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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/09/2025, n. 4887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4887 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D 'APPELLO DI ROMA
SEZ. V CIVILE composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 5229/2019, vertente tra
P.IVA ), con sede Parte_1 P.IVA_1 in Orbetello (GR), Via G. Velasco n. 12, in persona dell'Amministratore Unico sig.
rappresentata e difesa dall'avv. Romano Vaccarella (C.F. CP_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, C.F._1
Corso Vittorio Emanuele II n. 269, giusta procura rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica per immagine allegata al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale il presente atto è notificato
APPELLANTE E in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 con sede legale in Milano, Corso Como n. 17 (P.IVA ), con gli avv.ti P.IVA_2
Guglielmo Camera di Genova e Francesca d'Orsi di Roma APPELLATA E
in persona del liquidatore pro Controparte_3 tempore con sede in Roma, Via G. Mazzini n. 37 (P.IVA ) P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: polizza assicurativa. CONCLUSIONI: come in atti.
Pagina 1 FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_2
conveniva in giudizio la
[...] Controparte_2 chiedendone la condanna al pagamento di euro 570.000 – oltre interessi e rivalutazione – in ragione di polizza assicurativa avente ad oggetto l'imbarcazione denominata “Alexis” 2008 Rizzardi: allegava di essere titolare subentrante del relativo contratto di locazione finanziaria dall'aprile 2009, e che nell'aprile 2013 detta imbarcazione era stata trafugata a durante un periodo di locazione a CP_4 terzi iniziato il 23.12.2012, nel mentre era ivi ormeggiata nel porto. Ciò posto, allegava l'esistenza di polizza assicurativa per euro 570.000 stipulata con Contro la nel maggio 2012 con vincolo di polizza a favore della s.p.a. LL AS, soggetto a suo tempo cedente la locazione finanziaria in proprio favore. A termini di contratto la LL aveva ceduto ad essa attrice i reclami e le azioni contro terzi in relazione alla detta imbarcazione, per cui chiedeva il pagamento dell'importo suddetto non essendo stata più ritrovata detta imbarcazione. Costituendosi, il convenuto contestava la domanda ponendo il dubbio l'esistenza dell'imbarcazione sul luogo indicato di avvenuto trafugamento e dunque deducendo l'assenza di prova del sinistro;
eccepiva peraltro preliminarmente il difetto di legittimazione attiva in quanto l'attore risultava un mero utilizzatore della barca, e risultava nella polizza di assicurazione un vincolo di polizza a favore della soc. LL AS, soggetto pertanto risultante essere l'unico legittimato, e che peraltro aveva già chiesto in proprio favore il pagamento dell'indennizzo di polizza. Allegava ancora la inoperatività della polizza per violazione di alcune pattuizioni, e contestava il quantum richiesto, potendo avere al più l'imbarcazione un valore di euro 350.000. La parte attrice in corso di causa con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. riferiva inoltre che la LL AS (locatrice) aveva incassato polizza fideiussoria bancaria per euro 239.372, per cui essa non avrebbe avuto alcun interesse e diritto ad agire in luogo ad essa . CP_3
Il convenuto contestava esservi prova dell'escussione della garanzia fideiussoria e rilevava che comunque un tale fatto era irrilevante nel rapporto contrattuale in oggetto. Il interveniva nel processo con atto Controparte_5 telematico depositato il 2.8.2017, quale cessionario del credito vantato dall'attore, facendo proprie le ragioni dell'attore; allegava essere intervenuto atto di cessione nel giugno 2017.
Con sentenza n. 1301/2019, il tribunale rigettava la domanda proposta da CP_3
e da e le condannava in solido alla refusione delle
[...] Controparte_5 spese di lite liquidate in € 14.000,00, oltre accessori.
