CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1125/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBERI SALVATORE, Presidente
AL US, Relatore
URSO MARIA PIA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2894/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia - Via Trabia N. 15 95048 Scordia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 145 VARI
- INGIUNZIONE n. 2602 I.C.I. 2010
- INGIUNZIONE n. 218 VARI 2009
- INGIUNZIONE n. 3391 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: INSISTE IN ATTI
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa della contribuente, impugnando l'intimazione di pagamento e preavviso di pignoramento n. 145 notificata in data 21.03.2025 dall'Ufficio Tributi del Comune di Scordia ai fini TA.R.
SU. 2009/I.C.I. 2010/TA.R.S.U. 2012, ha lamentato la nullità dell'intimazione opposta per l'omessa notifica degli atti presupposto, l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'Ufficio impositore non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, osserva sul primo motivo del ricorso che l'Ufficio impositore, al quale è stato notificato il ricorso introduttivo in data 28.04.2025, non costituito in giudizio, non ha provato l'avvenuta notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento oggi impugnata. Quindi, allo stato degli atti, il primo motivo del ricorso risulta essere fondato e va accolto ritenendosi assorbiti i restanti motivi esposti nell'atto introduttivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Catania sezione 11 accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Scordia al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€ 600,00. Catania, 8.gennaio.2026 Il Relatore Il Presidente Dr. Giuseppe Palermo Dr. Salvatore Barberi
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBERI SALVATORE, Presidente
AL US, Relatore
URSO MARIA PIA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2894/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia - Via Trabia N. 15 95048 Scordia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 145 VARI
- INGIUNZIONE n. 2602 I.C.I. 2010
- INGIUNZIONE n. 218 VARI 2009
- INGIUNZIONE n. 3391 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: INSISTE IN ATTI
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa della contribuente, impugnando l'intimazione di pagamento e preavviso di pignoramento n. 145 notificata in data 21.03.2025 dall'Ufficio Tributi del Comune di Scordia ai fini TA.R.
SU. 2009/I.C.I. 2010/TA.R.S.U. 2012, ha lamentato la nullità dell'intimazione opposta per l'omessa notifica degli atti presupposto, l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'Ufficio impositore non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, osserva sul primo motivo del ricorso che l'Ufficio impositore, al quale è stato notificato il ricorso introduttivo in data 28.04.2025, non costituito in giudizio, non ha provato l'avvenuta notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento oggi impugnata. Quindi, allo stato degli atti, il primo motivo del ricorso risulta essere fondato e va accolto ritenendosi assorbiti i restanti motivi esposti nell'atto introduttivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Catania sezione 11 accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Scordia al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€ 600,00. Catania, 8.gennaio.2026 Il Relatore Il Presidente Dr. Giuseppe Palermo Dr. Salvatore Barberi