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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 4448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4448 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 2095/2024 pubblicata il 6/12/2024 dal Tribunale di Avellino, iscritto al n. 2385/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi,
e pendente
TRA
Parte_1
(C.F: , in persona del Direttore pro-tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
; C.F._1
Appellante
E
(c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Ettore Santaniello (c.f. ); C.F._3
Appellato
1 E
, in persona del legale rappresentante, Controparte_2 rappresentata e difesa, dall'avv. Antonio Celotto (C. F. ); C.F._4
Appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto innanzi al Tribunale di Avellino un'opposizione avverso Controparte_1 la cartella di pagamento n. 01220240006660264000 dell'importo di € 27.321,97, notificatagli dall' in data 15.6.2024. Controparte_3
Il Tribunale di Avellino, con la sentenza impugnata, ha dichiarato l'opposizione inammissibile, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' , affermando che nulla andava liquidato per le spese Controparte_3 nei rapporti tra l'opponente e l' “atteso che la difesa è Parte_1 stata sostenuta da funzionari interni delegati e che non vi è rendicontazione delle spese vive affrontate in giudizio”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l , sostenendo che il Tribunale avrebbe Parte_1 errato nel non liquidare le spese in suo favore, tenuto conto che l'art. 9 del D. Lgs. 149/2015 prevede in tali casi il diritto dell'ente al pagamento dei compensi con riduzione del 20%.
L si è costituita evidenziando che alcuna domanda è stata Controparte_3 proposta nei suoi confronti, mentre il si è costituito chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello, ritenendo corretta la decisione impugnata.
All'udienza del 16/9/2025, considerato che l'appello era stato introdotto con ricorso e non con citazione, la Corte ha disposto il mutamento del rito, invitando le parti a concludere, riservandosi all'esito la decisione.
L'appello è fondato e va accolto.
Va premesso che l'appello è tempestivo in quanto, pur essendo stato proposto con ricorso, l'atto introduttivo è stato notificato agli appellati entro i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
Nel merito si osserva che il Tribunale ha erroneamente deciso di non liquidare le spese di primo grado in favore dell' , nonostante la soccombenza del Parte_1 CP_1 sostenendo che il convenuto non ne avrebbe avuto diritto essendosi costituito con un proprio funzionario interno.
In realtà il Tribunale avrebbe dovuto applicare l'art. 9 del D. Lgs. 149/2015 che prevede in tali casi il diritto dell'ente al pagamento dei compensi con riduzione del 20%. Per tali
2 ragioni l' avrebbe avuto diritto al medesimo compenso liquidato in favore Parte_1 dell' (€ 2.900,00), ridotto del 20% ad € 2.320,00. Controparte_3
La sentenza di primo grado va quindi riformata, con condanna del al pagamento CP_1 delle spese di lite del primo grado di giudizio, nella misura sopra indicata.
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna del al pagamento in favore CP_1 dell' delle spese del presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in € Parte_1
1.923,00 tenuto conto del valore della causa desunto dall'entità delle spese di primo grado liquidate in questa sede e dell'assenza di fase istruttoria e/o di trattazione.
Non sono ripetibili le spese nei confronti dell' , tenuto conto che alcuna Controparte_2 domanda era stata proposta nei suoi confronti, come riconosciuto anche da tale parte nel proprio atto difensivo, ragione che rende tale costituzione in giudizio del tutto superflua.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2095/2024 pubblicata il 6/12/2024 dal Tribunale di Avellino, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado Controparte_1 di giudizio che si liquidano in € 2.320,00 per compensi ed € 348,00 per spese generali ai sensi del D.M. 147/2022; condanna al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del Controparte_1 presente grado di giudizio che liquida in € 1.923,00 per compenso professionale ed € 288,45 per spese generali ai sensi del D.M. 147/2022.
Così deciso in Napoli, il 23.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 2095/2024 pubblicata il 6/12/2024 dal Tribunale di Avellino, iscritto al n. 2385/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi,
e pendente
TRA
Parte_1
(C.F: , in persona del Direttore pro-tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
; C.F._1
Appellante
E
(c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Ettore Santaniello (c.f. ); C.F._3
Appellato
1 E
, in persona del legale rappresentante, Controparte_2 rappresentata e difesa, dall'avv. Antonio Celotto (C. F. ); C.F._4
Appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto innanzi al Tribunale di Avellino un'opposizione avverso Controparte_1 la cartella di pagamento n. 01220240006660264000 dell'importo di € 27.321,97, notificatagli dall' in data 15.6.2024. Controparte_3
Il Tribunale di Avellino, con la sentenza impugnata, ha dichiarato l'opposizione inammissibile, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' , affermando che nulla andava liquidato per le spese Controparte_3 nei rapporti tra l'opponente e l' “atteso che la difesa è Parte_1 stata sostenuta da funzionari interni delegati e che non vi è rendicontazione delle spese vive affrontate in giudizio”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l , sostenendo che il Tribunale avrebbe Parte_1 errato nel non liquidare le spese in suo favore, tenuto conto che l'art. 9 del D. Lgs. 149/2015 prevede in tali casi il diritto dell'ente al pagamento dei compensi con riduzione del 20%.
L si è costituita evidenziando che alcuna domanda è stata Controparte_3 proposta nei suoi confronti, mentre il si è costituito chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello, ritenendo corretta la decisione impugnata.
All'udienza del 16/9/2025, considerato che l'appello era stato introdotto con ricorso e non con citazione, la Corte ha disposto il mutamento del rito, invitando le parti a concludere, riservandosi all'esito la decisione.
L'appello è fondato e va accolto.
Va premesso che l'appello è tempestivo in quanto, pur essendo stato proposto con ricorso, l'atto introduttivo è stato notificato agli appellati entro i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
Nel merito si osserva che il Tribunale ha erroneamente deciso di non liquidare le spese di primo grado in favore dell' , nonostante la soccombenza del Parte_1 CP_1 sostenendo che il convenuto non ne avrebbe avuto diritto essendosi costituito con un proprio funzionario interno.
In realtà il Tribunale avrebbe dovuto applicare l'art. 9 del D. Lgs. 149/2015 che prevede in tali casi il diritto dell'ente al pagamento dei compensi con riduzione del 20%. Per tali
2 ragioni l' avrebbe avuto diritto al medesimo compenso liquidato in favore Parte_1 dell' (€ 2.900,00), ridotto del 20% ad € 2.320,00. Controparte_3
La sentenza di primo grado va quindi riformata, con condanna del al pagamento CP_1 delle spese di lite del primo grado di giudizio, nella misura sopra indicata.
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna del al pagamento in favore CP_1 dell' delle spese del presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in € Parte_1
1.923,00 tenuto conto del valore della causa desunto dall'entità delle spese di primo grado liquidate in questa sede e dell'assenza di fase istruttoria e/o di trattazione.
Non sono ripetibili le spese nei confronti dell' , tenuto conto che alcuna Controparte_2 domanda era stata proposta nei suoi confronti, come riconosciuto anche da tale parte nel proprio atto difensivo, ragione che rende tale costituzione in giudizio del tutto superflua.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2095/2024 pubblicata il 6/12/2024 dal Tribunale di Avellino, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado Controparte_1 di giudizio che si liquidano in € 2.320,00 per compensi ed € 348,00 per spese generali ai sensi del D.M. 147/2022; condanna al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del Controparte_1 presente grado di giudizio che liquida in € 1.923,00 per compenso professionale ed € 288,45 per spese generali ai sensi del D.M. 147/2022.
Così deciso in Napoli, il 23.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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