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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/10/2025, n. 4017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4017 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8161/2024
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela ER, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 28.10.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 8161/2024 vertente
TRA
, cittadina italiana, nata il [...] a [...] Parte_1
residente in
1 Bitritto (BA) alla Via Giuseppe Di Vagno n.6, c.f.:
, C.F._1
rappr. e dif. dall'Avv. Enzo Gaspare Lamuraglia, c.f.
, C.F._2
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.06.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa con la decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi e svalutazione come per legge;
in tutto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l invocando il rigetto della CP_1
domanda. Espletata C.T.U. medico legale, trattata la causa ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e merita di essere accolta nei termini di cui al dispositivo.
Le provvidenze richieste si inquadrano nell'ambito delle forme di tutela economica che l'ordinamento appronta a favore dei cittadini menomati nella propria integrità psico-fisica.
2 Il diritto alle prestazioni di invalidità civile è subordinato alla sussistenza del requisito dell'età compresa tra i 18 ed i 65 anni, del requisito medico-sanitario ed il mancato superamento di determinati limiti di reddito.
Per quanto riguarda il requisito medico-sanitario, la legge richiede la totale inabilità lavorativa, per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, mentre richiede la riduzione della capacità lavorativa dal 74%, per il riconoscimento dell'assegno mensile d'assistenza.
Per quanto concerne l'indennità di accompagnamento, la legge n.
18 del 1980, che costituisce la normativa base in materia, richiede, oltre al requisito dell'inabilità totale e permanente, che sia accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore ovvero l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, sicché è necessaria un'assistenza continua.
Tale requisito va inteso come impossibilità a svolgere le funzioni quotidiane primarie (v. tra le tante Cass. 3228/99)
A tale proposito, la consulenza espletata ha evidenziato che il ricorrente era in possesso del requisito sanitario del 100%, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui alla
L. n.118/71, essendo invalido al 100%. Tale condizione è fatta risalire dal CTU alla data della domanda amministrativa del
17.01.2023 (cfr. elaborato peritale in atti), in ragione delle patologie dalle quali era affetto.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale. Nessuna censura specifica, del resto, è stata mossa dalle arti avverso la ridetta CTU.
Il ricorso va, quindi, accolto.
3 Sul punto va precisato che - in linea con il recente pronunciamento della Corte di Cassazione (sent. n. 6084 del
17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n.
6985/2014 che la fase contenziosa “si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante”, quando attraverso la fase contenziosa “si accerti
l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile
l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta”.
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, come correttamente richiesto in ricorso (mentre sarebbe dichiarata inammissibile la domanda, che presuppone il riscontro
4 anche dei requisiti socio-economici, di condanna al pagamento della prestazione assistenziale, cfr. nello stesso senso cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale
Milano 20.3.2014 n. 939).
In conclusione, va dichiarato che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario dell'invalidità pari al 100% a decorrere dalla domanda amministrativa del giorno 17.01.2023.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese del giudizio (ivi comprese quelle relative alla fase di atp) sono seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell CP_1
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che la parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario dell'invalidità pari al 100% dalla domanda amministrativa del giorno 17.01.2023;
- Condanna l a pagare, in favore del ricorrente, le spese di CP_1
lite che liquida in euro 3.350,00, oltre accessori di legge e di tariffa, e distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 28.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela ER
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TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela ER, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 28.10.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 8161/2024 vertente
TRA
, cittadina italiana, nata il [...] a [...] Parte_1
residente in
1 Bitritto (BA) alla Via Giuseppe Di Vagno n.6, c.f.:
, C.F._1
rappr. e dif. dall'Avv. Enzo Gaspare Lamuraglia, c.f.
, C.F._2
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.06.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa con la decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi e svalutazione come per legge;
in tutto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l invocando il rigetto della CP_1
domanda. Espletata C.T.U. medico legale, trattata la causa ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e merita di essere accolta nei termini di cui al dispositivo.
Le provvidenze richieste si inquadrano nell'ambito delle forme di tutela economica che l'ordinamento appronta a favore dei cittadini menomati nella propria integrità psico-fisica.
2 Il diritto alle prestazioni di invalidità civile è subordinato alla sussistenza del requisito dell'età compresa tra i 18 ed i 65 anni, del requisito medico-sanitario ed il mancato superamento di determinati limiti di reddito.
Per quanto riguarda il requisito medico-sanitario, la legge richiede la totale inabilità lavorativa, per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, mentre richiede la riduzione della capacità lavorativa dal 74%, per il riconoscimento dell'assegno mensile d'assistenza.
Per quanto concerne l'indennità di accompagnamento, la legge n.
18 del 1980, che costituisce la normativa base in materia, richiede, oltre al requisito dell'inabilità totale e permanente, che sia accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore ovvero l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, sicché è necessaria un'assistenza continua.
Tale requisito va inteso come impossibilità a svolgere le funzioni quotidiane primarie (v. tra le tante Cass. 3228/99)
A tale proposito, la consulenza espletata ha evidenziato che il ricorrente era in possesso del requisito sanitario del 100%, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui alla
L. n.118/71, essendo invalido al 100%. Tale condizione è fatta risalire dal CTU alla data della domanda amministrativa del
17.01.2023 (cfr. elaborato peritale in atti), in ragione delle patologie dalle quali era affetto.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale. Nessuna censura specifica, del resto, è stata mossa dalle arti avverso la ridetta CTU.
Il ricorso va, quindi, accolto.
3 Sul punto va precisato che - in linea con il recente pronunciamento della Corte di Cassazione (sent. n. 6084 del
17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n.
6985/2014 che la fase contenziosa “si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante”, quando attraverso la fase contenziosa “si accerti
l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile
l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta”.
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, come correttamente richiesto in ricorso (mentre sarebbe dichiarata inammissibile la domanda, che presuppone il riscontro
4 anche dei requisiti socio-economici, di condanna al pagamento della prestazione assistenziale, cfr. nello stesso senso cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale
Milano 20.3.2014 n. 939).
In conclusione, va dichiarato che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario dell'invalidità pari al 100% a decorrere dalla domanda amministrativa del giorno 17.01.2023.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese del giudizio (ivi comprese quelle relative alla fase di atp) sono seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell CP_1
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che la parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario dell'invalidità pari al 100% dalla domanda amministrativa del giorno 17.01.2023;
- Condanna l a pagare, in favore del ricorrente, le spese di CP_1
lite che liquida in euro 3.350,00, oltre accessori di legge e di tariffa, e distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 28.10.2025
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