Rigetto
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18/04/2025, n. 3413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3413 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03413/2025REG.PROV.COLL.
N. 07711/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7711 del 2024, proposto dal dott. IO IA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Grüner e Fabio Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Università degli studi di Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso gli uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
la dott.ssa SA MI, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Ortenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) n. 206/2024, pubblicata in data 26 aprile 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della dott.ssa SA MI e dell’Università degli studi di Teramo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 il Cons. Brunella Bruno e udito l’avvocato Massimo Ortenzi per la controinteressata;
Nessuno è comparso per il Ministero appellato;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, il dott. IO IA impugna la sentenza del TAR per l’Abruzzo, Sez. I, n. 206/2024, pubblicata in data 26 aprile 2024, chiedendone la riforma.
2. La sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso gli atti della procedura, indetta dall’Università degli studi di Teramo con DDG n. 63 del 23 febbraio 2022, avente ad oggetto il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo b), in regime di impegno a tempo pieno, con contratto di durata triennale, nel settore concorsuale 14/B2 - storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee, settore scientifico disciplinare SPS/06 - storia delle relazioni internazionali.
3. La sopra indicata procedura, alla quale ha partecipato l’odierno appellante, si è conclusa con la nomina quale vincitrice della selezione della controinteressata, dott.ssa SA MI, con attribuzione a quest’ultima di un punteggio complessivo pari a 54,6, mentre all’appellante è stato attribuito un punteggio pari a 52.
4. Il Tribunale adito, in sintesi, ha escluso la fondatezza delle deduzioni incentrate sulla sostituzione di due commissari dimissionari, in quanto adeguatamente giustificata, anche tenuto conto dello stato della procedura nella quale è stata disposta detta sostituzione, nonché avuto riguardo alle esigenze di una celere conclusione della selezione. Del pari, non è stata ritenuta suscettibile di favorevole apprezzamento la contestazione riferita alla omessa valutazione preliminare dei candidati, alla luce della disciplina normativa di riferimento e della ratio sottesa a detta valutazione. Quanto alle contestate modalità di valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati, il primo giudice ha escluso la sussistenza dei contestati vizi, in considerazione delle finalità del giudizio espresso dalla commissione, preordinato all’accertamento del grado di maturità scientifica dei candidati, sulla base di una valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica. Anche le residue deduzioni, concernenti il valore attribuito agli articoli su rivista rispetto alle opere monografiche, sono state respinte, stanti i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni che costituiscono espressione di discrezionalità tecnica.
5. L’appellante contesta la sentenza impugnata, riproponendo le censure disattese, articolandole in chiave critica avverso il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice, così in sostanza devolvendo tutta l’originaria materia del contendere.
6. Si è costituita solo formalmente in giudizio l’Università appellata, producendo documentazione.
7. Si è costituita in giudizio anche la controinteressata, sollevando, preliminarmente, l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse del ricorso in appello, in considerazione della ormai prossima scadenza del triennio di durata del contratto, insuscettibile di rinnovo, nonché riproponendo l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso originario, con riferimento alle contestazioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice. Nel merito, la controinteressata ha insistito per l’infondatezza delle censure dedotte con il ricorso in appello.
8. Successivamente sia l’appellante sia la controinteressata hanno presentato memorie, insistendo per l’accoglimento delle rispettive deduzioni.
9. All’udienza pubblica del 25 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Preliminarmente il Collegio rileva l’infondatezza delle eccezioni sollevate dalla controinteressata.
10.1. La circostanza, infatti, che il rapporto contrattuale della controinteressata con l’Ateneo sia prossimo alla scadenza non priva l’appellante della permanenza dell’interesse alla definizione del presente giudizio nel merito, sia in quanto detto contratto non è ancora scaduto, essendone prevista la durata sino al mese di ottobre 2025, sia in quanto l’appellante ha rappresentato che intende proporre l’azione risarcitoria, sicché tale interesse strumentale rende evidente la permanenza della fondamentale condizione dell’azione ai fini dell’accertamento della legittimità delle attività espletate dall’Ateneo. Come chiarito dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio (sentenza n. 8 del 2022) - correttamente richiamata dall’appellante -, ai fini dell’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3 c.p.a., “ è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori; non è pertanto necessario specificare i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione ”.
10.2. Neppure emergono i profili di irricevibilità del ricorso originario dedotti dalla controinteressata, in quanto la nomina dei componenti della commissione esaminatrice costituisce un atto endoprocedimentale e può essere impugnata solo nel momento in cui, con l’approvazione delle operazioni concorsuali, si esaurisce il relativo procedimento e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato; né sono ravvisabili preclusioni discendenti dalla mancata presentazione da parte del deducente di istanze di ricusazione, in quanto non previste dalla legge ed in quanto, come sopra evidenziato, l’interesse al ricorso si radica con l’adozione del provvedimento lesivo della sfera giuridica della parte coinvolta nell’esercizio del potere pubblico.
11. L’appello è tuttavia infondato, per le ragioni di seguito esposte.
12. Il Collegio condivide le argomentazioni con le quali il primo giudice ha respinto la censura riferita alla sostituzione dei componenti della commissione dimissionari.
12.1. Nella fattispecie, infatti, la sostituzione dei commissari è stata legittimamente disposta, a seguito delle dimissioni volontarie presentate dai due componenti originariamente nominati, i quali hanno tempestivamente comunicato i motivi alla base della indisponibilità a proseguire nell’incarico, senza che l’esplicitazione sintetica degli impedimenti assurga a vizio della sostituzione. E, invero, il principio di immutabilità della commissione esaminatrice non riveste valenza assoluta, imponendosi eventuali sostituzioni come dovute al fine di consentire la spedita conclusione della procedura.
12.2. Nella fattispecie, peraltro – come pure correttamente rilevato nella sentenza impugnata –, la sostituzione è intervenuta in una fase nella quale ancora non erano stati avviati i lavori dell’organo collegiale valutativo tecnico e, inoltre, la copertura finanziaria del concorso era garantita dal D.M. n. 83 del 14/05/2020 “ Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/10 ” e s.m., con presa di servizio da prevedersi nel termine massimo del 31 ottobre 2022, così come indicato nelle premesse del bando di concorso. Eventuali ritardi nell’indizione della procedura, lungi dallo smentire, confermano la sussistenza dell’esigenza di addivenire ad una celere conclusione della selezione, dovendosi anche rilevare che l’atto con il quale è stata disposta la sostituzione reca espresso riferimento alle specifiche circostanze che ne hanno determinato la necessaria adozione.
13. Non sono suscettibili di favorevole apprezzamento neppure le deduzioni articolate dall’appellante in relazione al mancato espletato della valutazione preliminare prevista dall’art. 24, comma 2, lett. c) della l. n. 240 del 2010.
13.1. La finalità della valutazione preliminare emerge con chiarezza dalla sopra richiamata disposizione, essendo funzionale all’ammissione dei candidati più meritevoli; la norma, infatti, richiede la valutazione preliminare ai fini della ammissione dei candidati “ in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi ”, specificando, immediatamente dopo, che: “ i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei ”. Nella fattispecie, come consta dalla documentazione agli atti del giudizio di primo grado, la commissione esaminatrice, nella seduta del 26 settembre 2022, ha rilevato “ che il numero dei candidati che ha presentato domanda è inferiore a 7, e pertanto ammette i candidati sopra elencati, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del bando risultano tutti ammessi alla discussione ”.
13.2. Il bando risulta, dunque, conforme alla fonte di disciplina di rango primario, la cui ratio è inequivoca nel senso che alla selezione vengono ammessi i migliori tra coloro che hanno presentato la domanda e in numero comunque tale da garantire una concorrenza tra gli stessi.
14. Neppure sono ravvisabili erroneità nella valutazione espressa dal primo giudice in relazione alla censura concernente la valutazione delle pubblicazioni.
14.1. Come chiarito, infatti, dalla consolidata giurisprudenza, integralmente condivisa dal Collegio, “ nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni occorre la valutazione non di ogni singolo titolo o pubblicazione, ma solo di quelli costituenti espressione di una significatività scientifica rilevante ai fini del giudizio di piena maturità scientifica del candidato. Infatti, il senso della previsione sul carattere analitico della valutazione da compiere dalla commissione non può che essere quello di imporre alla stessa di tenere, bensì, conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati (titoli e pubblicazioni), ma di sceverare - ovviamente, secondo percorsi logici coerenti e di congruo apprezzamento scientifico - i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati ... da quelli non significativi ... e di esprimere il giudizio sui dati così (motivatamente) enucleati ” (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3362 del 2014; n. 786 del 2020; n. 2423 del 2016; n. 4626 del 2014, n. 1004 del 2015 e n. 4219 del 2015, in cui si sottolinea il rilievo del “ metodo della analiticità tipologica e non dell’analiticità oggettuale ”).
14.2. L’apprezzamento della commissione circa il valore scientifico dei candidati risulta nella fattispecie congruamente svolto, con considerazione del profilo complessivo scaturito in relazione ai vari elementi nei quali lo stesso è articolato, in conformità alla disciplina normativa di riferimento.
14.3. Il percorso motivazionale seguito dalla commissione emerge con adeguata chiarezza e completezza dall’esame della documentazione prodotta, dovendosi rilevare che la commissione esaminatrice è dotata di ampia discrezionalità in ordine ai criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per le pubblicazioni nell’ambito del punteggio massimo predeterminato (cfr., ex multis , Cons. St., n. 4768 del 2020).
15. Restano, altresì, immuni dalle deduzioni formulate dall’appellante le statuizioni contenute nella sentenza impugnata in relazione alla valutazione delle opere monografiche presentate dai candidati in rapporto alle pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, censurata nel ricorso originario in considerazione della sostenuta preminenza che avrebbe dovuto essere riconosciuta alle monografie.
15.1. Il Collegio rileva, infatti, che le valutazioni della commissione esaminatrice costituiscono espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza, restando precluse deduzioni afferenti al merito delle determinazioni rimesse alla discrezionalità dell’organo collegiale valutativo tecnico. Conseguentemente, il giudizio amministrativo non è la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla commissione d’esame, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari.
15.2. La commissione esaminatrice è attributaria, dunque, di un’ampia autonomia nella considerazione delle diverse tipologie di pubblicazioni, in conformità dei criteri generali fissati dal bando e della normativa di riferimento, la quale non stabilisce alcun automatismo quanto al maggior valore che l’appellante sostiene debba essere attribuito alle opere monografiche.
15.3. Nella fattispecie, i giudizi risultano validamente espressi e non inficiati da errori di fatto né da manifeste irragionevolezze o arbitrarietà, con l’ulteriore considerazione che nella procedura in questione, stante il settore scientifico disciplinare di afferenza, risulta pienamente coerente e logica la considerazione riservata ai profili di internazionalità e alla circolazione accademica dell’attività svolta dai candidati, nonché doverosa l’attribuzione dei punteggi in relazione alla significatività qualitativa delle produzioni scientifiche dei candidati. Come chiarito, infatti, da questo Consiglio, il confronto numerico tra le pubblicazioni riveste una rilevanza modesta, giacché le pubblicazioni devono costituire oggetto di un giudizio di qualità e non di una conta matematica (Cons. St., Sez. VI, n. 5802 del 2002), a prescindere dalla tipologia editoriale.
16. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, i motivi di appello vanno respinti.
17. In considerazione delle peculiarità della fattispecie, come emergenti dalla documentazione in atti, si valutano sussistenti i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., per come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a., per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 7711 del 2024), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Brunella Bruno | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO