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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/10/2025, n. 2854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2854 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2744/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. TO AP -Presidente rel.
Dott. Maria Carla Rossi - Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2744/2024 r.g. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Parte_1 C.F._1
Angelo Beretta del Foro di Milano (C.F. , PEC: C.F._2 [...]
del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio del Email_1 difensore in Milano, piazza Cinque Giornate n. appellante contro
(Cod. Fisc. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro-tempore, dott. in Milano (MI), via Astri n. Controparte_2
22, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Amito (Cod. Fisc. e C.F._3 dall'avv. Monica R. Rettura (Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato C.F._4 presso il loro studio in Milano (MI), via Altino 4 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante:
Nel merito, in riforma della sentenza n. 2063 resa inter partes ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tri- bunale di Milano – Sezione XIII civile n. 2063 pubblicata in data 26.02.24 a definizione del pagina 1 di 8 giudizio R.G. 38697/2022 accertare e dichiarare la nullità della delibera dell'assemblea condo- miniale impugnata per violazione dell'art. 1129 comma 10 e 14 c.c. o in subordine annullare la delibera dell'assemblea condominiale impugnata per violazione dell'art. 66 disp. att. c.c. con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio comprensive degli onorari e delle spese sostenute per la procedura di mediazione.
L'appellato:
Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- in via preliminare: dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inammissibilità dell'appello avan- zato dalla sig.ra avverso la sentenza n. 2063/2024 del 26.02.2024 resa dal Tribunale di Pt_1
Milano in forza di quanto disposto dagli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
- sempre in via preliminare: dichiarare, per i motivi illustrati in atti, la carenza di interesse ad agire dell'appellante, sig.ra , con riferimento alla domanda di nullità della delibera as- Pt_1 sembleare del 5.05.2022, svolta in primo grado e reiterata nel presente giudizio di appello, per asserita violazione del disposto di cui all'art. 1129, comma 10, c.c.;
- nel merito, in via principale: previo ogni opportuno accertamento e statuizione, rigettare, per i motivi esposti in narrativa, l'appello e tutte le domande svolte dalla sig.ra nella presente Pt_1 azione con integrale conferma, in ogni sua parte, della sentenza n. 2063/2024 del 26.02.2024 resa dal Tribunale di Milano a definizione del procedimento RG 38697/2022;
- in ogni caso: con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio, oltre 15% Rimborso
Spese Generali ex art. 2, D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA come di legge;
- In via istruttoria: si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie formulate in atti che non abbiano trovato ingresso nel presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 5/10/2022, , premesso di essere pro- Parte_1 prietaria di un'unità immobiliare compresa nel Condominio , Milano, Controparte_1 conveniva in giudizio il condominio, davanti al Tribunale di Milano, chiedendo che fosse di- chiarata la nullità o fosse pronunciato l'annullamento della delibera in data 5/5/2022 con la qua- le l'assemblea straordinaria aveva approvato la “nomina/conferma amministratore per la ge- stione 1.10.21 – 30.09.22 e 1.10.22 – 30.09.23 con definizione emolumento”.
L'attrice deduceva che la delibera impugnata era nulla:
pagina 2 di 8 a) per violazione dell'art. 1129 comma 14 c.c. in quanto nella delibera non era indicato il compenso;
b) per violazione dell'art. 1129 comma 10 c.c. che prevede, quale durata massima dell'incarico, un anno.
In via subordinata proponeva domanda di annullamento della medesima delibera per violazione dell'art. 66 disp. Att. c.c.: deduceva di non avere ricevuto la convocazione nei cinque giorni antecedenti all'assemblea.
2. Il , nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto di tutte le domande dedu- CP_1 cendo:
- che il preventivo di compenso dell'amministratore, richiamato nel corso della riunione assembleare, era allegato alla convocazione dell'assemblea ed era stato poi allegato al verbale, sicché l'assemblea aveva deliberato anche in ordine al compenso dell'amministratore;
- che la previsione di una durata biennale dell'incarico non comporta violazione dell'art. 1129, 10° comma c.c., posto che tale norma prevede che “l'incarico di amministratore a durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata” e prevede, quindi, di fatto, una durata di due anni del mandato;
- che l'attrice era stata regolarmente convocata, tanto che all'assemblea aveva partecipato la figlia, quale sua delegata prendendo posizione su tutti punti all'ordine del giorno;
la partecipazione all'assemblea, in ogni caso, aveva efficacia sanante di eventuali vizi del- la convocazione.
3. Il Tribunale, con sentenza n. 2063 del 26/2/2024, rigettava le domande e condannava l'attrice a rimborsare al convenuto le spese di lite.
3.1 Nel motivare la decisione, osservava che “l'eccezione relativa alla mancata convocazio- ne dell'attrice nel rispetto dei termini di legge”, da esaminarsi in via preliminare in quanto avente carattere assorbente, era infondata. Il Condominio aveva infatti depositato documenta- zione attestante l'invio della convocazione a mezzo pec a soggetto che poi, su delega dell'attrice, aveva partecipato all'assemblea, ivi formulando, come da verbale in atti, eccezioni relative al preventivo inerente la nomina dell'amministratore e votando poi in senso contrario alla proposta. La partecipazione del all'assemblea consentiva di presumere di pre- CP_1 sumere l'avvenuta convocazione, rimanendo comunque sanata, secondo la giurisprudenza di pagina 3 di 8 legittimità, l'eventuale irregolarità della stessa. Concludeva, quindi, che “dato che l'attrice, a mezzo della sua delegata, (aveva) espresso le sue riserve in relazione al preventivo proposto, dichiarando il proprio voto negativo, dando atto di averne avuto conoscenza” e che “comunque il preventivo relativo al mandato ad amministrare risulta allegato alla convocazione e al verbale inviato successivamente all'assemblea, come da documenti depositati dal convenuto e sui quali non è stata allegata prova contraria”, l'impugnazione della delibera di nomina dell'amministratore doveva essere rigettata.
4. Avverso tale sentenza ha interposto appello affidato a due motivi. Parte_1
4.1 Con il primo motivo deduce che il Tribunale sarebbe incorso in vizio di omessa pronun- cia in ordine alle domande di nullità della delibera di nomina dell'amministratore per mancata indicazione del compenso (violazione dell'art. 1129, comma 14 c.c.) e per avere conferito all'amministratore un incarico di durata superiore all'anno (violazione dell'art. 1129, comma 10
c.c.). Ripropone, al riguardo, tutte le argomentazioni svolte in primo grado a fondamento della domanda di nullità.
4.2 Con il secondo motivo si duole del rigetto della domanda di annullamento della delibera per violazione dell'art. 66 disp. Att. c.c. (mancata convocazione della condomina nei cinque giorni antecedenti all'assemblea). Il Tribunale, secondo l'appellante, sarebbe incorso in errore nel ritenere sufficiente la presenza del condomino in assemblea per sanare il vizio di una tardiva
(o omessa) convocazione. Evidenzia che nella fattispecie l'unico documento prodotto dal con- dominio circa la sua convocazione è costituito una PEC inviata alla figlia (dei cui allegati non si conosce il contenuto essendo stato prodotto solo il testo della PEC in formato PDF) senza che vi sia prova della scelta, da parte sua, di tale strumento di comunicazione.
5. L'appellato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
5.1 Deduce che il Tribunale si è pronunciato, rigettandola, anche sulla domanda di accerta- mento della nullità della delibera di nomina dell'amministratore per mancata indicazione del compenso ed eccepisce, quanto alla questione di nullità della delibera di conferimento dell'incarico biennale, il sopravvenuto difetto di interesse della condomina (con conseguente cessazione della materia del contendere) e, in ogni caso, la sua infondatezza. Quanto all'annullabilità per violazione dell'obbligo di convocazione replica che la tempestiva convoca- zione è provata dai documenti in atti e che, in ogni caso, il Tribunale ha correttamente rilevato l'effetto sanante della partecipazione della per delega, all'assemblea. CP_3
pagina 4 di 8 6. All'udienza del 30/9/2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 352 c.p.c. il consi- gliere istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
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7. Il motivo d'impugnazione con il quale l'appellante si duole del rigetto della domanda di annullamento della delibera impugnata per violazione dell'obbligo di convocazione, che è op- portuno esaminare preliminarmente, è privo di fondamento.
7.1 Come già rilevato dal Tribunale, all'assemblea che ha assunto le deliberazioni oggetto di causa ha preso attivamente parte, in forza di delega della condomina , la fi- Parte_1 glia Quest'ultima ha partecipato all'assemblea senza sollevare obiezioni in or- Parte_2 dine alla regolarità e tempestività della convocazione e, come si evince dal verbale, è intervenu- ta contestando il preventivo presentato dall'amministratore e opponendosi alla proposta di affi- damento all'amministratore di incarico di durata biennale
7.2 Da tale condotta si evince la regolarità della convocazione dell'assemblea, che recava come allegato il preventivo del compenso dell'amministratore, effettuata con messaggio di po- sta elettronica all'indirizzo pec di 14/4/2022. Se è vero, infatti, che il condomi- Parte_2 nio ha prodotto solo in formato PDF copia del messaggio di convocazione dalla quale risulta indicato come allegato il preventivo (v. doc. 3), è altresì vero che la condotta tenuta nel corso dell'assemblea dalla delegata della conferma non solo che la mail è stata regolarmente Pt_1 ricevuta, ma anche che ad essa era effettivamente allegato il preventivo oggetto di contestazione in sede assembleare. Né può farsi a meno di rilevare che l'utilizzo, per le comunicazioni, del re- capito pec in questione risulta “confermato” da , in epoca successiva, con Parte_1 missiva del 23/12/2022: doc. n.5).
7.3 In ogni caso, la condotta della condomina, che ha delegato a partecipare all'assemblea, in sua rappresentanza, la figlia, la quale è intervenuta senza sollevare obiezioni in ordine alla regolarità e tempestività della convocazione e mostrandosi pienamente informata degli argo- menti posti all'ordine del giorno, costituisce elemento dal quale può evincersi che l'odierna ap- pellante non ha subito alcuna menomazione dei suoi diritti partecipativi e che ha efficacia sa- nante dell'allegato vizio procedimentale (sulla sanatoria, v. Cass. n. 12934/2022; Cass. n.
23903/2016).
8. È parimenti infondato il motivo con il quale l'appellante deduce che il Tribunale avreb- be omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della nullità della delibera di nomina pagina 5 di 8 dell'amministratore per violazione dell'art. 1129, comma 14 c.c. per non essere nella delibera indicato il compenso. Il Tribunale, invero, ha respinto la domanda di declaratoria di nullità della delibera sul rilievo che “il preventivo relativo al mandato ad amministrare risulta allegato alla convocazione e al verbale inviato successivamente all'assemblea, come da documenti deposita- ti dal convenuto e sui quali non è stata allegata prova contraria”. Il Tribunale, in altri termini, si è pronunciato sulla domanda, rigettandola in considerazione del fatto che l'assemblea aveva approvato il preventivo allegato alla convocazione della riunione e, successivamente, allegato al verbale contenente la delibera di nomina dell'amministratore. Il compenso dell'amministratore, infatti, come già rilevato, era allegato all'avviso di convocazione ed è stato oggetto di discus- sione nel corso dell'assemblea che, nell'approvare il punto 1 dell'o.d.g. (“nomina/conferma amministratore gestione 01.10.2021-30.09.2022 e 01.10.2022-30.08.2023”), specificò, testual- mente, “il compenso deliberato parte dalla data odierna”.
8.1 Tale conclusione, ad avviso della Corte, è condivisibile, posto che l'assemblea si è for- mata su un compenso, indicato nel preventivo allegato alla convocazione, espressamente ri- chiamato nella deliberazione e allegato al verbale trasmesso a tutti i partecipanti.
9. È invece fondata la doglianza riguardante l'omessa pronuncia sulla domanda di nullità della delibera per violazione dell'art. 1129 comma 10 c.c. che prevede, quale durata massima dell'incarico di amministratore, un anno. Il Tribunale, infatti, ha del tutto omesso di pronunciar- si sul punto. Peraltro, la Corte, quale giudice di appello, in applicazione del principio di conver- sione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione non può limitarsi a rilevare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia), ma deve decidere la causa nel merito (cfr., ex plurimis, Cass. n. 27516 del 30/12/2016).
10. Deve premettersi che la circostanza che il dott. negli anni successivi alla ces- Per_1 sazione degli effetti della delibera oggetto di impugnazione, sia stato confermato nella carica di amministratore (non sono state prodotte delibere successive, ma è pacifico che il dott. Per_1
è tutt'ora amministratore del condominio di ) non comporta la cessazione della ma- CP_1 teria del contendere. In caso di di impugnazione della delibera condominiale, infatti, la cessa- zione della materia del contendere può ravvisarsi soltanto quando è adottata una seconda deli- bera che modifica le decisioni della prima in senso conforme a quanto richiesto dal condomino che impugna (v., ex plurimis, Cass. n. 5997/2022), e non già nel caso in cui, nelle more del giu- dizio, sia adottata, dopo la scadenza degli effetti della prima, altra delibera sulla stessa materia.
pagina 6 di 8 11. La domanda, ad avviso della Corte è fondata.
11.1 La norma di cui all'art. 1129, comma 10, c.c., così come riformato nel 2012, prevede che “l'incarico di amministratore ha durata annuale e si intende rinnovato per eguale durata”.
Tale norma, espressamente indicata come inderogabile dall'art 1138 c.c., va interpretata nel senso che l'incarico dell'amministratore, di durata annuale, può intendersi tacitamente ed auto- maticamente rinnovato per un altro anno nel momento in cui l'assemblea non si riunisca per va- lutare la conferma dell'incarico o si riunisca senza prevedere l'argomento all'o.d.g. e, quindi, senza discutere dello stesso. Ciò ovviamente, fermo restando che l'incarico, così tacitamente rinnovato, sarà revocabile liberamente ed in qualunque momento dall'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1129, co. 11, c.c. In altri termini, affinché l'incarico dell'amministratore possa durare un biennio, è necessario che vi sia un comportamento concludente allo scadere del primo anno di mandato;
comportamento che potrà consistere nella convocazione dell'assemblea a ca- vallo tra i due esercizi di amministrazione senza che nulla sia previsto all'o.d.g. circa la con- ferma dell'amministratore, oppure potrà consistere nella mancata convocazione dell'assemblea nel suddetto periodo.
11.2 Deve per contro escludersi che, come avvenuto nel caso di specie, l'assemblea condo- miniale possa, al momento del conferimento dell'incarico all'amministratore, prevedere diret- tamente, in violazione della norma di cui all'art. 1129, comma 10 c.c., la sua durata biennale.
Sarà sempre necessario, allo scadere del primo anno di gestione, un vaglio preventivo da parte dei condomini dell'operato dell'amministratore, affinché possa poi ritenersi rinnovato l'incarico di amministrazione anche per l'anno seguente. D'altro canto, se il legislatore avesse voluto con- sentire la possibilità di una nomina di durata biennale lo avrebbe esplicitamente indicato (sulla nullità della delibera di nomina dell'amministratore per una durata biennale, cfr. Trib. Torino, n.
1491 del 27/3/2025; Trib. Napoli n. 9046 del 6/9/2017).
11.3 Né può ritenersi che la nomina per un biennio sia equivalente alla nomina di un anno con la previsione di tacito rinnovo per uguale periodo in caso di mancata revoca al termine dell'incarico. È sufficiente considerare, al riguardo, che in caso di nomina biennale, una revoca deliberata dall'assemblea, senza giusta causa, al termine del primo anno (e, quindi, prima della scadenza del termine previsto nell'atto di nomina) conferirebbe all'amministratore revocato il diritto, oltre che al pagamento del compenso previsto per il secondo anno, anche al risarcimento dei danni in applicazione dell'art. 1725, c.1, cc., mentre in caso di nomina annuale (previsto pagina 7 di 8 dalla norma di cui all'art. 1129, 10 comma c.c.), il può liberamente deliberare di CP_1 non confermare il mandato senza che ciò faccia sorgere alcun diritto in capo all'amministratore non confermato.
11.4 Da quanto esposto discende che deve essere dichiarata la nullità della delibera oggetto di causa nella parte in cui prevede la durata biennale dell'incarico anziché quella annuale.
12. Avuto riguardo all'accoglimento di uno solo dei capi di domanda, è ravvisabile una si- tuazione di reciproca soccombenza che giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal contro la sen- Parte_1 tenza del Tribunale di Milano n. 2063 del 26/2/2024, in parziale riforma della sentenza impu- gnata, che nel resto conferma, così provvede:
a) dichiara la nullità della delibera dell'assemblea del Controparte_1
, del 5/5/2022 nella parte in cui prevede la nomina dell'amministratore con inca-
[...] rico di durata superiore a un anno;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi gradi del giudizio.
Milano, 7 ottobre 2025
Il Presidente est.
