,28 a titolo di penale per anticipata risoluzione ai sensi dell'art. 12 delle Condizioni generali del contratto, autonomamente ridotta dalla concedente dal 5% al 3% del capitale residuo.
In data 22.04.2024, si è costituita in giudizio la depositando la comparsa di CP_1 costituzione e risposta con la quale ha dedotto l'insussistenza dell'asserito credito e dell'asserito diritto alla restituzione del bene indicato nel ricorso introduttivo. In particolare, parte resistente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c., ha operato formale e rituale disconoscimento delle sottoscrizioni alla stessa asseritamente riconducibili e rinvenibili tanto nel documento n. 1 allegato all'atto introduttivo, qualificato “proposta di contratto locazione finanziaria di beni mobili non targati n. 200D39/3342 (rif. Int. 222186)”, quanto nel documento n. 4 allegato all'atto introduttivo, denominato “verbale di consegna e dichiarazione di conformità”. La ha, dunque, CP_1 contestato sia la sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto il
DISTRIBUTORE TO TABACCHI MOD. AURA 56 SEL. COMPLETO sia la consegna in proprio favore del suddetto macchinario. Ha, infine, affermato che gli eventuali pagamenti effettuati dalla stessa resistente in favore della non sarebbero Parte_1 riconducibili all'asserito rapporto contrattuale dedotto nel presente giudizio.
Il Giudice ha disposto la verificazione delle scritture disconosciute da parte resistente mediante
CTU grafologica al fine di accertare l'autenticità o meno delle firme apposte dal legale rappresentante della società resistente.
Espletata e depositata la CTU grafologica da parte dell'esperta grafologa, Dott.ssa Persona_1
all'udienza del 09.10.2025, all'esito dell'esame della CTU, il Giudice ha trattenuto la
[...] causa in decisione.
****
Alla stregua degli atti e della documentazione acquisita al fascicolo processuale, va rilevato come parte ricorrente abbia documentalmente provato i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria derivante dal mancato pagamento dei canoni del contratto di locazione finanziaria di bene mobile n. 200D39/3342 (rif. Int. 222186), sottoscritto tra le parti in causa in data 21.09.2021, a fronte dell'acquisto e dell'avvenuta consegna del bene all'utilizzatrice (cfr. verbale CP_1 consegna datato 29.09.2021, All. n. 4 al ricorso introduttivo).
In particolare, a seguito dei mancati pagamenti dei canoni mensili dal 02.09.2022 al 05.01.2023
(cfr. estratto conto all. n. 5 al ricorso introduttivo), la in data 16.01.2023, ha Parte_1 inviato una lettera di risoluzione del contratto (all. n. 6 al ricorso introduttivo), avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 12 delle Condizioni generali, con diffida di pagamento e invito alla restituzione del bene.
Il contratto di locazione finanziaria de quo prevede infatti che l'utilizzatore, odierno resistente, è tenuto al pagamento sia dei canoni scaduti, pena la risoluzione del contratto, sia, in tal caso, dell'importo della penale calcolata sulle successive rate a scadenza naturale del contratto, pari al 5% dell'ammontare in linea capitale dei canoni a scadere e del valore residuo dei beni (art. 12 delle
Condizioni generali).
Neppure risulta che la società utilizzatrice abbia restituito il bene concesso in locazione finanziaria e consegnato dall'odierna ricorrente e, pertanto, anche la penale applicata nella minore percentuale del 3% appare adeguatamente determinata, tenuto conto dell'equilibrio complessivo delle rispettive obbligazioni contrattuali.
La resistente risulta, dunque, debitrice della ricorrente per i canoni maturati ed insoluti di cui all'estratto conto depositato, nonché per i debiti residui alla data della risoluzione, anche a titolo di penale contrattuale, come previsto dall'art. 12 citato.
Le contestazioni di parte resistente rispetto ai fatti costitutivi della pretesa creditoria dedotti e provati da parte attrice sono infondate e, dunque, vanno rigettate.
Difatti, sulla base delle risultanze della Relazione grafologica depositata dalla nominata C.T.U.
