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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/03/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona dei magistrati:
Dr.ssa Silvia VITRO' Presidente
Dr. Ludovico SBURLATI Giudice
Dr.ssa Marisa GALLO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 16174/2023 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Parte_1
avv.ti Aurelio Richichi, Filippo Romani e Giulia Ravegnani Pandolfo
-ATTRICE- contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
e , entrambi con l'avv. Marco Sansubrino Controparte_2
- CONVENUTE- avente ad oggetto: diritto d'autore
CONCLUSIONI
Per l'attrice
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
Nel merito:
1. accertare e dichiarare che le condotte e i comportamenti, come descritti nella narrativa degli atti attorei, di installazione e/o duplicazione e/o riproduzione e/o detenzione e/o pagina 1 di 13 utilizzazione, in assenza di regolare licenza, del programma per elaboratore CATIA dell'attrice, ivi inclusa la condotta della SI.ra , costituiscono da parte dei Controparte_2 convenuti violazione del diritto esclusivo di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, attribuiti a parte attrice dagli artt. 1 e 64 bis L.d.A., nonché illecito ex artt. 2476, comma 7, c.c.
e/o 2043 c.c.;
2. inibire in via definitiva ai convenuti la prosecuzione dell'illecito, imponendo una penale di €
10.000 (Euro diecimila/00) a carico dei convenuti in via solidale tra loro per ogni giorno di ripetizione dell'illecito e/o ritardo nell'adempimento;
3. disporre la pubblicazione della intestazione e del dispositivo della sentenza a spese dei convenuti ed a cura della parte attrice, con l'intestazione e i nomi delle parti in grassetto, su due numeri non consecutivi di quotidiani a tiratura nazionale, quali “Il corriere della Sera” e
“La Repubblica”, a caratteri doppi del normale, nonché per due volte a pagina intera su una rivista di settore scelta dalla parte attrice (sempre a caratteri doppi del normale e con l'intestazione e i nomi delle parti in grassetto), ovvero con le diverse modalità che parranno opportune a codesto Ill.mo Tribunale;
4. condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno patrimoniale (sotto forma di lucro cessante e di danno emergente) come emerso dalle risultanze di causa, oltre a rivalutazione e interessi legali dal giorno del dovuto al saldo;
5. condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura che verrà liquidata in via equitativa dal Giudice in commisurazione con il danno patrimoniale accertato e liquidato;
6. con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie 15%.
In via istruttoria: omissis”
Per le convenute
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare:
1. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione individuale di responsabilità nei confronti della SI.ra
, amministratrice della e del diritto al Controparte_2 Controparte_1
risarcimento dei danni invocati dalla società attrice in persona del Parte_2
suo legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto respingere nella loro interezza tutte le domande formulate dalla parte attrice;
2. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento di tutti i danni invocati dalla società attrice nei Parte_2
confronti della SInora personalmente e nella sua qualità di Controparte_2
amministratore e legale rappresentante pro tempore della società Controparte_1
pagina 2 di 13 e, per l'effetto, respingere nella loro interezza tutte le domande formulate dalla parte CP_1
attrice;
3. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento di tutti i danni invocati dalla società attrice nei confronti della società Parte_2
e, per l'effetto, respingere nella loro interezza tutte le Controparte_1
domande formulate dalla parte attrice;
Nel merito: - respingere la domanda attorea in ordine all'azione individuale di responsabilità esercitata nei confronti della SI.ra , Controparte_2
amministratrice della in quanto inammissibile ed infondata Controparte_1
in fatto ed in diritto;
- respingere tutte le domande risarcitorie del danno patrimoniale e non patrimoniale formulate dalla parte attrice nei confronti della Controparte_1
e della SInora , personalmente e quale amministratore e legale Controparte_2
rappresentante pro tempore della anche in solido tra loro, Controparte_1
in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
- respingere la domanda di inibitoria formulata dalla parte attrice nei confronti delle due convenute in solido tra loro e la relativa richiesta di imposizione di una penale per ogni giorno di ripetizione dell'illecito e/o ritardo nell'adempimento; - respingere la domanda formulata dalla di Parte_2
disporre la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della Sentenza a spese delle convenute. Il tutto con vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%,
CPA ed IVA come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha adito in Parte_2
giudizio la nonché la SI.ra , Controparte_1 Controparte_2
personalmente e in qualità di amministratore e legale rappresentante della
[...]
chiedendo l'accertamento della violazione del diritto esclusivo di utilizzazione Controparte_1
economica delle opere d'ingegno derivante dalla installazione e riproduzione illegittima, da parte della società convenuta, in assenza di regolare licenza, del programma informatico
CA di titolarità dell'attrice.
Esponeva la (d'ora in poi : di essere la holding del Parte_2 Pt_2 [...]
leader mondiale nella produzione di programmi per elaboratore, tra i Controparte_3
quali quello oggetto di causa, denominato CA, di cui detiene i diritti d'autore; che il programma software CA (acronimo di “Computer Aided Three-dimensional Interactive
Application”) è in grado di supportare la progettazione, il design (CAD), la produzione (CAM),
l'analisi, l'ingegnerizzazione e la simulazione di un prodotto;
che il programma CATIA viene concesso all'utilizzatore con licenza d'uso non esclusiva ed è dotato di password che pagina 3 di 13 consente l'accesso al solo titolare della licenza;
che ad ogni licenza d'uso corrisponde l'utilizzo del software su un solo computer;
che, a seguito della consultazione periodica del
“rapporto sequestri” della Guardia di Finanza relativo al secondo trimestre del 2019, veniva a conoscenza della pendenza presso la Procura della Repubblica di Torino del procedimento penale n. 14560/2019 R.G.N.R. nell'ambito del quale risultava indagata la SInora
[...]
, nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante della società CP_2 [...]
(d'ora in poi;
che, in particolare, apprendeva che la Controparte_1 Controparte_1
Guardia di Finanza aveva eseguito in data 27 giugno 2019 presso la società convenuta alcuni controlli in merito alla corretta applicazione della normativa sul diritto d'autore ed aveva sottoposto a sequestro tre computer in uso alla , su due dei quali risultava Controparte_1
installato il software CA, in assenza di licenza;
che in data 10 luglio 2019 la Guardia di
Finanza aveva comminato alla società convenuta la sanzione amministrativa di cui all'art. 174 bis L. 633/1941 e che il procedimento penale R.G.N.R. 14560/2019 era stato definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, con condanna della sig.ra alla pena di un anno di reclusione ed € 4.629,00 di multa con il beneficio della CP_2
sospensione condizionale della pena.
Nell'evidenziare come le condotte delle convenute costituissero una violazione dei diritti di autore della ai sensi degli artt. 1, 64 bis e 158 L n. 633/1941, l'attrice ha chiesto che Pt_2 venisse inibita la prosecuzione dell'illecito, con condanna delle convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Con comparsa tempestivamente depositata si sono costituite le convenute, eccependo la prescrizione delle pretese avversarie, contestando l'entità dei danni come quantificati dalla controparte e chiedendo il rigetto delle domande.
2. Sulle eccezioni di prescrizione
Le convenute hanno in via preliminare eccepito la prescrizione delle domande risarcitorie formulate dall'attrice, evidenziando come, vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., si dovesse aver riguardo al termine di prescrizione di cinque anni.
In particolare, dovendosi individuare il termine di decorrenza, ex art. 2947, I comma, c.c., quanto meno dal 3.4.2018 (data della missiva con cui contestava alla convenuta Pt_2
l'utilizzo illecito dei programmi CA, sub doc. 28 attrice), ne derivava che al momento dell'instaurazione del presente giudizio (con la notifica, in data, 14.9.2023, dell'atto di citazione) era ormai decorso il termine di cinque anni.
pagina 4 di 13 Le argomentazioni delle convenute non colgono nel segno.
E' pacifico e documentale che nei confronti della sig.ra sia stata emessa, Controparte_2
in data 14.12.2022, la sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 4785/2022 di applicazione della pena su accordo delle parti, con condanna della convenuta alla pena di un anno di reclusione ed €
4.629,00 di multa, per il reato di cui all'art. 171 bis, I comma, L. n. 633/1941 (doc. 30 attrice);
è altresì documentato ed incontestato che detta sentenza sia divenuta irrevocabile in data
31.12.2022 (doc. 30).
Trova dunque applicazione l'art. 2947, III comma, c.c., in forza del quale “…se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
Come pacificamente affermato in giurisprudenza, inoltre, "ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, nei casi previsti dall'art. 2947, comma 3, seconda parte, c.c., nella nozione di sentenza irrevocabile deve ritenersi compresa anche quella pronunciata a seguito di patteggiamento, rispetto alla quale trova pur sempre attuazione la ratio, propria della disposizione citata, di escludere l'effetto - più favorevole per il danneggiato - dell'applicazione del termine prescrizionale più ampio, nei casi in cui il procedimento penale non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato" (Cass. n. 32474/2023; Cass. n. 21937/2017).
Ne consegue che al momento dell'introduzione del giudizio in esame non era ancora decorso il termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art. 2947 c.c.
A nulla rileva il fatto che la non fosse indicata quale persona offesa dal reato, posto Pt_2 che, come correttamente evidenziato dall'attrice, “la disposizione del comma 3 dell'art. 2947 c.c.…è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso” (Cass.
n. 2888/2003) e che “il più lungo termine previsto dall'art. 2947, comma 3, c.c. è applicabile, indistintamente, a tutti i possibili soggetti attivi della pretesa risarcitoria, e, quindi, sia in caso di domanda proposta dalla vittima diretta o indiretta del reato, sia nell'ipotesi di richiesta proveniente da persone che, pur avendo risentito un danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice” (Cass. n. 26958/2018).
Del pari è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta per non essere stato ravvisato un reato nei confronti della . Controparte_1
pagina 5 di 13 Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, la previsione dell'art. 2947 cod. civ. … si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, pertanto, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile diretta contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta” (cfr. Cass. n. 28464/2013; Cass. n. 20437/2008).
A nulla rileva poi il richiamo all'art. 22 del D.lsg. n. 231/2001 che riguarda il diverso tema della prescrizione della sanzione amministrativa;
a ciò si aggiunga, in ogni caso, come in data
10.7.2019 sia stato notificato alla società convenuta il verbale di contestazione dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 174 bis L.d.A., con conseguente interruzione anche della prescrizione quinquennale invocata da (doc. 18 attrice). Controparte_1
Va infine osservato come le convenute, pur insistendo, con le conclusioni definitive, nell'eccezione di prescrizione sollevata in comparsa di costituzione, nulla abbiano più argomentato sul punto, neppure in replica alle difese svolte da parte attrice nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.
Devono in conclusione ritenersi infondate le eccezioni di prescrizione sollevate dalle convenute.
3. Sull'azione individuale di responsabilità nei confronti della sig.ra Controparte_2
Sostengono le convenute come la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice nei confronti della sig.ra ex artt. 2395, I comma, e 2476, VII comma, c.c. non possa Controparte_2 essere accolta, non potendosi ravvisare a carico dell'amministratrice una responsabilità personale.
In particolare, non vi sarebbe prova che la sig.ra fosse stata previamente informata CP_2
della installazione illegittima dei programmi CA, non potendosi inoltre escludere che i dipendenti avessero disatteso le disposizioni dalla stessa date per procedere alla disinstallazione del software.
Tali affermazioni sono prive di pregio.
Va sul punto premesso, come già evidenziato da costante giurisprudenza con riferimento all'analogo disposto dell'articolo 2395 c.c., che l'azione individuale spettante ai terzi per il risarcimento dei danni ad essi derivati per effetto di atti dolosi o colposi degli amministratori rientra nello schema della responsabilità aquiliana e presuppone che i danni stessi non siano solo il riflesso di quelli arrecati eventualmente al patrimonio sociale, ma siano stati direttamente cagionati al terzo, come conseguenza immediata del comportamento degli pagina 6 di 13 amministratori medesimi (cfr. ex multis Cass. n. 7272/2023; Trib. Catanzaro, Sez. Imprese,
28.3.2018; Trib. Roma n. 19313/2016).
Nella fattispecie in esame numerosi elementi inducono a ritenere che la condotta, quanto meno omissiva, della sig.ra abbia avuto efficacia diretta nella causazione dei danni CP_2
subiti dalla Pt_2
Sebbene sia pacifico che “la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo nè di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c.” (cfr. Cass. n. 14278/2022; Cass, n.
20178/2018) è pur vero che varie circostanze convincono circa la consapevolezza, in capo alla sig.ra , degli illeciti che si stavano perpetrando nella società dalla stessa CP_2
amministrata.
In primo luogo, è del tutto inverosimile che la sig.ra , in qualità di amministratrice, CP_2
non fosse stata messa a conoscenza della missiva del 3.4.2018 con cui la già Pt_2 contestava alla European System la duplicazione e l'uso illecito del software CA (doc. 28 attrice); le stesse convenute non hanno sul punto allegato alcun elemento specifico che possa far ritenere il contrario (doc. 28 attrice).
Inoltre, il fatto stesso che in sede di accertamento da parte della Guarda di Finanza siano state rinvenute numerose copie abusive di software, di titolarità anche di società diverse dall'odierna attrice, porta a ritenere che la duplicazione illecita dei programmi CA non sia stata una condotta isolata, ma piuttosto un modus operandi della , di cui la sig.ra CP_1
non poteva non essere a conoscenza, tenuto anche conto delle stesse caratteriste CP_2 vantate dalla società stessa a fini commerciali (cfr. schermata sito internet, sub doc. 16: “la progettazione è affidata e garantita da un team di tecnici con trentennale esperienza professionale nel settore specifico, attrezzati con strumenti di lavoro informatici e software di ultima generazione…”).
Non può poi trascurarsi come la sig.ra sia stata (e sia tuttora) amministratore unico CP_2
della sin dalla data di costituzione della società (9.1.2012), nonché socia Controparte_1
della stessa nella misura del 90%, elementi che, unitamente al numero contenuto di dipendenti (11 alla data del 31.12.2022) portano a ritenere che la sig.ra fosse CP_2 consapevole dell'uso illecito dei programmi CA o, quanto meno, abbia omesso di svolgere i dovuti controlli, per lo più dopo la missiva del 3.4.2018.
pagina 7 di 13 Peraltro, lo stesso preventivo inviato da AB IA in data 6.4.2018 (e dunque pochi giorni dopo il ricevimento della diffida di veniva indirizzato proprio all'attenzione della Pt_2
sig.ra (doc. 3 convenuta); la circostanza, dunque, che a distanza di più di un anno CP_2
siano stati rinvenuti dalla Guardia di Finanza i programmi CA ancora in uso presso la conferma la partecipazione della convenuta all'attività illecita della società. Controparte_1
A fronte della moltitudine di elementi diretti a comprovare la responsabilità diretta della sig.ra nella causazione dei danni oggetto di causa, le convenute non hanno fornito CP_2 alcuna prova contraria, né dedotto istanze istruttorie volte a dimostrare l'estraneità dell'amministratrice, limitandosi a contestare le argomentazioni attoree con allegazioni del tutto generiche.
Va dunque affermata la responsabilità solidale della e della sig.ra Controparte_1
per i fatti oggetto di causa (Cass. n. 7272/2023; Cass. n. 17794/2015). CP_2
4. Sulla quantificazione dei danni
4.1. Ciò chiarito, è pacifico - e sul punto neppure vi è stata contestazione - che la condotta delle convenute abbia integrato la violazione degli artt. 1 e 64 bis della L. n. 633/1941; in particolare, l'art. 1 L.d.A. estende ai programmi per elaboratore la disciplina prevista a tutela delle opere dell'ingegno, mentre l'art. 64 bis vieta la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, dei programmi con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma, senza il consenso del titolare dei diritti.
A fronte del ritrovamento, da parte della Guardia di Finanza, del programma CA su due computer in uso alla , le convenute non solo non hanno fornito la relativa Controparte_1 licenza di acquisto ma, nel presente giudizio, hanno confermato che “verso la fine del mese di marzo 2018 la installava il programma software CA su Controparte_1
due personal computer per provare ad aprire alcune matematiche 3D inoltrate da clienti ed effettuare eventuali modifiche sulle quote”, evidenziando tuttavia come “la durata dell'utilizzo del software …è stata di circa dieci giorni” (cfr. comparsa pag. 4).
La durata dell'utilizzo, oltre ad essere smentita dal fatto stesso che la Guardia di Finanzia abbia rinvenuto, un anno dopo, i programmi in uso e funzionanti, è in ogni caso irrilevante, posto che l'art. 64 bis LdA vieta qualsiasi riproduzione non autorizzata dall'avente diritto.
L'attrice ha dunque in primo luogo richiesto il risarcimento del lucro cessante, da liquidarsi, ex art. 158 L.d.A., “sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto”.
pagina 8 di 13 La ha pertanto parametrato il risarcimento minimo al valore commerciale di ciascuna Pt_2 licenza completa, pari ad € 1.400.000,00, così come quantificato dalla stessa Guardia di
Finanza nel verbale di contestazione della violazione amministrativa ex art. 174 bis L.d.A., sulla base dei “prezzi di mercato, come forniti dal Nucleo Speciale Beni e Servizi dalla casa madre/software house” (doc. 18 attrice), rappresentando inoltre come la riproduzione non autorizzata del programma CA (c.d. crack) permetta all'utilizzatore di fruire dell'intero portafoglio applicativo del software, munito di tutti i suoi moduli e di tutte le funzionalità aggiuntive.
Le convenute hanno contestato la quantificazione dei danni effettuata dall'attrice, evidenziando come dalla relazione redatta dal sig. consulente tecnico della Persona_1 convenuta nel procedimento penale, fosse emerso che “il programma presente sui due computer della società convenuta era costituito solamente dal pacchetto base “CAT3DX” sul quale non sono installati pacchetti aggiuntivi” e che “la società Controparte_1 non ha pertanto usufruito dell'intero portafoglio applicativo del software CATIA” (cfr.
[...]
pag. 13 comparsa e doc. 8 convenuta); hanno poi sottolineato come il pacchetto base
CAT3DX avesse un valore commerciale di € 11.860,00, come indicato dalla stessa AB
IA S.r.l. (partener di nel preventivo del 6.4.2018. Pt_2
Infine, hanno rilevato come la versione installata sui due pc sequestrati fosse risalente al
2011 (e superata da una successiva) e come la documentazione prodotta dall'attrice (sub docc. 25 e 36) si riferisse al listino prezzi in vigore nel 2022-2023.
Le difese delle convenute non sono fondate.
Come correttamente evidenziato dalla in uno dei computer esaminati dalla Guardia Pt_2 di Finanza è stata rinvenuta una copia di CATIA V5 nella configurazione denominata “AL2 –
CATIA – ALL IN ONE MARKETING 2”, mentre nell'altro è stata ritrovata una ulteriore copia di
CATIA V5, sia nella configurazione “AL2 – CATIA – ALL IN ONE MARKETING 2” che in quella denominata “AL3 – CATIA – ALL IN ONE MARKETING 3”.
Inoltre, dalla stessa relazione prodotta dalla convenuta sub doc. 10 si evince unicamente che
è stato installato il programma CA Versione 5.21, ma non che si tratta del “pacchetto” denominato “CAT3DX”.
E' del tutto irrilevante accertare se la abbia eventualmente utilizzato solo il CP_1
pacchetto base CAT3DX, poichè è pacifico, per averlo accertato la stessa Guardia di
Finanza, che sui due computer in uso alla convenuta fossero stati scaricati illegittimamente i programmi corrispondenti alla licenza totale CATIA V5 (configurazione AL2 - ALL IN ONE
pagina 9 di 13 MARKETING 2 e AL3 – ALL IN ONE MARKETING 3) e le convenute non hanno mai contestato la circostanza, sottolineata dall'attrice sin dall'atto introduttivo, che “l'utilizzo di una copia non originale del programma (c.d. crack) permette al contraffattore di fruire dell'intero portafoglio applicativo del software, munito di tutti i moduli e di tutte le funzionalità aggiuntive
(cd- add-on) che hanno un ingente valore economico” (pag. 17 citaz.).
Ciò chiarito, il doc. 25 prodotto dall'attrice indica “i prezzi di tutti i moduli (add-on o add-in) che concorrono a costituire le configurazioni AL2 e AL3 del software CA V5”, con la specificazione che “il prezzo della licenza CA V5 è lo stesso indipendentemente dalla release del software (R19, R 21, etc.).
Non possono condividersi le argomentazioni della convenuta, secondo cui, nella determinazione del danno, occorrerebbe considerare che la versione rinvenuta nei computer era la 5.21, risalente al 2011 e già superata da una nuova versione disponibile dal 2018.
In primo luogo, l'applicativo è stato trovato in uso e operativo, circostanza che ne conferma la piena fruibilità; inoltre, la stessa Guardia di Finanza ha stimato il valore commerciale sulla base dei prezzi forniti dalla casa produttrice all'epoca dei fatti;
a ciò si aggiunga come dallo stesso doc. 25 attoreo emerga come non vi sia stato aumento dei prezzi rispetto agli anni
2019, 2020 e 2021 (doc. 25).
Alla luce di quanto sopra esposto ritiene dunque il Tribunale che il lucro cessante possa essere liquidato in complessivi € 2.800.000,00 (pari al valore di € 1.400.000,00 per ciascuno dei software CA Versione 5.21 rinvenuti senza licenza), sulla base di quanto già accertato dalla Guardia di Finanza con il verbale di contestazione della sanzione amministrativa e da ritenersi congruo anche alla luce dei prezziari forniti dall'attrice sub docc. 25 e 36.
Tale importo appare ampiamente satisfattivo dei danni patrimoniali subiti dalla Pt_2
ragion per cui non si ravvisano i presupposti per un incremento ex art. 158, comma 2, L.d.A., come richiesto da parte attrice.
Trattandosi di debito di valore, l'importo di € 2.800.000,00 deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e occorre calcolare sul capitale così rivalutato gli interessi legali, il tutto con decorrenza dal momento della violazione, ovvero dal 27.6.2019, data di accertamento dell'illecito da parte della Guardia di Finanza.
L'importo dovuto è dunque pari ad € 3.572.725,32, oltre interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo.
pagina 10 di 13 4.2 La ha altresì chiesto il risarcimento dal danno emergente, consistente “nelle Pt_2 spese sostenute per l'accertamento dell'illecito oggetto del presente giudizio, nonché, più in generale e quantomeno pro quota, nelle spese sostenute dall'attrice per combattere il fenomeno dell'utilizzazione illecita dei propri programmi per elaboratore” (cfr. pag.21 citaz.).
La domanda non può essere accolta tenuto conto, da un lato, della genericità delle allegazioni e dell'assenza di qualsiasi indicazione circa i costi effettivamente sostenuti per contrastare i fenomeni di pirateria informatica (cfr., in senso conforme, Trib. Napoli n.
5205/2024) e considerato altresì che, nel caso di specie, l'illecito è stato accertato attraverso le indagini svolte dalla Guardia di Finanza e non a seguito di specifiche attività dell'attrice, che, successivamente all'invio della diffida del 3.4.2018, non risulta aver attivato altri strumenti (ad esempio, un ricorso per descrizione ex artt. 161 e ss. L.d.A.) per impedire l'utilizzo illecito del software da parte della convenuta.
4.3. Deve invece essere riconosciuto all'attrice il danno non patrimoniale, in applicazione dell'art. 158, u.c., L.d.A., dal momento che la duplicazione abusiva dei programmi per elaboratore costituisce reato ex art. 171 bis L.d.A.
Tenuto conto dell'entità del danno patrimoniale, del tempo trascorso dall'illecito e della sostanziale inerzia dell'attrice dopo l'invio della diffida del 2018, si ritiene che il danno non patrimoniale possa essere liquidato nella complessiva somma, già attualizzata alla data odierna, di € 140.000,00, pari al 5% del danno patrimoniale (precedente alla rivalutazione).
In conclusione, le convenute devono essere condannate, in via solidale tra loro, a corrispondere a parte attrice la somma di € 3.712.725,32 (€ 3.572.725,32 a titolo di danno patrimoniale ed € 140.000,00 a titolo di danno non patrimoniale), oltre interessi legali dalla sentenza al saldo
5. Sulle ulteriori sanzioni richieste da parte attrice
La richiesta di inibitoria alla prosecuzione dell'attività illecita deve essere accolta ex art. 156
L.d.A., posto che tale misura è contemplata dalla norma anche al fine di “impedire…la ripetizione di una violazione già avvenuta”.
Nella fattispecie, la tipologia delle attività illecite di riproduzione di programmi software, unitamente al fatto stesso che la Guardia di Finanza abbia rinvenuto presso la CP_1
diversi applicativi informatici privi di licenza, anche non riconducibili all'odierna attrice,
[...]
giustifica la concessione della misura invocata.
E' inoltre congruo fissare in € 10.000,00, come da domanda, la somma dovuta ex art. 156
L.d.A. per ogni giorno di violazione dell'inibitoria.
pagina 11 di 13 Non può invece essere accolta la richiesta attorea di pubblicazione della sentenza ex art. 166
L.d.A.
Sia che si rinvenga nell'ordine di pubblicazione della sentenza una funzione prevalentemente risarcitoria, sia che si attribuisca a detto ordine anche una finalità preventiva rispetto alla ripetizione di atti illeciti nel futuro, nel caso in esame ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti per disporre la pubblicazione.
Ed invero, l'entità dell'importo riconosciuto a titolo risarcitorio, già di per sé idoneo a ristorare l'attrice del danno patito, unitamente al lasso di tempo trascorso dagli eventi portano a ritenere la pubblicazione della sentenza sproporzionata rispetto alle effettive esigenze di tutela.
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico delle convenute.
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 2.000.000,01 ed €
4.000.000,00, ridotta ai minimi la fase di trattazione, in considerazione dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara che le convenute hanno riprodotto ed utilizzato senza licenza il programma per elaboratore CATIA di titolarità dell'attrice e che tali condotte costituiscono violazione dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti all'attrice ex artt. 1 e 64 bis L. n. 633/1941; inibisce alle convenute la prosecuzione delle condotte illecite;
fissa a carico delle convenute, in via solidale tra loro, la somma di € 10.000,00 per ogni giorno di violazione dell'inibitoria; condanna e , in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_2 corrispondere a la somma di € 3.572.725,32 a titolo di risarcimento Parte_1 del danno patrimoniale e di € 140.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali sulle predette somme dalla presente sentenza al saldo;
respinge la domanda di pubblicazione della sentenza;
condanna e , in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_2 rimborsare a le spese di lite, che liquida in € 37.900,00 per Parte_1 compenso ed € 1.090,00 per esposti, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge.
pagina 12 di 13 Così deciso in Torino, in data 14.2.2025 (con la composizione del Collegio del 6.12.2024).
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Silvia VITRO'
IL GIUDICE EST.
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona dei magistrati:
Dr.ssa Silvia VITRO' Presidente
Dr. Ludovico SBURLATI Giudice
Dr.ssa Marisa GALLO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 16174/2023 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Parte_1
avv.ti Aurelio Richichi, Filippo Romani e Giulia Ravegnani Pandolfo
-ATTRICE- contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
e , entrambi con l'avv. Marco Sansubrino Controparte_2
- CONVENUTE- avente ad oggetto: diritto d'autore
CONCLUSIONI
Per l'attrice
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
Nel merito:
1. accertare e dichiarare che le condotte e i comportamenti, come descritti nella narrativa degli atti attorei, di installazione e/o duplicazione e/o riproduzione e/o detenzione e/o pagina 1 di 13 utilizzazione, in assenza di regolare licenza, del programma per elaboratore CATIA dell'attrice, ivi inclusa la condotta della SI.ra , costituiscono da parte dei Controparte_2 convenuti violazione del diritto esclusivo di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, attribuiti a parte attrice dagli artt. 1 e 64 bis L.d.A., nonché illecito ex artt. 2476, comma 7, c.c.
e/o 2043 c.c.;
2. inibire in via definitiva ai convenuti la prosecuzione dell'illecito, imponendo una penale di €
10.000 (Euro diecimila/00) a carico dei convenuti in via solidale tra loro per ogni giorno di ripetizione dell'illecito e/o ritardo nell'adempimento;
3. disporre la pubblicazione della intestazione e del dispositivo della sentenza a spese dei convenuti ed a cura della parte attrice, con l'intestazione e i nomi delle parti in grassetto, su due numeri non consecutivi di quotidiani a tiratura nazionale, quali “Il corriere della Sera” e
“La Repubblica”, a caratteri doppi del normale, nonché per due volte a pagina intera su una rivista di settore scelta dalla parte attrice (sempre a caratteri doppi del normale e con l'intestazione e i nomi delle parti in grassetto), ovvero con le diverse modalità che parranno opportune a codesto Ill.mo Tribunale;
4. condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno patrimoniale (sotto forma di lucro cessante e di danno emergente) come emerso dalle risultanze di causa, oltre a rivalutazione e interessi legali dal giorno del dovuto al saldo;
5. condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura che verrà liquidata in via equitativa dal Giudice in commisurazione con il danno patrimoniale accertato e liquidato;
6. con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie 15%.
In via istruttoria: omissis”
Per le convenute
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare:
1. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione individuale di responsabilità nei confronti della SI.ra
, amministratrice della e del diritto al Controparte_2 Controparte_1
risarcimento dei danni invocati dalla società attrice in persona del Parte_2
suo legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto respingere nella loro interezza tutte le domande formulate dalla parte attrice;
2. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento di tutti i danni invocati dalla società attrice nei Parte_2
confronti della SInora personalmente e nella sua qualità di Controparte_2
amministratore e legale rappresentante pro tempore della società Controparte_1
pagina 2 di 13 e, per l'effetto, respingere nella loro interezza tutte le domande formulate dalla parte CP_1
attrice;
3. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento di tutti i danni invocati dalla società attrice nei confronti della società Parte_2
e, per l'effetto, respingere nella loro interezza tutte le Controparte_1
domande formulate dalla parte attrice;
Nel merito: - respingere la domanda attorea in ordine all'azione individuale di responsabilità esercitata nei confronti della SI.ra , Controparte_2
amministratrice della in quanto inammissibile ed infondata Controparte_1
in fatto ed in diritto;
- respingere tutte le domande risarcitorie del danno patrimoniale e non patrimoniale formulate dalla parte attrice nei confronti della Controparte_1
e della SInora , personalmente e quale amministratore e legale Controparte_2
rappresentante pro tempore della anche in solido tra loro, Controparte_1
in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
- respingere la domanda di inibitoria formulata dalla parte attrice nei confronti delle due convenute in solido tra loro e la relativa richiesta di imposizione di una penale per ogni giorno di ripetizione dell'illecito e/o ritardo nell'adempimento; - respingere la domanda formulata dalla di Parte_2
disporre la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della Sentenza a spese delle convenute. Il tutto con vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%,
CPA ed IVA come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha adito in Parte_2
giudizio la nonché la SI.ra , Controparte_1 Controparte_2
personalmente e in qualità di amministratore e legale rappresentante della
[...]
chiedendo l'accertamento della violazione del diritto esclusivo di utilizzazione Controparte_1
economica delle opere d'ingegno derivante dalla installazione e riproduzione illegittima, da parte della società convenuta, in assenza di regolare licenza, del programma informatico
CA di titolarità dell'attrice.
Esponeva la (d'ora in poi : di essere la holding del Parte_2 Pt_2 [...]
leader mondiale nella produzione di programmi per elaboratore, tra i Controparte_3
quali quello oggetto di causa, denominato CA, di cui detiene i diritti d'autore; che il programma software CA (acronimo di “Computer Aided Three-dimensional Interactive
Application”) è in grado di supportare la progettazione, il design (CAD), la produzione (CAM),
l'analisi, l'ingegnerizzazione e la simulazione di un prodotto;
che il programma CATIA viene concesso all'utilizzatore con licenza d'uso non esclusiva ed è dotato di password che pagina 3 di 13 consente l'accesso al solo titolare della licenza;
che ad ogni licenza d'uso corrisponde l'utilizzo del software su un solo computer;
che, a seguito della consultazione periodica del
“rapporto sequestri” della Guardia di Finanza relativo al secondo trimestre del 2019, veniva a conoscenza della pendenza presso la Procura della Repubblica di Torino del procedimento penale n. 14560/2019 R.G.N.R. nell'ambito del quale risultava indagata la SInora
[...]
, nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante della società CP_2 [...]
(d'ora in poi;
che, in particolare, apprendeva che la Controparte_1 Controparte_1
Guardia di Finanza aveva eseguito in data 27 giugno 2019 presso la società convenuta alcuni controlli in merito alla corretta applicazione della normativa sul diritto d'autore ed aveva sottoposto a sequestro tre computer in uso alla , su due dei quali risultava Controparte_1
installato il software CA, in assenza di licenza;
che in data 10 luglio 2019 la Guardia di
Finanza aveva comminato alla società convenuta la sanzione amministrativa di cui all'art. 174 bis L. 633/1941 e che il procedimento penale R.G.N.R. 14560/2019 era stato definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, con condanna della sig.ra alla pena di un anno di reclusione ed € 4.629,00 di multa con il beneficio della CP_2
sospensione condizionale della pena.
Nell'evidenziare come le condotte delle convenute costituissero una violazione dei diritti di autore della ai sensi degli artt. 1, 64 bis e 158 L n. 633/1941, l'attrice ha chiesto che Pt_2 venisse inibita la prosecuzione dell'illecito, con condanna delle convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Con comparsa tempestivamente depositata si sono costituite le convenute, eccependo la prescrizione delle pretese avversarie, contestando l'entità dei danni come quantificati dalla controparte e chiedendo il rigetto delle domande.
2. Sulle eccezioni di prescrizione
Le convenute hanno in via preliminare eccepito la prescrizione delle domande risarcitorie formulate dall'attrice, evidenziando come, vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., si dovesse aver riguardo al termine di prescrizione di cinque anni.
In particolare, dovendosi individuare il termine di decorrenza, ex art. 2947, I comma, c.c., quanto meno dal 3.4.2018 (data della missiva con cui contestava alla convenuta Pt_2
l'utilizzo illecito dei programmi CA, sub doc. 28 attrice), ne derivava che al momento dell'instaurazione del presente giudizio (con la notifica, in data, 14.9.2023, dell'atto di citazione) era ormai decorso il termine di cinque anni.
pagina 4 di 13 Le argomentazioni delle convenute non colgono nel segno.
E' pacifico e documentale che nei confronti della sig.ra sia stata emessa, Controparte_2
in data 14.12.2022, la sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 4785/2022 di applicazione della pena su accordo delle parti, con condanna della convenuta alla pena di un anno di reclusione ed €
4.629,00 di multa, per il reato di cui all'art. 171 bis, I comma, L. n. 633/1941 (doc. 30 attrice);
è altresì documentato ed incontestato che detta sentenza sia divenuta irrevocabile in data
31.12.2022 (doc. 30).
Trova dunque applicazione l'art. 2947, III comma, c.c., in forza del quale “…se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
Come pacificamente affermato in giurisprudenza, inoltre, "ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, nei casi previsti dall'art. 2947, comma 3, seconda parte, c.c., nella nozione di sentenza irrevocabile deve ritenersi compresa anche quella pronunciata a seguito di patteggiamento, rispetto alla quale trova pur sempre attuazione la ratio, propria della disposizione citata, di escludere l'effetto - più favorevole per il danneggiato - dell'applicazione del termine prescrizionale più ampio, nei casi in cui il procedimento penale non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato" (Cass. n. 32474/2023; Cass. n. 21937/2017).
Ne consegue che al momento dell'introduzione del giudizio in esame non era ancora decorso il termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art. 2947 c.c.
A nulla rileva il fatto che la non fosse indicata quale persona offesa dal reato, posto Pt_2 che, come correttamente evidenziato dall'attrice, “la disposizione del comma 3 dell'art. 2947 c.c.…è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso” (Cass.
n. 2888/2003) e che “il più lungo termine previsto dall'art. 2947, comma 3, c.c. è applicabile, indistintamente, a tutti i possibili soggetti attivi della pretesa risarcitoria, e, quindi, sia in caso di domanda proposta dalla vittima diretta o indiretta del reato, sia nell'ipotesi di richiesta proveniente da persone che, pur avendo risentito un danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice” (Cass. n. 26958/2018).
Del pari è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta per non essere stato ravvisato un reato nei confronti della . Controparte_1
pagina 5 di 13 Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, la previsione dell'art. 2947 cod. civ. … si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, pertanto, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile diretta contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta” (cfr. Cass. n. 28464/2013; Cass. n. 20437/2008).
A nulla rileva poi il richiamo all'art. 22 del D.lsg. n. 231/2001 che riguarda il diverso tema della prescrizione della sanzione amministrativa;
a ciò si aggiunga, in ogni caso, come in data
10.7.2019 sia stato notificato alla società convenuta il verbale di contestazione dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 174 bis L.d.A., con conseguente interruzione anche della prescrizione quinquennale invocata da (doc. 18 attrice). Controparte_1
Va infine osservato come le convenute, pur insistendo, con le conclusioni definitive, nell'eccezione di prescrizione sollevata in comparsa di costituzione, nulla abbiano più argomentato sul punto, neppure in replica alle difese svolte da parte attrice nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.
Devono in conclusione ritenersi infondate le eccezioni di prescrizione sollevate dalle convenute.
3. Sull'azione individuale di responsabilità nei confronti della sig.ra Controparte_2
Sostengono le convenute come la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice nei confronti della sig.ra ex artt. 2395, I comma, e 2476, VII comma, c.c. non possa Controparte_2 essere accolta, non potendosi ravvisare a carico dell'amministratrice una responsabilità personale.
In particolare, non vi sarebbe prova che la sig.ra fosse stata previamente informata CP_2
della installazione illegittima dei programmi CA, non potendosi inoltre escludere che i dipendenti avessero disatteso le disposizioni dalla stessa date per procedere alla disinstallazione del software.
Tali affermazioni sono prive di pregio.
Va sul punto premesso, come già evidenziato da costante giurisprudenza con riferimento all'analogo disposto dell'articolo 2395 c.c., che l'azione individuale spettante ai terzi per il risarcimento dei danni ad essi derivati per effetto di atti dolosi o colposi degli amministratori rientra nello schema della responsabilità aquiliana e presuppone che i danni stessi non siano solo il riflesso di quelli arrecati eventualmente al patrimonio sociale, ma siano stati direttamente cagionati al terzo, come conseguenza immediata del comportamento degli pagina 6 di 13 amministratori medesimi (cfr. ex multis Cass. n. 7272/2023; Trib. Catanzaro, Sez. Imprese,
28.3.2018; Trib. Roma n. 19313/2016).
Nella fattispecie in esame numerosi elementi inducono a ritenere che la condotta, quanto meno omissiva, della sig.ra abbia avuto efficacia diretta nella causazione dei danni CP_2
subiti dalla Pt_2
Sebbene sia pacifico che “la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo nè di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c.” (cfr. Cass. n. 14278/2022; Cass, n.
20178/2018) è pur vero che varie circostanze convincono circa la consapevolezza, in capo alla sig.ra , degli illeciti che si stavano perpetrando nella società dalla stessa CP_2
amministrata.
In primo luogo, è del tutto inverosimile che la sig.ra , in qualità di amministratrice, CP_2
non fosse stata messa a conoscenza della missiva del 3.4.2018 con cui la già Pt_2 contestava alla European System la duplicazione e l'uso illecito del software CA (doc. 28 attrice); le stesse convenute non hanno sul punto allegato alcun elemento specifico che possa far ritenere il contrario (doc. 28 attrice).
Inoltre, il fatto stesso che in sede di accertamento da parte della Guarda di Finanza siano state rinvenute numerose copie abusive di software, di titolarità anche di società diverse dall'odierna attrice, porta a ritenere che la duplicazione illecita dei programmi CA non sia stata una condotta isolata, ma piuttosto un modus operandi della , di cui la sig.ra CP_1
non poteva non essere a conoscenza, tenuto anche conto delle stesse caratteriste CP_2 vantate dalla società stessa a fini commerciali (cfr. schermata sito internet, sub doc. 16: “la progettazione è affidata e garantita da un team di tecnici con trentennale esperienza professionale nel settore specifico, attrezzati con strumenti di lavoro informatici e software di ultima generazione…”).
Non può poi trascurarsi come la sig.ra sia stata (e sia tuttora) amministratore unico CP_2
della sin dalla data di costituzione della società (9.1.2012), nonché socia Controparte_1
della stessa nella misura del 90%, elementi che, unitamente al numero contenuto di dipendenti (11 alla data del 31.12.2022) portano a ritenere che la sig.ra fosse CP_2 consapevole dell'uso illecito dei programmi CA o, quanto meno, abbia omesso di svolgere i dovuti controlli, per lo più dopo la missiva del 3.4.2018.
pagina 7 di 13 Peraltro, lo stesso preventivo inviato da AB IA in data 6.4.2018 (e dunque pochi giorni dopo il ricevimento della diffida di veniva indirizzato proprio all'attenzione della Pt_2
sig.ra (doc. 3 convenuta); la circostanza, dunque, che a distanza di più di un anno CP_2
siano stati rinvenuti dalla Guardia di Finanza i programmi CA ancora in uso presso la conferma la partecipazione della convenuta all'attività illecita della società. Controparte_1
A fronte della moltitudine di elementi diretti a comprovare la responsabilità diretta della sig.ra nella causazione dei danni oggetto di causa, le convenute non hanno fornito CP_2 alcuna prova contraria, né dedotto istanze istruttorie volte a dimostrare l'estraneità dell'amministratrice, limitandosi a contestare le argomentazioni attoree con allegazioni del tutto generiche.
Va dunque affermata la responsabilità solidale della e della sig.ra Controparte_1
per i fatti oggetto di causa (Cass. n. 7272/2023; Cass. n. 17794/2015). CP_2
4. Sulla quantificazione dei danni
4.1. Ciò chiarito, è pacifico - e sul punto neppure vi è stata contestazione - che la condotta delle convenute abbia integrato la violazione degli artt. 1 e 64 bis della L. n. 633/1941; in particolare, l'art. 1 L.d.A. estende ai programmi per elaboratore la disciplina prevista a tutela delle opere dell'ingegno, mentre l'art. 64 bis vieta la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, dei programmi con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma, senza il consenso del titolare dei diritti.
A fronte del ritrovamento, da parte della Guardia di Finanza, del programma CA su due computer in uso alla , le convenute non solo non hanno fornito la relativa Controparte_1 licenza di acquisto ma, nel presente giudizio, hanno confermato che “verso la fine del mese di marzo 2018 la installava il programma software CA su Controparte_1
due personal computer per provare ad aprire alcune matematiche 3D inoltrate da clienti ed effettuare eventuali modifiche sulle quote”, evidenziando tuttavia come “la durata dell'utilizzo del software …è stata di circa dieci giorni” (cfr. comparsa pag. 4).
La durata dell'utilizzo, oltre ad essere smentita dal fatto stesso che la Guardia di Finanzia abbia rinvenuto, un anno dopo, i programmi in uso e funzionanti, è in ogni caso irrilevante, posto che l'art. 64 bis LdA vieta qualsiasi riproduzione non autorizzata dall'avente diritto.
L'attrice ha dunque in primo luogo richiesto il risarcimento del lucro cessante, da liquidarsi, ex art. 158 L.d.A., “sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto”.
pagina 8 di 13 La ha pertanto parametrato il risarcimento minimo al valore commerciale di ciascuna Pt_2 licenza completa, pari ad € 1.400.000,00, così come quantificato dalla stessa Guardia di
Finanza nel verbale di contestazione della violazione amministrativa ex art. 174 bis L.d.A., sulla base dei “prezzi di mercato, come forniti dal Nucleo Speciale Beni e Servizi dalla casa madre/software house” (doc. 18 attrice), rappresentando inoltre come la riproduzione non autorizzata del programma CA (c.d. crack) permetta all'utilizzatore di fruire dell'intero portafoglio applicativo del software, munito di tutti i suoi moduli e di tutte le funzionalità aggiuntive.
Le convenute hanno contestato la quantificazione dei danni effettuata dall'attrice, evidenziando come dalla relazione redatta dal sig. consulente tecnico della Persona_1 convenuta nel procedimento penale, fosse emerso che “il programma presente sui due computer della società convenuta era costituito solamente dal pacchetto base “CAT3DX” sul quale non sono installati pacchetti aggiuntivi” e che “la società Controparte_1 non ha pertanto usufruito dell'intero portafoglio applicativo del software CATIA” (cfr.
[...]
pag. 13 comparsa e doc. 8 convenuta); hanno poi sottolineato come il pacchetto base
CAT3DX avesse un valore commerciale di € 11.860,00, come indicato dalla stessa AB
IA S.r.l. (partener di nel preventivo del 6.4.2018. Pt_2
Infine, hanno rilevato come la versione installata sui due pc sequestrati fosse risalente al
2011 (e superata da una successiva) e come la documentazione prodotta dall'attrice (sub docc. 25 e 36) si riferisse al listino prezzi in vigore nel 2022-2023.
Le difese delle convenute non sono fondate.
Come correttamente evidenziato dalla in uno dei computer esaminati dalla Guardia Pt_2 di Finanza è stata rinvenuta una copia di CATIA V5 nella configurazione denominata “AL2 –
CATIA – ALL IN ONE MARKETING 2”, mentre nell'altro è stata ritrovata una ulteriore copia di
CATIA V5, sia nella configurazione “AL2 – CATIA – ALL IN ONE MARKETING 2” che in quella denominata “AL3 – CATIA – ALL IN ONE MARKETING 3”.
Inoltre, dalla stessa relazione prodotta dalla convenuta sub doc. 10 si evince unicamente che
è stato installato il programma CA Versione 5.21, ma non che si tratta del “pacchetto” denominato “CAT3DX”.
E' del tutto irrilevante accertare se la abbia eventualmente utilizzato solo il CP_1
pacchetto base CAT3DX, poichè è pacifico, per averlo accertato la stessa Guardia di
Finanza, che sui due computer in uso alla convenuta fossero stati scaricati illegittimamente i programmi corrispondenti alla licenza totale CATIA V5 (configurazione AL2 - ALL IN ONE
pagina 9 di 13 MARKETING 2 e AL3 – ALL IN ONE MARKETING 3) e le convenute non hanno mai contestato la circostanza, sottolineata dall'attrice sin dall'atto introduttivo, che “l'utilizzo di una copia non originale del programma (c.d. crack) permette al contraffattore di fruire dell'intero portafoglio applicativo del software, munito di tutti i moduli e di tutte le funzionalità aggiuntive
(cd- add-on) che hanno un ingente valore economico” (pag. 17 citaz.).
Ciò chiarito, il doc. 25 prodotto dall'attrice indica “i prezzi di tutti i moduli (add-on o add-in) che concorrono a costituire le configurazioni AL2 e AL3 del software CA V5”, con la specificazione che “il prezzo della licenza CA V5 è lo stesso indipendentemente dalla release del software (R19, R 21, etc.).
Non possono condividersi le argomentazioni della convenuta, secondo cui, nella determinazione del danno, occorrerebbe considerare che la versione rinvenuta nei computer era la 5.21, risalente al 2011 e già superata da una nuova versione disponibile dal 2018.
In primo luogo, l'applicativo è stato trovato in uso e operativo, circostanza che ne conferma la piena fruibilità; inoltre, la stessa Guardia di Finanza ha stimato il valore commerciale sulla base dei prezzi forniti dalla casa produttrice all'epoca dei fatti;
a ciò si aggiunga come dallo stesso doc. 25 attoreo emerga come non vi sia stato aumento dei prezzi rispetto agli anni
2019, 2020 e 2021 (doc. 25).
Alla luce di quanto sopra esposto ritiene dunque il Tribunale che il lucro cessante possa essere liquidato in complessivi € 2.800.000,00 (pari al valore di € 1.400.000,00 per ciascuno dei software CA Versione 5.21 rinvenuti senza licenza), sulla base di quanto già accertato dalla Guardia di Finanza con il verbale di contestazione della sanzione amministrativa e da ritenersi congruo anche alla luce dei prezziari forniti dall'attrice sub docc. 25 e 36.
Tale importo appare ampiamente satisfattivo dei danni patrimoniali subiti dalla Pt_2
ragion per cui non si ravvisano i presupposti per un incremento ex art. 158, comma 2, L.d.A., come richiesto da parte attrice.
Trattandosi di debito di valore, l'importo di € 2.800.000,00 deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e occorre calcolare sul capitale così rivalutato gli interessi legali, il tutto con decorrenza dal momento della violazione, ovvero dal 27.6.2019, data di accertamento dell'illecito da parte della Guardia di Finanza.
L'importo dovuto è dunque pari ad € 3.572.725,32, oltre interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo.
pagina 10 di 13 4.2 La ha altresì chiesto il risarcimento dal danno emergente, consistente “nelle Pt_2 spese sostenute per l'accertamento dell'illecito oggetto del presente giudizio, nonché, più in generale e quantomeno pro quota, nelle spese sostenute dall'attrice per combattere il fenomeno dell'utilizzazione illecita dei propri programmi per elaboratore” (cfr. pag.21 citaz.).
La domanda non può essere accolta tenuto conto, da un lato, della genericità delle allegazioni e dell'assenza di qualsiasi indicazione circa i costi effettivamente sostenuti per contrastare i fenomeni di pirateria informatica (cfr., in senso conforme, Trib. Napoli n.
5205/2024) e considerato altresì che, nel caso di specie, l'illecito è stato accertato attraverso le indagini svolte dalla Guardia di Finanza e non a seguito di specifiche attività dell'attrice, che, successivamente all'invio della diffida del 3.4.2018, non risulta aver attivato altri strumenti (ad esempio, un ricorso per descrizione ex artt. 161 e ss. L.d.A.) per impedire l'utilizzo illecito del software da parte della convenuta.
4.3. Deve invece essere riconosciuto all'attrice il danno non patrimoniale, in applicazione dell'art. 158, u.c., L.d.A., dal momento che la duplicazione abusiva dei programmi per elaboratore costituisce reato ex art. 171 bis L.d.A.
Tenuto conto dell'entità del danno patrimoniale, del tempo trascorso dall'illecito e della sostanziale inerzia dell'attrice dopo l'invio della diffida del 2018, si ritiene che il danno non patrimoniale possa essere liquidato nella complessiva somma, già attualizzata alla data odierna, di € 140.000,00, pari al 5% del danno patrimoniale (precedente alla rivalutazione).
In conclusione, le convenute devono essere condannate, in via solidale tra loro, a corrispondere a parte attrice la somma di € 3.712.725,32 (€ 3.572.725,32 a titolo di danno patrimoniale ed € 140.000,00 a titolo di danno non patrimoniale), oltre interessi legali dalla sentenza al saldo
5. Sulle ulteriori sanzioni richieste da parte attrice
La richiesta di inibitoria alla prosecuzione dell'attività illecita deve essere accolta ex art. 156
L.d.A., posto che tale misura è contemplata dalla norma anche al fine di “impedire…la ripetizione di una violazione già avvenuta”.
Nella fattispecie, la tipologia delle attività illecite di riproduzione di programmi software, unitamente al fatto stesso che la Guardia di Finanza abbia rinvenuto presso la CP_1
diversi applicativi informatici privi di licenza, anche non riconducibili all'odierna attrice,
[...]
giustifica la concessione della misura invocata.
E' inoltre congruo fissare in € 10.000,00, come da domanda, la somma dovuta ex art. 156
L.d.A. per ogni giorno di violazione dell'inibitoria.
pagina 11 di 13 Non può invece essere accolta la richiesta attorea di pubblicazione della sentenza ex art. 166
L.d.A.
Sia che si rinvenga nell'ordine di pubblicazione della sentenza una funzione prevalentemente risarcitoria, sia che si attribuisca a detto ordine anche una finalità preventiva rispetto alla ripetizione di atti illeciti nel futuro, nel caso in esame ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti per disporre la pubblicazione.
Ed invero, l'entità dell'importo riconosciuto a titolo risarcitorio, già di per sé idoneo a ristorare l'attrice del danno patito, unitamente al lasso di tempo trascorso dagli eventi portano a ritenere la pubblicazione della sentenza sproporzionata rispetto alle effettive esigenze di tutela.
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico delle convenute.
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 2.000.000,01 ed €
4.000.000,00, ridotta ai minimi la fase di trattazione, in considerazione dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara che le convenute hanno riprodotto ed utilizzato senza licenza il programma per elaboratore CATIA di titolarità dell'attrice e che tali condotte costituiscono violazione dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti all'attrice ex artt. 1 e 64 bis L. n. 633/1941; inibisce alle convenute la prosecuzione delle condotte illecite;
fissa a carico delle convenute, in via solidale tra loro, la somma di € 10.000,00 per ogni giorno di violazione dell'inibitoria; condanna e , in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_2 corrispondere a la somma di € 3.572.725,32 a titolo di risarcimento Parte_1 del danno patrimoniale e di € 140.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali sulle predette somme dalla presente sentenza al saldo;
respinge la domanda di pubblicazione della sentenza;
condanna e , in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_2 rimborsare a le spese di lite, che liquida in € 37.900,00 per Parte_1 compenso ed € 1.090,00 per esposti, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge.
pagina 12 di 13 Così deciso in Torino, in data 14.2.2025 (con la composizione del Collegio del 6.12.2024).
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Silvia VITRO'
IL GIUDICE EST.
Dr.ssa Marisa GALLO
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