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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/01/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2267/2023 R.G. promossa
[...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, corrente in Mestrino (PD), rappresentata e difesa in giudizio dell'avv.to
Astore Cavinato, con domicilio eletto presso il suo studio in Albignasego (PD), vicolo Raffaello Sanzio n. 4, in forza di procura alle liti unita all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
1 (c.f. ), rappresentata e difesa in giudizio CP_1 C.F._1
dagli avv.to Lisa Regazzon, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via
G. Gozi n. 2g, Roggia n. 8, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2403/2023 del Tribunale di Padova, pubblicata il 5 dicembre 2023, rimesso in decisione all'udienza del 20 gennaio
2025, ai sensi dell'art. 352 cpc.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“In via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2403/2023, emessa dal Tribunale di
Padova, pubblicata il 5.12.2023, notificata il 5.12.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui di riportano. In via preliminare, accertare che la convenuta ha adempiuto alle obbligazioni previste nella convenzione transattiva sottoscritta dalle parti il 9 luglio 2012 e che conseguentemente nulla deve ancora all'attrice. Nel merito, atteso quanto sopra, rigettare la domanda dell'attrice infondata in fatto e in diritto. Condannare l'attrice al pagamento alla convenuta delle spese del giudizio, nonché l'onorario e le competenze professionali di avvocato. Condannare l'attrice ai sensi dell'art. 96 del codice di rito. Per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e procedura di mediazione”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
“Nel merito, rigettarsi tutti i motvi d'appello e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 2403/2023 del Tribunale di Padova. Condannarsi l'appellante alla rifusione delle spese del grado d'appello”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2
ha interposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
2403/2023, pubblicata dal Tribunale di Padova il 5 dicembre 2023 e notificatale in pari data, con cui è stata in parte accolta la domanda di , con CP_1 conseguente propria condanna al pagamento dell'importo di euro 20.000,00.=, oltre interessi compensativi al tasso legale, a titolo di risarcimento del danno subito dalla controparte attrice per l'inadempimento di accordo transattivo di data
9 luglio 2012.
, con il proprio atto di citazione, evocava in giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale di Padova quale incorporante certa Parte_1 CP_2
allegando di aver ottenuto decreto ingiuntivo emesso ai danni di
[...] CP_3 quest'ultima società, per il pagamento dell'importo di euro 588.500,00.=, oltre interessi e spese, avente titolo in una convenzione transattiva del 12 gennaio 2010, mediante la quale si poneva termine a contenzioso relativo all'inadempimento di contratto di compravendita immobiliare. In particolare, l'attrice rammentava che NTro avverso il ridetto provvedimento monitorio aveva interposto CP_3
opposizione e che detto giudizio veniva a definizione in ragione della nuova transazione di data 9 luglio 2012, rimasta a sua volta inadempiuta. Più nel dettaglio, affermava che la convezione di transazione in questione CP_1
prevedeva che, a saldo e stralcio di ogni propria pretesa azionata al monitorio, la società si era obbligata a trasferirle un'unità immobiliare tra quelle che sarebbero state edificate o ristrutturate con ampliamento sul terreno di proprietà della stessa NT Con sito in Abano Terme, con scelta dell'unità immobiliare, costituita da appartamento e garage, spettante alla stessa dietro pagamento del CP_1
prezzo a giusto valore commerciale del compendio, ma diminuito del 15 %.
Allegava, inoltre, l'attrice che la transazione prevedeva che il trasferimento sarebbe dovuto intervenire ad immobile ultimato, con relativo permesso di
Con agibilità, entro il 31 dicembre 2015. Diversamente, ove MA. avesse scelto di
3 vendere il terreno senza realizzare l'operazione edilizia rammentata, secondo quanto previsto in transazione ed a detta di , la società avrebbe CP_1
dovuto riconoscerle la somma di euro 50.000,00.=, nel caso in cui la vendita del terreno si fosse realizzata per almeno euro 950.000,00.=, oltre ad un ulteriore 10 % della parte di prezzo realizzato in eccedenza ad euro 700.000,00.=, importo ulteriore aumentato degli interessi bancari annui per ogni anno successivo alla data di sottoscrizione della transazione, somme da corrispondersi al momento della vendita del terreno.
L'attrice lamentava che fino a tutto il 2015 la convenuta non aveva edificato, né aveva venduto o messo in vendita il terreno, nulla peraltro comunicando circa le sue intenzioni, cosicché ella aveva contestato con missiva del 9 febbraio 2016
l'inadempimento alle obbligazioni assunte in via transattiva di cui diffidava l'esecuzione, ai sensi dell'art. 1554 cc, diffida a cui dava risposta controparte affermando di non essere inadempiente, posto che ella aveva messo in vendita il terreno senza esito, stante la crisi del mercato immobiliare e considerato che la transazione non prevedeva nessun termine ultimo entro cui perfezionare la vendita medesima.
A detta dell'attrice, di converso, non sarebbe risultato in alcun modo che il compendio immobiliare fosse stato messo in vendita dopo la transazione e che l'obbligazione alternativa di pagamento, diversamente da quella relativa al trasferimento della realizzanda unità immobiliare ove termine era previsto, doveva considerarsi immediatamente esigibile, una volta esclusa la prima. Ad ogni buon conto, affermava che, anche ove si fosse voluto individuare nella CP_1 previsione della vendita una condizione sospensiva rispetto all'efficacia degli obblighi di pagamento assunti, si sarebbe dovuta ritenere integrata la finzione di avvera mento, vista la condotta dell'obbligata. Attivato il procedimento di mediazione facoltativa, non andato a buon fine, l'attrice ha infine allegato che NTro si era fusa per incorporazione in in data 18 CP_3 Parte_1 maggio 2017, proseguendo il rapporto litigioso con quest'ultima, convenuta in
4 giudizio onde ottenere il ristoro del danno subito in ragione dell'inadempimento di controparte, pretendendo il pagamento dell'importo di euro 50.000,00.=, quale mancato guadagno, essendo questa la somma minima che ella avrebbe potuto Con ottenere ove MA. vesse provveduto a vendere il compendio, ed oltre al ristoro della somma di euro 864,32.= pari ai costi inutilmente sostenuti per il procedimento di mediazione.
proponeva le sue difese dinanzi al Tribunale affermando Parte_1
NT Con che, risultata antieconomica l'operazione di edificazione, veva optato per la vendita del compendio senza trovare nessuno che fosse disposto ad acquistarlo per il prezzo di euro 950.000,00.=, cosicché l'immobile era stato venduto a terzi solo in data 28 giugno 2018 per il corrispettivo prezzo di euro 450.000,00.=. La convenuta assumeva di non potersi considerare inadempiente posto che, scaduto il termine del 31.12.2015 previsto per il trasferimento della edificanda unità immobiliare, ella aveva informato , con missiva del 16 febbraio CP_1
2016, della sua scelta dell'opzione della messa in vendita, mediante cartello, e che a quella data l'immobile risultava ancora invenduto. Inoltre, Parte_1
affermava che aveva anche posto in vendita il compendio affidandolo a diverse agenzie immobiliari senza successo. Così, la convenuta concludeva chiedendo il rigetto della domanda di controparte che, pertanto, nessun danno aveva subito.
Disposta consulenza tecnica estimativa, il Tribunale, con la sentenza oggetto di odierno gravame, accoglieva la domanda risarcitoria nei limiti dell'importo già rammentato di euro 20.000,00.=, oltre interessi compensativi al tasso legale. Il primo Giudice assumeva essere fatti non contestati e documentalmente provati l'ottenimento da parte di di decreto ingiuntivo dell'importo di euro Parte_2
NTro 588.500,00.=, emesso sulla scorta della transazione conclusa con in CP_3
data 12 gennaio 2010; la conclusione del giudizio di opposizione al provvedimento monitorio mediante la nuova transazione del 9 luglio 2012, costituente il titolo oggetto di giudizio;
il contenuto dei patti transattivi come allegati dall'attrice; il fatto che non era stata svolta alcuna operazione edificatoria del fondo in proprietà
5 NTro di la vendita del fondo per il corrispettivo di euro 450.000,00.= a terzi CP_3
in data 28 giugno 2018, come dedotto dalla convenuta. Ciò evidenziato, il
Tribunale premetteva che gli obblighi imposti in capo alla società erano precisamente quelli indicati ai punti nn. 1) e 2) del citato contratto di transazione, già evidenziati, e che l'attrice aveva precisamente allegato l'inadempimento dell'obbligo di edificare onde procedere al trasferito dell'unità immobiliare entro il
31.12.2015 e, quindi, dell'obbligo di porre in vendita il compendio fondiario, NTro cosicché avrebbe dovuto scegliere subito dopo la conclusione della CP_3
transazione se edificare, in questo caso dovendo intervenire il trasferimento entro il
31.12.2015, o mettere in vendita il fondo, non tanto solo una volta scaduto il termine indicato, ma immediatamente dopo avere operato la scelta di quale obbligazione adempiere o, al più tardi, entro il 31.12.2015. Secondo il Tribunale, essendo pacifico che la convenuta non aveva scelto di procedere con l'edificazione, non rilevando ai fini dell'inadempimento il fatto che essa scelta si era rivelata antieconomica, anche l'obbligo di procedere alla vendita del terreno NTro era rimasto inadempiuto, non avendo provato che avesse Parte_1 CP_3
messo in vendita il bene fin dal 2012, mediante apposizione di cartello, e che l'incarico di cessione era stato affidato ad agenzie immobiliari, essendo documentato unicamente che la scelta di mettere in vendita era intervenuta 16 febbraio 2016, dopo la diffida ad adempiere di . Quanto al danno CP_1
preteso in ristoro dall'attrice, il primo Giudice evidenziava che, pur se il
NT compendio immobiliare era stato venduto da per il prezzo corrispettivo CP_3
di euro 450.000,00.= e pur se la transazione non prevedeva la determinazione dell'importo spettante a in caso di vendita a prezzo inferiore agli CP_1 importi indicati nei patti, in ogni caso ciò non escludeva che a quest'ultima non fosse dovuto risarcimento, essendosi verificato il pregiudizio costituito dalla perdita della chance di ottenere utilità economica dall'operazione, dovendosi così provvedere alla liquidazione equitativa del credito risarcitorio, pari ad euro
20.000,00.= all'attualità, non essendo possibile procedere diversamente,
6 considerata la difficoltà di determinare detto ristoro, importo a cui aggiungere gli interessi compensativi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 cc, dalla domanda giudiziale al saldo. Infine, il Tribunale condannava al pagamento Parte_1
delle spese di lite secondo il criterio del deciso, ovvero secondo il valore della causa determinato in ragione dell'importo riconosciuto, mentre poneva a carico di entrambe le parti, per la giusta metà, quanto liquidato in favore del CTU in corso di giudizio.
Avverso la sentenza del Tribunale di Padova ha proposto appello introducendo un unico articolato motivo di impugnazione Parte_1 inerente all'affermata propria responsabilità per inadempimento. In particolare,
l'impugnante ha censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha affermato NTro che avrebbe dovuto scegliere, subito dopo la conclusione della CP_3
transazione, se edificare o mettere in vendita il fondo, vendita che sarebbe dovuta intervenire subito, una volta compiuta la scelta, o al più tardi entro il 31 dicembre
2015, e non dopo la scadenza di detto termine. A detta di il Parte_1
Tribunale, al fine di ritenerla inadempiente, avrebbe dato una interpretazione erronea al contenuto dei patti transattivi, determinando arbitrariamente un termine per la seconda opzione relativa alla messa in vendita del terreno, alternativa alla prima, relativa alla scelta di edificare. Secondo l'appellante, il tenore letterale della transazione prevedeva la previsione di un termine, ovvero il 31 dicembre 2015, esclusivamente per quest'ultima opzione di adempimento, mentre nessun termine era previsto per l'adempimento dell'opzione relativa alla messa in vendita del NTro compendio, essendo riconosciuta a la facoltà di scegliere in autonomia CP_3
a quale opzione adempiere, senza alcun obbligo di comunicare detta scelta all'altra contraente. Non potendosi così affermare alcun inadempimento, ha Parte_1
conseguentemente negato di avere arrecato danno da risarcire a , di CP_1 converso da condannarsi per lite temeraria. Così, l'appellante, previa totale riforma della sentenza gravata, ha concluso per il rigetto della domanda attorea, con
7 rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc.
Si è costituita in giudizio l'appellata resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza del Tribunale di Padova.
