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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/10/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1195/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Ludovica Franzin Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1195/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CAVINA LUIGI e dell'avv. BALSEMIN LINDA ( ) C.F._2
VIA SANTO STEFANO N. 38 BOLOGNA;
,
APPELLANTE contro
A.I.F. C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 contumace
(C.F. ), CP_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI ALESSANDRA ROSARIA (C.F. ), CP_3 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI ALESSANDRA
IN PROPRIO E QUALE TIT. Controparte_4 Controparte_5
(C.F. ),
[...] C.F._5 con il patrocinio dell'avv. GOVONI MICAELA APPELLATI
IN PUNTO A: APPELLO avverso ordinanza resa dal Tribunale di Bologna a definizione del procedimento sommario di cognizione recante n. 17061/2019 RG, depositata il 20.5.2022 e comunicata in data 23.05.2022
Assegnata a decisione all'udienza del 29.10.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni. pagina 1 di 11
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., adiva il Tribunale di Bologna per 1) sentire Parte_1
accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio gravante sui fondi di proprietà dei convenuti e , siti nel Comune di Monte San Pietro CP_2 Controparte_6
(BO), in via Landa n. 13 e distinti al Catasto di Monte San Pietro (BO) al Foglio 16, Mappale
243, Subalterni 15 e 16, a favore dei fondi di proprietà della ricorrente, distinti al medesimo
Catasto al Foglio 16, Mappale 243, Subalterni 3 e 17; 2) condannare e CP_2
(proprietari) e/o loro aventi causa in caso di trasferimento del bene Controparte_6 nonchè (conduttore dei fondi), ciascuno per quanto di sua competenza, a CP_4
rimuovere a proprie spese, nel termine di giorni dieci, ogni bene mobile, presente sui citati fondi serventi, atto a limitare o turbare il pacifico ed esclusivo godimento del diritto della ricorrente;
3) ordinare ai resistenti e e/o loro aventi CP_2 Controparte_6
causa in caso di trasferimento del bene e , ciascuno per quanto di sua CP_4
competenza, di non occupare i fondi serventi con beni mobili o immobili atti a limitare o turbare il pacifico ed esclusivo godimento del diritto della ricorrente;
4) ordinare al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Bologna l'annotazione della sentenza sui registri con addebito delle spese ai resistenti e;
5) condannare i CP_2 Controparte_6
resistenti e e , in solido tra loro, al CP_2 Controparte_6 CP_4
pagamento della somma di euro 15.000,00 o della maggiore o minore somma determinata in corso di causa a titolo di risarcimento per il mancato godimento dei fondi a causa dell'abusiva occupazione e della mancata libera fruizione della servitù di passaggio da parte della proprietà con vittoria di spese. Parte_1
Deduceva la ricorrente che, sulla corte di cui al Subalterno 15 e sulla corte di cui al Subalterno
16, insistevano servitù di passaggio con divieto di sosta e di parcheggio a favore dei
Subalterni 3 e 17, ma che i resistenti occupavano in modo continuativo, mediante la sosta ed il parcheggio di mezzi destinati alla riparazione o alla rottamazione, tali corti, così da pregiudicare il diritto di servitù della ricorrente.
Si costituivano e , i quali deducevano che, a carico del CP_2 Controparte_6
fondo della ricorrente, era stato posto il divieto di sosta e di passaggio sui fondi di loro proprietà, quale limitazione negozialmente pattuita rispetto al diritto di servitù di passaggio pagina 2 di 11 pedonale e veicolare;
chiedevano pertanto rigettarsi le domande spiegate dalla ricorrente, compresa quella risarcitoria, in assenza di prova dell'asserito danno patito. Il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio anche , in proprio e nella sua qualità di titolare della CP_4
ditta individuale AG Racing di Demaria Angelo, il quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente;
deduceva che il contratto di locazione sottoscritto con i convenuti e CP_2 ed avente ad oggetto l'immobile (capannone) ad uso commerciale (sub 13) e il CP_6
cortile antistante (sub 15), non menzionava alcun diritto di servitù di passaggio e che, esercitando l'attività di meccanico e gestendo una officina, non avrebbe sottoscritto il contratto di affitto in presenza dell'obbligo di lasciare completamente libero da cose il piazzale;
chiedeva pertanto respingersi la domanda di cui al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di causa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il diritto di servitù come richiesto dalla ricorrente fosse risultato accertato nella sua esistenza, chiedeva dichiararsi responsabili i convenuti e CP_2
per non aver indicato, nel contratto di locazione, l'esistenza di detta Controparte_6
servitù e conseguentemente condannare i suddetti a tenerlo indenne da ogni richiesta risarcitoria di danni e/o spese di causa da parte della ricorrente, fatto salvo il diritto di agire nei confronti dei danti causa per la riduzione del canone di locazione, per la risoluzione del contratto e per il risarcimento dei danni, ivi compresa la perdita della vendita dell'attività; in ogni caso con vittoria di spese.
In pendenza di giudizio, i convenuti e dichiaravano di CP_2 Controparte_6
aver alienato ad la porzione (sub 4, 16) Controparte_7 contigua al capannone condotto in locazione dal convenuto;
veniva dunque CP_4
disposta l'integrazione del contraddittorio, ma Controparte_7 on si costituiva in giudizio.
[...]
Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio volta alla descrizione dei luoghi ed all'accertamento delle più corrette modalità di esercizio del diritto di servitù oggetto di causa, idonee a soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente, la causa veniva rinviata per la discussione.
pagina 3 di 11 Con ordinanza resa all'udienza del 20 maggio 2022, il Tribunale di Bologna rigettava le domanda della ricorrente perchè infondate e, quanto a quella risarcitoria, perchè “in alcun modo suffragata da valido sostegno probatorio”, con condanna alle spese in favore delle parti vittoriose.
Affermava il primo giudice che “il titolo costituente la servitù prevede dunque che la stessa è volta a garantire il passaggio pedonale e veicolare a favore della proprietà ricorrente, con divieto di sosta e parcheggio di quest'ultima, senza ulteriori disposizioni per il suo esercizio” e aggiungeva, condividendo le risultanze della CTU e in ossequio ai principi codicistici secondo cui la servitù va esercitata col minor aggravio del fondo servente, che “il percorso pedonale e carrabile per l'esercizio della servitù, più idoneo a soddisfare il bisogno del fondo dominante sub. 3 (abitazione) e
17 (corte), con il minor aggravio del fondo servente sub. 15 (resistente) e sub. 16 (terzo chiamato), corrisponde al tracciato della larghezza almeno di 3,00 oltre il marciapiede di ml 1,10 con accesso dal
posto sulla Via Bonfiglioli, transito in adiacenza al fabbricato fino al CP_8
raggiungimento della corte di proprietà ricorrente” (pg 27 CTU, pg. 9 ordinanza impugnata).
Per la riforma dell'ordinanza, proponeva appello concludendo per Parte_2
l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado.
Si costituivano nel giudizio di appello e insistendo per CP_2 Controparte_6 il rigetto dello stesso, con condanna alle spese di lite a carico della soccombente.
Si costituiva altresì , in qualità di titolare della ditta individuale , CP_4 CP_5
così concludendo: “In via preliminare rigettare l'appello proposto da in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto e confermare l'ordinanza del Giudice di primo grado;
- Per l'effetto dichiarare l'appellante tenuta al pagamento delle spese processuali;
-Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di detta istanza, si chiede di porre a carico dei signori e Controparte_6 CP_2 le somme (a titolo di risarcimento e/o spese legali) che la Corte riterrà d'imputare a carico del
[...] sig. per i motivi ampiamente esposti e dedotti nella presente comparsa di costituzione CP_4
e negli atti difensivi di cui al fascicolo di primo grado;
- In ogni caso con vittoria di onorari e spese”.
non si costiuiva in giudizio e veniva Controparte_7
dichiarata contumace all'udienza del 22.11.2022.
La causa veniva dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni e assunta in decisione sulle conclusioni precisate nelle note scritte depositate dalle parti, previa sostituzione del pagina 4 di 11 giudice relatore, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti del presente giudizio sono titolari delle seguenti proprietà:
La sig.ra è proprietaria dell'immobile sito nel Comune di Monte San Pietro Parte_1
(BO), in Via Landa n. 13, piano T-1, catastalmente censito al CATASTO FABBRICATI, Foglio
16, Particella 243 sub. 3 (abitazione) e 17 (corte c.a. 140 mq catastali).
I sig.ri e sono proprietari, ciascuno per la metà, CP_2 Controparte_6
dell'immobile sito nel Comune di Monte San Pietro (BO), Via Landa n. 13/A piano T, concesso in locazione a , catastalmente censito al CATASTO FABBRICATI, CP_4
Foglio 16, Particella 243 sub. 13 e 15 (per averlo acquistato da in data 12 Parte_2
ottobre 2000, giusto atto pubblico a rogito notaio rep. 46280, racc. 4993). Per_1
La terza chiamata, società è Controparte_7 proprietaria dell'immobile sito nel Comune di Monte San Pietro (BO), in Via Landa n. 13/A piano T, catastalmente censito al CATASTO FABBRICATI, Foglio 16, Particella 243 sub. 4 e 16
(ad essa venduto, in pendenza di giudizio, da e , che, a CP_2 Controparte_6
loro volta, lo avevano acquistato, in data 29 aprile 2004, da , giusto atto Parte_2
pubblico di compravendita a rogito notaio rep. 59861, racc. 7249). Per_1
La servitù di cui è causa è stata costituta con l'atto pubblico di compravendita del 29 aprile
2004 a rogito notaio rep. 59861, racc. 7249. In esso si legge: “... la porzione di corte sub 15 Per_1 diviene pertinenza esclusiva del sub 13; la porzione di corte sub 16 diviene pertinenza del sub 4; la porzione di corte sub 17 diviene pertinenza esclusiva del sub 3. (…) Le porzioni di corte sopra descritte non potranno essere recintate fatta eccezione per il sub 17, che potrà essere chiuso con cancello e rete metallica;
in ogni caso dovranno essere garantite le servitù di passaggio pedonale e veicolare, con divieto di sosta e parcheggio, a carico del sub 15 a favore dei subb (…), 4), 16) 3) e 17, inoltre a carico del sub 16 a favore dei subb 3 e 17”(doc. 1 fascicolo I grado appellante).
Da contratto di compravendita, il diritto di servitù costituto a favore della ricorrente, odierna appellante, attiene al “passaggio pedonale e veicolare”, mentre le è espressamente negato il diritto di parcheggio e sosta lungo i terreni distinti al foglio 16 part. 243 sub 15 e sub 16. Il divieto di sosta menzionato nell'atto di acquisto riguarda, infatti, proprio la odierna appellante, proprietaria del fondo dominante, come peraltro già evidenziato nella ordinanza pagina 5 di 11 di primo grado, che richiama, altresì, il parere – condiviso da questa Corte - espresso dal notaio rogante (doc. 4 fascicolo I grado . Controparte_9
Va dunque dichiarata l'esistenza della servitù di passaggio pedonale e veicolare, gravante sui Cont fondi, di titolarità dei convenuti e e della società CP_2 Controparte_6
ciascuno per le proprie proprietà, siti nel Comune di Monte San Pietro (BO), in via Landa n.
13 e distinti al Catasto di Monte San Pietro (BO) al Foglio 16, Mappale 243, Subalterni 15 e 16,
a favore dei fondi di proprietà , distinti al medesimo Catasto al Foglio 16, Parte_1
Mappale 243, Subalterni 3 e 17.
L'esercizio del diritto di servitù deve essere conforme al titolo o al possesso e, nel dubbio, “la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente” (art. 1065 cc), con divieto di aggravamento della condizione del fondo servente imposto al proprietario del fondo dominante e altrattanta limitazione, per il proprietario del fondo servente, dal “compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù e a renderlo più incomodo” (art. 1067, I e II co. cc).
Nel caso concreto, la lettura dell'atto costitutivo evidenzia la lacunosità del titolo in ordine alla estensione del diritto di servitù, che ai sensi dell'art. 1064 co.1 cc “comprende tutto ciò che
è necessario per usarne”, e alle modalità di utilizzo dello stesso.
Lo stesso dicasi quanto alla questione di possesso, in assenza di argomentazioni sulla pratica del trascorso godimento.
Va dunque adottato il criterio sussidiario del contemperamento delle esigenze del fondo dominante col minor aggravio di quello servente tenendo conto, con riferimento al momento della costituzione della servitù, dello stato dei luoghi, della naturale destinazione dei fondi e degli altri elementi rilevatori della utilitas da soddisfare (Cass. 2388/2023).
Condivisibile appare, allora, la decisione del giudice di prima istanza di demandare al CTU il compito di accertare e descrivere, “lo stato dei luoghi oggetto di causa”, specificando “le più corrette modalità di esercizio del diritto di servitù oggetto di causa, che soddisfino il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente (articoli 1065 e 1067 c.c.)”.
Il consulente tecnico ha compiuto un sopralluogo del piazzale oggetto del contenzioso e ha descritto lo stato dei luoghi offrendo, a corredo, copiosa documentazione fotografica nonché la restituzione grafica dei rilievi effettuati.
pagina 6 di 11 Trattasi di piazzale a forma trapezioidale ove di affaccia un complesso immobiliare costituto da palazzina a due piani (con le unità delle parti in giudizio), oltre a un capannone, e che si trova in Comune di Monte San Pietro, località Rivabella, lungo la strada provinciale SP26 -
Via Landa 13.
Lo stesso ha affermato che “allo stato attuale – a terra, sul manto asfaltato del piazzale, costituito dal sub 15 (resistente) e sub 16 (terzo chiamato) è presente una linea di demarcazione a vernice bianca, così da delimitare un varco di collegamento tra il primo ingresso e la proprietà ricorrente, con l'intento (così indica il resistente) da parte del terzo chiamato contumace, di delimitare lo spazio di esercizio della servitù di passaggio” (pg 24).
Le foto in atti mostrano lo stato dei luoghi descritto dal CTU e la ampiezza degli spazi delineati che, effettivamente, garantiscono, unitamente al passaggio pedonale e veicolare oggetto della servitù costituita in favore del fondo di proprietà anche la sosta e il Parte_1
parcheggio tanto nel sub 15 (l'area più ampia del trapezio) quanto nel sub 16.
Il passaggio a servizio del fondo dominante, per come attualmente delimitato dalla striscia a vernice bianca che gli appellati imputano all'appellata contumace Controparte_9
Cont
tuttavia, rende difficoltoso il passaggio veicolare poiché, essendo, il marciapiede che fiancheggia il fabbricato, inglobato nel tracciato di transito dei veicoli (in quanto privo di un vero e proprio scalino), potrebbe costituire un rischio per la sicurezza dei pedoni, soprattutto quelli che escono dagli accessi del fabbricato. Quanto invece allo spazio di manovra, lo stesso sarebbe già garantito al fondo dominante dall'area di sua proprietà (sub 17) nello spazio adiacente al sub 16.
Condivisibile appare, pertanto, l'ipotesi del CTU di ampliare la zona di passaggio tracciata attualmente, mantenendo il percorso pedonale già garantito dalla presenza del marciapiede e indicando, nel “tracciato della larghezza almeno di 3,00 oltre il marciapiede di ml 1,10 con accesso dal PRIMO INGRESSO posto sulla Via Bonfiglioli, transito in adiacenza al fabbricato fino al raggiungimento della corte di proprietà ricorrente”, il percorso pedonale e carrabile per l'esercizio della servitù “più idoneo a soddisfare il bisogno del fondo dominante sub. 3 (abitazione) e 17 (corte), con il minor aggravio del fondo servente sub. 15 (resistente) e sub. 16 (terzo chiamato) (pg 27 CTU).
Tale percorso, come specificato dal CTU, “presenterebbe le seguenti caratteristiche geometriche:
Andamento lineare;
Larghezza percorso carrabile in asfalto = circa 3,00 ml;
Larghezza marciapiede percorso pedonale = circa 1,10 ml;
Larghezza totale = circa 4,10 ml;
Lunghezza = circa 31,15 ml;
pagina 7 di 11 Superficie da mantenere libera per l'esercizio della servitù = circa 125,04 mq (circa > 1/2 del totale)” e che “con tale prospettazione, sarebbero escluse dalla servitù di passaggio e pertanto fruibili secondo le necessità delle rispettive proprietà, le restanti porzioni dei sub. 15 (resistente) e sub. 16 (terzo chiamato), per una superficie complessiva di circa 158,36 mq” (pg 27 e pg 28 CTU).
Convincenti sono, peraltro, apparse le risposte che il consulente ha dato ai CTP e ai difensori delle parti alle osservazioni da questi svolte sulla ipotesi così delineata.
Aderendo alle conclusioni del consulente d'ufficio che abbia, a sua volta, replicato ai rilievi dei consulenti di parte, con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, si esaurisce l'obbligo di motivazione del giudice. L'accettazione del parere costituisce, in tal caso, motivazione non suscettibile di censure.
Le misurazioni effettuate dal CTU, il quale ha messo a disposizione dell'organo giudicante quelle cognizioni tecniche che il giudice non possiede, come le foto e gli elaborati grafici allegati, ma anche la produzione fotografica che ha consentito a questo organo giudicante di avere una chiara rappresentazione dell'attuale stato dei luoghi e della attuale disposizione delle autovetture presenti nell'area, nonché degli accessi al fabbricato, consentono dunque di affermare che il percorso pedonale e carrabile nella estensione suggerita dal CTU, presenta caratteristiche idonee al passaggio dei pedoni ed al transito con autovetture ed automezzi e garantisce l'agevole esercizio della servitù costituita a favore del fondo dominante, nel rispetto del principio del minor aggravio per il fondo servente (artt. 1065 e 1067 cc). Va peraltro evidenziato, come emerge dalle fotografie in atti, che le autovetture in transito sui fondi serventi, dirette al sub 17, possono agevolmente fare manovra nello spazio del sub 17 adiacente al sub 16 e dunque recedere.
Il percorso indicato, nella estensione suggerita dal CTU e condivisa da questa Corte, trova giustificazione nello stato dei luoghi, nel rispetto dei principi codicistici più volte richiamati e nella presenza, nell'atto costitutivo, di elementi che limitano, nei confronti dell'appellante, la sfruttabilità completa del piazzale oggetto di causa (previsione della servitù positiva di passaggio per il proprietario del fondo dominante, con espresso divieto di sosta e parcheggio, evidentemente garantito ai titolari dei fondi serventi sub 15 e sub 16).
Accertata e dichiarata la servitù di passaggio pedonale e veicolare in favore del fondo di proprietà nei limiti di cui sopra, ne va allora disposta la corretta modalità di utilizzo Parte_1
sul percorso corrispondente al “tracciato della larghezza almeno di 3,00 oltre il marciapiede di ml pagina 8 di 11 1,10 con accesso dal posto sulla Via Bonfiglioli, transito in adiacenza al CP_8 fabbricato fino al raggiungimento della corte di proprietà ricorrente”, per una superficie di circa
125,04 mq (pg. 27 CTU), ad esclusione de “le restanti porzioni dei sub. 15 (resistente) e sub. 16
(terzo chiamato), per una superficie complessiva di circa 158,36 mq” (pg. 28 CTU); con la conseguenza che, in tale area, che va delimitata con la traslazione del tracciato già esistente, va ordinato agli appellati di tenere libero il passaggio, per consentire il pieno esercizio della servitù. Il tutto nel rispetto anche dell'art. 1067 cc che vieta al proprietario del fondo servente di attuare una condotta che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.
*
La domanda di condanna “a rimuovere ogni bene mobile, presente sui citati fondi serventi, atto a limitare o turbare il pacifico ed esclusivo godimento del diritto della ricorrente” non è accoglibile.
La produzione fotografica in atti dimostra che, nell'area di esercizio della servitù non sono presenti ostacoli che rendono l'utilizzo scomodo e gravoso o comunque che rappresentano un impedimento all'esercizio della servitù di passaggio.
Chiare in tale senso sono le fotografie allegate all'elaborato peritale;
ma anche quelle depositate dall'appellante (contraddistinte con la lettera J;
v. anche doc. 10 fascicolo I grado appellante) sono inidonee a dimostrare una condotta lesiva del diritto di servitù di passaggio.
Da un lato, esse risalgono tutte alla stessa data (1 maggio 2019) e raffigurano auto e pneumatici presenti nello spazio in cui la servitù non è esercitabile;
dall'altro, le due auto, una in doppia fila e l'altra adiacente al marciapiede al momento dello scatto, non sono identificate come appartenenti a nessuno dei proprietari dei fondi serventi e neppure è provato che trattasi di clienti dell'attività svolta dal conduttore CP_4
Non può, peraltro, condividersi l'affermazione dell'appellante, finalizzata all'accoglimento della domanda risarcitoria, secondo cui la prova della esistenza del pregiudizio arrecato dai fondi dominanti al fondo servente è rinvenibile nelle dichiarazioni rese dal Sig. nei CP_4
propri scritti difensivi. Le ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem non hanno, infatti, valore confessorio, ma costituiscono meri elementi indiziari, liberamente valutabili dal giudice.
Nè possono costituire fonte di prova le ordinanze di cui alla procedura RG 12594/17 richiamate dall'appellante (doc. E-F fascicolo I grado appellante), ed in particolare della pagina 9 di 11 ordinanza del 19.12.2017 con la quale il Giudice Dott. Serra “ordina a di CP_4
reintegrare nel possesso della servitù di passaggio per persone e mezzi”, Parte_1
eventualmente utili ai fini dell'esistenza di una avvenuta turbativa, ma non del contenuto, estensione, durata della stessa. Tale provvedimento risulta infatti reso nella immediatezza dell'evento contestato e la natura dell'azione, allora proposta, lo prova.
In ragione dell'assenza del pregiudizio o comunque della prova dello stesso, va dunque rigettata anche la domanda risarcitoria di cui il danno è presupposto.
*
Il rigetto della domanda risarcitoria consente a questa Corte di non pronunciarsi sulla domanda di manleva formulata, in via subordinata, dal conduttore nei CP_4 confronti di e . CP_2 Controparte_6
Va in ogni caso precisato che, dalla lettura del contratto di locazione dell'1.05.2012, registrato
Ag. Entrate Bologna 24.5.2012 (doc. 1 fascicolo I grado , risulta che oggetto della CP_4 stessa è la sola “unità immobiliare costituita da capannone ad uso artigianale” sita a Monte
San Pietro in via Landa 13 e che l'art. 2 cita testualmente: “la locazione è concessa ad uso esclusivo di capannone artigianale”. Nessuna esplicita menzione viene fatta dunque all'area cortiliva antistante, come invece il ha affermato nelle proprie difese. CP_4
*
Va dunque riconosciuto all'appellante il diritto di servitù di passaggio pedonale e veicolare, ad esclusione della sosta e del parcheggio, sui fondi distinti al Catasto di Monte San Pietro
(BO) al foglio 16 part. 243 sub 15 e sub 16, con l'estensione come sopra regolata, in quanto comprende tutto ciò che è necessario per usarne, col conseguente ordine agli appellati e/o loro aventi causa di non occupare l'area oggetto di servitù, negli indicati limiti di estensione per il suo utilizzo, con beni mobili o mobili registrati, e in ogni caso di non limitare o turbare il godimento pacifico ed esclusivo del diritto di servitù come riconosciuto in motivazione alla
Sig.ra Parte_1
Vanno invece integralmente respinte tutte le altre domande proposte, non essendo stata raggiunta la prova della turbativa e/o dell'esistenza di un utilizzo indiscriminato impeditivo del libero esercizio della citata servitù nell'area necessaria per il suo utilizzo e non potendo, per l'effetto, prevedere alcuna condanna alla rimozione né risarcitoria.
pagina 10 di 11 Le spese vanno interamente compensate, sia perchè l'accoglimento della domanda di accertamento e dichiarativa della servitù, con l'ordine di rimozione, è limitato alla sola estensione indicata in narrativa per il corretto esercizio della stessa;
sia pure in ragione della mancata adesione dell'appellante alla soluzione conciliativa proposta dal consulente d'ufficio
(avendo la medesima insistito a che, nella servitù di passaggio, venisse ricompresa l'intera area sub. 16) a cui le altre parti costituite avevano invece aderito.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone: in parziale riforma della ordinanza impugnata, accerta e dichiara l'esistenza della servitù di passaggio gravante sul terreno distinto al Catasto di Monte San Pietro (BO) al foglio 16 part. 243 sub 15 di proprietà dei Sigg.ri Parte_3
e e sul terreno distinto al foglio 16 part. 243 sub 16 di proprietà di “ Controparte_6 [...]
, a favore del fondo della Sig.ra Controparte_7 [...]
distinto al foglio 16 part. 243 sub 17, nella esatta estensione e con i limiti di esercizio Parte_1 di cui alla motivazione, disponendo a carico di tutte le parti appellate (anche quella non costituita), le operazioni necessarie alla delimitazione, con linea bianca di demarcazione, dell'area di esercizio della servitù, come e nelle misure indicate dal CTU e condivise da questa
Corte in motivazione;
ordina agli odierni appellati e Parte_3 Controparte_6 [...]
e – ognuno per la propria competenza e Controparte_7 CP_4 titolo – di non occupare l'area così delimitata e circoscritta, con beni mobili o mobili registrati,
e in ogni caso di non limitare o turbare il godimento pacifico ed esclusivo del diritto di servitù della Sig.ra in tale area. Parte_1
Dispone l'annotazione della sentenza presso il Conservatore dei Registri Immobiliari di
Bologna, a cura e spese di tutte le parti costituite e non.
Rigetta ogni altra domanda.
Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile il 7.07.2025.
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente dott. Ludovica Franzin dott. Giuseppe De Rosa pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Ludovica Franzin Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1195/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CAVINA LUIGI e dell'avv. BALSEMIN LINDA ( ) C.F._2
VIA SANTO STEFANO N. 38 BOLOGNA;
,
APPELLANTE contro
A.I.F. C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 contumace
(C.F. ), CP_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI ALESSANDRA ROSARIA (C.F. ), CP_3 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI ALESSANDRA
IN PROPRIO E QUALE TIT. Controparte_4 Controparte_5
(C.F. ),
[...] C.F._5 con il patrocinio dell'avv. GOVONI MICAELA APPELLATI
IN PUNTO A: APPELLO avverso ordinanza resa dal Tribunale di Bologna a definizione del procedimento sommario di cognizione recante n. 17061/2019 RG, depositata il 20.5.2022 e comunicata in data 23.05.2022
Assegnata a decisione all'udienza del 29.10.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni. pagina 1 di 11
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., adiva il Tribunale di Bologna per 1) sentire Parte_1
accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio gravante sui fondi di proprietà dei convenuti e , siti nel Comune di Monte San Pietro CP_2 Controparte_6
(BO), in via Landa n. 13 e distinti al Catasto di Monte San Pietro (BO) al Foglio 16, Mappale
243, Subalterni 15 e 16, a favore dei fondi di proprietà della ricorrente, distinti al medesimo
Catasto al Foglio 16, Mappale 243, Subalterni 3 e 17; 2) condannare e CP_2
(proprietari) e/o loro aventi causa in caso di trasferimento del bene Controparte_6 nonchè (conduttore dei fondi), ciascuno per quanto di sua competenza, a CP_4
rimuovere a proprie spese, nel termine di giorni dieci, ogni bene mobile, presente sui citati fondi serventi, atto a limitare o turbare il pacifico ed esclusivo godimento del diritto della ricorrente;
3) ordinare ai resistenti e e/o loro aventi CP_2 Controparte_6
causa in caso di trasferimento del bene e , ciascuno per quanto di sua CP_4
competenza, di non occupare i fondi serventi con beni mobili o immobili atti a limitare o turbare il pacifico ed esclusivo godimento del diritto della ricorrente;
4) ordinare al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Bologna l'annotazione della sentenza sui registri con addebito delle spese ai resistenti e;
5) condannare i CP_2 Controparte_6
resistenti e e , in solido tra loro, al CP_2 Controparte_6 CP_4
pagamento della somma di euro 15.000,00 o della maggiore o minore somma determinata in corso di causa a titolo di risarcimento per il mancato godimento dei fondi a causa dell'abusiva occupazione e della mancata libera fruizione della servitù di passaggio da parte della proprietà con vittoria di spese. Parte_1
Deduceva la ricorrente che, sulla corte di cui al Subalterno 15 e sulla corte di cui al Subalterno
16, insistevano servitù di passaggio con divieto di sosta e di parcheggio a favore dei
Subalterni 3 e 17, ma che i resistenti occupavano in modo continuativo, mediante la sosta ed il parcheggio di mezzi destinati alla riparazione o alla rottamazione, tali corti, così da pregiudicare il diritto di servitù della ricorrente.
Si costituivano e , i quali deducevano che, a carico del CP_2 Controparte_6
fondo della ricorrente, era stato posto il divieto di sosta e di passaggio sui fondi di loro proprietà, quale limitazione negozialmente pattuita rispetto al diritto di servitù di passaggio pagina 2 di 11 pedonale e veicolare;
chiedevano pertanto rigettarsi le domande spiegate dalla ricorrente, compresa quella risarcitoria, in assenza di prova dell'asserito danno patito. Il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio anche , in proprio e nella sua qualità di titolare della CP_4
ditta individuale AG Racing di Demaria Angelo, il quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente;
deduceva che il contratto di locazione sottoscritto con i convenuti e CP_2 ed avente ad oggetto l'immobile (capannone) ad uso commerciale (sub 13) e il CP_6
cortile antistante (sub 15), non menzionava alcun diritto di servitù di passaggio e che, esercitando l'attività di meccanico e gestendo una officina, non avrebbe sottoscritto il contratto di affitto in presenza dell'obbligo di lasciare completamente libero da cose il piazzale;
chiedeva pertanto respingersi la domanda di cui al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di causa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il diritto di servitù come richiesto dalla ricorrente fosse risultato accertato nella sua esistenza, chiedeva dichiararsi responsabili i convenuti e CP_2
per non aver indicato, nel contratto di locazione, l'esistenza di detta Controparte_6
servitù e conseguentemente condannare i suddetti a tenerlo indenne da ogni richiesta risarcitoria di danni e/o spese di causa da parte della ricorrente, fatto salvo il diritto di agire nei confronti dei danti causa per la riduzione del canone di locazione, per la risoluzione del contratto e per il risarcimento dei danni, ivi compresa la perdita della vendita dell'attività; in ogni caso con vittoria di spese.
In pendenza di giudizio, i convenuti e dichiaravano di CP_2 Controparte_6
aver alienato ad la porzione (sub 4, 16) Controparte_7 contigua al capannone condotto in locazione dal convenuto;
veniva dunque CP_4
disposta l'integrazione del contraddittorio, ma Controparte_7 on si costituiva in giudizio.
[...]
Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio volta alla descrizione dei luoghi ed all'accertamento delle più corrette modalità di esercizio del diritto di servitù oggetto di causa, idonee a soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente, la causa veniva rinviata per la discussione.
pagina 3 di 11 Con ordinanza resa all'udienza del 20 maggio 2022, il Tribunale di Bologna rigettava le domanda della ricorrente perchè infondate e, quanto a quella risarcitoria, perchè “in alcun modo suffragata da valido sostegno probatorio”, con condanna alle spese in favore delle parti vittoriose.
Affermava il primo giudice che “il titolo costituente la servitù prevede dunque che la stessa è volta a garantire il passaggio pedonale e veicolare a favore della proprietà ricorrente, con divieto di sosta e parcheggio di quest'ultima, senza ulteriori disposizioni per il suo esercizio” e aggiungeva, condividendo le risultanze della CTU e in ossequio ai principi codicistici secondo cui la servitù va esercitata col minor aggravio del fondo servente, che “il percorso pedonale e carrabile per l'esercizio della servitù, più idoneo a soddisfare il bisogno del fondo dominante sub. 3 (abitazione) e
17 (corte), con il minor aggravio del fondo servente sub. 15 (resistente) e sub. 16 (terzo chiamato), corrisponde al tracciato della larghezza almeno di 3,00 oltre il marciapiede di ml 1,10 con accesso dal
posto sulla Via Bonfiglioli, transito in adiacenza al fabbricato fino al CP_8
raggiungimento della corte di proprietà ricorrente” (pg 27 CTU, pg. 9 ordinanza impugnata).
Per la riforma dell'ordinanza, proponeva appello concludendo per Parte_2
l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado.
Si costituivano nel giudizio di appello e insistendo per CP_2 Controparte_6 il rigetto dello stesso, con condanna alle spese di lite a carico della soccombente.
Si costituiva altresì , in qualità di titolare della ditta individuale , CP_4 CP_5
così concludendo: “In via preliminare rigettare l'appello proposto da in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto e confermare l'ordinanza del Giudice di primo grado;
- Per l'effetto dichiarare l'appellante tenuta al pagamento delle spese processuali;
-Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di detta istanza, si chiede di porre a carico dei signori e Controparte_6 CP_2 le somme (a titolo di risarcimento e/o spese legali) che la Corte riterrà d'imputare a carico del
[...] sig. per i motivi ampiamente esposti e dedotti nella presente comparsa di costituzione CP_4
e negli atti difensivi di cui al fascicolo di primo grado;
- In ogni caso con vittoria di onorari e spese”.
non si costiuiva in giudizio e veniva Controparte_7
dichiarata contumace all'udienza del 22.11.2022.
La causa veniva dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni e assunta in decisione sulle conclusioni precisate nelle note scritte depositate dalle parti, previa sostituzione del pagina 4 di 11 giudice relatore, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti del presente giudizio sono titolari delle seguenti proprietà:
La sig.ra è proprietaria dell'immobile sito nel Comune di Monte San Pietro Parte_1
(BO), in Via Landa n. 13, piano T-1, catastalmente censito al CATASTO FABBRICATI, Foglio
16, Particella 243 sub. 3 (abitazione) e 17 (corte c.a. 140 mq catastali).
I sig.ri e sono proprietari, ciascuno per la metà, CP_2 Controparte_6
dell'immobile sito nel Comune di Monte San Pietro (BO), Via Landa n. 13/A piano T, concesso in locazione a , catastalmente censito al CATASTO FABBRICATI, CP_4
Foglio 16, Particella 243 sub. 13 e 15 (per averlo acquistato da in data 12 Parte_2
ottobre 2000, giusto atto pubblico a rogito notaio rep. 46280, racc. 4993). Per_1
La terza chiamata, società è Controparte_7 proprietaria dell'immobile sito nel Comune di Monte San Pietro (BO), in Via Landa n. 13/A piano T, catastalmente censito al CATASTO FABBRICATI, Foglio 16, Particella 243 sub. 4 e 16
(ad essa venduto, in pendenza di giudizio, da e , che, a CP_2 Controparte_6
loro volta, lo avevano acquistato, in data 29 aprile 2004, da , giusto atto Parte_2
pubblico di compravendita a rogito notaio rep. 59861, racc. 7249). Per_1
La servitù di cui è causa è stata costituta con l'atto pubblico di compravendita del 29 aprile
2004 a rogito notaio rep. 59861, racc. 7249. In esso si legge: “... la porzione di corte sub 15 Per_1 diviene pertinenza esclusiva del sub 13; la porzione di corte sub 16 diviene pertinenza del sub 4; la porzione di corte sub 17 diviene pertinenza esclusiva del sub 3. (…) Le porzioni di corte sopra descritte non potranno essere recintate fatta eccezione per il sub 17, che potrà essere chiuso con cancello e rete metallica;
in ogni caso dovranno essere garantite le servitù di passaggio pedonale e veicolare, con divieto di sosta e parcheggio, a carico del sub 15 a favore dei subb (…), 4), 16) 3) e 17, inoltre a carico del sub 16 a favore dei subb 3 e 17”(doc. 1 fascicolo I grado appellante).
Da contratto di compravendita, il diritto di servitù costituto a favore della ricorrente, odierna appellante, attiene al “passaggio pedonale e veicolare”, mentre le è espressamente negato il diritto di parcheggio e sosta lungo i terreni distinti al foglio 16 part. 243 sub 15 e sub 16. Il divieto di sosta menzionato nell'atto di acquisto riguarda, infatti, proprio la odierna appellante, proprietaria del fondo dominante, come peraltro già evidenziato nella ordinanza pagina 5 di 11 di primo grado, che richiama, altresì, il parere – condiviso da questa Corte - espresso dal notaio rogante (doc. 4 fascicolo I grado . Controparte_9
Va dunque dichiarata l'esistenza della servitù di passaggio pedonale e veicolare, gravante sui Cont fondi, di titolarità dei convenuti e e della società CP_2 Controparte_6
ciascuno per le proprie proprietà, siti nel Comune di Monte San Pietro (BO), in via Landa n.
13 e distinti al Catasto di Monte San Pietro (BO) al Foglio 16, Mappale 243, Subalterni 15 e 16,
a favore dei fondi di proprietà , distinti al medesimo Catasto al Foglio 16, Parte_1
Mappale 243, Subalterni 3 e 17.
L'esercizio del diritto di servitù deve essere conforme al titolo o al possesso e, nel dubbio, “la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente” (art. 1065 cc), con divieto di aggravamento della condizione del fondo servente imposto al proprietario del fondo dominante e altrattanta limitazione, per il proprietario del fondo servente, dal “compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù e a renderlo più incomodo” (art. 1067, I e II co. cc).
Nel caso concreto, la lettura dell'atto costitutivo evidenzia la lacunosità del titolo in ordine alla estensione del diritto di servitù, che ai sensi dell'art. 1064 co.1 cc “comprende tutto ciò che
è necessario per usarne”, e alle modalità di utilizzo dello stesso.
Lo stesso dicasi quanto alla questione di possesso, in assenza di argomentazioni sulla pratica del trascorso godimento.
Va dunque adottato il criterio sussidiario del contemperamento delle esigenze del fondo dominante col minor aggravio di quello servente tenendo conto, con riferimento al momento della costituzione della servitù, dello stato dei luoghi, della naturale destinazione dei fondi e degli altri elementi rilevatori della utilitas da soddisfare (Cass. 2388/2023).
Condivisibile appare, allora, la decisione del giudice di prima istanza di demandare al CTU il compito di accertare e descrivere, “lo stato dei luoghi oggetto di causa”, specificando “le più corrette modalità di esercizio del diritto di servitù oggetto di causa, che soddisfino il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente (articoli 1065 e 1067 c.c.)”.
Il consulente tecnico ha compiuto un sopralluogo del piazzale oggetto del contenzioso e ha descritto lo stato dei luoghi offrendo, a corredo, copiosa documentazione fotografica nonché la restituzione grafica dei rilievi effettuati.
pagina 6 di 11 Trattasi di piazzale a forma trapezioidale ove di affaccia un complesso immobiliare costituto da palazzina a due piani (con le unità delle parti in giudizio), oltre a un capannone, e che si trova in Comune di Monte San Pietro, località Rivabella, lungo la strada provinciale SP26 -
Via Landa 13.
Lo stesso ha affermato che “allo stato attuale – a terra, sul manto asfaltato del piazzale, costituito dal sub 15 (resistente) e sub 16 (terzo chiamato) è presente una linea di demarcazione a vernice bianca, così da delimitare un varco di collegamento tra il primo ingresso e la proprietà ricorrente, con l'intento (così indica il resistente) da parte del terzo chiamato contumace, di delimitare lo spazio di esercizio della servitù di passaggio” (pg 24).
Le foto in atti mostrano lo stato dei luoghi descritto dal CTU e la ampiezza degli spazi delineati che, effettivamente, garantiscono, unitamente al passaggio pedonale e veicolare oggetto della servitù costituita in favore del fondo di proprietà anche la sosta e il Parte_1
parcheggio tanto nel sub 15 (l'area più ampia del trapezio) quanto nel sub 16.
Il passaggio a servizio del fondo dominante, per come attualmente delimitato dalla striscia a vernice bianca che gli appellati imputano all'appellata contumace Controparte_9
Cont
tuttavia, rende difficoltoso il passaggio veicolare poiché, essendo, il marciapiede che fiancheggia il fabbricato, inglobato nel tracciato di transito dei veicoli (in quanto privo di un vero e proprio scalino), potrebbe costituire un rischio per la sicurezza dei pedoni, soprattutto quelli che escono dagli accessi del fabbricato. Quanto invece allo spazio di manovra, lo stesso sarebbe già garantito al fondo dominante dall'area di sua proprietà (sub 17) nello spazio adiacente al sub 16.
Condivisibile appare, pertanto, l'ipotesi del CTU di ampliare la zona di passaggio tracciata attualmente, mantenendo il percorso pedonale già garantito dalla presenza del marciapiede e indicando, nel “tracciato della larghezza almeno di 3,00 oltre il marciapiede di ml 1,10 con accesso dal PRIMO INGRESSO posto sulla Via Bonfiglioli, transito in adiacenza al fabbricato fino al raggiungimento della corte di proprietà ricorrente”, il percorso pedonale e carrabile per l'esercizio della servitù “più idoneo a soddisfare il bisogno del fondo dominante sub. 3 (abitazione) e 17 (corte), con il minor aggravio del fondo servente sub. 15 (resistente) e sub. 16 (terzo chiamato) (pg 27 CTU).
Tale percorso, come specificato dal CTU, “presenterebbe le seguenti caratteristiche geometriche:
Andamento lineare;
Larghezza percorso carrabile in asfalto = circa 3,00 ml;
Larghezza marciapiede percorso pedonale = circa 1,10 ml;
Larghezza totale = circa 4,10 ml;
Lunghezza = circa 31,15 ml;
pagina 7 di 11 Superficie da mantenere libera per l'esercizio della servitù = circa 125,04 mq (circa > 1/2 del totale)” e che “con tale prospettazione, sarebbero escluse dalla servitù di passaggio e pertanto fruibili secondo le necessità delle rispettive proprietà, le restanti porzioni dei sub. 15 (resistente) e sub. 16 (terzo chiamato), per una superficie complessiva di circa 158,36 mq” (pg 27 e pg 28 CTU).
Convincenti sono, peraltro, apparse le risposte che il consulente ha dato ai CTP e ai difensori delle parti alle osservazioni da questi svolte sulla ipotesi così delineata.
Aderendo alle conclusioni del consulente d'ufficio che abbia, a sua volta, replicato ai rilievi dei consulenti di parte, con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, si esaurisce l'obbligo di motivazione del giudice. L'accettazione del parere costituisce, in tal caso, motivazione non suscettibile di censure.
Le misurazioni effettuate dal CTU, il quale ha messo a disposizione dell'organo giudicante quelle cognizioni tecniche che il giudice non possiede, come le foto e gli elaborati grafici allegati, ma anche la produzione fotografica che ha consentito a questo organo giudicante di avere una chiara rappresentazione dell'attuale stato dei luoghi e della attuale disposizione delle autovetture presenti nell'area, nonché degli accessi al fabbricato, consentono dunque di affermare che il percorso pedonale e carrabile nella estensione suggerita dal CTU, presenta caratteristiche idonee al passaggio dei pedoni ed al transito con autovetture ed automezzi e garantisce l'agevole esercizio della servitù costituita a favore del fondo dominante, nel rispetto del principio del minor aggravio per il fondo servente (artt. 1065 e 1067 cc). Va peraltro evidenziato, come emerge dalle fotografie in atti, che le autovetture in transito sui fondi serventi, dirette al sub 17, possono agevolmente fare manovra nello spazio del sub 17 adiacente al sub 16 e dunque recedere.
Il percorso indicato, nella estensione suggerita dal CTU e condivisa da questa Corte, trova giustificazione nello stato dei luoghi, nel rispetto dei principi codicistici più volte richiamati e nella presenza, nell'atto costitutivo, di elementi che limitano, nei confronti dell'appellante, la sfruttabilità completa del piazzale oggetto di causa (previsione della servitù positiva di passaggio per il proprietario del fondo dominante, con espresso divieto di sosta e parcheggio, evidentemente garantito ai titolari dei fondi serventi sub 15 e sub 16).
Accertata e dichiarata la servitù di passaggio pedonale e veicolare in favore del fondo di proprietà nei limiti di cui sopra, ne va allora disposta la corretta modalità di utilizzo Parte_1
sul percorso corrispondente al “tracciato della larghezza almeno di 3,00 oltre il marciapiede di ml pagina 8 di 11 1,10 con accesso dal posto sulla Via Bonfiglioli, transito in adiacenza al CP_8 fabbricato fino al raggiungimento della corte di proprietà ricorrente”, per una superficie di circa
125,04 mq (pg. 27 CTU), ad esclusione de “le restanti porzioni dei sub. 15 (resistente) e sub. 16
(terzo chiamato), per una superficie complessiva di circa 158,36 mq” (pg. 28 CTU); con la conseguenza che, in tale area, che va delimitata con la traslazione del tracciato già esistente, va ordinato agli appellati di tenere libero il passaggio, per consentire il pieno esercizio della servitù. Il tutto nel rispetto anche dell'art. 1067 cc che vieta al proprietario del fondo servente di attuare una condotta che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.
*
La domanda di condanna “a rimuovere ogni bene mobile, presente sui citati fondi serventi, atto a limitare o turbare il pacifico ed esclusivo godimento del diritto della ricorrente” non è accoglibile.
La produzione fotografica in atti dimostra che, nell'area di esercizio della servitù non sono presenti ostacoli che rendono l'utilizzo scomodo e gravoso o comunque che rappresentano un impedimento all'esercizio della servitù di passaggio.
Chiare in tale senso sono le fotografie allegate all'elaborato peritale;
ma anche quelle depositate dall'appellante (contraddistinte con la lettera J;
v. anche doc. 10 fascicolo I grado appellante) sono inidonee a dimostrare una condotta lesiva del diritto di servitù di passaggio.
Da un lato, esse risalgono tutte alla stessa data (1 maggio 2019) e raffigurano auto e pneumatici presenti nello spazio in cui la servitù non è esercitabile;
dall'altro, le due auto, una in doppia fila e l'altra adiacente al marciapiede al momento dello scatto, non sono identificate come appartenenti a nessuno dei proprietari dei fondi serventi e neppure è provato che trattasi di clienti dell'attività svolta dal conduttore CP_4
Non può, peraltro, condividersi l'affermazione dell'appellante, finalizzata all'accoglimento della domanda risarcitoria, secondo cui la prova della esistenza del pregiudizio arrecato dai fondi dominanti al fondo servente è rinvenibile nelle dichiarazioni rese dal Sig. nei CP_4
propri scritti difensivi. Le ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem non hanno, infatti, valore confessorio, ma costituiscono meri elementi indiziari, liberamente valutabili dal giudice.
Nè possono costituire fonte di prova le ordinanze di cui alla procedura RG 12594/17 richiamate dall'appellante (doc. E-F fascicolo I grado appellante), ed in particolare della pagina 9 di 11 ordinanza del 19.12.2017 con la quale il Giudice Dott. Serra “ordina a di CP_4
reintegrare nel possesso della servitù di passaggio per persone e mezzi”, Parte_1
eventualmente utili ai fini dell'esistenza di una avvenuta turbativa, ma non del contenuto, estensione, durata della stessa. Tale provvedimento risulta infatti reso nella immediatezza dell'evento contestato e la natura dell'azione, allora proposta, lo prova.
In ragione dell'assenza del pregiudizio o comunque della prova dello stesso, va dunque rigettata anche la domanda risarcitoria di cui il danno è presupposto.
*
Il rigetto della domanda risarcitoria consente a questa Corte di non pronunciarsi sulla domanda di manleva formulata, in via subordinata, dal conduttore nei CP_4 confronti di e . CP_2 Controparte_6
Va in ogni caso precisato che, dalla lettura del contratto di locazione dell'1.05.2012, registrato
Ag. Entrate Bologna 24.5.2012 (doc. 1 fascicolo I grado , risulta che oggetto della CP_4 stessa è la sola “unità immobiliare costituita da capannone ad uso artigianale” sita a Monte
San Pietro in via Landa 13 e che l'art. 2 cita testualmente: “la locazione è concessa ad uso esclusivo di capannone artigianale”. Nessuna esplicita menzione viene fatta dunque all'area cortiliva antistante, come invece il ha affermato nelle proprie difese. CP_4
*
Va dunque riconosciuto all'appellante il diritto di servitù di passaggio pedonale e veicolare, ad esclusione della sosta e del parcheggio, sui fondi distinti al Catasto di Monte San Pietro
(BO) al foglio 16 part. 243 sub 15 e sub 16, con l'estensione come sopra regolata, in quanto comprende tutto ciò che è necessario per usarne, col conseguente ordine agli appellati e/o loro aventi causa di non occupare l'area oggetto di servitù, negli indicati limiti di estensione per il suo utilizzo, con beni mobili o mobili registrati, e in ogni caso di non limitare o turbare il godimento pacifico ed esclusivo del diritto di servitù come riconosciuto in motivazione alla
Sig.ra Parte_1
Vanno invece integralmente respinte tutte le altre domande proposte, non essendo stata raggiunta la prova della turbativa e/o dell'esistenza di un utilizzo indiscriminato impeditivo del libero esercizio della citata servitù nell'area necessaria per il suo utilizzo e non potendo, per l'effetto, prevedere alcuna condanna alla rimozione né risarcitoria.
pagina 10 di 11 Le spese vanno interamente compensate, sia perchè l'accoglimento della domanda di accertamento e dichiarativa della servitù, con l'ordine di rimozione, è limitato alla sola estensione indicata in narrativa per il corretto esercizio della stessa;
sia pure in ragione della mancata adesione dell'appellante alla soluzione conciliativa proposta dal consulente d'ufficio
(avendo la medesima insistito a che, nella servitù di passaggio, venisse ricompresa l'intera area sub. 16) a cui le altre parti costituite avevano invece aderito.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone: in parziale riforma della ordinanza impugnata, accerta e dichiara l'esistenza della servitù di passaggio gravante sul terreno distinto al Catasto di Monte San Pietro (BO) al foglio 16 part. 243 sub 15 di proprietà dei Sigg.ri Parte_3
e e sul terreno distinto al foglio 16 part. 243 sub 16 di proprietà di “ Controparte_6 [...]
, a favore del fondo della Sig.ra Controparte_7 [...]
distinto al foglio 16 part. 243 sub 17, nella esatta estensione e con i limiti di esercizio Parte_1 di cui alla motivazione, disponendo a carico di tutte le parti appellate (anche quella non costituita), le operazioni necessarie alla delimitazione, con linea bianca di demarcazione, dell'area di esercizio della servitù, come e nelle misure indicate dal CTU e condivise da questa
Corte in motivazione;
ordina agli odierni appellati e Parte_3 Controparte_6 [...]
e – ognuno per la propria competenza e Controparte_7 CP_4 titolo – di non occupare l'area così delimitata e circoscritta, con beni mobili o mobili registrati,
e in ogni caso di non limitare o turbare il godimento pacifico ed esclusivo del diritto di servitù della Sig.ra in tale area. Parte_1
Dispone l'annotazione della sentenza presso il Conservatore dei Registri Immobiliari di
Bologna, a cura e spese di tutte le parti costituite e non.
Rigetta ogni altra domanda.
Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile il 7.07.2025.
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente dott. Ludovica Franzin dott. Giuseppe De Rosa pagina 11 di 11