Art. 1. Articolo unico
Il terzo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 , e sostituito dal seguente:
"Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, saranno stabilite le altre caratteristiche nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni, il cui prezzo sara' stabilito, sulla base dei costi, ogni due anni, nel suo limite massimo, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti i predetti Ministri e il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto saranno indicati gli enti cui potra' essere dato l'incarico della distribuzione dei contrassegni medesimi compresi quelli da apporre ai contenitori dei vini spumanti".
Il terzo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 , e sostituito dal seguente:
"Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, saranno stabilite le altre caratteristiche nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni, il cui prezzo sara' stabilito, sulla base dei costi, ogni due anni, nel suo limite massimo, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti i predetti Ministri e il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto saranno indicati gli enti cui potra' essere dato l'incarico della distribuzione dei contrassegni medesimi compresi quelli da apporre ai contenitori dei vini spumanti".