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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 3336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3336 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Stefania Basso Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 30.9.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 1284 r.g.a.c per l'anno 2025
Tra
rapp.to e difeso dagli avv.ti Massimo Raffio e Gianni E. Iacobelli presso cui el.te dom.to in Parte_1
Napoli alla via P. Giannone 30
Ricorrente in riassunzione
E
rapp.te e difese dagli avv.ti Roberto Pessi e Giuseppe Sigillò Massara ed el.te dom.te in Controparte_1
Napoli alla via Duomo 152 presso lo studio dell'avv. Pietro pace
Resistente in riassunzione
Conclusioni delle parti
Con ricorso in riassunzione depositato in data 28.5.2025 , il ricorrente chiedeva dopo il rinvio dalla Cassazione che aveva cassato una sentenza della Corte di appello di MP di confermare la sentenza di primo grado .
In particolare deduceva che le non avevano offerto la prova delle ragioni tecniche, organizzative e CP_1 produttive che giustificassero il trasferimento da ER a OR .
Tale assenza di prova perdurava anche nel presente giudizio per cui si chiedeva la conferma della sentenza del Tribunale di ER con la condanna al pagamento delle spese processuali.
Si costituivano le ed eccepivano l'infondatezza nonché l'inammissibilità del ricorso. CP_1
Chiedevano invece la riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di ER perché la prova espletata in quel grado di giudizio aveva confermato l'inesistenza di posizioni lavorative come autista nelle sedi di
ER e MP. All'esito dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza .
Motivi della decisione
Il ricorso in riassunzione è fondato e pertanto va accolto con riforma della sentenza di primo grado . Per il principio della motivazione più liquida e in conformità all'ordinanza della Corte di Cassazione è necessaria e preliminare verificare se in primo grado la prova dell'esistenza delle ragioni tecniche, produttive e organizzative volte a giustificare il trasferimento dell'attuale ricorrente fossero sussistenti avendo la
Cassazione richiamato a fondamento della sua decisione i motivi di mancanza della prova sulle ragioni del trasferimento.
Dalla lettura della sentenza di primo grado che questa Corte condivide, emerge che la prova non era affatto sufficiente ed anzi vi era la prova contraria e cioè che vi fosse il posto di autista cui assegnare l'attuale ricorrente. I testi e avevano concordemente dichiarato che vi erano Testimone_1 Testimone_2 posizioni lavorative analoghe a quelle svolte dal ricorrente di operatore di trasporti a MP ed ad
ER sia perché dei dipendenti erano andati in pensione sia perché alcuni autisti erano stati spostati allo sportello, sia perché altri dipendenti erano stati dichiarati inidonei alla mansione tanto da applicare dei portalettere alla mansione del ricorrente durante il suo periodo di riammissione in servizio per carenza di organico.
Le dichiarazioni dei due testi come valutate dal Giudice di primo grado sono attendibili poiché erano di colleghi presenti sul posto e a conoscenza della situazione organizzativa del personale essendo anche dei sindacalisti che avevano avuto tempo addietro delle cause con le ma su argomenti e temi diversi CP_1 rispetto a quello oggetto del presente giudizio.
Né gli accordi sindacali circa l'individuazione delle regioni dove collocare i dipendenti che avevano avuto dal giudice il riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato potevano costituire una prova della mancanza di posti nel Molise e nelle sedi dove operava l'attuale ricorrente. Essi accordi , come ha stabilito la
Cassazione, erano del tutto generici e dovevano confrontarsi con la situazione concreta del lavoratore e dei luoghi ove aveva lavorato. Inoltre l'accordo riguardava i portalettere e non gli operatori di trasporto cui apparteneva il ricorrente . Il ricorrente poi godeva anche dei benefici dell'art. 3 commi 1 e 3 della legge
104/92 perché assisteva un suo partente entro il secondo grado e non poteva essere trasferito in altra sede senza il suo consenso.
A fronte di questo quadro normativo e probatorio robusto e inoppugnabile , che in questa sede non poteva essere integrato o cambiato, le che ne erano onerate, ,nulla provavano di diverso e di contrario in CP_1 modo altrettanto convincente e rilevante. Opponevano unicamente gli accordi sindacali del 14.2.20214 ritenendo tale produzione sufficiente a provare la legittimità del trasferimento . Ma l'accordo citato non poteva affatto integrare una ragione tecnica , produttiva o organizzativa da legittimare un trasferimento che al contrario per le ragioni dette non poteva essere disposto. L'accordo faceva unicamente riferimento a delle generiche esigenze organizzative e di fabbisogno del personale in alcuna aree geografiche del Paese ma non teneva in alcun conto altre e altrettanto meritevoli di tutela esigenze di personale in altre regioni diverse da quelle individuate nell'accordo oltre a specifici e intangibili diritti del singolo lavoratore.
Pertanto , la sentenza di primo grado deve essere confermata con l'annullamento del trasferimento del ricorrente e la sua reintegrazione nella sede di appartenenza e nelle mansioni svolte. Le spese di tutti i gradi di giudizio ad eccezione di quelle di primo grado perché la sentenza va confermata nella sua interezza , seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide: A) Accoglie il ricorso in riassunzione e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado che aveva annullato il trasferimento del ricorrente dalla sede di ER;
B) Condanna le al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2000,00 Controparte_1 per ciascun giudizio di appello e euro 3000,00 per il giudizio di cassazione oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
Napoli 30.9.2025
Il Presidente rel
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Stefania Basso Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 30.9.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 1284 r.g.a.c per l'anno 2025
Tra
rapp.to e difeso dagli avv.ti Massimo Raffio e Gianni E. Iacobelli presso cui el.te dom.to in Parte_1
Napoli alla via P. Giannone 30
Ricorrente in riassunzione
E
rapp.te e difese dagli avv.ti Roberto Pessi e Giuseppe Sigillò Massara ed el.te dom.te in Controparte_1
Napoli alla via Duomo 152 presso lo studio dell'avv. Pietro pace
Resistente in riassunzione
Conclusioni delle parti
Con ricorso in riassunzione depositato in data 28.5.2025 , il ricorrente chiedeva dopo il rinvio dalla Cassazione che aveva cassato una sentenza della Corte di appello di MP di confermare la sentenza di primo grado .
In particolare deduceva che le non avevano offerto la prova delle ragioni tecniche, organizzative e CP_1 produttive che giustificassero il trasferimento da ER a OR .
Tale assenza di prova perdurava anche nel presente giudizio per cui si chiedeva la conferma della sentenza del Tribunale di ER con la condanna al pagamento delle spese processuali.
Si costituivano le ed eccepivano l'infondatezza nonché l'inammissibilità del ricorso. CP_1
Chiedevano invece la riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di ER perché la prova espletata in quel grado di giudizio aveva confermato l'inesistenza di posizioni lavorative come autista nelle sedi di
ER e MP. All'esito dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza .
Motivi della decisione
Il ricorso in riassunzione è fondato e pertanto va accolto con riforma della sentenza di primo grado . Per il principio della motivazione più liquida e in conformità all'ordinanza della Corte di Cassazione è necessaria e preliminare verificare se in primo grado la prova dell'esistenza delle ragioni tecniche, produttive e organizzative volte a giustificare il trasferimento dell'attuale ricorrente fossero sussistenti avendo la
Cassazione richiamato a fondamento della sua decisione i motivi di mancanza della prova sulle ragioni del trasferimento.
Dalla lettura della sentenza di primo grado che questa Corte condivide, emerge che la prova non era affatto sufficiente ed anzi vi era la prova contraria e cioè che vi fosse il posto di autista cui assegnare l'attuale ricorrente. I testi e avevano concordemente dichiarato che vi erano Testimone_1 Testimone_2 posizioni lavorative analoghe a quelle svolte dal ricorrente di operatore di trasporti a MP ed ad
ER sia perché dei dipendenti erano andati in pensione sia perché alcuni autisti erano stati spostati allo sportello, sia perché altri dipendenti erano stati dichiarati inidonei alla mansione tanto da applicare dei portalettere alla mansione del ricorrente durante il suo periodo di riammissione in servizio per carenza di organico.
Le dichiarazioni dei due testi come valutate dal Giudice di primo grado sono attendibili poiché erano di colleghi presenti sul posto e a conoscenza della situazione organizzativa del personale essendo anche dei sindacalisti che avevano avuto tempo addietro delle cause con le ma su argomenti e temi diversi CP_1 rispetto a quello oggetto del presente giudizio.
Né gli accordi sindacali circa l'individuazione delle regioni dove collocare i dipendenti che avevano avuto dal giudice il riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato potevano costituire una prova della mancanza di posti nel Molise e nelle sedi dove operava l'attuale ricorrente. Essi accordi , come ha stabilito la
Cassazione, erano del tutto generici e dovevano confrontarsi con la situazione concreta del lavoratore e dei luoghi ove aveva lavorato. Inoltre l'accordo riguardava i portalettere e non gli operatori di trasporto cui apparteneva il ricorrente . Il ricorrente poi godeva anche dei benefici dell'art. 3 commi 1 e 3 della legge
104/92 perché assisteva un suo partente entro il secondo grado e non poteva essere trasferito in altra sede senza il suo consenso.
A fronte di questo quadro normativo e probatorio robusto e inoppugnabile , che in questa sede non poteva essere integrato o cambiato, le che ne erano onerate, ,nulla provavano di diverso e di contrario in CP_1 modo altrettanto convincente e rilevante. Opponevano unicamente gli accordi sindacali del 14.2.20214 ritenendo tale produzione sufficiente a provare la legittimità del trasferimento . Ma l'accordo citato non poteva affatto integrare una ragione tecnica , produttiva o organizzativa da legittimare un trasferimento che al contrario per le ragioni dette non poteva essere disposto. L'accordo faceva unicamente riferimento a delle generiche esigenze organizzative e di fabbisogno del personale in alcuna aree geografiche del Paese ma non teneva in alcun conto altre e altrettanto meritevoli di tutela esigenze di personale in altre regioni diverse da quelle individuate nell'accordo oltre a specifici e intangibili diritti del singolo lavoratore.
Pertanto , la sentenza di primo grado deve essere confermata con l'annullamento del trasferimento del ricorrente e la sua reintegrazione nella sede di appartenenza e nelle mansioni svolte. Le spese di tutti i gradi di giudizio ad eccezione di quelle di primo grado perché la sentenza va confermata nella sua interezza , seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide: A) Accoglie il ricorso in riassunzione e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado che aveva annullato il trasferimento del ricorrente dalla sede di ER;
B) Condanna le al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2000,00 Controparte_1 per ciascun giudizio di appello e euro 3000,00 per il giudizio di cassazione oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
Napoli 30.9.2025
Il Presidente rel