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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al numero 1848 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avverso l'ordinanza ai sensi dell'art. 702 ter cpc del
Tribunale di Napoli Nord resa nel procedimento rg 4301/2020, cron. 1584/2020, comunicata il 22 marzo 2022, avente a oggetto responsabilità professionale medica e vertente tra
(cf ), (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (cf e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(cf , in proprio e nella qualità di eredi
[...] C.F._4 Per_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Giulio Costanzo (cf ),
[...] C.F._5 elettivamente domiciliati in Frattamaggiore (NA), Via C. Pezzullo, 53, nello studio del difensore, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec;
Email_1
appellanti
e
(cf e p. iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Mugnano Controparte_2
(cf elettivamente domiciliata nello studio del difensore in C.F._6
Napoli, Via dei Fiorentini, 61, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec
1 ; Email_2 appellata nonché
(cf ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3 C.F._7
Domenico Pagliuca (cf ), elettivamente domiciliato in Aversa C.F._8
(CE), Via Ettore Corcioni, 78, nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in primo grado (per le comunicazioni: pec
Email_3 appellato nonché
(p. iva , in persona Controparte_4 P.IVA_2 dell'Amministratore Delegato, Dr. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_5
Steve Fucci (cf ), elettivamente domiciliata in S. Maria Capua C.F._9
Vetere, Corso Garibaldi, 8, nello studio del difensore, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in primo grado (per le comunicazioni: pec
); Email_4 appellato nonché
(cf e p. iva , Controparte_6 P.IVA_3 [...]
, in persona del procuratore speciale, Dott.ssa Controparte_7 Controparte_8 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Locatelli (cf ) C.F._10 elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Padova, Galleria Alcide De
Gasperi, 4, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec;
Email_5 appellata nonché
(cf ), in persona del legale Parte_5 P.IVA_4 rappresentante, Avv. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_9 disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Panni (cf ) e Luigi C.F._11
Cacciatore (cf ), elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. C.F._12
Cacciatore in Salerno, Via Leopoldo Cassese, 12, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_6 Email_7 appellata
2 CONCLUSIONI
All'udienza del 17 settembre 2024, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli eredi convenivano in giudizio, con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis Persona_1 cpc dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord, la , dopo aver esperito Controparte_4 accertamento tecnico preventivo, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti dal congiunto a causa dell'omessa stadiazione e conseguente inidoneo trattamento della neoplasia della ghiandola parotide destra patita dal Sig. , il Per_1 quale decedeva in data 13 novembre 2011, con conseguente perdita di chance e peggiori condizioni di vita nel corso della malattia.
La si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda, chiedendo di essere CP_4 autorizzata a chiamare in causa il chirurgo che aveva operato nonché che la CP_1 assicurava per la responsabilità civile. Entrambi si costituivano in giudizio e il medico,
a sua volta, chiedeva essere autorizzato a chiamare in causa e Parte_5
per essere dalle compagnie manlevato. Controparte_6
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il Tribunale con la gravata ordinanza, rigettava la domanda così motivando: “Nonostante le risultanze della CTU rese in sede di ATP, sulla base della documentazione in atti, ritiene questo giudicante che non possa essere affermata la responsabilità della Struttura sanitaria resistente.
In data 24/11/2010 giungeva alla di Aversa per Persona_1 Controparte_4 una tumefazione alla parotide destra, ed in data 25/11/2020 veniva sottoposto ad escissione chirurgica della lesione in anestesia locale che dava esito a diagnosi istologica di frammenti di un carcinoma scarsamente differenziato di natura da definire (diagnosi istologica del 13/12/2010).
In seguito, effettuava, in data 15/12/2010 presso il Centro Igea di S. Antimo una
RM Cranio Encefalo che evidenziava “voluminosa tumefazione della regione pterigoidea di destra … a crescita espansiva”, definendo così una malattia localmente avanzata.
Si rivolgeva quindi all'IRCCS Pascale di Napoli dove, in data 7/2/2011 (all'incirca dopo 40 gg dalla diagnosi istologica) effettuava Tac Total Body, che confermava
l'estensione locoregionale della malattia.
Pertanto, il percorso diagnostico e terapeutico finalizzato alla diagnosi ed alla stadiazione della malattia risultata localmente avanzata subito dopo la diagnosi
3 istologica, è stato correttamente seguito dal personale della . CP_10
Non vi è stato alcun ritardo diagnostico da parte della , dal momento che, CP_4 dopo due giorni dalla redazione dell'esame istologico che ha definito la diagnosi di una malattia neoplastica scarsamente differenziata e, quindi, molto aggressiva e con un esito infausto per il paziente, è stata effettuato un ulteriore esame diagnostico (RM
Cranio Encefalo), per definire l'estensione locale della malattia a fini di stadiazione.
