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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 12/06/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1557/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini, ha pronunciato ex art. 281 sexies ult.co. c.p.c.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1557/2023
avente ad oggetto: usucapione promossa da
C.F. ) Parte_1 C.F._1 con gli Avv.ti Valerio Sciacca e Cecilia Costa attore contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. Controparte_2 C.F._3
in moglie di , CP_3 Per_1
n moglie di , CP_4 Per_2 fu Controparte_5 Persona_3
n moglie di Controparte_6 Per_4
convenuti contumaci posta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “I. in via preliminare: a) autorizzare il ricorrente a notificare per pubblici proclami, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art.
150 c.p.c., ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza ai sig.ri CP_3
in moglie di , in moglie di , fu Per_1 CP_4 Per_2 Controparte_5
e in moglie di ovvero ai loro eventuali Persona_3 Controparte_6 Per_4
eredi, ovunque esistenti e domiciliati, per tutti i motivi di cui in narrativa;
II. nel merito: a) accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della piena proprietà delle p.f. 780 e 781 in P.T. 1575 II C.C. in favore dell'odierno Parte_2 ricorrente per tutti i motivi di cui in narrativa”. per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9 giugno 2023, il SI. ha agito nei Parte_1
confronti di , in moglie di , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Per_1
in moglie di , fu e CP_4 Per_2 Controparte_5 Persona_3 [...]
in moglie di o i legittimi eredi di questi ultimi, chiedendo: “I. in via CP_6 Per_4
preliminare: a) autorizzare il ricorrente a notificare per pubblici proclami, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 150 c.p.c., ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza ai sig.ri in moglie di , n moglie di CP_3 Per_1 CP_4
, fu e in moglie di Per_2 Controparte_5 Persona_3 Controparte_6
ovvero ai loro eventuali eredi, ovunque esistenti e domiciliati, per tutti i motivi di Per_4
cui in narrativa;
II. nel merito: a) accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della piena proprietà delle p.f. 780 e 781 in P.T. 1575 II C.C. Parte_2 in favore dell'odierno ricorrente per tutti i motivi di cui in narrativa”.
Il ricorrente ha dedotto di esercitare, da oltre vent'anni – in proprio e per accessione del possesso dei suoi danti causa – il possesso pubblico, pacifico, ininterrotto ed incontestato, uti dominus, delle p.f. 780 e 781 in C.C. Vigolo . Pt_2
Il ricorrente ha dichiarato di aver da sempre coltivato “a bosco” le predette particelle fondiarie, e prima di lui così hanno fatto sia il padre dell'odierno ricorrente, SI.
[...]
che il nonno dell'odierno ricorrente (il quale, solo Per_5 Parte_3
inizialmente, le aveva coltivate a vigna). Il SI. ha rappresentato che le pp.ff. CP_5
780 e 781 in C.C. risultano intavolate per la quota pari a 1/5 indiviso Parte_2
ciascuno in favore di in moglie di , in mogie di , CP_3 Per_1 CP_4 Per_2
fu e in moglie di;
e, in ragione Controparte_5 Persona_3 Controparte_6 Per_4
di una quota pari a 1/10 indiviso ciascuno, in favore di e . CP_1 Controparte_2
Il ricorrente ha altresì dedotto di aver da sempre considerato e usato le pp.ff. 780 e 781 in
C.C. come proprie a tutti gli effetti, così come avevano fatto il padre e il Parte_2
nonno prima di lui, tanto da aver provveduto al pagamento delle quote del consorzio irriguo dell'Altopiano della Vigolana per l'irrigazione delle coltivazioni estese sulle predette particelle, e di averle coltivate a bosco, curandone la pulizia e il taglio stagionale della legna.
Il SI. ha inoltre dichiarato che i terreni corrispondenti alle predette particelle CP_5
fondiarie sono sempre stati un fondo boschivo intercluso, non collegato alla pubblica via, il cui accesso avveniva attraverso un'area estesa sulla parte nord della p.f. 778/3 e sulla p.f. 775 in C.C. , che l'attuale proprietaria si è già impegnata a cedere a Parte_2 titolo gratuito in favore dell'odierno istante riconoscendone espressamente il proprio diritto.
Quanto all'individuazione di in moglie di , in mogie di CP_3 Per_1 CP_4
, fu e in moglie di e Per_2 Controparte_5 Persona_3 Controparte_6 Per_4
dei loro eventuali eredi, stante il difficoltoso rinvenimento di informazioni che li riguardino, il ricorrente ha chiesto e ottenuto – con decreto del 18 settembre 2023 –
l'autorizzazione del Presidente del Tribunale di Trento a procedere alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, ai sensi dell'art. 150 c.p.c.
Radicatosi validamente il contraddittorio, nessuno si è costituito per la parte convenuta, di cui è stata dichiarata la contumacia con ordinanza di data 4 febbraio 2024.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prova orale per testimoni.
Esaurita l'istruttoria, il Giudice ha fissato l'udienza per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato
e non interrotto per venti anni”. Al riguardo, va osservato che l'acquisto della proprietà
a titolo di usucapione si fonda su una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario sulla res e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa (possesso) da parte di chi si sostituisce al proprietario nel godimento di essa, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) in modo continuo, pubblico e pacifico per oltre venti anni, accompagnato dall'animus possidendi, elemento quest'ultimo che può essere desunto dalle concrete circostanze che caratterizzano la relazione di fatto con la cosa (cfr. tra le molte Cass. 15446/2007). Occorre osservare altresì che ai sensi dell'art. 1146 co 2 c.c.
“Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”. Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato a più riprese che “la facoltà di unire al proprio possesso il possesso del dante causa spetta al successore a titolo particolare (tanto "inter vivos" quanto "mortis causa") non "ipso facto" per effetto dell'acquisto del diritto a possedere, occorrendo, all'uopo, che si stabilisca un ulteriore rapporto di fatto tra detto acquisto e la cosa, analogo, se pur distinto, a quello fra la cosa stessa ed il suo dante causa. Ciò consente al successore a titolo particolare di godere degli effetti del possesso già esercitato dal suo autore (ovvero da colui che abbia trasferito il potere di fatto al possessore attuale), possesso che perciò deve essere valutato, ove sia dedotto, al fine di suffragare una maturata usucapione (cfr.
Cass. n. 24175 del 2021; Cass. n. 14505 del 2018; Cass. n. 742 del 2000; Cass. n. 663 del 1982). Perché sia possibile il cumulo del possesso, nell'ipotesi di accessio possessionis, è necessario che sia data prova, secondo la giurisprudenza, di un "titolo" idoneo in astratto a trasmettere la proprietà od altro diritto reale, anche se affetto da vizi che ne comportino l'invalidità (Cass. n. 22348 del 2011; Cass. n. 8502 del 2005; Cass.
n. 12034 del 2000; Cass. n. 6552 del 1981; Cass. n. 2974 del 1980). È altresì necessario che i possessi da unire abbiano il medesimo oggetto, e cioè che autore e successore esercitino un possesso che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio dello stesso diritto (Cass. n. 80 del 1971)” (Cassazione civile sez. II, 14/06/2023, n.17077).
Orbene, ritiene questo Giudice che la parte attrice abbia assolto l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi posti a fondamento della domanda di accertamento del diritto di proprietà a titolo di usucapione, ex art. 1158 c.c., ossia il possesso pacifico e pubblico protrattosi in modo continuato e ininterrotto per oltre vent'anni, in proprio e per accessione nel possesso ai precedenti proprietari, delle pp.ff.
780 e 781 in C.C. , con la volontà di possederle uti dominus. Parte_2
La prova dell'intervenuta usucapione è data, innanzitutto, dalle dichiarazioni rese dal testimone escusso all'udienza del 29 maggio 2024, e dal testimone Testimone_1
escusso all'udienza del 2 ottobre 2024, della cui attendibilità non vi è Testimone_2
ragione di dubitare attesa la concordanza delle dichiarazioni rese e data la conoscenza diretta dei luoghi e delle circostanze oggetto della pretesa attorea (per aver personalmente assistito ai fatti). Entrambi i testi, invero, hanno dato atto che l'attore, da oltre trent'anni, ha esercitato – in proprio e per accessione nel possesso ai precedenti proprietari – il possesso pacifico dei fondi oggetto di domanda.
In particolare, il SI. fratello dell'odierno ricorrente, ha dichiarato di Testimone_1 conoscere i luoghi oggetto di causa in quanto “mi recavo lì già quand'ero bambino assieme a mia nonna”. Lo stesso ha confermato che l'odierno ricorrente “da più di trent'anni sicuramente si reca sui fondi per cui è causa per manutenzione del bosco”
(cap. 1 – ricorso) e che, nei decenni precedenti, quest'ultimo si recava presso i medesimi fondi insieme al padre , allo zio e “anche con i nonni” (cap. 3 – Per_5 Persona_6 ricorso). Il SI. ha infine dichiarato “che io sappia nessuno ha mai Testimone_1 contestato niente a mio fratello” (cap. 4-5 – ricorso). Allo stesso modo, il SI.
[...]
ha affermato che “conosco i luoghi di causa perché ho delle proprietà lì vicino, Tes_2 le ho ereditate da mio nonno molti anni fa;
conosco a quando è nato”. Parte_1
Lo stesso ha confermato che: “io mi ricordo che vedevo andare sui fondi assieme Pt_1 ai suoi genitori, o con la nonna;
l'ho visto anche l'altro giorno andare su quei fondi;
so che questi fondi sono di io ho sempre pensato che questi fondi fossero Parte_1 di proprietà perché lo vedevo e lo vedo recarsi su quei fondi” (cap. 2 Parte_1
– ricorso). Il SI. ha altresì dichiarato che “da quello che so nessuno Testimone_2
ha mai contestato niente e io non ho mai visto nessun altro, a parte e la sua Pt_1 famiglia, recarsi su questi fondi” (cap. 4-5 – ricorso) e che “si è vero, riconosco il percorso indicato nel doc. 6 che mi viene mostrato, io ho visto il sig. passare di Pt_1 lì; preciso che sono sicuramente almeno trent'anni che passa di lì, prima passava Pt_1 assieme alla sua famiglia, anni fa su quei fondi mi ricordo che erano piantate le viti”
(cap. 6 – ricorso).
Tali circostanze risultano ulteriormente corroborate dalla documentazione versata in atti, in particolare dal documento n. 5, concernente l'attestazione dei pagamenti effettuati dall'odierno ricorrente in favore del consorzio irriguo dell'Altopiano della Vigolana per l'irrigazione delle coltivazioni estese sulle p.f. 780 e 781 in C.C. , nonché Parte_2 dal doc. 6, concernente l'accordo intercorso tra l'odierno ricorrente e la SI.ra
[...]
, con il quale quest'ultima si è impegnata a cedere, a titolo gratuito, l'area estesa CP_7
sulla parte nord della p.f. 778/3 e sulla p.f. 775 in C.C. , così di fatto Parte_2
riconoscendo la proprietà in capo al ricorrente dei fondi per cui è causa. Alla luce di quanto sopra la domanda va, pertanto, accolta.
Nulla sulle spese di lite tenuto conto della natura del procedimento nonché considerato che la parte convenuta, restando contumace, non ha aggravato la trattazione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1. Accerta e dichiara l'acquisto da parte di (C.F. Parte_1
) della piena proprietà per intervenuta usucapione delle pp.ff. C.F._1
780 e 781 in P.T. 1575 II C.C. . Parte_2
2. Nulla sulle spese.
Così deciso dal Tribunale di Trento in data 11 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini, ha pronunciato ex art. 281 sexies ult.co. c.p.c.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1557/2023
avente ad oggetto: usucapione promossa da
C.F. ) Parte_1 C.F._1 con gli Avv.ti Valerio Sciacca e Cecilia Costa attore contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. Controparte_2 C.F._3
in moglie di , CP_3 Per_1
n moglie di , CP_4 Per_2 fu Controparte_5 Persona_3
n moglie di Controparte_6 Per_4
convenuti contumaci posta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “I. in via preliminare: a) autorizzare il ricorrente a notificare per pubblici proclami, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art.
150 c.p.c., ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza ai sig.ri CP_3
in moglie di , in moglie di , fu Per_1 CP_4 Per_2 Controparte_5
e in moglie di ovvero ai loro eventuali Persona_3 Controparte_6 Per_4
eredi, ovunque esistenti e domiciliati, per tutti i motivi di cui in narrativa;
II. nel merito: a) accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della piena proprietà delle p.f. 780 e 781 in P.T. 1575 II C.C. in favore dell'odierno Parte_2 ricorrente per tutti i motivi di cui in narrativa”. per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9 giugno 2023, il SI. ha agito nei Parte_1
confronti di , in moglie di , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Per_1
in moglie di , fu e CP_4 Per_2 Controparte_5 Persona_3 [...]
in moglie di o i legittimi eredi di questi ultimi, chiedendo: “I. in via CP_6 Per_4
preliminare: a) autorizzare il ricorrente a notificare per pubblici proclami, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 150 c.p.c., ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza ai sig.ri in moglie di , n moglie di CP_3 Per_1 CP_4
, fu e in moglie di Per_2 Controparte_5 Persona_3 Controparte_6
ovvero ai loro eventuali eredi, ovunque esistenti e domiciliati, per tutti i motivi di Per_4
cui in narrativa;
II. nel merito: a) accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della piena proprietà delle p.f. 780 e 781 in P.T. 1575 II C.C. Parte_2 in favore dell'odierno ricorrente per tutti i motivi di cui in narrativa”.
Il ricorrente ha dedotto di esercitare, da oltre vent'anni – in proprio e per accessione del possesso dei suoi danti causa – il possesso pubblico, pacifico, ininterrotto ed incontestato, uti dominus, delle p.f. 780 e 781 in C.C. Vigolo . Pt_2
Il ricorrente ha dichiarato di aver da sempre coltivato “a bosco” le predette particelle fondiarie, e prima di lui così hanno fatto sia il padre dell'odierno ricorrente, SI.
[...]
che il nonno dell'odierno ricorrente (il quale, solo Per_5 Parte_3
inizialmente, le aveva coltivate a vigna). Il SI. ha rappresentato che le pp.ff. CP_5
780 e 781 in C.C. risultano intavolate per la quota pari a 1/5 indiviso Parte_2
ciascuno in favore di in moglie di , in mogie di , CP_3 Per_1 CP_4 Per_2
fu e in moglie di;
e, in ragione Controparte_5 Persona_3 Controparte_6 Per_4
di una quota pari a 1/10 indiviso ciascuno, in favore di e . CP_1 Controparte_2
Il ricorrente ha altresì dedotto di aver da sempre considerato e usato le pp.ff. 780 e 781 in
C.C. come proprie a tutti gli effetti, così come avevano fatto il padre e il Parte_2
nonno prima di lui, tanto da aver provveduto al pagamento delle quote del consorzio irriguo dell'Altopiano della Vigolana per l'irrigazione delle coltivazioni estese sulle predette particelle, e di averle coltivate a bosco, curandone la pulizia e il taglio stagionale della legna.
Il SI. ha inoltre dichiarato che i terreni corrispondenti alle predette particelle CP_5
fondiarie sono sempre stati un fondo boschivo intercluso, non collegato alla pubblica via, il cui accesso avveniva attraverso un'area estesa sulla parte nord della p.f. 778/3 e sulla p.f. 775 in C.C. , che l'attuale proprietaria si è già impegnata a cedere a Parte_2 titolo gratuito in favore dell'odierno istante riconoscendone espressamente il proprio diritto.
Quanto all'individuazione di in moglie di , in mogie di CP_3 Per_1 CP_4
, fu e in moglie di e Per_2 Controparte_5 Persona_3 Controparte_6 Per_4
dei loro eventuali eredi, stante il difficoltoso rinvenimento di informazioni che li riguardino, il ricorrente ha chiesto e ottenuto – con decreto del 18 settembre 2023 –
l'autorizzazione del Presidente del Tribunale di Trento a procedere alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, ai sensi dell'art. 150 c.p.c.
Radicatosi validamente il contraddittorio, nessuno si è costituito per la parte convenuta, di cui è stata dichiarata la contumacia con ordinanza di data 4 febbraio 2024.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prova orale per testimoni.
Esaurita l'istruttoria, il Giudice ha fissato l'udienza per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato
e non interrotto per venti anni”. Al riguardo, va osservato che l'acquisto della proprietà
a titolo di usucapione si fonda su una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario sulla res e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa (possesso) da parte di chi si sostituisce al proprietario nel godimento di essa, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) in modo continuo, pubblico e pacifico per oltre venti anni, accompagnato dall'animus possidendi, elemento quest'ultimo che può essere desunto dalle concrete circostanze che caratterizzano la relazione di fatto con la cosa (cfr. tra le molte Cass. 15446/2007). Occorre osservare altresì che ai sensi dell'art. 1146 co 2 c.c.
“Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”. Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato a più riprese che “la facoltà di unire al proprio possesso il possesso del dante causa spetta al successore a titolo particolare (tanto "inter vivos" quanto "mortis causa") non "ipso facto" per effetto dell'acquisto del diritto a possedere, occorrendo, all'uopo, che si stabilisca un ulteriore rapporto di fatto tra detto acquisto e la cosa, analogo, se pur distinto, a quello fra la cosa stessa ed il suo dante causa. Ciò consente al successore a titolo particolare di godere degli effetti del possesso già esercitato dal suo autore (ovvero da colui che abbia trasferito il potere di fatto al possessore attuale), possesso che perciò deve essere valutato, ove sia dedotto, al fine di suffragare una maturata usucapione (cfr.
Cass. n. 24175 del 2021; Cass. n. 14505 del 2018; Cass. n. 742 del 2000; Cass. n. 663 del 1982). Perché sia possibile il cumulo del possesso, nell'ipotesi di accessio possessionis, è necessario che sia data prova, secondo la giurisprudenza, di un "titolo" idoneo in astratto a trasmettere la proprietà od altro diritto reale, anche se affetto da vizi che ne comportino l'invalidità (Cass. n. 22348 del 2011; Cass. n. 8502 del 2005; Cass.
n. 12034 del 2000; Cass. n. 6552 del 1981; Cass. n. 2974 del 1980). È altresì necessario che i possessi da unire abbiano il medesimo oggetto, e cioè che autore e successore esercitino un possesso che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio dello stesso diritto (Cass. n. 80 del 1971)” (Cassazione civile sez. II, 14/06/2023, n.17077).
Orbene, ritiene questo Giudice che la parte attrice abbia assolto l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi posti a fondamento della domanda di accertamento del diritto di proprietà a titolo di usucapione, ex art. 1158 c.c., ossia il possesso pacifico e pubblico protrattosi in modo continuato e ininterrotto per oltre vent'anni, in proprio e per accessione nel possesso ai precedenti proprietari, delle pp.ff.
780 e 781 in C.C. , con la volontà di possederle uti dominus. Parte_2
La prova dell'intervenuta usucapione è data, innanzitutto, dalle dichiarazioni rese dal testimone escusso all'udienza del 29 maggio 2024, e dal testimone Testimone_1
escusso all'udienza del 2 ottobre 2024, della cui attendibilità non vi è Testimone_2
ragione di dubitare attesa la concordanza delle dichiarazioni rese e data la conoscenza diretta dei luoghi e delle circostanze oggetto della pretesa attorea (per aver personalmente assistito ai fatti). Entrambi i testi, invero, hanno dato atto che l'attore, da oltre trent'anni, ha esercitato – in proprio e per accessione nel possesso ai precedenti proprietari – il possesso pacifico dei fondi oggetto di domanda.
In particolare, il SI. fratello dell'odierno ricorrente, ha dichiarato di Testimone_1 conoscere i luoghi oggetto di causa in quanto “mi recavo lì già quand'ero bambino assieme a mia nonna”. Lo stesso ha confermato che l'odierno ricorrente “da più di trent'anni sicuramente si reca sui fondi per cui è causa per manutenzione del bosco”
(cap. 1 – ricorso) e che, nei decenni precedenti, quest'ultimo si recava presso i medesimi fondi insieme al padre , allo zio e “anche con i nonni” (cap. 3 – Per_5 Persona_6 ricorso). Il SI. ha infine dichiarato “che io sappia nessuno ha mai Testimone_1 contestato niente a mio fratello” (cap. 4-5 – ricorso). Allo stesso modo, il SI.
[...]
ha affermato che “conosco i luoghi di causa perché ho delle proprietà lì vicino, Tes_2 le ho ereditate da mio nonno molti anni fa;
conosco a quando è nato”. Parte_1
Lo stesso ha confermato che: “io mi ricordo che vedevo andare sui fondi assieme Pt_1 ai suoi genitori, o con la nonna;
l'ho visto anche l'altro giorno andare su quei fondi;
so che questi fondi sono di io ho sempre pensato che questi fondi fossero Parte_1 di proprietà perché lo vedevo e lo vedo recarsi su quei fondi” (cap. 2 Parte_1
– ricorso). Il SI. ha altresì dichiarato che “da quello che so nessuno Testimone_2
ha mai contestato niente e io non ho mai visto nessun altro, a parte e la sua Pt_1 famiglia, recarsi su questi fondi” (cap. 4-5 – ricorso) e che “si è vero, riconosco il percorso indicato nel doc. 6 che mi viene mostrato, io ho visto il sig. passare di Pt_1 lì; preciso che sono sicuramente almeno trent'anni che passa di lì, prima passava Pt_1 assieme alla sua famiglia, anni fa su quei fondi mi ricordo che erano piantate le viti”
(cap. 6 – ricorso).
Tali circostanze risultano ulteriormente corroborate dalla documentazione versata in atti, in particolare dal documento n. 5, concernente l'attestazione dei pagamenti effettuati dall'odierno ricorrente in favore del consorzio irriguo dell'Altopiano della Vigolana per l'irrigazione delle coltivazioni estese sulle p.f. 780 e 781 in C.C. , nonché Parte_2 dal doc. 6, concernente l'accordo intercorso tra l'odierno ricorrente e la SI.ra
[...]
, con il quale quest'ultima si è impegnata a cedere, a titolo gratuito, l'area estesa CP_7
sulla parte nord della p.f. 778/3 e sulla p.f. 775 in C.C. , così di fatto Parte_2
riconoscendo la proprietà in capo al ricorrente dei fondi per cui è causa. Alla luce di quanto sopra la domanda va, pertanto, accolta.
Nulla sulle spese di lite tenuto conto della natura del procedimento nonché considerato che la parte convenuta, restando contumace, non ha aggravato la trattazione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1. Accerta e dichiara l'acquisto da parte di (C.F. Parte_1
) della piena proprietà per intervenuta usucapione delle pp.ff. C.F._1
780 e 781 in P.T. 1575 II C.C. . Parte_2
2. Nulla sulle spese.
Così deciso dal Tribunale di Trento in data 11 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini