Articolo 27 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
Articolo 26Articolo 28
Versione
11 marzo 1948
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 27. ((L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale e ai membri del Consiglio della Valle.
L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il referendum sulle leggi della Regione sono disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15.))
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001