Nonostante non vi sia in atti una documentazione proveniente dalla che CP_4 indichi quale esame il paziente avrebbe dovuto effettuare ai fini della stadiazione della neoplasia, risulta agli atti il referto di un esame specialistico (RM Cranio Encefalo), effettuato dopo appena due giorni, e finalizzato proprio alla definizione della estensione della malattia a fini della stadiazione.
La domanda di parte ricorrente va pertanto rigettata, con conseguente assorbimento delle domande nei confronti dei terzi chiamati.
Tenuto conto dell'incertezza determinatasi a seguito della CTU svolta in sede di
ATP, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio, rimanendo a carico del ricorrente soccombente le spese di CTU in sede di
ATP”.
Avverso la sentenza proponevano appello gli , con atto di citazione Pt_6 Persona_1 notificato a mezzo pec il 21 aprile 2022 invocandone la riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni altra contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1) In accoglimento del presente appello, riformare totalmente l'ordinanza ex artt. 702 bis e seguenti c.p.c. rep. 1584/2022, Tribunale di Napoli Nord, nella persona del
Giudice dr.ssa Lucia Esposito, pubblicata in data 22 marzo 2022, a definizione del procedimento sommario di cognizione iscritto a ruolo con il numero 4301/2020 e notificata in data 23 marzo 2022, avente ad oggetto risarcimento dei danni da responsabilità medica;
2) Per l'effetto, a modifica della precedente decisione, accertata, riconosciuta e dichiarata la responsabilità medico-professionale delle controparti appellate che ha cagionato il decesso del sig. , conseguentemente condannare le stesse, in Persona_1 solido tra loro o secondo le rispettive responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patiti dagli appellanti, nella spiegata qualità, nella misura richiesta nella precedente procedura ex art. 702 bis e seguenti c.p.c. e richiamata nel presente atto di appello, o comunque nella diversa misura da quantificarsi secondo equità circostanziata, oltre
4 rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno dalla data del fatto all'effettivo soddisfo. A ciò aggiungansi le spese di CTU e CTP.
3) Condannare, in ogni caso, le controparti al pagamento delle spese e delle competenze professionali relative alla fase di ATP e del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa depositata il 1 settembre 2022, si costituiva in giudizio
[...]
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 difetto di specificità dei motivi, nel merito ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese del grado.
Con comparsa depositata il 2 settembre 2022, si costituiva in giudizio CP_3
chiedendo il rigetto del gravame e riproponendo le eccezioni e domande
[...] rimaste assorbite.
Con comparsa depositata il 5 settembre 2022, si costituiva in giudizio la CP_4
invocando il rigetto del gravame e, in subordine, chiedeva ammettersi i mezzi
[...] istruttori articolati in primo grado.
Con comparse depositate, rispettivamente, il 9 e 30 settembre 2022, si costituivano in giudizio e , chiedendo il rigetto del gravame Controparte_6 Parte_5
e riproponendo le eccezioni di non operatività delle polizze assicurative.
Alla prima udienza di trattazione, il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 17 settembre 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, come da note telematiche, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Gli appellanti e gli appellati depositavano comparse e memorie di replica conclusionali.
Gli appellanti formulano un unico motivo di gravame, non rubricato, col quale sostanzialmente lamentano la incoerenza e contraddittorietà della motivazione sottesa al provvedimento impugnato, essendosi il primo giudice discostato dalle valutazioni espresse con ctu, svolta in sede di atp, senza valide argomentazioni contrarie e senza indicare adeguatamente quale fosse l'iter medico-logico-giuridico e i criteri scientifici applicati per confutare gli esiti della consulenza medica specifica.
Gli appellanti ripercorrono, nel motivo di impugnazione, le considerazioni espresse dai ctu e dal ctp, argomentando come da tali valutazioni tecniche emergerebbe con evidenza la responsabilità dei sanitari di per ritardo diagnostico della CP_4
5 neoplasia dalla quale era risultato affetto , ritardo che avrebbe determinato Persona_1 la perdita di chance di maggior sopravvivenza alla malattia, con peggioramento della qualità di vita nel tempo residuo di vita.
La decisione è, invece, corretta e va confermata.
Giova, in primis, ripercorrere l'iter diagnostico al quale venne Persona_1 sottoposto.
Il 12 novembre 2010, il paziente si recò al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Aversa riferendo comparsa, da una settimana, di dolore e tumefazione in sede sottomandibolare. Il paziente fu dimesso con diagnosi di “tumefazione linfonodale sottomandibolare dx” con prescrizione di consulenza ematologica e rientro in ospedale il successivo lunedì mattina per valutazione internistica ambulatoriale.
Dalla documentazione medica in atti si evince che si rivolse, poi, al Dr. Persona_1 il quale, con certificato del 15 novembre 2010, prescrisse la sospensione del CP_3 farmaco CO e l'assunzione di Clexane 6.000 per sottoporlo a escissione linfonodale.
In data 24 novembre 2010, venne ricoverato presso ove Persona_1 CP_4 veniva, appunto, sottoposto a intervento, in anestesia locale, di biopsia diagnostica di neoformazione della parotide destra.
Il tessuto asportato venne inviato per l'esame istologico al Centro Analisi Cliniche
Mater Dei e refertato, in data 13 dicembre 2010, quale “tessuto parotideo sede di infiltrazione di carcinoma scarsamente differenziato”.
In data 15 dicembre 2010, effettuò, presso il Centro Polidiagnostico e Persona_1
Polispecialistico Igea S. Antimo, RM cranio-encefalo, che evidenziava “voluminosa tumefazione della regione pterigotidea di destra di basso segnale T1/T2 a margini arrotondati, a crescita espansiva da esaminare in dettaglio con esame TC/RM con iniezione di vena di mdc”.
In data 3 febbraio 2011, con prenotazione effettuata il 13 gennaio 2011, come risulta dalla cartella clinica 364/2011, venne ricoverato presso la Fondazione Persona_1
Pascale, ove venne effettuato intervento di biopsia su tonsille e adenoidi. Vi è, altresì, in atti referto di TC Total Body, con e senza contrasto, effettuato presso la medesima struttura in data 7 febbraio 2011.
A partire da tale momento, i successivi interventi diagnostici e terapeutici furono svolti sempre presso e su indicazione della Fondazione Pascale sino al decesso, avvenuto il 13 novembre 2011.
6 I ctu, all'esito della consulenza svolta nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, hanno ritenuto che i sanitari della non avessero correttamente Controparte_4 completato l'iter diagnostico, mancando in atti una lettera di dimissione recante la diagnosi, e il successivo iter diagnostico utile alla stadiazione e/o l'eventuale approfondimento diagnostico per la difficile caratterizzazione dell'istopatologia della neoplasia. L'approfondimento, difatti, venne effettuato, secondo gli ausiliari, solo tre mesi dopo la biopsia (ricovero del 24-26 novembre 2011) dalla Fondazione Pascale, durante il ricovero del 3 febbraio 2011 (pag. 24 ctu).
Sempre secondo i ccttuu, “le stadiazioni, clinica e patologica, che nel caso in esame non sono state effettuate presso la struttura “ ”, ossia prima e dopo CP_4
l'intervento chirurgico, avrebbero aggiunto informazioni riguardo la prognosi nonché utili indirizzi ai fini della scelta del trattamento pre- (ad es., necessità di ricorrere a svuotamento linfonodale) e post-operatorio (eventuale terapia adiuvante)”, ritenendo che “La visita specialistica del centro o l'indirizzo presso uno specialista laddove la struttura ne fosse sprovvista, che è mancata nel caso in esame, rappresentava un significativo approccio al paziente” (pag. 25 e 26).
La relazione degli ausiliari non tiene, però, debitamente conto dei dati emergenti dalla documentazione clinica in atti e fonda su un errore di base, giacché, nonostante sia nella ctp che nella ctu viene chiaramente indicato che l'intervento di escissione eseguito presso avesse finalità esclusivamente diagnostica, tant'è che CP_4 vennero prelevati frammenti di tessuto inviati per l'esame istologico, il successivo ragionamento medico, quanto all'omissione della stadiazione pre e post-operatoria, riposa sull'assunto che subì una parotidectomia destra (pag. 21 ctp), che Persona_1
è, invece, un intervento di asportazione parziale o totale, per curare, attraverso l'intervento chirurgico, i tumori benigni o maligni della ghiandola parotide, non guaribili. La stadiazione patologica, cui fanno riferimento i ccttuu, richiamando le linee guida, è afferente alla successiva fase terapeutica e, difatti, proprio gli ausiliari affermano che “... può quindi fornire informazioni riguardo la radicalità oncologica
(RO) dell'intervento”, intervento terapeutico che non è stato eseguito nella struttura convenuta in giudizio, la quale interveniva nella fase della diagnosi.
