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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/10/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3282/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Luca Venditto Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3282/2019 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Di Ciollo Parte_1 C.F._1
Francesco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via Carducci n. 7, giusta procura in atti;
ATTORE
Contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Labonia Luigi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Diego Angelo n. 95, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: querela di falso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.6.2025, sostituita del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per querela di falso, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio l' , esponendo di avere interesse ad impugnare per Controparte_1
pagina 1 di 8 falsità tutte le relate di notificazione delle cartelle esattoriali riepilogate nella cartella di pagamento n. 05720159014668832/000, notificata il 27 gennaio 2016, per un importo complessivo di € 232.024,61, aventi ad oggetto crediti erariali che egli riteneva prescritti e mai validamente notificati.
L'attore deduceva di aver avuto conoscenza dell'esistenza delle cartelle solo a seguito della notificazione dell'atto riepilogativo e che la Commissione Tributaria Provinciale di Latina, con sentenza n. 1317/3/2016, aveva accolto l'eccezione di inammissibilità per tardività, rigettando nel merito l'eccezione di nullità delle cartelle per omessa sottoscrizione. L'appello proposto veniva respinto dalla – Sezione di Latina, con sentenza n. Controparte_2
8559/19/18, per mancata proposizione di querela di falso. Quindi, lo avendo interesse a Pt_1 proporre ricorso per Cassazione, proponeva querela di falso avverso le relate di notificazione delle 66 cartelle, deducendo che le notificazioni risultavano insanabilmente viziate, in quanto effettuate presso un indirizzo (Via Pedemontana n. 6, Sabaudia) dove egli non aveva mai avuto né domicilio né residenza. Le relate riportavano diciture contraddittorie o generiche (es.
“trasferito”, “compiuta giacenza”, “al mittente”), e le affissioni presso la casa comunale risultavano viziate per derivazione.
In particolare, sosteneva che la via indicata non esisteva più con tale denominazione, essendo stata rinominata Via Torre Paola, e che la sua effettiva residenza fino al 2009 era in Via Casali di
Paola n. 6, presso l'Azienda Vallicola del Lago di Paola, da cui era stato sfrattato il 21 ottobre
2009. A supporto, produceva certificati di residenza, relazione tecnica, dichiarazioni testimoniali e verbale di sfratto. L'attore affermava che nessuna delle notificazioni si era mai perfezionata legittimamente, e che le attestazioni dell'ufficiale postale circa l'immissione degli avvisi in cassetta erano false, poiché in Via Pedemontana n. 6 non esisteva alcuna abitazione né cassetta postale. Richiamava giurisprudenza di merito e di legittimità per sostenere l'inesistenza giuridica delle notificazioni effettuate da soggetti non abilitati, e l'impossibilità di sanatoria o rinnovazione delle stesse.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere: 1) Accertare e dichiarare che tutte le relate di notificazione delle cartelle elencate nell'intimazione di pagamento N. 05720159014668832000 notificata in data 27.01.2016, con la quale è stato determinato il debito erariale dell'attore nella misura pari a € 232.024,61, sono false per le
pagina 2 di 8 ragioni dedotte in premessa. 2) Incidentalmente accertare e dichiarare che il dott. Pt_1 fino al 2009 ha gestito l'azienda Vallicola del lago di Paola con sede operativa in
[...]
Sabaudia, in Via Casali di Paola n 6, all'interno di una vasta area di proprietà dell'avv.
[...]
sulla quale vi aveva realizzato anche una villa, all'interno della quale era residente CP_3 anche il dott. che da tale sede gestiva la soc. e la soc. dal 2001 Pt_1 Pt_2 Controparte_4 al momento dello sfratto, avvenuto il 21.10.2009. Si chiede altresì accertare e dichiarare che per raggiungere tale Azienda, bisogna necessariamente percorrere, Via Torre Paola, chiamata volgarmente dagli abitanti del luogo come “Via Pedemontana”, in quanto strada che si sviluppa dai piedi del Monte Circeo e che tale strada è priva di abitazioni e che sulla stessa non è mai esistita alcuna residenza riconducibile al Sig. che, in verità, come detto, dal Parte_1
2001 al 2009 era residente in [...]. Sempre in via incidentale si chiede accertarsi che il dott. il giorno 21.10.2009 è stato sfrattato dalla sua residenza in Pt_1
Sabaudia in Via Casali di Paola n 6 a richiesta dei legali dell'Azienda Vallicola del Lago di
Paola il giorno 21.10.2009. 3) Con il favore delle spese e compendi del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio l' , la quale preliminarmente illustrava Controparte_1 il proprio ruolo, evidenziando di essere soggetto estraneo alla formazione del titolo esecutivo (il ruolo), che veniva trasmesso telematicamente dall'ente impositore, di non partecipare alla formazione del credito e di non essere titolare del rapporto sostanziale con il contribuente.
Eccepiva, quindi, l'inammissibilità della querela per difetto dei presupposti di cui all'art. 221
c.p.c., deducendo che le avverse doglianze risultavano fondate su circostanze di fatto già disattese dalla CTR, attinenti a presunti vizi del procedimento notificatorio e non alla falsità delle attestazioni dell'ufficiale notificatore. Pur rimettendosi al Tribunale sull'accertamento dell'autenticità delle relate, la convenuta sottolineava che l'onere della prova incombeva sull'attore, il quale avrebbe dovuto dimostrare la falsità delle sottoscrizioni, e concludeva chiedendo: “- verificare preliminarmente la tempestività dell'introduzione del presente giudizio;
- dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio per i motivi di cui in premessa;
- accertare nel merito la autenticità o falsità delle relate di notificazione delle cartelle sottostanti
l'intimazione di pagamento n. 05720159014668832. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente, dopodiché veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.6.2025 e rimessa pagina 3 di 8 al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, deve innanzitutto rilevarsi che gli atti di causa sono stati portati a conoscenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina. Va, quindi, evidenziato che al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel procedimento per querela di falso, non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, essendo sufficiente che il P.M. sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna (Cass. n. 22567 del 02/10/2013). Va, poi, aggiunto che la querela di falso si propone in via principale con atto di citazione al giudice competente, ossia al tribunale che ha, in materia competenza funzionale ed inderogabile, in composizione collegiale, giusto il disposto dell'art. 225 c.p.c., ratione temporis vigente, secondo il quale “sulla querela di falso pronuncia sempre il collegio”.
Ciò posto, in via preliminare va rammentato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che del documento intende valersi in giudizio e non già l'autore del falso o chi comunque sia concorso nella falsità” (Cass. civ., ordinanza n. 19281/2019). Dunque, dal momento che solo l'Agente della riscossione può avvalersi del documento impugnato e non chi sia reputato autore materiale, il quale effettua la notifica nell'esclusivo interesse dell'Ente impositore, ne consegue che correttamente il presente giudizio è stato incardinato nei confronti dell' Controparte_1
.
[...]
Tanto chiarito, ritiene il Collegio che la querela di falso debba essere dichiarata inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Invero, l'attore ha chiesto dichiararsi la falsità delle 66 relate di notifica delle cartelle elencate nell'intimazione di pagamento n. 05720159014668832, notificata in data 27 gennaio 2016. In particolare, l'attore ha dedotto che tali notificazioni sarebbero state effettuate presso un indirizzo
– Via Pedemontana n. 6 in Sabaudia – non corrispondente alla sua residenza o domicilio, atteso che in tale via non esisteva alcun fabbricato per civile abitazione, né alcuna cassetta postale, e che la sua effettiva residenza, fino allo sfratto del 21 ottobre 2009, era in Via Casali di Paola n. 6.
Sotto il profilo dell'interesse ad agire, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che è legittimato a proporre querela di falso chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso pagina 4 di 8 si fondi, non esclusa la stessa parte che l'abbia prodotto in giudizio, e dunque, chiunque intenda conseguire una certezza, quanto alla falsità o genuinità di un documento, nei confronti di chi abbia inteso concretamente avvalersi di esso, sicché difetta l'interesse ad agire, con riferimento al tema della certezza dell'autenticità dello scritto, quando essa è già esistente, in quanto consacrata in un provvedimento giurisdizionale divenuto cosa giudicata, oppure quando sopravvenga l'irrilevanza del documento rispetto alla definizione del processo (Cass. Civ., sez. II, 12.01.2024,
n. 1317).
Nel caso di specie, non è chiaro quale sia l'interesse concreto dello alla proposizione Pt_1 della presente azione, considerato che il giudizio tributario si è concluso con la pronuncia della e non risulta proposta impugnazione nei termini di legge. In Controparte_2 particolare, il giudizio tributario è stato definito con sentenza della Controparte_2
– Sezione staccata di Latina n. 8559/19/2018, depositata il 5 dicembre 2018,
[...] che ha confermato la decisione di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale di
Latina n. 1317/3/2016. In tale sede, il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.
05720159014668832/000 era stato dichiarato inammissibile per tardività, e nel merito erano state ritenute valide le notifiche delle cartelle sulla base della documentazione prodotta da Equitalia
Sud S.p.A. L'attore riferisce che l'appello sarebbe stato rigettato per mancata proposizione della querela di falso, ma non ha prodotto la relativa sentenza, né risulta che sia stato proposto ricorso in Cassazione.
Pertanto, la proposizione della querela di falso si configura come inammissibile per carenza di interesse, non essendo più in discussione la validità delle notificazioni ai fini della riscossione, né risultando pendente alcun procedimento in cui l'efficacia probatoria delle relate possa assumere rilievo.
Nemmeno risulta soddisfatto l'onere probatorio imposto dall'art. 221 c.p.c., in quanto parte attrice non ha prodotto in giudizio i documenti oggetto di querela, ossia le 66 relate di notificazione delle cartelle esattoriali riepilogate nell'intimazione di pagamento n.
05720159014668832/000, notificata il 27 gennaio 2016. Tale omissione preclude ogni valutazione istruttoria da parte del giudicante, atteso che l'accertamento della falsità presuppone la disponibilità materiale del documento impugnato. Inoltre, l'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. richiesto da parte attrice si palesava meramente esplorativo, non potendo supplire all'onere di allegazione e produzione gravante sulla parte che propone la querela. Dalle stesse deduzioni pagina 5 di 8 dell'attore si evince, infatti, che le relate di notifica erano state prodotte dall'
[...] nel giudizio tributario, sicché i documenti impugnati erano nella Controparte_5 disponibilità dello il quale avrebbe potuto e dovuto produrli, quantomeno in copia, nel Pt_1 presente giudizio, per poi eventualmente richiedere l'esibizione degli originali alla controparte.
La mancata produzione degli atti oggetto di querela, unitamente alla carenza di un interesse concreto e attuale ad agire, comporta l'inammissibilità della domanda per difetto dei presupposti di legge.
Ed ancora, deve rilevarsi che la querela di falso, per come proposta ed articolata, difetta di specificità in ordine alle singole relate di notificazione impugnate. L'attore, infatti, si limita a tacciare di falsità ben 66 cartelle di pagamento, senza tuttavia indicare in modo puntuale e circostanziato le ragioni di falsità riferite a ciascun atto. In particolare, per numerose cartelle (ad esempio, quelle indicate ai nn. 24-29 dell'elenco contenuto nell'atto di citazione), la deduzione si esaurisce nella formula generica secondo cui “la raccomandata A.R. n. [omissis] non essendo stata seguita da altra valida notificazione, deve ritenersi che il credito ivi azionato deve ritenersi prescritto”, senza che venga chiarito quale sia l'elemento di falsità della relata, né quale sia l'attestazione dell'ufficiale notificatore che si assume non veritiera.
In altri casi, le censure si riferiscono a presunti vizi del procedimento notificatorio (quali l'apposizione di due barrature sull'avviso di ricevimento, l'indicazione del destinatario come
“sconosciuto”, “trasferito” o “indirizzo inesatto”, ovvero l'inesistenza della notificazione cumulativa per intervenuto trasferimento di residenza), che non attengono alla falsità dell'atto, ma alla validità della notifica, e pertanto non sono suscettibili di formare oggetto di querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c.
Nella maggior parte delle ipotesi, infine, la contestazione si fonda sull'assunto che lo Pt_1 sarebbe stato erroneamente ritenuto residente in [...], mentre egli, fino allo sfratto del 21 ottobre 2009, risiedeva in Via Casali di Paola n. 6.
Il querelante censura, cioè, un falso ideologico.
Occorre, quindi, fare chiarezza sui profili suscettibili di essere contestati mediante la proposizione della querela di falso.
Invero, ad un primo orientamento, assolutamente sfavorevole all'ammissibilità della querela di falso avente ad oggetto il contenuto ideologico di un atto pubblico è seguito – ed è oggi prevalente – un orientamento interpretativo in base al quale, entro certi limiti, il procedimento pagina 6 di 8 dettato per la querela di falso è applicabile anche al falso cd. ideologico, in particolare al fine di poter superare la presunzione di veridicità delle dichiarazioni rese da pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni. Tale ampliamento giurisprudenziale, come si è detto, è tuttavia sottoposto a precise condizioni, connesse proprio ai limiti intrinseci entro i quali può attribuirsi alle dichiarazioni contenute nei cd. atti pubblici la cd. “fede privilegiata”, ossia una presunzione relativa di veridicità superabile solo attraverso il procedimento in esame. Ed invero, tale fede privilegiata deve ritenersi assoluta con riferimento alle circostanze descritte dal pubblico ufficiale come da lui compiute o cadute sotto la sua percezione, mentre è relativa per quanto attiene a tutte le altre dichiarazioni.
Poiché, dunque, la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, le attestazioni di essa, inerenti alle attività che l'ufficiale giudiziario certifica di avere eseguito, le dichiarazioni da lui ricevute ed i fatti avvenuti in sua presenza, risultanti dall'atto da lui compilato, con le richieste modalità, nel luogo in cui è formato e che trovano riscontro nella relazione prevista dall'art. 148 c.p.c., sono assistite da fede pubblica privilegiata, ex art. 2700 c.c.. Ne discende che l'oggetto della querela di falso è circoscritto alla verifica della falsità di quanto attestato dall'ufficiale giudiziario, in ordine alle attività dallo stesso compiute ed alle informazioni assunte. Al contrario, la relata di notifica non ha alcuna efficacia probatoria privilegiata con riferimento alla veridicità intrinseca delle attestazioni ivi riportate, ed alla conseguente verifica dei presupposti per l'effettuazione della notifica, questioni che esulano dalla verifica della falsità dell'atto pubblico e la cui disamina è riservata al giudice del procedimento nel corso del quale sono state effettuate le notificazioni.
Con particolare riguardo alla fattispecie che ci occupa, quindi, giova richiamare i principi giurisprudenziali secondo cui “In tema di notifica ex art. 140 c.p.c. , la dichiarazione con la quale l'ufficiale giudiziario o quello postale dichiari di non avere trovato nessuno all'indirizzo del destinatario non costituisce attestazione dotata di pubblica fede, ma mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova e senza necessità di impugnazione con querela di falso, che in quel luogo si trovi la residenza effettiva del notificando o la sua dimora o il domicilio, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione” (Cass. Civ., sez. III, 02.09.2022 , n. 25885); “Nel caso di notifica ai sensi dell' art. 140 c.p.c., la relazione dell'ufficiale circa l'effettiva residenza (o
pagina 7 di 8 dimora o domicilio) del destinatario dell'atto, presso l'indirizzo indicato dal notificante, costituisce mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova, senza necessità di ricorrere alla querela di falso” (Cass. Civ., Sez. VI, 18.05.2020, n. 9049); “In tema di notificazioni, la relata di notifica non fa fede fino a querela di falso circa l'attestazione che il luogo di notifica corrisponda a quello di residenza del destinatario” (Cass. Civ., sez. I,
08.08.2013, n. 19021).
Oggetto, quindi, dell'accertamento richiesto con la querela di falso attiene ad una questione che non è, in concreto, rientrata all'interno della sfera di accertamento diretto da parte dell'Ufficiale
Giudiziario che, come rilevato, attesta quanto avvenuto nel corso della notifica, e fa fede quanto alla constatazione dei fatti avvenuti in sua presenza ed al ricevimento delle dichiarazioni resegli
(limitatamente al loro contenuto estrinseco) ma non attesta la veridicità o l'effettività della residenza.
In conformità alle suesposte considerazioni, dunque, la querela di falso proposta deve essere dichiarata inammissibile.
Ai sensi dell'articolo 226 c.p.c. l'attore deve essere condannato al pagamento della somma di euro 15 (quindici/00).
Le spese di lite seguono la soccombenza del querelante e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e sulla base dei parametri minimi attesa l'attività espletata e la scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile la querela di falso proposta da;
Parte_1
- Condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 Controparte_1
, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.809,00 per
[...] compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Condanna al pagamento della somma di € 15,00, ex art. 226 c.p.c.. Parte_1
Latina, 1 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Luca Venditto Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3282/2019 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Di Ciollo Parte_1 C.F._1
Francesco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via Carducci n. 7, giusta procura in atti;
ATTORE
Contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Labonia Luigi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Diego Angelo n. 95, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: querela di falso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.6.2025, sostituita del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per querela di falso, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio l' , esponendo di avere interesse ad impugnare per Controparte_1
pagina 1 di 8 falsità tutte le relate di notificazione delle cartelle esattoriali riepilogate nella cartella di pagamento n. 05720159014668832/000, notificata il 27 gennaio 2016, per un importo complessivo di € 232.024,61, aventi ad oggetto crediti erariali che egli riteneva prescritti e mai validamente notificati.
L'attore deduceva di aver avuto conoscenza dell'esistenza delle cartelle solo a seguito della notificazione dell'atto riepilogativo e che la Commissione Tributaria Provinciale di Latina, con sentenza n. 1317/3/2016, aveva accolto l'eccezione di inammissibilità per tardività, rigettando nel merito l'eccezione di nullità delle cartelle per omessa sottoscrizione. L'appello proposto veniva respinto dalla – Sezione di Latina, con sentenza n. Controparte_2
8559/19/18, per mancata proposizione di querela di falso. Quindi, lo avendo interesse a Pt_1 proporre ricorso per Cassazione, proponeva querela di falso avverso le relate di notificazione delle 66 cartelle, deducendo che le notificazioni risultavano insanabilmente viziate, in quanto effettuate presso un indirizzo (Via Pedemontana n. 6, Sabaudia) dove egli non aveva mai avuto né domicilio né residenza. Le relate riportavano diciture contraddittorie o generiche (es.
“trasferito”, “compiuta giacenza”, “al mittente”), e le affissioni presso la casa comunale risultavano viziate per derivazione.
In particolare, sosteneva che la via indicata non esisteva più con tale denominazione, essendo stata rinominata Via Torre Paola, e che la sua effettiva residenza fino al 2009 era in Via Casali di
Paola n. 6, presso l'Azienda Vallicola del Lago di Paola, da cui era stato sfrattato il 21 ottobre
2009. A supporto, produceva certificati di residenza, relazione tecnica, dichiarazioni testimoniali e verbale di sfratto. L'attore affermava che nessuna delle notificazioni si era mai perfezionata legittimamente, e che le attestazioni dell'ufficiale postale circa l'immissione degli avvisi in cassetta erano false, poiché in Via Pedemontana n. 6 non esisteva alcuna abitazione né cassetta postale. Richiamava giurisprudenza di merito e di legittimità per sostenere l'inesistenza giuridica delle notificazioni effettuate da soggetti non abilitati, e l'impossibilità di sanatoria o rinnovazione delle stesse.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere: 1) Accertare e dichiarare che tutte le relate di notificazione delle cartelle elencate nell'intimazione di pagamento N. 05720159014668832000 notificata in data 27.01.2016, con la quale è stato determinato il debito erariale dell'attore nella misura pari a € 232.024,61, sono false per le
pagina 2 di 8 ragioni dedotte in premessa. 2) Incidentalmente accertare e dichiarare che il dott. Pt_1 fino al 2009 ha gestito l'azienda Vallicola del lago di Paola con sede operativa in
[...]
Sabaudia, in Via Casali di Paola n 6, all'interno di una vasta area di proprietà dell'avv.
[...]
sulla quale vi aveva realizzato anche una villa, all'interno della quale era residente CP_3 anche il dott. che da tale sede gestiva la soc. e la soc. dal 2001 Pt_1 Pt_2 Controparte_4 al momento dello sfratto, avvenuto il 21.10.2009. Si chiede altresì accertare e dichiarare che per raggiungere tale Azienda, bisogna necessariamente percorrere, Via Torre Paola, chiamata volgarmente dagli abitanti del luogo come “Via Pedemontana”, in quanto strada che si sviluppa dai piedi del Monte Circeo e che tale strada è priva di abitazioni e che sulla stessa non è mai esistita alcuna residenza riconducibile al Sig. che, in verità, come detto, dal Parte_1
2001 al 2009 era residente in [...]. Sempre in via incidentale si chiede accertarsi che il dott. il giorno 21.10.2009 è stato sfrattato dalla sua residenza in Pt_1
Sabaudia in Via Casali di Paola n 6 a richiesta dei legali dell'Azienda Vallicola del Lago di
Paola il giorno 21.10.2009. 3) Con il favore delle spese e compendi del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio l' , la quale preliminarmente illustrava Controparte_1 il proprio ruolo, evidenziando di essere soggetto estraneo alla formazione del titolo esecutivo (il ruolo), che veniva trasmesso telematicamente dall'ente impositore, di non partecipare alla formazione del credito e di non essere titolare del rapporto sostanziale con il contribuente.
Eccepiva, quindi, l'inammissibilità della querela per difetto dei presupposti di cui all'art. 221
c.p.c., deducendo che le avverse doglianze risultavano fondate su circostanze di fatto già disattese dalla CTR, attinenti a presunti vizi del procedimento notificatorio e non alla falsità delle attestazioni dell'ufficiale notificatore. Pur rimettendosi al Tribunale sull'accertamento dell'autenticità delle relate, la convenuta sottolineava che l'onere della prova incombeva sull'attore, il quale avrebbe dovuto dimostrare la falsità delle sottoscrizioni, e concludeva chiedendo: “- verificare preliminarmente la tempestività dell'introduzione del presente giudizio;
- dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio per i motivi di cui in premessa;
- accertare nel merito la autenticità o falsità delle relate di notificazione delle cartelle sottostanti
l'intimazione di pagamento n. 05720159014668832. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente, dopodiché veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.6.2025 e rimessa pagina 3 di 8 al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, deve innanzitutto rilevarsi che gli atti di causa sono stati portati a conoscenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina. Va, quindi, evidenziato che al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel procedimento per querela di falso, non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, essendo sufficiente che il P.M. sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna (Cass. n. 22567 del 02/10/2013). Va, poi, aggiunto che la querela di falso si propone in via principale con atto di citazione al giudice competente, ossia al tribunale che ha, in materia competenza funzionale ed inderogabile, in composizione collegiale, giusto il disposto dell'art. 225 c.p.c., ratione temporis vigente, secondo il quale “sulla querela di falso pronuncia sempre il collegio”.
Ciò posto, in via preliminare va rammentato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che del documento intende valersi in giudizio e non già l'autore del falso o chi comunque sia concorso nella falsità” (Cass. civ., ordinanza n. 19281/2019). Dunque, dal momento che solo l'Agente della riscossione può avvalersi del documento impugnato e non chi sia reputato autore materiale, il quale effettua la notifica nell'esclusivo interesse dell'Ente impositore, ne consegue che correttamente il presente giudizio è stato incardinato nei confronti dell' Controparte_1
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[...]
Tanto chiarito, ritiene il Collegio che la querela di falso debba essere dichiarata inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Invero, l'attore ha chiesto dichiararsi la falsità delle 66 relate di notifica delle cartelle elencate nell'intimazione di pagamento n. 05720159014668832, notificata in data 27 gennaio 2016. In particolare, l'attore ha dedotto che tali notificazioni sarebbero state effettuate presso un indirizzo
– Via Pedemontana n. 6 in Sabaudia – non corrispondente alla sua residenza o domicilio, atteso che in tale via non esisteva alcun fabbricato per civile abitazione, né alcuna cassetta postale, e che la sua effettiva residenza, fino allo sfratto del 21 ottobre 2009, era in Via Casali di Paola n. 6.
Sotto il profilo dell'interesse ad agire, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che è legittimato a proporre querela di falso chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso pagina 4 di 8 si fondi, non esclusa la stessa parte che l'abbia prodotto in giudizio, e dunque, chiunque intenda conseguire una certezza, quanto alla falsità o genuinità di un documento, nei confronti di chi abbia inteso concretamente avvalersi di esso, sicché difetta l'interesse ad agire, con riferimento al tema della certezza dell'autenticità dello scritto, quando essa è già esistente, in quanto consacrata in un provvedimento giurisdizionale divenuto cosa giudicata, oppure quando sopravvenga l'irrilevanza del documento rispetto alla definizione del processo (Cass. Civ., sez. II, 12.01.2024,
n. 1317).
Nel caso di specie, non è chiaro quale sia l'interesse concreto dello alla proposizione Pt_1 della presente azione, considerato che il giudizio tributario si è concluso con la pronuncia della e non risulta proposta impugnazione nei termini di legge. In Controparte_2 particolare, il giudizio tributario è stato definito con sentenza della Controparte_2
– Sezione staccata di Latina n. 8559/19/2018, depositata il 5 dicembre 2018,
[...] che ha confermato la decisione di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale di
Latina n. 1317/3/2016. In tale sede, il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.
05720159014668832/000 era stato dichiarato inammissibile per tardività, e nel merito erano state ritenute valide le notifiche delle cartelle sulla base della documentazione prodotta da Equitalia
Sud S.p.A. L'attore riferisce che l'appello sarebbe stato rigettato per mancata proposizione della querela di falso, ma non ha prodotto la relativa sentenza, né risulta che sia stato proposto ricorso in Cassazione.
Pertanto, la proposizione della querela di falso si configura come inammissibile per carenza di interesse, non essendo più in discussione la validità delle notificazioni ai fini della riscossione, né risultando pendente alcun procedimento in cui l'efficacia probatoria delle relate possa assumere rilievo.
Nemmeno risulta soddisfatto l'onere probatorio imposto dall'art. 221 c.p.c., in quanto parte attrice non ha prodotto in giudizio i documenti oggetto di querela, ossia le 66 relate di notificazione delle cartelle esattoriali riepilogate nell'intimazione di pagamento n.
05720159014668832/000, notificata il 27 gennaio 2016. Tale omissione preclude ogni valutazione istruttoria da parte del giudicante, atteso che l'accertamento della falsità presuppone la disponibilità materiale del documento impugnato. Inoltre, l'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. richiesto da parte attrice si palesava meramente esplorativo, non potendo supplire all'onere di allegazione e produzione gravante sulla parte che propone la querela. Dalle stesse deduzioni pagina 5 di 8 dell'attore si evince, infatti, che le relate di notifica erano state prodotte dall'
[...] nel giudizio tributario, sicché i documenti impugnati erano nella Controparte_5 disponibilità dello il quale avrebbe potuto e dovuto produrli, quantomeno in copia, nel Pt_1 presente giudizio, per poi eventualmente richiedere l'esibizione degli originali alla controparte.
La mancata produzione degli atti oggetto di querela, unitamente alla carenza di un interesse concreto e attuale ad agire, comporta l'inammissibilità della domanda per difetto dei presupposti di legge.
Ed ancora, deve rilevarsi che la querela di falso, per come proposta ed articolata, difetta di specificità in ordine alle singole relate di notificazione impugnate. L'attore, infatti, si limita a tacciare di falsità ben 66 cartelle di pagamento, senza tuttavia indicare in modo puntuale e circostanziato le ragioni di falsità riferite a ciascun atto. In particolare, per numerose cartelle (ad esempio, quelle indicate ai nn. 24-29 dell'elenco contenuto nell'atto di citazione), la deduzione si esaurisce nella formula generica secondo cui “la raccomandata A.R. n. [omissis] non essendo stata seguita da altra valida notificazione, deve ritenersi che il credito ivi azionato deve ritenersi prescritto”, senza che venga chiarito quale sia l'elemento di falsità della relata, né quale sia l'attestazione dell'ufficiale notificatore che si assume non veritiera.
In altri casi, le censure si riferiscono a presunti vizi del procedimento notificatorio (quali l'apposizione di due barrature sull'avviso di ricevimento, l'indicazione del destinatario come
“sconosciuto”, “trasferito” o “indirizzo inesatto”, ovvero l'inesistenza della notificazione cumulativa per intervenuto trasferimento di residenza), che non attengono alla falsità dell'atto, ma alla validità della notifica, e pertanto non sono suscettibili di formare oggetto di querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c.
Nella maggior parte delle ipotesi, infine, la contestazione si fonda sull'assunto che lo Pt_1 sarebbe stato erroneamente ritenuto residente in [...], mentre egli, fino allo sfratto del 21 ottobre 2009, risiedeva in Via Casali di Paola n. 6.
Il querelante censura, cioè, un falso ideologico.
Occorre, quindi, fare chiarezza sui profili suscettibili di essere contestati mediante la proposizione della querela di falso.
Invero, ad un primo orientamento, assolutamente sfavorevole all'ammissibilità della querela di falso avente ad oggetto il contenuto ideologico di un atto pubblico è seguito – ed è oggi prevalente – un orientamento interpretativo in base al quale, entro certi limiti, il procedimento pagina 6 di 8 dettato per la querela di falso è applicabile anche al falso cd. ideologico, in particolare al fine di poter superare la presunzione di veridicità delle dichiarazioni rese da pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni. Tale ampliamento giurisprudenziale, come si è detto, è tuttavia sottoposto a precise condizioni, connesse proprio ai limiti intrinseci entro i quali può attribuirsi alle dichiarazioni contenute nei cd. atti pubblici la cd. “fede privilegiata”, ossia una presunzione relativa di veridicità superabile solo attraverso il procedimento in esame. Ed invero, tale fede privilegiata deve ritenersi assoluta con riferimento alle circostanze descritte dal pubblico ufficiale come da lui compiute o cadute sotto la sua percezione, mentre è relativa per quanto attiene a tutte le altre dichiarazioni.
Poiché, dunque, la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, le attestazioni di essa, inerenti alle attività che l'ufficiale giudiziario certifica di avere eseguito, le dichiarazioni da lui ricevute ed i fatti avvenuti in sua presenza, risultanti dall'atto da lui compilato, con le richieste modalità, nel luogo in cui è formato e che trovano riscontro nella relazione prevista dall'art. 148 c.p.c., sono assistite da fede pubblica privilegiata, ex art. 2700 c.c.. Ne discende che l'oggetto della querela di falso è circoscritto alla verifica della falsità di quanto attestato dall'ufficiale giudiziario, in ordine alle attività dallo stesso compiute ed alle informazioni assunte. Al contrario, la relata di notifica non ha alcuna efficacia probatoria privilegiata con riferimento alla veridicità intrinseca delle attestazioni ivi riportate, ed alla conseguente verifica dei presupposti per l'effettuazione della notifica, questioni che esulano dalla verifica della falsità dell'atto pubblico e la cui disamina è riservata al giudice del procedimento nel corso del quale sono state effettuate le notificazioni.
Con particolare riguardo alla fattispecie che ci occupa, quindi, giova richiamare i principi giurisprudenziali secondo cui “In tema di notifica ex art. 140 c.p.c. , la dichiarazione con la quale l'ufficiale giudiziario o quello postale dichiari di non avere trovato nessuno all'indirizzo del destinatario non costituisce attestazione dotata di pubblica fede, ma mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova e senza necessità di impugnazione con querela di falso, che in quel luogo si trovi la residenza effettiva del notificando o la sua dimora o il domicilio, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione” (Cass. Civ., sez. III, 02.09.2022 , n. 25885); “Nel caso di notifica ai sensi dell' art. 140 c.p.c., la relazione dell'ufficiale circa l'effettiva residenza (o
pagina 7 di 8 dimora o domicilio) del destinatario dell'atto, presso l'indirizzo indicato dal notificante, costituisce mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova, senza necessità di ricorrere alla querela di falso” (Cass. Civ., Sez. VI, 18.05.2020, n. 9049); “In tema di notificazioni, la relata di notifica non fa fede fino a querela di falso circa l'attestazione che il luogo di notifica corrisponda a quello di residenza del destinatario” (Cass. Civ., sez. I,
08.08.2013, n. 19021).
Oggetto, quindi, dell'accertamento richiesto con la querela di falso attiene ad una questione che non è, in concreto, rientrata all'interno della sfera di accertamento diretto da parte dell'Ufficiale
Giudiziario che, come rilevato, attesta quanto avvenuto nel corso della notifica, e fa fede quanto alla constatazione dei fatti avvenuti in sua presenza ed al ricevimento delle dichiarazioni resegli
(limitatamente al loro contenuto estrinseco) ma non attesta la veridicità o l'effettività della residenza.
In conformità alle suesposte considerazioni, dunque, la querela di falso proposta deve essere dichiarata inammissibile.
Ai sensi dell'articolo 226 c.p.c. l'attore deve essere condannato al pagamento della somma di euro 15 (quindici/00).
Le spese di lite seguono la soccombenza del querelante e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e sulla base dei parametri minimi attesa l'attività espletata e la scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile la querela di falso proposta da;
Parte_1
- Condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 Controparte_1
, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.809,00 per
[...] compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Condanna al pagamento della somma di € 15,00, ex art. 226 c.p.c.. Parte_1
Latina, 1 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
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