Il Tribunale in particolare ha così statuito, per quanto ivi rilevante ai fini del decidere:
“La domanda va respinta in quanto sussistono vari profili ostativi all'accoglimento. Ed invero, quanto alla questione della legittimazione attiva va osservato che pur tenendo conto delle allegazioni e deduzioni svolte dall'attore nonché dei vari
Pagina 2 documenti prodotti, permane incertezza circa l'avvenuta liberazione dal vincolo di polizza da parte della LL AS. Costei nei documenti prodotti parla di liberazione e svincolo della polizza fideiussoria ottenuta in suo favore presso la Banca CR Firenze a seguito di pagamento della somma richiesta. Non si parla però esplicitamente di scioglimento del detto vincolo di polizza. Le varie missive della LL AS prodotte non contengono detta esplicitazione. Sussiste un doc. n. 44 nel fasc. attore dove la LL dichiara il 18.5.2015 che “nulla abbiamo più a pretendere dal cliente ”; trattasi però di missiva riferita allo svincolo CP_3 della polizza fideiussoria tanto che la LL, soggetto garantito, restituisce in quel tempo la fideiussione in originale alla Banca, fideiussione costituita sino al massimale di euro 300.000; dunque, la dichiarazione viene resa alla Banca Cassa Risparmio di Firenze, destinataria della missiva, e non già e non anche Contr all'assicuratore soggetto al vincolo di pagamento a termini di polizza per il pagamento dell'intero indennizzo in caso di furto con valore indicato in euro 570.000. Analogamente è a dirsi per la missiva datata 27.5.2015 doc. n. 42 fasc. attore inviata dalla LL AS alla con la quale si comunica CP_3 soltanto l'avvenuta escussione parziale della fideiussione bancaria, lo svincolo e la restituzione di detta polizza alla Banca. Da qui, le eccezioni mosse dall'assicuratore nel corso del processo sul punto in esame. E d'altra parte, a novembre 2014, la Banca comunica alla di aver eseguito pagamento per euro 239.372,29 alla CP_3
LL invitando la “a costituire i fondi necessari”. Alcun utile elemento CP_3 probatorio dirimente a favore dell'attore si trae poi dal doc. 9 fasc. attore in quanto la missiva della LL del gennaio 2014 indirizzata alla parla solo di “cessione CP_3 delle azioni inerenti al bene” come previsto nel contratto di locazione finanziaria, fermo restando che “l'eventuale rimborso assicurativo dovrà essere corrisposto a LL AS spa quale proprietaria del bene e vincolataria della polizza assicurativa”. Dunque, è prevista una mera delega alla cura e svolgimento delle azioni giudiziarie. In tale situazione fattuale e probatoria va preso atto che, come sopra anticipato, è rimasta incerta la sussistenza della legittimazione attiva da parte dell'attore; le argomentazioni svolte in comparsa conclusionale non fugano i predetti dati di incerta lettura probatoria a favore dell'attore. La soc. LL AS non ha Contr comunicato alla soc. la liberazione dal vincolo di polizza pattuito in proprio favore, liberazione che appare di semplice acquisizione da parte dell'attore verso una società di leasing del “Gruppo Banca Sella” e però non acquisita. L'attore argomenta in proposito in comparsa conclusionale evidenziando come la LL abbia reso le dichiarazioni sopra riportate e come non abbia promosso alcuna azione contro l'assicuratore o contro la né abbia inteso intervenire nel CP_3 presente processo;
tali elementi probatori appaiono, come detto, insufficienti al fine invocato dall'attore, costituendo meri indizi di non univoca interpretazione tenuto anche conto del valore della somma richiesta dall'attore e vincolata a favore del soggetto leasingante […]”. Il tribunale ha poi ritenuto anche nel merito che “ugualmente la situazione fattuale concernente il trafugamento dell'imbarcazione è rimasta incerta nei suoi contorni
Pagina 3 spazio-temporali” (per le ragioni indicate nella sentenza impugnata, cui si rinvia), ed ha quindi respinto la domanda e condannato la parte attrice al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello il – Parte_1 cessionario dei diritti vantati dalla – deducendo la erroneità della CP_3 sentenza per i motivi che seguono, alla cui articolata motivazione nell'atto di appello si rinvia:
1. Sulla sussistenza della legittimazione attiva di e quindi, ex CP_3 art. 111 c.p.c., del cessionario NT : l'appellante ha premesso che Pt_1
“È pacifico in causa che quello esistente tra LL AS e era CP_3 un rapporto di leasing, in ragione del quale – all'epoca in cui fu stipulato il Contr contratto di assicurazione de quo con (10 maggio 2012) – LL AS era proprietaria dell'imbarcazione essendo ancora dovuti numerosi ratei del canone di locazione finanziaria (in numero di 70 quando - 29.4.2009 -
[...]
subentrò al sig. nel contratto: ns. doc. 1), e pertanto era CP_3 Pt_3 previsto ( § 9 della polizza, attuativo dell'art. 13 del contratto di leasing) che «l'Utilizzatore Cessionario ai sensi e con i vincoli previsti dalla condizione del contratto di locazione finanziaria che regola l'obbligo di assicurazione del bene, si impegna ad assicurare il bene a sue spese;
la polizza assicurativa dovrà avere decorrenza dalla data della presente scrittura privata ed essere mantenuta valida per tutta la durata del contratto e al mese successivo la scadenza, fino all'eventuale esercizio del diritto d'opzione per l'acquisto e con vincolo a favore del Concedente. L'Utilizzatore Cessionario si impegna a consegnare detta polizza al Concedente entro sette giorni dalla firma della presente scrittura privata». La polizza era conseguentemente vincolata «fino alle ore 24 del 20/10/2016» con la LL AS s.p.a. .
È altresì pacifico che con nota del 14 gennaio 2014 (…) LL AS scriveva a quanto segue: «Facciamo seguito alla Vostra richiesta CP_3 di procedere con azioni legali nei confronti di per ottenere Controparte_2 il risarcimento dei danni in seguito al furto del bene, oggetto del contratto di locazione finanziaria sopra citato, per confermarvi che all'art. 19 delle Condizioni Generali di contratto è già prevista la cessione a Vostro favore delle azioni inerenti il bene …». Così l'art. 19 :«Dalla sottoscrizione del presente contratto da parte dell'utilizzatore i reclami e le azioni inerenti il bene vengono trasferite dal Concedente all'Utilizzatore, il quale pertanto acquisisce il diritto di esercitarle nei confronti dei terzi … È fatta salva la facoltà per il Concedente di intervenire in ogni azione intrapresa dall'Utilizzatore, a spese dello stesso» (…)”. Rileva quindi l'appellante come risulti, dalle citate clausole, “un inequivoco riconoscimento della esclusiva legittimazione attiva di proveniente da CP_3
LL AS”, confermato anche dal mancato intervento di questa nel giudizio in corso.
Pagina 4 La circostanza sarebbe altresì confermata dalla avvenuta escussione da parte della polizza fideiussoria richiesta dal concedente LL AS, con la quale l'utilizzatore aveva garantito il pagamento dei canoni del leasing, da cui CP_3 deduce l'appellante che il concedente non avrebbe più “nulla a pretendere per la barca essendo stata integralmente soddisfatta”.
Osserva la Corte che il motivo di appello, relativo alla legittimazione dell'odierno appellante, risulta infondato (restando quindi assorbito il secondo motivo, relativo alla prova del furto, che il tribunale con ulteriore e autonoma motivazione ha ritenuto non adeguatamente acquisita).
Ed invero, la tesi del tribunale sul difetto di legittimazione risulta confermata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, per cui “La clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, in caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (c.d. appendice di vincolo) crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento in forza del quale il finanziatore, pur non assumendo la qualità di assicurato, ha diritto di percepire tale indennizzo, con la conseguenza che egli è l'unico legittimato ad agire per il suo conseguimento” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 11373 del 29/04/2024).
La S.C. in particolare ha rilevato che “ La clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (c.d. appendice di vincolo) crea infatti un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento, che estende ad ognuno gli effetti dell'invalidità della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell'altro, senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto, sicché, in caso di furto della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento, in virtù dell'appendice di vincolo, dell'indennizzo al finanziatore ha l'effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l'utilizzatore, che rimane obbligato per l'eccedenza, in base all'autonomo e distinto contratto di finanziamento (cfr., fra le altre, Cass. 21/12/2015, n. 25610).
3.2. La corte territoriale ha dunque applicato correttamente il principio di diritto secondo cui l'esistenza di un'appendice di vincolo in favore del finanziatore determina una legittimazione attiva esclusiva in capo all'istituto finanziatore”. (cfr. anche Cass. Sez. U, Ordinanza n. 8095 del 02/04/2007: “Nel contratto assicurativo con designazione del beneficiario, il diritto all'indennizzo nasce direttamente nel patrimonio del beneficiario come autonomo credito nei confronti dell'assicuratore e solo al beneficiario compete il diritto di azione nei confronti di questi per ottenere, ad evento avvenuto, la prestazione indennitaria. Ne consegue che, proposta congiuntamente azione di condanna dall'assicurato e dal beneficiario nei confronti dell'assicuratore, poichè la domanda del primo, con cui non si fa valere un autonomo diritto ma si sostengono le ragioni dell'altro, ha la sostanza di un atto di
Pagina 5 intervento adesivo dipendente, l'oggetto del giudizio è soltanto quello fissato dalla domanda del beneficiario …”)
Come già rilevato nella sentenza impugnata, peraltro, non si rinviene alcuna espressa liberazione dalla clausola di vincolo da parte del finanziatore, il quale con le missive varie richiamate dall'appellante, e valutate anche nella sentenza impugnata ha solo dato atto della legittimazione della locatrice ad esperire le “azioni inerenti il bene”, quale è anche l'attuale azione proposta contro l'assicuratore a seguito di furto del
“bene”, il che non implica però che la stessa possa anche reclamare il diritto ad incassare l'indennizzo di polizza.
Né appare rilevante la circostanza che fosse stata stipulata (ed escussa dal proprietario del bene) anche una garanzia fideiussoria, avendo questa un oggetto diverso rispetto alla polizza assicurativa: la fideiussione prestata dalla Banca CR di Firenze a favore di riguarda, infatti, il contratto di leasing e garantisce la CP_3 concedente (nella specie, LL AS) dell'eventuale inadempimento dell'utilizzatrice del bene (nella specie, ) in relazione al pagamento dei CP_3 canoni di leasing in suo favore (all. 43 memoria attore primo grado), la seconda è diretta a coprire – non il rischio che, in caso di perdita e/o avaria dell'imbarcazione, il vincolatario di polizza non possa più percepire le quote del leasing relativo al bene, ma - il rischio dei danni materiali e diretti e perdita e/o avaria del bene ( art. 10 polizza) subiti da tale soggetto (finanziatore e/o proprietario del bene). Per tale ragione, nella comunicazione in cui LL AS dà atto della escussione della polizza fideiussoria, destinata alla sola Banca CR di Firenze, si fa riferimento al solo rapporto contrattuale intercorso tra LL AS e , e - in questo CP_3 ambito - in detto documento LL AS afferma espressamente di non aver più nulla a pretendere dalla “con riferimento alla fidejussione bancaria in CP_3 oggetto” (ossia quella prestata a garanzia del contratto di locazione finanziaria n. 3010777), e non anche al contratto assicurativo oggetto della causa in esame, in cui era prevista la clausola di vincolo in suo favore. D'altronde, il proprietario del bene, in caso di perdita/sottrazione del bene, perde sia il bene che i canoni di locazione, e tali – distinti - rischi sono stati assicurati con le due polizze, dalla cui contestuale esistenza non può quindi trarsi argomento per la fondatezza del motivo di appello sulla legittimazione del solo proprietario del bene. La sentenza impugnata deve quindi essere confermata, sul ritenuto difetto di legittimazione dell'attore, odierno appellante alla domanda, risultando infondato il relativo motivo di appello. Resta assorbito ogni altro motivo. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 15.000,00, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge.
Pagina 6 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 30 luglio 2025
La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
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