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2 aprile 2021
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17 novembre 2022
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17 dicembre 2023
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Art. 7. Atto costitutivo e statuto 1. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettivita' delle cariche sociali, fatte salve le societa' sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile ;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonche' le modalita' di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle societa' e delle associazioni.
1-bis. Laddove gli enti che siano stati costituiti per il perseguimento delle finalita' di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117 , abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritti al Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attivita' dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non e' richiesto;
1-ter. Le societa' sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata.
Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.
1-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, la mancata conformita' dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono gia' iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I ((entro il 30 giugno 2024)) .
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettivita' delle cariche sociali, fatte salve le societa' sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile ;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonche' le modalita' di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle societa' e delle associazioni.
1-bis. Laddove gli enti che siano stati costituiti per il perseguimento delle finalita' di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117 , abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritti al Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attivita' dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non e' richiesto;
1-ter. Le societa' sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata.
Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.
1-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, la mancata conformita' dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono gia' iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I ((entro il 30 giugno 2024)) .
Commentari • 17
- 1. ASD e SSD: scadenza 31 agosto e rischio cancellazione dal RegistroRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 7 settembre 2025 · 282.7649
[…] Vediamo i chiarimenti forniti e cosa fare in pratica Leggi anche Comitato di verifica ASD SSD al via e Nuovi statuti ASD vietati i riferimenti a CONI e TUIR. 1) Adeguamento Statuti ASD - Faq Dalle verifiche in corso stanno emergendo ancora molte irregolarita rispetto a quanto previsto dall'art. 7 del D.lgs. 36/2021 e dal Regolamento del RASD, che impongono l'obbligo di riportare in statuto alcuni elementi essenziali per la qualifica sportiva, come: l'indicazione dell'attività sportiva principale e secondaria; l'assenza di scopo di lucro; il rispetto dei principi democratici e dell'uguaglianza di accesso per gli associati; la regolazione delle cariche elettive. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 22
- 1. TAR Lecce, sez. III, sentenza 28/11/2025, n. 1569Provvedimento: […] Il primo comma dell'articolo 7 del D.lgs. 36/ 2021 prevede che nello statuto dell'ente sportivo debbano essere espressamente previsti: a) La denominazione; b) L'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, […] c) L'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; d) L'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8. Il punto b) del primo comma dell'articolo 7 D.Lgs. 36/2021 si preoccupa di specificare che, oltre a dover obbligatoriamente inserire l'oggetto sociale all'interno dello statuto, […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- D.Lgs. 36/2021·
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