Articolo 29 della Legge 21 novembre 1991, n. 374
Articolo 28Articolo 30
Versione
12 dicembre 1991
Art. 29. Trattazione della causa 1. L' articolo 320 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 320 - (Trattazione della causa).
- Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.
Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma.
Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.
Quando sia reso necessario dalle attivita' svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.
I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio".
Entrata in vigore il 12 dicembre 1991
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