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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 9058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9058 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e previdenza in persona del Giudice Dr.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 05.12.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato nella causa iscritta al n. 26618/2024 R.G.L. promossa
DA
I sig.ri: , nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1 residente in [...], , nato a Controparte_2
Napoli il 18.04.1978, C.F. residente in [...]a Cremano C.F._2
(Na) alla via Giacomo Matteotti n. 23, , nato a [...] il [...], Controparte_3
C.F. residente in [...], e C.F._3 CP_4
, nato a [...] il [...], C.F. residente in [...] alla
[...] C.F._4 via Bigatta n. 6 c, in proprio e nella qualità di eredi legittimi del sig. , Persona_1 nato a [...] il [...] e deceduto in San Giorgio A Cremano (NA) il giorno 15.01.2024, tutti elettivamente domiciliati in Napoli al Viale A. Gramsci n. 19 presso lo studio dell'avv. Giovanna Ziello come in atti;
Ricorrenti
NEI CONFRONTI DI :
( Controparte_5
I. N. A. I. L.) C. F. in persona del per la Campania, P.IVA_1 Controparte_6 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Golia presso il quale è domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro, come in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 04.12.2024 i ricorrenti esponevano: Di essere i quattro figli nonché unici eredi legittimi del sig. , Persona_1 deceduto in San Giorgio A Cremano il giorno 15.01.2024. Deducevano che il sig. , decedeva a causa di mesotelioma pleurico, CP_1 malattia che ritenevano i ricorrenti, essere direttamente causata dalle prolungate esposizioni all'amianto sul luogo di lavoro. Eccepivano che il mesotelioma di cui soffriva il sig. era una tipica malattia CP_1 professionale immediatamente riconducibile all'esposizione prolungata all'amianto; che egli, infatti, aveva a prestato servizio come manutentore meccanico presso l'azienda Industrie Cantieri Metallurgici Italiani (I.C.M.I.) S.p.A. di Napoli dal 25.06.1969 al 31.12.1994, allorquando cessava l'attività lavorativa svoltasi interamente a contatto con l'amianto. Eccepivano gli eredi che l'esposizione prolungata e continuativa all'amianto, veniva accertata peraltro dallo stesso con verbale del 21.03.2003 reso ai sensi e per CP_7 gli effetti dell'art. 13, comma 8, L. 257/92, ove si leggeva che il veniva CP_1
“esposto all'amianto per le seguenti mansioni…” e per il periodo suindicato, accertando l'esposizione all'amianto per oltre 25 anni. Una simile esposizione all'amianto, dunque, concludevano gli istanti, non poteva che condurre allo sviluppo di una patologia tanto grave come il mesotelioma pleurico diagnosticato poi al : egli, decedeva proprio a causa di questo terribile male in quanto CP_1 per tutta la sua vita lavorativa era stato esposto all'amianto.
I sig.ri deducevano altresì che, pur essendosi rivolti all' al fine di CP_1 CP_7 ottenere le dovute prestazioni, nulla avevano percepito. Pertanto, si rivolgevano al Tribunale di Napoli chiedendo: la natura di malattia professionale del mesotelioma pleurico di cui era affetto il sig.
, così come da Lista 1 in uso all' e in forza del verbale di Persona_1 CP_7 accertamento del 21.03.2003; per l'effetto, accertare e dichiarare altresì il nesso eziologico tra il decesso del sig. avvenuto in data 15.01.2024 e la malattia CP_1 professionale di cui era affetto;
accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti di legge, condannare parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente, in proprio e in qualità di superstiti del defunto sig. , le prestazioni Persona_1 di cui all'art. 85 del D.P.R. n. 1124/65, con decorrenza dal giorno 15.01.2024 e con le prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto, nonché l'assegno “una tantum” per le spese funerarie sostenute;
accertati e dichiarati i presupposti di legge, condannare parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente, in proprio e in qualità di superstiti del defunto sig. , la somma e/o Persona_1
l'indennizzo comunque denominato ai sensi dell'art. 1, commi 241-246, della L. n. 244/2007 (c.d. Fondo Vittime Amianto) in misura e con le modalità di legge;
accertare che la patologia che ha provocato la morte del sig. è asbesto- CP_1 correlato, ai fini del proponimento dell'ulteriore domanda all' per la CP_8 ricostituzione della posizione previdenziale con la maggiorazione di legge e con adeguamento dei ratei e liquidazione delle differenze sui ratei medio tempore maturati per i quali si agirà in separato giudizio;
condannare l al pagamento CP_7 delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore;
disporre C.T.U. medico legale volta ad accertare la sussistenza del nesso eziologico rilevante tra la neoplasia sofferta dal sig. e il suo decesso CP_1 avvenuto in data 15.01.2024, nonché la natura professionale del mesotelioma di cui era affetto il dante causa degli odierni ricorrenti a cagione dell'attività lavorativa svolta presso l'azienda Industrie Cantieri Metallurgici Italiani (I.C.M.I.) S.p.A. di Napoli dal 25.06.1969 al 31.12.1994.>>
L' , costituitosi con memoria del 06.05.2025, si opponeva alla domanda CP_5 sostenendone la infondatezza.
Eccepiva, con riguardo alla malattia denunciata, che non risultava pervenuta la certificazione medica attestante la patologia professionale denunciata.
In ordina alla richiesta di rendita a superstiti l'istituto eccepiva che ai sensi dell'ART.85 del D. P. R. n. 1124/1965 spettava a favore dei superstiti una rendita così suddivisa: il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si trattava di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi deceduti, anche di entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Pertanto, nel caso de quo, i figli non avevano diritto dal momento che avevano superato il limite di età previsto dalla norma.
Concludeva pertanto: eccezione disattesa, così provvedere: rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto, oltre che sfornita di valida prova. In via istruttoria, nel caso di ingresso nel giudizio di CTU medico legale si nomina, quale consulente di parte la Dottoressa , con facoltà anche di sua sostituzione, domiciliata Persona_2 presso l in Via Nuova Poggioreale (Angolo via S. Lazzaro) Napoli. Inoltre, nella CP_7 denegata ipotesi di accoglimento della domanda, si fa rilevare che ai sensi dell'art.16, comma VI, della legge n. 412/1991, il pagamento cumulativo della svalutazione monetaria e degli interessi legali non è dovuto. Statuire di conseguenza in ordine alle spese.>>
Lette le note scritte delle parti, il Giudice decideva la causa all' odierna udienza cartolare come da sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato. Ai sensi dell'art. 85 D.P.R. n. 1124 del 1965, per quel che qui interessa: "Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116: 1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. (...)".
Ne consegue che, alla luce della norma citata, presupposti del diritto alla rendita ai superstiti sono, oltre ai requisiti soggettivi, la natura professionale della patologia nonché il nesso di causalità fra il decesso e l'infortunio o la malattia professionale. In particolare, secondo consolidata giurisprudenza, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell assicuratore, che nel caso CP_5 concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro;
nel caso, poi, di fattispecie costitutiva del diritto alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario, è altresì necessaria la dimostrazione del nesso di causalità tra la malattia, che si assume contratta a causa del lavoro, e la morte" (Cass. 19312/2004).
Nel caso di specie, trattandosi di mesotelioma contratto da un lavoratore esposto all' amianto, e di patologia tabellata, come meglio si dirà, risulta assolto l' onere probatorio relativo all' eziologia professionale della malattia.
Sulla base della copiosa documentazione medica agli atti risulta infatti provato che il
Sig. , dante causa degli odierni ricorrenti, decedeva il 15 gennaio Persona_1
2024 a causa di mesotelioma pleurico, malattia i cui sintomi si erano manifestati nel corso del 2022 con decorso certificato in atti ( c.f.r. in particolare cartella clinica del
23.12.2023; referto oncologico datato 27 dicembre 2023).
Com' è noto Il mesotelioma pleurico, è un raro tumore primitivo della serosa mesoteliale, causato dall'esposizione all'amianto nella stragrande maggioranza dei casi. I sintomi comprendono tosse persistente, dispnea, dolore toracico e perdita di peso inspiegabile. La diagnosi si basa sull'anamnesi dell'esposizione, sull'imaging del torace e sulla biopsia tissutale. Il mesotelioma diffuso maligno è quasi sempre fatale.
L' attestazione rilasciata dall' ( c.f.r. doc. n.7 di parte attrice) da atto nel caso di CP_7 specie che il Sig. durante la sua attività lavorativa, quale manutentore CP_1 meccanico presso l'azienda Industrie Cantieri Metallurgici Italiani (I.C.M.I.) S.p.A. di
Napoli dal 25.06.1969 al 31.12.1994, è stato esposto all' amianto per un periodo assai prolungato di tempo pari a circa 25 anni.
Va poi rilevato che nella lista dei tumori di origine professionale da contatto con l' asbesto il mesotelioma , nelle sue varie forme compreso quello pleurico, è elencato al n. 03 del gruppo 6 ( c.f.r. doc. 11 parte ricorrente).
Trattasi dunque di malattia tabellata.
Nel caso di impossibilità di raggiungere certezza scientifica assoluta circa la sussistenza del nesso causale, del resto, l'eziologia professionale della malattia deve essere cionondimeno riconosciuta sulla base di presunzioni desunte da ipotesi tecniche in presenza di un elevato grado di probabilità, anche sulla base dell'analisi delle condizioni lavorative, dell'eziopatogenesi professionale, desumibile anche da fati epidemiologici e dalla letteratura scientifica.
Laddove risulti, pertanto, accertato che gli agenti patogeni lavorativi siano dotati di efficacia causale rispetto alla malattia diagnosticata, la stessa andrà dichiarata di origine professionale, quand'anche sia accertata la concorrenza di agenti patogeni extralavorativi, dotati anch'essi di idonea efficacia causale (come, ad es., il fumo di sigarette e l'ipotetica predisposizione genetica), verosimilmente operanti con azione sinergica e moltiplicativa.
Secondo poi l'orientamento giurisprudenziale condiviso da questo giudicante: "nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cp, per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge" (Cfr. Cass. Sez. Lav. 4 giugno 2008, n. 14770).
Questo principio è applicato anche in tema di rendita in favore dei superstiti (Cfr. Cass., 16.10.1987, n. 7679). Conseguentemente non vi è dubbio che sussista nella fattispecie il nesso di causalità tra l'esposizione lavorativa alle polveri di amianto e lo sviluppo successivo della malattia neoplastica che conduceva a morte il lavoratore in questione. Come sopra evidenziato, si tratta di malattia professionale tumorale catalogata dallo stesso CP_7 come di origine professionale
L' origine professionale della malattia è infine comprovata, ad abundantiam, anche dalla consulenza tecnica di parte prodotta dalla difesa dei ricorrenti ( doc.n. 10 allegato all' atto introduttivo).
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, alla luce dei dati esaminati e della non contestazione specifica sul punto da parte dell' dovendosi riconoscere la natura CP_7 di tecnopatia al mesotelioma che condusse all' exitus, sussistono inoltre i presupposti di legge per il riconoscimento della rendita ai superstiti e dell'assegno funerario ai superstiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello della morte.
Dal certificato di morte difatti risulta che il Sig. decedeva “vedovo” Persona_1 nel 2024.
Ne discende che gli attuali ricorrenti, figli legittimi ed unici eredi , rientrano nella categoria dei figli orfani di entrambi i genitori aventi diritto ai benefici invocati.
Pertanto, la domanda va accolta. L' va pertanto condannato a costituire la rendita ai superstiti ed a liquidare l' CP_7 assegno funerario a favore di , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], C.F._1 CP_2
, nato a [...] il [...], C.F. residente in [...]
[...] C.F._2
a Cremano (Na) alla via Giacomo Matteotti n. 23, , nato a [...] il Controparte_3
25.11.1974, C.F. residente in [...], C.F._3
e , nato a [...] il [...], C.F. residente in CP_4 C.F._4
VI (RA) alla via Bigatta n. 6 c , nella loro qualità di figli ed unici eredi del lavoratore deceduto, dal dì del decesso ( 15.1.2024), e ad erogare le relative prestazioni, nella misura di legge, maggiorate degli interessi legali. Le spese, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico del convenuto.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Clara Ruggiero, definitivamente pronunziando, cosi' provvede: accoglie il ricorso e, per l' effetto, condanna l' a costituire, in favore dei ricorrenti, CP_7 la rendita di cui all'art. 85 del D.P.R. n. 1124 del 1965, comma 1 a decorrere dalla data di decesso del genitore ( 15.1.2024) e a corrisponderne gli arretrati nella misura di legge e ad erogare loro altresì l'assegno di cui al comma 3 dell'art. 85 del D.P.R. n. 1124 del 1965 ,oltre interessi legali dal 120 giorno dalla domanda amministrativa (o rivalutazione monetaria se di maggiore importo); condanna l al pagamento delle spese di lite in favore del difensore di parte CP_7 ricorrente, dichiaratasi antistataria, liquidando dette spese nella misura complessiva di Euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al rimborso delle spese di CU, Iva e Cpa come per legge.
Si comunichi.
Napoli, il 5.12.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e previdenza in persona del Giudice Dr.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 05.12.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato nella causa iscritta al n. 26618/2024 R.G.L. promossa
DA
I sig.ri: , nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1 residente in [...], , nato a Controparte_2
Napoli il 18.04.1978, C.F. residente in [...]a Cremano C.F._2
(Na) alla via Giacomo Matteotti n. 23, , nato a [...] il [...], Controparte_3
C.F. residente in [...], e C.F._3 CP_4
, nato a [...] il [...], C.F. residente in [...] alla
[...] C.F._4 via Bigatta n. 6 c, in proprio e nella qualità di eredi legittimi del sig. , Persona_1 nato a [...] il [...] e deceduto in San Giorgio A Cremano (NA) il giorno 15.01.2024, tutti elettivamente domiciliati in Napoli al Viale A. Gramsci n. 19 presso lo studio dell'avv. Giovanna Ziello come in atti;
Ricorrenti
NEI CONFRONTI DI :
( Controparte_5
I. N. A. I. L.) C. F. in persona del per la Campania, P.IVA_1 Controparte_6 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Golia presso il quale è domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro, come in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 04.12.2024 i ricorrenti esponevano: Di essere i quattro figli nonché unici eredi legittimi del sig. , Persona_1 deceduto in San Giorgio A Cremano il giorno 15.01.2024. Deducevano che il sig. , decedeva a causa di mesotelioma pleurico, CP_1 malattia che ritenevano i ricorrenti, essere direttamente causata dalle prolungate esposizioni all'amianto sul luogo di lavoro. Eccepivano che il mesotelioma di cui soffriva il sig. era una tipica malattia CP_1 professionale immediatamente riconducibile all'esposizione prolungata all'amianto; che egli, infatti, aveva a prestato servizio come manutentore meccanico presso l'azienda Industrie Cantieri Metallurgici Italiani (I.C.M.I.) S.p.A. di Napoli dal 25.06.1969 al 31.12.1994, allorquando cessava l'attività lavorativa svoltasi interamente a contatto con l'amianto. Eccepivano gli eredi che l'esposizione prolungata e continuativa all'amianto, veniva accertata peraltro dallo stesso con verbale del 21.03.2003 reso ai sensi e per CP_7 gli effetti dell'art. 13, comma 8, L. 257/92, ove si leggeva che il veniva CP_1
“esposto all'amianto per le seguenti mansioni…” e per il periodo suindicato, accertando l'esposizione all'amianto per oltre 25 anni. Una simile esposizione all'amianto, dunque, concludevano gli istanti, non poteva che condurre allo sviluppo di una patologia tanto grave come il mesotelioma pleurico diagnosticato poi al : egli, decedeva proprio a causa di questo terribile male in quanto CP_1 per tutta la sua vita lavorativa era stato esposto all'amianto.
I sig.ri deducevano altresì che, pur essendosi rivolti all' al fine di CP_1 CP_7 ottenere le dovute prestazioni, nulla avevano percepito. Pertanto, si rivolgevano al Tribunale di Napoli chiedendo: la natura di malattia professionale del mesotelioma pleurico di cui era affetto il sig.
, così come da Lista 1 in uso all' e in forza del verbale di Persona_1 CP_7 accertamento del 21.03.2003; per l'effetto, accertare e dichiarare altresì il nesso eziologico tra il decesso del sig. avvenuto in data 15.01.2024 e la malattia CP_1 professionale di cui era affetto;
accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti di legge, condannare parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente, in proprio e in qualità di superstiti del defunto sig. , le prestazioni Persona_1 di cui all'art. 85 del D.P.R. n. 1124/65, con decorrenza dal giorno 15.01.2024 e con le prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto, nonché l'assegno “una tantum” per le spese funerarie sostenute;
accertati e dichiarati i presupposti di legge, condannare parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente, in proprio e in qualità di superstiti del defunto sig. , la somma e/o Persona_1
l'indennizzo comunque denominato ai sensi dell'art. 1, commi 241-246, della L. n. 244/2007 (c.d. Fondo Vittime Amianto) in misura e con le modalità di legge;
accertare che la patologia che ha provocato la morte del sig. è asbesto- CP_1 correlato, ai fini del proponimento dell'ulteriore domanda all' per la CP_8 ricostituzione della posizione previdenziale con la maggiorazione di legge e con adeguamento dei ratei e liquidazione delle differenze sui ratei medio tempore maturati per i quali si agirà in separato giudizio;
condannare l al pagamento CP_7 delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore;
disporre C.T.U. medico legale volta ad accertare la sussistenza del nesso eziologico rilevante tra la neoplasia sofferta dal sig. e il suo decesso CP_1 avvenuto in data 15.01.2024, nonché la natura professionale del mesotelioma di cui era affetto il dante causa degli odierni ricorrenti a cagione dell'attività lavorativa svolta presso l'azienda Industrie Cantieri Metallurgici Italiani (I.C.M.I.) S.p.A. di Napoli dal 25.06.1969 al 31.12.1994.>>
L' , costituitosi con memoria del 06.05.2025, si opponeva alla domanda CP_5 sostenendone la infondatezza.
Eccepiva, con riguardo alla malattia denunciata, che non risultava pervenuta la certificazione medica attestante la patologia professionale denunciata.
In ordina alla richiesta di rendita a superstiti l'istituto eccepiva che ai sensi dell'ART.85 del D. P. R. n. 1124/1965 spettava a favore dei superstiti una rendita così suddivisa: il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si trattava di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi deceduti, anche di entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Pertanto, nel caso de quo, i figli non avevano diritto dal momento che avevano superato il limite di età previsto dalla norma.
Concludeva pertanto: eccezione disattesa, così provvedere: rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto, oltre che sfornita di valida prova. In via istruttoria, nel caso di ingresso nel giudizio di CTU medico legale si nomina, quale consulente di parte la Dottoressa , con facoltà anche di sua sostituzione, domiciliata Persona_2 presso l in Via Nuova Poggioreale (Angolo via S. Lazzaro) Napoli. Inoltre, nella CP_7 denegata ipotesi di accoglimento della domanda, si fa rilevare che ai sensi dell'art.16, comma VI, della legge n. 412/1991, il pagamento cumulativo della svalutazione monetaria e degli interessi legali non è dovuto. Statuire di conseguenza in ordine alle spese.>>
Lette le note scritte delle parti, il Giudice decideva la causa all' odierna udienza cartolare come da sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato. Ai sensi dell'art. 85 D.P.R. n. 1124 del 1965, per quel che qui interessa: "Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116: 1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. (...)".
Ne consegue che, alla luce della norma citata, presupposti del diritto alla rendita ai superstiti sono, oltre ai requisiti soggettivi, la natura professionale della patologia nonché il nesso di causalità fra il decesso e l'infortunio o la malattia professionale. In particolare, secondo consolidata giurisprudenza, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell assicuratore, che nel caso CP_5 concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro;
nel caso, poi, di fattispecie costitutiva del diritto alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario, è altresì necessaria la dimostrazione del nesso di causalità tra la malattia, che si assume contratta a causa del lavoro, e la morte" (Cass. 19312/2004).
Nel caso di specie, trattandosi di mesotelioma contratto da un lavoratore esposto all' amianto, e di patologia tabellata, come meglio si dirà, risulta assolto l' onere probatorio relativo all' eziologia professionale della malattia.
Sulla base della copiosa documentazione medica agli atti risulta infatti provato che il
Sig. , dante causa degli odierni ricorrenti, decedeva il 15 gennaio Persona_1
2024 a causa di mesotelioma pleurico, malattia i cui sintomi si erano manifestati nel corso del 2022 con decorso certificato in atti ( c.f.r. in particolare cartella clinica del
23.12.2023; referto oncologico datato 27 dicembre 2023).
Com' è noto Il mesotelioma pleurico, è un raro tumore primitivo della serosa mesoteliale, causato dall'esposizione all'amianto nella stragrande maggioranza dei casi. I sintomi comprendono tosse persistente, dispnea, dolore toracico e perdita di peso inspiegabile. La diagnosi si basa sull'anamnesi dell'esposizione, sull'imaging del torace e sulla biopsia tissutale. Il mesotelioma diffuso maligno è quasi sempre fatale.
L' attestazione rilasciata dall' ( c.f.r. doc. n.7 di parte attrice) da atto nel caso di CP_7 specie che il Sig. durante la sua attività lavorativa, quale manutentore CP_1 meccanico presso l'azienda Industrie Cantieri Metallurgici Italiani (I.C.M.I.) S.p.A. di
Napoli dal 25.06.1969 al 31.12.1994, è stato esposto all' amianto per un periodo assai prolungato di tempo pari a circa 25 anni.
Va poi rilevato che nella lista dei tumori di origine professionale da contatto con l' asbesto il mesotelioma , nelle sue varie forme compreso quello pleurico, è elencato al n. 03 del gruppo 6 ( c.f.r. doc. 11 parte ricorrente).
Trattasi dunque di malattia tabellata.
Nel caso di impossibilità di raggiungere certezza scientifica assoluta circa la sussistenza del nesso causale, del resto, l'eziologia professionale della malattia deve essere cionondimeno riconosciuta sulla base di presunzioni desunte da ipotesi tecniche in presenza di un elevato grado di probabilità, anche sulla base dell'analisi delle condizioni lavorative, dell'eziopatogenesi professionale, desumibile anche da fati epidemiologici e dalla letteratura scientifica.
Laddove risulti, pertanto, accertato che gli agenti patogeni lavorativi siano dotati di efficacia causale rispetto alla malattia diagnosticata, la stessa andrà dichiarata di origine professionale, quand'anche sia accertata la concorrenza di agenti patogeni extralavorativi, dotati anch'essi di idonea efficacia causale (come, ad es., il fumo di sigarette e l'ipotetica predisposizione genetica), verosimilmente operanti con azione sinergica e moltiplicativa.
Secondo poi l'orientamento giurisprudenziale condiviso da questo giudicante: "nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cp, per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge" (Cfr. Cass. Sez. Lav. 4 giugno 2008, n. 14770).
Questo principio è applicato anche in tema di rendita in favore dei superstiti (Cfr. Cass., 16.10.1987, n. 7679). Conseguentemente non vi è dubbio che sussista nella fattispecie il nesso di causalità tra l'esposizione lavorativa alle polveri di amianto e lo sviluppo successivo della malattia neoplastica che conduceva a morte il lavoratore in questione. Come sopra evidenziato, si tratta di malattia professionale tumorale catalogata dallo stesso CP_7 come di origine professionale
L' origine professionale della malattia è infine comprovata, ad abundantiam, anche dalla consulenza tecnica di parte prodotta dalla difesa dei ricorrenti ( doc.n. 10 allegato all' atto introduttivo).
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, alla luce dei dati esaminati e della non contestazione specifica sul punto da parte dell' dovendosi riconoscere la natura CP_7 di tecnopatia al mesotelioma che condusse all' exitus, sussistono inoltre i presupposti di legge per il riconoscimento della rendita ai superstiti e dell'assegno funerario ai superstiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello della morte.
Dal certificato di morte difatti risulta che il Sig. decedeva “vedovo” Persona_1 nel 2024.
Ne discende che gli attuali ricorrenti, figli legittimi ed unici eredi , rientrano nella categoria dei figli orfani di entrambi i genitori aventi diritto ai benefici invocati.
Pertanto, la domanda va accolta. L' va pertanto condannato a costituire la rendita ai superstiti ed a liquidare l' CP_7 assegno funerario a favore di , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], C.F._1 CP_2
, nato a [...] il [...], C.F. residente in [...]
[...] C.F._2
a Cremano (Na) alla via Giacomo Matteotti n. 23, , nato a [...] il Controparte_3
25.11.1974, C.F. residente in [...], C.F._3
e , nato a [...] il [...], C.F. residente in CP_4 C.F._4
VI (RA) alla via Bigatta n. 6 c , nella loro qualità di figli ed unici eredi del lavoratore deceduto, dal dì del decesso ( 15.1.2024), e ad erogare le relative prestazioni, nella misura di legge, maggiorate degli interessi legali. Le spese, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico del convenuto.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Clara Ruggiero, definitivamente pronunziando, cosi' provvede: accoglie il ricorso e, per l' effetto, condanna l' a costituire, in favore dei ricorrenti, CP_7 la rendita di cui all'art. 85 del D.P.R. n. 1124 del 1965, comma 1 a decorrere dalla data di decesso del genitore ( 15.1.2024) e a corrisponderne gli arretrati nella misura di legge e ad erogare loro altresì l'assegno di cui al comma 3 dell'art. 85 del D.P.R. n. 1124 del 1965 ,oltre interessi legali dal 120 giorno dalla domanda amministrativa (o rivalutazione monetaria se di maggiore importo); condanna l al pagamento delle spese di lite in favore del difensore di parte CP_7 ricorrente, dichiaratasi antistataria, liquidando dette spese nella misura complessiva di Euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al rimborso delle spese di CU, Iva e Cpa come per legge.
Si comunichi.
Napoli, il 5.12.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero