TRIB
Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/08/2025, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 895/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA in persona della Dr.ssa Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado RG 895/2024 promossa da
[ ] difeso da Avvocato Maurizio Benedetti [ Parte_1 C.F._1
] C.F._2 contro di Bologna, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, [ ] P.IVA_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi integralmente alle memorie depositate, come da verbale d'udienza del 13 maggio 2025 di seguito sinteticamente richiamate:
Parte attrice come da atto di citazione e memoria conclusiva:
1. accertata l'intervenuta prescrizione quinquennale per le ordinanze nn. 2019/387, 2019/389,
2019/391, 2019/393, 2019/395,2019/397,2019/399, disporre lo sgravio della cartella esattoriale n.
02020230036233513000 emessa dalla su incarico della Controparte_2 [...]
Bologna dei seguenti importi: Controparte_1
a) € 1360,04 relativamente al ruolo n. 2023/006401 relativo all'ordinanza n. 2019/387; b) € 1360,04 relativamente al ruolo n. 2023/006401 relativo all'ordinanza n. 2019/389; c) € 1360,04 relativamente al ruolo n. 2023/006401 relativo all'ordinanza n. 2019/391; d) € 1360,04 relativamente al ruolo n. 2023/006401 relativo all'ordinanza n. 2019/393; e) € 1360,04 relativamente al ruolo n. 2023/006401 relativo all'ordinanza n. 2019/395; f) € 1360,04 relativamente al ruolo n. 2023/006401 relativo all'ordinanza n. 2019/397; g) € 1360,04 relativamente al ruolo n. 2023/006401 relativo all'ordinanza n. 2019/399 con condanna di controparte alle spese del presente giudizio e successive occorrende.
Parte convenuta, nel merito, come da comparsa di risposta:
1. In via pregiudiziale “ dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione che, nei suoi contenuti, configura un vero e proprio ricorso in opposizione ex art. 22 legge 689/81 e art.6 D.Lgs.
150/2011 palesemente tardivo”;
2. In subordine, rigettare l'atto di citazione in quanto infondato nel merito sulla base delle argomentazioni esposte nella comparsa di risposta .
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale la Parte_1 Controparte_1
di Bologna al fine di vedere accolte le conclusioni sopra riportate.
[...]
2. In particolare, la parte attrice rappresenta che:
a) è stato è stato, fin lo scorso 16/03/2021, consigliere, presidente del consiglio di Parte_1 amministrazione e liquidatore del , avente sede legale in Castel Maggiore Controparte_3
(BO) – Via Gramsci n. 204, cod.fisc. e P.IVA costituito il 20/10/2004 P.IVA_2
b) in data 18/03/2019 al Sig. per le cariche da lui ricoperte nel suddetto, la Pt_1 CP_3
Controparte_4 provvedeva a notificare le seguenti ordinanze di ingiunzione:
[...]
A) l'ordinanza n. 2019/387 – Posizione n. 2018/473 per violazione dell'obbligo di cui all'art. 2615 bis cod.civ. relativo al mancato deposito della situazione patrimoniale al 31/12/2004, per un importo complessivo di € 798,00 ; B) l'ordinanza n. 2019/389 – Posizione n. 2018/474 per violazione dell'obbligo di cui all'art. 2615 bis cod.civ. relativo al mancato deposito della situazione patrimoniale al 31/12/2005, per un importo complessivo di € 798,00;
C) l'ordinanza n. 2019/391 – Posizione n. 2018/445 per violazione dell'obbligo di cui all'art. 2615 bis cod.civ. relativo al mancato deposito della situazione patrimoniale al 31/12/2006, per un importo complessivo di € 798,00;
D) l'ordinanza n. 2019/393 – Posizione n. 2018/443 per violazione dell'obbligo di cui all'art. 2615 bis cod.civ. relativo al mancato deposito della situazione patrimoniale al 31/12/2007, per un importo complessivo di € 798,00; E) l'ordinanza n. 2019/395 – Posizione n. 2018/442 per violazione dell'obbligo di cui all'art. 2615 bis cod.civ. relativo al mancato deposito della situazione patrimoniale al 31/12/2008, per un importo complessivo di € 798,00; F) l'ordinanza n. 2019/397 – Posizione n. 2018/441 per violazione dell'obbligo di cui all'art. 2615 bis cod.civ. relativo al mancato deposito della situazione patrimoniale al 31/12/2009, per un importo complessivo di € 798,00; G) l'ordinanza n. 2019/399 – Posizione n. 2018/440 per violazione dell'obbligo di cui all'art. 2615 bis cod.civ. relativo al mancato deposito della situazione patrimoniale al 31/12/2010, per un importo complessivo di € 798,00.
Preso atto delle contestazioni mossegli, il sig. citava a comparire presso l'intestato Pt_1
Tribunale il ragionier titolare della ditta individuale P.F. Services con sede in San Controparte_5
Pietro in Casale, al fine di vederlo condannare al risarcimento del danno patito da parte attrice e cagionato dai gravi inadempimenti professionali del convenuto di cui il si era avvalso CP_3 per la gestione amministrativa negli anni interessati dalle ordinanze ingiuntive.
Con sentenza n. 583/2023 ( r.g. 10717/2021) l'intestato Tribunale accoglieva parzialmente la domanda attorea condannando il Rag. convenuto, al pagamento di €. 2665, 66 a Controparte_5 favore di ed €. 198,00 a favore di e in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_1 loro;
rispetto alla domanda originaria, infatti, il Giudice asseritamente defalcava diverse poste risarcitorie, alcune in quanto oggetto di giudizio di opposizione (allora ancora pendente), altre (in particolare il delta risarcitorio corrispondente alle sanzioni amministrative degli anni 2004-2011) in quanto potenzialmente oggetto di prescrizione quinquennale.
pagina 2 di 5 In seguito, con pec del 23.11.2023 h 09.14, l' – provincia di Controparte_2
Bologna notificava al Sig. la cartella di pagamento n. 02020230036233513000 nella quale Pt_1 venivano inserite quali crediti da recuperare le poste oggetto delle ordinanze sopracitate relative alle annualità 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2011, notificate nel 2019 e presupposto del precedente processo civile.
Facendo leva sulla precedente pronuncia del Giudice bolognese, il sig. attraverso il proprio Pt_1 procuratore legale, in data 17 gennaio 2024 avanzava istanza alla di Controparte_1
Bologna affinché procedesse, in autotutela, allo sgravio della cartella esattoriale n.
02020230036233513000, richiedendo che venissero espunte dal conteggio fiscale le sanzioni oggetto delle ordinanze ingiuntive inerenti alle annualità 2004-2011, asseritamente giudicate prescritte dal Tribunale civile felsineo.
Tale istanza rimaneva, tuttavia, disattesa dalla di Commercio che, censurando le CP_1 argomentazioni addotte, stigmatizzava per un verso, come secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale l'illecito di cui all'art. 2615 bis c.c. costituisca un illecito permanente e pertanto non raggiunto da prescrizione al momento della notifica delle ordinanze ingiuntive nel 2019; dall'altro, come a seguito di mancata opposizione da parte dell'istante, regolarmente notificato, tali ordinanze ingiuntive erano divenute esecutive e pertanto suscettibili di costituire titolo esecutivo per la riscossione, non potendo attraverso l'autotutela avanzare doglianze di merito per questioni ormai consolidatesi per effetto di acquiescenza attorea.
Per tali ragioni parte attrice provvedeva a citare la di Bologna nel presente Controparte_1 procedimento e, seppur confermando la mancata opposizione alle ordinanze ingiuntive nel termine di 30 giorni come prescritto dall'art. 22. L. 698/1981, rimarcava l'ingiustizia sostanziale in cui versava posto che da un lato gli era stato negato l'integrale risarcimento nei confronti del ragionier nella causa di responsabilità professionale mentre dall'altro l'Amministrazione aveva CP_5 mandato in riscossione le sanzioni oggetto proprio di quelle ordinanze i cui importi erano stati defalcati in quanto potenzialmente prescritti.
3. Con atto di comparsa di costituzione e risposta si è costituita la che, Controparte_1 rimanendo salda sulle ragioni del proprio diniego, chiede che l'atto di citazione sia giudicato inammissibile in ragione dell'evidente intento elusivo ad esso sotteso: attraverso lo stesso, infatti, parte attrice avrebbe tentato di scandagliare il merito dei diritti di credito avanzando censure che avrebbero dovuto formare oggetto di pronta opposizione nei termini, invero mai intentata da parte attrice.
Quali ulteriori argomentazioni parte convenuta eccepisce come, diversamente da quanto asserito nell'atto di citazione, il Giudice bolognese statuendo in merito al procedimento di responsabilità professionale non si sarebbe spinto fino ad accertare la prescrizione delle sanzioni addotte, ma si sarebbe limitato, nel rispetto del perimetro tracciato dalla domanda attorea, a stigmatizzare la mancanza di sufficiente ed idonea prova circa la sussistenza del danno ingiusto patito dal Pt_1
In conclusione, nel merito, la convenuta spiega come, sulla scia della consolidata giurisprudenza in materia, la violazione di cui all'art. 2615 bis c.c. costituirebbe una fattispecie di illecito amministrativo istantaneo ad effetti permanenti e, pertanto, la prescrizione inizierebbe a decorrere dalla data di adempimento tardivo, ovverosia quando quest'ultimo non sia più possibile per l'obbligato, momento che coinciderebbe, secondo l'assunto difensivo, con la cancellazione del dal registro delle imprese. CP_3
pagina 3 di 5 4. Concessi i termini ex art. 189 c.p.c., all'udienza del 13 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ritiene lo scrivente Giudice che la domanda attorea debba essere dichiarata inammissibile per assenza di interesse a ricorrere ed in quanto costituente, nella sua sostanza, un ricorso in opposizione ex art. 22 della legge n. 689/1981, seppur -si rileva meramente incidentalmente-, nel merito, non risulti idoneamente provata l'argomentazione spesa dal convenuto in merito alla natura dell'illecito amministrativo delineato dal combinato disposto degli artt. 2615 bis e 2630 c.c. - posto che in ragione della perentorietà del termine individuato dall'art. 2615 bis c.c. “ si impone il deposito della situazione patrimoniale entro due mesi dalla conclusione dell'anno precedente” (id est febbraio dell'anno successivo), da cui l'impossibilità per il soggetto obbligato di poter adempiere tardivamente, ovverosia eliminare le conseguenze illecite del proprio agire, per cui non può che propendersi per la natura di illecito istantaneo, a nulla rilevando la permanenza degli effetti invero comune ad ogni violazione. In ragione di ciò, per ogni omesso deposito della situazione patrimoniale realizzato nelle annualità 2004-2011, il dies ad quem per la maturazione della prescrizione dovrebbe individuarsi sulla base della previsione espressa dall'art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, che prevede “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.”
6. Calando le coordinate normative nel caso di specie, peraltro, anche a ritenere, in astratto, corretto quanto asserito da parte attrice -secondo cui le singole violazioni sarebbero state raggiunte da prescrizione diversi anni prima dell'emissione delle ordinanze ingiuntive di pagamento, datate 18 marzo 2019 e notificate successivamente- tuttavia, la mancata proposizione del giudizio di opposizione avverso le suddette ordinanze ingiuntive nelle forme e nei termini previsti dalla legge speciale ha determinato la definitiva esecutività delle ordinanze con conseguente legittimità del titolo esecutivo portato ad esecuzione dal convenuto.
Diversamente da come sostenuto da parte attorea, il procedimento afferente al giudizio di risarcimento e rivalsa davanti all'intestato Tribunale non ha comportato alcun accertamento circa la maturazione della prescrizione delle ordinanze richiamate, essendosi nel predetto giudizio valutata unicamente la idoneità o meno della prova del nesso causale e della definitività, con riferimento, in particolare, ad di alcune poste, in ragione della natura delle stesse, del danno (segnatamente, per le annualità comprese tra il 2004 e il 2011) per le quali si sarebbe potuta opporre l'intervenuta prescrizione, seppur in via di autotutela (non allegata, né provata in tale sede), con conseguente defalcazione di esse dall'entità risarcitoria imputabile al ragioniere ciò unicamente, quindi, CP_5 per difetto di idonea evidenza, ai fini e nell'ambito della predetta causa di responsabilità professionale, di definitività ed imputabilità del danno (cfr. Punto 11 della sentenza, R.G.
10717/2021, in cui di legge: “similmente, trattandosi di sanzioni amministrative e come tali soggette a prescrizione (generalmente quinquennale, v. art. 28 L. 689/81 e v, ex multis, Css.
15025/29 secondo cui “ in tema di sanzioni amministrative, la permanenza dell'illecito omissivo proprio è configurabile solo con riferimento a quelle condotte che l'autore avrebbe potuto porre in essere anche dopo la prima omissione, sicché in presenza di plurime e specifiche contestazioni, ai fini della decorrenza della permanenza in relazione alle singole condotte contestate”) non risulta parimenti idoneamente provata alcuna definitività ed effettività in allegato danno ( ingiusto) in capo agli attori per quanto attiene alle sanzioni irrogate con provvedimento del 2019 per le pagina 4 di 5 annualità dal 2004 al 2011 ( né risulta idoneamente provato il nesso eziologico esclusivo in capo a parte convenuta tra danno contestato inadempimento). Diversamente ragionando potrebbe verificarsi in capo agli attori un inammissibile ingiusto arricchimento in caso di esperimento fruttuoso del rimedio dell'autotutela”).
Ad abundantiam deve rimarcarsi che, in ogni caso, l'accertamento contenuto nella sentenza, sul punto, non ha esperito alcuna efficacia nei confronti dell'odierno convenuto che, di tale procedimento, non è stato mai stato parte. In conclusione, alla stregua delle considerazioni evidenziate, la domanda attorea deve ritenersi inammissibile per assenza di interesse a ricorrere posto che attraverso la stessa si aspira ad una pronuncia di merito sul diritto azionato, in ogni caso, ormai preclusa, sostanzialmente rappresentando un'inammissibile tardiva opposizione ex art. 22. L. 698/1981. 7. Per quanto attiene alle spese di lite, pur esse seguendo la soccombenza, non sono liquidabili a favore di parte convenuta, nel caso di specie, per i motivi che seguono. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (Cass. 30597/2017).
Fatta applicazione di tali principi nel caso in esame, si osserva che:
-nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, in primo grado, sia l'opponente sia l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente (art. 6 co. 9 d. lgs. 150/2011);
-nel caso in esame l'autorità amministrativa resistente si è costituita in sede di opposizione a mezzo di funzionario appositamente delegato;
-ne consegue, alla luce del principio di diritto prima richiamato, che difettano i presupposti per emettere la condanna dell'attore al pagamento del compenso;
-infine, parte convenuta non ha allegato, né provato con apposita nota, di avere sostenuto spese per la costituzione in giudizio, cosicché nulla va liquidato;
- alle medesime conclusioni si giungerebbe anche laddove non si ritenesse di qualificare il presente giudizio come un'opposizione tardiva, vista, in ogni caso, l'inammissibilità dello stesso per difetto di interesse, rilevabile d'ufficio. Assorbita o, comunque, disattesa ogni altra questione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la domanda proposta da parte attrice.
Spese di lite non liquidabili a favore di parte convenuta per difetto di prova delle stesse.
Bologna, 30.8.2025.
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA in persona della Dr.ssa Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado RG 895/2024 promossa da
[ ] difeso da Avvocato Maurizio Benedetti [ Parte_1 C.F._1
] C.F._2 contro di Bologna, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, [ ] P.IVA_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi integralmente alle memorie depositate, come da verbale d'udienza del 13 maggio 2025 di seguito sinteticamente richiamate:
Parte attrice come da atto di citazione e memoria conclusiva:
1. accertata l'intervenuta prescrizione quinquennale per le ordinanze nn. 2019/387, 2019/389,
2019/391, 2019/393, 2019/395,2019/397,2019/399, disporre lo sgravio della cartella esattoriale n.
02020230036233513000 emessa dalla su incarico della Controparte_2 [...]
Bologna dei seguenti importi: Controparte_1
a) € 1360,04 relativamente al ruolo n. 2023/006401 relativo all'ordinanza n. 2019/387; b) € 1360,04 relativamente al ruolo n. 2023/006401 relativo all'ordinanza n. 2019/389; c) € 1360,04 relativamente al ruolo n. 2023/006401 relativo all'ordinanza n. 2019/391; d) € 1360,04 relativamente al ruolo n. 2023/006401 relativo all'ordinanza n. 2019/393; e) € 1360,04 relativamente al ruolo n. 2023/006401 relativo all'ordinanza n. 2019/395; f) € 1360,04 relativamente al ruolo n. 2023/006401 relativo all'ordinanza n. 2019/397; g) € 1360,04 relativamente al ruolo n. 2023/006401 relativo all'ordinanza n. 2019/399 con condanna di controparte alle spese del presente giudizio e successive occorrende.
Parte convenuta, nel merito, come da comparsa di risposta:
1. In via pregiudiziale “ dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione che, nei suoi contenuti, configura un vero e proprio ricorso in opposizione ex art. 22 legge 689/81 e art.6 D.Lgs.
150/2011 palesemente tardivo”;
2. In subordine, rigettare l'atto di citazione in quanto infondato nel merito sulla base delle argomentazioni esposte nella comparsa di risposta .
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale la Parte_1 Controparte_1
di Bologna al fine di vedere accolte le conclusioni sopra riportate.
[...]
2. In particolare, la parte attrice rappresenta che:
a) è stato è stato, fin lo scorso 16/03/2021, consigliere, presidente del consiglio di Parte_1 amministrazione e liquidatore del , avente sede legale in Castel Maggiore Controparte_3
(BO) – Via Gramsci n. 204, cod.fisc. e P.IVA costituito il 20/10/2004 P.IVA_2
b) in data 18/03/2019 al Sig. per le cariche da lui ricoperte nel suddetto, la Pt_1 CP_3
Controparte_4 provvedeva a notificare le seguenti ordinanze di ingiunzione:
[...]
A) l'ordinanza n. 2019/387 – Posizione n. 2018/473 per violazione dell'obbligo di cui all'art. 2615 bis cod.civ. relativo al mancato deposito della situazione patrimoniale al 31/12/2004, per un importo complessivo di € 798,00 ; B) l'ordinanza n. 2019/389 – Posizione n. 2018/474 per violazione dell'obbligo di cui all'art. 2615 bis cod.civ. relativo al mancato deposito della situazione patrimoniale al 31/12/2005, per un importo complessivo di € 798,00;
C) l'ordinanza n. 2019/391 – Posizione n. 2018/445 per violazione dell'obbligo di cui all'art. 2615 bis cod.civ. relativo al mancato deposito della situazione patrimoniale al 31/12/2006, per un importo complessivo di € 798,00;
D) l'ordinanza n. 2019/393 – Posizione n. 2018/443 per violazione dell'obbligo di cui all'art. 2615 bis cod.civ. relativo al mancato deposito della situazione patrimoniale al 31/12/2007, per un importo complessivo di € 798,00; E) l'ordinanza n. 2019/395 – Posizione n. 2018/442 per violazione dell'obbligo di cui all'art. 2615 bis cod.civ. relativo al mancato deposito della situazione patrimoniale al 31/12/2008, per un importo complessivo di € 798,00; F) l'ordinanza n. 2019/397 – Posizione n. 2018/441 per violazione dell'obbligo di cui all'art. 2615 bis cod.civ. relativo al mancato deposito della situazione patrimoniale al 31/12/2009, per un importo complessivo di € 798,00; G) l'ordinanza n. 2019/399 – Posizione n. 2018/440 per violazione dell'obbligo di cui all'art. 2615 bis cod.civ. relativo al mancato deposito della situazione patrimoniale al 31/12/2010, per un importo complessivo di € 798,00.
Preso atto delle contestazioni mossegli, il sig. citava a comparire presso l'intestato Pt_1
Tribunale il ragionier titolare della ditta individuale P.F. Services con sede in San Controparte_5
Pietro in Casale, al fine di vederlo condannare al risarcimento del danno patito da parte attrice e cagionato dai gravi inadempimenti professionali del convenuto di cui il si era avvalso CP_3 per la gestione amministrativa negli anni interessati dalle ordinanze ingiuntive.
Con sentenza n. 583/2023 ( r.g. 10717/2021) l'intestato Tribunale accoglieva parzialmente la domanda attorea condannando il Rag. convenuto, al pagamento di €. 2665, 66 a Controparte_5 favore di ed €. 198,00 a favore di e in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_1 loro;
rispetto alla domanda originaria, infatti, il Giudice asseritamente defalcava diverse poste risarcitorie, alcune in quanto oggetto di giudizio di opposizione (allora ancora pendente), altre (in particolare il delta risarcitorio corrispondente alle sanzioni amministrative degli anni 2004-2011) in quanto potenzialmente oggetto di prescrizione quinquennale.
pagina 2 di 5 In seguito, con pec del 23.11.2023 h 09.14, l' – provincia di Controparte_2
Bologna notificava al Sig. la cartella di pagamento n. 02020230036233513000 nella quale Pt_1 venivano inserite quali crediti da recuperare le poste oggetto delle ordinanze sopracitate relative alle annualità 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2011, notificate nel 2019 e presupposto del precedente processo civile.
Facendo leva sulla precedente pronuncia del Giudice bolognese, il sig. attraverso il proprio Pt_1 procuratore legale, in data 17 gennaio 2024 avanzava istanza alla di Controparte_1
Bologna affinché procedesse, in autotutela, allo sgravio della cartella esattoriale n.
02020230036233513000, richiedendo che venissero espunte dal conteggio fiscale le sanzioni oggetto delle ordinanze ingiuntive inerenti alle annualità 2004-2011, asseritamente giudicate prescritte dal Tribunale civile felsineo.
Tale istanza rimaneva, tuttavia, disattesa dalla di Commercio che, censurando le CP_1 argomentazioni addotte, stigmatizzava per un verso, come secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale l'illecito di cui all'art. 2615 bis c.c. costituisca un illecito permanente e pertanto non raggiunto da prescrizione al momento della notifica delle ordinanze ingiuntive nel 2019; dall'altro, come a seguito di mancata opposizione da parte dell'istante, regolarmente notificato, tali ordinanze ingiuntive erano divenute esecutive e pertanto suscettibili di costituire titolo esecutivo per la riscossione, non potendo attraverso l'autotutela avanzare doglianze di merito per questioni ormai consolidatesi per effetto di acquiescenza attorea.
Per tali ragioni parte attrice provvedeva a citare la di Bologna nel presente Controparte_1 procedimento e, seppur confermando la mancata opposizione alle ordinanze ingiuntive nel termine di 30 giorni come prescritto dall'art. 22. L. 698/1981, rimarcava l'ingiustizia sostanziale in cui versava posto che da un lato gli era stato negato l'integrale risarcimento nei confronti del ragionier nella causa di responsabilità professionale mentre dall'altro l'Amministrazione aveva CP_5 mandato in riscossione le sanzioni oggetto proprio di quelle ordinanze i cui importi erano stati defalcati in quanto potenzialmente prescritti.
3. Con atto di comparsa di costituzione e risposta si è costituita la che, Controparte_1 rimanendo salda sulle ragioni del proprio diniego, chiede che l'atto di citazione sia giudicato inammissibile in ragione dell'evidente intento elusivo ad esso sotteso: attraverso lo stesso, infatti, parte attrice avrebbe tentato di scandagliare il merito dei diritti di credito avanzando censure che avrebbero dovuto formare oggetto di pronta opposizione nei termini, invero mai intentata da parte attrice.
Quali ulteriori argomentazioni parte convenuta eccepisce come, diversamente da quanto asserito nell'atto di citazione, il Giudice bolognese statuendo in merito al procedimento di responsabilità professionale non si sarebbe spinto fino ad accertare la prescrizione delle sanzioni addotte, ma si sarebbe limitato, nel rispetto del perimetro tracciato dalla domanda attorea, a stigmatizzare la mancanza di sufficiente ed idonea prova circa la sussistenza del danno ingiusto patito dal Pt_1
In conclusione, nel merito, la convenuta spiega come, sulla scia della consolidata giurisprudenza in materia, la violazione di cui all'art. 2615 bis c.c. costituirebbe una fattispecie di illecito amministrativo istantaneo ad effetti permanenti e, pertanto, la prescrizione inizierebbe a decorrere dalla data di adempimento tardivo, ovverosia quando quest'ultimo non sia più possibile per l'obbligato, momento che coinciderebbe, secondo l'assunto difensivo, con la cancellazione del dal registro delle imprese. CP_3
pagina 3 di 5 4. Concessi i termini ex art. 189 c.p.c., all'udienza del 13 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ritiene lo scrivente Giudice che la domanda attorea debba essere dichiarata inammissibile per assenza di interesse a ricorrere ed in quanto costituente, nella sua sostanza, un ricorso in opposizione ex art. 22 della legge n. 689/1981, seppur -si rileva meramente incidentalmente-, nel merito, non risulti idoneamente provata l'argomentazione spesa dal convenuto in merito alla natura dell'illecito amministrativo delineato dal combinato disposto degli artt. 2615 bis e 2630 c.c. - posto che in ragione della perentorietà del termine individuato dall'art. 2615 bis c.c. “ si impone il deposito della situazione patrimoniale entro due mesi dalla conclusione dell'anno precedente” (id est febbraio dell'anno successivo), da cui l'impossibilità per il soggetto obbligato di poter adempiere tardivamente, ovverosia eliminare le conseguenze illecite del proprio agire, per cui non può che propendersi per la natura di illecito istantaneo, a nulla rilevando la permanenza degli effetti invero comune ad ogni violazione. In ragione di ciò, per ogni omesso deposito della situazione patrimoniale realizzato nelle annualità 2004-2011, il dies ad quem per la maturazione della prescrizione dovrebbe individuarsi sulla base della previsione espressa dall'art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, che prevede “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.”
6. Calando le coordinate normative nel caso di specie, peraltro, anche a ritenere, in astratto, corretto quanto asserito da parte attrice -secondo cui le singole violazioni sarebbero state raggiunte da prescrizione diversi anni prima dell'emissione delle ordinanze ingiuntive di pagamento, datate 18 marzo 2019 e notificate successivamente- tuttavia, la mancata proposizione del giudizio di opposizione avverso le suddette ordinanze ingiuntive nelle forme e nei termini previsti dalla legge speciale ha determinato la definitiva esecutività delle ordinanze con conseguente legittimità del titolo esecutivo portato ad esecuzione dal convenuto.
Diversamente da come sostenuto da parte attorea, il procedimento afferente al giudizio di risarcimento e rivalsa davanti all'intestato Tribunale non ha comportato alcun accertamento circa la maturazione della prescrizione delle ordinanze richiamate, essendosi nel predetto giudizio valutata unicamente la idoneità o meno della prova del nesso causale e della definitività, con riferimento, in particolare, ad di alcune poste, in ragione della natura delle stesse, del danno (segnatamente, per le annualità comprese tra il 2004 e il 2011) per le quali si sarebbe potuta opporre l'intervenuta prescrizione, seppur in via di autotutela (non allegata, né provata in tale sede), con conseguente defalcazione di esse dall'entità risarcitoria imputabile al ragioniere ciò unicamente, quindi, CP_5 per difetto di idonea evidenza, ai fini e nell'ambito della predetta causa di responsabilità professionale, di definitività ed imputabilità del danno (cfr. Punto 11 della sentenza, R.G.
10717/2021, in cui di legge: “similmente, trattandosi di sanzioni amministrative e come tali soggette a prescrizione (generalmente quinquennale, v. art. 28 L. 689/81 e v, ex multis, Css.
15025/29 secondo cui “ in tema di sanzioni amministrative, la permanenza dell'illecito omissivo proprio è configurabile solo con riferimento a quelle condotte che l'autore avrebbe potuto porre in essere anche dopo la prima omissione, sicché in presenza di plurime e specifiche contestazioni, ai fini della decorrenza della permanenza in relazione alle singole condotte contestate”) non risulta parimenti idoneamente provata alcuna definitività ed effettività in allegato danno ( ingiusto) in capo agli attori per quanto attiene alle sanzioni irrogate con provvedimento del 2019 per le pagina 4 di 5 annualità dal 2004 al 2011 ( né risulta idoneamente provato il nesso eziologico esclusivo in capo a parte convenuta tra danno contestato inadempimento). Diversamente ragionando potrebbe verificarsi in capo agli attori un inammissibile ingiusto arricchimento in caso di esperimento fruttuoso del rimedio dell'autotutela”).
Ad abundantiam deve rimarcarsi che, in ogni caso, l'accertamento contenuto nella sentenza, sul punto, non ha esperito alcuna efficacia nei confronti dell'odierno convenuto che, di tale procedimento, non è stato mai stato parte. In conclusione, alla stregua delle considerazioni evidenziate, la domanda attorea deve ritenersi inammissibile per assenza di interesse a ricorrere posto che attraverso la stessa si aspira ad una pronuncia di merito sul diritto azionato, in ogni caso, ormai preclusa, sostanzialmente rappresentando un'inammissibile tardiva opposizione ex art. 22. L. 698/1981. 7. Per quanto attiene alle spese di lite, pur esse seguendo la soccombenza, non sono liquidabili a favore di parte convenuta, nel caso di specie, per i motivi che seguono. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (Cass. 30597/2017).
Fatta applicazione di tali principi nel caso in esame, si osserva che:
-nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, in primo grado, sia l'opponente sia l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente (art. 6 co. 9 d. lgs. 150/2011);
-nel caso in esame l'autorità amministrativa resistente si è costituita in sede di opposizione a mezzo di funzionario appositamente delegato;
-ne consegue, alla luce del principio di diritto prima richiamato, che difettano i presupposti per emettere la condanna dell'attore al pagamento del compenso;
-infine, parte convenuta non ha allegato, né provato con apposita nota, di avere sostenuto spese per la costituzione in giudizio, cosicché nulla va liquidato;
- alle medesime conclusioni si giungerebbe anche laddove non si ritenesse di qualificare il presente giudizio come un'opposizione tardiva, vista, in ogni caso, l'inammissibilità dello stesso per difetto di interesse, rilevabile d'ufficio. Assorbita o, comunque, disattesa ogni altra questione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la domanda proposta da parte attrice.
Spese di lite non liquidabili a favore di parte convenuta per difetto di prova delle stesse.
Bologna, 30.8.2025.
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 5 di 5