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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/10/2025, n. 8159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8159 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5761/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5761/2024 tra Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO
Oggi 29 ottobre 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. LUCIANI SI IA e l'avv. Parte_1
IE IL ( ) VIALE GRAN SASSO, 37 20131 C.F._1
; , CP_1
Per l'avv. DI SALVO Controparte_1
RE Per l'avv. CAMPI IU e l'avv. , oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. M Piatti
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5761/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCIANI Parte_1 P.IVA_1
SI IA e dell'avv. IE IL ) VIALE C.F._1
GRAN SASSO, 37 20131 ; , elettivamente domiciliato in VIALE GRAN CP_1
SASSO, 37 20131 presso il difensore avv. LUCIANI SI IA CP_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. DI SALVO RE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA C.PORTA,3 C/O BUDELLI AVV.IGINO 21013 GALLARATE presso il difensore avv. DI SALVO RE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPI Controparte_1 P.IVA_3
IU e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BESANA 11 CP_1 presso il difensore avv. CAMPI IU
CONVENUTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il contenuto della presente sentenza si adeguerà agli artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che - a seguito dell'immediata entrata in vigore anche per i giudizi pendenti dell'art. 45 comma 17° della legge 18.6.2009 n. 69 – dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. pagina 2 di 4 XXX
E.C.A ha evocato in giudizio avanti il Tribunale di Milano il Parte_2 [...]
in e per ivi sentir accogliere nei confronti Controparte_1 CP_1 Controparte_1 dell'esponente Condominio le seguenti conclusioni: - “dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della delibera assunta dal convenuto CP_1 nell'assemblea condominiale del 13/11/2023, quale risultante nel relativo verbale qui prodotto sub doc. 1 e recante la negazione dell'autorizzazione all'esercizio di attività di ristorazione-somministrazione di alimenti e bevande per la richiedente Samag Property srl oggi siccome delibera illegittima, inefficace e infondata per i Parte_1 motivi tutti svolti in atti”; - “dichiarare la nullità e/o inefficacia nei confronti di parte attrice dell'art. 3 comma 1 e comma 3 del Regolamento di Condominio, del
[...]
in ”; - “per l'effetto, porre a carico del medesimo Controparte_1 CP_1
convenuto ed in favore di parte attrice il danno da quest'ultima subito e CP_1 subendo per i titoli e le ragioni di cui in atti, con condanna dello stesso al CP_1 pagamento in favore di parte attrice, secondo la quantificazione già in atti, della somma di € 9.500,00 circa per ogni mese intercorso e intercorrente dalla data della delibera impugnata alla data di pubblicazione della sentenza di accoglimento della domanda attorea, o della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze professionali”. - “In via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della delibera impugnata e della efficacia ed opponibilità anche verso parte attrice del Regolamento di Condominio, nella parte qui contestata, porre a carico del convenuto e a favore della parte attrice le spese della presente causa, per CP_1 esborsi e competenze professionali, e le spese della mediazione che l'ha preceduta, anche in questo caso sia per esborsi che per competenze professionali secondo quanto documentato in corso di causa e con conseguente condanna al pagamento
Il si sono costituiti ed hanno Controparte_2 chiesto il rigetto delle domande attoree.
Senza necessità di seguito istruttorio, la causa passa ora in decisione
L'eccezione preliminare di inammissibilità/improcedibilità dell'azione promossa per intervenuta decadenza ex art. 1137 c.c, è fondata ed assorbente.
È provato in atti che gli attori non hanno attivato il procedimento di mediazione obbligatoria relativa all'impugnazione della delibera in oggetto, così come indicato dal giudice in data 17/02/2025 .
Non è in dubbio che le parti non abbiano esperito mediazione.
Atteso che le parti non hanno dato corso al procedimento di mediazione, così come disposto dal giudice, viene dichiara l'improcedibilità della domanda.
La declaratoria di improcedibilità assume la forma della sentenza, trattandosi di statuizione di ordine decisorio.
pagina 3 di 4 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico di parte attrice, quale parte che con la propria condotta ha dato avvio al procedimento senza poi compiere gli adempimenti necessari per la sua prosecuzione.
PQM
Il Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara l'improcedibilità della domanda.
Condanna parte attrice alla rifusione, in favore delle convenute delle spese del presente procedimento che si liquidano complessivamente in € 2.500,00 per ciascuna parte oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale..
Milano, 29 ottobre 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5761/2024 tra Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO
Oggi 29 ottobre 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. LUCIANI SI IA e l'avv. Parte_1
IE IL ( ) VIALE GRAN SASSO, 37 20131 C.F._1
; , CP_1
Per l'avv. DI SALVO Controparte_1
RE Per l'avv. CAMPI IU e l'avv. , oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. M Piatti
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5761/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCIANI Parte_1 P.IVA_1
SI IA e dell'avv. IE IL ) VIALE C.F._1
GRAN SASSO, 37 20131 ; , elettivamente domiciliato in VIALE GRAN CP_1
SASSO, 37 20131 presso il difensore avv. LUCIANI SI IA CP_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. DI SALVO RE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA C.PORTA,3 C/O BUDELLI AVV.IGINO 21013 GALLARATE presso il difensore avv. DI SALVO RE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPI Controparte_1 P.IVA_3
IU e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BESANA 11 CP_1 presso il difensore avv. CAMPI IU
CONVENUTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il contenuto della presente sentenza si adeguerà agli artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che - a seguito dell'immediata entrata in vigore anche per i giudizi pendenti dell'art. 45 comma 17° della legge 18.6.2009 n. 69 – dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. pagina 2 di 4 XXX
E.C.A ha evocato in giudizio avanti il Tribunale di Milano il Parte_2 [...]
in e per ivi sentir accogliere nei confronti Controparte_1 CP_1 Controparte_1 dell'esponente Condominio le seguenti conclusioni: - “dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della delibera assunta dal convenuto CP_1 nell'assemblea condominiale del 13/11/2023, quale risultante nel relativo verbale qui prodotto sub doc. 1 e recante la negazione dell'autorizzazione all'esercizio di attività di ristorazione-somministrazione di alimenti e bevande per la richiedente Samag Property srl oggi siccome delibera illegittima, inefficace e infondata per i Parte_1 motivi tutti svolti in atti”; - “dichiarare la nullità e/o inefficacia nei confronti di parte attrice dell'art. 3 comma 1 e comma 3 del Regolamento di Condominio, del
[...]
in ”; - “per l'effetto, porre a carico del medesimo Controparte_1 CP_1
convenuto ed in favore di parte attrice il danno da quest'ultima subito e CP_1 subendo per i titoli e le ragioni di cui in atti, con condanna dello stesso al CP_1 pagamento in favore di parte attrice, secondo la quantificazione già in atti, della somma di € 9.500,00 circa per ogni mese intercorso e intercorrente dalla data della delibera impugnata alla data di pubblicazione della sentenza di accoglimento della domanda attorea, o della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze professionali”. - “In via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della delibera impugnata e della efficacia ed opponibilità anche verso parte attrice del Regolamento di Condominio, nella parte qui contestata, porre a carico del convenuto e a favore della parte attrice le spese della presente causa, per CP_1 esborsi e competenze professionali, e le spese della mediazione che l'ha preceduta, anche in questo caso sia per esborsi che per competenze professionali secondo quanto documentato in corso di causa e con conseguente condanna al pagamento
Il si sono costituiti ed hanno Controparte_2 chiesto il rigetto delle domande attoree.
Senza necessità di seguito istruttorio, la causa passa ora in decisione
L'eccezione preliminare di inammissibilità/improcedibilità dell'azione promossa per intervenuta decadenza ex art. 1137 c.c, è fondata ed assorbente.
È provato in atti che gli attori non hanno attivato il procedimento di mediazione obbligatoria relativa all'impugnazione della delibera in oggetto, così come indicato dal giudice in data 17/02/2025 .
Non è in dubbio che le parti non abbiano esperito mediazione.
Atteso che le parti non hanno dato corso al procedimento di mediazione, così come disposto dal giudice, viene dichiara l'improcedibilità della domanda.
La declaratoria di improcedibilità assume la forma della sentenza, trattandosi di statuizione di ordine decisorio.
pagina 3 di 4 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico di parte attrice, quale parte che con la propria condotta ha dato avvio al procedimento senza poi compiere gli adempimenti necessari per la sua prosecuzione.
PQM
Il Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara l'improcedibilità della domanda.
Condanna parte attrice alla rifusione, in favore delle convenute delle spese del presente procedimento che si liquidano complessivamente in € 2.500,00 per ciascuna parte oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale..
Milano, 29 ottobre 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 4 di 4