Rigetto
Sentenza 1 luglio 2025
Parere definitivo 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 01/07/2025, n. 5681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5681 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2025
N. 05681/2025REG.PROV.COLL.
N. 00348/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 348 del 2025, proposto da
Comune di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giorgio Fraccastoro, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Corso, 509;
contro
Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Rachele Barbarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Casagiove (CE), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Centore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Farmacia FR Dott. LI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Maria D’Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Farmacia OL s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Carmela De Franciscis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IN Farmacia della Dottoressa IN & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Casertano e Aristide Police, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Farmacia Dott. RC GI, Farmacie Falco s.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 05991/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Caserta, del Comune di Casagiove, della Farmacia FR Dott. LI, della Farmacia OL s.n.c. e della IN Farmacia della Dottoressa IN & C. s.a.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Alice Volino in sostituzione dell’avv. Giorgio Fraccastoro, Rachele Barbarano, Francesco Casertano in sostituzione dell’avv. Stefano Casertano, Aristide Police, Fabio Orefice in sostituzione dell’avv. Luigi Maria D’Angiolella, Carmela De Franciscis e Paolo Centore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Col ricorso di primo grado il Comune di Caserta impugnava la deliberazione del Consiglio provinciale di Caserta del 13 giugno 2024 con cui il suddetto Consiglio aveva provveduto a delimitare i confini tra i Comuni di Caserta e Casagiove ai sensi dell’art. 13 l.r. n. 54 del 1974 dietro richiesta dello stesso Comune di Casagiove e in assenza di accordo con quello di Caserta.
Deduceva al riguardo il ricorrente: che il Consiglio provinciale avrebbe erroneamente incluso nei confini del Comune di Casagiove due strade ( i.e. , via Lorenzetti e la mezzeria sinistra della via Santonastaso, direzione nord-sud) rientranti nel proprio territorio comunale; che la delibera sarebbe affetta da incompetenza, dal momento che implicherebbe una modifica (riduttiva) della circoscrizione territoriale del Comune di Caserta, richiedendo perciò l’adozione di apposita legge regionale; che, illegittimamente, alcun ristoro patrimoniale era stato previsto a beneficio del Comune di Caserta, il quale pur subiva una pregiudizio patrimoniale dal provvedimento, coincidente con un atipico e abnorme atto ablativo; violazione dell’art. 7 l. n. 126 del 1958, vigente al tempo della “consegna” al Comune di Caserta di via Lorenzetti in base al verbale provinciale del 21 febbraio 1990, del tutto trascurato dalla Provincia; illegittimo omesso utilizzo nella delibera del toponimo “via Lorenzetti”, in violazione della disciplina che attribuisce al solo Comune proprietario della strada il potere di denominarla; violazione di precedenti provvedimenti definitivi adottati da varie amministrazioni.
2. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza del Comune di Casagiove, intervenuti ad adiuvandum FR LI, RC GI, la Farmacia OL s.n.c. la Farmacie Falco s.r.l., nonché ad opponendum la IN Farmacia della Dottoressa IN & C. s.a.s., respingeva il ricorso.
Riteneva il giudice di primo grado, in sintesi: che la determinazione del confine fra i due Comuni era legittimamente avvenuta sulla base delle risultanze delle loro mappe catastali, coincidenti peraltro con quelle del P.r.g. del Comune di Casagiove, sebbene non anche di quello di Caserta; che non assumeva diverso rilievo il verbale di consegna al Comune di Caserta della strada provinciale “ SS. 87 - Ercole - Casagiove SS. 7 ”, di valore solo ricognitivo-dichiarativo, in un contesto in cui il tratto stradario non risultava ricompreso nel centro abitato di Caserta ma vi era semplicemente contiguo per un breve tratto; in tale contesto, a dispetto delle diverse denominazioni attribuite al tratto in rilievo ( i.e. , “via Lorenzetti”, “Strada comunale di circonvallazione”, “ex strada provinciale per S. Leucio”), lo stesso identificava in realtà un medesimo unico tronco stradale rientrante nel territorio di Casagiove e per una piccola parte contiguo al confine col territorio comunale di Caserta; allo stesso modo, via Santonastaso risultava dalle mappe catastali in parte quale limite territoriale di confine tra i Comuni, in altra parte quale arteria rientrante nel territorio del Comune di Caserta; il AR respingeva poi le altre doglianze, tutte variamente subordinate all’assunto dell’erroneità della ricostruzione dei confini operata dalla Provincia.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello il Comune di Caserta deducendo:
I) error in procedendo : violazione dell’art. 60 Cod. proc. amm.;
II) error in iudicando , nei termini di seguito indicati (cfr. infra , sub § 2 ss. in diritto ).
4. Resistono al gravame la Provincia di Caserta e il Comune di Casagiove, chiedendone la reiezione; si sono costituiti ad adiuvandum la Farmacia OL s.n.c. (farmacia sita in territorio casertano, già costituita in primo grado e parte di altro giudizio davanti al medesimo AR avente a oggetto il provvedimento regionale di trasferimento di locali di sede farmaceutica presso il Comune di Casagiove proprio presso la via Lorenzetti, qui contesa) e FR LI (altro titolare di farmacia in territorio casertano e ricorrente nel suddetto distinto giudizio davanti allo stesso AR), mentre partecipa al giudizio ad opponendum la IN Farmacia della Dottoressa ER IN & C. s.a.s., anch’essa parte del giudizio di primo grado e farmacia destinataria del suddetto provvedimento regionale di trasferimento di sede.
5. All’udienza pubblica del 5 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Col primo motivo di gravame, l’appellante si duole dell’assenza dei presupposti di cui all’art. 60 Cod. proc. amm. per poter pronunciare sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare.
Nella specie, la sentenza non dava alcuna evidenza del ricorrere del presupposto della “completezza dell’istruttoria”, né tanto meno la controversia poteva essere ritenuta di facile e pronta soluzione in sede cautelare.
Del resto, ove ci fosse stato un più adeguato approfondimento istruttorio, proprio della fase del merito, il Comune di Caserta avrebbe potuto meglio controdedurre, dimostrando al AR l’erroneità delle deduzioni svolte dai resistenti.
1.1. Il motivo non è condivisibile.
1.1.1. La sentenza è stata in specie pronunciata ex art. 60 Cod. proc. amm. quale sentenza in forma semplificata adottata in sede cautelare: non occorreva, dunque, che il collegio indicasse specificamente le ragioni di ritenuta completezza istruttoria (insite nella valutazione espressa), bensì che desse apposito avviso alle parti, come nella specie avvenuto (cfr. verbale della camera di consiglio in primo grado).
In tale contesto, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito del resto che “ non è […] censurabile la scelta del giudice di prime cure di decidere la controversia con una sentenza semplificata (neppure in relazione ad una presunta violazione del diritto di azione e di difesa), salvo che non si contesti la sussistenza dei presupposti della completezza istruttoria ed integrità del contraddittorio, fermo restando che eventuali lacune motivazionali possono essere integrate dal giudice d’appello in applicazione del principio devolutivo dell’appello ” (Cons. Stato, V, 17 gennaio 2020, n. 430; Id., 1 marzo 2021, n. 1737).
Nel caso di specie, da un lato l’appellante non fornisce precise e circostanziate evidenze in ordine ai profili di carenza istruttoria che avrebbero caratterizzato la situazione processuale al tempo della decisione (e, dunque, inficiato per tal via la decisione) - considerata, peraltro, l’infondatezza delle censure di merito qui formulate ( infra , sub § 2 ss.) - né risulta d’altra parte aver chiesto al giudice di prime cure, in sede di camera di consiglio cautelare, un rinvio ovvero la celebrazione dell’udienza pubblica (né aveva dedotto di voler proporre motivi aggiunti o svolgere ulteriore attività difensiva od istruttoria, peraltro in un contesto in cui s’era già svolta precedente camera di consiglio, rinviata proprio su richiesta di termini a difesa di altra parte); dall’altro trascura che, comunque, i profili istruttori e motivazionali, come anticipato, possono ben essere considerati nella presente sede, per effetto del principio devolutivo dell’appello.
Per tali ragioni, non è dato ravvisare quale autonomo vizio della sentenza (e al di là dei profili di merito su cui infra , ai successivi §§) quello qui invocato dall’appellante nei termini suesposti.
2. Col secondo motivo, l’appellante si duole dell’errore e della contraddizione in cui il giudice di primo grado sarebbe incorso laddove, da un lato, ha affermato la necessità di dar rilievo a tutti gli elementi di prova idonei a identificare i confini fra i due territori comunali, dall’altro s’è limitato a far riferimento in realtà alle risultanze catastali, il ricorso alle quali dovrebbe costituire un’eccezione, e trattandosi peraltro di risultanze risalenti nella specie al 1931 (dunque, superate da numerosi atti successivi) e non corrispondenti ai dati dei P.r.g. dei due Comuni coinvolti.
A tal fine l’appellante richiama vari documenti dai quali emergerebbe la proprietà del Comune di Caserta su via Lorenzetti e su via Santonastaso.
