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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15748 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 54360/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Marina Meucci
E
Controparte_1
Avv.ti Anna Maria Gualtieri e Claudia Barbaro
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Esaminati gli atti relativi al presente procedimento avente ad oggetto l'affidamento, il collocamento, il diritto di visita ed il mantenimento della figlia minore delle parti , nata l'[...]; Per_1
rilevato che con ordinanza del 28.5.2024 ex art 473bis.22 c.p.c. veniva disposto quanto segue: “…
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.5.2024; visti gli artt. 473bis.21 e 22 c.p.c.; viste le richieste delle parti con riferimento all'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della figlia minore , nata l'[...]; Per_1 esaminati gli atti;
ritenuto di dover mandare ai Servizi Sociali per una relazione sul nucleo familiare;
ritenute le prove orali richieste dall' irrilevanti, superflue, generiche, valutative o documentali e Pt_1 quelle del irrilevanti, superflue, generiche o valutative, anche alla luce della numerosa CP_1 documentazione depositata;
ritenuto di dover acquisire dalle parti gli estratti conto alle stesse intestati o cointestati con terzi, nonché della società delle parti, relativamente al 2024, oltre alle dichiarazioni dei redditi del degli ultimi tre CP_1 anni e a quella aggiornata della;
Pt_1 ritenuto, intanto, di dover emettere i provvedimenti provvisori di cui al citato art. 473bis.22 c.p.c.; rilevato che le parti vivono ancora insieme, come emerso dalle loro dichiarazioni all'udienza citata;
ritenuto di determinare allo stato l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, non essendovi elementi che lascino ritenere un pregiudizio per la minore dalla condivisione della genitorialità tra le parti, disponendone il collocamento presso la madre, data l'età della minore, e con diritto di visita per il padre come di seguito indicato, considerata l'età della figlia, la necessità di tutelare la sua stabilità quotidiana e quella, allo stesso tempo, di salvaguardare il rapporto con il genitore non convivente: una settimana per tre pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola alle ore 19.30 (in mancanza di accordi martedì, mercoledì e giovedì); la settimana successiva dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica ore
19.30, nonchè per due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola alle ore 19.30, in mancanza di accordi martedì e giovedì; dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni;
n. 3 giorni durante le vacanza pasquali così da comprendere ad anni alterni i giorni di Pasqua e di Pasquetta;
n. 15 giorni l'estate (stesso periodo spetterà alla madre) da concordare tra le parti entro il 30.5. di ciascun anno;
ritenuto di assegnare la casa familiare alla (di proprietà della madre del come Pt_1 CP_1 incontestatamente emerso), come dalla stessa richiesto, in quanto genitore collocatario della figlia minore, concedendo al gg. 30 per allontanarsene;
CP_1 rilevato, poi, quanto all'aspetto economico, quanto segue: la svolge attività di dipendente della società di cui ha il 49% delle quote (cfr. visura camerale, in Pt_1 atti) e risulta avere un reddito pari a circa euro 10.000,00 annui, risultando anche titolare di un'abitazione sita in Palmi (RC), che non risulta occupata, dunque deve ritenersi potenzialmente produttiva di reddito (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dichiarazione dei redditi ed estratti conto, dai quali risultano anche dei versamenti in contante, in atti); il è titolare del 51% delle quote della società detta, nonché amministratore unico, con un reddito CP_1 pari a circa euro 16.400,00 annui, risulta proprietario di un rudere in Civitella (OR) e del 40% dell'immobile dove vive la sorella (titolare della restante quota) con il figlio e percepisce l'assegno unico per la somma di euro 389,00 mensili (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed estratti conto, dai quali risultano anche dei versamenti in contante, in atti); ritenuto, ciò premesso, di determinare un assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre pari ad euro 250,00 mensili, oltre Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dal alla entro il g. 5 di ogni CP_1 Pt_1 mese), con decorrenza giugno 2024,
P.Q.M.
-dispone in via provvisoria quanto segue: determina l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
assegna alla la casa familiare, concedendo al g. 30 per allontanarsene;
Pt_1 CP_1 determina un assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre pari ad euro 250,00 mensili, oltre
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dal alla entro il g. 5 di ogni mese), con decorrenza giugno CP_1 Pt_1
2024;…”;
vista la relazione dei Servizi Sociali del 4.12.2024, dalla quale emergeva che tra le parti, che si accusavano di reciproche condotte denigratorie e svilenti la capacità genitoriale dell'altro, era iniziata una collaborazione per il benessere della minore, così da superare gli ostacoli comunicativi esistenti tra loro;
vista anche la relazione dei Servizi del 24.3.2025, con i relativi allegati, dalla quale emergeva che la coppia stava seguendo il percorso condiviso di supporto alla genitorialità pur avendo causato, con condotte attribuite ad entrambi i genitori dalla psicologa della minore, ostacoli alla prosecuzione della terapia psicologica della figlia che, infatti, veniva interrotta;
vista la successiva relazione del 4.7.2025, nella quale i Servizi davano atto di quanto segue:
rilevato che in sede di conclusioni la chiedeva: “- Confermare l'affidamento condiviso della figlia Pt_1
; - Confermare l'assegnazione in uso della casa coniugale alla signora;
-Confermare che il Per_1 Pt_1 padre possa tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana da concordare entro la domenica precedente con la madre;
- Confermare che il padre potrà avere con sé la minore una settimana per tre pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola alle ore 19.30 (in mancanza di accordi martedì, mercoledì e giovedì); la settimana successiva dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica ore 19.30, nonchè per due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola alle ore 19.30, in mancanza di accordi martedì e giovedì; - Confermare che il padre potrà avere con sé la figlia per le festività natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni;
- Confermare che il padre potrà avere con sé la figlia n. 3 giorni durante le vacanze pasquali così da comprendere ad anni alterni i giorni di Pasqua e di Pasquetta;
- Per le vacanze estive, stabilire che il padre possa tenere con sé la figlia 30 giorni consecutivi da stabilirsi entro il 30 Maggio di ogni anno;
- Riconoscere a titolo di mantenimento della minore, la somma mensile di € 500,00 da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, o quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà adeguata, oltre al 50% delle spese straordinarie, come per legge e per il protocollo delle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Roma, o la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà;”, mentre il chiedeva CP_1
“1. disporre che la minore sia affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle sole questioni di ordinaria amministrazione, nei tempi di permanenza della figlia presso ciascuno di essi, mentre le decisioni di maggiore interesse verranno, invece, prese concordemente da entrambi i genitori;
2. disporre il collocamento della minore presso il padre nella casa familiare sita a Roma, in Via Elea 6, a così per l'effetto definitivamente assegnata, Controparte_1 ordinando alla sig.ra di allontanarsene entro 30 giorni dal Parte_1 provvedimento;
la madre potrà vedere e tenere la figlia con sé con la massima libertà, previo accordo tra i genitori e nel rispetto degli impegni della minore e quanto meno: A) a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino all'accompagnamento a scuola il lunedì mattina;
B) per due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola fino al suo accompagnamento a casa alle 20,30 o se disponibile anche con il pernotto infrasettimanale;
C) durante le vacanze estive per quindici giorni nel mese di luglio e di agosto alternando i periodo 1 – 15 e 15 – 31 ad concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
D) durante le vacanze natalizie la bambina trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore dal 24 al 30 dicembre e/o poi dal 30 dicembre al 6 gennaio;
E) per quanto riguarda le vacanze pasquali, i genitori trascorreranno con la figlia tre giorni ciascuno che comprenderanno ad anni alterni la pasqua o la pasquetta;
F) i genitori trascorreranno insieme alla figlia il giorno del rispettivo proprio compleanno e per quello di , in caso di disaccordo, un genitore starà Per_1 con la festeggiata a pranzo e l'altro a cena mentre avranno diritto a trascorrere con la figlia il giorno della festa della mamma e quello della festa del papà; G) i genitori si alterneranno con la figlia durante le festività infrasettimanali (1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 29 giugno);
3. in tale ipotesi (collocamento presso il padre) disporre che la madre corrisponda un contributo al mantenimento ordinario della figlia nella misura non inferiore ad €
250,00 mensile, da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese al padre, oltre al contributo per le spese straordinarie, previamente concordate, da porsi a carico di entrambi i genitori al
50%. Per la individuazione di tali spese si fa riferimento al Protocollo d'intesa in vigore presso l'intestato Tribunale;
4. in linea di subordine, sempre in un regime di affido condiviso, disporre il collocamento di presso la casa familiare di via Elea, 6, dove i genitori si Per_1 alterneranno a vivere ciascuno per una settimana, garantendo la frequentazione della minore con l'altro genitore per almeno due pomeriggi a settimana (dall'uscita di scuola fino alle 21.00), nonché prevedendo telefonate/videochiamate giornaliere con la minore e che ciascun genitore contribuisca in maniera diretta al mantenimento ordinario di per la settimana di propria competenza, con suddivisone al 50% Per_1 delle spese relative alla casa (utenze, luce, gas, acqua, condominio ecc.), oltre al contributo per le spese straordinarie, previamente concordate, da porsi a carico di entrambi i genitori al 50%. Per la individuazione di tali spese si fa riferimento al
Protocollo d'intesa in vigore presso l'intestato Tribunale, richiamandosi inoltre le ulteriori regolamentazioni di frequentazione indicate al punto 2);
5. in linea di ulteriore subordine , nell'ipotesi non creduta in cui si ritenesse di accedere alla avversa infondata ed indimostrata tesi (assegnazione della casa alla madre), si chiede che sia collocata paritariamente presso ciascun genitore, con Per_1 alternanza settimanale (per praticità: dal venerdì all'uscita di scuola sino al venerdì mattina della settimana successiva, ossia un periodo di 7 giorni con il padre ed uno uguale con la madre e così via), con diritto di telefonate/videochiamate giornaliere alla propria figlia, in orari concordati ed a beneficio del genitore che non si troverà a trascorrere la settimana con la bambina;
in tale ipotesi, disporre che ogni genitore provveda in maniera diretta al mantenimento ordinario di per il periodo in Per_1 cui ciascuno sarà collocatario della bambina, sempre con obbligo per ciascun genitore di partecipare in ugual misura alle spese straordinarie, in osservanza del
Protocollo del Tribunale di Roma, richiamandosi inoltre le ulteriori regolamentazioni di frequentazione indicate al punto 2);
6. sempre in linea di ulteriore subordine, nell'ipotesi non creduta in cui si ritenesse di accedere alla avversa infondata ed indimostrata tesi (assegnazione della casa alla madre), si chiede che il padre possa vedere e tenere la figlia con sé con la massima libertà, previo accordo tra i genitori e nel rispetto degli impegni della minore e quanto meno: A) a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino all'accompagnamento a scuola il lunedì mattina;
B) per tre pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì, il mercoledì e il giovedì, dall'uscita di scuola fino al suo accompagnamento a casa alle 20,30, con pernotto infrasettimanale nel mercoledì e nel giovedì e/o quanto meno il mercoledì allorquando il padre riaccompagnerà direttamente la figlia a scuola il giovedì mattina;
C) durante le vacanze estive per quindici giorni nel mese di luglio e per quindici giorni di agosto alternando i periodo 1 – 15 e 15 – 31, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
D) durante le vacanze natalizie la bambina trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore dal 24 al 30 dicembre e/o poi dal 30 dicembre al 6 gennaio;
E) per quanto riguarda le vacanze pasquali, i genitori trascorreranno con la figlia tre giorni ciascuno che comprenderanno ad anni alterni la pasqua o la pasquetta;
F) i genitori trascorreranno insieme alla figlia il giorno del rispettivo proprio compleanno e per quello di , in caso di disaccordo, un genitore starà con la festeggiata a pranzo Per_1
e l'altro a cena mentre avranno diritto a trascorrere con la figlia il giorno della festa della mamma e quello della festa del papà; G) i genitori si alterneranno con la figlia durante le festività infrasettimanali (1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 29 giugno);
7. nell'ipotesi non creduta in cui venga disposto un contributo al mantenimento ordinario di a carico del padre, limitare lo stesso in misura non superiore ad Per_1
€ 100,00, per le ragioni tutte sopra esposte, sempre con obbligo per ciascun genitore di partecipare in ugual misura al 50% alle spese straordinarie per la figlia, in osservanza del Protocollo del Tribunale di Roma;
8. in ogni caso, disporre che la carta d'identità e/o il passaporto di , che sarà Per_1 rilasciata/o e/o rinnovata/o con il consenso di entrambi i genitori, sia nella disponibilità degli stessi, i quali dovranno previamente concordare e reciprocamente acconsentire a qualsiasi viaggio all'estero dei minori;
”;
rilevato che la domanda inerente i documenti validi per l'espatrio è inammissibile, in quanto di competenza del Giudice Tutelare;
ritenuto, innanzitutto, di confermare i provvedimenti istruttori emessi da in quanto condivisibili;
Pt_2
ritenuto, poi, che possa essere confermato quanto vigente circa l'affidamento della minore, valutate le relazioni dei Servizi Sociali e le stesse richieste sul punto delle parti;
ritenuto, quanto al collocamento ed al diritto di visita della figlia, che debbano pure essere confermate le statuizioni di cui all'ordinanza del G.D. sopra riportata, per i motivi pure ivi indicati, che si condividono, ad eccezione del diritto di visita estivo che, viste anche le concordi richieste sul punto delle parti, è determinato in gg. 30, anche non consecutivi, per il padre (analogo periodo spetterà alla madre), da concordare entro il 30.5. di ciascun anno, e ad eccezione del finesettimana di spettanza del padre, che è disposto fino al lunedì con riaccompagnamento a scuola, valutata anche la volontà della minore come riferita dalla bambina ai Servizi Sociali, e riportata nella relazione del 12.12.2024, di voler stare una notte in più con il padre, pur in quella sede avendo la stessa ribadito di voler continuare a vivere con la madre con la quale stava “veramente bene”;
ritenuto, poi, di dover disporre che la minore, che aveva già intrapreso un percorso di supporto psicologico, poi interrotto, come sopra detto, sia presa in carico dal ove non abbia già ripreso Parte_3 altro percorso, anche privato, concordato tra i genitori (come ad esempio il progetto proposto dai Servizi
Sociali); ritenuto di confermare l'assegnazione della casa familiare alla , genitore ivi convivente con la figlia Pt_1 minore;
ritenuto, poi, quanto all'aspetto economico, di dover dare atto, oltre a quanto già dedotto dal G.D. in sede di ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., che dagli estratti conto della emerge che la stessa percepisce Pt_1 ora l'assegno unico per la somma di euro 116,00 mensili, oltre ad euro 655,00 mensili a titolo di indennità dall'Inps, risultando dagli estratti conto del che egli pure percepisce le medesima somma a titolo di CP_1 assegno unico;
ritenuto, ciò posto, di confermare le statuizioni economiche vigenti, dovendosi dare atto, quanto alle richieste del di diminuzione della somma ed a quelle della di aumento della stessa, da un CP_1 Pt_1 lato che l'assegno vigente non è particolarmente elevato, dall'altro che i tempi di frequentazione padre- figlia sono ampi, valutate sempre le esigenze della figlia in base alla ricostruzione dei redditi delle parti come emersa in questo procedimento e sopra riportata;
ritenuto di compensare le spese di lite tra le parti, stante la natura della casa e la parziale reciproca soccombenza,
P.Q.M.
Il Collegio, ogni altra istanza da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede:
determina l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
dispone che la minore sia presa in carico dal ove non abbia già ripreso altro percorso, anche Parte_3 privato, concordato tra i genitori;
assegna alla la casa familiare;
Pt_1
conferma il vigente assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre pari ad euro 250,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dal alla entro il g. 5 CP_1 Pt_1 di ogni mese);
le spese di lite compensate.
Si comunichi.
Roma 29.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Marina Meucci
E
Controparte_1
Avv.ti Anna Maria Gualtieri e Claudia Barbaro
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Esaminati gli atti relativi al presente procedimento avente ad oggetto l'affidamento, il collocamento, il diritto di visita ed il mantenimento della figlia minore delle parti , nata l'[...]; Per_1
rilevato che con ordinanza del 28.5.2024 ex art 473bis.22 c.p.c. veniva disposto quanto segue: “…
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.5.2024; visti gli artt. 473bis.21 e 22 c.p.c.; viste le richieste delle parti con riferimento all'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della figlia minore , nata l'[...]; Per_1 esaminati gli atti;
ritenuto di dover mandare ai Servizi Sociali per una relazione sul nucleo familiare;
ritenute le prove orali richieste dall' irrilevanti, superflue, generiche, valutative o documentali e Pt_1 quelle del irrilevanti, superflue, generiche o valutative, anche alla luce della numerosa CP_1 documentazione depositata;
ritenuto di dover acquisire dalle parti gli estratti conto alle stesse intestati o cointestati con terzi, nonché della società delle parti, relativamente al 2024, oltre alle dichiarazioni dei redditi del degli ultimi tre CP_1 anni e a quella aggiornata della;
Pt_1 ritenuto, intanto, di dover emettere i provvedimenti provvisori di cui al citato art. 473bis.22 c.p.c.; rilevato che le parti vivono ancora insieme, come emerso dalle loro dichiarazioni all'udienza citata;
ritenuto di determinare allo stato l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, non essendovi elementi che lascino ritenere un pregiudizio per la minore dalla condivisione della genitorialità tra le parti, disponendone il collocamento presso la madre, data l'età della minore, e con diritto di visita per il padre come di seguito indicato, considerata l'età della figlia, la necessità di tutelare la sua stabilità quotidiana e quella, allo stesso tempo, di salvaguardare il rapporto con il genitore non convivente: una settimana per tre pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola alle ore 19.30 (in mancanza di accordi martedì, mercoledì e giovedì); la settimana successiva dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica ore
19.30, nonchè per due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola alle ore 19.30, in mancanza di accordi martedì e giovedì; dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni;
n. 3 giorni durante le vacanza pasquali così da comprendere ad anni alterni i giorni di Pasqua e di Pasquetta;
n. 15 giorni l'estate (stesso periodo spetterà alla madre) da concordare tra le parti entro il 30.5. di ciascun anno;
ritenuto di assegnare la casa familiare alla (di proprietà della madre del come Pt_1 CP_1 incontestatamente emerso), come dalla stessa richiesto, in quanto genitore collocatario della figlia minore, concedendo al gg. 30 per allontanarsene;
CP_1 rilevato, poi, quanto all'aspetto economico, quanto segue: la svolge attività di dipendente della società di cui ha il 49% delle quote (cfr. visura camerale, in Pt_1 atti) e risulta avere un reddito pari a circa euro 10.000,00 annui, risultando anche titolare di un'abitazione sita in Palmi (RC), che non risulta occupata, dunque deve ritenersi potenzialmente produttiva di reddito (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dichiarazione dei redditi ed estratti conto, dai quali risultano anche dei versamenti in contante, in atti); il è titolare del 51% delle quote della società detta, nonché amministratore unico, con un reddito CP_1 pari a circa euro 16.400,00 annui, risulta proprietario di un rudere in Civitella (OR) e del 40% dell'immobile dove vive la sorella (titolare della restante quota) con il figlio e percepisce l'assegno unico per la somma di euro 389,00 mensili (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed estratti conto, dai quali risultano anche dei versamenti in contante, in atti); ritenuto, ciò premesso, di determinare un assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre pari ad euro 250,00 mensili, oltre Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dal alla entro il g. 5 di ogni CP_1 Pt_1 mese), con decorrenza giugno 2024,
P.Q.M.
-dispone in via provvisoria quanto segue: determina l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
assegna alla la casa familiare, concedendo al g. 30 per allontanarsene;
Pt_1 CP_1 determina un assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre pari ad euro 250,00 mensili, oltre
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dal alla entro il g. 5 di ogni mese), con decorrenza giugno CP_1 Pt_1
2024;…”;
vista la relazione dei Servizi Sociali del 4.12.2024, dalla quale emergeva che tra le parti, che si accusavano di reciproche condotte denigratorie e svilenti la capacità genitoriale dell'altro, era iniziata una collaborazione per il benessere della minore, così da superare gli ostacoli comunicativi esistenti tra loro;
vista anche la relazione dei Servizi del 24.3.2025, con i relativi allegati, dalla quale emergeva che la coppia stava seguendo il percorso condiviso di supporto alla genitorialità pur avendo causato, con condotte attribuite ad entrambi i genitori dalla psicologa della minore, ostacoli alla prosecuzione della terapia psicologica della figlia che, infatti, veniva interrotta;
vista la successiva relazione del 4.7.2025, nella quale i Servizi davano atto di quanto segue:
rilevato che in sede di conclusioni la chiedeva: “- Confermare l'affidamento condiviso della figlia Pt_1
; - Confermare l'assegnazione in uso della casa coniugale alla signora;
-Confermare che il Per_1 Pt_1 padre possa tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana da concordare entro la domenica precedente con la madre;
- Confermare che il padre potrà avere con sé la minore una settimana per tre pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola alle ore 19.30 (in mancanza di accordi martedì, mercoledì e giovedì); la settimana successiva dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica ore 19.30, nonchè per due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola alle ore 19.30, in mancanza di accordi martedì e giovedì; - Confermare che il padre potrà avere con sé la figlia per le festività natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni;
- Confermare che il padre potrà avere con sé la figlia n. 3 giorni durante le vacanze pasquali così da comprendere ad anni alterni i giorni di Pasqua e di Pasquetta;
- Per le vacanze estive, stabilire che il padre possa tenere con sé la figlia 30 giorni consecutivi da stabilirsi entro il 30 Maggio di ogni anno;
- Riconoscere a titolo di mantenimento della minore, la somma mensile di € 500,00 da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, o quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà adeguata, oltre al 50% delle spese straordinarie, come per legge e per il protocollo delle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Roma, o la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà;”, mentre il chiedeva CP_1
“1. disporre che la minore sia affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle sole questioni di ordinaria amministrazione, nei tempi di permanenza della figlia presso ciascuno di essi, mentre le decisioni di maggiore interesse verranno, invece, prese concordemente da entrambi i genitori;
2. disporre il collocamento della minore presso il padre nella casa familiare sita a Roma, in Via Elea 6, a così per l'effetto definitivamente assegnata, Controparte_1 ordinando alla sig.ra di allontanarsene entro 30 giorni dal Parte_1 provvedimento;
la madre potrà vedere e tenere la figlia con sé con la massima libertà, previo accordo tra i genitori e nel rispetto degli impegni della minore e quanto meno: A) a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino all'accompagnamento a scuola il lunedì mattina;
B) per due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola fino al suo accompagnamento a casa alle 20,30 o se disponibile anche con il pernotto infrasettimanale;
C) durante le vacanze estive per quindici giorni nel mese di luglio e di agosto alternando i periodo 1 – 15 e 15 – 31 ad concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
D) durante le vacanze natalizie la bambina trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore dal 24 al 30 dicembre e/o poi dal 30 dicembre al 6 gennaio;
E) per quanto riguarda le vacanze pasquali, i genitori trascorreranno con la figlia tre giorni ciascuno che comprenderanno ad anni alterni la pasqua o la pasquetta;
F) i genitori trascorreranno insieme alla figlia il giorno del rispettivo proprio compleanno e per quello di , in caso di disaccordo, un genitore starà Per_1 con la festeggiata a pranzo e l'altro a cena mentre avranno diritto a trascorrere con la figlia il giorno della festa della mamma e quello della festa del papà; G) i genitori si alterneranno con la figlia durante le festività infrasettimanali (1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 29 giugno);
3. in tale ipotesi (collocamento presso il padre) disporre che la madre corrisponda un contributo al mantenimento ordinario della figlia nella misura non inferiore ad €
250,00 mensile, da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese al padre, oltre al contributo per le spese straordinarie, previamente concordate, da porsi a carico di entrambi i genitori al
50%. Per la individuazione di tali spese si fa riferimento al Protocollo d'intesa in vigore presso l'intestato Tribunale;
4. in linea di subordine, sempre in un regime di affido condiviso, disporre il collocamento di presso la casa familiare di via Elea, 6, dove i genitori si Per_1 alterneranno a vivere ciascuno per una settimana, garantendo la frequentazione della minore con l'altro genitore per almeno due pomeriggi a settimana (dall'uscita di scuola fino alle 21.00), nonché prevedendo telefonate/videochiamate giornaliere con la minore e che ciascun genitore contribuisca in maniera diretta al mantenimento ordinario di per la settimana di propria competenza, con suddivisone al 50% Per_1 delle spese relative alla casa (utenze, luce, gas, acqua, condominio ecc.), oltre al contributo per le spese straordinarie, previamente concordate, da porsi a carico di entrambi i genitori al 50%. Per la individuazione di tali spese si fa riferimento al
Protocollo d'intesa in vigore presso l'intestato Tribunale, richiamandosi inoltre le ulteriori regolamentazioni di frequentazione indicate al punto 2);
5. in linea di ulteriore subordine , nell'ipotesi non creduta in cui si ritenesse di accedere alla avversa infondata ed indimostrata tesi (assegnazione della casa alla madre), si chiede che sia collocata paritariamente presso ciascun genitore, con Per_1 alternanza settimanale (per praticità: dal venerdì all'uscita di scuola sino al venerdì mattina della settimana successiva, ossia un periodo di 7 giorni con il padre ed uno uguale con la madre e così via), con diritto di telefonate/videochiamate giornaliere alla propria figlia, in orari concordati ed a beneficio del genitore che non si troverà a trascorrere la settimana con la bambina;
in tale ipotesi, disporre che ogni genitore provveda in maniera diretta al mantenimento ordinario di per il periodo in Per_1 cui ciascuno sarà collocatario della bambina, sempre con obbligo per ciascun genitore di partecipare in ugual misura alle spese straordinarie, in osservanza del
Protocollo del Tribunale di Roma, richiamandosi inoltre le ulteriori regolamentazioni di frequentazione indicate al punto 2);
6. sempre in linea di ulteriore subordine, nell'ipotesi non creduta in cui si ritenesse di accedere alla avversa infondata ed indimostrata tesi (assegnazione della casa alla madre), si chiede che il padre possa vedere e tenere la figlia con sé con la massima libertà, previo accordo tra i genitori e nel rispetto degli impegni della minore e quanto meno: A) a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino all'accompagnamento a scuola il lunedì mattina;
B) per tre pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì, il mercoledì e il giovedì, dall'uscita di scuola fino al suo accompagnamento a casa alle 20,30, con pernotto infrasettimanale nel mercoledì e nel giovedì e/o quanto meno il mercoledì allorquando il padre riaccompagnerà direttamente la figlia a scuola il giovedì mattina;
C) durante le vacanze estive per quindici giorni nel mese di luglio e per quindici giorni di agosto alternando i periodo 1 – 15 e 15 – 31, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
D) durante le vacanze natalizie la bambina trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore dal 24 al 30 dicembre e/o poi dal 30 dicembre al 6 gennaio;
E) per quanto riguarda le vacanze pasquali, i genitori trascorreranno con la figlia tre giorni ciascuno che comprenderanno ad anni alterni la pasqua o la pasquetta;
F) i genitori trascorreranno insieme alla figlia il giorno del rispettivo proprio compleanno e per quello di , in caso di disaccordo, un genitore starà con la festeggiata a pranzo Per_1
e l'altro a cena mentre avranno diritto a trascorrere con la figlia il giorno della festa della mamma e quello della festa del papà; G) i genitori si alterneranno con la figlia durante le festività infrasettimanali (1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 29 giugno);
7. nell'ipotesi non creduta in cui venga disposto un contributo al mantenimento ordinario di a carico del padre, limitare lo stesso in misura non superiore ad Per_1
€ 100,00, per le ragioni tutte sopra esposte, sempre con obbligo per ciascun genitore di partecipare in ugual misura al 50% alle spese straordinarie per la figlia, in osservanza del Protocollo del Tribunale di Roma;
8. in ogni caso, disporre che la carta d'identità e/o il passaporto di , che sarà Per_1 rilasciata/o e/o rinnovata/o con il consenso di entrambi i genitori, sia nella disponibilità degli stessi, i quali dovranno previamente concordare e reciprocamente acconsentire a qualsiasi viaggio all'estero dei minori;
”;
rilevato che la domanda inerente i documenti validi per l'espatrio è inammissibile, in quanto di competenza del Giudice Tutelare;
ritenuto, innanzitutto, di confermare i provvedimenti istruttori emessi da in quanto condivisibili;
Pt_2
ritenuto, poi, che possa essere confermato quanto vigente circa l'affidamento della minore, valutate le relazioni dei Servizi Sociali e le stesse richieste sul punto delle parti;
ritenuto, quanto al collocamento ed al diritto di visita della figlia, che debbano pure essere confermate le statuizioni di cui all'ordinanza del G.D. sopra riportata, per i motivi pure ivi indicati, che si condividono, ad eccezione del diritto di visita estivo che, viste anche le concordi richieste sul punto delle parti, è determinato in gg. 30, anche non consecutivi, per il padre (analogo periodo spetterà alla madre), da concordare entro il 30.5. di ciascun anno, e ad eccezione del finesettimana di spettanza del padre, che è disposto fino al lunedì con riaccompagnamento a scuola, valutata anche la volontà della minore come riferita dalla bambina ai Servizi Sociali, e riportata nella relazione del 12.12.2024, di voler stare una notte in più con il padre, pur in quella sede avendo la stessa ribadito di voler continuare a vivere con la madre con la quale stava “veramente bene”;
ritenuto, poi, di dover disporre che la minore, che aveva già intrapreso un percorso di supporto psicologico, poi interrotto, come sopra detto, sia presa in carico dal ove non abbia già ripreso Parte_3 altro percorso, anche privato, concordato tra i genitori (come ad esempio il progetto proposto dai Servizi
Sociali); ritenuto di confermare l'assegnazione della casa familiare alla , genitore ivi convivente con la figlia Pt_1 minore;
ritenuto, poi, quanto all'aspetto economico, di dover dare atto, oltre a quanto già dedotto dal G.D. in sede di ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., che dagli estratti conto della emerge che la stessa percepisce Pt_1 ora l'assegno unico per la somma di euro 116,00 mensili, oltre ad euro 655,00 mensili a titolo di indennità dall'Inps, risultando dagli estratti conto del che egli pure percepisce le medesima somma a titolo di CP_1 assegno unico;
ritenuto, ciò posto, di confermare le statuizioni economiche vigenti, dovendosi dare atto, quanto alle richieste del di diminuzione della somma ed a quelle della di aumento della stessa, da un CP_1 Pt_1 lato che l'assegno vigente non è particolarmente elevato, dall'altro che i tempi di frequentazione padre- figlia sono ampi, valutate sempre le esigenze della figlia in base alla ricostruzione dei redditi delle parti come emersa in questo procedimento e sopra riportata;
ritenuto di compensare le spese di lite tra le parti, stante la natura della casa e la parziale reciproca soccombenza,
P.Q.M.
Il Collegio, ogni altra istanza da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede:
determina l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
dispone che la minore sia presa in carico dal ove non abbia già ripreso altro percorso, anche Parte_3 privato, concordato tra i genitori;
assegna alla la casa familiare;
Pt_1
conferma il vigente assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre pari ad euro 250,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dal alla entro il g. 5 CP_1 Pt_1 di ogni mese);
le spese di lite compensate.
Si comunichi.
Roma 29.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi