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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/05/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 538/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Torregrotta (Me), via Prof. Sfameni n. 21 presso lo studio dell'Avv. Maria Briuglia che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria n.
1, resistente,
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18 marzo 2024 agiva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, premettendo di essere titolare di pensione Inail (rendita diretta) n.
704999301297934 e dell'assegno mensile di assistenza n. CP_1
04448007045923.
Precisava di aver percepito a far data dall'1 febbraio 2004 sia l'assegno mensile di assistenza sia la rendita Inail. Lamentava che, a partire dal mese di agosto 2020, l non aveva CP_1 più erogato l'assegno mensile di assistenza.
Recatasi presso gli Uffici dell le era stata comunicata l'esistenza CP_1 di un indebito per € 36.174,49 per il periodo compreso tra l'1 luglio
2010 ed il 31 luglio 2020 a causa dell'incompatibilità tra l'assegno mensile di assistenza e la rendita diretta Inail.
Esperiti senza esito positivo i ricorsi amministrativi, rilevava in primo luogo la violazione del diritto di difesa in quanto la lettera del 16 giugno 2020, avente ad oggetto la richiesta di restituzione della somma di € 36.174,49, non le era stata mai consegnata. Pertanto si era vista sottrarre a partire dal cedolino di agosto 2020 la somma di €
286,81 (corrispondente all'importo mensile dell'assegno mensile di assistenza) e prima del termine di 30 giorni concesso nella lettera del
16 giugno 2020 per la restituzione dell'indebito.
Aggiungeva che l prima di procedere alla sospensione CP_1 dell'erogazione dell'assegno mensile di assistenza ed alla richiesta di restituzione dell'indebito avrebbe dovuto verificare l'eventuale sovrapponibilità e/o concorrenza tra le diverse patologie che avevano determinato il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e della rendita Inail.
Riteneva poi che l non poteva procedere al recupero delle CP_1 somme indebitamente erogate in quanto l aveva l'obbligo di CP_2 verificare annualmente la situazione reddituale del pensionato.
Sosteneva, dunque, che fosse maturata la decadenza prevista dall'art. 13 Legge n. 412/1991.
Ed ancora evidenziava che le somme erogate erano irripetibili ai sensi dell'art. 52, comma 2, Legge 9 marzo 1989, n. 88.
Infine deduceva l'inapplicabilità della compensazione tra la rendita
Inail e l'assegno mensile di assistenza, evidenziando in particolare che l non poteva recuperare la somma contestata sottraendola CP_1 dalla rendita Inail. Chiedeva, quindi, che venisse ordinato all di astenersi da CP_1 qualsiasi azione di recupero della somma di € 36.174,49.
Chiedeva poi la condanna dell ad erogare l'assegno mensile di CP_1 assistenza a far data da agosto 2020.
Nella resistenza dell all'udienza dell'8 maggio 2025 la causa CP_1 veniva assunta in decisione.
In primo luogo la ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa in quanto la lettera del 16 giugno 2020, avente ad oggetto la richiesta di restituzione della somma di € 36.174,49, non le era stata mai consegnata. Evidenziava che a partire dal cedolino di agosto 2020
l non aveva più corrisposto la somma di € 286,81 CP_1
(corrispondente all'importo mensile dell'assegno mensile di assistenza) e prima del termine di 30 giorni concesso nella lettera del
16 giugno 2020 per la restituzione dell'indebito.
Il rilievo non è pertinente rispetto all'oggetto della causa.
Questo Tribunale ha numerose volte evidenziato che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “gli atti degli enti previdenziali diretti all'accertamento dell'esistenza o inesistenza del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali non hanno natura di provvedimenti costitutivi o estintivi del diritto, ma di mera certazione dei presupposti di legge, onde, negata o revocata dall'ente la prestazione, l'azione dell'assicurato tendente ad ottenere la suddetta prestazione o il ripristino di essa non coinvolge la verifica della legittimità del provvedimento di diniego o di revoca, ma ha ad oggetto la fondatezza della pretesa dell'assicurato (...)” (Cass. 10 giugno 1999, n. 5725, conforme Cass. 11 aprile 2003, n. 5784).
Ne consegue che in ogni caso l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di conseguimento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all . CP_2
Ciò che rileva in questa sede non è, infatti, la verifica della correttezza dell'agire amministrativo, ma l'accertamento della sussistenza del diritto alla prestazione assistenziale per la quale l CP_1 ha chiesto la restituzione delle somme erogate.
Ed ancora di recente la Corte di Cassazione, sebbene con riguardo alle prestazioni pensionistiche ma con considerazioni di carattere generale certamente estensibili, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, anche alle prestazioni assistenziali, ha chiarito che “la natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla l.
n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio anche nell'ipotesi in cui il procedimento amministrativo, avviato a seguito di un'attività ispettiva dell'ente, abbia dato luogo ad una revoca della prestazione da parte dell'ente previdenziale, e non all'attribuzione della stessa su iniziativa dell'assicurato; ne consegue che l'istante non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all , salva, in tal caso, la CP_2 possibilità di chiedere il risarcimento del danno (Cass. 6 dicembre
2019, n. 31954).
Ne consegue che nella fattispecie in esame non vengono in rilievo eventuali comportamenti scorretti tenuti dall nel corso del CP_1 procedimento che ha portato all'adozione della richiesta di indebito. Il giudizio si concentra piuttosto sulla sussistenza dei presupposti per l'attribuzione della prestazione per la quale l ne ha accertato CP_1
l'indebita percezione.
Anche l'eccezione di decadenza sollevata dalla ricorrente non merita miglior sorte. Ed invero l'art. 13 Legge n. 412/1991 prevede che “l procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali del pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
La norma, come si evince – a dire il vero agevolmente – da una semplice lettura, prevede sì un termine di decadenza annuale per il recupero da parte dell delle somme indebitamente erogate, ma CP_1 trova applicazione solo qualora l'indebito sorga dalla carenza del requisito reddituale.
È dunque evidente che non possa essere invocata in una fattispecie, quale quella in esame, in cui l'indebito è sorto a causa della incompatibilità tra due prestazioni erogate nei confronti del beneficiario.
La ricorrente sostiene poi che l avrebbe dovuto verificare la CP_1 compatibilità tra rendita Inail ed assegno mensile di assistenza prima di chiedere la restituzione delle somme erogate a tale ultimo titolo.
Anche tale rilievo non è fondato.
L'art 3 della L. 407/1990 l'art. 3 della L. n. 407/1990 (rubricato
"Prestazioni pensionistiche a favore dei minorati civili") - come modificato dall'art. 12 della L. n. 412/1991 (in materia di "Requisiti reddituali delle prestazioni ai minorati civili") - prevede che "Le prestazioni pensionistiche erogate dal con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendente avente carattere obbligatorio. È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole".
Dunque, sancisce l'incompatibilità delle prestazioni pensionistiche erogate dall con prestazioni a carattere diretto, concesse a CP_1 seguito d'invalidità contratte per causa di guerra, ovvero contratte per causa di lavoro o di servizio (come nel caso della rendita vitalizia erogata dall'Inail), nonché con le pensioni dirette d'invalidità a qualsiasi titolo erogate dalle gestioni previdenziali obbligatorie dei lavoratori dipendenti ed autonomi. Fanno eccezione alla regola – e sono, dunque, cumulabili - le prestazioni pensionistiche erogate dall ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali. CP_1
Pertanto, come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. lavoro,
Sent. n. 3240 del 10-02-2011), “vanno escluse dal novero delle prestazioni assistenziali incompatibili la pensione d'inabilità erogata agli invalidi civili totali ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 12 la pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui alla L. n. 382 del 1970, art. 1 nonché l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui alla L. 381 del 1970, art. 1 (poi definito pensione non reversibile dal D.L. 663 del 1979, art. 14 septies convertito nella L. n.