In tale contesto, il dato catastale sarebbe peraltro inidoneo ad attestare la proprietà delle strade, in un contesto in cui v’è un ampio compendio documentale in grado di dimostrare l’esercizio pacifico e incontestato delle funzioni amministrative sui tratti stradali controversi da parte del Comune di Caserta sino ad oggi.
La pronuncia sarebbe inoltre viziata per difetto d’istruttoria, avendo trascurato il verbale di consegna del 21 febbraio 1990 approvato con delibera del Consiglio Provinciale di Caserta, avente valore ricognitivo di un effetto traslativo della proprietà già avvenuto a seguito dell’emanazione dei decreti di declassificazione, ai sensi dell’art. 4 d.P.R. n. 495 del 1992; del resto, se non fosse stato proprietario del tratto stradale, il Comune di Caserta neppure avrebbe potuto mutarne la denominazione in “via Lorenzetti”.
Del pari erroneo sarebbe il capo di sentenza che esclude la possibilità della produzione di un effetto traslativo in favore del Comune di Caserta affermando che il tratto stradale oggetto di consegna col suddetto verbale del 21 febbraio 1990 non rientrava nel confine del territorio cittadino, e dunque per difetto del cd. “elemento topografico”: in senso opposto, l’art. 7 l. n. 126 del 1958 stabilisce che i tratti di strade provinciali degli abitati con popolazione superiore a 20000 abitanti sono da considerarsi comunali.
Nella specie, nel 1990 il Comune di Casagiove vantava solo n. 15648 abitanti, sicché non avrebbe potuto acquisire la proprietà della strada declassificata; mentre lo stesso AR riconosce che la strada è nella specie contigua al territorio di Caserta, rientrando perciò all’interno del suo centro abitato.
Analogamente, il giudice di primo grado avrebbe trascurato che la modifica dei territori operata dal Consiglio provinciale implicava una variazione della circoscrizione territoriale del Comune di Caserta, ammissibile solo a mezzo di legge regionale, ex art. 1 l.r. n. 54 del 1974.
2.1. Il motivo non è condivisibile, pur con le precisazioni motivazionali che seguono.
2.1.1. Occorre premettere che il provvedimento impugnato è stato adottato dal Consiglio provinciale di Caserta a norma dell’art. 13 l.r. n. 54 del 1974, a tenore del quale « Qualora il confine tra due o più Comuni risulti non delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo ad incertezze, i Comuni interessati possono disporre la determinazione o, all’occorrenza, la rettifica dei confini mediante accordo.
Ove i Comuni interessati non si accordino sulle modalità della determinazione o della rettifica da effettuare, la determinazione o la rettifica è effettuata, per delega della Regione, dalla Provincia competente per territorio, la quale provvede di ufficio o su richiesta di uno dei Comuni, esaminate le osservazioni degli altri, con delibera del Consiglio ».
Nella specie, è stato il Comune di Casagiove a proporre istanza per la determinazione del confine col Comune di Caserta, e in assenza di accordo tra i due Comuni è intervenuto il pronunciamento del Consiglio provinciale.
In relazione a tali iniziative (già previste dall’art. 267 r.d. n. 383 del 1934 quali ricorsi da decidere con decreto reale udito il Consiglio di Stato, a sua volta impugnabile davanti al Consiglio di Stato, provvisto di una giurisdizione anche di merito: cfr., oggi, l’art. 134, comma 1, lett. d) , Cod. proc. amm.), la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, anche alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost., 30 giugno 1988, n. 743; 16 febbraio 1993, n. 55), ha chiarito che le stesse non implicano “ alcun intervento costitutivo o modificativo dei confini contestati, avendo le relative azioni un oggetto di puro accertamento analogo all’ actio finium regundorum e la medesima natura ricognitoria, in quanto, in entrambi i casi, non si domanda una modificazione del confine, ma un accertamento di esso, senza che si deduca un conflitto fra i rispettivi titoli del dominium , bensì un contrasto d’interpretazione del contenuto dei medesimi ”, sicché “ in conseguenza della natura meramente cognitoria dell’azione di contestazione dei confini, la giurisdizione di ‘merito’ del giudice amministrativo non riguarda l’opportunità, ma il pieno accertamento dei fatti ” (Cons. Stato, V, 31 dicembre 2008, n. 6733; cfr. anche Id., IV, 22 marzo 2005, n. 1136; più di recente, Cons. Stato, V, 21 agosto 2023, n. 7855).
2.1.2. Tanto premesso, nel caso di specie è pacifico tra le parti, e risulta dalla documentazione in atti, che giusta d.m. lavori pubblici del 15 maggio 1957 e del 30 dicembre 1959 la strada interessata (già “strada statale”, evocata dall’appellante quale “via Lorenzetti”) è stata (de)classificata quale provinciale.
L’appellante richiama la successiva delibera del Consiglio provinciale n. 333 del 19 luglio 1976 per invocare la sua ulteriore declassificazione in strada comunale, e dunque la sua qualificazione in termini di strada comunale nell’ambito del Comune di Caserta, a mente dell’art. 7, comma 1, lett. c) , l. n. 126 del 1958: tuttavia, come posto in risalto dai resistenti, in realtà la strada interessata ( i.e. , ex s.p. per San Leucio, alias via Lorenzetti) non è ricompresa fra quelle declassificate dalla delibera, come riportate nel relativo allegato planimetrico (cfr. l’allegato alla delibera, che indica in colore “rosso” le nove strade “ da declassificare ”, tracciando invece in colorazione “verde” le strade provinciali; al riguardo, cfr. l’esame analitico contenuto nella perizia prodotta dalla Farmacia IN, spec. pag. 15, 18 ss., 26 ss.; lo stesso ricorrente, peraltro, afferma chiaramente in primo grado che i tratti stradali rivendicati “ (già provinciali e divenuti comunali) […] consegnati al Comune di Caserta sono quelli indicati con il colore verde (a margine della località Ercole e a sud della località Sala) nella mappa allegata alla Delibera del Consiglio Provinciale di Caserta n. 333 del 21 luglio 1976 ”, proseguendo che “ Nello specifico, il tratto stradale oggetto del verbale di consegna del 21 febbraio 1990 al Comune di Caserta [su cui v. infra ] è quello verticale colorato in verde […] a margine della dicitura ‘Ercole’ e che termina, nella parte iniziale e nella parte finale, con due curve orientate a destra per chi osserva la mappa: la strada in questione corrisponde all’attuale via Lorenzetti del Comune di Caserta ”: ricorso, pag. 4; come osservato, tuttavia, le strade effettivamente declassificate a comunali erano quelle evidenziate in colorazione rossa nell’allegato alla delibera n. 333/1976).
Per tale ragione, alla suddetta delibera non può ricondursi alcna declassificazione della strada da provinciale a comunale nei termini invocati dall’appellante.
A ciò si aggiunga poi, in ogni caso, che la pertinente norma primaria ( i.e. , art. 7, comma 1, lett. c) , l. n. 126 del 1958; cfr., oggi, l’art. 2, comma 7, Cod. strada) presuppone, per la natura « comunale » della strada, che la stessa sia collocata “all’interno del centro abitato”, elemento, questo, che costituisce un prius (e un requisito imprescindibile) per la sua natura “comunale”, il quale deve di suo (autonomamente) sussistere in termini fattuali (requisito cd. “topografico”), di guisa che appunto l’atto di declassamento ha a tal fine valore meramente ricognitivo-dichiarativo, non potendo perciò, al contempo, costituire la “fonte” dell’inclusione della strada nel territorio comunale (cfr., in generale, Cass., III, 2 marzo 2012, n. 3253).
Per questo, dalla suddetta delibera n. 333/1976 non è dato ricavare la riconducibilità al Comune di Caserta della strada controversa, né la produzione di un “effetto traslativo” a beneficio dello stesso.
Allo stesso modo, privo di rilievo a tal fine è anche il verbale del 21 febbraio 1990, di consegna del tratto stradale dalla Provincia al Comune: seppure dà conto che il tratto viario “ attravers [erebbe] il Comune di Caserta, nell’interno dell’abitato ”, infatti, il documento non vale di suo a costituire prova della collocazione della strada nell’abitato casertano (né a modificare ex se il contenuto della delibera n. 333/1976, adottata da altro organo, qual è il Consiglio Provinciale; cfr., per l’evidenza del tratto oggetto di consegna, diverso dalle strade declassificate, perizia prodotta dalla Farmacia IN, pag. 12 ss. e relative tavole allegate, che si richiama anche ai suddetti passaggi del ricorso di primo grado). Il valore dell’atto è semplicemente quello di “consegna” della strada al Comune di Caserta, senza perciò provarne la titolarità, oltreché procurarne ex se la declassificazione (cfr. sotto altro profilo, per il valore meramente dichiarativo del verbale di consegna in relazione alla titolarità comunale, aliunde prodotta, Cons. Stato, VII, 5 febbraio 2024, n. 1134).
Il che parimenti è a dirsi per la successiva delibera di Giunta provinciale dell’11 febbraio 1992, che ha il solo effetto di “ Prendere atto ed approvare conseguentemente i verbali di consegna al Comune di Caserta dei tronchi stradali ”, sicché l’indicazione per cui il tratto stradale “ attraversa il Comune di Caserta, nell’interno dell’abitato ” non vale di per sé né a dimostrare, né tanto meno a determinare, la ricomprensione del medesimo tratto nel territorio casertano.
Analogamente, priva di rilievo è la D.G.C. del 28 novembre 2001 di intitolazione della strada, adottata appunto dallo stesso Comune di Caserta, e il conseguente (strettamente correlato) decreto prefettizio, così come la D.G.C. dell’11 novembre 2019 di elencazione e inventario dei beni immobili comunali, anch’essa unilateralmente adottata dal Comune di Caserta, nonché, di per sé, le misure inerenti al traffico adottate dal Comune di Caserta in funzione dei lavori di pavimentazione.
In tale contesto, anche l’esercizio di attività da parte del Comune di Caserta (quale l’apposizione di cartelli, evocata dall’appellante) non vale di per sé a dimostrare la collocazione del confine fra i due Comuni.
Alla luce di quanto suesposto, non emergono dagli atti suindicati elementi che valgano a dimostrare effettivamente (e men che meno a determinare) la collocazione della strada suindicata nel territorio comunale di Caserta, e in specie nel relativo centro abitato; né ha rilievo di suo, in senso contrario, il sol fatto che all’epoca degli atti richiamati dall’appellante il Comune di Casagiove avesse meno di 20000 abitanti, agli effetti dell’art. 7 l. n. 126 del 1958, giacché ciò non incide di per sé sui confini fra i due Comuni a fronte di quanto sin qui posto in risalto.
In tale contesto, correttamente il giudice di primo grado ha fatto ricorso - al fine di determinare l’esatto confine fra i due Comuni - ai dati catastali reperibili, peraltro concordanti fra loro (e che non è dimostrato essere peraltro frattanto variati): ciò a norma appunto dell’art. 950, comma 3, Cod. civ., che fissa un principio generale applicabile anche a fattispecie quali quella qui all’esame (cfr. Cons. Stato, n. 6733 del 2008, cit.).
Dai suddetti dati ( i.e. , foglio IV mappa catastale d’impianto del Comune di Casagiove; foglio XXVI mappa catastale d’impianto del Comune di Caserta), coincidenti peraltro con le risultanze del P.r.g. del Comune di Casagiove, emergono i confini intercomunali indicati nella D.C.P. qui impugnata, che per i suesposti motivi resiste alle critiche dell’appellante in relazione alle aree dallo stesso invocate (inclusa, evidentemente, anche la rivendicata mezzeria di via Santonastaso, nell’ambito del tratto che costituisce appunto limite territoriale fra i due Comuni) .
In tale contesto, priva di fondamento è anche la doglianza incentrata sulla necessità che una siffatta modifica territoriale avvenisse per mezzo del legislatore regionale, essendosi operata una variazione delle circoscrizioni dei comuni coinvolti.
In senso contrario, va osservato che l’art. 1 l.r. n. 54 del 1974 si limita a prevedere che « Alla istituzione di nuovi Comuni ed alla modifica della circoscrizione territoriale dei Comuni esistenti in Campania » si provvede con legge regionale, sempreché le modificazioni si risolvano nell’ambito della stessa Provincia: i casi contemplati (per quanto di rilievo: “modifica della circoscrizione territoriale dei Comuni esistenti”) sono ben diversi da quello qui in rilievo, in cui, come già osservato, s’è in presenza semplicemente di un’azione “ di puro accertamento analogo all’ actio finium regundorum” avente “ la medesima natura ricognitoria, in quanto […] non si domanda una modificazione del confine, ma un accertamento di esso, senza che si deduca un conflitto fra i rispettivi titoli del dominium , bensì un contrasto d’interpretazione del contenuto dei medesimi ” (Cons. Stato, n. 6733 del 2008, cit.).
In tale prospettiva, “ i poteri amministrativi previsti in materia di accertamento dei confini tra enti locali sono poteri di puro accertamento, dal cui oggetto rimangono estranee le questioni relative alle modifiche delle circoscrizioni ” (Cons. Stato, n. 7855 del 2023, cit.): di qui, appunto, la diversità dei piani coinvolti e l’estraneità all’oggetto del provvedimento impugnato (e del presente giudizio) di profili inerenti alle circoscrizioni comunali in quanto tali.
3. In conclusione, per le suesposte ragioni, l’appello va respinto.
3.1. La peculiarità della vicenda e la complessità di alcune delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge;
Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Valerio Perotti, Presidente FF
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Urso | Valerio Perotti |
IL SEGRETARIO