Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Emanuela
Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3623/2023 promossa da:
nato il [...] e residente in [...] c.f. Parte_1
e nata a [...] il [...] c.f. C.F._1 Parte_2
- che elett.te domiciliano presso lo studio dell'avv. Vincenzo Gentile in C.F._2
Via Castellammare nc108 80054 Gragnano Napoli
- OPPONENTI
contro
(Capitale sociale interamente versato di €. Controparte_1
2.076.940.000,00), Codice Fiscale, Partita I.V.A. n. iscritta nel Registro delle P.IVA_1
Imprese di Roma con numero REA 1156071, ed all'Albo delle Banche, aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi, in persona del legale rappresentante del tempo, con sede legale e direzione generale in Roma, alla Viale Altiero Spinelli, 30, iscritta all'albo delle banche e capogruppo del Controparte_2
inserito nell'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia, società soggetta ad attività di direzione e di coordinamento da parte del socio unico con sede a Parigi, Controparte_3
elettivamente domiciliata in Salerno, alla Lungomare Trieste n. 84, nello STUDIO LEGALE
ASSOCIATO , da cui è difesa avendo conferito procura generale alle liti, con scrittura CP_4
privata autenticata dal notaio di Roma in data 19/10/2007, repertorio 151217, Persona_1
pagina 1 di 5
36254/1, al socio avv. C.F. Controparte_5 CodiceFiscale_3
- OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto;
inadempimento; contratto di mutuo.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 20/07/2023, e hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione al precetto del 10/07/2023 con cui la Controparte_1
aveva dichiarato la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. e, per l'effetto, intimato il pagamento della somma complessiva di € 140.183,86, oltre interessi moratori a far data dal
07/06/2023 al soddisfo, calcolati ai tassi contrattualmente convenuti e le spese di notifica. Il credito azionato era composto da rate insolute, spese, interessi e sorta capitale a scadere del contratto di finanziamento ipotecario di originari € 300.000,00 stipulato con rogito per notar
, da Castellammare di Stabia, del 16/04/2009, repertorio n. 29447 raccolta n. Persona_2
4412. Gli opponenti eccepiscono la insussistenza dell'inadempimento, non essendoci alcun insoluto nel pagamento delle rate del mutuo. Deducevano, in particolare, che, dopo essere stati contattati dalla Iqera Italia s.p.a., servicer della avevano Controparte_1
corrisposto, su invito della società stessa, la somma di € 16.690,00 a saldo di tutte le rate insolute.
Concludevano, pertanto, affinché il Tribunale volesse “disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, per i motivi innanzi detti;
dichiarare che Controparte_1
… (omissis) … non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in
[...]
premessa né si poteva procedere nei confronti dei mutuatari con la revoca del termine, non essendo essi morosi e avendo regolarmente pagato con bonifici le rate di mutuo (che si allegano)”. Si costituiva la chiedendo il rigetto della avversa Controparte_1
opposizione, evidenziando da un lato l'omessa prova della somma sborsata e dall'altro la pagina 2 di 5 ricorrenza dei presupposti per la decadenza dei mutuatari dal beneficio del termine in ragione dell'inadempimento.
L'opposizione è infondata e per l'effetto va rigettata.
Ed invero, gli opponenti formulano un unico motivo di doglianza sottolineando l'insussistenza dell'inadempimento posto alla base della risoluzione contrattuale insita nella intimazione di pagamento avversa. Il motivo non è fondato. Parte opponente supporta la propria deduzione difensiva fornendo prova documentale dell'avvenuta effettuazione di 6 bonifici
Contr bancari disposti a favore della per un importo totale di Euro 14.740,00 (a fronte di rate insolute per un totale di Euro 16.690,00). Sussisteva pertanto inadempimento al momento della intimazione del precetto per cui è oggi causa. Va, altresì, evidenziato, richiamando a tal fine quanto già argomentato nella ordinanza del 23.2.2024 con cui la scrivente ha disatteso l'istanza cautelare contenuta in citazione, che, come risulta dall'estratto conto del finanziamento depositato dall'opposta (all. c e c1 della comparsa di costituzione), i sig.ri ed Pt_2 Pt_1
hanno effettuato i bonifici non già in un'unica soluzione, ma nei sei mesi compresi tra il
29/12/2022 ed il 30/06/2023, lasso temporale nel quale sono venute a scadenza altre sei rate del mutuo, ciascuna dell'importo di € 1.942,43 (cfr. estratto conto all. n. c.1), che hanno ampiamente compensato i versamenti effettuati dai mutuatari, lasciando sostanzialmente invariata l'esposizione complessiva che denota la sussistenza dell'inadempimento posto a base del precetto intimato (e della decadenza ex art. 1186 c.c. che compendia la risoluzione contrattuale).
Dall'estratto in questione si evince che, già dal mese di luglio dell'anno 2021, gli opponenti hanno omesso il pagamento di numerose rate, accumulando un insoluto che, alla data del 29/11/2022, aveva raggiunto la cifra di € 16.859,00. La difesa della opposta ha sottolineato come, per effetto dei bonifici effettuati dagli opponenti non si sia ridotta la esposizione debitoria che, al momento della intimazione del precetto, era così composta: Rate di mutuo insolute ed interessi moratori calcolati al 06/06/2023 per Euro 18.214,13 + capitale a scadere per effetto della decadenza dal beneficio del termine (scaturita dall'inadempimento) per Euro 121.181,81.
Ne consegue l'integrale rigetto della opposizione e la condanna degli opponenti, ex art. 91 Contr c.p.c. alla rifusione delle spese di lite in favore della come da liquidazione ex d.m. 147/22 in dispositivo (in base all'importo precettato;
valori minimi in ragione della esigua attività difensiva svolta e della scarsa complessità delle questioni trattate).
pagina 3 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna e in solido tra loro alla rifusione delle spese di Parte_1 Parte_2
Contr lite in favore della liquidate in Euro 7052,00 per compensi oltre accessori di legge.
Torre Annunziata, 13.1.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
-
OPPOSTA
Oggetto:.
Conclusioni:.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il D.I. n. 1721/2013;
3) condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Renato Parte_3
Cafaro, procuratore anticipatario della , liquidate in complessivi Euro 3235,00 per CP_7
pagina 4 di 5 compensi oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cassa come per legge;
4) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Torre Annunziata,. 13/01/2025
Il Giudice
dott. Emanuela Musi
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