Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01664/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01383/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1383 del 2024, proposto da
AN AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Graziosi, con domicilio eletto presso il suo studio in Vignola, via Bontempelli 240;
contro
Ministero dell'Interno -U.T.G. - Prefettura di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del provvedimento di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato di cui alla pratica n. P-MO/L/Q/2024/105876 – emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Modena in data 10/09/2024 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. AL RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.12.2024 e munito di istanza cautelare, AN AL ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui lo Sportello unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Modena ha respinto la domanda, dal medesimo presentata, tesa ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il provvedimento impugnato è stato motivato in considerazione del fatto che al momento della presentazione della domanda di conversione (21.3.2024) il permesso di soggiorno stagionale risultava già scaduto (alla data del 13.7.2023, come indicato nel preavviso di rigetto), con conseguente inammissibilità della domanda in adesione al filone giurisprudenziale più rigoroso, ivi parimenti richiamato (TAR Lazio, sez. I stralcio, n. 213/2024).
In punto di fatto, il ricorrente ha evidenziato di aver ottenuto il permesso di soggiorno stagionale in data 13.10.2022 con scadenza il 13.7.2023 e di aver presentato, in data 28.8.2023 tramite il kit postale, domanda per ottenere il rinnovo, tramite conversione, del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato; in data 21.3.2024 - a fronte di un permesso di soggiorno oggetto di kit postale del 28.8.2023 – è stata richiesta la prenotazione della quota di conversione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Modena; in data 10.9.2024 è stato assunto il diniego oggetto di impugnazione.
Tanto premesso il ricorrente, lamentando difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, ha sostanzialmente formulato le seguenti censure: - contrariamente a quanto affermato dall’Amministrazione, la domanda di sussistenza di quota di conversione sarebbe stata inviata il 21.3.2024 a fronte di un permesso di soggiorno già oggetto di istanza di conversione postale effettuata in data 13.8.2023, dunque ancora in corso di validità; non sarebbe, quindi, applicabile la giurisprudenza richiamata nel provvedimento impugnato (TAR Lazio n. 213/2024), relativa ad ipotesi del tutto diversa (domanda di conversione presentata dopo oltre un anno dalla scadenza del titolo stagionale); la giurisprudenza prevalente escluderebbe che l’intervenuta scadenza del permesso di soggiorno stagionale possa essere, di per sè sola, ostativa alla possibilità di ottenerne la conversione, in mancanza di un termine espressamente previsto come perentorio; inoltre, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche in quanto emesso in violazione dell’art. 5 comma 5 del TUI nella parte in cui valorizza nuovi e sopraggiunti elementi che consentano il rilascio del titolo di soggiorno, qualora non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’avvocatura dello Stato che ha contestato puntualmente le censure avversarie chiedendone il rigetto per infondatezza.
Con ordinanza n. 5, assunta alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025, è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, in quanto “ a fronte della scadenza del permesso stagionale fissata alla data del 13.7.2023, la domanda di conversione è stata presentata solo in data 21.3.2024, come affermato dall’Amministrazione resistente e non adeguatamente smentito dalla parte ricorrente ” e che “ pur a fronte della mancanza di un termine espressamente previsto come perentorio dalla legge, un eccessivo lasso temporale intercorrente tra la scadenza del titolo di soggiorno stagionale e la richiesta di conversione del medesimo in altro permesso di soggiorno non consenta di procedere all’accoglimento dell’istanza ”.
Con ordinanza n. 1649/2025, in riforma della suddetta ordinanza n. 5/2025, il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare, evidenziando che “ il termine di scadenza del permesso di soggiorno deve ritenersi ordinatorio ai fini della richiesta di conversione e che, comunque, nel caso di specie, a ridosso della sua scadenza, in data 28 agosto 2023, il ricorrente ha inoltrato kit postale n. 05597871580-4 finalizzato ad ottenere il rinnovo tramite conversione del permesso di soggiorno stagionale (scaduto il 13 luglio 2027) ”.
In vista dell’udienza di discussione nessuna delle parti costituite in giudizio ha depositato ulteriori memorie difensive o nuovi atti o documenti.
Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2025, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Anche in considerazione dell’ordinanza del Consiglio di Stato sopra ricordata, il Collegio ritiene di potersi discostare da quanto sommariamente delibato in sede cautelare, per le ragioni e negli stretti termini di seguito precisati.
Assodato che i fatti di causa sono quelli sopra sintetizzati, si osserva che il Collegio, come già evidenziato nel pronunciamento cautelare, è ben consapevole del fatto che la legge non qualifica come espressamente perentorio il termine che qui assume rilievo, così come ben conosce l’orientamento maggioritario della giurisprudenza secondo cui il termine di scadenza del permesso di soggiorno è ordinatorio. Tale posizione, però, non può comportare che la domanda di rinnovo o di conversione di un titolo di soggiorno possa essere richiesta dall’interessato, in base alle sue personali esigenze, in qualunque momento dopo la scadenza del titolo di soggiorno dal medesimo posseduto, anche a distanza di un ampio lasso temporale dalla scadenza del titolo, ostandovi plurimi elementi contrari: -lo straniero che permane sul territorio nazionale con titolo di soggiorno scaduto e senza aver presentato domanda di rinnovo è in stato di irregolarità; -costituirebbe una chiara elusione dell’intera disciplina del permesso di soggiorno consentire allo straniero di decidere, a suo esclusivo piacimento, il momento in cui presentare la domanda di rinnovo o conversione del titolo di soggiorno (già scaduto), ad esempio solo una volta ottenute le condizioni cui detto rinnovo o conversione sono subordinati, in spregio alla durata temporale dei permessi di soggiorno come determinata in sede normativa; - con specifico riferimento al permesso di soggiorno stagionale, l’art. 24 TUI prevede che il nulla osta al lavoro stagionale autorizzi lo svolgimento di attività lavorativa fino ad un massimo di 9 mesi in un periodo di 12 mesi (comma 7) e dispone –in disparte le ipotesi di rinnovo di lavoro stagionale – che al termine del periodo di cui al comma 7, il lavoratore debba rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionali (comma 8), quindi prima della scadenza di quello stagionale; -in disparte l’abrogazione del regime delle quote ex D.L. 145/2024, non applicabile al caso in esame, l’accoglimento dell’istanza presentata dopo la scadenza del titolo stagionale mal si concilierebbe con la carenza di quote per l’anno di riferimento (cfr. sul punto i dati esposti dalla difesa erariale in relazione all’annualità di interesse) e, oltretutto, potrebbe determinare, quale conseguenza, l’impegno di quote che altrimenti sarebbero attribuite a lavoratori in possesso dei presupposti per la conversione (titolari di permessi validi e come tali convertibili). In definitiva, come di recente puntualizzato da questo Tribunale (sentenza n. 1632/2025 del 22 dicembre 2025), allargando eccessivamente le “maglie temporali” di presentazione dell’istanza si finisce per consegnare alla mera volontà potestativa dello straniero la scelta del momento utile – a seconda delle contingenze legate, evidentemente, alla possibilità di trovare un lavoro – per presentare la domanda di conversione, legittimando conseguentemente una situazione di “limbo” in relazione alla presenza dello stesso sul territorio e finendo, così, per ammettere un sostanziale aggiramento della previsione contenuta nell’art. 24, comma 1, TUI, che esclude l’applicabilità del permesso di attesa occupazione con riguardo ai contratti a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero.
Tanto chiarito in ordine alla presentazione di un’istanza di conversione a distanza di oltre 8 mesi dalla scadenza del titolo da convertire, si osserva che parte ricorrente ha sostenuto di aver inviato in data 28.8.2023 domanda di “ rinnovo tramite conversione ” a mezzo kit postale del permesso di lavoro stagionale (elemento valorizzato nell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1649/2025) e di aver inviato in data 21.3.2024 - a fronte di un permesso di soggiorno oggetto di kit postale del 28.8.2023 – richiesta di prenotazione della quota di conversione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Modena.
La difesa erariale ha replicato che il cosiddetto kit postale sarebbe unicamente un modello a disposizione degli Uffici postali che ciascuno straniero può utilizzare per l’inoltro di richieste di rinnovo del permesso di soggiorno alla Questura; nel caso in esame, non si tratterebbe di un’ipotesi di rinnovo ma di un caso di conversione che, in base alla legge, è subordinata alla richiesta presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione che deve svolgere le necessarie verifiche; per cui, il rilascio del kit postale , nei casi di conversione del permesso di soggiorno, avverrebbe all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno e all’atto del rilascio del mod. 209 per l’ottenimento del permesso di soggiorno presso la Questura, per cui tali adempimenti sarebbero successivi alle attività di verifica svolte dallo Sportello Unico per l’Immigrazione.
In definitiva, secondo l’Amministrazione, la data di invio del kit postale valorizzata dal ricorrente non potrebbe essere considerata idonea quale domanda di conversione.
Giova aggiungere, infine, che dalla ricevuta del kit postale prodotto in giudizio dal ricorrente non emerge nulla in ordine alla tipologia di richiesta (al di là di un mero riferimento a “ rilascio o rinnovo del PSE ”) e al tipo di permesso di soggiorno posseduto.
Ebbene, sotto tale specifico profilo, ritiene il Collegio che l’Amministrazione, pur a fronte della presentazione di una richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno con modalità differenti da quelle previste dalla relativa disciplina, avrebbe dovuto comunque valorizzare, in sede di valutazione della chiesta conversione del titolo di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato, l’invio tempestivo (il 28.8.2023 a fronte della scadenza del titolo al 13.7.2023) della suddetta istanza tramite kit postale, o comunque avrebbe dovuto attivarsi per correttamente informare il richiedente delle corrette modalità per poter ottenere la conversione, ove fossero stati sussistenti i relativi presupposti.
Non avrebbe, invece, potuto ignorare totalmente l’invio del kit postale e ritenere che l’unica domanda di conversione fosse stata presentata solo il 21.3.2024, oltre 8 mesi dalla scadenza del permesso stagionale di cui era chiesta la conversione.
Sotto tale profilo, pertanto, il ricorso può trovare accoglimento, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e correlativo obbligo dell’Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo richiesto.
Stante la evidente peculiarità della vicenda, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA CA, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
AL RI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL RI | PA CA |
IL SEGRETARIO