Art. 4.
La legge regionale disciplina la nomina del presidente e la composizione e la nomina di un consiglio di non oltre 26 membri, assicurando che una meta' dei posti sia riservata a membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed in proporzione dell'effettiva rappresentativita' regionale di ciascuna di esse e da un rappresentante del personale; e che l'altra meta' sia eletta dal consiglio regionale con voto limitato a due terzi.
La legge regionale disciplina, altresi', la composizione del collegio dei revisori dei conti, con la partecipazione di membri designati dal Ministero del tesoro e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
La legge regionale disciplina la nomina del presidente e la composizione e la nomina di un consiglio di non oltre 26 membri, assicurando che una meta' dei posti sia riservata a membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed in proporzione dell'effettiva rappresentativita' regionale di ciascuna di esse e da un rappresentante del personale; e che l'altra meta' sia eletta dal consiglio regionale con voto limitato a due terzi.
La legge regionale disciplina, altresi', la composizione del collegio dei revisori dei conti, con la partecipazione di membri designati dal Ministero del tesoro e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.