*****
1 - Prima di considerare il motivo di gravame articolato da appare Parte_1
opportuno esaminare il contenuto della transazione di cui ha CP_1 lamentato l'inadempimento e svolgere alcune considerazioni generali in tema di obbligazioni alternative e facoltative, dovendosi chiarire che in giudizio non è stato introdotto alcun motivo autonomo di gravame in punto determinazione del credito risarcitorio riconosciuto in favore di dalla sentenza di primo CP_1 grado. L'accordo transattivo del 9 luglio 2012, evidenzia che con esso si è voluto porre fine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra l'odierna NT appellata e relativamente alla pretesa di pagamento avanzata in via CP_3 monitoria dalla prima nei confronti della seconda per l'importo di euro
588.500,00.=, oltre interessi. Secondo i patti, da un lato, ha CP_1
NTroCon rinunciato ad ottenere il pagamento dell'importo rammentato e, dall'altro,
[... si è affermata obbligata, “a saldo e stralcio di ogni pretesa derivante dal titolo giudiziale”, costituito dal provvedimento monitorio, a trasferire alla controparte un'edificanda o ristrutturanda unità immobiliare, in ragione di intervento edilizio NTro da realizzare su fondo in proprietà della stessa ove il diritto CP_3
riconosciuto alla transigente era costituito dalla possibilità di ottenere il CP_1 trasferimento dell'unità immobiliare a prezzo scontato del 15 %, dovendosi il trasferimento medesimo perfezionare entro il 31 dicembre 2015. Diversamente, se
NT avesse scelto di vendere il terreno, senza realizzare l'operazione CP_3
edilizia, la transigente avrebbe avuto titolo per ottenere il CP_1 pagamento dell'importo di euro 50.000,00.=, ove il prezzo realizzato per la vendita
8 a terzi fosse stato di almeno euro 950.000,00.=, ed un ulteriore importo pari al 10
% della parte del prezzo che fosse stata realizzata eccedente l'importo di euro
700.000,00.=, importo ulteriormente aumentato degli interessi bancari annui per ogni anno successivo a partire dalla data di sottoscrizione della transazione sino al prezzo di vendita. E', poi, precisato che dette somme sarebbero state corrisposte al momento della vendita del terreno al terzo acquirente.
1.1 – Il contenuto dell'accordo transattivo oggetto di causa pone la questione di NT stabilire se l'obbligazione assunta da onde soddisfare il diritto della CP_3
transigente , possa definirsi alternativa o facoltativa, ove nelle CP_1
obbligazioni alternative, a mente dell'art. 1285 cc, il debitore è tenuto a due o più prestazione tra loro differenti ed alternative, estinguendosi il rapporto obbligatorio mediante l'adempimento di una di esse, ove la scelta di quale obbligazione adempiere è rimessa al debitore, se non sia stata attribuita al creditore o ad un terzo, a mente dell'art. 1286 comma 1 cc. Peraltro, l'obbligazione può dirsi inadempiuta se non sia stata eseguita la prestazione oggetto di scelta Nelle obbligazioni facoltative, di converso, è prevista una sola prestazione dovuta in capo al debitore il quale tuttavia, per legge o volontà delle parti, può liberarsi eseguendo prestazione differente. Così, appare chiaro le parti hanno pattuito in
NT capo a una ipotesi di obbligazione alternativa a fronte della rinuncia al CP_3 credito vantato dall'altra transigente in sede giudiziale, posto che l'obbligazione NTro della stessa I derivante dai patti poteva essere adempiuta con il trasferimento a prezzo scontato di un'edificanda unità immobiliare oppure mediante il versamento di somma di denaro, a seguito della vendita a terzi del compendio, competendo all'obbligata la scelta di quale prestazione eseguire.
2 – Nel caso che occupa, dalla documentazione dimessa in atti emerge con
NTro chiarezza che già prima del febbraio 2016, aveva optato per la messa in CP_3
vendita del terreno, essendo detta scelta comunicata alla creditrice CP_1
con missiva inviata a mezzo fax del 16 febbraio 2016 (doc. n. 4 di fascicolo di prime cure di parte appellata), così divenendo la scelta irrevocabile. Consegue che
9 NTro la debitrice era tenuta al pagamento delle somme di denaro previste in CP_3 caso di vendita a terzi del compendio, essendo questa l'obbligazione per la quale doveva essere valutato l'inadempimento, tanto che , a mezzo del CP_1
proprio procuratore ed in risposta al fax del 16 febbraio 2016 già rammentato, con missiva del 17 marzo 2016 (doc. n. 5 di fascicolo di prime cure di parte appellata), contestava anche l'inadempimento di detta obbligazione, assumendo che in realtà non risultava che controparte avesse mai posto sul mercato il terreno onde procedere alla cessione a terzi e provvedere al pagamento. Peraltro, come già evidenziato, gli accordi transattivi prevedevano che le somme di denaro in questione dovessero essere corrisposte a al momento della vendita CP_1
al terzo acquirente, vendita per il corrispettivo prezzo di euro 450.000,00.= che è pacifico essere intervenuta già prima dell'introduzione del giudizio di prime cure, NTro ovvero in data 28 giugno 2018, così come è pacifico che nulla ha CP_3
corrisposto degli importi dovuti secondo transazione. Inoltre, non può dirsi che la società non fosse tenuta a pagare alcunché per il fatto che il prezzo di realizzo della vendita sarebbe stato di appena euro 450.000,00.=, posto che agli accordi transattivi, di non immediata comprensione in punto, va attributo il significato secondo cui MA. si era obbligata a pagare la somma di euro 50.000,00.= in CP_3
ragione della semplice vendita terzi a qualunque corrispettivo, mentre nel caso di vendita per un prezzo eccedente euro 700.000,00.= alla somma di euro
50.000,00.= si sarebbe dovuta aggiungere l'ulteriore somma pari al 10 % calcolato sull'eccedenza, di converso non essendo prevista altra maggiorazione se il prezzo di vendita a terzi fosse stato di almeno euro 950.000,00.=. In effetti, il tenore semplicemente letterale dei patti transattivi in argomento appare contraddittorio, ove prevede testualmente che la somma di euro 50.000,00.= da corrispondersi a le sia riconosciuta “qualora il prezzo di vendita realizzato sia di CP_1
NTroCon almeno euro 950.000,00.=”, mentre nel contempo la stessa previsto sia tenuta a riconoscere a controparte “un ulteriore importo pari al 10 % della parte di prezzo che fosse realizzata eccedente l'importo di euro 700.000,00.=”. Così, in
10 applicazione dell'art. 1362 cc, nel dubbio, detta pattuizione deve essere interpretata non limitandosi al significato letterale delle parole ma in ragione della
Con comune intenzione delle parti, tenuto conto che, diversamente e ritenendo MA.
[... obbligata al pagamento in favore di solo nel caso di vendita a CP_1
terzi per il corrispettivo di almeno euro 950.000,00.=, come sembra affermare letteralmente la clausola negoziale, la pattuizione dell'obbligazione alternativa non avrebbe alcun effetto nel caso di vendita a prezzo inferiore, non ottenendo la transigente alcuna soddisfazione del suo credito transatto di euro CP_1
588.500,00.=, oltre accessori, oggetto del provvedimento monitorio a sua volta
NTro opposto da essendo invece la comune intenzione delle parti risolvere il CP_3
contenzioso pendente mediante il riconoscimento di un diritto patrimoniale in favore della stessa , considerato che l'ingiungente aveva ottenuto la CP_1
declaratoria di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
NTro 3 – Ciò detto ed a prescindere dal fatto che la vendita a terzi da parte di CP_3
possa considerarsi condizione al cui avverarsi la stessa sia tenuta al pagamento del dovuto in favore di , nonché a prescindere dalle allegazioni di parte CP_1
appellante secondo cui, fin dalla conclusione della transazione detta condizione, rimessa in parte alla volontà della debitrice, debba reputarsi avverata, a norma
NTro dell'art. 1359 cc, avendo omesso di mettere in vendita l'immobile, CP_3
avendo interesse contrario all'avveramento della condizione medesima, appare assorbente osservare che in ogni caso, l'appellante ha provveduto a cedere a terzi il compendio fondiario di cui è causa, sorgendo in capo alla stessa l'obbligo di pagamento più volte richiamato, essendo tenuta l'odierna impugnante a corrispondere il dovuto “al momento della vendita del terreno con sovrastante fabbricato al terzo acquirente”. Come già detto la vendita è intervenuta in data 28 giugno 2018, ancora prima dell'introduzione del giudizio di primo grado, di modo NT che fin da quel momento era tenuta al pagamento, mai successivamente CP_3 avendo provveduto ad adempire all'obbligazione assunta, rimanendo a carico della stessa l'onere di dare la prova, a norma dell'art. 1218 cc, che
11 l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa alla stessa non imputabile, prova che non è stata offerta in giudizio. Non
NTro può che concludersi affermando la responsabilità della debitrice che CP_3
espone la stessa al risarcimento del danno.
4 – Come già accennato, il Tribunale ha ritenuto provato il pregiudizio sopportato da , determinato causalmente dall'inadempimento dell'appellante, CP_1
così come ha quantificato il credito risarcitorio in via equitativa. In argomento, come già visto, nessuna delle parti ha proposto impugnazione, neppure l'appellata che in prime cure aveva richiesto importo maggiore. La mancanza di impugnazione su dette statuizioni del primo Giudice determina che esse siano coperte da giudicato, così dovendosi confermare la sentenza gravata anche in punto condanna alle spese del giudizio, non sussistendo conseguentemente il presupposto per l'applicazione dell'art. 96 cpc a danno dell'appellata.
5 – Il rigetto dell'appello interposto da comporta, secondo Parte_1 soccombenza, la condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata , spese che vanno liquidate con importi medi, in CP_1
applicazione del D.M. n. 55/2014 e tenuto conto del valore della causa. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della
L.n. 228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Padova n. 2403/2023, pubblicata il 5 dicembre 2023;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
12 3. condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellata Parte_1
le spese di lite del presente grado di appello che si liquidano in CP_1
euro 5.809,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e
CPA dovuti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuto l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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