Ordinanza cautelare 25 gennaio 2023
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00415/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00021/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 21 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sara Baldon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ispettorato Territoriale del Lavoro Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale 2, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera n. -OMISSIS- emessa dall'Ispettorato Territoriale di Torino e notificata, a mezzo PEC allo scrivente patrocinio, in data -OMISSIS-, con la quale il Direttore dell'Ispettorato del Lavoro di Torino rigettava il ricorso presentato dall'odierna ricorrente in data -OMISSIS-;
- del verbale di disposizione -OMISSIS- notificato a mezzo posta in data -OMISSIS- con il quale, ai sensi dell'art. 14 co. 1 D.Lgs. 23/04/2004 n. 124, come sostituito dall'art. 12 bis D.L. n. 76/2020 L. 120/2020, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino disponeva “che il datore di lavoro provveda ad adottare un puntuale sistema di rilevazione delle presenze dei propri dipendenti della provincia di Torino, affinché il calcolo delle ore di lavoro sia affidabile, oggettivo ed accessibile e che permetta ai funzionari ispettivi il monitoraggio, in modo oggettivo, delle ore effettivamente svolte dai dipendenti, eventuali straordinari e stabilire con esattezza i turni minimi di riposo giornalieri e settimanali”;
- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali rispetto a quelli specificamente impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 febbraio 2026 il dott. Marco IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, in sostanziale conformità alla dichiarazione resa dalla parte ricorrente, che ha precisato di aver pagato la sanzione amministrativa irrogata e di non aver più interesse a coltivare nel merito il presente giudizio.
E, invero, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, ‹‹nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso›› (Cons. Stato, sez. II, 04 gennaio 2023, n. 120).
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NL BE, Presidente
Marco IN, Consigliere, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco IN | NL BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.