Dott.ssa il disconoscimento, da parte della della sottoscrizione Persona_1 CP_1 del contratto di locazione finanziaria e del verbale di consegna. non trova fondamento. Ciò, in ragione del fatto che tra le scritture in verifica e le scritture in comparazione «sono state riconosciute corrispondenze altamente individualizzanti relativamente ad un insieme caratteristiche generali che tutte concorrono ad individuare un unico grafismo». Pertanto, il CTU, all'esito di indagini tecnicamente corrette e prive di vizi logici, ha concluso che «le dodici firme oggetto del presente accertamento (…) sono riconducibili alla mano della Sig.ra - quale Parte_3 rappresentante legale pro tempore della - «e devono quindi essere considerate CP_1 autografe».
Le conclusioni a cui è correttamente pervenuto il CTU possono, quindi, essere recepite dal Giudice
e poste a fondamento della presente decisione.
In aggiunta, a comprova di quanto esposto, la resistente non fornisce alcuna evidenza documentale volta a spiegare in forza di quale rapporto ha corrisposto alla n. 10 canoni Parte_1 mensili consecutivi di € 689,98, IVA inclusa, per il complessivo ammontare di € 6.899,80.
In conclusione, le domande formulate da risultano fondate e, pertanto, meritano Parte_1 accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi stabiliti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto della non complessità della causa. Le spese di
CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta la intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 200D39/3342
(rif. Int. 222186) stipulato tra le parti, a far data dal 16.01.2023, per inadempimento di CP_1
[...]
2) condanna al pagamento, in favore di della complessiva somma CP_1 Parte_1 pari ad euro € 15.067,74, IVA inclusa, oltre gli interessi convenzionali dalla messa in mora al saldo effettivo, dalla quale andrà detratto o rimborsato l'importo incassato dalla concedente a seguito della vendita del bene mobile oggetto del contratto per cui è causa, ove lo stesso sarà restituito dall'utilizzatore o coattivamente recuperato dalla creditrice;
3) condanna alla restituzione a di N.1 DISTRIBUTORE CP_1 Parte_1
TO . , il cui eventuale valore di Controparte_3 Pt_2 realizzo andrà detratto o restituito all'utilizzatore resistente come da punto n. 2);
4) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di che CP_1 Parte_1 liquida in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
5) pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, liquidate con separato decreto. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Fausto Basile
Il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio della Dott.ssa Giulia Berdini, funzionaria addetta all'Ufficio per il processo.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Fausto Basile,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 ottobre 2025, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 38655 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Lorenzo Respighi n.13, presso lo studio degli Avv.ti Giulio
LO e AS ZA, che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrente
e
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in CP_1
Siracusa, viale Scala Greca n. 199/c, presso lo studio dell'Avv. Davide Zito, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 02.08.2023 e notificato a mezzo pec alla
[...] il 14.09.2023, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, CP_1 la ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare l'intervenuta risoluzione del Parte_1 contratto di locazione finanziaria n. 200D39/3342 stipulato tra le parti il 21.09.2021, per inadempimento della e di condannare quest'ultima al pagamento della complessiva CP_1 somma di euro € 15.067,74, oltre interessi convenzionali di mora dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo, nonché di condannare la stessa alla restituzione alla del Parte_1 seguente bene locato: DISTRIBUTORE TO TABACCHI MOD. AURA 56 SEL.
COMPLETO.
A sostegno delle domande, la ricorrente ha esposto quanto segue:
a) che, in virtù del contratto di locazione finanziaria di cose mobili n. 200D39/3342 (rif. Int.
222186) sottoscritto inter partes in data 21.09.2021, veniva pattuita la fornitura, per la durata di 36 mesi a partire dalla data di decorrenza del contratto, di n. N.1 DISTRIBUTORE TO
TABACCHI MOD. AURA 56 SEL. , a fronte di un corrispettivo fissato in € Pt_2
20.252,16, oltre IVA, suddiviso in n. 36 canoni mensili pari ad € 562,56, oltre IVA, ciascuno da versarsi mediante presso il conto corrente, tenuto presso la sede centrale Controparte_2 dell'ICCREA Banca S.p.A., in Roma;
b) che l'art. 12 delle Condizioni generali del contratto n. 200D39/3342 (rif. Int. 222186), rubricato
“clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione”, prevedeva che il mancato pagamento da parte dell'utilizzatore di quattro canoni mensili - anche non consecutivi o di un importo equivalente – avrebbe dato luogo alla risoluzione di diritto della locazione finanziaria ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
c) che l'art. 12 delle Condizioni generali del contratto prevedeva, altresì, che, a seguito della intervenuta risoluzione del contratto, l'utilizzatore era tenuto a restituire il bene oggetto di locazione e a pagare immediatamente i corrispettivi periodici insoluti, maturati fino alla data della risoluzione e maggiorati dei relativi interessi di mora, gli eventuali interessi di mora maturati su canoni tardivamente pagati, nonché ogni spesa, onere o tributo che il Concedente abbia sopportato in ragione di detta risoluzione o che sia a questi dovuto in forza del presente contratto;
d) che, inoltre, il predetto articolo prevedeva una clausola penale di risoluzione pari al 5% dell'ammontare in linea capitale dei canoni a scadere e del valore residuo indicato nelle condizioni particolari;
e) che la nonostante l'avvenuta consegna del bene sopra descritto e l'esito positivo CP_1 del relativo collaudo (s.v. verbale consegna datato 29.09.2021, all. n. 4 al ricorso introduttivo), si rendeva inadempiente in ordine al pagamento dei canoni di locazione finanziaria a decorrere dalla scadenza dell'01.09.2022, sicché la con pec del 16.01.2023 ( doc. n. 6 fasc. Parte_1 ricorrente), comunicava all'utilizzatrice formale risoluzione ai sensi dell'art. 12 delle Condizioni generali di contratto;
f) che la non ha ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto né alla restituzione CP_1 del bene oggetto di locazione finanziaria;
g) che, dunque, la risulta morosa, nei confronti della in relazione CP_1 Parte_1 alla restituzione del bene di cui sopra e in relazione al pagamento dell'importo di € 15.067,74, IVA inclusa, oltre gli ulteriori interessi fino all'effettivo soddisfo, secondo la seguente distinta: €
4.139,88 per canoni di locazione scaduti ed insoluti;
€ 10.609,58 per debito residuo;
€ 318,28 a titolo di penale per anticipata risoluzione ai sensi dell'art. 12 delle Condizioni generali del contratto, autonomamente ridotta dalla concedente dal 5% al 3% del capitale residuo.
In data 22.04.2024, si è costituita in giudizio la depositando la comparsa di CP_1 costituzione e risposta con la quale ha dedotto l'insussistenza dell'asserito credito e dell'asserito diritto alla restituzione del bene indicato nel ricorso introduttivo. In particolare, parte resistente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c., ha operato formale e rituale disconoscimento delle sottoscrizioni alla stessa asseritamente riconducibili e rinvenibili tanto nel documento n. 1 allegato all'atto introduttivo, qualificato “proposta di contratto locazione finanziaria di beni mobili non targati n. 200D39/3342 (rif. Int. 222186)”, quanto nel documento n. 4 allegato all'atto introduttivo, denominato “verbale di consegna e dichiarazione di conformità”. La ha, dunque, CP_1 contestato sia la sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto il
DISTRIBUTORE TO TABACCHI MOD. AURA 56 SEL. COMPLETO sia la consegna in proprio favore del suddetto macchinario. Ha, infine, affermato che gli eventuali pagamenti effettuati dalla stessa resistente in favore della non sarebbero Parte_1 riconducibili all'asserito rapporto contrattuale dedotto nel presente giudizio.
Il Giudice ha disposto la verificazione delle scritture disconosciute da parte resistente mediante
CTU grafologica al fine di accertare l'autenticità o meno delle firme apposte dal legale rappresentante della società resistente.
Espletata e depositata la CTU grafologica da parte dell'esperta grafologa, Dott.ssa Persona_1
all'udienza del 09.10.2025, all'esito dell'esame della CTU, il Giudice ha trattenuto la
[...] causa in decisione.
****
Alla stregua degli atti e della documentazione acquisita al fascicolo processuale, va rilevato come parte ricorrente abbia documentalmente provato i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria derivante dal mancato pagamento dei canoni del contratto di locazione finanziaria di bene mobile n. 200D39/3342 (rif. Int. 222186), sottoscritto tra le parti in causa in data 21.09.2021, a fronte dell'acquisto e dell'avvenuta consegna del bene all'utilizzatrice (cfr. verbale CP_1 consegna datato 29.09.2021, All. n. 4 al ricorso introduttivo).
In particolare, a seguito dei mancati pagamenti dei canoni mensili dal 02.09.2022 al 05.01.2023
(cfr. estratto conto all. n. 5 al ricorso introduttivo), la in data 16.01.2023, ha Parte_1 inviato una lettera di risoluzione del contratto (all. n. 6 al ricorso introduttivo), avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 12 delle Condizioni generali, con diffida di pagamento e invito alla restituzione del bene.
Il contratto di locazione finanziaria de quo prevede infatti che l'utilizzatore, odierno resistente, è tenuto al pagamento sia dei canoni scaduti, pena la risoluzione del contratto, sia, in tal caso, dell'importo della penale calcolata sulle successive rate a scadenza naturale del contratto, pari al 5% dell'ammontare in linea capitale dei canoni a scadere e del valore residuo dei beni (art. 12 delle
Condizioni generali).
Neppure risulta che la società utilizzatrice abbia restituito il bene concesso in locazione finanziaria e consegnato dall'odierna ricorrente e, pertanto, anche la penale applicata nella minore percentuale del 3% appare adeguatamente determinata, tenuto conto dell'equilibrio complessivo delle rispettive obbligazioni contrattuali.
La resistente risulta, dunque, debitrice della ricorrente per i canoni maturati ed insoluti di cui all'estratto conto depositato, nonché per i debiti residui alla data della risoluzione, anche a titolo di penale contrattuale, come previsto dall'art. 12 citato.
Le contestazioni di parte resistente rispetto ai fatti costitutivi della pretesa creditoria dedotti e provati da parte attrice sono infondate e, dunque, vanno rigettate.
Difatti, sulla base delle risultanze della Relazione grafologica depositata dalla nominata C.T.U.
Dott.ssa il disconoscimento, da parte della della sottoscrizione Persona_1 CP_1 del contratto di locazione finanziaria e del verbale di consegna. non trova fondamento. Ciò, in ragione del fatto che tra le scritture in verifica e le scritture in comparazione «sono state riconosciute corrispondenze altamente individualizzanti relativamente ad un insieme caratteristiche generali che tutte concorrono ad individuare un unico grafismo». Pertanto, il CTU, all'esito di indagini tecnicamente corrette e prive di vizi logici, ha concluso che «le dodici firme oggetto del presente accertamento (…) sono riconducibili alla mano della Sig.ra - quale Parte_3 rappresentante legale pro tempore della - «e devono quindi essere considerate CP_1 autografe».
Le conclusioni a cui è correttamente pervenuto il CTU possono, quindi, essere recepite dal Giudice
e poste a fondamento della presente decisione.
In aggiunta, a comprova di quanto esposto, la resistente non fornisce alcuna evidenza documentale volta a spiegare in forza di quale rapporto ha corrisposto alla n. 10 canoni Parte_1 mensili consecutivi di € 689,98, IVA inclusa, per il complessivo ammontare di € 6.899,80.
In conclusione, le domande formulate da risultano fondate e, pertanto, meritano Parte_1 accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi stabiliti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto della non complessità della causa. Le spese di
CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta la intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 200D39/3342
(rif. Int. 222186) stipulato tra le parti, a far data dal 16.01.2023, per inadempimento di CP_1
[...]
2) condanna al pagamento, in favore di della complessiva somma CP_1 Parte_1 pari ad euro € 15.067,74, IVA inclusa, oltre gli interessi convenzionali dalla messa in mora al saldo effettivo, dalla quale andrà detratto o rimborsato l'importo incassato dalla concedente a seguito della vendita del bene mobile oggetto del contratto per cui è causa, ove lo stesso sarà restituito dall'utilizzatore o coattivamente recuperato dalla creditrice;
3) condanna alla restituzione a di N.1 DISTRIBUTORE CP_1 Parte_1
TO . , il cui eventuale valore di Controparte_3 Pt_2 realizzo andrà detratto o restituito all'utilizzatore resistente come da punto n. 2);
4) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di che CP_1 Parte_1 liquida in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
5) pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, liquidate con separato decreto. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Fausto Basile
Il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio della Dott.ssa Giulia Berdini, funzionaria addetta all'Ufficio per il processo.