TO AP
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. TO AP -Presidente rel.
Dott. Maria Carla Rossi - Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2744/2024 r.g. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Parte_1 C.F._1
Angelo Beretta del Foro di Milano (C.F. , PEC: C.F._2 [...]
del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio del Email_1 difensore in Milano, piazza Cinque Giornate n. appellante contro
(Cod. Fisc. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro-tempore, dott. in Milano (MI), via Astri n. Controparte_2
22, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Amito (Cod. Fisc. e C.F._3 dall'avv. Monica R. Rettura (Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato C.F._4 presso il loro studio in Milano (MI), via Altino 4 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante:
Nel merito, in riforma della sentenza n. 2063 resa inter partes ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tri- bunale di Milano – Sezione XIII civile n. 2063 pubblicata in data 26.02.24 a definizione del pagina 1 di 8 giudizio R.G. 38697/2022 accertare e dichiarare la nullità della delibera dell'assemblea condo- miniale impugnata per violazione dell'art. 1129 comma 10 e 14 c.c. o in subordine annullare la delibera dell'assemblea condominiale impugnata per violazione dell'art. 66 disp. att. c.c. con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio comprensive degli onorari e delle spese sostenute per la procedura di mediazione.
L'appellato:
Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- in via preliminare: dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inammissibilità dell'appello avan- zato dalla sig.ra avverso la sentenza n. 2063/2024 del 26.02.2024 resa dal Tribunale di Pt_1
Milano in forza di quanto disposto dagli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
- sempre in via preliminare: dichiarare, per i motivi illustrati in atti, la carenza di interesse ad agire dell'appellante, sig.ra , con riferimento alla domanda di nullità della delibera as- Pt_1 sembleare del 5.05.2022, svolta in primo grado e reiterata nel presente giudizio di appello, per asserita violazione del disposto di cui all'art. 1129, comma 10, c.c.;
- nel merito, in via principale: previo ogni opportuno accertamento e statuizione, rigettare, per i motivi esposti in narrativa, l'appello e tutte le domande svolte dalla sig.ra nella presente Pt_1 azione con integrale conferma, in ogni sua parte, della sentenza n. 2063/2024 del 26.02.2024 resa dal Tribunale di Milano a definizione del procedimento RG 38697/2022;
- in ogni caso: con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio, oltre 15% Rimborso
Spese Generali ex art. 2, D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA come di legge;
- In via istruttoria: si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie formulate in atti che non abbiano trovato ingresso nel presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 5/10/2022, , premesso di essere pro- Parte_1 prietaria di un'unità immobiliare compresa nel Condominio , Milano, Controparte_1 conveniva in giudizio il condominio, davanti al Tribunale di Milano, chiedendo che fosse di- chiarata la nullità o fosse pronunciato l'annullamento della delibera in data 5/5/2022 con la qua- le l'assemblea straordinaria aveva approvato la “nomina/conferma amministratore per la ge- stione 1.10.21 – 30.09.22 e 1.10.22 – 30.09.23 con definizione emolumento”.
L'attrice deduceva che la delibera impugnata era nulla:
pagina 2 di 8 a) per violazione dell'art. 1129 comma 14 c.c. in quanto nella delibera non era indicato il compenso;
b) per violazione dell'art. 1129 comma 10 c.c. che prevede, quale durata massima dell'incarico, un anno.
In via subordinata proponeva domanda di annullamento della medesima delibera per violazione dell'art. 66 disp. Att. c.c.: deduceva di non avere ricevuto la convocazione nei cinque giorni antecedenti all'assemblea.
2. Il , nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto di tutte le domande dedu- CP_1 cendo:
- che il preventivo di compenso dell'amministratore, richiamato nel corso della riunione assembleare, era allegato alla convocazione dell'assemblea ed era stato poi allegato al verbale, sicché l'assemblea aveva deliberato anche in ordine al compenso dell'amministratore;
- che la previsione di una durata biennale dell'incarico non comporta violazione dell'art. 1129, 10° comma c.c., posto che tale norma prevede che “l'incarico di amministratore a durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata” e prevede, quindi, di fatto, una durata di due anni del mandato;
- che l'attrice era stata regolarmente convocata, tanto che all'assemblea aveva partecipato la figlia, quale sua delegata prendendo posizione su tutti punti all'ordine del giorno;
la partecipazione all'assemblea, in ogni caso, aveva efficacia sanante di eventuali vizi del- la convocazione.
