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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/06/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
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La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 67/2021 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 31/10/2024 e promossa in questo grado
Da in concordato preventivo, di seguito Parte_1 anche solo , con sede in Catenanuova (EN), (c.f./P. Iva , in persona Pt_1 P.IVA_1
del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania presso lo studio dell'Avv. A. Arancio, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
Contro
“ , con sede in (p.i. n. Controparte_1 CP_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore (di seguito , P.IVA_2 CP_2
elettivamente domiciliata in Caltanissetta presso lo studio dell'Avv. N. Balistreri, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATA
Conclusioni delle parti:
All'udienza del 31.10.2024 i difensori delle parti, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: (Gimeli) “parte appellante insiste in tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto in seno all'atto di appello nonché nei verbali e atti di causa.
Contesta le difese avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto. Alla luce di quanto sopra, parte appellante precisa le conclusioni già formulate nell'atto di appello che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte e chiede che la causa venga decisa con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. (applicabile ratione temporis ex art
35 comma 4 D.Lgs 149/2022), per comparse conclusionali e repliche”.
(BMPS): “Precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto eccepito e dedotto nell'atto introduttivo del giudizio. Con concessione dei termini di cui all'art. 190 e con vittoria di spese compensi di causa”.
I FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 04.03.2019 e notificato insieme al pedissequo decreto di fissazione udienza, la evocava in giudizio la Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Enna e ne chiedeva la condanna Controparte_1 alla restituzione della somma di € 61.842,75, oltre interessi e spese del procedimento.
Esponeva al riguardo di essere stata ammessa in data 09.09.2009 alla procedura di concordato preventivo (successivamente omologata con decreto del 8.4.2010) dal
Tribunale di Enna e di avere inserito, tra i creditori chirografari, la Controparte_1
per l'importo falcidiato di € 74.216,06, obbligandosi a corrisponderlo in 6
[...]
rate semestrali di pari importo.
Immediatamente dopo l'apertura della precisata procedura (30.12.2009) e prima della sua
“omologazione”, la otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 435/2009 a peso CP_2 della con il quale, agendo in forza di un contratto di Parte_1 apertura di credito, ingiungeva alla debitrice il pagamento dell'importo di € 320.490,57, oltre spese e interessi.
Avverso il succitato provvedimento monitorio proponeva tempestiva opposizione l'ingiunta che, deducendo la carenza probatoria del credito azionato, ne chiedeva la revoca.
Frattanto, a seguito dell'intervenuta omologa, la società Parte_1
provvedeva a versare alla convenuta cinque rate delle sei previste (per un totale di €
61.842,75) ma, dal momento che continuava a coltivare il mentovato giudizio di opposizione, nelle contabili di pagamento si riservava espressamente il diritto di chiederne la restituzione.
Il giudizio di opposizione trovava il suo epilogo nella sentenza n° 308/2012 (che costituisce ormai “cosa giudicata”), con la quale il Tribunale revocava il provvedimento monitorio opposto per carenza di prova del credito azionato e disponeva la compensazione delle spese processuali tra le parti. Essendo risultati vani tutti i tentativi volti ad ottenere la restituzione delle somme che erano state “indebitamente” corrisposte, l'odierna appellante si risolveva a promuovere, ex art. 702 bis c.p.c., il presente giudizio a mezzo del quale –si ripete- chiedeva la condanna della al pagamento della somma di € 61.842,75, oltre accessori del credito e spese CP_2
del giudizio.
Accettava il contraddittorio l'istituto di credito convenuto il quale, in via preliminare, chiedeva la conversione del rito e, nel merito, il rigetto delle domande avversarie perché infondate.
Non necessitando di particolari cure istruttorie il giudice assegnatario del procedimento non disponeva il chiesto “mutamento del rito” e, con ordinanza del dì 11.02.2021, rigettava integralmente il ricorso proposto dall'odierna appellante e la condannava alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la precisata ordinanza ha proposto impugnazione la parte soccombente con atto notificato il 17.03.2021, a mezzo del quale ne ha chiesto la riforma per i motivi che saranno in prosieguo indicati.
Con ordinanza del 26.10.2021 la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis del gravame, nonché quella di inibitoria avanzata dalla parte appellante.
All'udienza del 31.10.2024, attraverso il deposito di note di trattazione scritta, sono state raccolte le conclusioni delle parti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i motivi che sorreggono la proposta impugnazione, la Parte_1 censura la gravata statuizione nella parte in cui afferma che: “La domanda di restituzione si basa esclusivamente sulla sentenza del Tribunale di Enna del 2012, che tuttavia non ha accertato la sussistenza o meno del credito vantato dalla società opposta. Ai fini della restituzione delle somme pagate la ricorrente, infatti, avrebbe dovuto indicare i motivi per
i quali non sussiste alcuna causa che supporti i pagamenti effettuati… I pagamenti effettuati dalla “ , anche se eseguiti con l'espressa riserva Parte_1
di ripetere le somme a seguito di accertamento giudiziale, sono comunque pagamenti spontanei in quanto effettuati dalla società non in virtù del decreto ingiuntivo ma in forza del piano concordatario”.
L'impugnante sostiene al riguardo che i pagamenti eseguiti non erano affatto spontanei e che l'inclusione del contestato credito nell'elenco dei creditori, così come il versamento delle somme in favore della banca a seguito dell'omologa, erano “atti dovuti” in ragione delle disposizioni che regolano la procedura di concordato preventivo.
La invero, aveva corrisposto alla convenuta le rate di cui si è detto “in Pt_1 adempimento di un obbligo legale ….. in attesa che il giudizio di accertamento del diritto promosso dalla stessa banca (e definito con la sentenza n° 308/2012) accertasse l'effettivo dare/avere dei rapporti tra le parti, con riserva espressa, dichiarata al momento del pagamento, di chiedere la restituzione di quanto pagato all'esito dell'accertamento giudiziale”.
Soggiunge inoltre che la sentenza che ha disposto la revoca del provvedimento monitorio
“aveva dispiegato effetti” anche sul piano concordato, atteso che il credito azionato dalla non era mai stato accertato nella sua effettiva consistenza e che, in “sede CP_2
concordataria, non si svolge alcun accertamento circa la consistenza dei diritti di credito vantati dai creditori, che vengono vagliati, con uno scrutinio che suole definirsi di natura amministrativa, ai soli fini del calcolo delle maggioranze”.
Precisa, infine, che la parte appellata non ha mai agito per il pagamento dell'ultima rata del piano concordatario “perché conscia dell'infondatezza delle proprie pretese a seguito della revoca del decreto ingiuntivo”, sicché il Tribunale aveva errato nell'affermare che
“la restituzione di quanto pagato in esecuzione del concordato necessitava di una prova diversa, che doveva essere fornita dall'attore, con contestazioni specifiche circa il rapporto e la quantificazione del credito, volte ad attestare l'insussistenza di alcun titolo a fondamento dei versamenti effettuati”, atteso che la sentenza “emessa sull'opposizione a decreto ingiuntivo non è processuale ma sostanziale”, essendo le pronunce «a contenuto processuale» solo quelle che decidono una questione pregiudiziale di rito (giurisdizione, competenza, estinzione).
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Si premette anzitutto che nell'azione di ripetizione di indebito l'onere probatorio si distribuisce tra attore e convenuto in modo che il primo deve dimostrare l'avvenuto pagamento e la mancanza di una valida causa giustificatrice dello stesso, laddove grava sul secondo la prova della validità della causa dell'esborso; e tale onere della prova non muta nel caso in cui il soggetto che allega l'indebito pagamento sia convenuto in giudizio con l'azione di accertamento negativo.
Tanto precisato, va ricordato che nella procedura di concordato preventivo non vi è un sistema di verifica dei crediti analogo a quello della procedura fallimentare, dal momento che la disciplina fornita dalla legge fallimentare è alquanto lacunosa sia con riferimento allo svolgimento della procedura (dall'ammissione all'omologa), sia per quel che riguarda la fase della liquidazione.
Si parla al riguardo di “fluidità” dell'accertamento del passivo nel concordato preventivo, posto che la “verifica” (per così dire) dei crediti, dalla domanda di ammissione all'omologa, si snoda attraverso diverse fasi:
-quella iniziale si basa essenzialmente sull'elenco di creditori e crediti che il debitore deve predisporre ai sensi dell'art. 161 l. fall. con il deposito della domanda;
-il Giudice Delegato subentra in un secondo momento nell'ambito dell'adunanza dei creditori ex art. 174 l. fall. e della discussione della proposta di concordato ex art. 175 l. fall., e, in questa sede, “può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi” (art. 176 l. fall.);
-nel giudizio di omologa, il Tribunale, alla luce delle opposizioni svolte dai creditori, può sempre effettuare un ulteriore vaglio sulla sussistenza dei crediti ai fini delle determinazioni delle maggioranze (Trib. Arezzo 24 dicembre 2012; Trib. Novara 20 marzo 2013) e, specie nel caso di pretese creditorie non riconosciute di notevole importo, ai fini di una rideterminazione del fabbisogno concordatario.
È bene però ricordare che in tutti questi passaggi non vi è un “accertamento” nel senso giurisdizionale del termine, perché non vi è una “cognizione” da parte del Giudice
Delegato o del Tribunale poiché, in realtà, nessuna norma prevede in sede concordataria una “verifica crediti”.
Pertanto in ogni passaggio le finalità sono diverse e, stante la cosiddetta “fluidità” dell'accertamento del passivo -cui si è dianzi fatto cenno- nel concordato preventivo, non comportano alcun accertamento definitivo preclusivo, né per la fase successiva, né per la fase di liquidazione, né, tanto meno, al di fuori della procedura.
Non a caso si è affermato che in tale ambito Giudice Delegato e Commissario Giudiziale svolgono attività di natura “amministrativa” (Cass. n. 11192/1993; Cass. n. 4446/1993) poiché l'obiettivo del loro operato nei passaggi citati non è l'accertamento in senso giurisdizionale dei singoli crediti, quanto e piuttosto di individuare complessivamente il passivo per valutare il fabbisogno concordatario.
La verifica del Commissario Giudiziale è necessaria per poter compiere il giudizio prognostico sulla “tenuta” del piano concordatario, così come le analisi del Giudice
Delegato (ex art. 176) e del Tribunale (ex art. 180) sono essenzialmente legate al sistema di votazione della proposta concordataria, alle modalità di calcolo delle maggioranze e al giudizio di omologa (vedi Trib. Roma, 27 settembre 1999).
E a conferma della provvisorietà dell'accertamento, la giurisprudenza di merito ha addirittura evidenziato che “l'ammissione al voto nel concordato sta come il riconoscimento della legittimazione in capo al creditore istante nella procedura prefallimentare: entrambe seguono ad una verifica sommaria da parte del giudice, ma in entrambi i casi tale verifica non pregiudica l'accertamento vero e proprio del credito
…”(Trib. Monza 3 giugno 2015).
Anche in sede di omologa l'effetto delle valutazioni del Tribunale non è quello di determinare un giudicato sull'esistenza, entità o rango dei crediti, ma solo quello di creare un vincolo di riduzione degli stessi in corrispondenza della percentuale offerta (Cass. n.
20298/2014;Cass. n. 12545/2000; Trib. Monza, 1 giugno 2015) e di giungere all'esdebitazione parziale del debitore in conseguenza della falcidia concordataria (Cass.
n. 770/1980).
Se così è, l'indicazione del nominativo del creditore nell'elenco di cui all'art. 161 L.F. non
è equiparabile, quanto agli effetti, a un “riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”, perché l'unico precedente di legittimità in termini (Cass. Civ. I n° 4446/1993) depone per una risposta negativa, in quanto l'indicazione del creditore nell'elenco ex art. 161 L.F. ha la sola funzione di identificare i creditori aventi diritto al voto e di lasciare impregiudicate le questioni relative all'esistenza ed alla natura dei crediti considerati: la pendenza di detta procedura, infatti, è di ostacolo soltanto ad azioni esecutive, per la tutela della par condicio, non anche a quelle di cognizione.
Se questi sono i principi regolatori della materia, l'unico vero accertamento del credito azionato dalla banca è perciò quello compiuto dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in esito al quale è stata disposta la revoca del provvedimento monitorio per difetto di prova del credito stesso.
E al riguardo giova ricordare che quando una sentenza “passa in giudicato”
l'accertamento o il provvedimento di merito in essa contenuto spiega efficacia fuori dal processo.
E tali pronunce possono essere tanto di “accoglimento”, che a seconda della forma della tutela giuridica accordata possono essere di accertamento, costitutive o di condanna, quanto di rigetto, come quelle che respingono o dichiarano inammissibile la domanda (assolutorie o di accertamento) in quanto negano la sussistenza del diritto o dei requisiti dell'azione.
Solo le sentenze che contengono una pronuncia relativa al procedimento (ad es. che dichiari la nullità del procedimento per un vizio formale) non possono spiegare effetti fuori dal processo.
Venendo ora alla portata del “giudicato” richiamato dalla parte appellante, si osserva come alla base della succitata pronuncia via sia quel medesimo rapporto bancario che, per essere stato incluso nell'elenco dei crediti del piano di concordato, ha dato luogo ai contestati pagamenti.
Sicché, applicando i principi che sono stati dianzi enunciati, deve rilevarsi che la richiamata sentenza n° 308/2012 resa tra le parti dal Tribunale di Enna all'esito del giudizio di opposizione promosso dalla ”, non può non Parte_1 incidere sui pagamenti, rendendoli nulli, effettuati dall'odierna appellante, dal momento che la banca opposta, in sede di cognizione piena, aveva l'onere -non assolto-, di documentare l'andamento del rapporto e fornire così la prova piena della fondatezza della propria pretesa creditoria.
E in tal senso militano una serie di considerazioni così compendiabili:
-l'omologa del concordato è successiva all'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall'appellante e quindi, alla data in cui il piano concordatario ha assunto efficacia, il credito della era già contestato giudizialmente nelle forme di rito;
CP_2
-tutte le rate del piano concordatario sono state versate con “animo di richiederne la ripetizione” all'esito dell'accertamento giudiziale del rapporto, ragion per cui deve escludersi quella “spontaneità dell'adempimento” di cui è cenno in sentenza, atteso che il pagamento delle rate in questione è avvenuto solo prudenzialmente, e cioè in attesa del deposito della sentenza di opposizione e nella consapevolezza dell'unicità del rapporto
(sotteso al d.i. e inserito nel piano concordatario);
-intervenuta la sentenza che ha revocato il provvedimento monitorio quando erano state versate cinque delle sei rate previste, la società debitrice ha omesso di versare l'ultima rata, per il cui pagamento la non ha mai agito, né in questa sede in via CP_2
riconvenzionale e neppure in via ordinaria, promuovendo cioè un'azione di risoluzione del concordato.
Alla luce di quanto innanzi esposto, si deve perciò ritenere che la Parte_1
abbia compitamente fornito la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, e
[...]
cioè l'avvenuto pagamento delle rate e la mancanza di una causa che le giustifichi, sicché, alla stregua di quanto precede, l'impugnazione deve essere accolta e la sentenza del primo giudice deve essere riformata nei termini di cui in dispositivo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte appellata: si liquidano in € 4.000,00 per il primo grado, oltre accessori se dovuti, ed in € 4.200,00, oltre accessori se dovuti, per la fase di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma dell'ordinanza del dì 11.02.2021, emessa dal Tribunale di Enna all'esito del giudizio rubricato al n. 378/2019 R.G., così dispone:
-condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, alla restituzione della somma di € 61.842,75, in favore della
[...]
, oltre gli interessi al tasso di legge, maturati e Parte_1
maturandi. A decorrere dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
-condanna l'appellato alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellante, che liquida per il primo grado in € 4.000,00, oltre accessori se dovuti, ed in € 4.200,00, oltre accessori se dovuti, per la fase di appello;
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 27.03.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice