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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/06/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1657/2021
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to DI SEVO SAVERIO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to BOVE FRANCESCO, giusta CP_1 P.IVA_1
procura in atti;
resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 24.11.2021 dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1643/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:
“previo eventuale rinnovo della Consulenza medico-legale di ufficio, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che il ricorrente è invalido ai Parte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 1 L. 222/84, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa (17.01.2019) o, in subordine, dalla diversa data che risulterà, all'esito, accertata e, per l'effetto, 2. condannare chi di dovere al pagamento, in favore della sig.
dell'assegno ordinario di invalidità al lavoro a decorrere dalla Parte_1 data di presentazione della domanda amministrativa (17.01.2019) o, in subordine, dalla diversa data accertata, unitamente agli interessi legali e sino al soddisfo.”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo CP_1 fosse dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. , all'odierna udienza la causa è stata Persona_1 decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 06.11.2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Lupus erythematosus tumidus (LET) con manifestazioni cutanee e poliarticolari e con localizzazioni polmonari. Esiti di cedimenti vertebrali dorsali in terapia steroidea cronica. Spondilo discoartrosi vertebrale con stenosi del canale nel tratto L1-L5. Coxartrosi destra trattata con protesizzazione e successivo reintervento per frattura del femore. Pregresso episodio di pancreatite acuta in litiasi delle vie biliari principali ed epatosteatosi. Cardiopatia ipertensiva in attuale buon compenso emodinamico. Extrasistolia sopraventricolare in trattamento farmacologico. Gozzo multinodulare. Depressione del tono dell'umore con ansia generalizzata e disturbi del sonno.
Anemia macrocitica, leucopenia e lieve piastrinopenia in deficit di Vitamina B12. Incremento delle IgE sieriche”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di “Per effetto delle predette infermità, la capacità di lavoro dello stesso è ridotta in modo permanente a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle di lui attitudini. Pertanto, ha diritto ad assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 12/06/1984 n° 222. Il predetto beneficio può decorrere dal
13/12/2023.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Persona_1 traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'assegno ordinario di invalidità).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
Pag. 2 di 3 2.1 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_1 economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno ordinario di invalidità.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' CP_1
(in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' , così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che si trova Parte_1
a far data dal 13.12.2023 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' spese CP_1 liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 10.06.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1657/2021
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to DI SEVO SAVERIO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to BOVE FRANCESCO, giusta CP_1 P.IVA_1
procura in atti;
resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 24.11.2021 dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1643/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:
“previo eventuale rinnovo della Consulenza medico-legale di ufficio, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che il ricorrente è invalido ai Parte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 1 L. 222/84, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa (17.01.2019) o, in subordine, dalla diversa data che risulterà, all'esito, accertata e, per l'effetto, 2. condannare chi di dovere al pagamento, in favore della sig.
dell'assegno ordinario di invalidità al lavoro a decorrere dalla Parte_1 data di presentazione della domanda amministrativa (17.01.2019) o, in subordine, dalla diversa data accertata, unitamente agli interessi legali e sino al soddisfo.”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo CP_1 fosse dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. , all'odierna udienza la causa è stata Persona_1 decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 06.11.2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Lupus erythematosus tumidus (LET) con manifestazioni cutanee e poliarticolari e con localizzazioni polmonari. Esiti di cedimenti vertebrali dorsali in terapia steroidea cronica. Spondilo discoartrosi vertebrale con stenosi del canale nel tratto L1-L5. Coxartrosi destra trattata con protesizzazione e successivo reintervento per frattura del femore. Pregresso episodio di pancreatite acuta in litiasi delle vie biliari principali ed epatosteatosi. Cardiopatia ipertensiva in attuale buon compenso emodinamico. Extrasistolia sopraventricolare in trattamento farmacologico. Gozzo multinodulare. Depressione del tono dell'umore con ansia generalizzata e disturbi del sonno.
Anemia macrocitica, leucopenia e lieve piastrinopenia in deficit di Vitamina B12. Incremento delle IgE sieriche”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di “Per effetto delle predette infermità, la capacità di lavoro dello stesso è ridotta in modo permanente a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle di lui attitudini. Pertanto, ha diritto ad assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 12/06/1984 n° 222. Il predetto beneficio può decorrere dal
13/12/2023.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Persona_1 traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'assegno ordinario di invalidità).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
Pag. 2 di 3 2.1 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_1 economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno ordinario di invalidità.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' CP_1
(in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' , così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che si trova Parte_1
a far data dal 13.12.2023 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' spese CP_1 liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 10.06.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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