3. Il Tribunale, con sentenza n. 2063 del 26/2/2024, rigettava le domande e condannava l'attrice a rimborsare al convenuto le spese di lite.
3.1 Nel motivare la decisione, osservava che “l'eccezione relativa alla mancata convocazio- ne dell'attrice nel rispetto dei termini di legge”, da esaminarsi in via preliminare in quanto avente carattere assorbente, era infondata. Il Condominio aveva infatti depositato documenta- zione attestante l'invio della convocazione a mezzo pec a soggetto che poi, su delega dell'attrice, aveva partecipato all'assemblea, ivi formulando, come da verbale in atti, eccezioni relative al preventivo inerente la nomina dell'amministratore e votando poi in senso contrario alla proposta. La partecipazione del all'assemblea consentiva di presumere di pre- CP_1 sumere l'avvenuta convocazione, rimanendo comunque sanata, secondo la giurisprudenza di pagina 3 di 8 legittimità, l'eventuale irregolarità della stessa. Concludeva, quindi, che “dato che l'attrice, a mezzo della sua delegata, (aveva) espresso le sue riserve in relazione al preventivo proposto, dichiarando il proprio voto negativo, dando atto di averne avuto conoscenza” e che “comunque il preventivo relativo al mandato ad amministrare risulta allegato alla convocazione e al verbale inviato successivamente all'assemblea, come da documenti depositati dal convenuto e sui quali non è stata allegata prova contraria”, l'impugnazione della delibera di nomina dell'amministratore doveva essere rigettata.
4. Avverso tale sentenza ha interposto appello affidato a due motivi. Parte_1
4.1 Con il primo motivo deduce che il Tribunale sarebbe incorso in vizio di omessa pronun- cia in ordine alle domande di nullità della delibera di nomina dell'amministratore per mancata indicazione del compenso (violazione dell'art. 1129, comma 14 c.c.) e per avere conferito all'amministratore un incarico di durata superiore all'anno (violazione dell'art. 1129, comma 10
c.c.). Ripropone, al riguardo, tutte le argomentazioni svolte in primo grado a fondamento della domanda di nullità.
4.2 Con il secondo motivo si duole del rigetto della domanda di annullamento della delibera per violazione dell'art. 66 disp. Att. c.c. (mancata convocazione della condomina nei cinque giorni antecedenti all'assemblea). Il Tribunale, secondo l'appellante, sarebbe incorso in errore nel ritenere sufficiente la presenza del condomino in assemblea per sanare il vizio di una tardiva
(o omessa) convocazione. Evidenzia che nella fattispecie l'unico documento prodotto dal con- dominio circa la sua convocazione è costituito una PEC inviata alla figlia (dei cui allegati non si conosce il contenuto essendo stato prodotto solo il testo della PEC in formato PDF) senza che vi sia prova della scelta, da parte sua, di tale strumento di comunicazione.
5. L'appellato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
5.1 Deduce che il Tribunale si è pronunciato, rigettandola, anche sulla domanda di accerta- mento della nullità della delibera di nomina dell'amministratore per mancata indicazione del compenso ed eccepisce, quanto alla questione di nullità della delibera di conferimento dell'incarico biennale, il sopravvenuto difetto di interesse della condomina (con conseguente cessazione della materia del contendere) e, in ogni caso, la sua infondatezza. Quanto all'annullabilità per violazione dell'obbligo di convocazione replica che la tempestiva convoca- zione è provata dai documenti in atti e che, in ogni caso, il Tribunale ha correttamente rilevato l'effetto sanante della partecipazione della per delega, all'assemblea. CP_3
pagina 4 di 8 6. All'udienza del 30/9/2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 352 c.p.c. il consi- gliere istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
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7. Il motivo d'impugnazione con il quale l'appellante si duole del rigetto della domanda di annullamento della delibera impugnata per violazione dell'obbligo di convocazione, che è op- portuno esaminare preliminarmente, è privo di fondamento.
7.1 Come già rilevato dal Tribunale, all'assemblea che ha assunto le deliberazioni oggetto di causa ha preso attivamente parte, in forza di delega della condomina , la fi- Parte_1 glia Quest'ultima ha partecipato all'assemblea senza sollevare obiezioni in or- Parte_2 dine alla regolarità e tempestività della convocazione e, come si evince dal verbale, è intervenu- ta contestando il preventivo presentato dall'amministratore e opponendosi alla proposta di affi- damento all'amministratore di incarico di durata biennale
7.2 Da tale condotta si evince la regolarità della convocazione dell'assemblea, che recava come allegato il preventivo del compenso dell'amministratore, effettuata con messaggio di po- sta elettronica all'indirizzo pec di 14/4/2022. Se è vero, infatti, che il condomi- Parte_2 nio ha prodotto solo in formato PDF copia del messaggio di convocazione dalla quale risulta indicato come allegato il preventivo (v. doc. 3), è altresì vero che la condotta tenuta nel corso dell'assemblea dalla delegata della conferma non solo che la mail è stata regolarmente Pt_1 ricevuta, ma anche che ad essa era effettivamente allegato il preventivo oggetto di contestazione in sede assembleare. Né può farsi a meno di rilevare che l'utilizzo, per le comunicazioni, del re- capito pec in questione risulta “confermato” da , in epoca successiva, con Parte_1 missiva del 23/12/2022: doc. n.5).
7.3 In ogni caso, la condotta della condomina, che ha delegato a partecipare all'assemblea, in sua rappresentanza, la figlia, la quale è intervenuta senza sollevare obiezioni in ordine alla regolarità e tempestività della convocazione e mostrandosi pienamente informata degli argo- menti posti all'ordine del giorno, costituisce elemento dal quale può evincersi che l'odierna ap- pellante non ha subito alcuna menomazione dei suoi diritti partecipativi e che ha efficacia sa- nante dell'allegato vizio procedimentale (sulla sanatoria, v. Cass. n. 12934/2022; Cass. n.
23903/2016).
8. È parimenti infondato il motivo con il quale l'appellante deduce che il Tribunale avreb- be omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della nullità della delibera di nomina pagina 5 di 8 dell'amministratore per violazione dell'art. 1129, comma 14 c.c. per non essere nella delibera indicato il compenso. Il Tribunale, invero, ha respinto la domanda di declaratoria di nullità della delibera sul rilievo che “il preventivo relativo al mandato ad amministrare risulta allegato alla convocazione e al verbale inviato successivamente all'assemblea, come da documenti deposita- ti dal convenuto e sui quali non è stata allegata prova contraria”. Il Tribunale, in altri termini, si è pronunciato sulla domanda, rigettandola in considerazione del fatto che l'assemblea aveva approvato il preventivo allegato alla convocazione della riunione e, successivamente, allegato al verbale contenente la delibera di nomina dell'amministratore. Il compenso dell'amministratore, infatti, come già rilevato, era allegato all'avviso di convocazione ed è stato oggetto di discus- sione nel corso dell'assemblea che, nell'approvare il punto 1 dell'o.d.g. (“nomina/conferma amministratore gestione 01.10.2021-30.09.2022 e 01.10.2022-30.08.2023”), specificò, testual- mente, “il compenso deliberato parte dalla data odierna”.
8.1 Tale conclusione, ad avviso della Corte, è condivisibile, posto che l'assemblea si è for- mata su un compenso, indicato nel preventivo allegato alla convocazione, espressamente ri- chiamato nella deliberazione e allegato al verbale trasmesso a tutti i partecipanti.
9. È invece fondata la doglianza riguardante l'omessa pronuncia sulla domanda di nullità della delibera per violazione dell'art. 1129 comma 10 c.c. che prevede, quale durata massima dell'incarico di amministratore, un anno. Il Tribunale, infatti, ha del tutto omesso di pronunciar- si sul punto. Peraltro, la Corte, quale giudice di appello, in applicazione del principio di conver- sione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione non può limitarsi a rilevare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia), ma deve decidere la causa nel merito (cfr., ex plurimis, Cass. n. 27516 del 30/12/2016).
10. Deve premettersi che la circostanza che il dott. negli anni successivi alla ces- Per_1 sazione degli effetti della delibera oggetto di impugnazione, sia stato confermato nella carica di amministratore (non sono state prodotte delibere successive, ma è pacifico che il dott. Per_1
è tutt'ora amministratore del condominio di ) non comporta la cessazione della ma- CP_1 teria del contendere. In caso di di impugnazione della delibera condominiale, infatti, la cessa- zione della materia del contendere può ravvisarsi soltanto quando è adottata una seconda deli- bera che modifica le decisioni della prima in senso conforme a quanto richiesto dal condomino che impugna (v., ex plurimis, Cass. n. 5997/2022), e non già nel caso in cui, nelle more del giu- dizio, sia adottata, dopo la scadenza degli effetti della prima, altra delibera sulla stessa materia.
pagina 6 di 8 11. La domanda, ad avviso della Corte è fondata.
11.1 La norma di cui all'art. 1129, comma 10, c.c., così come riformato nel 2012, prevede che “l'incarico di amministratore ha durata annuale e si intende rinnovato per eguale durata”.
Tale norma, espressamente indicata come inderogabile dall'art 1138 c.c., va interpretata nel senso che l'incarico dell'amministratore, di durata annuale, può intendersi tacitamente ed auto- maticamente rinnovato per un altro anno nel momento in cui l'assemblea non si riunisca per va- lutare la conferma dell'incarico o si riunisca senza prevedere l'argomento all'o.d.g. e, quindi, senza discutere dello stesso. Ciò ovviamente, fermo restando che l'incarico, così tacitamente rinnovato, sarà revocabile liberamente ed in qualunque momento dall'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1129, co. 11, c.c. In altri termini, affinché l'incarico dell'amministratore possa durare un biennio, è necessario che vi sia un comportamento concludente allo scadere del primo anno di mandato;
comportamento che potrà consistere nella convocazione dell'assemblea a ca- vallo tra i due esercizi di amministrazione senza che nulla sia previsto all'o.d.g. circa la con- ferma dell'amministratore, oppure potrà consistere nella mancata convocazione dell'assemblea nel suddetto periodo.
11.2 Deve per contro escludersi che, come avvenuto nel caso di specie, l'assemblea condo- miniale possa, al momento del conferimento dell'incarico all'amministratore, prevedere diret- tamente, in violazione della norma di cui all'art. 1129, comma 10 c.c., la sua durata biennale.
Sarà sempre necessario, allo scadere del primo anno di gestione, un vaglio preventivo da parte dei condomini dell'operato dell'amministratore, affinché possa poi ritenersi rinnovato l'incarico di amministrazione anche per l'anno seguente. D'altro canto, se il legislatore avesse voluto con- sentire la possibilità di una nomina di durata biennale lo avrebbe esplicitamente indicato (sulla nullità della delibera di nomina dell'amministratore per una durata biennale, cfr. Trib. Torino, n.
1491 del 27/3/2025; Trib. Napoli n. 9046 del 6/9/2017).
11.3 Né può ritenersi che la nomina per un biennio sia equivalente alla nomina di un anno con la previsione di tacito rinnovo per uguale periodo in caso di mancata revoca al termine dell'incarico. È sufficiente considerare, al riguardo, che in caso di nomina biennale, una revoca deliberata dall'assemblea, senza giusta causa, al termine del primo anno (e, quindi, prima della scadenza del termine previsto nell'atto di nomina) conferirebbe all'amministratore revocato il diritto, oltre che al pagamento del compenso previsto per il secondo anno, anche al risarcimento dei danni in applicazione dell'art. 1725, c.1, cc., mentre in caso di nomina annuale (previsto pagina 7 di 8 dalla norma di cui all'art. 1129, 10 comma c.c.), il può liberamente deliberare di CP_1 non confermare il mandato senza che ciò faccia sorgere alcun diritto in capo all'amministratore non confermato.
11.4 Da quanto esposto discende che deve essere dichiarata la nullità della delibera oggetto di causa nella parte in cui prevede la durata biennale dell'incarico anziché quella annuale.
12. Avuto riguardo all'accoglimento di uno solo dei capi di domanda, è ravvisabile una si- tuazione di reciproca soccombenza che giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal contro la sen- Parte_1 tenza del Tribunale di Milano n. 2063 del 26/2/2024, in parziale riforma della sentenza impu- gnata, che nel resto conferma, così provvede:
a) dichiara la nullità della delibera dell'assemblea del Controparte_1
, del 5/5/2022 nella parte in cui prevede la nomina dell'amministratore con inca-
[...] rico di durata superiore a un anno;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi gradi del giudizio.
Milano, 7 ottobre 2025
Il Presidente est.
TO AP
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