All'esito del ricovero presso , infatti, non era stata ancora posta diagnosi CP_4 di neoplasia – alla quale erano, appunto, funzionali la biopsia e l'esame istologico - ma solo di neoformazione, come si legge chiaramente in cartella clinica (pag. 2), ove la diagnosi di dimissione è stata “Neoform. parotide destra”, solo successivamente, il 13
7 dicembre 2010, resa definitiva all'esito dell'esame istologico, di “carcinoma scarsamente differenziato”.
Il paziente in data 15 dicembre 2010, ovvero solo due giorni dopo la refertazione dell'esame istologico, si sottoponeva a RM cranio-encefalo, esame finalizzato, anche sulla base delle Linee Guida richiamate dai CCTTUU, in uno alla biopsia, alla stadiazione del tumore.
In particolare, va rilevato che il chirurgo, Dr. ha dedotto nel precedente CP_3 grado di giudizio, senza che il punto sia stato oggetto di contestazione, di aver ottenuto il referto preliminare dell'esame istologico prima ancora che l'esame fosse consegnato ai familiari in data 17 dicembre 2010 (circostanza questa documentata in atti, doc. 3 prod. e di avere, per tale ragione, indirizzato il paziente al Centro Igea S. CP_3
Antimo per effettuare la RM, solo due giorni dopo in data 15 dicembre, confermativa della presenza di una voluminosa massa, che, come risulta dal referto radiologico, necessitava di ulteriori approfondimenti. Tali approfondimenti furono effettuati a partire dal 3 febbraio 2011 presso l'istituto Pascale, con prenotazione in data 13 gennaio
2011, dunque, 29 giorni dopo la risonanza magnetica. L'evidenza documentale, della quale non si è compiutamente tenuto conto in sede di operazioni peritali, contraddice l'affermazione dei ccttuu che vi sarebbe stato un ritardo diagnostico di tre mesi (dal 24 novembre 2010 al 3 febbraio 2011), addebitabile a negligenza e condotta imperita dei sanitari di . CP_4
Dunque, la decisione di primo grado è corretta, laddove il Tribunale ha statuito che, nonostante la mancanza di documentazione in cartella clinica che indicasse il successivo iter terapeutico, il paziente effettuò, nel caso di specie, l'esame specialistico finalizzato alla stadiazione della malattia, non potendo addebitarsi, per tale ragione, alcun ritardo diagnostico alla struttura, decisione che fonda – in disaccordo con gli ausiliari - sulla precisa e approfondita valutazione della documentazione clinica in atti.
Inoltre, dalla prima cartella clinica dell'istituto Pascale, nella quale risulta acquisito l'esito della biopsia del 13 dicembre 2010 e della RM, emerge come l'indagine principale nel corso del ricovero fu proprio un'altra biopsia, in tal caso su tonsille e adenoidi, dunque il medesimo esame effettuato dalla , necessario alla Controparte_4 classificazione di quella che venne diagnostica, solo all'esito del primo esame istologico, come neoplasia, senza che il centro altamente specializzato riuscisse mai a individuare il tumore primario, rispetto alla cui natura sia il ctp che i ctu concordano per una spiccata aggressività.
8 È principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale l'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può e deve utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno che, però, non è aderente al caso concreto, nel quale, pur in carenza di precise indicazioni in cartella clinica, vi sono più che sufficienti elementi documentali per affermare che il paziente fu immediatamente orientato per effettuare i necessari approfondimenti, con una diagnosi già certa di neoplasia a seguito della biopsia del 25 novembre 2010 ed esame istologico del 13 dicembre 2010.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod., dunque, tenuto conto del valore della lite, indicato come indeterminabile ma che in ragione del danno lamentato
(perdita di chance) e del concreto atteggiarsi della patologia che colpì , può Persona_1 ritenersi ricompreso entro il valore di € 26.000,00, dell'attività svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole con riferimento ai valori minimi dello scaglione tariffario da € 5.201,00 a € 26.000,00, in € 2.906,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, come per legge da porsi a carico degli appellanti in favore dell'appellata . Le spese del grado CP_4 possono essere compensate tra le restanti parti processuali, essendo rimasta ogni questione afferente alle chiamate in garanzia, non manifestamente infondate, assorbita.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di
Giustizia.
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza ai sensi dell'art. 702 ter cpc del Tribunale di Napoli Nord resa nel procedimento rg 4301/2020, cron. 1584/2020, comunicata il 22 marzo 2022, proposto da , Parte_1 Pt_2
, e nei confronti di ,
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_4
, , e Controparte_1 Controparte_3 Parte_5 [...]
[...]
[...] , così provvede: CP_11
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in € Controparte_4
2.906,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge;
compensa integralmente le spese del grado tra le restanti parti processuali;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Eugenio Forgillo
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