33 del 1980), ricade, invece, nella previsione d'incompatibilità (e, perciò stesso d'incumulabilità) l'assegno mensile di assistenza previsto per i soggetti solo parzialmente invalidi, del quale si discute nella presente controversia».
Precisa ulteriormente la Corte di legittimità che l'art 3 della legge sopra richiamata “prescinde da qualsiasi "distinguo" in ordine alla identità o meno degli eventi invalidanti”.
E anche recentemente la Suprema Corte è tornata sulla questione
(cfr. Cass. civ. n. 6054 del 13/03/2018 ) ribadendo che “è ormai consolidato l'orientamento di questa Corte nel ritenere che, in tema di prestazioni assistenziali, la L. n. 407 del 1990, art. 3, comma 1, non consente, al di là delle eccezioni espressamente previste, il cumulo tra prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio, e prestazioni assistenziali, senza che assuma importanza la diversità dell'evento menomativo della capacità di lavoro rispetto all'infermità rilevante per l'attribuzione dell'assegno per l'invalidità, atteso che detta disposizione prescinde da ogni distinzione in merito all'identità degli eventi invalidanti e non è configurabile un'interpretazione estensiva o analogica della L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 43, che consente la contemporanea erogazione della rendita vitalizia liquidata ai sensi del
D.P.R. n. 1124 del 1965 e della pensione di inabilità ove siano originate da eventi differenti, riguardando la previsione le sole prestazioni previdenziali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e non anche le prestazioni assistenziali”.
La rendita vitalizia Inail già percepita dalla ricorrente, dunque, è totalmente incompatibile con l'assegno mensile di assistenza erogato a far data da febbraio 2004 (cfr. in termini identici Corte d'Appello di
Messina, sentenza n. 218/2025 emessa su fattispecie identica).
La ricorrente evidenzia poi che le somme indebitamente erogate a titolo sono irripetibili ai sensi dell'art. 52, comma 2, Legge 9 marzo
1989, n. 88.
Il rilievo non merita accoglimento.
Questo giudice, in passato (cfr. Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto, sentenza n. 387/2023), ha già evidenziato che la giurisprudenza di legittimità anche di recente ha chiarito che
“l'indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili ex lege va assoggettato, in difetto di regole specifiche, alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., non potendo applicarsi analogicamente le norme desumibili dagli artt.
3-ter, d.l. n. 850/1976
(conv. con I. n. 29/1977), e 3, comma 9, d.l. n. 173/1988 (conv. con
I. n. 291/1988), siccome riferentisi ad ipotesi di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni, laddove l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole
(così, in termini, Cass. nn. 15759 del 2019 e 11026 del 2022)” (Cass.
n. 30516/2022).
Va aggiunto che la Corte d'Appello di Messina, riformando una sentenza emessa da altro giudice di questo Tribunale, ha di recente condiviso la tesi della ripetibilità delle somme indebitamente erogate.
Proprio sulla scia dei precedenti di legittimità sopra richiamati la Corte
d'Appello di Messina ha statuito che “in buona sostanza, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non opera nelle fattispecie in cui il beneficiario continui a godere di uno dei due trattamenti trovandosi in una situazione d'incompatibilità” (cfr. Corte d'Appello di
Messina, sentenza n. 218/2025).
Di difficile comprensione si presenta poi l'ultimo rilievo avanzato dalla ricorrente sulla non applicabilità della compensazione tra il debito corrispondente alle somme erogate a titolo di assegno mensile di assistenza e le somme tuttora corrisposte a titolo di rendita Inail.
Ed invero l non ha operato alcuna trattenuta sulla rendita Inail, CP_1 ma si è limitato a chiedere la restituzione dell'importo di € 36.174,49
(importo poi ridotto in autotutela a € 23.919,56) senza dunque operare alcuna forma di compensazione.
Per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata la legittimità della pretesa restitutoria avanza dall nonché della sospensione CP_1 dell'erogazione dell'assegno mensile di assistenza a far data da agosto 2020.
Il ricorso deve essere, pertanto, integralmente rigettato.
La ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta il ricorso;
esonera la ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 9 maggio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino