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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/07/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 757/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
ConIGlio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 757 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione il 9 giugno
2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio e vertente
TRA
, nata il [...] ad [...], residente in Parte_1
Sant'Arpino alla via Fratelli Cervi n.1, C.F.: C.F._1
elettivamente domiciliato in Aversa al Vico I Santa Marta n. 18 presso lo studio dell'Avv. Sara Rotundo che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
E
nato il [...] a [...] C.F.: Parte_2
elettivamente domiciliata in Sant' Arpino (CE) alla C.F._2
Via A. Volta n. 9, presso lo studio dell'Avv. Angelo Maria Lettera che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
1 RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate di cui al ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis 49-51 c.p.c. depositato il 24 febbraio 2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in Sant'Arpino il
29/8/1998 dal quale è nato un figlio (nato l'[...]) Persona_1
hanno chiesto pronunziarsi la separazione e il divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
Con le note depositate nel termine concesso i ricorrenti sono comparsi in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti e la Giudice relatrice con provvedimento del 9/6/2025 ha riservato la causa al Collegio per la decisione.
Il PM ha apposto il visto in 9/6/2025, esprimendo parere favorevole.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
C O N D I Z I O N I
Art.
1- I coniugi vivranno separatamente e autonomamente con l'obbligo del mutuo rispetto, pertanto la IG.ra vivrà nella casa di Parte_1
2 sua proprietà sita in Sant'Arpino alla via Fratelli Cervi n.1, congiuntamente al figlio , dove ha già trasferito la sua Per_1
residenza; mentre il IG. resterà nella casa coniugale;
Pt_2
Art.
2- La casa coniugale, sita in Sant'Arpino alla via Ziello n.37 resterà nella disponibilità del IG. , in uno a tutti i mobili di Parte_2
arredo e suppellettili, che continuerà ad abitarci;
Art.
3-La IG.ra preleverà dalla suddetta abitazione soltanto i Pt_1
seguenti mobili e suppellettili: n. 2 tavolini;
n. 1 console con lo specchio;
n. 2 quadri ad uncinetto realizzati dalla sorella della IG.ra . Pt_1
Art.
4- Il figlio della coppia nato il [...] a [...] Persona_1
(Na) ha compiuto 26 anni e pertanto gli incontri padre -figlio avverranno liberamente nel rispetto delle eIGenze di vita e degli impegni di studio del figlio stesso;
Art.
5 - Il IG. si obbliga, a corrispondere, a titolo di contributo Pt_2
al mantenimento del figlio , somma pari ad euro Persona_1
€350,00 che verserà direttamente al figlio sul Cc del medesimo
([...]);
Art.
6- Il IG. corrisponderà, inoltre, alla IG.ra il 50% Pt_2 Pt_1
delle spese straordinarie relative al figlio , secondo quanto Per_1
previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Napoli Nord approvato il 25.10.2019, che si riporta integralmente:
a) le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: le spese scolastiche di iscrizione e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggi fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
le spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di
3 trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto), cellulare.
b) spese straordinarie "obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese e contribuzioni connesse all'iscrizione alla scuola secondaria pubblica;
spese relative a libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e medico- sanitarie non coperte dal SSN- esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia o riabilitativi – logopedia, fisioterapia- (laddove è necessario i coniugi sceglieranno, rispetto a queste ultime, congiuntamente un terapista privato in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, si sceglierà il terapista il cui preventivo è più basso in attesa dei tempi del servizio pubblico); spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
spese sportive: ovvero quelle inerenti all'attività sportiva ovvero rette mensili e l'attrezzatura e tutto quanto necessario per lo svolgimento della eventuale attività agonistica.
Nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (inviata a mezzo Mail o Whatsapp), dovrà manifestare un motivato dissenso documentabile nell'immediatezza della richiesta (massimo 5 gg.) ed in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese straordinarie indicate ai punti a) e b) dovranno essere debitamente documentate.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti, gli stessi rinunciano ad ogni forma di mantenimento.
Il Collegio ritiene che le suindicate condizioni possano essere recepite
4 nella presente pronuncia in quanto non contrarie a norme imperative.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo della Giudice relatrice affinché questa, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di divorzio
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di , nata ad Parte_1
Aversa il 17/5/1978 e nato a [...] il Parte_2
20/9/1967 alle condizioni di cui al ricorso, come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Sant'Arpino per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.27, parte
II, Serie A Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1998).
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa, camera di conIGlio del 9/7/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
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