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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/12/2025, n. 5601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5601 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15325/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott.ssa UC EL Presidente dott.ssa LL ME Giudice Rel. Est. dott.ssa Annalisa Falconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15325/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmina Malaspina Parte_1
-ricorrente- contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Barbero Controparte_1
-convenuto- -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Voglia 1'Il1.ino Tribunale adito,
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e deduzione
In via istruttoria
Previa revoca dell'ordinanza del G.I. del 13.8.2024, ammettere i capi di prova 7,8,9 e 10 in quanto non irrilevanti e i capi 11, 12, 13 e 14 in quanto non generici ma circostanziati nel tempo e nello spazio, rispettosi dei criteri richiesti dal codice di procedura civile e in linea con i principi espressi dalla Corte di Cassazione, revocare il capo n. 6 di controparte in quanto generico nella prima parte e valutativo nella seconda ed in contrasto con le pronunce della Cassazione in argomento.
Dichiarare l'incapacità a deporre del teste di controparte per le ragioni CP_2
verbalizzate all'udienza del 24.2.2025.
Nel merito
Addebitate la separazione dei coniugi alla sig.ra CP_1
Revocare l'assegno di mantenimento alla stessa riconosciuto con ordinanza presidenziale a far data dal provvedimento che lo ha disposto.
In subordine
Porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della sig.ra CP_1
versando alla stessa un assegno di mantenimento nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia e comunque inferiore a euro 300,00.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Per parte convenuta
Voglia il Tribunale Ill.mo
- respingere ogni domanda attorea, in particolare la richiesta di addebito della separazione alla moglie convenuta Controparte_1
- riconoscere e disporre in favore della signora un contributo al mantenimento Controparte_1
pari a euro 400,00, o la veriore somma ritenuta congrua, da parte del marito signor Pt_1
[...]
Con vittoria di spese e onorario di causa.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in NONE, il Parte_1 Controparte_1
26/06/1982.
Dal matrimonio sono nati due figli, oggi entrambi maggiorenni ed indipendenti.
Con ricorso depositato il 21/07/2021, la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunziare la separazione personale dei coniugi. Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il Presidente, con ordinanza in data 23/12/2021, disponeva che il sig. versasse alla sig.ra Pt_1
300 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento e disponeva il passaggio alla fase CP_1
istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 15/12/2022, entrambe le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza del 23/02/2023 veniva pronunciata la separazione tra le parti con sentenza non definitiva. La causa veniva rimessa sul ruolo con ordinanza poiché il giudizio doveva proseguire sulle domande di addebito e sulle questioni economiche.
L'istruttoria si svolgeva per prove orali.
All'udienza del 10/07/2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc.
Sulle altre questioni ritiene, preliminarmente, il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte, dovendosi ribadire sul punto le valutazioni già condotte dal G.I. con l'ordinanza del 13.08.2024. Quanto alla capacità del teste , CP_2
ritiene il collegio che lo stesso non abbia nessun interesse nella presente causa. L'incapacità a testimoniare (art. 246 c.p.c.) sussiste, infatti, solamente per chi ha un interesse giuridico, attuale e concreto, che potrebbe giustificare una partecipazione al giudizio. Non rileva invece l'interesse di fatto (anche se rilevante per l'attendibilità) o un interesse ipotetico, distinto dal rapporto controverso in atto. Il teste, sebbene figlio delle parti, non potrebbe essere parte del presente giudizio, di talché la testimonianza resa, seppur da valutare sotto al profilo dell'attendibilità, appare assolutamente ammissibile.
Sulla domanda di addebito
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione a carico del coniuge.
All'esito del giudizio e dell'istruttoria espletata ritiene il Collegio che la domanda non possa essere accolta. Va, invero, rilevato che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile;
è evidente, peraltro, che l'infedeltà di un coniuge possa essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse (cfr. in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618, conf., conf. Sez. 6
- 1, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015).
Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 3923 del 19/02/2018, conf. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Nella fattispecie in esame, risulta provato che la signora abbia intrattenuto una Controparte_1
relazione extraconiugale perlomeno nei mesi di maggio-giugno 2021. La relazione investigativa depositata da parte ricorrente (doc. 7) è infatti stata confermata dal teste all'udienza del Tes_1
22.11.2024. Dalla stessa si evince con chiarezza come la convenuta abbia soggiornato in albergo con un altro uomo, scambiandosi con lo stesso effusioni, baci ed abbracci.
Ulteriore conferma della relazione extraconiugale sopra indicata è stata fornita dalla teste Tes_2
che ha dichiarato: “La circostanza mi è stata riferita da mio cugino la sera stessa in cui mi telefonò
e mi raccontò cosa era venuto fuori dalla relazione, che lei si incontrava con questi uomini che aveva conosciuto sul sito, che non provava sentimenti per queste persone, non aveva con loro un legame sentimentale e per quanto la riguardava avrebbero potuto continuare a vivere insieme”.
Parte convenuta ha tuttavia provato come la crisi coniugale fosse in atto già da tempo.
I testi escussi ( , , hanno dichiarato che la sig.ra Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
scendeva a vedere la TV fino a tarda notte da sola nella camera al piano sottostante. Il teste CP_1 , figlio delle parti - sulla cui attendibilità non vi sono dubbi, non essendo il legame di CP_2
parentela, di per sé, causa di inattendibilità e non avendo evidenziato il ricorrente alcun altro fatto concreto, se non l'eventualità che, nel caso in cui il marito non fosse più tenuto al versamento del mantenimento alla moglie, quest'ultima potrebbe richiedere al figlio gli alimenti, fatto assolutamente ipotetico e peraltro poco fondato considerato che il primo tenuto agli alimenti sarebbe comunque il coniuge, seppur separato - ha altresì riferito che già a metà del 2015, vivendo ancora a casa con i genitori, vedeva la madre dormire sul divano letto di casa;
ha altresì riferito che
“dal novembre 2016 andavo a darle la buonanotte nella cameretta al piano di sotto, a volte scendevo per guardare insieme la televisione, già di mia sorella e al mattino la vedevo Per_1
salire per fare colazione”.
Anche la teste , nipote della convenuta, in ordine alla quale non sono emersi Testimone_6
elementi concreti che inducano questo Tribunale a dubitare dell'attendibilità, ha riferito: “A volte andavo a trovarla il giovedì mattino e vedevo il letto sfatto e le sue cose in camera e nel bagno del piano terra, ho pensato che dormisse in quella camera e lei me lo aveva già detto”. La stessa teste ha altresì dichiarato: “è vero in confidenza in quegli anni (a partire dal 2015, NDR) ne abbiamo parlato, mi ha dichiarato di non ricevere attenzioni, anche sessuali e affettive da parte del marito, ne era affranta”. Nulla di strano vi è, a parere di questo Collegio, nel fatto che la convenuta si sia confidata con la nipote in ordine ad una mancanza di attenzioni da parte del marito.
Alla luce di quanto sopra, dunque, deve ritenersi che la crisi coniugale risalga a periodo anteriore rispetto alla relazione extraconiugale della convenuta: tale ultimo evento, dunque, non pare essere la causa della separazione. Conseguentemente, la domanda di addebito avanzata dal ricorrente deve essere rigettata.
Sul contributo al mantenimento del coniuge.
Ritiene il collegio sul punto di confermare quanto stabilito in sede presidenziale.
Successivamente all'adozione del predetto provvedimento, le parti non hanno provato alcun mutamento sopravvenuto in relazione ai relativi redditi. Nessuna dichiarazione dei redditi aggiornata è stata prodotta, così come nessun conto corrente o altra documentazione reddituale. Dal 730/21 del ricorrente emerge un reddito imponibile per il 2020 pari a circa 31000 euro, mentre la signora continua ad essere priva di regolare attività lavorativa, ha ormai 64 anni ed ha CP_1
documentato di aver incassato per euro 45000. CP_3
Alla luce di ciò, considerati i redditi delle parti, la difficoltà della convenuta nel reperire nuova attività lavorativa all'età di 64 anni e la durata del matrimonio, pari a 39 anni, ritiene il collegio di confermare l'importo di euro 300,00 già stabilito in sede presidenziale a titolo di mantenimento per il coniuge.
Spese di lite
Considerata la soccombenza di parte ricorrente in ordine alla domanda di addebito e l'introduzione, solo nel foglio di precisazione delle conclusioni, della domanda, in via subordinata, di versamento in favore della convenuta di assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili, parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite nella misura di 3/4, mentre per i restanti 1/4 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 5.400,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.400,00 per la fase istruttoria, € 1.800,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, dato atto dell'intervenuta sentenza parziale di separazione,
RIGETTA la domanda di addebito formulata dal ricorrente,
DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 Controparte_1
la somma di euro 300,00, oltre rivalutazione ISTAT maturata dall'ordinanza presidenziale e maturanda, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge.
CONDANNA alla refusione di 3/4 delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
spese liquidate per intero in complessivi € 5.400,00, oltre rimborso forfetario 15%, CP_1
IVA e CPA come per legge. COMPENSA i restanti 1/4 delle spese di lite;
Così deciso in Torino, il 28.11.2025
Il Presidente
UC EL
Il Giudice estensore
LL ME
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott.ssa UC EL Presidente dott.ssa LL ME Giudice Rel. Est. dott.ssa Annalisa Falconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15325/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmina Malaspina Parte_1
-ricorrente- contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Barbero Controparte_1
-convenuto- -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Voglia 1'Il1.ino Tribunale adito,
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e deduzione
In via istruttoria
Previa revoca dell'ordinanza del G.I. del 13.8.2024, ammettere i capi di prova 7,8,9 e 10 in quanto non irrilevanti e i capi 11, 12, 13 e 14 in quanto non generici ma circostanziati nel tempo e nello spazio, rispettosi dei criteri richiesti dal codice di procedura civile e in linea con i principi espressi dalla Corte di Cassazione, revocare il capo n. 6 di controparte in quanto generico nella prima parte e valutativo nella seconda ed in contrasto con le pronunce della Cassazione in argomento.
Dichiarare l'incapacità a deporre del teste di controparte per le ragioni CP_2
verbalizzate all'udienza del 24.2.2025.
Nel merito
Addebitate la separazione dei coniugi alla sig.ra CP_1
Revocare l'assegno di mantenimento alla stessa riconosciuto con ordinanza presidenziale a far data dal provvedimento che lo ha disposto.
In subordine
Porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della sig.ra CP_1
versando alla stessa un assegno di mantenimento nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia e comunque inferiore a euro 300,00.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Per parte convenuta
Voglia il Tribunale Ill.mo
- respingere ogni domanda attorea, in particolare la richiesta di addebito della separazione alla moglie convenuta Controparte_1
- riconoscere e disporre in favore della signora un contributo al mantenimento Controparte_1
pari a euro 400,00, o la veriore somma ritenuta congrua, da parte del marito signor Pt_1
[...]
Con vittoria di spese e onorario di causa.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in NONE, il Parte_1 Controparte_1
26/06/1982.
Dal matrimonio sono nati due figli, oggi entrambi maggiorenni ed indipendenti.
Con ricorso depositato il 21/07/2021, la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunziare la separazione personale dei coniugi. Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il Presidente, con ordinanza in data 23/12/2021, disponeva che il sig. versasse alla sig.ra Pt_1
300 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento e disponeva il passaggio alla fase CP_1
istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 15/12/2022, entrambe le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza del 23/02/2023 veniva pronunciata la separazione tra le parti con sentenza non definitiva. La causa veniva rimessa sul ruolo con ordinanza poiché il giudizio doveva proseguire sulle domande di addebito e sulle questioni economiche.
L'istruttoria si svolgeva per prove orali.
All'udienza del 10/07/2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc.
Sulle altre questioni ritiene, preliminarmente, il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte, dovendosi ribadire sul punto le valutazioni già condotte dal G.I. con l'ordinanza del 13.08.2024. Quanto alla capacità del teste , CP_2
ritiene il collegio che lo stesso non abbia nessun interesse nella presente causa. L'incapacità a testimoniare (art. 246 c.p.c.) sussiste, infatti, solamente per chi ha un interesse giuridico, attuale e concreto, che potrebbe giustificare una partecipazione al giudizio. Non rileva invece l'interesse di fatto (anche se rilevante per l'attendibilità) o un interesse ipotetico, distinto dal rapporto controverso in atto. Il teste, sebbene figlio delle parti, non potrebbe essere parte del presente giudizio, di talché la testimonianza resa, seppur da valutare sotto al profilo dell'attendibilità, appare assolutamente ammissibile.
Sulla domanda di addebito
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione a carico del coniuge.
All'esito del giudizio e dell'istruttoria espletata ritiene il Collegio che la domanda non possa essere accolta. Va, invero, rilevato che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile;
è evidente, peraltro, che l'infedeltà di un coniuge possa essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse (cfr. in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618, conf., conf. Sez. 6
- 1, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015).
Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 3923 del 19/02/2018, conf. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Nella fattispecie in esame, risulta provato che la signora abbia intrattenuto una Controparte_1
relazione extraconiugale perlomeno nei mesi di maggio-giugno 2021. La relazione investigativa depositata da parte ricorrente (doc. 7) è infatti stata confermata dal teste all'udienza del Tes_1
22.11.2024. Dalla stessa si evince con chiarezza come la convenuta abbia soggiornato in albergo con un altro uomo, scambiandosi con lo stesso effusioni, baci ed abbracci.
Ulteriore conferma della relazione extraconiugale sopra indicata è stata fornita dalla teste Tes_2
che ha dichiarato: “La circostanza mi è stata riferita da mio cugino la sera stessa in cui mi telefonò
e mi raccontò cosa era venuto fuori dalla relazione, che lei si incontrava con questi uomini che aveva conosciuto sul sito, che non provava sentimenti per queste persone, non aveva con loro un legame sentimentale e per quanto la riguardava avrebbero potuto continuare a vivere insieme”.
Parte convenuta ha tuttavia provato come la crisi coniugale fosse in atto già da tempo.
I testi escussi ( , , hanno dichiarato che la sig.ra Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
scendeva a vedere la TV fino a tarda notte da sola nella camera al piano sottostante. Il teste CP_1 , figlio delle parti - sulla cui attendibilità non vi sono dubbi, non essendo il legame di CP_2
parentela, di per sé, causa di inattendibilità e non avendo evidenziato il ricorrente alcun altro fatto concreto, se non l'eventualità che, nel caso in cui il marito non fosse più tenuto al versamento del mantenimento alla moglie, quest'ultima potrebbe richiedere al figlio gli alimenti, fatto assolutamente ipotetico e peraltro poco fondato considerato che il primo tenuto agli alimenti sarebbe comunque il coniuge, seppur separato - ha altresì riferito che già a metà del 2015, vivendo ancora a casa con i genitori, vedeva la madre dormire sul divano letto di casa;
ha altresì riferito che
“dal novembre 2016 andavo a darle la buonanotte nella cameretta al piano di sotto, a volte scendevo per guardare insieme la televisione, già di mia sorella e al mattino la vedevo Per_1
salire per fare colazione”.
Anche la teste , nipote della convenuta, in ordine alla quale non sono emersi Testimone_6
elementi concreti che inducano questo Tribunale a dubitare dell'attendibilità, ha riferito: “A volte andavo a trovarla il giovedì mattino e vedevo il letto sfatto e le sue cose in camera e nel bagno del piano terra, ho pensato che dormisse in quella camera e lei me lo aveva già detto”. La stessa teste ha altresì dichiarato: “è vero in confidenza in quegli anni (a partire dal 2015, NDR) ne abbiamo parlato, mi ha dichiarato di non ricevere attenzioni, anche sessuali e affettive da parte del marito, ne era affranta”. Nulla di strano vi è, a parere di questo Collegio, nel fatto che la convenuta si sia confidata con la nipote in ordine ad una mancanza di attenzioni da parte del marito.
Alla luce di quanto sopra, dunque, deve ritenersi che la crisi coniugale risalga a periodo anteriore rispetto alla relazione extraconiugale della convenuta: tale ultimo evento, dunque, non pare essere la causa della separazione. Conseguentemente, la domanda di addebito avanzata dal ricorrente deve essere rigettata.
Sul contributo al mantenimento del coniuge.
Ritiene il collegio sul punto di confermare quanto stabilito in sede presidenziale.
Successivamente all'adozione del predetto provvedimento, le parti non hanno provato alcun mutamento sopravvenuto in relazione ai relativi redditi. Nessuna dichiarazione dei redditi aggiornata è stata prodotta, così come nessun conto corrente o altra documentazione reddituale. Dal 730/21 del ricorrente emerge un reddito imponibile per il 2020 pari a circa 31000 euro, mentre la signora continua ad essere priva di regolare attività lavorativa, ha ormai 64 anni ed ha CP_1
documentato di aver incassato per euro 45000. CP_3
Alla luce di ciò, considerati i redditi delle parti, la difficoltà della convenuta nel reperire nuova attività lavorativa all'età di 64 anni e la durata del matrimonio, pari a 39 anni, ritiene il collegio di confermare l'importo di euro 300,00 già stabilito in sede presidenziale a titolo di mantenimento per il coniuge.
Spese di lite
Considerata la soccombenza di parte ricorrente in ordine alla domanda di addebito e l'introduzione, solo nel foglio di precisazione delle conclusioni, della domanda, in via subordinata, di versamento in favore della convenuta di assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili, parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite nella misura di 3/4, mentre per i restanti 1/4 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 5.400,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.400,00 per la fase istruttoria, € 1.800,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, dato atto dell'intervenuta sentenza parziale di separazione,
RIGETTA la domanda di addebito formulata dal ricorrente,
DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 Controparte_1
la somma di euro 300,00, oltre rivalutazione ISTAT maturata dall'ordinanza presidenziale e maturanda, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge.
CONDANNA alla refusione di 3/4 delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
spese liquidate per intero in complessivi € 5.400,00, oltre rimborso forfetario 15%, CP_1
IVA e CPA come per legge. COMPENSA i restanti 1/4 delle spese di lite;
Così deciso in Torino, il 28.11.2025
Il Presidente
UC EL
Il Giudice estensore
LL ME
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento