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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 878/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 878/2024, avente ad oggetto “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili” tra:
rappresentato e difeso dall'avv. CARRATU' GERARDA e presso lo studio Parte_1 ultimo del quale è elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
e
rappresentata e difesa dall'avv. LAMBIASE VINCENZO e presso lo studio CP_1 ultimo del quale è elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
All'udienza camerale del 04.02.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data 25/04/1982 in Cava De' Tirreni, Sa, di cui all'atto di matrimonio n. 98 del 1982, parte II, Serie A, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune. Lette le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, preso, pertanto, atto della mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole del Pubblico Ministero, interventore ex lege, il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, il (pronunciata giudizialmente con sentenza n. 1714/2018 del 09/16.05.2018, pronunciata dal Tribunale di Salerno e del munita di attestazione di mancata proposizione di appello), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a dodici mesi un anno in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi della normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Di conseguenza, verificata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, n. 2, lett. B, legge n. 898/1970) e preso atto dell'intervenuta autonomia della figlia ed evidenziato che i patti Per_1 di cui in dispositivo non sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare, il Tribunale ritiene di poter assumere gli accordi intercorsi tra le parti a base della presente decisione, peraltro sostanziandosi, unicamente, nella previsione di un assegno divorzile di euro 350,00 mensili, a carico di ed in favore di Parte_1 [...]
. CP_1
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiare natura di volontaria giurisdizione del procedimento e dell'accordo di divorzio, promosso congiuntamente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato il 25/04/1982 in Cava De' Tirreni, Sa, di cui all'atto di matrimonio n. 98 del 1982, parte II, Serie A, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune tra:
ato a CAVA DE' TIRRENI (SA) il 15/09/1955 Parte_1
e
nata a [...] il [...] CP_1
dispone in conformità delle condizioni di cui al ricorso congiunto, qui richiamate per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 06.02.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 878/2024, avente ad oggetto “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili” tra:
rappresentato e difeso dall'avv. CARRATU' GERARDA e presso lo studio Parte_1 ultimo del quale è elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
e
rappresentata e difesa dall'avv. LAMBIASE VINCENZO e presso lo studio CP_1 ultimo del quale è elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
All'udienza camerale del 04.02.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data 25/04/1982 in Cava De' Tirreni, Sa, di cui all'atto di matrimonio n. 98 del 1982, parte II, Serie A, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune. Lette le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, preso, pertanto, atto della mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole del Pubblico Ministero, interventore ex lege, il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, il (pronunciata giudizialmente con sentenza n. 1714/2018 del 09/16.05.2018, pronunciata dal Tribunale di Salerno e del munita di attestazione di mancata proposizione di appello), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a dodici mesi un anno in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi della normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Di conseguenza, verificata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, n. 2, lett. B, legge n. 898/1970) e preso atto dell'intervenuta autonomia della figlia ed evidenziato che i patti Per_1 di cui in dispositivo non sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare, il Tribunale ritiene di poter assumere gli accordi intercorsi tra le parti a base della presente decisione, peraltro sostanziandosi, unicamente, nella previsione di un assegno divorzile di euro 350,00 mensili, a carico di ed in favore di Parte_1 [...]
. CP_1
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiare natura di volontaria giurisdizione del procedimento e dell'accordo di divorzio, promosso congiuntamente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato il 25/04/1982 in Cava De' Tirreni, Sa, di cui all'atto di matrimonio n. 98 del 1982, parte II, Serie A, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune tra:
ato a CAVA DE' TIRRENI (SA) il 15/09/1955 Parte_1
e
nata a [...] il [...] CP_1
dispone in conformità delle condizioni di cui al ricorso congiunto, qui richiamate per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 06.02.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire