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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/05/2025, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 1213/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 20.6.2023, vertente
TRA
c.f. , Parte_1 P.IVA_1
p.i. in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. P.IVA_1 Pt_2
[...]
c.f. e p.i. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Parte_2
, c.f. Parte_2 C.F._1 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca Brancadoro, elettivamente domiciliati presso il difensore, in Roma, Via Brenta n. 2/a, appellanti principali/attori in primo grado
E
, c.f. Parte_3 P.IVA_3 con sede in Montebelluna (TV), Via Feltrina Sud n. 250, in persona dei Commissari
Liquidatori, avv. Giuliana Scognamiglio, avv. Alessandro Leproux e dott. Giuseppe
Vidau, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Pavan e Piergianni Medea, con domicilio eletto presso l'avv. Giacomo Cucco, in Venezia (VE), San Polo 2580, appellata e appellante incidentale/convenuta in primo grado
1 con sede sociale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, numero Controparte_2 di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale in P.IVA_4 persona del suo procuratore speciale, avv. , rappresentata e difesa CP_3 dall'avv. Valerio Tavormina, elettivamente domiciliata presso il difensore, in Milano,
Corso Italia n. 8, appellata/convenuta in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza (definitiva) del Tribunale di Venezia,
Sezione Specializzata in Materia di Impresa, n. 2139/2022, pubblicata il 20.12.2022, emessa a definizione del procedimento n. 8446/2017 R.G. Tribunale Venezia, in punto: nullità dei finanziamenti di riferimento per violazione degli artt. 2358 c.c. e
1322 c.c. e nullità dei negozi collegati di acquisto delle azioni della banca finanziatrice;
accertamento negativo di debito;
risarcimento danni;
assistenza finanziaria;
delimitazione del perimetro dell'Insieme Aggregato ceduto a CP_4 causa trattenuta in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni degli appellanti : Parte_1 CP_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma integrale della impugnata sentenza
n. 2139 del 20 dicembre 2022 del Tribunale di Venezia e in accoglimento dei motivi di appello proposti: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare la titolarità/legittimazione passiva di per i motivi espositi;
2) in Controparte_5 via principale accertare e dichiarare che la condotta posta in essere da , Parte_3 considerata nel suo complesso come un insieme di atti negoziali tra loro collegati, è illecita e in frode alla legge, e per l'effetto, al netto di quanto già statuito dall'adito
Giudice nella sentenza non definitiva n. 743/2020 del 29 aprile 2020, dichiarare la nullità, e/o annullare, nell'ambito del complessivo finanziamento di € 60.000.000,00 erogato da e ceduto a , quota parte di esso pari a € Parte_3 Controparte_5
15.000.000,00, di cui € 10.000.000 quale finanziamento bullet ed € 5.000.000,00 quale apertura di credito, e per l'effetto dichiarare la riduzione di € 15.000.000,00 del maggior debito di nei confronti della cessionaria dei contratti di _1 finanziamento , oltre agli accessori e le spese che si quantificano Controparte_5 in € 2.130.000,00, o nella maggiore o minore misura che la Corte d'Appello riterrà di giustizia, anche in via equitativa;
3) in ogni caso con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge. In via istruttoria:
1. gli appellanti insistono sull'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. già formulato nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.: - delle Ispezioni ai sensi delle disposizioni in materia bancaria e finanziaria compiute da CA d'Italia nei
2 confronti di tra il 2013 e il 2015; - delle relazioni delle indagini compiute Parte_3 dalla Guardia di Finanza, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e Nucleo Speciale di
Polizia Tributaria di Venezia, nell'ambito del procedimento penale RG. n. 69908/2014, pendente innanzi al Tribunale di Roma;
- dell'ordinanza emessa in data 26 luglio 2016 dal Tribunale di Roma, GIP dott.ssa Vilma Passamonti, nell'ambito del suddetto procedimento.
2. Gli appellanti si oppongono all'ammissione della prova per interpello
e della prova testimoniale riproposte da per le ragioni tutte già indicate Parte_3 nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., depositata nel precedente grado di giudizio e chiedono, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero ammesse le istanze istruttorie riproposte da , di essere ammessi a prova contraria Parte_3 con il medesimo teste indicato da controparte e con il proprio teste (Dott. Tes_1
indicato nel precedente grado di giudizio”;
[...]
➢ conclusioni della appellata Parte_3
:
[...]
“Ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione reietta, per tutti i motivi di cui in atti, e previo ogni opportuno accertamento e declaratoria del caso, in via preliminare: rigettarsi la domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà, ai sensi degli articoli 283 e 351 c.p.c., ex adverso formulata;
in principalità, nel merito: respingersi integralmente l'appello avversario e le domande tutte formulate da parte appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi pure dedotti in atto, confermandosi integralmente, per l'effetto, la Sentenza del Tribunale di Venezia n. 2139/2022; in subordine e in via di appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento dei motivi di gravame avversario, accogliersi, anche con riforma della sentenza di primo grado e per i motivi di cui al presente gravame incidentale condizionato, le conclusioni già rassegnate dall'esponente Liquidatela e qui ritrascritte: ogni avversaria istanza, eccezione (ivi compresa quella di illegittimità costituzionale proposta dagli attori), domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, anche con riguardo alla legittimazione della L.C.A. comparente, in via preliminare: - dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o improseguibile ogni domanda proposta dagli attori per tutti i motivi di cui in atti, respingendosi ogni avversaria richiesta;
nel merito: rigettarsi ogni domanda proposta dagli attori poiché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in atti. Con integrale rifusione di spese e compensi del presente procedimento;
in via istruttoria: l'esponente Liquidatela, senza alcuna inversione dell'onere della prova gravante sulla controparte, insiste per
l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate con la propria memoria ex art.
183, VI comma, n. 2 cpc di data 28.5.2018 qui di seguito, per comodità del Collegio,
3 ritrascritte: B) Ammettersi prova per inter pello delle controparti e per testimoni sulle seguenti circostanze: 1) “vero che il dott. , nel corso del 2014, ha Persona_1 operato quale funzionario e dipendente di della filiale di Roma”; 2) “vero che il CP_6 dott. , nel corso del medesimo anno 2014, ha trattato con il dott. in ER Pt_2 proprio e quale legale rappresentante pro tempore di ID S.r.l., gli acquisiti di azioni og getto della presente causa”; 3) “vero che, in data 14.11.2014, il signor ha Pt_2 sottoscritto il cosiddetto Contratto Quadro contenente anche le informazioni circa la natura degli strumenti finanziari”; 4) “vero che, nell'occasione di cui al capitolo che precede, il signor ha rilasciato le informazioni di cui alla normativa MIFID Pt_2 recanti, tra l'altro, l'indicazione di una propensione al rischio elevata e la conoscenza di tutti gli strumenti finanziari indicati nel relativo questionario”; 5) “Vero che, in data
19.11.2014, il signor quale legale rappresentante pro tempore di ID S.r.l., ha Pt_2 sottoscritto il cosiddetto Contratto Quadro contenente anche le informazioni circa la natura degli strumenti finanziari”; 6) “Vero che, nell'occasione di cui al capitolo che precede, il signor quale legale rappresentante pro tempore di ID S.r.l., ha Pt_2 rilasciato le informazioni di cui alla normativa MIFID recanti, tra l'altro, l'indicazione di una propensione al rischio elevata e la conoscenza di tutti gli strumenti finanziari indicati nel relativo questionario”; 7) “Vero che, al momento degli acquisti per cui è causa, l'incaricato di ha illustrato agli attori (ID e dott. la natura, le CP_6 Pt_2 caratteristiche e i rischi di cui al tipo d'investimento, con riferimento, in particolare, alla natura illiquida del titolo, alle limitazioni che si sarebbero potute riscontrare in sede di successiva vendita e alle modalità di disinvestimento”; 8) “Vero che, a esempio, prima dell'acquisto di azioni da parte di ID S.r.l., avvenuto in data CP_6 Co 5.12.2014, il funzionario di ha eseguito il relativo test previsto dalla normativa di
Legge e regolamentare e ha sconsigliato l'acquisto chiarendo la non adeguatezza per dimensione, la sussistenza del conflitto di interessi e l'inadeguatezza dell'operazione al profilo della Cliente”; 9) “Vero che ID, nell'occasione di cui al capitolo che precede
e nonostante le indicazioni rese dal funzionario di ha comunque espresso la CP_6 volontà di dar corso alla sconsigliata operazione di acquisto”; 10) “Vero che il dott.
in proprio e quale legale rappresentante di ID S.r.l., è stato informato nel Pt_2 corso del rapporto degli investimenti effettuati e anche circa la natura illiquida dei titoli og getto di acquisto come risulta dal doc. 15 che si sottopone al teste”. Si indica
a teste il signor di Roma, già funzionario di Con Persona_1 Parte_3 opposizione alle istanze istruttorie tutte ex adverso formulate anche per i motivi di cui alla terza memoria ex art. 183 cpc (di data 15.6.2018), dimessa in favore di V.B. in Lca e con abilitazione, a prova contraria, per la denegata ipotesi di ammissione dei
4 capitoli testimoniali avversari. In ogni caso: con condanna della controparte alla rifusione di spese e compensi di lite”;
➢ conclusioni della appellata Controparte_2
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria: 1) respingere l'appello avversario in quanto infondato e per l'effetto confermare la sentenza definitiva, n. 2139/2022 del Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata in data 20 dicembre 2022 e non notificata in via subordinata;
2) respingere integralmente le domande degli appellanti in quanto infondate per tutti i motivi esposti in atti tra cui l'eccepita carenza di legittimazione passiva di in via di ulteriore subordine e Controparte_2 riconvenzionale 3) per la denegata ipotesi di dichiarazione di nullità e/o di annullamento dell'asserito “finanziamento bullet di € 10.000.000,00” e “dell'apertura di credito di € 5.000.000,00”, condannare Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare a
[...] la somma di € 15.000.000,00 (o la diversa maggiore o minore Controparte_2 somma che dovesse risultare in corso di causa) indebitamente incassata da essa
, oltre interessi legali dalle date Parte_1 di incasso alla data del 7 marzo 2018 ed interessi legali di mora ex art. 1284.4 c.c. dalla data della domanda (8 marzo 2018) al saldo, con pagamento degli interessi sui predetti interessi maturati e maturandi per ogni periodo semestrale dall'8 marzo al saldo, ai sensi dell'art. 1283 c.c.; 4) condannare gli appellanti alla rifusione delle spese e delle competenze di causa. In via istruttoria, non ammettersi, le istanze istruttorie di parte appellante riproposte in appello, per tutti i motivi illustrati in atti ed in particolare nella terza memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado. Si dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio su domande nuove”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. La posizione degli attori.
Con atto di citazione notificato il 28.7.2017, Parte_1
e il dott.
[...] CP_1 Controparte_7 Pt_2
(legale rappresentante di entrambe le due predette società) convenivano in
[...] giudizio avanti al Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, in coatta amministrativa e Parte_3 Parte_3 Controparte_2
(quale pretesa cessionaria dell'azienda bancaria della prima) chiedendo, in estrema sintesi:
5 A) accertarsi e dichiararsi la nullità (ex art. 2358 c.c.), e/o disporsi l'annullamento, del finanziamento “bullet” di euro 10.000.000,00 e dell'apertura di credito di euro
5.000.000,00 erogati da a e la conseguente Parte_3 Parte_1 riduzione (per complessivi euro 15.000.000,00) della relativa esposizione debitoria nei confronti di , oltre alla condanna al pagamento di accessori e Controparte_2 spese quantificati in ulteriori euro 2.132.000,00;
B) in subordine, condannarsi, in via tra loro solidale, le banche convenute al ristoro dei danni tutti patiti dagli attori, ai sensi dell'art. 2043 c.c., oltre che per violazione delle norme in materia di intermediazione finanziaria, in misura pari: a euro
10.000.000,00 (oltre ad interessi e rivalutazione monetaria) a favore di ID;
a euro
5.000.000,00 (oltre ad interessi e rivalutazione) a favore del dott. Parte_2 personalmente;
infine, a euro 15.000.000,00 (a cui sommarsi altri euro 2.132.000,00 per oneri maturati) a favore di Parte_1
Nello specifico, a fondamento di dette domande deducevano che:
i) alla fine del 2014, interessata a ristrutturare la propria Parte_1 esposizione finanziaria relativa a varie posizioni in essere presso altri Istituti di
Credito, si era rivolta a per chiedere un finanziamento di complessivi Parte_3 euro 50.000.000,00;
ii) si era resa disponibile alla concessione del finanziamento a Parte_3 condizione che il legale rappresentante della società, , acquistasse Parte_2 personalmente azioni della banca per un importo di € 5.000.000,00 e che una società del gruppo a questi facente capo (diversa, però, da quella direttamente finanziata, e cioè ), ne acquistasse altre per un valore di € 10.000.000,00, il tutto peraltro _1 senza costi effettivi per la finanziata in quanto la provvista a tal fine necessaria sarebbe stata fornita direttamente dalla stessa mediante la Parte_3 concessione a di un mutuo di euro 60.000.000,00 (di importo maggiore, quindi, _1 di quello richiesto di euro 50.000.000,00) e di una ulteriore apertura di credito di
5.000.000 di euro, onde consentire, appunto, a una società del “Gruppo Naldi” di Co acquistare azioni per un importo di euro 10.000.000,00 (da mantenere in portafoglio per un periodo di almeno due anni) e al personalmente di Pt_2 acquistarne per ulteriori euro 5.000.000,00 (ugualmente da mantenere in portafoglio per un periodo di almeno due anni). Alla scadenza del biennio la avrebbe Pt_3 riacquistato le (proprie) azioni, o le avrebbe altrimenti collocate presso terzi,
“annullando” in tal modo il debito di per la parte relativa al finanziamento. _1
Inoltre, sempre secondo quanto garantito dalla le operazioni di compravendita Pt_3 di azioni dietro erogazione della somma necessaria al loro acquisto, avrebbe altresì
6 consentito agli attori di beneficiare della (ipotetica) plusvalenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita allo scadere dei due anni, necessaria per coprire il costo del servizio del debito sulla tranche di finanziamento di euro 10 milioni e sull'apertura di credito di euro 5 milioni;
iii) l'adesione di alla proposta della era dettata dalla necessità di _1 Pt_3 ottenere il finanziamento di cui aveva bisogno, sicché la stessa acconsentiva all'operazione così come “confezionata”, essendo del tutto ignara della possibilità di rischio di perdita del capitale investito quale conseguenza del grave stato di dissesto della artatamente occultato, come comprovato dal fatto che la stessa CA Pt_3
d'Italia aveva rilevato la crisi di soltanto a seguito di accertamenti Parte_3 ispettivi;
iv) così strutturata e concordata l'operazione, in data 11.12.2014 Parte_3 aveva concesso a un mutuo fondiario ipotecario dell'importo di euro _1
60.000.000,00, formalmente da destinarsi alla creazione di liquidità. Il piano di rimborso del mutuo era strutturato secondo le seguenti modalità: a) una rata iniziale di soli interessi a partire dall'11.12.2014 fino al 31.12.2014, finalizzata ad allineare le successive scadenze con la fine dei mesi;
b) n. 23 rate mensili di soli interessi fino al 30 novembre 2016; c) n. 1 rata mensile, con scadenza 31.12.2016, composta dalla quota capitale di euro 10.000.000,00 e da interessi che, calcolati al livello del parametro Euribor3 vigente alla data, ammontavano a euro 117.000,00; d) n. 80 rate trimestrali di capitale e interessi fino alla scadenza finale del 31.12.2036. La prima rata posticipata di capitale e con interessi al livello allora vigente del parametro
Euribor, ammontava ad euro 828.432,04. La durata complessiva del mutuo era pertanto di 256 mesi, inclusa la frazione di mese iniziale. Riguardo al tasso e alla parametrizzazione, si obbligava a corrispondere sulla somma mutuata: i. per il _1 periodo fino al 31.12.2016, l'interesse annuo nominale del 2,354%, pari a 2,170 punti in più dell'Euribor 360, corrispondente alla data allo 0,184%, con revisione trimestrale;
ii. per il periodo dall'1.1.2017 al 31.12.2036, l'interesse annuo nominale, pari al 2,750% in più dell'Euribor tempo per tempo vigente con revisione trimestrale;
v) in data 14.7.2016, essendo venuta meno per il crollo del valore delle azioni la possibilità di compiere l'operazione di buy-back delle azioni, necessaria per l'estinzione della quota parte di finanziamento “bullet”, detta quota parte di finanziamento era stata rinegoziata portando la scadenza al 2021, mentre la restante parte del finanziamento continuava ad avere la scadenza del 31.12.2036; vi) dovendo essere destinata la somma di 10.000.000 di euro, di cui al finanziamento “bullet”, su espressa indicazione della , all'acquisto di azioni della Pt_3
7 stessa, aveva provveduto a corrispondere a una società del Gruppo (e Pt_3 _1 segnatamente a mediante due Controparte_1 bonifici di € 5.000.000,00 ciascuno, la provvista necessaria per l'acquisto delle azioni già il 4.12.2014. Il 5.12.2014 ID aveva conferito a l'ordine di acquisto Parte_3 di n. 253.165 azioni della stessa al prezzo unitario di € 39,50, per un Pt_3 controvalore complessivo di € 10.000.017,50; vii) in data 11.12.2014 la aveva altresì concesso a un'apertura di Pt_3 _1 credito in conto corrente di 5.000.000,00 di euro, che veniva da questa interamente utilizzata per consentire al proprio l.r., dott. di effettuare l'acquisto di Parte_2 azioni di imposto dalla stessa quale ulteriore condizione per Parte_3 Pt_3
l'erogazione del finanziamento principale (e cioè quello richiesto da di euro _1
50.000.000). Corrispondentemente, in adempimento di quanto Parte_2 richiesto dalla con sei distinte operazioni effettuate tra il 3.12.2014 e il Pt_3
30.12.2014, acquistava complessivamente n. 126.585 azioni di al Parte_3 prezzo di 39,50 ad azione, per complessivi € 5.000,107,50; viii) i due schemi di triangolazione dei soggetti partecipanti ai finanziamenti/acquisto azioni, rispettivamente e CP_8 Controparte_9
erano stati posti in essere in un contesto “unitario” su imposizione dell'istituto Pt_2 di credito per aggirare la normativa di cui all'art. 2358 c.c., derivandone, per l'effetto, la nullità parziale del mutuo (e cioè del finanziamento bullet di euro 10.000.000,00)
e la nullità della apertura di credito di euro 5.000.000; ix) oltre a violare la disposizione dell'art. 2358 c.c. la aveva in ogni caso Pt_3 violato gli obblighi legali in materia di intermediazione finanziaria, richiedenti informazioni complete, obiettive e intellegibili in ordine agli elementi rilevanti del rapporto, del servizio, degli strumenti finanziari;
in particolare, era stata omessa, in violazione dell'art. 21, comma 1, lett. b), del D.L.gs n. 58/98 (TUF), l'informativa che le azioni di appartenevano alla categoria dei prodotti finanziari illiquidi. Parte_3
Inoltre, la dicitura prestampata sui moduli d'ordine, secondo cui: “la Pt_3 sconsigliava l'esecuzione dell'operazione in quanto non adeguata al profilo del cliente”, non era sufficiente a dimostrare il corretto assolvimento degli oneri posti a carico dell'intermediario per il caso di “non adeguatezza” dell'operazione, in quanto la avrebbe potuto dare corso all'acquisto delle azioni solo in conseguenza di Pt_3 ordini impartiti per iscritto alla medesima dal cliente in cui fosse stato fatto specifico riferimento alle avvertenze ricevute, il che non era avvenuto, con conseguente grave danno per gli attori;
8 x) le somme finanziate erano state quindi “erogate” nell'ambito di un complessivo disegno negoziale caratterizzato dall'intento fraudolento della banca ex art. 1344 c.c.
e dal dolo della banca (art 1439 c.c.); xi) aveva già corrisposto a , con riferimento al finanziamento _1 Parte_3 bullet, a titolo di interessi, la somma di € 398.000,00, e avrebbe dovuto versare a titolo di interessi € 1,480.000,00, mentre con riferimento all'apertura di credito aveva già pagato interessi per € 252,00; a ciò dovevano aggiungersi i costi di istruttoria sostenuti per il finanziamento bullet e per l'apertura di credito;
xii) si era nel frattempo resa cessionaria dei contratti di Controparte_2 finanziamento originariamente in capo a in forza della cessione ex art. Parte_3
3 Decreto-Legge 25.6.2017, n. 99, dei contratti “attivi” attuata a seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa della e che le domande di Pt_3 nullità e/o annullamento della quota del finanziamento di riferimento erano estensibili anche alla cessionaria. Inoltre, che stante l'indissolubile legame tra il contratto di finanziamento e le altre operazioni (tutte connesse per il comune intento illecito e la comune causa fraudolenta), anche le domande risarcitorie dovevano essere estese integralmente a . Controparte_2
Sulla base di tali premesse concludevano, quindi, nei seguenti termini: “
1. in via principale, dichiarare la nullità e/o annullare il finanziamento bullet di €
10.000.000,00 e l'apertura di credito di € 5.000.000,00, per un ammontare complessivo di € 15.000.000,00, erogati da a , finanziamenti oggi Parte_3 _1 ceduti a e, per l'effetto, dichiarare la riduzione di € Controparte_2
15.000.000,00 del maggior debito di nei confronti della cessionaria dei contratti _1 di finanziamento , oltre gli accessori e le spese che si quantificano in Controparte_2
€ 2.130.000,00 o nella maggiore o minore misura che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, anche in via equitativa;
2. in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub 1 accertata e dichiarata la solidarietà di
condannarla in solido con la al riconoscimento Controparte_2 Parte_4 dei danni patiti dagli attori che così si quantificano:
2.1. quanto a ID S.r.l. in €
10.000.000, oltre interessi e rivalutazione, o nella maggiore o minore misura che
l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, anche in via equitativa;
2.2. quanto al Dott. in € 5.000.000,00, oltre interessi e rivalutazione, o nella maggiore o Parte_2 minore misura che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, anche in via equitativa;
2.3. quanto a in € 15.000.000,00 pari ai finanziamenti per cui è causa, oltre Parte_1
a € 2.130.000,00, pari alle spese e agli interessi dalla medesima corrisposti e da corrispondere in favore (in allora) di e ora della o Parte_3 Controparte_5
9 nella maggiore o minore misura che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, anche in via equitativa;
3. in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle superiori domande, 3.1. accertare e dichiarare la violazione, da parte di Parte_4
e della cessionaria dei contratti di finanziamento , cui sono collegati Controparte_2
i contratti di acquisto azioni, delle norme in tema di intermediazione finanziaria per i motivi espressi in narrativa e, per l'effetto, condannare e Parte_4 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore di ID S.r.l., a titolo di danno CP_2 emergente, di un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'acquisto ed il controvalore delle azioni alla data della domanda risarcitoria e, a titolo di lucro cessante, di un importo liquidato in via equitativa;
3.2. accertare e dichiarare la violazione da parte di e della cessionaria dei Parte_4 contratti di finanziamento , cui sono collegati i contratti di acquisto Controparte_2 azioni, delle norme in tema di intermediazione finanziaria per i motivi espressi in narrativa e, per l'effetto, condannare e , in Parte_4 Controparte_2 solido tra loro, al pagamento in favore del Dott. a titolo di danno Parte_2 emergente, di un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'acquisto ed il controvalore delle azioni alla data della domanda risarcitoria, e, a titolo di lucro cessante, di un importo liquidato in via equitativa;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
2. La posizione di in Parte_3 Pt_4
Si costituiva affermando Parte_3 la propria esclusiva legittimazione passiva, evidenziando al riguardo di essere stata posta in liquidazione coatta amministrativa con Decreto Legge 25.6.2017, n. 99, convertito con Legge 31.7.2017, n. 121, e che con contratto Controparte_5 di cessione d'azienda 26.6.2017, repertorio 13928 notaio si era resa Per_2 cessionaria non dell'intera azienda di , ma di un complesso esattamente Parte_3 individuato di asset e che la presente causa era relativa a un “contenzioso escluso”, avendo ad oggetto una vicenda relativa ad azioni di , sicchè, ex art. 3 Parte_3 del citato D.L. e del contratto di cessione, risultava estranea alle Controparte_2 domande ex adverso svolte. Eccepiva, altresì, l'improcedibilità di ogni domanda svolta nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 83, co. 3, TUB. Nel merito contestava l'infondatezza di tutte le domande proposte dagli attori, deducendo in primo luogo l'inapplicabilità dell'art 2358 c.c. alle società cooperative, qual era Parte_3 all'epoca dei fatti, e comunque che il caso in esame non rientrava nella fattispecie contemplata da detta normativa, nessun finanziamento per acquisto di azioni essendo stato erogato a ID S.r.l. o al e che le compravendite di azioni erano state Pt_2
10 addirittura antecedenti al finanziamento erogato a . Peraltro, il negozio di _1 riferimento, e cioè l'acquisto delle azioni da parte di S.I.D. era avvenuta con un CP_6 altro soggetto, che aveva ceduto le proprie azioni. Eccepiva, ancora, CP_10
l'insussistenza dell'ipotesi di dolo posta a fondamento della domanda di annullamento dei finanziamenti, nonché le dedotte violazioni del TUF e la sussistenza dei lamentati danni, concludendo, quindi, nei seguenti termini: “Ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, anche con riguardo all'esclusiva legittimazione passiva della comparente (e Pt_4 anche con ogni consequenziale provvedimento in ordine all'eventuale estromissione Co di ), in via preliminare: - dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o improseguibile ogni domanda proposta dagli attori per tutti i motivi di cui in atti, respingendosi ogni avversaria richiesta;
nel merito: rigettarsi ogni domanda proposta dagli attori poiché infondata in fatto ed in diritto pe r tutti i motivi di cui in atti. Con integrale rifusione di spese e compensi del presente procedimento. Con ogni riserva di merito ed istruttori”.
3. La posizione di Controparte_2
Si costituiva altresì evidenziando di essersi resa cessionaria Controparte_2 dei “crediti” vantati da nei confronti dei propri clienti in bonis, Parte_3 tra cui anche quelli nei confronti di oggetto di causa, mentre, per espressa _1 previsione di legge (art. 3, comma 1, lett. b) e c), D.L. n. 99/2017) e di contratto
(art 3.1.4b iv e vi) erano rimasti esclusi dalla cessione “i debiti delle HE nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle HE o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento” riferiti alle medesime azioni (rif. ex art. 3, comma 1, lett. b), D.L. n. 99/2017 e art.
3.1.4b iv del contratto di cessione), nonché le “situazioni passive attuali o potenziali anche litigiose che non siano riferite ad attività incluse, passività incluse ed in genere a rapporti giuridici ceduti”, e che, in aggiunta (e cioè anche se riferite ad Attività e
Passività Incluse), “alla data odierna non siano già oggetto di Contenzioso Pregresso” ossia giudizi che non fossero pendenti al 26.6.2017 relativi ad atti o fatti occorsi prima della cessione. Affermava, conseguentemente, di essere titolare dei contratti di finanziamento conclusi con e di essere quindi legittimata a resistere alle _1 pretese di di vederli parzialmente cancellati per nullità o annullabilità, nonché _1 ad esperire l'azione di ripetizione di indebito per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nullità/annullamento avanzate dagli attori, ed invece di non essere legittimata passiva in ordine alle domande risarcitorie, e ciò, sia perché ogni
11 eventuale debito di questo tipo restava comunque in capo a , e quindi, Parte_3 ora, alla relativa liquidatela, in quanto debito derivante dalla commercializzazione delle azioni della CA o dalla violazione della normativa sulle prestazioni di investimento riferita alle medesime azioni, sia in quanto passività derivante da controversie relative ad atti e fatti occorsi prima cessione e sorte successivamente ad essa. Nel merito negava la sussistenza di qualsivoglia collegamento funzionale tra gli acquisti delle azioni effettuati da ID e dal e i finanziamenti erogati a . Pt_2 _1
Quanto, in particolare, a ID, osservava che questa, in realtà, non aveva sottoscritto Co le azioni di riferimento di in occasione dell'aumento di capitale di questa, ma le aveva acquistate sul mercato secondario da un altro socio utilizzando una propria provvista finanziaria, evidenziando al riguardo come la causale dei bonifici da _1
a ID fosse “significativamente” quella di “restituzione finanziamento”. Deduceva, ancora, quanto al mutuo, che non vi era alcun “finanziamento bullet”, posto che il piano di ammortamento con la previsione della corresponsione di soli interessi per i primi due anni era funzionale alle esigenze di ristrutturazione del debito di con _1 gli altri Istituti di credito e che gli interessi contemplati per il periodo di preammortamento dei primi due anni erano relativi, non già alla sola somma capitale di euro 10.000.000,00, bensì all'intero importo finanziato di euro 60.000.000,00.
Quanto agli acquisti azionari effettuati personalmente dal che il preordine di Pt_2 acquisto era del 2.12.2014, mentre il primo utilizzo della linea di credito concessa a per le sue esigenze di cassa era dell'8 aprile 2015 e per il solo importo di € _1
600.000 euro. Ribadiva, quindi, che non sussistevano i pretesi collegamenti funzionali tra le indicate operazioni e, in ogni caso, che la fattispecie di cui all'art 2358 c.c. non era applicabile alle società cooperative. Contestava anche la domanda di annullamento per dolo sotto molteplici profili. Infine, in via subordinata riconvenzionale, formulata per l'ipotesi in cui fosse stata dichiarata la nullità, o disposto l'annullamento, del preteso “finanziamento bullet di € 10.000.000,00” e
“dell'apertura di credito di € 5.000.000,00”, chiedeva la condanna di a _1 pagarle la somma di euro 15.000.000,00 (o la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa) indebitamente incassata da essa _1 oltre agli interessi legali dalle date di incasso alla data del 7 marzo 2018 e agli interessi legali di mora ex art. 1284.4 c.c. dalla data della domanda (8 marzo 2018) al saldo, con capitalizzazione semestrale.
4. La precisazione delle domande attoree e la contestazione delle tesi avversarie.
12 Con la prima memoria ex art 183, co. 6, c.p.c., gli attori contestavano l'avversa eccezione di difetto di legittimazione passiva di , censurando la CP_2 CP_5 lettura data dalle controparti alle norme del D.L. 99/2017 e alle clausole contrattuali quanto alle posizioni incluse/escluse dalla cessione. Affermavano altresì che in ogni caso dall'esame complessivo degli articoli richiamati risultava che le limitazioni di responsabilità di per i debiti pregressi era stata convenuta dalle parti Controparte_2 con esclusivo riguardo ai loro rapporti interni e non già nei confronti dei terzi, e che alla luce degli artt. 47 e 3 Cost. l'unica interpretazione costituzionalmente orientata era quella secondo cui delle passività relative all'azienda bancaria di Parte_3 doveva farsi carico anche la cessionaria . Diversamente, i soggetti Controparte_2 titolari di crediti relativi alle operazioni di commercializzazione di azioni od Co obbligazioni subordinate di sarebbero stati sostanzialmente privati di qualunque tutela, per l'impossibilità di ricevere soddisfazione da , una volta ceduta Parte_3
l'azienda bancaria che tale soddisfazione avrebbe potuto garantire. In via pregiudiziale, per il caso in cui si fosse ritenuto di non poter interpretare l'art. 3, co.
1, lett. b), del D.L. n. 99/2017 in via costituzionalmente orientata nel senso indicato, chiedevano che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale, in via incidentale, del suddetto art. 3, co. 1, lett. b), del Decreto per contrasto con gli artt.
47 e 3 Cost., rimettendo gli atti alla Corte costituzionale.
5. La sentenza non definitiva (e il successivo relativo appello).
Con sentenza non definitiva n. 743/2020, il Tribunale:
a) rigettava l'eccezione di legittimità costituzionale ritenendone l'infondatezza, e comunque l'irrilevanza al fine del decidere;
b) riteneva e dichiarava l'improcedibilità delle domande avanzate in via subordinata e in via ulteriormente subordinata nei confronti di in l.c.a., nonché CP_6 quelle svolte in via principale con la sola eccezione di quelle di nullità/annullamento
(dei contratti di finanziamento) in quanto intese (e finalizzate) a determinare la liberazione di dall'obbligo di pagamento degli interessi ancora dovuti (cfr. _1 sentenza, pag. 14, primo cpv.: “Parte attrice ha però anche svolto in principalità le domande di nullità, annullabilità volte in buona sostanza, pur nella non lineare loro prospettazione sub specie di “compensazione”, ad un accertamento della non debenza degli interessi ancora da corrispondere (quanto al contratto di finanziamento quantificati in citazione nella misura di € 1.480.000,00) ai fini, in buona sostanza, non restitutori/risarcitori, ma di liberazione dall'obbligo di loro pagamento (in tal senso può essere interpretata la pretesa di “deconto” in relazione a somme non ancora corrisposte). Le domande di nullità, annullabilità, in parte qua, in relazione a
13 tale prospettazione attorea (la procedibilità va valutata in ragione delle domande come prospettate) sono funzionali anche a detta pretesa, intendendo l'attrice essere liberata dall'obbligo di futuro loro pagamento e solo in parte qua va ritenuta la proseguibilità delle relative domande”);
c) riteneva e dichiarava il difetto di titolarità passiva di in Controparte_2 relazione alle domande attoree tutte svolte in via subordinata (cfr. sentenza, pag.
14, secondo cpv.: “Va sin d'ora dichiarato il difetto di legittimazione passiva
“sostanziale “(id est titolarità passiva ) di relativamente alle Controparte_2 domande subordinate (in via subordinata e ulteriormente subordinata) tutte: trattasi infatti di pretese risarcitorie e dunque debitorie derivanti da operazioni di commercializzazione di azioni o fondate sull' accertamento di violazioni della normativa sui servizi di investimento poste in essere da nelle operazioni Parte_3 di commercializzazione delle proprie azioni: i relativi debiti azionati con dette domande, rientrano nelle cd “Passività escluse”: ciò ai sensi del Dl 99 /2017 art 3 primo comma lett.b) che espressamente esclude dal perimetro del trasferimento “i debiti delle HE nei confronti dei propri azionisti e/o obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni e obbligazioni subordinate delle HE o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate….” ; altresì ai sensi dell' 3.1.4 lett. b del contratto di cessione secondo cui “A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono Passività Escluse e, quindi, non faranno parte Co dell'Insieme Aggregato e non saranno trasferiti a :…. - (iv) i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle HE in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle HE in LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi…;
Sul resto (anche in punto titolarità passiva afferente le residue pretese ) la decisione va rimessa all'esito della istruttoria in relazione alla quale si dispone come da separata ordinanza”),
d) rimetteva quindi la causa sul ruolo in relazione alle sole domande ritenute ammissibili e procedibili.
La sentenza veniva separatamente appellata, in via principale dagli attori e in via incidentale da CP_11
All'esito del giudizio d'appello sulla sentenza non definitiva, la Corte provvedeva con sentenza n. 1817 del 13.9.2023, con la quale, in parziale accoglimento dell'appello principale, dichiarava procedibile la domanda formulata da , ID e volta _1 Pt_2
14 all'accertamento della nullità o dell'annullamento del contratto concluso l'11/12/2014, oggetto dell'accertamento svolto nel prosieguo del giudizio;
rigettava l'appello incidentale svolto da condannava , ID Parte_5 _1
e , in solido fra loro, alla rifusione a favore di Parte_2 Controparte_5 delle spese processuali del giudizio;
compensava le spese tra e , Parte_3 _1
ID e Pt_2
Detta sentenza è stata nelle more ricorsa per Cassazione e il giudizio è tuttora pendente avanti alla Suprema Corte.
6. La sentenza definitiva oggetto di impugnazione.
Istruita con l'assunzione delle prove orali dedotte da parte attrice (v. verbale delle udienze del 13.4.2021 e 12.10.2021) la causa è stata definita con la sentenza qui impugnata, con la quale il Tribunale, definitivamente provvedendo, ritenuto che gli acquisti azionari di riferimento non furono effettuati con le somme messe a disposizione dalla CA, ma con altra provvista direttamente riferibile agli acquirenti, donde l'inoperatività dell'art. 2358 c.c., ha escluso in radice la fondatezza delle domande ritenute procedibili e ha quindi rigettato le domande attore svolte in via principale non decise con la precedente sentenza dell'11.3.2020 e ha condannato gli attori a rifondere alle convenute e ad le spese Parte_4 Controparte_2 di lite, liquidate per ciascuna convenuta in € 52.000,00 per compensi professionali oltre spese generali iva e cpa sugli importi ex lege assoggettabili, così nello specifico Co così argomentando: “Le domande attoree principali verso si fondano sulla ritenuta sussistenza di un collegamento negoziale in violazione dell'art 2358 c.c. tra mutuo erogato a (per la parte “bullet”) e acquisto azioni da parte di ID e tra _1 la concessione di linea di credito ad e l'acquisto azionario di _1 Parte_2 collegamenti in forza dei quali le azioni di sarebbero state acquistate Parte_3 con la provvista erogata dalla banca stessa ad : di qui, in tesi attorea, la nullità _1
o annullabilità del mutuo (per la parte “bullet” di € 10.000.000,00) e dell'apertura di credito di € 5.000.000,00 stante la violazione del divieto posto dall'art. 2358 c.c., ovvero, stante il comportamento doloso della banca o comunque per condotta fraudolenta della CA stessa. Le prove orali esperite non sono state affatto concludenti nel senso indicato da parte attrice. Il teste , commercialista di Tes_2
e ID ha dichiarato di aver seguito la vicenda e ha affermato di aver incontrato _1 personalmente più volte a Roma il dott. di nel contesto di ER Parte_3 un'operazione di rinegoziazione di vari mutui in essere con il ceto bancario;
ha affermato che in tale ambito propose un finanziamento più elevato Parte_3 rispetto a quanto richiesto, e precisamente “più elevato di 15 milioni e ciò a
15 condizione che il dott. e una società da lui detenuta la ID acquistassero 15 Pt_2 milioni di azioni della ”; ha affermato che dette circostanze, oltre ad Parte_3 essergli state riferite all'epoca dal le aveva apprese anche direttamente in Pt_2 alcune riunioni con il . Detto teste ha dunque affermato che l'acquisto di azoni ER da parte di e SI fu prospettato come “condizionalità” per accedere al Pt_2 finanziamento e che il finanziamento sarebbe stato in ragione di ciò “maggiorato”. Il teste dipendente di una società del Gruppo facente capo al ha Tes_3 Pt_2 affermato a sua volta di avere anch'egli partecipato a riunioni a Roma con il , ER
a cui talvolta era presente anche il , e ha affermato che disse che il Tes_2 ER finanziamento sarebbe stato erogato solo a condizione “di erogare un maggior importo di 15 milioni con cui con cui dovevano essere acquistate azioni per il medesimo importo”. Il teste , a cui entrambi si sono riferiti, ha invece smentito ER con decisione dette ricostruzioni (peraltro non pienamente sovrapponibili tra loro) e ha precisato che non fu egli a presentare al la proposta di concedere a mutuo Pt_2
60 milioni di euro ad , oltre alla linea di credito di cinque milioni di euro, bensì _1 tale che era il suo “capo” in Ha altresì affermato che per quanto Tes_1 Parte_3 riferitogli dal l'ulteriore importo rispetto ai 50 milioni di euro originariamente Tes_1 richiesti “era destinato a un programma di ristrutturazione di un albergo”. Ha inoltre smentito di aver mai fatto egli stesso delle proposte del segno di quelle riportate dal
e dal Già le deposizioni testimoniali sono dunque contrastanti tra Tes_2 Tes_3 loro. In ogni caso, quand'anche per la concessione del mutuo e della linea di credito possano essere stati in qualche modo richiesti e/o sollecitati gli acquisti azionari (ma sul punto le deposizioni testimoniali sono di segno opposto) è dirimente la circostanza, risultante per tabulas che gli acquisti azionari per cui è causa non sono stati affatto realizzati da ID S.r.l. e dal con la provvista erogata a titolo di Pt_2 mutuo o messa disposizione con la linea di credito da a , bensì Parte_3 _1 con “provvista” propria degli acquirenti, di diversa provenienza. Quanto a ID, dal Co doc. 37 prodotto da , e cioè dall'estratto conto di al 31.12.2014, risulta che _1 la somma di cui all'importo mutuato è stata accreditata in conto corrente a _1
l'11.12.2014 (v.voce “erogazione finanziamenti e mutui”) e successivamente utilizzata per l'estinzione di varie posizioni: la somma accreditata non è stata girocontata in alcuna sua parte a ID. D'altro canto, dall'estratto del conto corrente di ID acceso presso (doc. 10 di risulta che su Parte_3 Parte_4 detto conto sono stati accreditati a ID, rispettivamente il 4 e 5 dicembre 2014
(anteriormente dunque all'accredito di cui sopra fatto da a ) due Parte_3 _1 bonifici di € 5.000.000,00 ciascuno da altro conto di ID acceso presso altra banca e
16 vi è stata, in data 5.12.2014, disposizione di pagamento per € 10.000,000,00 per corrispondente acquisto di azioni. Risulta, insomma, che la provvista utilizzata da ID per acquistare le azioni non fu certamente quella messa a disposizione da Pt_3 con il mutuo. Anche con riferimento all'acquisto azionario di risulta che
[...] Pt_2
l'acquisto fu fatto con provvista propria del e non con la linea di credito aperta Pt_2 Co in favore di , tanto che dal doc. 8 prodotto da risulta che detta linea di _1 credito fu utilizzata gradualmente da a partire da aprile 2015 e mai favore del _1
anche in tal caso deve escludersi che la linea di credito concessa da Pt_2 Pt_3 sia stata utilizzata quale provvista per gli acquisti azionari oggetto di causa.
[...]
Per converso, risulta invece che , in precedenza, prima di ricevere il mutuo e il _1 finanziamento di , ebbe a rimborsare propri debiti verso ID e verso Parte_3
in particolare rimborsando al un finanziamento soci per € 5.000.000,00 Pt_2 Pt_2
e a ID per € 10.000.000,00 un finanziamento precedentemente ricevuto per €
13.900,945,00, sì da ridurre la sua esposizione debitoria verso SI a € 3.900.945,00.
Quand'anche, dunque, il e la società ID possano aver acquistato le azioni per Pt_2
“compiacere” o anche per venir incontro a vere e proprie richieste in Parte_3 tal senso della CA (di ciò non vi è peraltro prova sicura), gli acquisti azionari in oggetto essendo stati fatti con provvista diversa da quella resa disponibile da Pt_3
non integrano in ogni caso la fattispecie delle c.d. “operazioni baciate”.
[...]
Risulta, insomma, che il corrispettivo degli acquisti azionari oggetto di causa non è stato integrato dalla provvista concessa da ad , ma da altra Parte_3 _1 autonoma provvista, il che non consente di ritenere fondate le domande sotto gli invocati profili di nullità per violazione dell'art 2358 c.c. o comunque annullamento Co per dolo o invalidazione per frode alla legge. A , conclusivamente, è stato ceduto un valido credito da rapporto di mutuo e un credito relativo alla linea di credito in allora concessa, in relazione ai quali non sono neppure ravvisabili, in tutto o in parte,
“a monte” fattispecie di acquisti “finanziati” dalla medesima banca. A ciò si aggiunga, Con in ogni caso, con riferimento alla posizione di , quanto segue. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.L.vo 99 del 2017 sono esclusi dalla cessione, tra altro le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività (cfr. art. 3, comma 1, lett. c) D.L. 99/17); il contratto di cessione poi, in conformità alla suddetta previsione dell'art. 3 del D.L n. 99 del 2017 esclude dal perimetro di cessione “qualsiasi contenzioso (e relativi effetti negativi …… diverso dal Contenzioso Pregresso ” (v. art.
3.1.4.b vi) laddove per contenzioso pregresso si intende quello relativo a “giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione” (v. art.
3.1.2.b vii ) e cioè alla data del 26/6/2017 (v. art. 6.1.2), recependo dunque sul punto quanto
17 disposto dal D.L 99/17 come convertito in legge. Detto D.L. come convertito in legge si inserisce in un contesto che è quello della disciplina europea in materia di aiuti di
Stato alle banche in crisi, con previsioni speciali volte a contenere i rischi sistemici dell'insolvenza delle HE Venete e ad ottemperare ai vincoli di cui alla decisione relativa a e a CA Popolare di Vicenza della Commissione europea Parte_3 autorizzativa della concessione di aiuti di Stato emessa per porre rimedio a un “grave turbamento” del mercato interno, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. b), Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. In tale contesto la previsione nel D.L.
99/2017 del divieto di cessione del contenzioso sorto successivamente, ancorchè riferito a vicende atti ecc. verificatisi prima della cessione, ma non sfociati in vero e proprio contenzioso prima della cessione medesima, è del tutto legittima e congruente con il quadro normativo ed autorizzativo di cui trattasi, ed è ispirato quanto agli investitori al principio comunitario del “burden sharing” secondo cui gli investitori nelle banche in dissesto devono partecipare ai costi di ristrutturazione e comunque non possono ottenere più di quanto avrebbero potuto ottenere in seno ad una procedura liquidatoria. Inoltre, l'esclusione dalla opponibilità al cessionario di debiti non ricompresi nel perimetro della cessione e l'esclusione dall'aggregato ceduto del contenzioso sorto successivamente (anche se ancorato a fatti antecedenti) appare coerente con la finalità di limitare il trasferimento ai soli contenziosi, per i quali il costo sia determinabile già al momento del contratto, escludendo le liti successive, a tale data non prevedibili. Ciò posto, il contenzioso in oggetto è con tutta evidenza sorto dopo la cessione, essendo stata la controversia instaurata il 4.8.2017, dunque dopo la cessione: trattasi dunque in ogni caso di contenzioso escluso dall'aggregato trasferito e difetta dunque la titolarità di esso in capo ad , essendo Controparte_5 rimasto il contenzioso de quo in capo a Anche sotto tale profilo Parte_4 le domande verso non posso che esser rigettate;
ciò esime Controparte_2 Con dall'esame della domanda riconvenzionale di svolta solo in via subordinata”.
7. L'appello (principale) di , ID e . _1 Parte_2
Hanno proposto appello gli originari attori affidato a due motivi, nello specifico attinenti ai seguenti profili:
i) primo motivo: nullità della sentenza per aver escluso la titolarità/legittimazione passiva di anche in relazione alla domanda principale attorea Controparte_2 di nullità/annullamento; vizio di ultrapetizione non avendo sollevato la relativa CP_2 eccezione, ed essendosi, anzi, dichiarata passivamente legittimata in relazione a detta domanda;
erronea applicazione dell'art. 3, co. 1, lett. c), del d.l. n. 99/2017; violazione degli artt. 2558, 2559 e 2560, co. 1 e 2, c.c. e dell'art. 58 TUB;
18 ii) secondo motivo: violazione degli artt. 1343, 1344 e 1362 e ss. c.c. con riferimento all'art. 2358 c.c. e conseguente nullità della sentenza per aver escluso il collegamento negoziale tra i finanziamenti (mutuo e apertura di credito) ottenuti da Co
e l'acquisto delle azioni di conclusi da ID S.r.l. e da _1 Parte_2 nonostante l'evidenza del fatto che entrambi gli acquisti delle azioni fossero
(oggettivamente e soggettivamente) collegati ai due contratti di finanziamento concessi a per la ristrutturazione della propria posizione debitoria. L'errore del _1
Tribunale starebbe nell'aver omesso, ovvero nell'aver dato una lettura superficiale e semplicistica delle risultanze probatorie, senza valorizzare tutti quegli elementi che, secondo la ormai costante dottrina e giurisprudenza, sono idonei a dimostrare il collegamento negoziale stesso, in accoglimento dei quali hanno chiesto, previa inibitoria, l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
8. La costituzione delle originarie convenute nel giudizio d'appello.
Si sono costituite in questo grado sia che , chiedendo il CP_11 Controparte_2 rigetto del gravame;
per il caso di accoglimento del gravame principale ha altresì CP_6 proposto appello incidentale condizionato contestando la violazione dell'art. 2358 c.c. in quanto disposizione dettata in tema di società per azioni, e come tale inapplicabile alle società cooperative, quale era al tempo dei fatti Veneto CA.
9. Rigettata l'istanza di sospensiva;
fissata l'udienza di rimessione della causa al
Collegio; depositati gli scritti conclusivi da tutte le parti costituite, la causa è stata rimessa in decisione e quindi decisa nei termini di seguito esposti.
II
Ragioni della decisione.
A) L'appello (principale) di e . Parte_1 CP_1 Parte_2
10. Gli attori hanno proposto appello sulla base di due motivi, gradatamente relativi alla pretesa erroneità della sentenza con riguardo:
i) alla ritenuta ed affermata estraneità di al contenzioso di Controparte_2 riferimento anche in relazione alla domanda principale, siccome incardinato successivamente alla data di efficacia del contratto di cessione da a CP_6 [...]
; CP_2
ii) all'assenza di adeguati riscontri riguardo al ritenuto collegamento negoziale tra i contratti di finanziamento stipulati da (mutuo fondiario ipotecario + _1 apertura di credito, entrambi dell'11.12.2014) e gli acquisti delle azioni di CP_6 effettuati da S.I.D. S.r.l. e da . Parte_2
19 11. Occorre procedere dal secondo motivo, stante l'evidente priorità logica delle questioni ivi dedotte. Il rigetto del secondo motivo comporta, infatti, quale conseguenza necessitata il rigetto del primo.
Assumono gli appellanti che la lettura combinata della documentazione disponibile – dalla quale sarebbe intuitivamente possibile evincere le modalità con cui erano state in concreto effettuate le operazioni di riferimento (di finanziamento ed acquisto titoli) del dicembre 2014 – e della prova testimoniale – che evidenzierebbe a propria volta l'esistenza di un inequivoco collegamento intenzionale e teleologico tra la concessione del credito ad da parte della e gli acquisti di azioni di da parte _1 Pt_3 CP_6 delle parti correlate, S.I.D. S.r.l. e – avrebbe dovuto condurre il Parte_2
Tribunale a concludere che si era di fronte a una precisa volontà delle parti dei contratti collegati di utilizzare le linee di credito in eccedenza (inteso rispetto alla domanda di credito avanzata da per euro 50.000.000, deteriore rispetto alla _1 maggior somma complessivamente finanziatale da di euro 65.000.000) per CP_6 acquistare le azioni della stessa con prospettiva di azzeramento futuro del CP_6 debito generato dal finanziamento mediante il ricavato dal prezzo di rivendita dei titoli azionari così acquistati, da farsi entro un orizzonte temporale limitato (due anni),
e che risultava pertanto adeguatamente provato l'intento elusivo della di Pt_3 finanziare l'acquisto delle proprie azioni in violazione della previsione normativa di cui all'art. 2358 c.c.; poiché il Tribunale non avrebbe correttamente inteso i fatti, né correttamente interpretato le disposizioni normative di riferimento (e cioè gli artt.
1343, 1344, 2358 c.c.), la Corte d'Appello sarebbe chiamata a riformare la sentenza in relazione ai capi impugnati, e quindi ad accertare e dichiarare la nullità parziale, ovvero ad annullare, i contratti di finanziamento, e nello specifico: quanto al mutuo fondiario, limitatamente alla quota “bullet” di euro 10.000.000, e quanto all'apertura di credito in conto corrente, per l'intera somma di euro 5.000.000.
11.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e non può pertanto essere accolto.
11.2 Deve in primo luogo rilevarsi come, a ben vedere, non venga specificamente contestata la (seconda, ed autonoma) ragione decisoria sviluppata dal Tribunale a pagina 10 della sentenza, secondo cui, anche a voler soprassedere in ordine alla contraddittorietà, e quindi alla inconcludenza delle deposizioni testimoniali assunte in causa a provare il preteso collegamento negoziale, e quindi la nullità dell'intera operazione di finanziamento/acquisto delle azioni di come – in tesi – CP_6 congegnata dalla stessa banca finanziatrice, non potrebbe comunque trascurarsi il dato, di dirimente rilevanza, per cui le azioni di di cui si tratta vennero in realtà CP_6
20 acquistate da S.I.D. S.r.l. e da con provvista propria, e non già con le Parte_2 risorse finanziarie messe dalla banca a disposizione di (cfr. sentenza, pag. 10: _1
“(omissis) In ogni caso, quand'anche per la concessione del mutuo e della linea di credito possano esser stati in qualche modo richiesti e/o sollecitati gli acquisti azionari
(ma sul punto le deposizioni testimoniali sono di segno opposto) è dirimente la circostanza, risultante per tabulas che gli acquisti azionari per cui è causa non sono stati affatto realizzati da ID S.r.l. e da con la provvista erogata a titolo di Pt_2 mutuo o messa disposizione con la linea di credito da ad , bensì Parte_3 _1 con “provvista” propria degli acquirenti, di diversa provenienza. Quanto a ID dal doc Co 37 prodotto da e cioè dall' estratto conto di al 31.12.2014 risulta che la _1 somma di cui all'importo mutuato è stata accreditata in conto corrente ad _1
l'11.12.2014 (v. voce “erogazione finanziamenti e mutui”) e successivamente utilizzata per estinzione di varie posizioni: la somma accreditata non è stata girocontata in alcuna sua parte a ID. D'altro canto dall'estratto del conto corrente di ID acceso presso (doc. 10 di risulta che su Parte_3 Parte_4 detto conto sono stati accreditati a ID rispettivamente il 4 e 5 dicembre 2014
(anteriormente dunque all'accredito di cui sopra fatto da ad Parte_3 _1 due bonifici di € 5.000.000,00 ciascuno da altro conto di ID acceso presso altra banca e vi è stata in data 5.12.2014 disposizione di pagamento per € 10.000,000,00 per corrispondente acquisto di azioni. Risulta insomma che la provvista utilizzata da
ID per acquistare le azioni non fu certamente quella messa a disposizione da Pt_3 con il mutuo. Anche con riferimento all'acquisto azionario di risulta che
[...] Pt_2
l'acquisto fu fatto con provvista propria del e non con la linea di credito aperta Pt_2 Co in favore di tanto che dal doc. 8 prodotto da risulta che detta linea di credito _1 fu utilizzata gradualmente da a partire da aprile 2015 e mai favore del _1 Pt_2 anche in tal caso deve escludersi che la linea di credito concessa da sia Parte_3 stata utilizzata quale provvista per gli acquisti azionari oggetto di causa. Per converso risulta invece che , in precedenza, prima di ricevere il mutuo e finanziamento di _1
, ebbe a rimborsare propri debiti verso ID e verso in particolare Parte_3 Pt_2 rimborsando al un finanziamento soci per € 5.000.000,00 e a ID per € Pt_2
10.000.000,00 un finanziamento precedentemente ricevuto per € 13.900,945,00 sì da ridurre la sua esposizione debitoria verso SI ad € 3.900.945,00. Quand'anche, dunque, il e la società ID possano aver acquistato le azioni per “compiacere” Pt_2
o anche per venir incontro a vere e proprie richieste in tal senso della Parte_3
CA (di ciò non vi è peraltro prova sicura) gli acquisti azionari in oggetto essendo stati fatti con provvista diversa da quella resa disponibile da , non Parte_3
21 integrano in ogni caso la fattispecie delle cd “operazioni baciate”. Risulta, insomma, che il corrispettivo degli acquisti azionari oggetto di causa non è stato integrato dalla provvista concessa da ad , ma da altra autonoma provvista, il che Parte_3 _1 non consente di ritenere fondate le domande sotto gli invocati profili di nullità per violazione dell'art 2358 c.c. o comunque annullamento per dolo o invalidazione per frode alla legge”).
Non risulta, in particolare, puntualmente controdedotto dagli appellanti che il denaro impiegato da e da per l'acquisto dei titoli azionari di CP_1 Parte_2 CP_6 diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, doveva ritenersi, nella sostanza, proprio quello posto dalla stessa banca a disposizione di e non altro di _1 esclusiva spettanza degli acquirenti, e quindi che la triangolazione della provvista finanziaria erogata dalla banca era stata previamente concordata tra tutte le parti coinvolte, anche in relazione agli “sfasamenti temporali” necessari per creare un opportuno schermo elusivo della reale natura dell'illecita operazione di finanziamento per l'acquisto delle azioni della banca, non essendo stata sviluppata una critica avente tali necessarie caratteristiche, donde, già sotto questo primo profilo, l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità.
Invero, gli appellanti, a fronte della richiamata, puntuale, motivazione data dal
Tribunale alla vicenda oggetto di causa, in quanto parte processualmente a ciò onerata (la prova del collegamento funzionale, per quanto non necessariamente emergente dai contratti e suscettibile di palesarsi in base a indici anche presuntivi, deve in ogni caso essere fornita a onere di chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso), invece di limitarsi a riproporre le deduzioni fatte in primo grado e a sostenerne ancora una volta la pretesa evidenza, in tesi erroneamente non colta dal Tribunale, avrebbero dovuto procedere a un'analitica ricostruzione dei flussi finanziari, ed in particolare allegare, e quindi provare, che i versamenti effettuati da a e a non avevano _1 CP_1 Parte_2 effettivamente causa nella restituzione di prestiti da questi ultimi in precedenza erogati a favore della prima, ma che si trattava di provvista svincolata da ogni precedente impegno restitutorio erogata dalla banca al precipuo fine di consentire alla finanziata (e cioè ad di acquistare azioni dell'istituto utilizzando a tal _1 fine l'interposizione di soggetti ad essa in qualche modo collegati, e cioè il proprio legale rappresentante ( e un'altra società del gruppo che a quest'ultimo Parte_2 faceva capo (e cioè , e che la causale presente nei pertinenti e/c era CP_1 pertanto fittizia, servendo l'annotazione contabile “restituzione finanziamento” solo
22 ad occultare l'interposizione e a non rendere immediatamente intellegibile l'illiceità dell'operazione di finanziamento.
Ciò, però, non emerge in alcun modo, sicché, in difetto di contrarie evidenze, restando aderenti alle risultanze degli e/c in atti – anche a volerne ritenere l'effettiva pertinenza al caso di specie, e quindi trascurandone la parziarietà, l'apparente difetto di unitarietà (è il caso del doc. 7 di parte attrice, le cui prime due pagine sembrano riconducibili ad un conto corrente intestato a e l'impossibilità di ricondurli _1 tutti e ciascuno esattamente alle singole parti attrici – risulta in termini non altrimenti smentiti che quella che la parte appellante assume essere stata la parte della provvista finanziaria messa da a disposizione di affinché procedesse a CP_6 _1 comprare azioni della stessa banca finanziatrice per il tramite di soggetti terzi rispetto all'operazione principale e che sarebbe poi stata da questi impiegata per acquistare i titoli azionari pretesi dalla banca, non è effettivamente tale, risultando al contrario che i fondi impiegati da S.I.D. e dal per procedere agli acquisti di azioni di Pt_2 CP_6 erano loro propri e che non vi era stata alcuna previa intesa del tipo descritto. In particolare:
- quanto a dal doc. 7 del fasc. di primo grado di parte attrice risulta CP_1 che in data 4.12.2014 avrebbe versato a favore di questa 10.000.000 di _1 euro con due bonifici recanti la causale “restituzione finanziamento”. Ora, anche a poter ammettere che i primi due fogli di detto e/c (relativo al c/c di Controparte_2
n. 1000/349) facciano effettivamente riferimento a un conto corrente nella disponibilità di si tratterebbe comunque di versamenti effettuati per coprire _1 un previo finanziamento fatto da S.I.D. a e quindi di denaro in definitiva di _1 spettanza della prima e non della seconda. Ad ulteriore smentita che si sia trattato di denaro di spettanza di e più specificamente di provvista finanziaria _1 anticipata a S.I.D. prima di ricevere l'accreditamento del finanziamento di
60.000.000 di euro da parte di dalla terza pagina dello stesso doc. 7 di p.a., CP_6 relativa al c/c n. 0637788 intestato a risulta che in data Parte_3 CP_1
4 e 5 dicembre 2014 su detto conto erano stati accreditati, sempre in due tranche,
10.000.000 di euro mediante giroconto da un c/c intestato alla stessa S.I.D. e che fu proprio utilizzando detta provvista (formata da giroconti tratti da un conto nella propria disponibilità) che ID ebbe ad acquistare le azioni di di cui si tratta da CP_6 certa quindi non da , ma, sul mercato secondario, da un CP_10 Parte_3 soggetto che non vi è alcuna allegazione, né tantomeno evidenza, che fosse coinvolto nell'operazione e più in particolare eterodiretto dalla stessa;
Parte_3
23 - quanto dal doc. 37 del fasc. di primo grado di (estratto Pt_2 Controparte_2 conto del c/c n. 0637058, intestato a risulta che questi Parte_3 Parte_1 ebbe ad effettuare a favore di il 25 e il 26 novembre 2014, quattro _1 versamenti per complessivi 5.000.000, che gli venivano restituiti due giorni dopo, il
28.11.2014. Anche in questo caso, quindi, le evidenze documentali escludono che l'acquisto delle azioni che il ebbe ed effettuare in più tranche nel mese di CP_6 Pt_2 novembre 2014 per complessivi 5.046.283 euro, laddove l'apertura di credito che gli attori assumono avrebbe costituito la fonte della provvista finanziaria fornita dalla banca con la quale il avrebbe effettuato i predetti acquisti di titoli di iniziò Pt_2 CP_6 ad essere utilizzata da solo l'anno successivo, il che ne esclude la _1 correlazione.
Non assumono in ogni caso un'apprezzabile portata distruttiva della richiamata valutazione del Tribunale le dichiarazioni testimoniali rese dal dott. (dottore Tes_2 commercialista e consulente di e di ID), il quale: _1
- con riguardo all'acquisto azionario effettuato da S.I.D., ha fatto riferimento a un'operazione finanziaria strutturalmente e funzionalmente diversa da quella allegata e descritta dagli attori (v. atto di cit. di primo grado, pag. 11, § 3.2, pag. 16, § 4.6, pag. 16/17, § 5), e segnatamente a un “finanziamento ponte” di 10 milioni di euro che sarebbe stato erogato da direttamente a ID S.r.l. in due tranche al fine di CP_6 consentirle di acquistare azioni proprie di per un corrispondente valore Parte_3
e al successivo utilizzo da parte di di parte del mutuo di 60 milioni di euro _1 concessole da per restituire a ID, sua creditrice, la somma di euro 10 milioni CP_6 per consentirle di chiudere il finanziamento “ponte” stipulato con la Pt_3 escludendo in tal modo che quello erogato a sia stato effettivamente un _1
“prestito baciato” (v. verbale dell'udienza del 13.4.2021: “So che ha Parte_3 proposto che la operazione di rinegoziazione avvenisse tramite la erogazione di
“finanziamento” più elevato di 15 milioni di Euro rispetto alla richiesta di che _1 era di 50 milioni e ciò a condizione che il dott. e una società da lui detenuta, la Pt_2
ID, acquistassero 15 milioni di azioni della Queste circostanze, oltre Parte_3 che riferitemi dal all'epoca dei fatti, le ho anche apprese direttamente nelle Pt_2 riunioni tenutesi a Roma con il , tanto che abbiamo dovuto predisporre ER apposite delibere della ID per poter comprare queste azioni che sono state finanziate con una apposita linea di credito erogata a ID. Preciso che è stato fatto da Pt_3 un finanziamento ponte alla ID di € 10 milioni per consentire alla società di
[...] acquistare 10 milioni di azioni della (omissis). è stata finanziata Parte_3 _1 dalla con un mutuo di euro 60 milioni e un affidamento su conto corrente di Pt_3
24 Euro 5 milioni. grazie alla erogazione del mutuo di 60 milioni ha restituito a ID _1 che era sua creditrice euro 10 milioni per consentire a quest'ultima di di chiudere il finanziamento ponte con la CA”). Con l'ulteriore considerazione che, come già detto, dai documenti in atti risulta che ha riversato a S.I.D. la somma di _1
10.000.000 di euro prima, e non dopo, aver ricevuto il finanziamento di 60 milioni da ed inoltre che le (253.165) azioni di V.B. S.c.p.a. non furono acquistate in CP_6 occasione dell'aucap di , né comunque cedute direttamente dalla Parte_3 Pt_3 in contropartita diretta, bensì acquistate sul mercato secondario da un socio di questa
(la già indicata , donde l'infondatezza della deduzione contenuta (da CP_10 ultimo) in comparsa conclusionale (pag. 3) secondo cui gli ordini di acquisto sarebbero stati inoltrati direttamente alla banca (“In data 5 dicembre 2014, in adempimento delle condizioni imposte dalla CA e nella previsione della immediatamente successiva erogazione del prestito, la società ID, società del gruppo , conferiva alla un ordine di acquisto di n. 253.165 azioni ordinarie _1 Pt_3 della al prezzo unitario di € 39,50 per un controvalore complessivo per Parte_3
l'appunto di euro 10.000.017,50”). In merito all'irrilevanza ai fini di cui si tratta dell'acquisto delle azioni della finanziatrice effettuato presso terzi sul mercato secondario, questa Corte si è peraltro già pronunciata con la sentenza Sez. 1, n. 505 del 28.2.2023, alla quale si rinvia (v., in particolare, quanto affermato a pag. 33/34);
- con riguardo agli acquisti azionari effettuati da , ha parimenti Parte_2 escluso che la concessione a dell'apertura di credito in conto corrente di _1
5.000.000 di euro abbia configurato, nella sostanza, un'operazione “baciata” in relazione agli acquisti di azioni di dallo stesso effettuati (peraltro non meglio CP_6 descritti e che in ogni caso dall'e/c del c/c bancario n. 0637083 allo Parte_3 stesso intestato risultano essere stati eseguiti per parte rilevante sul mercato secondario con pagamenti effettuati a favore dei venditori BIM Fiduciaria S.p.a. e
), avendo al riguardo dichiarato: “il dott. ha acquistato a sua Parte_6 Pt_2 volta 5 milioni di euro di azioni con sue personali disponibilità finanziarie e cioè con risorse proprie. Egli ha poi successivamente “recuperato” da la somma tramite _1 rimborso di precedenti finanziamenti soci”. D'altra parte, il preteso utilizzo da parte di di un finanziamento bancario per rimborsare un finanziamento in precedenza _1 effettuato dal socio non costituisce neppure indirettamente un finanziamento Pt_2 dell'acquisto delle azioni da parte del socio: questo, infatti, avrebbe comunque acquistato le azioni con denaro proprio, senza incidere sulla situazione finanziaria della società, che avrebbe solo sostituito un debito verso un socio con un debito verso la Risulta inoltre dagli e/c del conto corrente ipotecario (doc. 8 del fasc. di Pt_3
25 Co primo grado di ) che aveva gradualmente iniziato ad avvalersi della predetta _1 facilitazione creditizia (apercredito) solo a partire dal mese di aprile 2015 e solo per finanziare la propria attività: dopo il primo utilizzo di € 600.000,00 del mese di aprile vi sono stati ulteriori prelievi nei successivi mesi di luglio (per € 1.900.000,00) e di settembre (per complessivi € 2.000.000,00), e poi ancora nel gennaio e nel marzo del 2016 per € 400.000,00. E' dunque da escludere che anche solo una minima parte delle somme messe dalla banca a disposizione di con detta apertura di credito _1 sia stata versata a per consentire a questi di effettuare acquisiti di Parte_2 azioni della stessa banca finanziatrice in violazione delle disposizioni dettate dall'art. 2358 c.c., come è stato correttamente ritenuto dal Tribunale. In ogni caso, anche nel caso del le azioni vennero cedute in larga parte dai soggetti terzi e non già, Pt_2 quindi, dalla (v. doc. 22 del fasc. di primo grado di p.a.). Pt_3
Parimenti inconferenti risultano poi le considerazioni dedotte nell'atto d'appello a pag.
28 e ss. in relazione al preteso argomento di ordine “logico-sistematico” per cui l'apertura di credito di euro 5.000.000 e la maxi-rata di € 10.000.000 non avrebbero avuto una reale giustificazione, considerato che la precedente esposizione bancaria di era inferiore e che la stessa non sarebbe stata in grado con le proprie _1 risorse di pagare la maxi-rata.
In disparte il rilievo che si tratta, al più, di un argomento “circostanziale”, che non offre un diretto riscontro di supporto della tesi attorea, si tratta comunque di una tesi smentita da plurime circostanze, e segnatamente: - dal complessivo e complesso intreccio dei rapporti tra e le società direttamente o indirettamente _1 ricollegabili a o al dott. risultante anche dai bilanci di _1 Parte_2 _1
- dalla necessità di anche di nuova finanza (fatto risultante sempre da detti _1 bilanci) al fine di mantenere la propria struttura alberghiera a livelli di eccellenza e di fungere, a sua volta, da sostegno finanziario anche per altre società del Gruppo. Del resto, le risorse finanziarie per estinguere la maxi-rata del mutuo avrebbero dovuto essere reperite dal “Gruppo Naldi” attraverso la vendita di immobili, che nel corso del
2016 non risultò tuttavia conveniente, per le condizioni di mercato non favorevoli.
Il fatto, poi, che la stessa avesse chiesto di rinegoziare il mutuo (come risulta _1 testualmente dal corrispondente doc. 6 di p.a., pag. 8, punto 8 delle premesse), anziché dedurne la nullità parziale opponendo i pretesi collegamenti negoziali, ed ancora il fatto che nel marzo 2017 la stessa si lamentasse del solo _1 collegamento tra i contratti in derivati conclusi con e il richiamato mutuo CP_6 fondiario (cfr. doc. 12 prodotto da confermano quanto risulta dai bilanci ID, CP_6 ossia che non vi era alcun collegamento neppure tra l'investimento effettuato da ID
26 in azioni e il rimborso da parte di della maxi-rata scadente il 31 dicembre CP_6 _1
2016.
Quanto alle pretese decisive evidenze che emergerebbero dal bilancio di S.I.D. al 31 dicembre 2014, prodotto sub doc. 17 di p.a. (documento, peraltro, facente piena prova solo
contro
S.I.D., siccome da questa unilateralmente redatto), risulta che
S.I.D. era rientrata parzialmente dal finanziamento erogato in precedenza a _1
e che le somme rimborsate da quest'ultima sono state utilizzate per effettuare un
“investimento duraturo e strategico”, scelta del resto coerente, non solo con l'attività in concreto svolta, che era appunto quella di investire, ma anche con i risultati di esercizio dell'anno 2014, perché una perdita di € 11.955,00 (sostanzialmente per costi amministrativi) per una società con un patrimonio netto di € 23.159.618,00 non era certo ostativa all'effettuazione di investimenti duraturi e strategici. Ed infatti, nel foglio 15 del cit. doc. 17 risulta che tutte le partecipazioni, compresa quella in Pt_3
erano iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie e, come espressamente
[...] dichiarato, “rappresentano un investimento duraturo e strategico”. Inoltre, si legge sempre nel foglio 15, che “su nessuna partecipazione immobilizzata”, compresa quindi quella in Veneto CA, “esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né esistono diritti di opzione od altri privilegi”. Al successivo foglio 16 del doc. 17 si spiega poi che il rientro parziale dal finanziamento erogato a era finalizzato appunto a “un investimento strategico della società”, ed _1 ancora, al foglio 21 si trova dichiarato che “la società non ha in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale”.
Le emergenze del bilancio confermano, quindi: a) che non ha finanziato, né
CP_6 direttamente, né tramite l'acquisto di azioni effettuato da S.I.D., la _1 CP_6 quale ha invero utilizzato, come meglio ha ritenuto, il proprio denaro;
b) che non è neppure vera l'ulteriore circostanza allegata dagli attori, ossia che avrebbe
CP_6 imposto dei vincoli sulle predette azioni e che, più in generale, S.I.D. avrebbe dovuto vendere le azioni per consentire a (evidentemente attraverso un
CP_6 _1 impegno di S.I.D. a finanziare di onorare la maxi rata, scadente il 31 _1 dicembre 2016, del mutuo fondiario erogato da a del resto, il bilancio
CP_6 _1 di S.I.D. in questione era passato al vaglio, sia del collegio sindacale, sia del revisore contabile e il collegio sindacale ha pure espressamente confermato che le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie (tra le quali le azioni Pt_3
“rappresentano un investimento duraturo e strategico” (doc. 34 di
[...] Pt_3
pag. 2). Con l'ulteriore considerazione che non ha neppure utilizzato
[...] _1 le risorse del mutuo fondiario erogato da per estinguere il proprio Parte_3
27 debito nei confronti di S.I.D., visto che questo è stato estinto prima della sua erogazione.
11.3 Il motivo è comunque infondato, dovendo confermarsi la valutazione fatta dal
Tribunale per cui non sussiste adeguata evidenza di alcun reale collegamento negoziale tra i finanziamenti e gli acquisti azionari di riferimento.
Gli appellanti assumono nello specifico che: “i) sussiste una strettissima correlazione tra il finanziamento bullet di euro 10 mln. concesso da a e l'acquisto delle CP_6 _1 azioni da parte della collegata ID per un importo sempre di euro 10 mln., considerata: a) l'esigenza finanziaria manifestata dalla , di ristrutturazione dei _1 Co propri debiti bancari per euro 46 mln., a fronte della quale la ha concesso, invece, linee di credito per ben il 30% in più rispetto alla provvista richiesta dalla Società e ciò senza che tale surplus trovasse ragione in investimenti programmati da quest'ultima (cfr. doc. 16 fasc. primo grado e mota integrativa al bilancio pag. 11);
b) la struttura del piano di ammortamento del finanziamento bullet, che prevedeva la restituzione al 31 dicembre 2016 – dunque a soli 24 mesi dall'erogazione – dell'importo di euro 10 mln. in un'unica soluzione, restituzione che per la sua entità
e per la sua ridotta scadenza era palesemente incompatibile con il volume d'affari della Società (cfr. doc. 4, 5 e 16 fasc. primo grado); c) venuta meno la possibilità, per il noto crollo dei valori delle azioni di compiere l'operazione di buy back delle CP_6 azioni, necessaria per l'estinzione del bullet, in data 14/07/2016, il finanziamento bullet è rimasto in capo a ed è stato rinegoziato su proposta della (doc. _1 Pt_3
6 fascicolo di primo grado); d) l'assenza di una giustificazione economica alla base della scadenza prevista per la restituzione del bullet di euro 10 mln.: la previsione di una rata da restituire già alla scadenza del secondo anno, di un importo così rilevante
(€ 10 mln.) e diverso dalle rate a scadere dal 1° gennaio 2017, trovava la sua ragion
d'essere in un'operazione finalizzata (c.d. finanziamento bullet), con scadenza parametrata ad un rientro economico atto a giustificare l'entità della somma da restituire e la relativa data di pagamento;
e) il collegamento esistente tra i soggetti coinvolti nell'operazione: il dott. è amministratore unico sia della sia della Pt_2 _1
ID, nella quale detiene anche una partecipazione;
la ID, inoltre, è collegata alla
, tramite la partecipazione in SAICA, società anch'essa facente parte del Gruppo _1
Naldi; f) l'assenza di precedenti acquisti di azioni da parte della ID. Si aggiunga, sul punto, che non si potrebbe spiegare in alcun modo – se non con il collegamento Co negoziale per cui è causa – l'acquisto di azioni per euro 10 mln. da parte di una società che proprio nel 2014 riportava perdite di esercizio (cfr. bilancio di esercizio
ID al 31.12.2014, doc. 17 fasc. primo grado); g) l'esistenza di una provvista fornita
28 da a ID appena pochi giorni prima della concessione del mutuo (doc. 7 fasc. _1 primo grado). Significativo è inoltre considerare che nella Nota integrativa al Bilancio di esercizio ID al 31 dicembre 2014, è espressamente annotato che il versamento compiuto dalla in favore di ID di euro 10 mln. era finalizzato al “reperimento _1 dei fondi necessario all'acquisto delle partecipazioni (cfr. doc. Parte_7
17, pag. 4, fasc. primo grado). Tale documento non è stato preso nella benché minima considerazione dal Tribunale, il quale si è limitato a liquidare frettolosamente la circostanza dando rilievo al fatto che , prima di ricevere il mutuo in questione, _1 ha rimborsato a ID, in data 4 dicembre 2014, parte di un finanziamento ricevuto versandole, guarda caso, un importo esattamente coincidente a quello che ID solo Co il giorno successivo (5 dicembre 2014) ha versato per l'acquisto di azioni e che Co
appena sei giorni dopo (11 dicembre 2014) ha a sua volta incassato da per _1 la concessione del mutuo (doc. 7 e 8 fasc. primo grado). D'altro canto, non si vede come , società fortemente indebitata e che aveva registrato perdite proprio _1 nell'esercizio 2014 (doc. 16 fasc. primo grado), potesse essere in grado di erogare una somma di tale importo. Dunque, il trasferimento di euro 10 mln. dalla alla _1
ID poteva essere giustificato solo dalla contestuale erogazione del bullet destinata all'acquisto di azioni;
ii) allo stesso modo è riscontrabile una strettissima correlazione Co tra l'apertura di credito di euro 5 mln. concessa da a e l'acquisto di azioni _1 della stessa da parte del Dott. per una somma sempre di euro 5 mln., Pt_3 Pt_2 considerato: h) la corrispondenza degli importi;
i) l'esistenza, documentalmente Co provata, di una provvista fornita dalla per l'acquisto di azioni da parte di _1
(doc. 9, 10 e 22 fasc. primo grado); l) l'assenza di precedenti acquisti di azioni Pt_2
– e di un ammontare così ingente – da parte del dott. m) la sostanziale identità Pt_2 tra i soggetti coinvolti nell'operazione; n) la strettissima vicinanza temporale tra la messa a disposizione della provvista da parte di in favore di (28 novembre _1 Pt_2
2014), gli acquisti azionari da parte di quest'ultimo avvenuti con sei distinte operazioni tra il 3 e il 31 dicembre 2014 e l'apertura di credito in conto corrente in favore della stessa concessa l'11 dicembre 2014 (doc. 9, 10 e 22 fasc. primo _1 grado)”.
Si tratta di argomenti circostanziali – nessuno dei quali peraltro in grado di dimostrare
(anche laddove adeguatamente provati) la tesi attorea, né comunque dotati delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza necessarie per poter procedere a una loro valutazione unitaria probatoriamente rilevante – e comunque inconducenti, in quanto:
29 i) riconducibili a un'operazione finanziaria quale il preteso finanziamento “bullet” di 10.000.000 di euro, inesistente quale finanziamento autonomo e solo ricavato ex post quale preteso elemento di riscontro alla luce della ricostruzione dei fatti operata dagli attori;
ii) riferiti a mere opinioni soggettive e/o riserve mentali degli attori e dei loro consulenti e dipendenti, quali le (peraltro indimostrate) minori esigenze finanziarie di e il relativo surplus, unilateralmente quantificato in 15 milioni di euro, _1 confutato dalla pressoché immediata restituzione di 10.000.000 euro in favore di
, come confermato dalla testimonianza del funzionario di CA, dott. CP_12
: “La proposta, per come mi è stata riportata dal dott. e sulla base della ER Tes_1 cui descrizione io mi sono poi occupato di preparare l'istruttoria, consisteva nella erogazione di mutuo per € 60.000.000,00 ad e sempre ad la concessione _1 _1 di scoperto di conto corrente fino ad € 5.000.000,00. L'ulteriore importo rispetto ad
€ 50.000.000,00 richiesti per sistemare la situazione debitoria con il ceto bancario era destinato ad un programma di lavori di ristrutturazione di un albergo: in tali termini l'operazione mi fu comunicata dal mio capo Preciso che il non Tes_1 Tes_1 aveva autonomia per fare operazioni di tal portata e che ritengo siano state autorizzate da altri”;
iii) riferiti a non meglio chiariti rapporti giuridici, ovvero a mai dedotti (né dimostrati) accordi simulatori tra i soggetti coinvolti, o a rapporti gestori;
iv) non supportati da adeguati riscontri,
➢ né documentali:
- il documento n. 7 di parte attrice è all'evidenza il frutto della collazione di due o più estratti conto (senza, peraltro, l'indicazione per ciascuno dei relativi titolari), inintelligibile e inidoneo a provare la pretesa assistenza finanziaria;
- il documento 16 (il bilancio di nulla attesta;
_1
- analogamente, il documento 17 (che peraltro può fare prova solo contro la parte che lo produce), letto anch'esso nella sua integralità, nulla dimostra in merito alle tesi attoree, ed anzi evidenzia esattamente il contrario di quanto dallo stesso vorrebbe trarsi, ossia che il denaro necessario per l'acquisto delle azioni da parte di
S.I.D. era proprio di quest'ultima, come accertato dalla sentenza impugnata, e ciò, sia in ragione della reale scansione temporale degli eventi (che vede la relativa provvista d'acquisto fornita mediante giroconti, a proprio favore, effettuati dalla stessa S.I.D.), sia in forza del fatto che anche seguendo la ricostruzione dei fatti sostenuta dagli attori/appellanti – peraltro sfasata sotto il profilo temporale – le somme rimesse da a S.I.D. avrebbero integrato in ogni caso il rimborso di _1
30 un precedente finanziamento di quest'ultima alla prima (con conseguente decurtazione del relativo credito) a ulteriore conferma, anche in questa ipotesi, della effettiva titolarità delle risorse finanziarie impiegate per l'acquisto delle azioni di CP_6 direttamente in capo a S.I.D. e della infondatezza della lamentata censura;
➢ né testimoniali:
- quanto al primo teste attoreo – il già menzionato dott. , professionista Tes_2 di fiducia di e di ID – va richiamato, per brevità, quanto già detto nel _1 precedente § 12.2, sottolineandosi come il teste abbia fatto riferimento a (comunque indimostrate e non documentate) delibere di S.I.D. volte all'acquisto di azioni e CP_6 all'utilizzo da parte di questa di un finanziamento concesso da direttamente ad CP_6 essa S.I.D. (il c.d. finanziamento “ponte”), negato però dalla banca e del quale non
è stato fornito alcun riscontro – anzi, è la stessa parte attrice che in più occasioni ha affermato (ed afferma anche ora) che la provvista necessaria per l'acquisto effettuato da S.I.D. il 5.12.2014 sarebbe stata “creata” all'interno del “Gruppo Naldi” – il che smentisce la ricostruzione del fatto sostenuta dagli attori. Quanto all'acquisto personalmente effettuato da il teste ha riferito come questi ebbe a sua Parte_2 volta ad acquistare “5 milioni di euro di azioni con sue personali disponibilità finanziarie, e cioè con risorse proprie”, e nulla più. Il teste ha poi fatto riferimento a una proposta di acquisto di azioni da parte di S.I.D. e del dott. ma non ha Pt_2 allegato che ciò sia avvenuto per effetto di un'imposizione, o di altra condizionalità necessaria, da parte di il che incide sull'elemento soggettivo richiesto per CP_6
l'integrazione della fattispecie illecita di cui all'art. 2358 c.c.;
- quanto al teste – dipendente di un'altra società del “Gruppo Naldi” – Tes_3 questi a ben vedere non ha aggiunto nulla a quanto già affermato dal , Tes_2 limitandosi ad affermare: “sub 2): è vero che la propose un mutuo di € 60 Pt_3 milioni più 'apertura di credito di € 5 milioni che è ancora in essere;
sub 3) la banca chiese in cambio del finanziamento che il dott. sottoscrivesse azioni della banca Pt_2
e così pure anche la ID”.;
- quanto al teste , questi ha smentito la tesi attorea circa l'esistenza di un ER
“surplus” finanziario offerto dalla banca affinché con la provvista eccedente l'effettivamente richiesto potessero essere acquistate azioni proprie (oltretutto, come detto, intestate ad altri e non “in carico” alla medesima), precisando che “l'ulteriore importo rispetto ad € 50.000.000,00 richiesti per sistemare la situazione debitoria con il ceto bancario era destinato ad un programma di lavori di ristrutturazione di un albergo”, come peraltro confermato dalle risultanze documentali (si veda il bonifico da ad : cfr. all. 17 del fasc. di . Si sarebbe trattato, _1 CP_12 CP_11
31 quindi, di un importo aggiuntivo, richiesto e concesso dalla stessa mutuataria per procedere a interventi edilizi, per realizzare i quali, evidentemente, non disponeva della necessaria liquidità. Riguardo, poi, ai fatti effettivamente qualificanti la tesi attorea (e cioè che avrebbe autonomamente e spontaneamente implementato CP_6
l'offerta di finanziamento per consentire alla società finanziata [ di effettuare _1
l'acquisto di proprie azioni, oltretutto non direttamente, ma per il tramite di altri soggetti alla stessa in qualche modo legati [appunto, e ]: CP_1 Parte_2
v. cap.li 4 – 7 della seconda memoria ex art. 183, co. 6, di p.a.: “
4. Vero che Pt_3
tramite il dott. , ha proposto che l'acquisto di azioni
[...] Persona_1 Pt_3 di € 10 milioni e di € 5 milioni fosse effettuato da soggetti terzi, individuati
[...] rispettivamente nella ID S.r.l. e nel dott.
5. Vero che , Parte_2 Parte_3 tramite il dott. e, in seguito, il dott. della filiale di Testimone_1 Persona_1
Roma, ha indicato la concessione del maggiore finanziamento di complessivi € 15 milioni e l'acquisto di azioni del medesimo importo come condizione per l'erogazione del finanziamento richiesto dalla 6. Vero che , tramite il
Parte_1 Parte_3 dott. e, in seguito, il dott. della filiale di Roma, ha Testimone_1 Persona_1 indicato alla alla ID S.r.l. e al dott. che le azioni
Parte_1 Parte_2 acquistate tramite la ID S.r.l. e il dott. avrebbero potuto essere Parte_2 rivendute da costoro entro 24 mesi dall'acquisto; 7. Vero che ha Parte_3 rassicurato la la ID S.r.l. e il dott. che la somma
Parte_1 Parte_2 necessaria a restituire il maggiore finanziamento di complessivi € 15 milioni e i relativi costi sarebbe derivata dalla rivendita delle azioni entro 24 mesi dall'acquisto delle stesse e che pertanto l'operazione non avrebbe comportato costi per la
Parte_1
la ID S.r.l. e il dott. ), il teste non ha offerto alcun apprezzabile
[...] Parte_2 riscontro, affermando, anzi, in senso contrario: “Sub 4) questo non è vero io non feci mai tale proposta. Mi riporto a quanto ho già sopra detto. Sub 5) io non ho mai detto questo. Non so cosa nel presentare l'operazione abbia effettivamente detto, Tes_1 anche perché a me la operazione fu invece riferita in termini diversi come ho già sopra spiegato. Sub 6) io non ho mai detto ciò. Io ho solo curato l'istruttoria tecnica sul mutuo e sull'affidamento. Non ero titolato a trattare di azioni per importi così rilevanti. Sub 7) per quello che è a mia conoscenza l'impianto della operazione dal punto di vista del tasso con gli ulteriori 10 milioni per i lavori avrebbe comportato un beneficio sotto il profilo del tasso complessivo del mutuo;
quanto all'affidamento esso era stato concesso ad un tasso che teneva conto dell'importanza del cliente. Sulle azioni io non ho dato alcuna assicurazione”.
32 11.4 In definitiva, considerato che agli attori spettava la dimostrazione di tutti i fatti costitutivi della tesi sostenuta in causa circa la pretesa nullità della complessiva operazione di finanziamento/acquisto titoli, e segnatamente del (preciso) collegamento negoziale tra le operazioni di finanziamento e gli acquisti azionari e dell'elemento psicologico in capo all'Istituto di coartare l'azionista al fine di acquistare, con la provvista in tesi fornita, le suddette azioni, deve confermarsi la valutazione fatta dal Tribunale per cui “il corrispettivo degli acquisti azionari oggetto di causa non è stato integrato dalla provvista concessa da ad Parte_3 _1 ma da altra autonoma provvista, il che non consente di ritenere fondate le domande sotto gli invocati profili di nullità per violazione dell'art. 2358 c.c. o comunque Co annullamento per dolo o invalidazione per frode alla legge. A conclusivamente è stato ceduto un valido credito da rapporto di mutuo e un credito relativo alla linea di credito in allora concessa, in relazione ai quali non sono neppure ravvisabili in tutto
o parte “a monte” fattispecie di acquisti “finanziati” dalla medesima banca” (cfr. sentenza definitiva n. 2139/2022, pag. 10).
12. Venendo al primo motivo – rubricato: “Nullità della sentenza per aver escluso la titolarità/legittimazione passiva di – vizio di ultrapetizione Controparte_2
– erronea applicazione dell'art. 3, co. 1, lett. c) del d.l. n. 99/2017 – violazione degli artt. 2558, 2559 e 2560, co. 1 e 2, c.c. e dell'art. 58 T.u.b.”, con il quale viene denunciata l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato il difetto di Co titolarità/legittimazione passiva di anche rispetto alla domanda principale di nullità/annullamento sul presupposto che “il contenzioso in oggetto è con tutta evidenza sorto dopo la cessione essendo stata la controversia instaurata il 4.8.2017 dunque dopo la cessione: trattasi, dunque, in ogni caso di contenzioso escluso dall'aggregato trasferito e difetta dunque la titolarità di esso in capo ad CP_5
, essendo rimasto il contenzioso de quo in capo a ,
[...] Parte_4 Co sostenendosi che non avrebbe mai sollevato detta eccezione con riferimento alla domanda principale, ed avrebbe, anzi, espressamente riconosciuto la propria titolarità/legittimazione passiva rispetto alla domanda de qua, e comunque che la legittimazione passiva della medesima sarebbe pacifica in ragione del fatto che i contratti di finanziamento (mutuo ipotecario e apertura di credito in conto corrente) Co sono stati indubbiamente acquisiti da e che detti contratti e quelli “di sottoscrizione contestuale di azioni/obbligazioni subordinate sono rapporti negoziali collegati, tali per cui l'uno non sarebbe stato concluso se non fosse stato concluso
l'altro” – la relativa decisione resta assorbita dal rigetto del secondo motivo.
33 E' appena il caso di sottolineare come anche nella sentenza definitiva di primo grado l'argomento posto a fondamento della statuizione qui impugnata è stato svolto in via solo integrativa della decisione di rigetto della domanda principale rigettata per altra causa.
Il punto è stato comunque già chiarito in termini pienamente condivisibili da questa stessa Corte con la richiamata sentenza non definitiva n. 1817/2023, affermandosi:
“non è corretta l'impostazione secondo cui dal collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di sottoscrizione contestuale di azioni discenderebbe la Co legittimazione passiva di in conseguenza del passaggio in capo ad essa di tutte le pretese funzionali all'esercizio dell'attività bancaria, tra cui il conto corrente sul quale era regolato il rapporto di mutuo. In realtà, occorre tenere distinto il rapporto bancario di conto corrente dalla sorte delle diverse operazioni che ne sono annotate.
La questione deve essere esaminata nel quadro normativo vigente. Con DL n. 99 del
25 giugno 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 146 del 25 giugno 2017, entrato in vigore il giorno stesso e poi convertito, senza modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della l. 31 luglio 2017, n. 121) sono stati disciplinati l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di e di Controparte_13 Parte_3 nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle medesime. Dello stesso giorno è il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di messa in liquidazione coatta amministrativa delle HE venete, come previsto dall'art. 2, comma 1 del D.L. n. 99/17, norma che alla lettera c) dispone altresì che i commissari liquidatori procedano “alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3”.
L'art. 3 appena citato, al comma 1°, stabilisce che “I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma
1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse...”, ed il medesimo articolo prosegue affermando che “restano esclusi dalla cessione, anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: …b) i debiti delle HE nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle HE o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso
i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse…”. Al comma 2 è poi stabilito che “… Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel
34 perimetro della cessione ai sensi del comma 1…”. In forza delle previsioni di cui agli artt. 2, c. 1, lett. c) e 3, c. 1 DL n.99/2017, sopra riportati, per quanto qui interessa,
in data 26 giugno 2017 ha stipulato con il Controparte_14 Controparte_2 contratto di cessione di azienda, in conformità all'Offerta vincolata formulata da quest'ultima. In tale contratto, sempre per quello che qui interessa, l'art. 3.1.4, lett.
b cap. (iv) indica espressamente, quali “passività escluse”, “i debiti, le responsabilità
(e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle HE in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle
HE in LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi”. Appare documentale, pertanto, l'intento del legislatore di lasciare fuori dal perimetro della cessione ogni Co operazione inerente alle azioni di . Il dato normativo è chiaro nell'affermare che sono esclusi tutti i debiti o crediti delle HE nei confronti dei propri azionisti derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni, oltre ai rapporti connessi a tali operazioni. Sulla base di tale impostazione, occorre, quindi, verificare le conseguenze da trarre nel caso di specie, in cui si prospetta la conclusione di un'operazione c.d. baciata. Ebbene, si può osservare che la domanda Con proposta da , ID e ei confronti di in lca e di aveva una duplice _1 Pt_2 CP_14 finalità: da un lato, quella di ottenere la declaratoria di nullità parziale del mutuo contratto da per l'acquisto delle azioni e, dall'altro, quella conseguenziale di _1 ottenere la riduzione del maggior debito derivante dal finanziamento in corrispondenza della somma di € 15.000.000,00, non dovuta per effetto della nullità parziale. Con riferimento alla declaratoria di nullità del mutuo, il prosieguo del giudizio era volto ad accertare se tra l'operazione di finanziamento e l'acquisto di azioni vi era
o meno il collegamento teleologico prospettato dagli attori ( . E, così Parte_8 configurata, la corrispondente titolarità della situazione giuridica soggettiva non può Co appartenere ad , trattandosi di una operazione di commercializzazione di azioni espressamente esclusa, nel suo complesso, dal perimetro della cessione del ramo di Co azienda di in base alle disposizioni sopra richiamate. Pertanto, la nullità del contratto di mutuo, nei limiti in cui questo risulti eventualmente correlato all'acquisto Co di azioni di da questa detenute, comporta il venir meno ex tunc degli effetti negoziali apparentemente prodotti, con conseguente obbligo restitutorio di quanto Co versato in sua esecuzione tenendo distinta la posizione di , rispetto alla quale qualsiasi credito restitutorio deve essere fatto valere secondo le regole del concorso, Co e la posizione di , la quale è legittimata passiva solo nei limiti di quanto ricevuto
35 in esecuzione del negozio nullo (v. infra). Né può dirsi che, in tal modo, si finirebbe Con per riversare sulla cessionaria la responsabilità e le conseguenze negative dell'investimento in azioni che, in base al disposto normativo, sono escluse dalla cessione, o che debba essere impedita qualsiasi erosione o sottrazione del credito Con per il rimborso del mutuo, ormai ceduto dalla Lca ad;
infatti, con l'accertamento della nullità del mutuo collegato all'acquisto di azioni e del conseguente accertamento Co negativo del credito derivante da esso, nel perimetro della cessione a non potrà mai essere compreso l'apparente credito per le rate di un mutuo improduttivo di effetti, per il noto principio “quod nullum est nullum producit effectum”. Ne consegue Con che la legittimazione passiva di potrebbe sussistere in relazione alla domanda di eventuale restituzione di quanto indebitamente ricevuto in esecuzione del contratto nullo, domanda che non è stata mai formulata. Più precisamente, , ID e _1 Pt_2 hanno chiesto di compensare il debito restitutorio di € 15.000.000,00 con il credito Co vantato da per il medesimo ammontare nei confronti della cessionaria , _1 come se questa fosse subentrata nella titolarità della complessiva operazione anziché del solo rapporto di conto corrente su cui erano regolate le rate di mutuo. In realtà, Con se pure potrebbe rispondere della restituzione delle somme accreditate sul conto dopo la cessione solo qualora dovesse essere accertata la nullità del mutuo, va rilevato che, nel presente giudizio, oltre a non essere indicato l'ammontare di tali somme, non è stata formulata alcuna domanda relativa al rapporto di conto corrente.
Al riguardo, va osservato che le rate del mutuo erano verosimilmente regolate in un conto corrente che, in quanto funzionale all'esercizio dell'attività bancaria, è Co transitato ad ex art.
3.1.2 lett. a), punto ii) del contratto di cessione [“…(a) per attività incluse si intendono i singoli beni, cespiti e i rapporti delle banche in LCA che sono considerati e utilizzati come funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria… tra cui, in particolare:…ii) i contratti attinenti la raccolta diretta … ivi inclusi a mero titolo esemplificativo…rapporti di conto corrente…”]. La prosecuzione del rapporto di conto Co corrente con , pertanto, comporta che quest'ultima può essere potenzialmente tenuta a restituire solo quegli importi riscossi ma divenuti indebiti per effetto della Co nullità del mutuo, nei limiti in cui così dovesse essere accertato nei confronti di . Co In conclusione, la legittimazione di non sussiste in base alla prospettazione attorea. Peraltro, non può essere tralasciato il fatto che si tratta di controversia relativa ad atti e fatti occorsi prima della cessione ma sorta successivamente ad essa Co per cui, come già evidenziato, la legittimazione di non sussiste in relazione al rapporto di mutuo ed al collegato acquisto di azioni e potrebbe sussistere esclusivamente in relazione all'accertamento negativo del credito da quel rapporto
36 Co apparentemente disceso e regolato sul conto corrente se proseguito con , oltre che in relazione alle eventuali restituzioni di quanto riscosso in esecuzione di quel contratto nel segmento temporale successivo alla cessione. Ne consegue che, per Co quanto introdotto in questo giudizio, deve essere negata la titolarità di nel Co rapporto di mutuo e dell'acquisto delle azioni da , a conferma sul punto della sentenza impugnata in piena coerenza con il precedente di questa Corte menzionato da parte appellante riguardante tutt'altra fattispecie. L'impostazione appena offerta supera l'interpretazione dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 99/17 offerta da parte appellante che vorrebbe escludere le operazioni c.d. baciate dal perimetro della cessione in quanto non menzionate tra le operazioni di commercializzazione di azioni: tale interpretazione contrasta con la lettera della norma che, nel fare riferimento alla categoria generale delle operazioni di commercializzazione di azioni, non distingue le diverse modalità con cui tale risultato può essere conseguito. Inoltre, parte appellante sostiene erroneamente la responsabilità solidale del cedente e della cessionaria ex art. 2558, comma 1, cc, non derogato dall'art. 58 Tub, ed ex art. 47, comma 7,
D.L.gs. 180/15. Infatti, a prescindere dai profili di inammissibilità in quanto l'appello sul punto non si confronta con la motivazione contenuta in sentenza laddove sono richiamate le norme del Tub e della legge fallimentare, va rilevato che il DL 99/2017 introduce una disciplina speciale che non consente l'applicazione dell'art. 2558 cc o dell'art. 2560 cc, specie se si considera che all'art. 3, comma 2, del citato decreto è stabilito che “… Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1…”. E, affermata l'esclusione dal perimetro della Con cessione a delle operazioni di commercializzazione in azioni e, comunque, rilevata la mancanza della prova dell'inserimento del credito nei libri contabili, non c'è altro da aggiungere”.
B) L'appello incidentale di Parte_5
13. ha proposto appello incidentale in relazione alla ritenuta Parte_3 applicabilità dell'art. 2358 c.c. anche le società cooperative, quale era l'istituto di credito all'epoca dei fatti.
Trattandosi di appello proposto in via espressamente condizionata all'accoglimento del gravame principale, dal rigetto di questo consegue che in parte qua non vi è luogo a provvedere.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico, in solido, degli attori-appellanti: Parte_1
37 , Parte_1 CP_1 Controparte_1 Parte_2
e a favore di coatta e di Parte_3 Parte_3 [...]
con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro Controparte_2 normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo al medio per ciascuna delle (tre) fasi di studio, di introduzione e decisoria in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello, nell'ambito dello scaglione di riferimento (da €
8.000.000 a € 16.000.000).
Poiché l'impugnazione è stata proposta successivamente al 30 gennaio 2013 ed è integralmente rigettata, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte degli appellanti ( Parte_1
[...] Controparte_1 [...]
), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Pt_2 per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 1213/2023 disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
[... a) rigetta l'appello proposto da Parte_1
e , per le _1 CP_1 Controparte_1 Parte_2 ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, n.
2139/2022;
b) dichiara non luogo a provvedere sull'appello incidentale condizionato proposto da Parte_5
c) condanna in solido gli appellanti ( Parte_1
e
[...] Controparte_1 [...]
) a rimborsare agli appellati ( e Pt_2 Parte_5 [...]
le spese di lite del secondo grado, che liquida, per compensi, Controparte_2 in favore di ciascuna parte appellata in € 52.000, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
d) dà atto della sussistenza a carico degli appellanti principali dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
38 Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 20 marzo 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
39
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 1213/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 20.6.2023, vertente
TRA
c.f. , Parte_1 P.IVA_1
p.i. in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. P.IVA_1 Pt_2
[...]
c.f. e p.i. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Parte_2
, c.f. Parte_2 C.F._1 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca Brancadoro, elettivamente domiciliati presso il difensore, in Roma, Via Brenta n. 2/a, appellanti principali/attori in primo grado
E
, c.f. Parte_3 P.IVA_3 con sede in Montebelluna (TV), Via Feltrina Sud n. 250, in persona dei Commissari
Liquidatori, avv. Giuliana Scognamiglio, avv. Alessandro Leproux e dott. Giuseppe
Vidau, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Pavan e Piergianni Medea, con domicilio eletto presso l'avv. Giacomo Cucco, in Venezia (VE), San Polo 2580, appellata e appellante incidentale/convenuta in primo grado
1 con sede sociale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, numero Controparte_2 di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale in P.IVA_4 persona del suo procuratore speciale, avv. , rappresentata e difesa CP_3 dall'avv. Valerio Tavormina, elettivamente domiciliata presso il difensore, in Milano,
Corso Italia n. 8, appellata/convenuta in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza (definitiva) del Tribunale di Venezia,
Sezione Specializzata in Materia di Impresa, n. 2139/2022, pubblicata il 20.12.2022, emessa a definizione del procedimento n. 8446/2017 R.G. Tribunale Venezia, in punto: nullità dei finanziamenti di riferimento per violazione degli artt. 2358 c.c. e
1322 c.c. e nullità dei negozi collegati di acquisto delle azioni della banca finanziatrice;
accertamento negativo di debito;
risarcimento danni;
assistenza finanziaria;
delimitazione del perimetro dell'Insieme Aggregato ceduto a CP_4 causa trattenuta in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni degli appellanti : Parte_1 CP_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma integrale della impugnata sentenza
n. 2139 del 20 dicembre 2022 del Tribunale di Venezia e in accoglimento dei motivi di appello proposti: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare la titolarità/legittimazione passiva di per i motivi espositi;
2) in Controparte_5 via principale accertare e dichiarare che la condotta posta in essere da , Parte_3 considerata nel suo complesso come un insieme di atti negoziali tra loro collegati, è illecita e in frode alla legge, e per l'effetto, al netto di quanto già statuito dall'adito
Giudice nella sentenza non definitiva n. 743/2020 del 29 aprile 2020, dichiarare la nullità, e/o annullare, nell'ambito del complessivo finanziamento di € 60.000.000,00 erogato da e ceduto a , quota parte di esso pari a € Parte_3 Controparte_5
15.000.000,00, di cui € 10.000.000 quale finanziamento bullet ed € 5.000.000,00 quale apertura di credito, e per l'effetto dichiarare la riduzione di € 15.000.000,00 del maggior debito di nei confronti della cessionaria dei contratti di _1 finanziamento , oltre agli accessori e le spese che si quantificano Controparte_5 in € 2.130.000,00, o nella maggiore o minore misura che la Corte d'Appello riterrà di giustizia, anche in via equitativa;
3) in ogni caso con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge. In via istruttoria:
1. gli appellanti insistono sull'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. già formulato nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.: - delle Ispezioni ai sensi delle disposizioni in materia bancaria e finanziaria compiute da CA d'Italia nei
2 confronti di tra il 2013 e il 2015; - delle relazioni delle indagini compiute Parte_3 dalla Guardia di Finanza, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e Nucleo Speciale di
Polizia Tributaria di Venezia, nell'ambito del procedimento penale RG. n. 69908/2014, pendente innanzi al Tribunale di Roma;
- dell'ordinanza emessa in data 26 luglio 2016 dal Tribunale di Roma, GIP dott.ssa Vilma Passamonti, nell'ambito del suddetto procedimento.
2. Gli appellanti si oppongono all'ammissione della prova per interpello
e della prova testimoniale riproposte da per le ragioni tutte già indicate Parte_3 nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., depositata nel precedente grado di giudizio e chiedono, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero ammesse le istanze istruttorie riproposte da , di essere ammessi a prova contraria Parte_3 con il medesimo teste indicato da controparte e con il proprio teste (Dott. Tes_1
indicato nel precedente grado di giudizio”;
[...]
➢ conclusioni della appellata Parte_3
:
[...]
“Ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione reietta, per tutti i motivi di cui in atti, e previo ogni opportuno accertamento e declaratoria del caso, in via preliminare: rigettarsi la domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà, ai sensi degli articoli 283 e 351 c.p.c., ex adverso formulata;
in principalità, nel merito: respingersi integralmente l'appello avversario e le domande tutte formulate da parte appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi pure dedotti in atto, confermandosi integralmente, per l'effetto, la Sentenza del Tribunale di Venezia n. 2139/2022; in subordine e in via di appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento dei motivi di gravame avversario, accogliersi, anche con riforma della sentenza di primo grado e per i motivi di cui al presente gravame incidentale condizionato, le conclusioni già rassegnate dall'esponente Liquidatela e qui ritrascritte: ogni avversaria istanza, eccezione (ivi compresa quella di illegittimità costituzionale proposta dagli attori), domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, anche con riguardo alla legittimazione della L.C.A. comparente, in via preliminare: - dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o improseguibile ogni domanda proposta dagli attori per tutti i motivi di cui in atti, respingendosi ogni avversaria richiesta;
nel merito: rigettarsi ogni domanda proposta dagli attori poiché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in atti. Con integrale rifusione di spese e compensi del presente procedimento;
in via istruttoria: l'esponente Liquidatela, senza alcuna inversione dell'onere della prova gravante sulla controparte, insiste per
l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate con la propria memoria ex art.
183, VI comma, n. 2 cpc di data 28.5.2018 qui di seguito, per comodità del Collegio,
3 ritrascritte: B) Ammettersi prova per inter pello delle controparti e per testimoni sulle seguenti circostanze: 1) “vero che il dott. , nel corso del 2014, ha Persona_1 operato quale funzionario e dipendente di della filiale di Roma”; 2) “vero che il CP_6 dott. , nel corso del medesimo anno 2014, ha trattato con il dott. in ER Pt_2 proprio e quale legale rappresentante pro tempore di ID S.r.l., gli acquisiti di azioni og getto della presente causa”; 3) “vero che, in data 14.11.2014, il signor ha Pt_2 sottoscritto il cosiddetto Contratto Quadro contenente anche le informazioni circa la natura degli strumenti finanziari”; 4) “vero che, nell'occasione di cui al capitolo che precede, il signor ha rilasciato le informazioni di cui alla normativa MIFID Pt_2 recanti, tra l'altro, l'indicazione di una propensione al rischio elevata e la conoscenza di tutti gli strumenti finanziari indicati nel relativo questionario”; 5) “Vero che, in data
19.11.2014, il signor quale legale rappresentante pro tempore di ID S.r.l., ha Pt_2 sottoscritto il cosiddetto Contratto Quadro contenente anche le informazioni circa la natura degli strumenti finanziari”; 6) “Vero che, nell'occasione di cui al capitolo che precede, il signor quale legale rappresentante pro tempore di ID S.r.l., ha Pt_2 rilasciato le informazioni di cui alla normativa MIFID recanti, tra l'altro, l'indicazione di una propensione al rischio elevata e la conoscenza di tutti gli strumenti finanziari indicati nel relativo questionario”; 7) “Vero che, al momento degli acquisti per cui è causa, l'incaricato di ha illustrato agli attori (ID e dott. la natura, le CP_6 Pt_2 caratteristiche e i rischi di cui al tipo d'investimento, con riferimento, in particolare, alla natura illiquida del titolo, alle limitazioni che si sarebbero potute riscontrare in sede di successiva vendita e alle modalità di disinvestimento”; 8) “Vero che, a esempio, prima dell'acquisto di azioni da parte di ID S.r.l., avvenuto in data CP_6 Co 5.12.2014, il funzionario di ha eseguito il relativo test previsto dalla normativa di
Legge e regolamentare e ha sconsigliato l'acquisto chiarendo la non adeguatezza per dimensione, la sussistenza del conflitto di interessi e l'inadeguatezza dell'operazione al profilo della Cliente”; 9) “Vero che ID, nell'occasione di cui al capitolo che precede
e nonostante le indicazioni rese dal funzionario di ha comunque espresso la CP_6 volontà di dar corso alla sconsigliata operazione di acquisto”; 10) “Vero che il dott.
in proprio e quale legale rappresentante di ID S.r.l., è stato informato nel Pt_2 corso del rapporto degli investimenti effettuati e anche circa la natura illiquida dei titoli og getto di acquisto come risulta dal doc. 15 che si sottopone al teste”. Si indica
a teste il signor di Roma, già funzionario di Con Persona_1 Parte_3 opposizione alle istanze istruttorie tutte ex adverso formulate anche per i motivi di cui alla terza memoria ex art. 183 cpc (di data 15.6.2018), dimessa in favore di V.B. in Lca e con abilitazione, a prova contraria, per la denegata ipotesi di ammissione dei
4 capitoli testimoniali avversari. In ogni caso: con condanna della controparte alla rifusione di spese e compensi di lite”;
➢ conclusioni della appellata Controparte_2
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria: 1) respingere l'appello avversario in quanto infondato e per l'effetto confermare la sentenza definitiva, n. 2139/2022 del Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata in data 20 dicembre 2022 e non notificata in via subordinata;
2) respingere integralmente le domande degli appellanti in quanto infondate per tutti i motivi esposti in atti tra cui l'eccepita carenza di legittimazione passiva di in via di ulteriore subordine e Controparte_2 riconvenzionale 3) per la denegata ipotesi di dichiarazione di nullità e/o di annullamento dell'asserito “finanziamento bullet di € 10.000.000,00” e “dell'apertura di credito di € 5.000.000,00”, condannare Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare a
[...] la somma di € 15.000.000,00 (o la diversa maggiore o minore Controparte_2 somma che dovesse risultare in corso di causa) indebitamente incassata da essa
, oltre interessi legali dalle date Parte_1 di incasso alla data del 7 marzo 2018 ed interessi legali di mora ex art. 1284.4 c.c. dalla data della domanda (8 marzo 2018) al saldo, con pagamento degli interessi sui predetti interessi maturati e maturandi per ogni periodo semestrale dall'8 marzo al saldo, ai sensi dell'art. 1283 c.c.; 4) condannare gli appellanti alla rifusione delle spese e delle competenze di causa. In via istruttoria, non ammettersi, le istanze istruttorie di parte appellante riproposte in appello, per tutti i motivi illustrati in atti ed in particolare nella terza memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado. Si dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio su domande nuove”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. La posizione degli attori.
Con atto di citazione notificato il 28.7.2017, Parte_1
e il dott.
[...] CP_1 Controparte_7 Pt_2
(legale rappresentante di entrambe le due predette società) convenivano in
[...] giudizio avanti al Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, in coatta amministrativa e Parte_3 Parte_3 Controparte_2
(quale pretesa cessionaria dell'azienda bancaria della prima) chiedendo, in estrema sintesi:
5 A) accertarsi e dichiararsi la nullità (ex art. 2358 c.c.), e/o disporsi l'annullamento, del finanziamento “bullet” di euro 10.000.000,00 e dell'apertura di credito di euro
5.000.000,00 erogati da a e la conseguente Parte_3 Parte_1 riduzione (per complessivi euro 15.000.000,00) della relativa esposizione debitoria nei confronti di , oltre alla condanna al pagamento di accessori e Controparte_2 spese quantificati in ulteriori euro 2.132.000,00;
B) in subordine, condannarsi, in via tra loro solidale, le banche convenute al ristoro dei danni tutti patiti dagli attori, ai sensi dell'art. 2043 c.c., oltre che per violazione delle norme in materia di intermediazione finanziaria, in misura pari: a euro
10.000.000,00 (oltre ad interessi e rivalutazione monetaria) a favore di ID;
a euro
5.000.000,00 (oltre ad interessi e rivalutazione) a favore del dott. Parte_2 personalmente;
infine, a euro 15.000.000,00 (a cui sommarsi altri euro 2.132.000,00 per oneri maturati) a favore di Parte_1
Nello specifico, a fondamento di dette domande deducevano che:
i) alla fine del 2014, interessata a ristrutturare la propria Parte_1 esposizione finanziaria relativa a varie posizioni in essere presso altri Istituti di
Credito, si era rivolta a per chiedere un finanziamento di complessivi Parte_3 euro 50.000.000,00;
ii) si era resa disponibile alla concessione del finanziamento a Parte_3 condizione che il legale rappresentante della società, , acquistasse Parte_2 personalmente azioni della banca per un importo di € 5.000.000,00 e che una società del gruppo a questi facente capo (diversa, però, da quella direttamente finanziata, e cioè ), ne acquistasse altre per un valore di € 10.000.000,00, il tutto peraltro _1 senza costi effettivi per la finanziata in quanto la provvista a tal fine necessaria sarebbe stata fornita direttamente dalla stessa mediante la Parte_3 concessione a di un mutuo di euro 60.000.000,00 (di importo maggiore, quindi, _1 di quello richiesto di euro 50.000.000,00) e di una ulteriore apertura di credito di
5.000.000 di euro, onde consentire, appunto, a una società del “Gruppo Naldi” di Co acquistare azioni per un importo di euro 10.000.000,00 (da mantenere in portafoglio per un periodo di almeno due anni) e al personalmente di Pt_2 acquistarne per ulteriori euro 5.000.000,00 (ugualmente da mantenere in portafoglio per un periodo di almeno due anni). Alla scadenza del biennio la avrebbe Pt_3 riacquistato le (proprie) azioni, o le avrebbe altrimenti collocate presso terzi,
“annullando” in tal modo il debito di per la parte relativa al finanziamento. _1
Inoltre, sempre secondo quanto garantito dalla le operazioni di compravendita Pt_3 di azioni dietro erogazione della somma necessaria al loro acquisto, avrebbe altresì
6 consentito agli attori di beneficiare della (ipotetica) plusvalenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita allo scadere dei due anni, necessaria per coprire il costo del servizio del debito sulla tranche di finanziamento di euro 10 milioni e sull'apertura di credito di euro 5 milioni;
iii) l'adesione di alla proposta della era dettata dalla necessità di _1 Pt_3 ottenere il finanziamento di cui aveva bisogno, sicché la stessa acconsentiva all'operazione così come “confezionata”, essendo del tutto ignara della possibilità di rischio di perdita del capitale investito quale conseguenza del grave stato di dissesto della artatamente occultato, come comprovato dal fatto che la stessa CA Pt_3
d'Italia aveva rilevato la crisi di soltanto a seguito di accertamenti Parte_3 ispettivi;
iv) così strutturata e concordata l'operazione, in data 11.12.2014 Parte_3 aveva concesso a un mutuo fondiario ipotecario dell'importo di euro _1
60.000.000,00, formalmente da destinarsi alla creazione di liquidità. Il piano di rimborso del mutuo era strutturato secondo le seguenti modalità: a) una rata iniziale di soli interessi a partire dall'11.12.2014 fino al 31.12.2014, finalizzata ad allineare le successive scadenze con la fine dei mesi;
b) n. 23 rate mensili di soli interessi fino al 30 novembre 2016; c) n. 1 rata mensile, con scadenza 31.12.2016, composta dalla quota capitale di euro 10.000.000,00 e da interessi che, calcolati al livello del parametro Euribor3 vigente alla data, ammontavano a euro 117.000,00; d) n. 80 rate trimestrali di capitale e interessi fino alla scadenza finale del 31.12.2036. La prima rata posticipata di capitale e con interessi al livello allora vigente del parametro
Euribor, ammontava ad euro 828.432,04. La durata complessiva del mutuo era pertanto di 256 mesi, inclusa la frazione di mese iniziale. Riguardo al tasso e alla parametrizzazione, si obbligava a corrispondere sulla somma mutuata: i. per il _1 periodo fino al 31.12.2016, l'interesse annuo nominale del 2,354%, pari a 2,170 punti in più dell'Euribor 360, corrispondente alla data allo 0,184%, con revisione trimestrale;
ii. per il periodo dall'1.1.2017 al 31.12.2036, l'interesse annuo nominale, pari al 2,750% in più dell'Euribor tempo per tempo vigente con revisione trimestrale;
v) in data 14.7.2016, essendo venuta meno per il crollo del valore delle azioni la possibilità di compiere l'operazione di buy-back delle azioni, necessaria per l'estinzione della quota parte di finanziamento “bullet”, detta quota parte di finanziamento era stata rinegoziata portando la scadenza al 2021, mentre la restante parte del finanziamento continuava ad avere la scadenza del 31.12.2036; vi) dovendo essere destinata la somma di 10.000.000 di euro, di cui al finanziamento “bullet”, su espressa indicazione della , all'acquisto di azioni della Pt_3
7 stessa, aveva provveduto a corrispondere a una società del Gruppo (e Pt_3 _1 segnatamente a mediante due Controparte_1 bonifici di € 5.000.000,00 ciascuno, la provvista necessaria per l'acquisto delle azioni già il 4.12.2014. Il 5.12.2014 ID aveva conferito a l'ordine di acquisto Parte_3 di n. 253.165 azioni della stessa al prezzo unitario di € 39,50, per un Pt_3 controvalore complessivo di € 10.000.017,50; vii) in data 11.12.2014 la aveva altresì concesso a un'apertura di Pt_3 _1 credito in conto corrente di 5.000.000,00 di euro, che veniva da questa interamente utilizzata per consentire al proprio l.r., dott. di effettuare l'acquisto di Parte_2 azioni di imposto dalla stessa quale ulteriore condizione per Parte_3 Pt_3
l'erogazione del finanziamento principale (e cioè quello richiesto da di euro _1
50.000.000). Corrispondentemente, in adempimento di quanto Parte_2 richiesto dalla con sei distinte operazioni effettuate tra il 3.12.2014 e il Pt_3
30.12.2014, acquistava complessivamente n. 126.585 azioni di al Parte_3 prezzo di 39,50 ad azione, per complessivi € 5.000,107,50; viii) i due schemi di triangolazione dei soggetti partecipanti ai finanziamenti/acquisto azioni, rispettivamente e CP_8 Controparte_9
erano stati posti in essere in un contesto “unitario” su imposizione dell'istituto Pt_2 di credito per aggirare la normativa di cui all'art. 2358 c.c., derivandone, per l'effetto, la nullità parziale del mutuo (e cioè del finanziamento bullet di euro 10.000.000,00)
e la nullità della apertura di credito di euro 5.000.000; ix) oltre a violare la disposizione dell'art. 2358 c.c. la aveva in ogni caso Pt_3 violato gli obblighi legali in materia di intermediazione finanziaria, richiedenti informazioni complete, obiettive e intellegibili in ordine agli elementi rilevanti del rapporto, del servizio, degli strumenti finanziari;
in particolare, era stata omessa, in violazione dell'art. 21, comma 1, lett. b), del D.L.gs n. 58/98 (TUF), l'informativa che le azioni di appartenevano alla categoria dei prodotti finanziari illiquidi. Parte_3
Inoltre, la dicitura prestampata sui moduli d'ordine, secondo cui: “la Pt_3 sconsigliava l'esecuzione dell'operazione in quanto non adeguata al profilo del cliente”, non era sufficiente a dimostrare il corretto assolvimento degli oneri posti a carico dell'intermediario per il caso di “non adeguatezza” dell'operazione, in quanto la avrebbe potuto dare corso all'acquisto delle azioni solo in conseguenza di Pt_3 ordini impartiti per iscritto alla medesima dal cliente in cui fosse stato fatto specifico riferimento alle avvertenze ricevute, il che non era avvenuto, con conseguente grave danno per gli attori;
8 x) le somme finanziate erano state quindi “erogate” nell'ambito di un complessivo disegno negoziale caratterizzato dall'intento fraudolento della banca ex art. 1344 c.c.
e dal dolo della banca (art 1439 c.c.); xi) aveva già corrisposto a , con riferimento al finanziamento _1 Parte_3 bullet, a titolo di interessi, la somma di € 398.000,00, e avrebbe dovuto versare a titolo di interessi € 1,480.000,00, mentre con riferimento all'apertura di credito aveva già pagato interessi per € 252,00; a ciò dovevano aggiungersi i costi di istruttoria sostenuti per il finanziamento bullet e per l'apertura di credito;
xii) si era nel frattempo resa cessionaria dei contratti di Controparte_2 finanziamento originariamente in capo a in forza della cessione ex art. Parte_3
3 Decreto-Legge 25.6.2017, n. 99, dei contratti “attivi” attuata a seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa della e che le domande di Pt_3 nullità e/o annullamento della quota del finanziamento di riferimento erano estensibili anche alla cessionaria. Inoltre, che stante l'indissolubile legame tra il contratto di finanziamento e le altre operazioni (tutte connesse per il comune intento illecito e la comune causa fraudolenta), anche le domande risarcitorie dovevano essere estese integralmente a . Controparte_2
Sulla base di tali premesse concludevano, quindi, nei seguenti termini: “
1. in via principale, dichiarare la nullità e/o annullare il finanziamento bullet di €
10.000.000,00 e l'apertura di credito di € 5.000.000,00, per un ammontare complessivo di € 15.000.000,00, erogati da a , finanziamenti oggi Parte_3 _1 ceduti a e, per l'effetto, dichiarare la riduzione di € Controparte_2
15.000.000,00 del maggior debito di nei confronti della cessionaria dei contratti _1 di finanziamento , oltre gli accessori e le spese che si quantificano in Controparte_2
€ 2.130.000,00 o nella maggiore o minore misura che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, anche in via equitativa;
2. in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub 1 accertata e dichiarata la solidarietà di
condannarla in solido con la al riconoscimento Controparte_2 Parte_4 dei danni patiti dagli attori che così si quantificano:
2.1. quanto a ID S.r.l. in €
10.000.000, oltre interessi e rivalutazione, o nella maggiore o minore misura che
l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, anche in via equitativa;
2.2. quanto al Dott. in € 5.000.000,00, oltre interessi e rivalutazione, o nella maggiore o Parte_2 minore misura che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, anche in via equitativa;
2.3. quanto a in € 15.000.000,00 pari ai finanziamenti per cui è causa, oltre Parte_1
a € 2.130.000,00, pari alle spese e agli interessi dalla medesima corrisposti e da corrispondere in favore (in allora) di e ora della o Parte_3 Controparte_5
9 nella maggiore o minore misura che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, anche in via equitativa;
3. in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle superiori domande, 3.1. accertare e dichiarare la violazione, da parte di Parte_4
e della cessionaria dei contratti di finanziamento , cui sono collegati Controparte_2
i contratti di acquisto azioni, delle norme in tema di intermediazione finanziaria per i motivi espressi in narrativa e, per l'effetto, condannare e Parte_4 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore di ID S.r.l., a titolo di danno CP_2 emergente, di un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'acquisto ed il controvalore delle azioni alla data della domanda risarcitoria e, a titolo di lucro cessante, di un importo liquidato in via equitativa;
3.2. accertare e dichiarare la violazione da parte di e della cessionaria dei Parte_4 contratti di finanziamento , cui sono collegati i contratti di acquisto Controparte_2 azioni, delle norme in tema di intermediazione finanziaria per i motivi espressi in narrativa e, per l'effetto, condannare e , in Parte_4 Controparte_2 solido tra loro, al pagamento in favore del Dott. a titolo di danno Parte_2 emergente, di un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'acquisto ed il controvalore delle azioni alla data della domanda risarcitoria, e, a titolo di lucro cessante, di un importo liquidato in via equitativa;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
2. La posizione di in Parte_3 Pt_4
Si costituiva affermando Parte_3 la propria esclusiva legittimazione passiva, evidenziando al riguardo di essere stata posta in liquidazione coatta amministrativa con Decreto Legge 25.6.2017, n. 99, convertito con Legge 31.7.2017, n. 121, e che con contratto Controparte_5 di cessione d'azienda 26.6.2017, repertorio 13928 notaio si era resa Per_2 cessionaria non dell'intera azienda di , ma di un complesso esattamente Parte_3 individuato di asset e che la presente causa era relativa a un “contenzioso escluso”, avendo ad oggetto una vicenda relativa ad azioni di , sicchè, ex art. 3 Parte_3 del citato D.L. e del contratto di cessione, risultava estranea alle Controparte_2 domande ex adverso svolte. Eccepiva, altresì, l'improcedibilità di ogni domanda svolta nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 83, co. 3, TUB. Nel merito contestava l'infondatezza di tutte le domande proposte dagli attori, deducendo in primo luogo l'inapplicabilità dell'art 2358 c.c. alle società cooperative, qual era Parte_3 all'epoca dei fatti, e comunque che il caso in esame non rientrava nella fattispecie contemplata da detta normativa, nessun finanziamento per acquisto di azioni essendo stato erogato a ID S.r.l. o al e che le compravendite di azioni erano state Pt_2
10 addirittura antecedenti al finanziamento erogato a . Peraltro, il negozio di _1 riferimento, e cioè l'acquisto delle azioni da parte di S.I.D. era avvenuta con un CP_6 altro soggetto, che aveva ceduto le proprie azioni. Eccepiva, ancora, CP_10
l'insussistenza dell'ipotesi di dolo posta a fondamento della domanda di annullamento dei finanziamenti, nonché le dedotte violazioni del TUF e la sussistenza dei lamentati danni, concludendo, quindi, nei seguenti termini: “Ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, anche con riguardo all'esclusiva legittimazione passiva della comparente (e Pt_4 anche con ogni consequenziale provvedimento in ordine all'eventuale estromissione Co di ), in via preliminare: - dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o improseguibile ogni domanda proposta dagli attori per tutti i motivi di cui in atti, respingendosi ogni avversaria richiesta;
nel merito: rigettarsi ogni domanda proposta dagli attori poiché infondata in fatto ed in diritto pe r tutti i motivi di cui in atti. Con integrale rifusione di spese e compensi del presente procedimento. Con ogni riserva di merito ed istruttori”.
3. La posizione di Controparte_2
Si costituiva altresì evidenziando di essersi resa cessionaria Controparte_2 dei “crediti” vantati da nei confronti dei propri clienti in bonis, Parte_3 tra cui anche quelli nei confronti di oggetto di causa, mentre, per espressa _1 previsione di legge (art. 3, comma 1, lett. b) e c), D.L. n. 99/2017) e di contratto
(art 3.1.4b iv e vi) erano rimasti esclusi dalla cessione “i debiti delle HE nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle HE o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento” riferiti alle medesime azioni (rif. ex art. 3, comma 1, lett. b), D.L. n. 99/2017 e art.
3.1.4b iv del contratto di cessione), nonché le “situazioni passive attuali o potenziali anche litigiose che non siano riferite ad attività incluse, passività incluse ed in genere a rapporti giuridici ceduti”, e che, in aggiunta (e cioè anche se riferite ad Attività e
Passività Incluse), “alla data odierna non siano già oggetto di Contenzioso Pregresso” ossia giudizi che non fossero pendenti al 26.6.2017 relativi ad atti o fatti occorsi prima della cessione. Affermava, conseguentemente, di essere titolare dei contratti di finanziamento conclusi con e di essere quindi legittimata a resistere alle _1 pretese di di vederli parzialmente cancellati per nullità o annullabilità, nonché _1 ad esperire l'azione di ripetizione di indebito per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nullità/annullamento avanzate dagli attori, ed invece di non essere legittimata passiva in ordine alle domande risarcitorie, e ciò, sia perché ogni
11 eventuale debito di questo tipo restava comunque in capo a , e quindi, Parte_3 ora, alla relativa liquidatela, in quanto debito derivante dalla commercializzazione delle azioni della CA o dalla violazione della normativa sulle prestazioni di investimento riferita alle medesime azioni, sia in quanto passività derivante da controversie relative ad atti e fatti occorsi prima cessione e sorte successivamente ad essa. Nel merito negava la sussistenza di qualsivoglia collegamento funzionale tra gli acquisti delle azioni effettuati da ID e dal e i finanziamenti erogati a . Pt_2 _1
Quanto, in particolare, a ID, osservava che questa, in realtà, non aveva sottoscritto Co le azioni di riferimento di in occasione dell'aumento di capitale di questa, ma le aveva acquistate sul mercato secondario da un altro socio utilizzando una propria provvista finanziaria, evidenziando al riguardo come la causale dei bonifici da _1
a ID fosse “significativamente” quella di “restituzione finanziamento”. Deduceva, ancora, quanto al mutuo, che non vi era alcun “finanziamento bullet”, posto che il piano di ammortamento con la previsione della corresponsione di soli interessi per i primi due anni era funzionale alle esigenze di ristrutturazione del debito di con _1 gli altri Istituti di credito e che gli interessi contemplati per il periodo di preammortamento dei primi due anni erano relativi, non già alla sola somma capitale di euro 10.000.000,00, bensì all'intero importo finanziato di euro 60.000.000,00.
Quanto agli acquisti azionari effettuati personalmente dal che il preordine di Pt_2 acquisto era del 2.12.2014, mentre il primo utilizzo della linea di credito concessa a per le sue esigenze di cassa era dell'8 aprile 2015 e per il solo importo di € _1
600.000 euro. Ribadiva, quindi, che non sussistevano i pretesi collegamenti funzionali tra le indicate operazioni e, in ogni caso, che la fattispecie di cui all'art 2358 c.c. non era applicabile alle società cooperative. Contestava anche la domanda di annullamento per dolo sotto molteplici profili. Infine, in via subordinata riconvenzionale, formulata per l'ipotesi in cui fosse stata dichiarata la nullità, o disposto l'annullamento, del preteso “finanziamento bullet di € 10.000.000,00” e
“dell'apertura di credito di € 5.000.000,00”, chiedeva la condanna di a _1 pagarle la somma di euro 15.000.000,00 (o la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa) indebitamente incassata da essa _1 oltre agli interessi legali dalle date di incasso alla data del 7 marzo 2018 e agli interessi legali di mora ex art. 1284.4 c.c. dalla data della domanda (8 marzo 2018) al saldo, con capitalizzazione semestrale.
4. La precisazione delle domande attoree e la contestazione delle tesi avversarie.
12 Con la prima memoria ex art 183, co. 6, c.p.c., gli attori contestavano l'avversa eccezione di difetto di legittimazione passiva di , censurando la CP_2 CP_5 lettura data dalle controparti alle norme del D.L. 99/2017 e alle clausole contrattuali quanto alle posizioni incluse/escluse dalla cessione. Affermavano altresì che in ogni caso dall'esame complessivo degli articoli richiamati risultava che le limitazioni di responsabilità di per i debiti pregressi era stata convenuta dalle parti Controparte_2 con esclusivo riguardo ai loro rapporti interni e non già nei confronti dei terzi, e che alla luce degli artt. 47 e 3 Cost. l'unica interpretazione costituzionalmente orientata era quella secondo cui delle passività relative all'azienda bancaria di Parte_3 doveva farsi carico anche la cessionaria . Diversamente, i soggetti Controparte_2 titolari di crediti relativi alle operazioni di commercializzazione di azioni od Co obbligazioni subordinate di sarebbero stati sostanzialmente privati di qualunque tutela, per l'impossibilità di ricevere soddisfazione da , una volta ceduta Parte_3
l'azienda bancaria che tale soddisfazione avrebbe potuto garantire. In via pregiudiziale, per il caso in cui si fosse ritenuto di non poter interpretare l'art. 3, co.
1, lett. b), del D.L. n. 99/2017 in via costituzionalmente orientata nel senso indicato, chiedevano che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale, in via incidentale, del suddetto art. 3, co. 1, lett. b), del Decreto per contrasto con gli artt.
47 e 3 Cost., rimettendo gli atti alla Corte costituzionale.
5. La sentenza non definitiva (e il successivo relativo appello).
Con sentenza non definitiva n. 743/2020, il Tribunale:
a) rigettava l'eccezione di legittimità costituzionale ritenendone l'infondatezza, e comunque l'irrilevanza al fine del decidere;
b) riteneva e dichiarava l'improcedibilità delle domande avanzate in via subordinata e in via ulteriormente subordinata nei confronti di in l.c.a., nonché CP_6 quelle svolte in via principale con la sola eccezione di quelle di nullità/annullamento
(dei contratti di finanziamento) in quanto intese (e finalizzate) a determinare la liberazione di dall'obbligo di pagamento degli interessi ancora dovuti (cfr. _1 sentenza, pag. 14, primo cpv.: “Parte attrice ha però anche svolto in principalità le domande di nullità, annullabilità volte in buona sostanza, pur nella non lineare loro prospettazione sub specie di “compensazione”, ad un accertamento della non debenza degli interessi ancora da corrispondere (quanto al contratto di finanziamento quantificati in citazione nella misura di € 1.480.000,00) ai fini, in buona sostanza, non restitutori/risarcitori, ma di liberazione dall'obbligo di loro pagamento (in tal senso può essere interpretata la pretesa di “deconto” in relazione a somme non ancora corrisposte). Le domande di nullità, annullabilità, in parte qua, in relazione a
13 tale prospettazione attorea (la procedibilità va valutata in ragione delle domande come prospettate) sono funzionali anche a detta pretesa, intendendo l'attrice essere liberata dall'obbligo di futuro loro pagamento e solo in parte qua va ritenuta la proseguibilità delle relative domande”);
c) riteneva e dichiarava il difetto di titolarità passiva di in Controparte_2 relazione alle domande attoree tutte svolte in via subordinata (cfr. sentenza, pag.
14, secondo cpv.: “Va sin d'ora dichiarato il difetto di legittimazione passiva
“sostanziale “(id est titolarità passiva ) di relativamente alle Controparte_2 domande subordinate (in via subordinata e ulteriormente subordinata) tutte: trattasi infatti di pretese risarcitorie e dunque debitorie derivanti da operazioni di commercializzazione di azioni o fondate sull' accertamento di violazioni della normativa sui servizi di investimento poste in essere da nelle operazioni Parte_3 di commercializzazione delle proprie azioni: i relativi debiti azionati con dette domande, rientrano nelle cd “Passività escluse”: ciò ai sensi del Dl 99 /2017 art 3 primo comma lett.b) che espressamente esclude dal perimetro del trasferimento “i debiti delle HE nei confronti dei propri azionisti e/o obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni e obbligazioni subordinate delle HE o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate….” ; altresì ai sensi dell' 3.1.4 lett. b del contratto di cessione secondo cui “A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono Passività Escluse e, quindi, non faranno parte Co dell'Insieme Aggregato e non saranno trasferiti a :…. - (iv) i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle HE in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle HE in LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi…;
Sul resto (anche in punto titolarità passiva afferente le residue pretese ) la decisione va rimessa all'esito della istruttoria in relazione alla quale si dispone come da separata ordinanza”),
d) rimetteva quindi la causa sul ruolo in relazione alle sole domande ritenute ammissibili e procedibili.
La sentenza veniva separatamente appellata, in via principale dagli attori e in via incidentale da CP_11
All'esito del giudizio d'appello sulla sentenza non definitiva, la Corte provvedeva con sentenza n. 1817 del 13.9.2023, con la quale, in parziale accoglimento dell'appello principale, dichiarava procedibile la domanda formulata da , ID e volta _1 Pt_2
14 all'accertamento della nullità o dell'annullamento del contratto concluso l'11/12/2014, oggetto dell'accertamento svolto nel prosieguo del giudizio;
rigettava l'appello incidentale svolto da condannava , ID Parte_5 _1
e , in solido fra loro, alla rifusione a favore di Parte_2 Controparte_5 delle spese processuali del giudizio;
compensava le spese tra e , Parte_3 _1
ID e Pt_2
Detta sentenza è stata nelle more ricorsa per Cassazione e il giudizio è tuttora pendente avanti alla Suprema Corte.
6. La sentenza definitiva oggetto di impugnazione.
Istruita con l'assunzione delle prove orali dedotte da parte attrice (v. verbale delle udienze del 13.4.2021 e 12.10.2021) la causa è stata definita con la sentenza qui impugnata, con la quale il Tribunale, definitivamente provvedendo, ritenuto che gli acquisti azionari di riferimento non furono effettuati con le somme messe a disposizione dalla CA, ma con altra provvista direttamente riferibile agli acquirenti, donde l'inoperatività dell'art. 2358 c.c., ha escluso in radice la fondatezza delle domande ritenute procedibili e ha quindi rigettato le domande attore svolte in via principale non decise con la precedente sentenza dell'11.3.2020 e ha condannato gli attori a rifondere alle convenute e ad le spese Parte_4 Controparte_2 di lite, liquidate per ciascuna convenuta in € 52.000,00 per compensi professionali oltre spese generali iva e cpa sugli importi ex lege assoggettabili, così nello specifico Co così argomentando: “Le domande attoree principali verso si fondano sulla ritenuta sussistenza di un collegamento negoziale in violazione dell'art 2358 c.c. tra mutuo erogato a (per la parte “bullet”) e acquisto azioni da parte di ID e tra _1 la concessione di linea di credito ad e l'acquisto azionario di _1 Parte_2 collegamenti in forza dei quali le azioni di sarebbero state acquistate Parte_3 con la provvista erogata dalla banca stessa ad : di qui, in tesi attorea, la nullità _1
o annullabilità del mutuo (per la parte “bullet” di € 10.000.000,00) e dell'apertura di credito di € 5.000.000,00 stante la violazione del divieto posto dall'art. 2358 c.c., ovvero, stante il comportamento doloso della banca o comunque per condotta fraudolenta della CA stessa. Le prove orali esperite non sono state affatto concludenti nel senso indicato da parte attrice. Il teste , commercialista di Tes_2
e ID ha dichiarato di aver seguito la vicenda e ha affermato di aver incontrato _1 personalmente più volte a Roma il dott. di nel contesto di ER Parte_3 un'operazione di rinegoziazione di vari mutui in essere con il ceto bancario;
ha affermato che in tale ambito propose un finanziamento più elevato Parte_3 rispetto a quanto richiesto, e precisamente “più elevato di 15 milioni e ciò a
15 condizione che il dott. e una società da lui detenuta la ID acquistassero 15 Pt_2 milioni di azioni della ”; ha affermato che dette circostanze, oltre ad Parte_3 essergli state riferite all'epoca dal le aveva apprese anche direttamente in Pt_2 alcune riunioni con il . Detto teste ha dunque affermato che l'acquisto di azoni ER da parte di e SI fu prospettato come “condizionalità” per accedere al Pt_2 finanziamento e che il finanziamento sarebbe stato in ragione di ciò “maggiorato”. Il teste dipendente di una società del Gruppo facente capo al ha Tes_3 Pt_2 affermato a sua volta di avere anch'egli partecipato a riunioni a Roma con il , ER
a cui talvolta era presente anche il , e ha affermato che disse che il Tes_2 ER finanziamento sarebbe stato erogato solo a condizione “di erogare un maggior importo di 15 milioni con cui con cui dovevano essere acquistate azioni per il medesimo importo”. Il teste , a cui entrambi si sono riferiti, ha invece smentito ER con decisione dette ricostruzioni (peraltro non pienamente sovrapponibili tra loro) e ha precisato che non fu egli a presentare al la proposta di concedere a mutuo Pt_2
60 milioni di euro ad , oltre alla linea di credito di cinque milioni di euro, bensì _1 tale che era il suo “capo” in Ha altresì affermato che per quanto Tes_1 Parte_3 riferitogli dal l'ulteriore importo rispetto ai 50 milioni di euro originariamente Tes_1 richiesti “era destinato a un programma di ristrutturazione di un albergo”. Ha inoltre smentito di aver mai fatto egli stesso delle proposte del segno di quelle riportate dal
e dal Già le deposizioni testimoniali sono dunque contrastanti tra Tes_2 Tes_3 loro. In ogni caso, quand'anche per la concessione del mutuo e della linea di credito possano essere stati in qualche modo richiesti e/o sollecitati gli acquisti azionari (ma sul punto le deposizioni testimoniali sono di segno opposto) è dirimente la circostanza, risultante per tabulas che gli acquisti azionari per cui è causa non sono stati affatto realizzati da ID S.r.l. e dal con la provvista erogata a titolo di Pt_2 mutuo o messa disposizione con la linea di credito da a , bensì Parte_3 _1 con “provvista” propria degli acquirenti, di diversa provenienza. Quanto a ID, dal Co doc. 37 prodotto da , e cioè dall'estratto conto di al 31.12.2014, risulta che _1 la somma di cui all'importo mutuato è stata accreditata in conto corrente a _1
l'11.12.2014 (v.voce “erogazione finanziamenti e mutui”) e successivamente utilizzata per l'estinzione di varie posizioni: la somma accreditata non è stata girocontata in alcuna sua parte a ID. D'altro canto, dall'estratto del conto corrente di ID acceso presso (doc. 10 di risulta che su Parte_3 Parte_4 detto conto sono stati accreditati a ID, rispettivamente il 4 e 5 dicembre 2014
(anteriormente dunque all'accredito di cui sopra fatto da a ) due Parte_3 _1 bonifici di € 5.000.000,00 ciascuno da altro conto di ID acceso presso altra banca e
16 vi è stata, in data 5.12.2014, disposizione di pagamento per € 10.000,000,00 per corrispondente acquisto di azioni. Risulta, insomma, che la provvista utilizzata da ID per acquistare le azioni non fu certamente quella messa a disposizione da Pt_3 con il mutuo. Anche con riferimento all'acquisto azionario di risulta che
[...] Pt_2
l'acquisto fu fatto con provvista propria del e non con la linea di credito aperta Pt_2 Co in favore di , tanto che dal doc. 8 prodotto da risulta che detta linea di _1 credito fu utilizzata gradualmente da a partire da aprile 2015 e mai favore del _1
anche in tal caso deve escludersi che la linea di credito concessa da Pt_2 Pt_3 sia stata utilizzata quale provvista per gli acquisti azionari oggetto di causa.
[...]
Per converso, risulta invece che , in precedenza, prima di ricevere il mutuo e il _1 finanziamento di , ebbe a rimborsare propri debiti verso ID e verso Parte_3
in particolare rimborsando al un finanziamento soci per € 5.000.000,00 Pt_2 Pt_2
e a ID per € 10.000.000,00 un finanziamento precedentemente ricevuto per €
13.900,945,00, sì da ridurre la sua esposizione debitoria verso SI a € 3.900.945,00.
Quand'anche, dunque, il e la società ID possano aver acquistato le azioni per Pt_2
“compiacere” o anche per venir incontro a vere e proprie richieste in Parte_3 tal senso della CA (di ciò non vi è peraltro prova sicura), gli acquisti azionari in oggetto essendo stati fatti con provvista diversa da quella resa disponibile da Pt_3
non integrano in ogni caso la fattispecie delle c.d. “operazioni baciate”.
[...]
Risulta, insomma, che il corrispettivo degli acquisti azionari oggetto di causa non è stato integrato dalla provvista concessa da ad , ma da altra Parte_3 _1 autonoma provvista, il che non consente di ritenere fondate le domande sotto gli invocati profili di nullità per violazione dell'art 2358 c.c. o comunque annullamento Co per dolo o invalidazione per frode alla legge. A , conclusivamente, è stato ceduto un valido credito da rapporto di mutuo e un credito relativo alla linea di credito in allora concessa, in relazione ai quali non sono neppure ravvisabili, in tutto o in parte,
“a monte” fattispecie di acquisti “finanziati” dalla medesima banca. A ciò si aggiunga, Con in ogni caso, con riferimento alla posizione di , quanto segue. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.L.vo 99 del 2017 sono esclusi dalla cessione, tra altro le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività (cfr. art. 3, comma 1, lett. c) D.L. 99/17); il contratto di cessione poi, in conformità alla suddetta previsione dell'art. 3 del D.L n. 99 del 2017 esclude dal perimetro di cessione “qualsiasi contenzioso (e relativi effetti negativi …… diverso dal Contenzioso Pregresso ” (v. art.
3.1.4.b vi) laddove per contenzioso pregresso si intende quello relativo a “giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione” (v. art.
3.1.2.b vii ) e cioè alla data del 26/6/2017 (v. art. 6.1.2), recependo dunque sul punto quanto
17 disposto dal D.L 99/17 come convertito in legge. Detto D.L. come convertito in legge si inserisce in un contesto che è quello della disciplina europea in materia di aiuti di
Stato alle banche in crisi, con previsioni speciali volte a contenere i rischi sistemici dell'insolvenza delle HE Venete e ad ottemperare ai vincoli di cui alla decisione relativa a e a CA Popolare di Vicenza della Commissione europea Parte_3 autorizzativa della concessione di aiuti di Stato emessa per porre rimedio a un “grave turbamento” del mercato interno, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. b), Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. In tale contesto la previsione nel D.L.
99/2017 del divieto di cessione del contenzioso sorto successivamente, ancorchè riferito a vicende atti ecc. verificatisi prima della cessione, ma non sfociati in vero e proprio contenzioso prima della cessione medesima, è del tutto legittima e congruente con il quadro normativo ed autorizzativo di cui trattasi, ed è ispirato quanto agli investitori al principio comunitario del “burden sharing” secondo cui gli investitori nelle banche in dissesto devono partecipare ai costi di ristrutturazione e comunque non possono ottenere più di quanto avrebbero potuto ottenere in seno ad una procedura liquidatoria. Inoltre, l'esclusione dalla opponibilità al cessionario di debiti non ricompresi nel perimetro della cessione e l'esclusione dall'aggregato ceduto del contenzioso sorto successivamente (anche se ancorato a fatti antecedenti) appare coerente con la finalità di limitare il trasferimento ai soli contenziosi, per i quali il costo sia determinabile già al momento del contratto, escludendo le liti successive, a tale data non prevedibili. Ciò posto, il contenzioso in oggetto è con tutta evidenza sorto dopo la cessione, essendo stata la controversia instaurata il 4.8.2017, dunque dopo la cessione: trattasi dunque in ogni caso di contenzioso escluso dall'aggregato trasferito e difetta dunque la titolarità di esso in capo ad , essendo Controparte_5 rimasto il contenzioso de quo in capo a Anche sotto tale profilo Parte_4 le domande verso non posso che esser rigettate;
ciò esime Controparte_2 Con dall'esame della domanda riconvenzionale di svolta solo in via subordinata”.
7. L'appello (principale) di , ID e . _1 Parte_2
Hanno proposto appello gli originari attori affidato a due motivi, nello specifico attinenti ai seguenti profili:
i) primo motivo: nullità della sentenza per aver escluso la titolarità/legittimazione passiva di anche in relazione alla domanda principale attorea Controparte_2 di nullità/annullamento; vizio di ultrapetizione non avendo sollevato la relativa CP_2 eccezione, ed essendosi, anzi, dichiarata passivamente legittimata in relazione a detta domanda;
erronea applicazione dell'art. 3, co. 1, lett. c), del d.l. n. 99/2017; violazione degli artt. 2558, 2559 e 2560, co. 1 e 2, c.c. e dell'art. 58 TUB;
18 ii) secondo motivo: violazione degli artt. 1343, 1344 e 1362 e ss. c.c. con riferimento all'art. 2358 c.c. e conseguente nullità della sentenza per aver escluso il collegamento negoziale tra i finanziamenti (mutuo e apertura di credito) ottenuti da Co
e l'acquisto delle azioni di conclusi da ID S.r.l. e da _1 Parte_2 nonostante l'evidenza del fatto che entrambi gli acquisti delle azioni fossero
(oggettivamente e soggettivamente) collegati ai due contratti di finanziamento concessi a per la ristrutturazione della propria posizione debitoria. L'errore del _1
Tribunale starebbe nell'aver omesso, ovvero nell'aver dato una lettura superficiale e semplicistica delle risultanze probatorie, senza valorizzare tutti quegli elementi che, secondo la ormai costante dottrina e giurisprudenza, sono idonei a dimostrare il collegamento negoziale stesso, in accoglimento dei quali hanno chiesto, previa inibitoria, l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
8. La costituzione delle originarie convenute nel giudizio d'appello.
Si sono costituite in questo grado sia che , chiedendo il CP_11 Controparte_2 rigetto del gravame;
per il caso di accoglimento del gravame principale ha altresì CP_6 proposto appello incidentale condizionato contestando la violazione dell'art. 2358 c.c. in quanto disposizione dettata in tema di società per azioni, e come tale inapplicabile alle società cooperative, quale era al tempo dei fatti Veneto CA.
9. Rigettata l'istanza di sospensiva;
fissata l'udienza di rimessione della causa al
Collegio; depositati gli scritti conclusivi da tutte le parti costituite, la causa è stata rimessa in decisione e quindi decisa nei termini di seguito esposti.
II
Ragioni della decisione.
A) L'appello (principale) di e . Parte_1 CP_1 Parte_2
10. Gli attori hanno proposto appello sulla base di due motivi, gradatamente relativi alla pretesa erroneità della sentenza con riguardo:
i) alla ritenuta ed affermata estraneità di al contenzioso di Controparte_2 riferimento anche in relazione alla domanda principale, siccome incardinato successivamente alla data di efficacia del contratto di cessione da a CP_6 [...]
; CP_2
ii) all'assenza di adeguati riscontri riguardo al ritenuto collegamento negoziale tra i contratti di finanziamento stipulati da (mutuo fondiario ipotecario + _1 apertura di credito, entrambi dell'11.12.2014) e gli acquisti delle azioni di CP_6 effettuati da S.I.D. S.r.l. e da . Parte_2
19 11. Occorre procedere dal secondo motivo, stante l'evidente priorità logica delle questioni ivi dedotte. Il rigetto del secondo motivo comporta, infatti, quale conseguenza necessitata il rigetto del primo.
Assumono gli appellanti che la lettura combinata della documentazione disponibile – dalla quale sarebbe intuitivamente possibile evincere le modalità con cui erano state in concreto effettuate le operazioni di riferimento (di finanziamento ed acquisto titoli) del dicembre 2014 – e della prova testimoniale – che evidenzierebbe a propria volta l'esistenza di un inequivoco collegamento intenzionale e teleologico tra la concessione del credito ad da parte della e gli acquisti di azioni di da parte _1 Pt_3 CP_6 delle parti correlate, S.I.D. S.r.l. e – avrebbe dovuto condurre il Parte_2
Tribunale a concludere che si era di fronte a una precisa volontà delle parti dei contratti collegati di utilizzare le linee di credito in eccedenza (inteso rispetto alla domanda di credito avanzata da per euro 50.000.000, deteriore rispetto alla _1 maggior somma complessivamente finanziatale da di euro 65.000.000) per CP_6 acquistare le azioni della stessa con prospettiva di azzeramento futuro del CP_6 debito generato dal finanziamento mediante il ricavato dal prezzo di rivendita dei titoli azionari così acquistati, da farsi entro un orizzonte temporale limitato (due anni),
e che risultava pertanto adeguatamente provato l'intento elusivo della di Pt_3 finanziare l'acquisto delle proprie azioni in violazione della previsione normativa di cui all'art. 2358 c.c.; poiché il Tribunale non avrebbe correttamente inteso i fatti, né correttamente interpretato le disposizioni normative di riferimento (e cioè gli artt.
1343, 1344, 2358 c.c.), la Corte d'Appello sarebbe chiamata a riformare la sentenza in relazione ai capi impugnati, e quindi ad accertare e dichiarare la nullità parziale, ovvero ad annullare, i contratti di finanziamento, e nello specifico: quanto al mutuo fondiario, limitatamente alla quota “bullet” di euro 10.000.000, e quanto all'apertura di credito in conto corrente, per l'intera somma di euro 5.000.000.
11.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e non può pertanto essere accolto.
11.2 Deve in primo luogo rilevarsi come, a ben vedere, non venga specificamente contestata la (seconda, ed autonoma) ragione decisoria sviluppata dal Tribunale a pagina 10 della sentenza, secondo cui, anche a voler soprassedere in ordine alla contraddittorietà, e quindi alla inconcludenza delle deposizioni testimoniali assunte in causa a provare il preteso collegamento negoziale, e quindi la nullità dell'intera operazione di finanziamento/acquisto delle azioni di come – in tesi – CP_6 congegnata dalla stessa banca finanziatrice, non potrebbe comunque trascurarsi il dato, di dirimente rilevanza, per cui le azioni di di cui si tratta vennero in realtà CP_6
20 acquistate da S.I.D. S.r.l. e da con provvista propria, e non già con le Parte_2 risorse finanziarie messe dalla banca a disposizione di (cfr. sentenza, pag. 10: _1
“(omissis) In ogni caso, quand'anche per la concessione del mutuo e della linea di credito possano esser stati in qualche modo richiesti e/o sollecitati gli acquisti azionari
(ma sul punto le deposizioni testimoniali sono di segno opposto) è dirimente la circostanza, risultante per tabulas che gli acquisti azionari per cui è causa non sono stati affatto realizzati da ID S.r.l. e da con la provvista erogata a titolo di Pt_2 mutuo o messa disposizione con la linea di credito da ad , bensì Parte_3 _1 con “provvista” propria degli acquirenti, di diversa provenienza. Quanto a ID dal doc Co 37 prodotto da e cioè dall' estratto conto di al 31.12.2014 risulta che la _1 somma di cui all'importo mutuato è stata accreditata in conto corrente ad _1
l'11.12.2014 (v. voce “erogazione finanziamenti e mutui”) e successivamente utilizzata per estinzione di varie posizioni: la somma accreditata non è stata girocontata in alcuna sua parte a ID. D'altro canto dall'estratto del conto corrente di ID acceso presso (doc. 10 di risulta che su Parte_3 Parte_4 detto conto sono stati accreditati a ID rispettivamente il 4 e 5 dicembre 2014
(anteriormente dunque all'accredito di cui sopra fatto da ad Parte_3 _1 due bonifici di € 5.000.000,00 ciascuno da altro conto di ID acceso presso altra banca e vi è stata in data 5.12.2014 disposizione di pagamento per € 10.000,000,00 per corrispondente acquisto di azioni. Risulta insomma che la provvista utilizzata da
ID per acquistare le azioni non fu certamente quella messa a disposizione da Pt_3 con il mutuo. Anche con riferimento all'acquisto azionario di risulta che
[...] Pt_2
l'acquisto fu fatto con provvista propria del e non con la linea di credito aperta Pt_2 Co in favore di tanto che dal doc. 8 prodotto da risulta che detta linea di credito _1 fu utilizzata gradualmente da a partire da aprile 2015 e mai favore del _1 Pt_2 anche in tal caso deve escludersi che la linea di credito concessa da sia Parte_3 stata utilizzata quale provvista per gli acquisti azionari oggetto di causa. Per converso risulta invece che , in precedenza, prima di ricevere il mutuo e finanziamento di _1
, ebbe a rimborsare propri debiti verso ID e verso in particolare Parte_3 Pt_2 rimborsando al un finanziamento soci per € 5.000.000,00 e a ID per € Pt_2
10.000.000,00 un finanziamento precedentemente ricevuto per € 13.900,945,00 sì da ridurre la sua esposizione debitoria verso SI ad € 3.900.945,00. Quand'anche, dunque, il e la società ID possano aver acquistato le azioni per “compiacere” Pt_2
o anche per venir incontro a vere e proprie richieste in tal senso della Parte_3
CA (di ciò non vi è peraltro prova sicura) gli acquisti azionari in oggetto essendo stati fatti con provvista diversa da quella resa disponibile da , non Parte_3
21 integrano in ogni caso la fattispecie delle cd “operazioni baciate”. Risulta, insomma, che il corrispettivo degli acquisti azionari oggetto di causa non è stato integrato dalla provvista concessa da ad , ma da altra autonoma provvista, il che Parte_3 _1 non consente di ritenere fondate le domande sotto gli invocati profili di nullità per violazione dell'art 2358 c.c. o comunque annullamento per dolo o invalidazione per frode alla legge”).
Non risulta, in particolare, puntualmente controdedotto dagli appellanti che il denaro impiegato da e da per l'acquisto dei titoli azionari di CP_1 Parte_2 CP_6 diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, doveva ritenersi, nella sostanza, proprio quello posto dalla stessa banca a disposizione di e non altro di _1 esclusiva spettanza degli acquirenti, e quindi che la triangolazione della provvista finanziaria erogata dalla banca era stata previamente concordata tra tutte le parti coinvolte, anche in relazione agli “sfasamenti temporali” necessari per creare un opportuno schermo elusivo della reale natura dell'illecita operazione di finanziamento per l'acquisto delle azioni della banca, non essendo stata sviluppata una critica avente tali necessarie caratteristiche, donde, già sotto questo primo profilo, l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità.
Invero, gli appellanti, a fronte della richiamata, puntuale, motivazione data dal
Tribunale alla vicenda oggetto di causa, in quanto parte processualmente a ciò onerata (la prova del collegamento funzionale, per quanto non necessariamente emergente dai contratti e suscettibile di palesarsi in base a indici anche presuntivi, deve in ogni caso essere fornita a onere di chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso), invece di limitarsi a riproporre le deduzioni fatte in primo grado e a sostenerne ancora una volta la pretesa evidenza, in tesi erroneamente non colta dal Tribunale, avrebbero dovuto procedere a un'analitica ricostruzione dei flussi finanziari, ed in particolare allegare, e quindi provare, che i versamenti effettuati da a e a non avevano _1 CP_1 Parte_2 effettivamente causa nella restituzione di prestiti da questi ultimi in precedenza erogati a favore della prima, ma che si trattava di provvista svincolata da ogni precedente impegno restitutorio erogata dalla banca al precipuo fine di consentire alla finanziata (e cioè ad di acquistare azioni dell'istituto utilizzando a tal _1 fine l'interposizione di soggetti ad essa in qualche modo collegati, e cioè il proprio legale rappresentante ( e un'altra società del gruppo che a quest'ultimo Parte_2 faceva capo (e cioè , e che la causale presente nei pertinenti e/c era CP_1 pertanto fittizia, servendo l'annotazione contabile “restituzione finanziamento” solo
22 ad occultare l'interposizione e a non rendere immediatamente intellegibile l'illiceità dell'operazione di finanziamento.
Ciò, però, non emerge in alcun modo, sicché, in difetto di contrarie evidenze, restando aderenti alle risultanze degli e/c in atti – anche a volerne ritenere l'effettiva pertinenza al caso di specie, e quindi trascurandone la parziarietà, l'apparente difetto di unitarietà (è il caso del doc. 7 di parte attrice, le cui prime due pagine sembrano riconducibili ad un conto corrente intestato a e l'impossibilità di ricondurli _1 tutti e ciascuno esattamente alle singole parti attrici – risulta in termini non altrimenti smentiti che quella che la parte appellante assume essere stata la parte della provvista finanziaria messa da a disposizione di affinché procedesse a CP_6 _1 comprare azioni della stessa banca finanziatrice per il tramite di soggetti terzi rispetto all'operazione principale e che sarebbe poi stata da questi impiegata per acquistare i titoli azionari pretesi dalla banca, non è effettivamente tale, risultando al contrario che i fondi impiegati da S.I.D. e dal per procedere agli acquisti di azioni di Pt_2 CP_6 erano loro propri e che non vi era stata alcuna previa intesa del tipo descritto. In particolare:
- quanto a dal doc. 7 del fasc. di primo grado di parte attrice risulta CP_1 che in data 4.12.2014 avrebbe versato a favore di questa 10.000.000 di _1 euro con due bonifici recanti la causale “restituzione finanziamento”. Ora, anche a poter ammettere che i primi due fogli di detto e/c (relativo al c/c di Controparte_2
n. 1000/349) facciano effettivamente riferimento a un conto corrente nella disponibilità di si tratterebbe comunque di versamenti effettuati per coprire _1 un previo finanziamento fatto da S.I.D. a e quindi di denaro in definitiva di _1 spettanza della prima e non della seconda. Ad ulteriore smentita che si sia trattato di denaro di spettanza di e più specificamente di provvista finanziaria _1 anticipata a S.I.D. prima di ricevere l'accreditamento del finanziamento di
60.000.000 di euro da parte di dalla terza pagina dello stesso doc. 7 di p.a., CP_6 relativa al c/c n. 0637788 intestato a risulta che in data Parte_3 CP_1
4 e 5 dicembre 2014 su detto conto erano stati accreditati, sempre in due tranche,
10.000.000 di euro mediante giroconto da un c/c intestato alla stessa S.I.D. e che fu proprio utilizzando detta provvista (formata da giroconti tratti da un conto nella propria disponibilità) che ID ebbe ad acquistare le azioni di di cui si tratta da CP_6 certa quindi non da , ma, sul mercato secondario, da un CP_10 Parte_3 soggetto che non vi è alcuna allegazione, né tantomeno evidenza, che fosse coinvolto nell'operazione e più in particolare eterodiretto dalla stessa;
Parte_3
23 - quanto dal doc. 37 del fasc. di primo grado di (estratto Pt_2 Controparte_2 conto del c/c n. 0637058, intestato a risulta che questi Parte_3 Parte_1 ebbe ad effettuare a favore di il 25 e il 26 novembre 2014, quattro _1 versamenti per complessivi 5.000.000, che gli venivano restituiti due giorni dopo, il
28.11.2014. Anche in questo caso, quindi, le evidenze documentali escludono che l'acquisto delle azioni che il ebbe ed effettuare in più tranche nel mese di CP_6 Pt_2 novembre 2014 per complessivi 5.046.283 euro, laddove l'apertura di credito che gli attori assumono avrebbe costituito la fonte della provvista finanziaria fornita dalla banca con la quale il avrebbe effettuato i predetti acquisti di titoli di iniziò Pt_2 CP_6 ad essere utilizzata da solo l'anno successivo, il che ne esclude la _1 correlazione.
Non assumono in ogni caso un'apprezzabile portata distruttiva della richiamata valutazione del Tribunale le dichiarazioni testimoniali rese dal dott. (dottore Tes_2 commercialista e consulente di e di ID), il quale: _1
- con riguardo all'acquisto azionario effettuato da S.I.D., ha fatto riferimento a un'operazione finanziaria strutturalmente e funzionalmente diversa da quella allegata e descritta dagli attori (v. atto di cit. di primo grado, pag. 11, § 3.2, pag. 16, § 4.6, pag. 16/17, § 5), e segnatamente a un “finanziamento ponte” di 10 milioni di euro che sarebbe stato erogato da direttamente a ID S.r.l. in due tranche al fine di CP_6 consentirle di acquistare azioni proprie di per un corrispondente valore Parte_3
e al successivo utilizzo da parte di di parte del mutuo di 60 milioni di euro _1 concessole da per restituire a ID, sua creditrice, la somma di euro 10 milioni CP_6 per consentirle di chiudere il finanziamento “ponte” stipulato con la Pt_3 escludendo in tal modo che quello erogato a sia stato effettivamente un _1
“prestito baciato” (v. verbale dell'udienza del 13.4.2021: “So che ha Parte_3 proposto che la operazione di rinegoziazione avvenisse tramite la erogazione di
“finanziamento” più elevato di 15 milioni di Euro rispetto alla richiesta di che _1 era di 50 milioni e ciò a condizione che il dott. e una società da lui detenuta, la Pt_2
ID, acquistassero 15 milioni di azioni della Queste circostanze, oltre Parte_3 che riferitemi dal all'epoca dei fatti, le ho anche apprese direttamente nelle Pt_2 riunioni tenutesi a Roma con il , tanto che abbiamo dovuto predisporre ER apposite delibere della ID per poter comprare queste azioni che sono state finanziate con una apposita linea di credito erogata a ID. Preciso che è stato fatto da Pt_3 un finanziamento ponte alla ID di € 10 milioni per consentire alla società di
[...] acquistare 10 milioni di azioni della (omissis). è stata finanziata Parte_3 _1 dalla con un mutuo di euro 60 milioni e un affidamento su conto corrente di Pt_3
24 Euro 5 milioni. grazie alla erogazione del mutuo di 60 milioni ha restituito a ID _1 che era sua creditrice euro 10 milioni per consentire a quest'ultima di di chiudere il finanziamento ponte con la CA”). Con l'ulteriore considerazione che, come già detto, dai documenti in atti risulta che ha riversato a S.I.D. la somma di _1
10.000.000 di euro prima, e non dopo, aver ricevuto il finanziamento di 60 milioni da ed inoltre che le (253.165) azioni di V.B. S.c.p.a. non furono acquistate in CP_6 occasione dell'aucap di , né comunque cedute direttamente dalla Parte_3 Pt_3 in contropartita diretta, bensì acquistate sul mercato secondario da un socio di questa
(la già indicata , donde l'infondatezza della deduzione contenuta (da CP_10 ultimo) in comparsa conclusionale (pag. 3) secondo cui gli ordini di acquisto sarebbero stati inoltrati direttamente alla banca (“In data 5 dicembre 2014, in adempimento delle condizioni imposte dalla CA e nella previsione della immediatamente successiva erogazione del prestito, la società ID, società del gruppo , conferiva alla un ordine di acquisto di n. 253.165 azioni ordinarie _1 Pt_3 della al prezzo unitario di € 39,50 per un controvalore complessivo per Parte_3
l'appunto di euro 10.000.017,50”). In merito all'irrilevanza ai fini di cui si tratta dell'acquisto delle azioni della finanziatrice effettuato presso terzi sul mercato secondario, questa Corte si è peraltro già pronunciata con la sentenza Sez. 1, n. 505 del 28.2.2023, alla quale si rinvia (v., in particolare, quanto affermato a pag. 33/34);
- con riguardo agli acquisti azionari effettuati da , ha parimenti Parte_2 escluso che la concessione a dell'apertura di credito in conto corrente di _1
5.000.000 di euro abbia configurato, nella sostanza, un'operazione “baciata” in relazione agli acquisti di azioni di dallo stesso effettuati (peraltro non meglio CP_6 descritti e che in ogni caso dall'e/c del c/c bancario n. 0637083 allo Parte_3 stesso intestato risultano essere stati eseguiti per parte rilevante sul mercato secondario con pagamenti effettuati a favore dei venditori BIM Fiduciaria S.p.a. e
), avendo al riguardo dichiarato: “il dott. ha acquistato a sua Parte_6 Pt_2 volta 5 milioni di euro di azioni con sue personali disponibilità finanziarie e cioè con risorse proprie. Egli ha poi successivamente “recuperato” da la somma tramite _1 rimborso di precedenti finanziamenti soci”. D'altra parte, il preteso utilizzo da parte di di un finanziamento bancario per rimborsare un finanziamento in precedenza _1 effettuato dal socio non costituisce neppure indirettamente un finanziamento Pt_2 dell'acquisto delle azioni da parte del socio: questo, infatti, avrebbe comunque acquistato le azioni con denaro proprio, senza incidere sulla situazione finanziaria della società, che avrebbe solo sostituito un debito verso un socio con un debito verso la Risulta inoltre dagli e/c del conto corrente ipotecario (doc. 8 del fasc. di Pt_3
25 Co primo grado di ) che aveva gradualmente iniziato ad avvalersi della predetta _1 facilitazione creditizia (apercredito) solo a partire dal mese di aprile 2015 e solo per finanziare la propria attività: dopo il primo utilizzo di € 600.000,00 del mese di aprile vi sono stati ulteriori prelievi nei successivi mesi di luglio (per € 1.900.000,00) e di settembre (per complessivi € 2.000.000,00), e poi ancora nel gennaio e nel marzo del 2016 per € 400.000,00. E' dunque da escludere che anche solo una minima parte delle somme messe dalla banca a disposizione di con detta apertura di credito _1 sia stata versata a per consentire a questi di effettuare acquisiti di Parte_2 azioni della stessa banca finanziatrice in violazione delle disposizioni dettate dall'art. 2358 c.c., come è stato correttamente ritenuto dal Tribunale. In ogni caso, anche nel caso del le azioni vennero cedute in larga parte dai soggetti terzi e non già, Pt_2 quindi, dalla (v. doc. 22 del fasc. di primo grado di p.a.). Pt_3
Parimenti inconferenti risultano poi le considerazioni dedotte nell'atto d'appello a pag.
28 e ss. in relazione al preteso argomento di ordine “logico-sistematico” per cui l'apertura di credito di euro 5.000.000 e la maxi-rata di € 10.000.000 non avrebbero avuto una reale giustificazione, considerato che la precedente esposizione bancaria di era inferiore e che la stessa non sarebbe stata in grado con le proprie _1 risorse di pagare la maxi-rata.
In disparte il rilievo che si tratta, al più, di un argomento “circostanziale”, che non offre un diretto riscontro di supporto della tesi attorea, si tratta comunque di una tesi smentita da plurime circostanze, e segnatamente: - dal complessivo e complesso intreccio dei rapporti tra e le società direttamente o indirettamente _1 ricollegabili a o al dott. risultante anche dai bilanci di _1 Parte_2 _1
- dalla necessità di anche di nuova finanza (fatto risultante sempre da detti _1 bilanci) al fine di mantenere la propria struttura alberghiera a livelli di eccellenza e di fungere, a sua volta, da sostegno finanziario anche per altre società del Gruppo. Del resto, le risorse finanziarie per estinguere la maxi-rata del mutuo avrebbero dovuto essere reperite dal “Gruppo Naldi” attraverso la vendita di immobili, che nel corso del
2016 non risultò tuttavia conveniente, per le condizioni di mercato non favorevoli.
Il fatto, poi, che la stessa avesse chiesto di rinegoziare il mutuo (come risulta _1 testualmente dal corrispondente doc. 6 di p.a., pag. 8, punto 8 delle premesse), anziché dedurne la nullità parziale opponendo i pretesi collegamenti negoziali, ed ancora il fatto che nel marzo 2017 la stessa si lamentasse del solo _1 collegamento tra i contratti in derivati conclusi con e il richiamato mutuo CP_6 fondiario (cfr. doc. 12 prodotto da confermano quanto risulta dai bilanci ID, CP_6 ossia che non vi era alcun collegamento neppure tra l'investimento effettuato da ID
26 in azioni e il rimborso da parte di della maxi-rata scadente il 31 dicembre CP_6 _1
2016.
Quanto alle pretese decisive evidenze che emergerebbero dal bilancio di S.I.D. al 31 dicembre 2014, prodotto sub doc. 17 di p.a. (documento, peraltro, facente piena prova solo
contro
S.I.D., siccome da questa unilateralmente redatto), risulta che
S.I.D. era rientrata parzialmente dal finanziamento erogato in precedenza a _1
e che le somme rimborsate da quest'ultima sono state utilizzate per effettuare un
“investimento duraturo e strategico”, scelta del resto coerente, non solo con l'attività in concreto svolta, che era appunto quella di investire, ma anche con i risultati di esercizio dell'anno 2014, perché una perdita di € 11.955,00 (sostanzialmente per costi amministrativi) per una società con un patrimonio netto di € 23.159.618,00 non era certo ostativa all'effettuazione di investimenti duraturi e strategici. Ed infatti, nel foglio 15 del cit. doc. 17 risulta che tutte le partecipazioni, compresa quella in Pt_3
erano iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie e, come espressamente
[...] dichiarato, “rappresentano un investimento duraturo e strategico”. Inoltre, si legge sempre nel foglio 15, che “su nessuna partecipazione immobilizzata”, compresa quindi quella in Veneto CA, “esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né esistono diritti di opzione od altri privilegi”. Al successivo foglio 16 del doc. 17 si spiega poi che il rientro parziale dal finanziamento erogato a era finalizzato appunto a “un investimento strategico della società”, ed _1 ancora, al foglio 21 si trova dichiarato che “la società non ha in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale”.
Le emergenze del bilancio confermano, quindi: a) che non ha finanziato, né
CP_6 direttamente, né tramite l'acquisto di azioni effettuato da S.I.D., la _1 CP_6 quale ha invero utilizzato, come meglio ha ritenuto, il proprio denaro;
b) che non è neppure vera l'ulteriore circostanza allegata dagli attori, ossia che avrebbe
CP_6 imposto dei vincoli sulle predette azioni e che, più in generale, S.I.D. avrebbe dovuto vendere le azioni per consentire a (evidentemente attraverso un
CP_6 _1 impegno di S.I.D. a finanziare di onorare la maxi rata, scadente il 31 _1 dicembre 2016, del mutuo fondiario erogato da a del resto, il bilancio
CP_6 _1 di S.I.D. in questione era passato al vaglio, sia del collegio sindacale, sia del revisore contabile e il collegio sindacale ha pure espressamente confermato che le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie (tra le quali le azioni Pt_3
“rappresentano un investimento duraturo e strategico” (doc. 34 di
[...] Pt_3
pag. 2). Con l'ulteriore considerazione che non ha neppure utilizzato
[...] _1 le risorse del mutuo fondiario erogato da per estinguere il proprio Parte_3
27 debito nei confronti di S.I.D., visto che questo è stato estinto prima della sua erogazione.
11.3 Il motivo è comunque infondato, dovendo confermarsi la valutazione fatta dal
Tribunale per cui non sussiste adeguata evidenza di alcun reale collegamento negoziale tra i finanziamenti e gli acquisti azionari di riferimento.
Gli appellanti assumono nello specifico che: “i) sussiste una strettissima correlazione tra il finanziamento bullet di euro 10 mln. concesso da a e l'acquisto delle CP_6 _1 azioni da parte della collegata ID per un importo sempre di euro 10 mln., considerata: a) l'esigenza finanziaria manifestata dalla , di ristrutturazione dei _1 Co propri debiti bancari per euro 46 mln., a fronte della quale la ha concesso, invece, linee di credito per ben il 30% in più rispetto alla provvista richiesta dalla Società e ciò senza che tale surplus trovasse ragione in investimenti programmati da quest'ultima (cfr. doc. 16 fasc. primo grado e mota integrativa al bilancio pag. 11);
b) la struttura del piano di ammortamento del finanziamento bullet, che prevedeva la restituzione al 31 dicembre 2016 – dunque a soli 24 mesi dall'erogazione – dell'importo di euro 10 mln. in un'unica soluzione, restituzione che per la sua entità
e per la sua ridotta scadenza era palesemente incompatibile con il volume d'affari della Società (cfr. doc. 4, 5 e 16 fasc. primo grado); c) venuta meno la possibilità, per il noto crollo dei valori delle azioni di compiere l'operazione di buy back delle CP_6 azioni, necessaria per l'estinzione del bullet, in data 14/07/2016, il finanziamento bullet è rimasto in capo a ed è stato rinegoziato su proposta della (doc. _1 Pt_3
6 fascicolo di primo grado); d) l'assenza di una giustificazione economica alla base della scadenza prevista per la restituzione del bullet di euro 10 mln.: la previsione di una rata da restituire già alla scadenza del secondo anno, di un importo così rilevante
(€ 10 mln.) e diverso dalle rate a scadere dal 1° gennaio 2017, trovava la sua ragion
d'essere in un'operazione finalizzata (c.d. finanziamento bullet), con scadenza parametrata ad un rientro economico atto a giustificare l'entità della somma da restituire e la relativa data di pagamento;
e) il collegamento esistente tra i soggetti coinvolti nell'operazione: il dott. è amministratore unico sia della sia della Pt_2 _1
ID, nella quale detiene anche una partecipazione;
la ID, inoltre, è collegata alla
, tramite la partecipazione in SAICA, società anch'essa facente parte del Gruppo _1
Naldi; f) l'assenza di precedenti acquisti di azioni da parte della ID. Si aggiunga, sul punto, che non si potrebbe spiegare in alcun modo – se non con il collegamento Co negoziale per cui è causa – l'acquisto di azioni per euro 10 mln. da parte di una società che proprio nel 2014 riportava perdite di esercizio (cfr. bilancio di esercizio
ID al 31.12.2014, doc. 17 fasc. primo grado); g) l'esistenza di una provvista fornita
28 da a ID appena pochi giorni prima della concessione del mutuo (doc. 7 fasc. _1 primo grado). Significativo è inoltre considerare che nella Nota integrativa al Bilancio di esercizio ID al 31 dicembre 2014, è espressamente annotato che il versamento compiuto dalla in favore di ID di euro 10 mln. era finalizzato al “reperimento _1 dei fondi necessario all'acquisto delle partecipazioni (cfr. doc. Parte_7
17, pag. 4, fasc. primo grado). Tale documento non è stato preso nella benché minima considerazione dal Tribunale, il quale si è limitato a liquidare frettolosamente la circostanza dando rilievo al fatto che , prima di ricevere il mutuo in questione, _1 ha rimborsato a ID, in data 4 dicembre 2014, parte di un finanziamento ricevuto versandole, guarda caso, un importo esattamente coincidente a quello che ID solo Co il giorno successivo (5 dicembre 2014) ha versato per l'acquisto di azioni e che Co
appena sei giorni dopo (11 dicembre 2014) ha a sua volta incassato da per _1 la concessione del mutuo (doc. 7 e 8 fasc. primo grado). D'altro canto, non si vede come , società fortemente indebitata e che aveva registrato perdite proprio _1 nell'esercizio 2014 (doc. 16 fasc. primo grado), potesse essere in grado di erogare una somma di tale importo. Dunque, il trasferimento di euro 10 mln. dalla alla _1
ID poteva essere giustificato solo dalla contestuale erogazione del bullet destinata all'acquisto di azioni;
ii) allo stesso modo è riscontrabile una strettissima correlazione Co tra l'apertura di credito di euro 5 mln. concessa da a e l'acquisto di azioni _1 della stessa da parte del Dott. per una somma sempre di euro 5 mln., Pt_3 Pt_2 considerato: h) la corrispondenza degli importi;
i) l'esistenza, documentalmente Co provata, di una provvista fornita dalla per l'acquisto di azioni da parte di _1
(doc. 9, 10 e 22 fasc. primo grado); l) l'assenza di precedenti acquisti di azioni Pt_2
– e di un ammontare così ingente – da parte del dott. m) la sostanziale identità Pt_2 tra i soggetti coinvolti nell'operazione; n) la strettissima vicinanza temporale tra la messa a disposizione della provvista da parte di in favore di (28 novembre _1 Pt_2
2014), gli acquisti azionari da parte di quest'ultimo avvenuti con sei distinte operazioni tra il 3 e il 31 dicembre 2014 e l'apertura di credito in conto corrente in favore della stessa concessa l'11 dicembre 2014 (doc. 9, 10 e 22 fasc. primo _1 grado)”.
Si tratta di argomenti circostanziali – nessuno dei quali peraltro in grado di dimostrare
(anche laddove adeguatamente provati) la tesi attorea, né comunque dotati delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza necessarie per poter procedere a una loro valutazione unitaria probatoriamente rilevante – e comunque inconducenti, in quanto:
29 i) riconducibili a un'operazione finanziaria quale il preteso finanziamento “bullet” di 10.000.000 di euro, inesistente quale finanziamento autonomo e solo ricavato ex post quale preteso elemento di riscontro alla luce della ricostruzione dei fatti operata dagli attori;
ii) riferiti a mere opinioni soggettive e/o riserve mentali degli attori e dei loro consulenti e dipendenti, quali le (peraltro indimostrate) minori esigenze finanziarie di e il relativo surplus, unilateralmente quantificato in 15 milioni di euro, _1 confutato dalla pressoché immediata restituzione di 10.000.000 euro in favore di
, come confermato dalla testimonianza del funzionario di CA, dott. CP_12
: “La proposta, per come mi è stata riportata dal dott. e sulla base della ER Tes_1 cui descrizione io mi sono poi occupato di preparare l'istruttoria, consisteva nella erogazione di mutuo per € 60.000.000,00 ad e sempre ad la concessione _1 _1 di scoperto di conto corrente fino ad € 5.000.000,00. L'ulteriore importo rispetto ad
€ 50.000.000,00 richiesti per sistemare la situazione debitoria con il ceto bancario era destinato ad un programma di lavori di ristrutturazione di un albergo: in tali termini l'operazione mi fu comunicata dal mio capo Preciso che il non Tes_1 Tes_1 aveva autonomia per fare operazioni di tal portata e che ritengo siano state autorizzate da altri”;
iii) riferiti a non meglio chiariti rapporti giuridici, ovvero a mai dedotti (né dimostrati) accordi simulatori tra i soggetti coinvolti, o a rapporti gestori;
iv) non supportati da adeguati riscontri,
➢ né documentali:
- il documento n. 7 di parte attrice è all'evidenza il frutto della collazione di due o più estratti conto (senza, peraltro, l'indicazione per ciascuno dei relativi titolari), inintelligibile e inidoneo a provare la pretesa assistenza finanziaria;
- il documento 16 (il bilancio di nulla attesta;
_1
- analogamente, il documento 17 (che peraltro può fare prova solo contro la parte che lo produce), letto anch'esso nella sua integralità, nulla dimostra in merito alle tesi attoree, ed anzi evidenzia esattamente il contrario di quanto dallo stesso vorrebbe trarsi, ossia che il denaro necessario per l'acquisto delle azioni da parte di
S.I.D. era proprio di quest'ultima, come accertato dalla sentenza impugnata, e ciò, sia in ragione della reale scansione temporale degli eventi (che vede la relativa provvista d'acquisto fornita mediante giroconti, a proprio favore, effettuati dalla stessa S.I.D.), sia in forza del fatto che anche seguendo la ricostruzione dei fatti sostenuta dagli attori/appellanti – peraltro sfasata sotto il profilo temporale – le somme rimesse da a S.I.D. avrebbero integrato in ogni caso il rimborso di _1
30 un precedente finanziamento di quest'ultima alla prima (con conseguente decurtazione del relativo credito) a ulteriore conferma, anche in questa ipotesi, della effettiva titolarità delle risorse finanziarie impiegate per l'acquisto delle azioni di CP_6 direttamente in capo a S.I.D. e della infondatezza della lamentata censura;
➢ né testimoniali:
- quanto al primo teste attoreo – il già menzionato dott. , professionista Tes_2 di fiducia di e di ID – va richiamato, per brevità, quanto già detto nel _1 precedente § 12.2, sottolineandosi come il teste abbia fatto riferimento a (comunque indimostrate e non documentate) delibere di S.I.D. volte all'acquisto di azioni e CP_6 all'utilizzo da parte di questa di un finanziamento concesso da direttamente ad CP_6 essa S.I.D. (il c.d. finanziamento “ponte”), negato però dalla banca e del quale non
è stato fornito alcun riscontro – anzi, è la stessa parte attrice che in più occasioni ha affermato (ed afferma anche ora) che la provvista necessaria per l'acquisto effettuato da S.I.D. il 5.12.2014 sarebbe stata “creata” all'interno del “Gruppo Naldi” – il che smentisce la ricostruzione del fatto sostenuta dagli attori. Quanto all'acquisto personalmente effettuato da il teste ha riferito come questi ebbe a sua Parte_2 volta ad acquistare “5 milioni di euro di azioni con sue personali disponibilità finanziarie, e cioè con risorse proprie”, e nulla più. Il teste ha poi fatto riferimento a una proposta di acquisto di azioni da parte di S.I.D. e del dott. ma non ha Pt_2 allegato che ciò sia avvenuto per effetto di un'imposizione, o di altra condizionalità necessaria, da parte di il che incide sull'elemento soggettivo richiesto per CP_6
l'integrazione della fattispecie illecita di cui all'art. 2358 c.c.;
- quanto al teste – dipendente di un'altra società del “Gruppo Naldi” – Tes_3 questi a ben vedere non ha aggiunto nulla a quanto già affermato dal , Tes_2 limitandosi ad affermare: “sub 2): è vero che la propose un mutuo di € 60 Pt_3 milioni più 'apertura di credito di € 5 milioni che è ancora in essere;
sub 3) la banca chiese in cambio del finanziamento che il dott. sottoscrivesse azioni della banca Pt_2
e così pure anche la ID”.;
- quanto al teste , questi ha smentito la tesi attorea circa l'esistenza di un ER
“surplus” finanziario offerto dalla banca affinché con la provvista eccedente l'effettivamente richiesto potessero essere acquistate azioni proprie (oltretutto, come detto, intestate ad altri e non “in carico” alla medesima), precisando che “l'ulteriore importo rispetto ad € 50.000.000,00 richiesti per sistemare la situazione debitoria con il ceto bancario era destinato ad un programma di lavori di ristrutturazione di un albergo”, come peraltro confermato dalle risultanze documentali (si veda il bonifico da ad : cfr. all. 17 del fasc. di . Si sarebbe trattato, _1 CP_12 CP_11
31 quindi, di un importo aggiuntivo, richiesto e concesso dalla stessa mutuataria per procedere a interventi edilizi, per realizzare i quali, evidentemente, non disponeva della necessaria liquidità. Riguardo, poi, ai fatti effettivamente qualificanti la tesi attorea (e cioè che avrebbe autonomamente e spontaneamente implementato CP_6
l'offerta di finanziamento per consentire alla società finanziata [ di effettuare _1
l'acquisto di proprie azioni, oltretutto non direttamente, ma per il tramite di altri soggetti alla stessa in qualche modo legati [appunto, e ]: CP_1 Parte_2
v. cap.li 4 – 7 della seconda memoria ex art. 183, co. 6, di p.a.: “
4. Vero che Pt_3
tramite il dott. , ha proposto che l'acquisto di azioni
[...] Persona_1 Pt_3 di € 10 milioni e di € 5 milioni fosse effettuato da soggetti terzi, individuati
[...] rispettivamente nella ID S.r.l. e nel dott.
5. Vero che , Parte_2 Parte_3 tramite il dott. e, in seguito, il dott. della filiale di Testimone_1 Persona_1
Roma, ha indicato la concessione del maggiore finanziamento di complessivi € 15 milioni e l'acquisto di azioni del medesimo importo come condizione per l'erogazione del finanziamento richiesto dalla 6. Vero che , tramite il
Parte_1 Parte_3 dott. e, in seguito, il dott. della filiale di Roma, ha Testimone_1 Persona_1 indicato alla alla ID S.r.l. e al dott. che le azioni
Parte_1 Parte_2 acquistate tramite la ID S.r.l. e il dott. avrebbero potuto essere Parte_2 rivendute da costoro entro 24 mesi dall'acquisto; 7. Vero che ha Parte_3 rassicurato la la ID S.r.l. e il dott. che la somma
Parte_1 Parte_2 necessaria a restituire il maggiore finanziamento di complessivi € 15 milioni e i relativi costi sarebbe derivata dalla rivendita delle azioni entro 24 mesi dall'acquisto delle stesse e che pertanto l'operazione non avrebbe comportato costi per la
Parte_1
la ID S.r.l. e il dott. ), il teste non ha offerto alcun apprezzabile
[...] Parte_2 riscontro, affermando, anzi, in senso contrario: “Sub 4) questo non è vero io non feci mai tale proposta. Mi riporto a quanto ho già sopra detto. Sub 5) io non ho mai detto questo. Non so cosa nel presentare l'operazione abbia effettivamente detto, Tes_1 anche perché a me la operazione fu invece riferita in termini diversi come ho già sopra spiegato. Sub 6) io non ho mai detto ciò. Io ho solo curato l'istruttoria tecnica sul mutuo e sull'affidamento. Non ero titolato a trattare di azioni per importi così rilevanti. Sub 7) per quello che è a mia conoscenza l'impianto della operazione dal punto di vista del tasso con gli ulteriori 10 milioni per i lavori avrebbe comportato un beneficio sotto il profilo del tasso complessivo del mutuo;
quanto all'affidamento esso era stato concesso ad un tasso che teneva conto dell'importanza del cliente. Sulle azioni io non ho dato alcuna assicurazione”.
32 11.4 In definitiva, considerato che agli attori spettava la dimostrazione di tutti i fatti costitutivi della tesi sostenuta in causa circa la pretesa nullità della complessiva operazione di finanziamento/acquisto titoli, e segnatamente del (preciso) collegamento negoziale tra le operazioni di finanziamento e gli acquisti azionari e dell'elemento psicologico in capo all'Istituto di coartare l'azionista al fine di acquistare, con la provvista in tesi fornita, le suddette azioni, deve confermarsi la valutazione fatta dal Tribunale per cui “il corrispettivo degli acquisti azionari oggetto di causa non è stato integrato dalla provvista concessa da ad Parte_3 _1 ma da altra autonoma provvista, il che non consente di ritenere fondate le domande sotto gli invocati profili di nullità per violazione dell'art. 2358 c.c. o comunque Co annullamento per dolo o invalidazione per frode alla legge. A conclusivamente è stato ceduto un valido credito da rapporto di mutuo e un credito relativo alla linea di credito in allora concessa, in relazione ai quali non sono neppure ravvisabili in tutto
o parte “a monte” fattispecie di acquisti “finanziati” dalla medesima banca” (cfr. sentenza definitiva n. 2139/2022, pag. 10).
12. Venendo al primo motivo – rubricato: “Nullità della sentenza per aver escluso la titolarità/legittimazione passiva di – vizio di ultrapetizione Controparte_2
– erronea applicazione dell'art. 3, co. 1, lett. c) del d.l. n. 99/2017 – violazione degli artt. 2558, 2559 e 2560, co. 1 e 2, c.c. e dell'art. 58 T.u.b.”, con il quale viene denunciata l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato il difetto di Co titolarità/legittimazione passiva di anche rispetto alla domanda principale di nullità/annullamento sul presupposto che “il contenzioso in oggetto è con tutta evidenza sorto dopo la cessione essendo stata la controversia instaurata il 4.8.2017 dunque dopo la cessione: trattasi, dunque, in ogni caso di contenzioso escluso dall'aggregato trasferito e difetta dunque la titolarità di esso in capo ad CP_5
, essendo rimasto il contenzioso de quo in capo a ,
[...] Parte_4 Co sostenendosi che non avrebbe mai sollevato detta eccezione con riferimento alla domanda principale, ed avrebbe, anzi, espressamente riconosciuto la propria titolarità/legittimazione passiva rispetto alla domanda de qua, e comunque che la legittimazione passiva della medesima sarebbe pacifica in ragione del fatto che i contratti di finanziamento (mutuo ipotecario e apertura di credito in conto corrente) Co sono stati indubbiamente acquisiti da e che detti contratti e quelli “di sottoscrizione contestuale di azioni/obbligazioni subordinate sono rapporti negoziali collegati, tali per cui l'uno non sarebbe stato concluso se non fosse stato concluso
l'altro” – la relativa decisione resta assorbita dal rigetto del secondo motivo.
33 E' appena il caso di sottolineare come anche nella sentenza definitiva di primo grado l'argomento posto a fondamento della statuizione qui impugnata è stato svolto in via solo integrativa della decisione di rigetto della domanda principale rigettata per altra causa.
Il punto è stato comunque già chiarito in termini pienamente condivisibili da questa stessa Corte con la richiamata sentenza non definitiva n. 1817/2023, affermandosi:
“non è corretta l'impostazione secondo cui dal collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di sottoscrizione contestuale di azioni discenderebbe la Co legittimazione passiva di in conseguenza del passaggio in capo ad essa di tutte le pretese funzionali all'esercizio dell'attività bancaria, tra cui il conto corrente sul quale era regolato il rapporto di mutuo. In realtà, occorre tenere distinto il rapporto bancario di conto corrente dalla sorte delle diverse operazioni che ne sono annotate.
La questione deve essere esaminata nel quadro normativo vigente. Con DL n. 99 del
25 giugno 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 146 del 25 giugno 2017, entrato in vigore il giorno stesso e poi convertito, senza modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della l. 31 luglio 2017, n. 121) sono stati disciplinati l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di e di Controparte_13 Parte_3 nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle medesime. Dello stesso giorno è il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di messa in liquidazione coatta amministrativa delle HE venete, come previsto dall'art. 2, comma 1 del D.L. n. 99/17, norma che alla lettera c) dispone altresì che i commissari liquidatori procedano “alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3”.
L'art. 3 appena citato, al comma 1°, stabilisce che “I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma
1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse...”, ed il medesimo articolo prosegue affermando che “restano esclusi dalla cessione, anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: …b) i debiti delle HE nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle HE o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso
i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse…”. Al comma 2 è poi stabilito che “… Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel
34 perimetro della cessione ai sensi del comma 1…”. In forza delle previsioni di cui agli artt. 2, c. 1, lett. c) e 3, c. 1 DL n.99/2017, sopra riportati, per quanto qui interessa,
in data 26 giugno 2017 ha stipulato con il Controparte_14 Controparte_2 contratto di cessione di azienda, in conformità all'Offerta vincolata formulata da quest'ultima. In tale contratto, sempre per quello che qui interessa, l'art. 3.1.4, lett.
b cap. (iv) indica espressamente, quali “passività escluse”, “i debiti, le responsabilità
(e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle HE in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle
HE in LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi”. Appare documentale, pertanto, l'intento del legislatore di lasciare fuori dal perimetro della cessione ogni Co operazione inerente alle azioni di . Il dato normativo è chiaro nell'affermare che sono esclusi tutti i debiti o crediti delle HE nei confronti dei propri azionisti derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni, oltre ai rapporti connessi a tali operazioni. Sulla base di tale impostazione, occorre, quindi, verificare le conseguenze da trarre nel caso di specie, in cui si prospetta la conclusione di un'operazione c.d. baciata. Ebbene, si può osservare che la domanda Con proposta da , ID e ei confronti di in lca e di aveva una duplice _1 Pt_2 CP_14 finalità: da un lato, quella di ottenere la declaratoria di nullità parziale del mutuo contratto da per l'acquisto delle azioni e, dall'altro, quella conseguenziale di _1 ottenere la riduzione del maggior debito derivante dal finanziamento in corrispondenza della somma di € 15.000.000,00, non dovuta per effetto della nullità parziale. Con riferimento alla declaratoria di nullità del mutuo, il prosieguo del giudizio era volto ad accertare se tra l'operazione di finanziamento e l'acquisto di azioni vi era
o meno il collegamento teleologico prospettato dagli attori ( . E, così Parte_8 configurata, la corrispondente titolarità della situazione giuridica soggettiva non può Co appartenere ad , trattandosi di una operazione di commercializzazione di azioni espressamente esclusa, nel suo complesso, dal perimetro della cessione del ramo di Co azienda di in base alle disposizioni sopra richiamate. Pertanto, la nullità del contratto di mutuo, nei limiti in cui questo risulti eventualmente correlato all'acquisto Co di azioni di da questa detenute, comporta il venir meno ex tunc degli effetti negoziali apparentemente prodotti, con conseguente obbligo restitutorio di quanto Co versato in sua esecuzione tenendo distinta la posizione di , rispetto alla quale qualsiasi credito restitutorio deve essere fatto valere secondo le regole del concorso, Co e la posizione di , la quale è legittimata passiva solo nei limiti di quanto ricevuto
35 in esecuzione del negozio nullo (v. infra). Né può dirsi che, in tal modo, si finirebbe Con per riversare sulla cessionaria la responsabilità e le conseguenze negative dell'investimento in azioni che, in base al disposto normativo, sono escluse dalla cessione, o che debba essere impedita qualsiasi erosione o sottrazione del credito Con per il rimborso del mutuo, ormai ceduto dalla Lca ad;
infatti, con l'accertamento della nullità del mutuo collegato all'acquisto di azioni e del conseguente accertamento Co negativo del credito derivante da esso, nel perimetro della cessione a non potrà mai essere compreso l'apparente credito per le rate di un mutuo improduttivo di effetti, per il noto principio “quod nullum est nullum producit effectum”. Ne consegue Con che la legittimazione passiva di potrebbe sussistere in relazione alla domanda di eventuale restituzione di quanto indebitamente ricevuto in esecuzione del contratto nullo, domanda che non è stata mai formulata. Più precisamente, , ID e _1 Pt_2 hanno chiesto di compensare il debito restitutorio di € 15.000.000,00 con il credito Co vantato da per il medesimo ammontare nei confronti della cessionaria , _1 come se questa fosse subentrata nella titolarità della complessiva operazione anziché del solo rapporto di conto corrente su cui erano regolate le rate di mutuo. In realtà, Con se pure potrebbe rispondere della restituzione delle somme accreditate sul conto dopo la cessione solo qualora dovesse essere accertata la nullità del mutuo, va rilevato che, nel presente giudizio, oltre a non essere indicato l'ammontare di tali somme, non è stata formulata alcuna domanda relativa al rapporto di conto corrente.
Al riguardo, va osservato che le rate del mutuo erano verosimilmente regolate in un conto corrente che, in quanto funzionale all'esercizio dell'attività bancaria, è Co transitato ad ex art.
3.1.2 lett. a), punto ii) del contratto di cessione [“…(a) per attività incluse si intendono i singoli beni, cespiti e i rapporti delle banche in LCA che sono considerati e utilizzati come funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria… tra cui, in particolare:…ii) i contratti attinenti la raccolta diretta … ivi inclusi a mero titolo esemplificativo…rapporti di conto corrente…”]. La prosecuzione del rapporto di conto Co corrente con , pertanto, comporta che quest'ultima può essere potenzialmente tenuta a restituire solo quegli importi riscossi ma divenuti indebiti per effetto della Co nullità del mutuo, nei limiti in cui così dovesse essere accertato nei confronti di . Co In conclusione, la legittimazione di non sussiste in base alla prospettazione attorea. Peraltro, non può essere tralasciato il fatto che si tratta di controversia relativa ad atti e fatti occorsi prima della cessione ma sorta successivamente ad essa Co per cui, come già evidenziato, la legittimazione di non sussiste in relazione al rapporto di mutuo ed al collegato acquisto di azioni e potrebbe sussistere esclusivamente in relazione all'accertamento negativo del credito da quel rapporto
36 Co apparentemente disceso e regolato sul conto corrente se proseguito con , oltre che in relazione alle eventuali restituzioni di quanto riscosso in esecuzione di quel contratto nel segmento temporale successivo alla cessione. Ne consegue che, per Co quanto introdotto in questo giudizio, deve essere negata la titolarità di nel Co rapporto di mutuo e dell'acquisto delle azioni da , a conferma sul punto della sentenza impugnata in piena coerenza con il precedente di questa Corte menzionato da parte appellante riguardante tutt'altra fattispecie. L'impostazione appena offerta supera l'interpretazione dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 99/17 offerta da parte appellante che vorrebbe escludere le operazioni c.d. baciate dal perimetro della cessione in quanto non menzionate tra le operazioni di commercializzazione di azioni: tale interpretazione contrasta con la lettera della norma che, nel fare riferimento alla categoria generale delle operazioni di commercializzazione di azioni, non distingue le diverse modalità con cui tale risultato può essere conseguito. Inoltre, parte appellante sostiene erroneamente la responsabilità solidale del cedente e della cessionaria ex art. 2558, comma 1, cc, non derogato dall'art. 58 Tub, ed ex art. 47, comma 7,
D.L.gs. 180/15. Infatti, a prescindere dai profili di inammissibilità in quanto l'appello sul punto non si confronta con la motivazione contenuta in sentenza laddove sono richiamate le norme del Tub e della legge fallimentare, va rilevato che il DL 99/2017 introduce una disciplina speciale che non consente l'applicazione dell'art. 2558 cc o dell'art. 2560 cc, specie se si considera che all'art. 3, comma 2, del citato decreto è stabilito che “… Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1…”. E, affermata l'esclusione dal perimetro della Con cessione a delle operazioni di commercializzazione in azioni e, comunque, rilevata la mancanza della prova dell'inserimento del credito nei libri contabili, non c'è altro da aggiungere”.
B) L'appello incidentale di Parte_5
13. ha proposto appello incidentale in relazione alla ritenuta Parte_3 applicabilità dell'art. 2358 c.c. anche le società cooperative, quale era l'istituto di credito all'epoca dei fatti.
Trattandosi di appello proposto in via espressamente condizionata all'accoglimento del gravame principale, dal rigetto di questo consegue che in parte qua non vi è luogo a provvedere.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico, in solido, degli attori-appellanti: Parte_1
37 , Parte_1 CP_1 Controparte_1 Parte_2
e a favore di coatta e di Parte_3 Parte_3 [...]
con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro Controparte_2 normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo al medio per ciascuna delle (tre) fasi di studio, di introduzione e decisoria in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello, nell'ambito dello scaglione di riferimento (da €
8.000.000 a € 16.000.000).
Poiché l'impugnazione è stata proposta successivamente al 30 gennaio 2013 ed è integralmente rigettata, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte degli appellanti ( Parte_1
[...] Controparte_1 [...]
), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Pt_2 per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 1213/2023 disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
[... a) rigetta l'appello proposto da Parte_1
e , per le _1 CP_1 Controparte_1 Parte_2 ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, n.
2139/2022;
b) dichiara non luogo a provvedere sull'appello incidentale condizionato proposto da Parte_5
c) condanna in solido gli appellanti ( Parte_1
e
[...] Controparte_1 [...]
) a rimborsare agli appellati ( e Pt_2 Parte_5 [...]
le spese di lite del secondo grado, che liquida, per compensi, Controparte_2 in favore di ciascuna parte appellata in € 52.000, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
d) dà atto della sussistenza a carico degli appellanti principali dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
38 Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 20 marzo 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
39