Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
n. r.g. 8215/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8215/2024 promossa con ricorso congiunto in data
11/12/2024
(C.F. , nata a [...] in data [...], ivi residente in [...] C.F._1
Buonarroti n. 60, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorella Bovone presso il cui studio elegge domicilio come da procura in atti;
e
C.F. ) nato a Leuggem (Svizzera) in [...]_1 C.F._2
7.3.1972, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorella Bovone presso il cui studio elegge domicilio come da procura in atti;
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. ordinare al Comune di Monza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. liquidare le spese competenze ed onorari legali di entrambi i ricorrenti ammessi al Patrocinio a carico dello Stato;
le seguenti condizioni della separazione:
4. Affidamento della figlia minore. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento preminente presso la madre in Monza, Via Buonarroti 60 sino al 31.12.2024 ed in Monza, Via Bramante,23 dal 01.01.2025.
5. Assegnazione della casa familiare. La casa familiare sita in Monza, Via Buonarroti,60, condotta in locazione dalla sig.ra , è assegnata con quanto l'arreda alla sig.ra perché ivi viva con Pt_1 Pt_1 la figlia sino alla fine dell'anno 2024, dando atto i coniugi della condivisione della scelta di trasferimento della minore con la madre presso la residenza dei genitori di quest'ultima, sita in Monza, Via Bramante,23 e del trasferimento già effettuato dal sig. presso la residenza della CP_1 di lui madre, in Balestrate, V. Capuano, 62.
6. Mantenimento della figlia.
a) Il sig. verserà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la Controparte_1 somma di €. 100,00 mensile, con impegno a comunicare immediatamente alla moglie il reperimento di una fonte di reddito da lavoro e di concordare con la stessa il nuovo maggiore contributo da versare a titolo di contributo al mantenimento della minore.
b) Assegno di contributo al mantenimento da versare alla sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese Pt_1
e da rivalutare annualmente secondo variazione degli indici Istat.
c) I genitori inoltre affronteranno pariteticamente, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative alla prole, come determinate e disciplinate dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di Monza, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
d) L'Assegno Unico, come già di fatto applicato tra i coniugi, continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla sig.ra anche per la quota parte di competenza del sig. , con ciò Pt_1 CP_1 giustificando l'ammontare concordato quale ulteriore somma mensile di contributo al mantenimento a carico del padre di cui al precedente punto a.
e) La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per la figlia a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo scritto, al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
7. Modalità di visita. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, la minore starà con il padre ogni volta che lo stesso potrà raggiungerla a Monza o che la minore potrà trascorrere periodi di vacanza presso la residenza della nonna paterna, impegnandosi comunque i genitori a garantire alla figlia la possibilità di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro.
In ogni caso potrà trascorrere con ciascun genitore un ugual periodo di tempo durante le Per_1 vacanze scolastiche natalizie ed estive, accordandosi i genitori di volta in volta circa i tempi e le modalità di frequentazione del genitore non preminentemente collocatario. Le vacanze scolastiche pasquali verranno invece trascorse da ad anni alterni con uno o con l'altro genitore. Si Per_1 concorda sin da ora che, per Pasqua 2025, starà con la madre. I coniugi avranno l'obbligo Per_1 di comunicare sempre il proprio recapito anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località, quando hanno con sé la figlia minore. Il tutto salvo diversi e migliori accordi eventualmente assunti di volta in volta per iscritto dai genitori.
8. Salvo quanto sopra pattuito, le parti si danno reciprocamente atto che allo stato non vi sono altre questioni da regolamentare e che null'altro hanno a pretendere l'una dall'altra per nessuna ragione, titolo o causa connessa all'intercorso matrimonio e ai rapporti patrimoniali ad esso connessi, precisando di rinunciare definitivamente a reciproche richieste di contributo al mantenimento.
9. I coniugi si concedono reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti o degli altri documenti equipollenti per sè stessi e per la figlia minore.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio a Monza il 17 settembre
2016 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale nello stesso atto introduttivo.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse della figlia minore e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Controparte_1
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONZA per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2025
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi