Art. 27. ((L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale e ai membri del Consiglio della Valle.
L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il referendum sulle leggi della Regione sono disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15.))
L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il referendum sulle leggi della Regione sono disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15.))